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Official Journal of the European Union, C 242, 21 June 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 242, 21 giugno 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 242, 21 giugno 2021
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 242/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 242/02 |
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2021/C 242/03 |
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2021/C 242/04 |
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2021/C 242/05 |
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2021/C 242/06 |
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2021/C 242/07 |
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2021/C 242/08 |
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2021/C 242/09 |
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2021/C 242/10 |
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2021/C 242/11 |
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2021/C 242/12 |
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2021/C 242/13 |
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2021/C 242/14 |
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2021/C 242/15 |
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2021/C 242/16 |
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2021/C 242/17 |
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2021/C 242/18 |
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2021/C 242/19 |
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Tribunale |
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2021/C 242/20 |
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2021/C 242/21 |
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2021/C 242/22 |
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2021/C 242/23 |
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2021/C 242/24 |
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2021/C 242/25 |
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2021/C 242/26 |
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2021/C 242/27 |
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2021/C 242/28 |
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2021/C 242/29 |
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2021/C 242/30 |
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2021/C 242/31 |
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2021/C 242/32 |
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2021/C 242/33 |
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2021/C 242/34 |
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2021/C 242/35 |
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2021/C 242/36 |
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2021/C 242/37 |
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2021/C 242/38 |
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2021/C 242/39 |
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2021/C 242/40 |
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2021/C 242/41 |
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2021/C 242/42 |
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2021/C 242/43 |
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2021/C 242/44 |
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2021/C 242/45 |
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2021/C 242/46 |
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2021/C 242/47 |
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2021/C 242/48 |
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2021/C 242/49 |
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2021/C 242/50 |
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2021/C 242/51 |
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2021/C 242/52 |
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2021/C 242/53 |
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2021/C 242/54 |
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2021/C 242/55 |
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2021/C 242/56 |
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2021/C 242/57 |
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2021/C 242/58 |
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2021/C 242/59 |
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2021/C 242/60 |
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2021/C 242/61 |
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2021/C 242/62 |
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2021/C 242/63 |
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2021/C 242/64 |
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2021/C 242/65 |
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2021/C 242/66 |
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2021/C 242/67 |
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2021/C 242/68 |
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2021/C 242/69 |
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2021/C 242/70 |
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2021/C 242/71 |
Causa T-214/21: Ricorso proposto il 19 aprile 2021 — Múka / Commissione |
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2021/C 242/72 |
Causa T-230/21: Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Jalkh / Parlamento |
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2021/C 242/73 |
Causa T-232/21: Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Saure/Commissione |
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2021/C 242/74 |
Causa T-233/21: Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) |
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2021/C 242/75 |
Causa T-234/21: Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Cristalfarma / EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX) |
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2021/C 242/76 |
Causa T-236/21: Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — FZ e a./Commissione |
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2021/C 242/77 |
Causa T-238/21: Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Ryanair / Commissione |
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2021/C 242/78 |
Causa T-239/21: Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Dana Astra/Consiglio |
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2021/C 242/79 |
Causa T-246/21: Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — FJ e a. / SEAE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 242/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/2 |
Impugnazione proposta il 6 gennaio 2021 da Deutsche Post AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2020, causa T-25/20, Deutsche Post / EUIPO — Pošta Slovenije (Rappresentazione di un corno stilizzato)
(Causa C-5/21 P)
(2021/C 242/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (rappresentante: M. Viefhues, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Pošta Slovenije d.o.o.
Con ordinanza del 5 maggio 2021 la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione e ha condannato la Deutsche Post AG a sopportare le proprie spese.
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/2 |
Impugnazione proposta il 18 gennaio 2021 dalla Dermavita Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2020, causa T-643/19, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
(Causa C-26/21 P)
(2021/C 242/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (rappresentante: D. Todorov, advokat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Allergan Holdings France SAS
Con ordinanza del 4 maggio 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Dermavita Co. Ltd a farsi carico delle proprie spese.
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) l’8 febbraio 2021 — E.K., S.K. / D.B.P.
(Causa C-80/21)
(2021/C 242/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parti
Attori: E.K., S.K.
Convenuto: D.B.P.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice non dichiara abusiva l’intera clausola contrattuale ma soltanto quella sua parte che la rende abusiva, permettendo così che tale clausola rimanga parzialmente efficace. |
|
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale il contratto non potrebbe essere in vigore, può modificare la restante parte del contratto interpretando le dichiarazioni di volontà delle parti, al fine di impedire la nullità del contratto, favorevole per il consumatore. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 9 febbraio 2021 — B.S., W.S. / M.
(Causa C-81/21)
(2021/C 242/05)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parti
Attori: B.S., W.S.
Convenuta: M.
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo. |
|
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che comporta la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo al fine di evitare la nullità, anche se il consumatore accetti la nullità del contratto. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 9 febbraio 2021 — B.S., Ł.S. / M.
(Causa C-82/21)
(2021/C 242/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parti
Attori: B.S., Ł.S.
Convenuta: M.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, ed i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali, ai sensi della quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorrere dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche quando il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola.
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 9 marzo 2021 — SIA Ogres HES / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija
(Causa C-152/21)
(2021/C 242/07)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti
Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione per adesione: SIA Ogres HES
Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Altre parti nel procedimento: Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti di energia rinnovabili per produrre energia elettrica, mediante l’obbligo imposto al consumatore finale di pagare in proporzione al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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2) |
Se il concetto di «liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica» debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati al sistema di trasmissione o gli utenti non civili di energia elettrica collegati al sistema di distribuzione) il diritto di cambiare distributore di elettricità. Quale sia l’impatto dell’evoluzione della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ai fini della risposta alla prima questione), in particolare la situazione precedente al 2007. |
|
3) |
Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferisca attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione implichi che il risarcimento del danno debba considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
|
4) |
Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l’energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non ricevuta precedentemente. |
|
5) |
Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento debba essere valutata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della porzione di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni). |
|
6) |
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale. |
|
7) |
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti parziali riceva attualmente un risarcimento. |
|
8) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (1), debbano essere interpretati nel senso che, poiché l’importo dell’aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti «de minimis», occorre ritenere che l’aiuto in questione soddisfi i criteri stabiliti per gli aiuti «de minimis». Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompensazione indicati nella decisione della Commissione SA.43140, il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subito come un aiuto «de minimis» possa dar luogo ad un cumulo inammissibile. |
|
9) |
Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2), debba essere interpretato nel senso che circostanze come quelle del caso di specie costituiscono un nuovo aiuto di Stato e non un aiuto di Stato esistente. |
|
10) |
In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della compatibilità della situazione della ricorrente con gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell’aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. |
|
11) |
Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa si ritenga idoneo laddove il giudice nazionale accolga la domanda di risarcimento del danno subito a condizione che sia stata ricevuta una decisione della Commissione di approvazione dell’aiuto e ordini al Ministero dell’Economia di trasmettere alla Commissione, entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all’attività commerciale. |
|
12) |
Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico (Commissione per la regolamentazione dei servizi pubblici) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai diritti statali versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, diritti che dovrebbero essere destinati esclusivamente all’attività di regolamentazione. |
|
13) |
Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell’Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell’articolo 12 e nel considerando 30 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (3), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (4). |
(4) Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2009, L 337, pag. 37).
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 marzo 2021 — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / Stato belga, rappresentato dal Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes
(Causa C-162/21)
(2021/C 242/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN
Resistente: Stato belga, rapprsesentato dal Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di concedere, a determinate condizioni, un’autorizzazione al trattamento, alla vendita o alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari. |
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 53 succitato possa applicarsi, a determinate condizioni, ai prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive la cui messa in vendita o il cui impiego sono limitati o vietati nel territorio dell’Unione europea. |
|
3) |
Se nelle «circostanze particolari» richieste dall’articolo 53 del regolamento succitato ricadano le situazioni in cui il sopraggiungere di un pericolo non è certo ma soltanto plausibile. |
|
4) |
Se nelle «circostanze particolari» richieste dall’articolo 53 del regolamento succitato ricadano le situazioni in cui il sopraggiungere di un pericolo è prevedibile, normale se non ciclico. |
|
5) |
Se l’espressione «che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole» utilizzata all’articolo 53 del regolamento debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto della lettera del considerando 8 del regolamento, essa attribuisce eguale importanza, da una parte, alla garanzia di un elevato livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente e, dall’altra parte, alla salvaguardia della competitività dell’agricoltura della Comunità. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 17 marzo 2021 — Harman International Industries / AB SA
(Causa C-175/21)
(2021/C 242/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Parte ricorrente: Harman International Industries
Parte resistente: AB SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 36, seconda frase, TFUE in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], del Trattato sull’Unione europea, debba essere inteso nel senso che esso osta ad una prassi degli organi giurisdizionali nazionali di Stati membri in forza della quale tali organi giurisdizionali
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— |
nell’esaminare le richieste del titolare di un marchio di vietare l’introduzione, l’immissione in commercio, l’offerta, l’importazione, la pubblicizzazione dei prodotti recanti un marchio dell’Unione europea, di ordinare il ritiro dal commercio o la distruzione di tali prodotti, |
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— |
nel pronunciarsi sui procedimenti cautelari di sequestro dei prodotti recanti un marchio dell’Unione europea, fanno riferimento, nelle loro sentenze, ai «prodotti che non sono stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare del marchio o con il suo consenso», e in conseguenza di ciò la determinazione a quali prodotti recanti il marchio dell’Unione europea si riferiscano i disposti obblighi o divieti (ossia la determinazione di quali prodotti non siano stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso) viene lasciata, alla luce della formulazione generica della sentenza, all’autorità che effettua l’esecuzione. Tale autorità, nel compiere siffatto accertamento, si basa sulle dichiarazioni del titolare del marchio o sugli strumenti forniti dal titolare (tra i quali strumenti informatici e banche dati) mentre la ricevibilità della contestazione di tali accertamenti dell’autorità esecutiva davanti ad un organo giurisdizionale in un procedimento di merito è esclusa o limitata, in considerazione della natura dei rimedi giuridici spettanti al resistente in un procedimento cautelare o esecutivo. |
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21.6.2021 |
IT |
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C 242/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 23 marzo 2021 — absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG / the-trading-company GmbH
(Causa C-179/21)
(2021/C 242/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG
Resistente: the-trading-company GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la mera esistenza di una garanzia del produttore faccia sorgere un obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE (1). |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se la mera menzione di una garanzia del produttore nell’offerta del professionista faccia sorgere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, o se detto obbligo sorga qualora la menzione sia facilmente individuabile dal consumatore. Se sussista un obbligo di informazione anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia. |
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3) |
Se le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 relativamente all’esistenza e alle condizioni di una garanzia del produttore debbano contenere le stesse informazioni di una garanzia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (2) o se siano sufficienti meno informazioni. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
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21.6.2021 |
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C 242/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 29 marzo 2021 — Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy
(Causa C-197/21)
(2021/C 242/11)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrenti: Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV
Resistente: MySoda Oy
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i cosiddetti criteri Bristol-Myers Squibb (1), elaborati nella giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento e di rietichettatura nell’ambito delle importazioni parallele e, in particolare, il cosiddetto requisito della necessità, trovino applicazione anche laddove si discuta del riconfezionamento o della rietichettatura di prodotti immessi in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso ai fini di una loro rivendita all’interno dello stesso Stato membro. |
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2) |
Nel caso in cui, all’atto dell’immissione in commercio delle bombolette contenenti biossido di carbonio, il titolare del marchio vi abbia apposto il proprio marchio, stampato sull’etichetta della bomboletta e inciso altresì sul collo della stessa, se i menzionati criteri Bristol-Myers Squibb e, in particolare, il criterio della necessità si applichino anche quando un terzo ricarichi la bomboletta di biossido di carbonio ai fini della sua rivendita, rimuovendo da essa l’etichetta originale e sostituendola con un’etichetta recante il proprio segno, mentre, al tempo stesso, il marchio dell’autore dell’immissione in commercio della bomboletta resti visibile nell’incisione posta sul collo della stessa. |
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3) |
Se, a fronte della fattispecie descritta supra, si possa ritenere che la rimozione e la sostituzione dell’etichetta recante il marchio metta a rischio, in linea di principio, la funzione del marchio quale prova della provenienza della bomboletta de qua o se, con riferimento all’applicabilità dei criteri per il riconfezionamento e la rietichettatura assuma rilievo il fatto che
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4) |
In caso di valutazione della rimozione e sostituzione dell’etichetta delle bombolette di CO2 alla luce del principio della necessità, se un eventuale danneggiamento o distacco delle etichette applicate alle bombolette immesse in commercio dal titolare del marchio o la loro rimozione e sostituzione da parte di un precedente imbottigliatore costituiscano una circostanza idonea a far ritenere che la sistematica sostituzione delle etichette con un’etichetta dell’imbottigliatore sia necessaria ai fini dell’immissione in commercio delle bombolette ricaricate. |
(1) Sentenza dell’11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. EU:C:1996:282).
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21.6.2021 |
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C 242/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 30 marzo 2021 — DN / Finanzamt Österreich
(Causa C-199/21)
(2021/C 242/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti
Ricorrente: DN
Autorità resistente: Finanzamt Österreich
Questioni pregiudiziali
Questione 1, da sottoporre congiuntamente alla questione 2:
Se i termini «Stato membro competente per la (…) pensione o la (…) rendita» di cui all’articolo 67, seconda frase, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 (2), debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione di vecchiaia, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori.
Questione 2:
Se la formulazione «diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite», di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell’Unione OPPURE degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall’altro, l’elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un «mero percepimento di una pensione» non rientrerebbe nell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come «Stato di erogazione della pensione» sotto il profilo del diritto dell’Unione.
Questione 3, che si pone in alternativa alle questioni 1 e 2, nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell’interpretazione della nozione di Stato di erogazione della pensione:
Se, nel caso del percepimento di una pensione di vecchiaia, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell’Unione, né dello Spazio economico europeo, la formulazione «[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (…) sono (…) erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo», di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Laterza, 733/79, nel senso che, ai sensi del diritto dell’Unione, la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.
Questione 4:
Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 (3), debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967 — ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza, né nello Stato di erogazione della pensione — così che l’altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico direttamente sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009.
Questione 5, da sottoporre congiuntamente alla questione 4:
Se, inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell’Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che egli sia la persona principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.
Questione 6:
Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l’erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
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21.6.2021 |
IT |
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C 242/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 6 aprile 2021 –«AGRO — EKO 2013» EOOD / Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
(Causa C-217/21)
(2021/C 242/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente:«AGRO — EKO 2013» EOOD
Resistente: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il termine «pagamento» di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, designi la conclusione del procedimento avviato a seguito di una domanda di pagamento. |
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2) |
Se l’effettiva ricezione della somma richiesta dal titolare di un’impresa agricola equivalga alla decisione positiva dell’organismo pagatore in merito alla richiesta di attivazione dei diritti all’aiuto o se la mancata ricezione di somme di denaro a fronte di comunicazione pubblica dei pagamenti per il relativo provvedimento costituisca rigetto dell’aiuto richiesto, qualora la persona non sia stata informata della prosecuzione del procedimento con nuovi controlli. |
|
3) |
Se il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, imponga agli Stati membri di effettuare la verifica dei requisiti di ammissibilità anteriormente alla sua scadenza e se tale verifica possa essere prolungata solo in via eccezionale. |
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4) |
Se il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, costituisca rigetto per silenzio rifiuto del pagamento dell’aiuto qualora il titolare di un’impresa agricola non sia stato informato dell’esecuzione di controlli supplementari e non esista un atto scritto in tal senso. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).
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21.6.2021 |
IT |
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C 242/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubblica ceca) il 26 marzo 2021 — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s. e a.
(Causa C-221/21)
(2021/C 242/14)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Obvodní soud pro Prahu 1
Parti
Ricorrente: Správa železnic, státní organizace
Convenuti: České dráhy a.s.
PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
PDV RAILWAY a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disciplina nazionale di cui alla parte quinta dello zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, come modificato (legge n. 99/1963, codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile» oppure «c.p.c.») soddisfi i requisiti relativi al sindacato giurisdizionale delle decisioni dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (in prosieguo: la «direttiva 2012/34»). |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia possibile interpretare l’articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34 nel senso che il sindacato giurisdizionale su una decisione dell’organismo di regolamentazione si può concludere con una transazione giudiziale ai sensi dell’articolo 99 del codice di procedura civile. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i requisiti per l’istituzione di un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario di cui all’articolo 55, paragrafo 1, per le funzioni dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafi 2, 6, 11 e 12, e per la cooperazione tra organismi di regolamentazione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, consentano che le decisioni nel merito dell’organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze di singoli organi giurisdizionali ordinari che non sono vincolati dai fatti accertati dall’organismo di regolamentazione. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubblica ceca) il 22 marzo 2021 — České dráhy a.s.
(Causa C-222/21)
(2021/C 242/15)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
l’Obvodní soud pro Prahu 1
Parti
Ricorrente: České dráhy a.s.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disciplina nazionale di cui alla parte quinta dello zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963, codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile» oppure «c.p.c.») soddisfi i requisiti relativi al sindacato giurisdizionale delle decisioni dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 10, della direttiva 2012/34/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (in prosieguo: la «direttiva 2012/34»). |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia compatibile con l’articolo 56, paragrafo 6, della direttiva 2012/34 che le decisioni dell’organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze di merito di singoli organi giurisdizionali ordinari sul livello dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura in procedimenti in cui sono parti i richiedenti e il gestore dell’infrastruttura, ma ne è escluso l’organismo di regolamentazione. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i requisiti per l’istituzione di un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario di cui all’articolo 55, paragrafo 1, per le funzioni dell’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafi 2, 11 e 12, e per la cooperazione tra organismi di regolamentazione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, consentano che le decisioni nel merito dell’organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze di singoli organi giurisdizionali ordinari che non sono vincolati dai fatti accertati dall’organismo di regolamentazione. |
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21.6.2021 |
IT |
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C 242/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 9 aprile 2021 — «HA.EN.» UAB / Valstybinė mokesčių inspekcija
(Causa C-227/21)
(2021/C 242/16)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«HA.EN.» UAB
Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, debba essere interpretata nel senso che essa vieti o meno una prassi delle autorità nazionali in forza della quale il diritto di un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA a monte viene negato quando tale soggetto, al momento dell’acquisto di un bene immobile, sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il cedente, a causa della propria insolvenza, non avrebbe versato (o non sarebbe stato in grado di versare) l’IVA a valle al bilancio dello Stato.
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21.6.2021 |
IT |
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C 242/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 aprile 2021 — IA
(Causa C-231/21)
(2021/C 242/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IA
Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la nozione di detenzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 (1), ricomprenda anche un ricovero dell’interessato nel reparto di psichiatria di un ospedale disposto contro la sua volontà o in mancanza di essa e dichiarato ammissibile dall’autorità giudiziaria (nella specie, in ragione della sua pericolosità — per sé e per gli altri — risultante dalla patologia psichica da cui è affetto). |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
se del caso maggiorata, rispettivamente, di un termine adeguato per la nuova organizzazione del trasferimento. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).
(2) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3) nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1).
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 13 aprile 2021 — Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung
(Causa C-238/21)
(2021/C 242/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: Porr Bau GmbH
Resistente: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung
Questioni pregiudiziali
|
1. |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale la qualità di rifiuto viene meno solamente quando i rifiuti stessi ovvero materiali residui o, ancora, sostanze loro derivate siano utilizzati direttamente in sostituzione di materie prime o di prodotti ricavati da materie prime primarie o, ancora, siano stati preparati ai fini del riutilizzo. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
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2. |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale, nel caso di materiali estratti, un rifiuto possa cessare di essere considerato tale solo a seguito di sua utilizzazione quale sostituto di materie prime oppure di prodotti ricavati da materie prime primarie. In caso di risposta negativa alla prima e/o alla seconda questione: |
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3. |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 osti ad una normativa nazionale, secondo la quale, nel caso di materiali estratti, un rifiuto non possa cessare di essere considerato tale qualora non vengano rispettati in tutto o in parte determinati requisiti formali (in particolare, gli obblighi di registrazione e documentazione), senza che ne consegua alcun effetto a livello ambientale sull’operazione compiuta, sebbene risulti che i materiali estratti siano al di sotto dei valori limite (classe di qualità) prescritti ai fini della specifica destinazione prevista. |
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 14 aprile 2021 — I.L. / Politsei- ja Piirivalveamet
(Causa C-241/21)
(2021/C 242/19)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: I.L.
Resistente: Politsei- ja Piirivalveamet
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo per il quale sussiste il concreto rischio che, mentre si trova in libertà, commetta un reato prima dell’allontanamento, il cui perseguimento e sanzionamento possono ostacolare gravemente le procedure di allontanamento.
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2019, L 240, pag. 17).
Tribunale
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/16 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER)
(Causa T-842/16) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo REPOWER - Causa di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»)
(2021/C 242/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentanti: P. González-Bueno Catalán de Ocón e W. Sakulin, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014-5) è annullata nella parte in cui ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per quanto riguarda i condotti acustici della classe 9. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Repower AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dalla repowermap.org. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/16 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — repowermap.org/EUIPO — Repower (REPOWER)
(Causa T-872/16) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo REPOWER - Causa di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) - Libertà di espressione»)
(2021/C 242/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentanti: P. González-Bueno Catalán de Ocón e W. Sakulin, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2016 (procedimento R 2311/2014-5) è modificata nel senso che il marchio contestato è annullato per i seguenti servizi:
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La repowermap.org sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dalla Repower AG. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — RQ / Commissione
(Causa T-29/17 RENV) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Direttore generale dell’OLAF - Decisione di revoca dell’immunità giurisdizionale del ricorrente - Litispendenza - Atto lesivo - Obbligo di motivazione - Doveri di assistenza e di sollecitudine - Legittimo affidamento - Diritti della difesa»)
(2021/C 242/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RQ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta a ottenere l’annullamento della decisione C(2016)1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità giurisdizionale del ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
RQ è condannato a sopportare la totalità delle spese, comprese quelle relative alla causa T-29/17 e alla causa C-831/18 P. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/18 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Primart / EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)
(Causa T-584/17 RENV) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PRIMART Marek Łukasiewicz - Marchi nazionali denominativi anteriori PRIMA - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Rinvio»)
(2021/C 242/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polonia) (rappresentante: J. Skołuda, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2017 (procedimento R 1933/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bolton Cile España e la Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/18 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe e CarePool Hannover / Commissione
(Causa T-69/18) (1)
(«Aiuti di Stato - Azione sociale indipendente - Sovvenzioni concesse alle associazioni di un raggruppamento regionale di azione non lucrativa di utilità sociale - Rigetto di una denuncia - Decisione di non sollevare obiezioni al termine della fase preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Status di interessato - Salvaguardia dei diritti procedurali - Incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Ricevibilità - Insussistenza di gravi difficoltà - Insussistenza di modifica sostanziale di un aiuto esistente»)
(2021/C 242/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV (Hannover, Germania), CarePool Hannover GmbH (Hannover) (rappresentanti: T. Unger, avvocato, e S. Korte, professore)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e F. Tomat, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV (Hannover) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato), Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV (Hannover) (rappresentante: C. Jürschik, avvocata), Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV (Brunswick, Germania) e le 8 altre intervenienti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: U. Karpenstein, R. Sangi e C. Johann, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2017) 7686 final della Commissione, del 23 novembre 2017, relativa ai regimi di aiuti di Stato SA.42268 (2017/E) — Deutschland Staatliche Beihilfe zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben e SA.42877 (2017/E) — Deutschland CarePool Hannover GmbH cui la Germania ha dato esecuzione a favore di associazioni non lucrative di utilità sociale per compiti di assistenza sociale (GU 2018, C 61, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen e Hamburg/Schleswig-Holstein eV e CarePool Hannover GmbH sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, da Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV, da Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV, nonché da Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV e dalle altre intervenienti i cui nomi compaiono in allegato. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/19 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — ITD e Danske Fragtmænd / Commissione
(Causa T-561/18) (1)
(«Aiuti di Stato - Settore postale - Compensazione per l’adempimento dell’obbligo di servizio universale - Decisione di non sollevare obiezioni - Calcolo della compensazione - Metodologia del costo evitato netto - Presa in considerazione dei vantaggi intangibili attribuibili al servizio universale - Utilizzo dei fondi concessi a titolo della compensazione - Garanzia pubblica del pagamento di indennità di licenziamento in caso di fallimento - Esenzione dall'IVA per determinate operazioni effettuate dal fornitore del servizio universale - Ripartizione contabile dei costi comuni alle attività rientranti nel servizio universale e a quelle non rientranti in esso - Conferimento di capitale da un’impresa pubblica per evitare il fallimento della sua controllata - Denuncia di un concorrente - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare - Aiuto esistente - Concessione periodica di vantaggi - Imputabilità allo Stato - Criterio dell’investitore privato»)
(2021/C 242/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S (Padborg, Danimarca), Danske Fragtmænd A/S (Åbyhøj, Danimarca) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e D. Recchia, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Jørgen Jensen Distribution A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e M. Honoré, avvocati), Dansk Distribution A/S (Karlslunde, Danimarca) (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e J. Buendía Sierra, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 3169 final della Commissione, del 28 maggio 2018, riguardante l’aiuto di Stato SA.47707 (2018/N) — Compensazioni statali concesse alla PostNord per la fornitura del servizio postale universale — Danimarca
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2018) 3169 final della Commissione, del 28 maggio 2018, riguardante l’aiuto di Stato SA.47707 (2018/N) — Compensazioni statali concesse alla PostNord per la fornitura del servizio postale universale — Danimarca è annullata nei limiti in cui in essa è stato considerato, al termine della fase di esame preliminare, che non costituivano aiuti di Stato, da un lato, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) istituita dalla decisione amministrativa n. 1306/90 e dal regolamento amministrativo F 6742/90, adottati dall’amministrazione tributaria danese, e, dall’altro, l’aumento di capitale di un miliardo di corone danesi (DKK) effettuato dalla PostNord AB, a vantaggio della Post Danmark A/S, il 23 febbraio 2017. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S e la Danske Fragtmænd A/S sopporteranno la metà delle proprie spese, mentre il resto delle loro spese sarà sopportato dalla Commissione europea. |
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4) |
La Commissione, il Regno di Danimarca, la Jørgen Jensen Distribution A/S e la Dansk Distribution A/S sopporteranno le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/20 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Pharmaceutical Works Polpharma/EMA
(Causa T-611/18) (1)
(«Medicinali per uso umano - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera - Decisione dell’EMA recante diniego di convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio - Decisione precedente della Commissione in cui il Tecfidera-dimetilfumarato non era considerato oggetto della stessa autorizzazione globale all’immissione in commercio del Fumaderm - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità - Complesso medicamentoso precedentemente autorizzato - Autorizzazione all’immissione in commercio successiva di un componente del complesso medicamentoso - Valutazione dell’esistenza di due diverse autorizzazioni globali all’immissione in commercio - Errore manifesto di valutazione»)
(2021/C 242/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: M. Martens, N. Carbonnelle, avvocati, e S. Faircliffe, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: T. Jabłoński, S. Drosos e R. Pita, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e L. Haasbeek, agenti), Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Oggetto
Da un lato, domanda diretta a che sia dichiarata ricevibile e fondata un’eccezione di illegittimità sollevata avverso la decisione di esecuzione C(2014) 601 final della Commissione, del 30 gennaio 2014, che accorda l’autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano Tecfidera — dimetilfumarato, laddove in tale decisione di esecuzione la Commissione considera che il Tecfidera — dimetilfumarato non sia oggetto della stessa autorizzazione globale all’immissione in commercio del Fumaderm e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’EMA del 30 luglio 2018, recante diniego di convalida della domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera.
Dispositivo
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1) |
La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 30 luglio 2018, recante diniego di convalida della domanda proposta dalla Pharmaceutical Works Polpharma S.A. al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera, è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
L’EMA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Pharmaceutical Works Polpharma. |
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4) |
La Biogen Netherlands BV e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/21 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Acron e a. / Commissione
(Causa T-45/19) (1)
(«Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Domanda di riesame intermedio parziale - Chiusura del riesame intermedio parziale - Assenza di mutamento delle circostanze - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»)
(2021/C 242/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Acron PAO (Veliky Novgorod, Russia), Dorogobuzh PAO (Dorogobuzh, Russia), Acron Switzerland AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: T. De Meese, J. Stuyck e M. Van Nieuwenborgh, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Gustafsson e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. O’Connor, solicitor)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2018, L 285, p. 97)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Acron PAO, la Dorogobuzh PAO e l’Acron Switzerland AG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Fertilizers Europe. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/22 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Pech / Consiglio
(Causa T-252/19) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Tutela della consulenza legale - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 - Tutela del processo decisionale - Rifiuto di accordare l’accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio»)
(2021/C 242/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laurent Pech (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e T. McGrath, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Pavlaki ed E. Rebasti, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, J. Lundberg, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019 recante diniego di accesso integrale al parere del suo servizio giuridico contenuto nel documento ST 13593 2018 INIT e vertente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri [COM(2018) 324 final].
Dispositivo
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1) |
La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 12 febbraio 2019 recante diniego di accesso integrale al documento ST 13593 2018 INIT, contenente il parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri [COM(2018) 324 final], è annullata. |
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2) |
Il Consiglio si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. Laurent Pech. |
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3) |
Il Regno di Svezia si farà carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/22 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Al-Tarazi/Consiglio
(Causa T-260/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Proporzionalità»)
(2021/C 242/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mazen Al-Tarazi (Shuwaikh, Kuwait) (rappresentanti: G. Beck, A. Khan, R. Wilcox, barrister, e S. Patel, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), nella parte in cui riguardano il ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mazen Al-Tarazi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/23 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione
(Causa T-285/19) (1)
(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione - Progetto Marsol - Costi ammissibili - Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute - Rimborso delle somme versate - Onere della prova - Principio di buona fede - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Proporzionalità»)
(2021/C 242/30)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Marini, V. Catenacci e R. Viglietta, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e A. Spina, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in via principale e in sostanza, a far dichiarare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 487 914,32 facente parte dell’importo totale concessole nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 619120, relativa al progetto Marsol, in via subordinata, a far dichiarare che l’importo da rimborsare non può essere superiore a EUR 100 044,99 e, in ulteriore subordine, a ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente le spese da essa sostenute per la realizzazione di tale progetto a titolo di arricchimento senza causa.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La SGI Studio Galli Ingegneria Srl è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/24 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Achema e Lifosa / Commissione
(Causa T-300/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile - Aiuto al funzionamento - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase preliminare di esame - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Violazione dei diritti procedurali - Disciplina del 2008 in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale - Disciplina del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014–2020 - Articolo 30 TFUE - Articolo 110 TFUE - Insieme di indizi concordanti»)
(2021/C 242/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Achema AB (Jonava, Lituania) e Lifosa AB (Kedainiai, Lituania) (rappresentanti: E. Righini et N. Solárová, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 9209 final della Commissione, dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile (GU 2019, C 61, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2018) 9209 final della Commissione, dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute da Achema AB et Lifosa AB. |
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3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/24 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — El Qaddafi / Consiglio
(Causa T-322/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)
(2021/C 242/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El Qaddafi (Mascate, Oman) (rappresentante: S. Bafadhel, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2017/497 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2017, L 76, pag. 25), e della decisione di esecuzione (PESC) 2020/374 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 71, pag. 14), nella parte in cui mantengono il nome della ricorrente negli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e, in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2017, L 76, pag. 3), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2020, L 71, pag. 5), nella parte in cui mantengono il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1), e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta ad accertare che il Consiglio si è illegittimamente astenuto dal notificare alla ricorrente gli atti di cui trattasi al momento della loro adozione.
Dispositivo
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1) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2017/497 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/374 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome della sig.ra Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi negli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. |
|
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome della sig.ra Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. |
|
3) |
Gli effetti dell’articolo 1 della decisione di esecuzione 2020/374 sono mantenuti nei confronti della sig.ra Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi fino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, qualora entro tale termine sia proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa. |
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4) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/26 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Causa T-509/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL - Marchi nazionali denominativi anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Impedimenti alla registrazione relativi - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 5, e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Diritto di essere ascoltato - Articolo 70, paragrafo 2, e articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2021/C 242/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentanti: W. Pors e N. Dorenbosch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2019 (procedimento R 201/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Red Bull e l’Asolo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Asolo LTD è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/26 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Intering e a. / Commissione
(Causa T-525/19) (1)
(«Appalti pubblici - Procedura di gara - Riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso le unità B1 e B2 della centrale termoelettrica Kosovo B - Rigetto della candidatura - Domanda di annullamento presentata nella replica - Nuove conclusioni - Irricevibilità manifesta - Modifica dei criteri di selezione durante la procedura - Parità di trattamento»)
(2021/C 242/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Intering Sh.p.k (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Germania), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bosnia-Erzegovina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu (Šibenik, Croazia) (rappresentante: R. Spielhofen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, B. Bertelmann e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione Ares(2019) 4979920 della Commissione, del 30 luglio 2019, di non accogliere la candidatura delle ricorrenti per partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK e, dall’altro, della decisione del 18 ottobre 2019 relativa all’aggiudicazione di detto appalto.
Dispositivo
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1) |
La decisione Ares(2019) 4979920 della Commissione europea, del 30 luglio 2019, di non accogliere la candidatura dell’Intering Sh.p.k, della Steinmüller Engineering GmbH, della Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge e della ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu per partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/27 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Sharif / Consiglio
(Causa T-540/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica»)
(2021/C 242/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle, L. Cloquet e J. Kobeissi, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e V. Piessevaux, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, J. Norris e J. Roberti di Sarsina, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ammar Sharif è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/28 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Romania/Commissione
(Causa T-543/19) (1)
(«Fondo di coesione e FESR - Articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 - Applicazione nel tempo di un tasso maggiorato di cofinanziamento adottato dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, ma prima dell’accettazione dei conti - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione»)
(2021/C 242/36)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, A. Rotăreanu e M. Chicu, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Armenia, S. Pardo Quintillán e L. Mantl, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione C(2019) 4027 final della Commissione, del 23 maggio 2019, nella parte in cui riguarda l’accettazione dei conti e il calcolo dell’importo imputabile al Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo contabile 2017/2018 e per il programma operativo CCI 2014RO16M1OP001 «Grande infrastruttura», mediante l’applicazione di un tasso di cofinanziamento per il primo e il secondo asse prioritario di tale programma operativo del 75 %, e non dell’85 %.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Romania è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/28 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)
(Causa T-555/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI - Marchio collettivo dell’Unione europea denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia) (rappresentanti: P. Nihlmark e L. Zacharoff, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Fontana Food.
Dispositivo
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1) |
La decisone della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Fontana Food AB, è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi. |
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3) |
La Fontana Food sopporterà le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/29 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — The KaiKai Company Jaeger Wichmann / EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport)
(Causa T-579/19) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Domanda multipla di disegni o modelli comunitari che raffigurano apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport - Diritto di priorità - Articolo 41 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti - Articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - Termine di priorità»)
(2021/C 242/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: J. Hellmann-Cordner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3), relativa a una domanda di registrazione di apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari, che rivendica il diritto di priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata in forza del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
Dispositivo
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1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3) è annullata. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/30 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Point Tec Products Electronic/EUIPO — Compagnie des montres Longines, Francillon (Raffigurazione di due ali spiegate intorno ad un triangolo)
(Causa T-615/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta due ali spiegate intorno ad un triangolo - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta due ali spiegate intorno ad un rettangolo - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)
(2021/C 242/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Point Tec Products Electronic GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentante: D. Wiedemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e S. Hanne, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2019 (procedimento R 2427/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Compagnie des montres Longines, Francillon e la Point Tec Products Electronic.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Point Tec Products Electronic GmbH è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/30 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Linde Material Handling / EUIPO — Verti Aseguradora (VertiLight)
(Causa T-644/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VertiLight - Marchio nazionale denominativo anteriore VERTI - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Assenza di nesso tra i marchi di cui trattasi - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Linde Material Handling GmbH (Aschaffenbourg, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2019 (procedimento R 1849/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros e la Linde Material Handling.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2019 (procedimento R 1849/2018-5) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Linde Material Handling GmbH. |
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3) |
La Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA sopporterà le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/31 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Hasbro/EUIPO — Kreativni Događaji (MONOPOLY)
(Causa T-663/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MONOPOLY - Impedimento alla registrazione assoluto - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentante: J. Moss, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kreativni Događaji d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2019 (procedimento R 1849/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Kreativni Događaji e la Hasbro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Hasbro, Inc. è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Kreativni Događaji d.o.o. ai fini del procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/32 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Falqui / Parlamento
(Causa T-695/19) (1)
(«Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani - Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia - Diritti quesiti - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità»)
(2021/C 242/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Enrico Falqui (Firenze, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della nota dell’8 luglio 2019 del Parlamento relativa all’adeguamento dell’importo della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in secondo luogo, della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, relativa all’applicazione delle pensioni cui ha diritto a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e, in terzo luogo, del parere SJ-0836/18 del Servizio giuridico del Parlamento dell’11 gennaio 2019.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Enrico Falqui sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/32 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Correia/CESE
(Causa T-843/19) (1)
(«Funzione pubblica - Personale del CESE - Agenti temporanei - Diniego di reinquadramento - Ricorso di annullamento - Termine per la presentazione del reclamo - Onere della prova del superamento del termine - Atto lesivo - Ricevibilità - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Ricorso per risarcimento danni - Danno morale»)
(2021/C 242/43)
Lingua processuale: Il francese
Parti
Ricorrente: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocate)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, X. Chamodraka e K. Gambino, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270, diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del CESE, che sarebbe stata adottata in data ignota alla ricorrente e di cui quest’ultima avrebbe preso conoscenza il 12 aprile 2019, con la quale le veniva negato il reinquadramento nel grado AST 7 per l’esercizio di reinquadramento 2019 e, dall’altro, al risarcimento del preteso danno morale subito dalla ricorrente a seguito di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) con cui è stato negato il reinquadramento della sig.ra Paula Correia per l’esercizio di reinquadramento 2019 è annullata. |
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2) |
Il CESE è condannato a versare alla sig ra Correia una somma di EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lei subito. |
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3) |
Il CESE è condannato alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/33 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO)
(Causa T-31/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo The King of SOHO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SOHO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: West End Drinks Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Hawkes, solicitor, C. Hall, barrister, e B. Niemann Fadani, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pernod Ricard (Parigi, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 ottobre 2019 (procedimento R 1543/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pernod Ricard e la West End Drinks.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. |
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3) |
A titolo del ricorso principale, la West End Drinks Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Pernod Ricard. |
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4) |
A titolo del ricorso incidentale, la Pernod Ricard sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO, mentre la West End Drinks sopporterà le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/34 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Chanel / EUIPO — Huawei Technologies (Rappresentazione di un cerchio che contiene due curve che si intersecano)
(Causa T-44/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta un cerchio che contiene due curve che si intersecano - Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta due cerchi incompleti che si intersecano orizzontalmente - Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un cerchio che contiene due cerchi incompleti che si intersecano orizzontalmente - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di similitudine dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di lesione della reputazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»)
(2021/C 242/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: J. Passa, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 novembre 2019 (procedimento R 1041/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Chanel e Huawei Technologies.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Chanel è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/34 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — FCA Italy/EUIPO — Bettag (Pandem)
(Causa T-191/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Pandem - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori PANDA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FCA Italy SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e E. Truffo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Christoph Bettag (Aquisgrana, Germania) (rappresentanti: M. Metzner, A. Hönninger e M. Zeis, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2020 (procedimento R 1483/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la FCA Italy e il sig. Bettag.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La FCA Italy SpA è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/35 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Berebene / EUIPO — Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)
(Causa T-201/20) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GHISU - Marchio collettivo nazionale figurativo anteriore CHIANTI CLASSICO - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Vantaggio tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»)
(2021/C 242/47)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Berebene Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Massimiani, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italia) (rappresentanti: S. Corona e F. Corona, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 (procedimento R 592/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il Consorzio vino Chianti Classico e la Berebene
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Berebene Srl è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/36 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (APO)
(Causa T-282/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo APO - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)
(2021/C 242/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentanti: H. Hug e S. Schreiber, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e A. Söder, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2020 (procedimento R 982/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Kerckhoff e la Apologistics.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Apologistics GmbH è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/36 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Klaus Berthold/EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)
(Causa T-284/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo HB Harley Benton - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HB - Denominazione commerciale nazionale anteriore - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG (Thalhausen, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Thomann GmbH (Burgebrach, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 marzo 2020 (procedimento R 1359/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Thomann GmbH e la Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/37 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Capella/EUIPO — Cobi.bike (GOBI)
(Causa T-286/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GOBI - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore COBI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Pubblico di riferimento»)
(2021/C 242/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: R. Klenke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e A. Söder, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cobi.bike GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: A. Molnar, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 (procedimento R 1685/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cobi.bike e la Capella.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Capella EOOD sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché dalla Cobi.bike GmbH. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/37 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Nosio / EUIPO — Tros del Beto (ACCUSÌ)
(Causa T-300/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ACCUSÌ - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ACÚSTIC - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer, G. Rubino e A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Tros del Beto, SLU (Marçà, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2020 (procedimento R 871/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tros del Beto e la Nosio.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/38 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)
(Causa T-310/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo JUMEX - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore zumex - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)
(2021/C 242/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Messico) (rappresentanti: J. L. Gracia Albero, P. Merino Baylos e E. Cebollero González, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zumex Group, SA (Moncada, Spagna) (rappresentante: M. C. March Cabrelles, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 (procedimento R 534/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zumex Group e la Comercializadora Eloro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Comercializadora Eloro, SA è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Zumex Group, SA. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/39 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — France Agro/EUIPO — Chafay (Choumicha Saveurs)
(Causa T-311/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Choumicha Saveurs - Impedimento alla registrazione assoluto - Malafede - Dichiarazione di nullità - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: France Agro (Avignone, Francia) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Choumicha Chafay (Casablanca, Marocco) (rappresentante: B. Lafont, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 (procedimento R 1621/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la sig.ra Chafay e la France Agro.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La France Agro è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/39 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL)
(Causa T-323/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HELL - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/54)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Hell Energy Magyarország Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e B. Mező, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Kondás e P. Sipos, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2020 (procedimento R 1712/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo HELL come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 marzo 2020 (procedimento R 1712/2019-2) è annullata. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/40 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Bibita Group / EUIPO– Benkomers (Bottiglia per bevande)
(Causa T-326/20) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una bottiglia per bevande - Disegno o modello internazionale anteriore - Causa di nullità - Conflitto con un disegno o modello anteriore - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002»)
(2021/C 242/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bibita Group (Tirana, Albania) (rappresentante: C. Seyfert, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Benkomers OOD (Sofia, Bulgaria)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2020 (procedimento R 1070/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bibita Group e la Benkomers.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bibita Group è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/40 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+)
(Causa T-345/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MEN+ - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Esame dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 242/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: M. Zick, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2020 (procedimento R 1906/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo MEN+ come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Robert Klingel OHG è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/41 |
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2021 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)
(Causa T-348/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GEWÜRZSOMMELIER - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Neologismo»)
(2021/C 242/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Freistaat Bayern (Germania) (rappresentante: V. Lehmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2020 (procedimento R 2430/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo GEWÜRZSOMMELIER come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Freistaat Bayern è condannata alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/41 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair / Commissione (SAS, Danimarca; Covid-19)
(Causa T-378/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato danese del trasporto aereo - Aiuto concesso dalla Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 - Garanzia - Decisione di non sollevare obiezioni - Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 242/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, L. Flynn e S. Noë, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Søndahl Wolff, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), SAS AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: F. Sjövall, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2416 final della Commissione, del 15 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56795 (2020/N) — Danimarca — Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID-19.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato. |
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3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese e la SAS AB si faranno carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/42 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair / Commissione (SAS, Svezia; Covid-19)
(Causa T-379/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato svedese del trasporto aereo - Aiuto concesso dalla Svezia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID-19 - Garanzia - Decisione di non sollevare obiezioni - Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 242/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, D. Zukowska, L. Flynn e S. Noë, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, O. Simonsson e J. Lundberg, agenti), SAS AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: F. Sjövall, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2784 final della Commissione, del 24 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57061 (2020/N) — Svezia — Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID-19.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato. |
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3) |
La Repubblica francese, il Regno di Svezia e la SAS AB si faranno carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/43 |
Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Lee/EUIPO (Coltelli, forchette e cucchiai da tavola)
(Causa T-382/20) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Domanda di disegno o modello comunitario raffigurante coltelli, forchette e cucchiai da tavola - Assenza di rivendicazione di priorità - Richiesta di restitutio in integrum - Articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Dovere di diligenza»)
(2021/C 242/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Keun Jig Lee (Paju-si, Corea del Sud) (rappresentanti: F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 (procedimento R 2559/2019-3), relativa a una richiesta di restitutio in integrum.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
Il sig. Keun Jig Lee è condannato alle spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/43 |
Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Ryanair/Commissione (Finnair I; Covid-19)
(Causa T-388/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato finlandese del trasporto aereo - Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Garanzia statale associata a un prestito - Decisione di non sollevare obiezioni - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata - Parità di trattamento - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 242/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier e P. Dodeller, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 3387 final della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia COVID-19: garanzia statale concessa alla Finnair.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato. |
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3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Finlandia si faranno carico delle proprie spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/44 |
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 — Grangé e Van Strydonck/EUIPO — Nema (âme)
(Causa T-442/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo âme - Marchio internazionale figurativo anteriore AMEN - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Neutralizzazione delle somiglianze visive e fonetiche sulla base di differenze concettuali - Condizioni per la neutralizzazione»)
(2021/C 242/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Isaline Grangé (Edegem, Belgio), Alizée Van Strydonck (Strombeek-Bever, Belgio) (rappresentante: M. De Vroey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Villani e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nema Srl (San Lazzaro di Savena, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 giugno 2020 (procedimento R 2960/2019-4), relativa ad un’opposizione tra la Nema, da un lato, e le sig.re Grangé e Van Strydonck, dall'altro.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 4 giugno 2020 (procedimento R 2960/2019-4), è annullata. |
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2) |
L'EUIPO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle sig.re Isaline Grangé e Alizée Van Strydonck, comprese le spese essenziali sostenute dalle sig.re Grangé e Van Strydonck nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/45 |
Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2021 — Inclusion Alliance for Europe / Commissione
(Causa T-539/13 RENV) (1)
(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetti MARE, Senior e ECRN - Decisione della Commissione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»)
(2021/C 242/63)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (Bucarest, Romania)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Moro, agente)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 4693 final della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al recupero presso la ricorrente della somma totale di EUR 212 411,89, più gli interessi, che le era stata versata nell’ambito dei progetti MARE, Senior e ECRN e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale che la ricorrente avrebbe subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Le spese sostenute dalla Commissione europea e dall’Inclusion Alliance for Europe GEIE relativamente ai procedimenti nelle cause T-539/13, C-378/16 P-R, C-378/16 P e T-539/13 RENV sono compensate. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/45 |
Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2021 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)
(Causa T-202/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)
(2021/C 242/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna) (rappresentante: J. Villamor Muguerza, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 (procedimento R 1597/2019-5) relativa a un procedimento di opposizione tra la The a.r.t. company b&s e la Target Brands.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Target Brands Inc |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/46 |
Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2021 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)
(Causa T-221/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)
(2021/C 242/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna) (rappresentante: J. Villamor Muguerza, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 (procedimento R 1596/2019-5) relativa a un procedimento di opposizione tra la The a.r.t. company b&s e la Target Brands.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Target Brands Inc. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/46 |
Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2021 — ZU/Commissione
(Causa T-462/20) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Funzionari - Richiesta di informazioni - Rigetto di un reclamo - Insussistenza di atto lesivo - Ricorso manifestamente irricevibile»)
(2021/C 242/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio, L. Vernier e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento, innanzitutto, della lettera della Commissione del 5 settembre 2019, recante diniego di risposta alle domande del ricorrente e, in secondo luogo, della lettera della Commissione del 6 aprile 2020, recante rigetto del reclamo di quest’ultimo, e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di tali provvedimenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
ZU sopporterà tutte le spese. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/47 |
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 aprile 2021 — Kühne/Parlamento
(Causa T-468/20 R)
(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Riassegnazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza del fumus boni juris»)
(2021/C 242/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verena Kühne (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Schmechel, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e B. Schäfer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere provvedimenti provvisori aventi ad oggetto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 2 luglio 2020 recante riassegnazione della ricorrente all’Ufficio di collegamento del Parlamento a Lussemburgo (Lussemburgo) il 1o settembre 2020 e, dall’altro, il mantenimento dell’impiego della ricorrente al suo posto attuale presso l’Ufficio di collegamento del Parlamento a Berlino o altri provvedimenti appropriati per il mantenimento provvisorio dello status quo in attesa della decisione nel merito.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
L’ordinanza del 4 settembre 2020, Kühne/Parlamento (T-468/20 R), è annullata. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/48 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2021 — PJ/EIT
(Causa T-12/21 R)
(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Misure di organizzazione del lavoro durante la crisi sanitaria - Divieto del telelavoro al di fuori del paese della sede di servizio - Domanda di eccezione - Decisione di rigetto - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»)
(2021/C 242/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PJ (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Resistente: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rappresentanti: P. Juanes Burgos, agente, assistita da A. Duron, avvocata)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’EIT del 17 dicembre 2020 di respingere la domanda della ricorrente di telelavorare dal suo luogo di origine e, dall’altro, a far ingiungere all’EIT di autorizzarla a telelavorare dal suo luogo di origine fino alla revoca delle restrizioni legate alla crisi sanitaria imposte dalle autorità nazionali tedesche e ungheresi.
Dispositivo
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1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione del direttore dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) del 17 dicembre 2020 di respingere la domanda di PJ di telelavorare dal suo luogo di origine. |
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2) |
L’EIT autorizzerà PJ a telelavorare dal luogo di residenza dei suoi figli fintantoché la situazione relativa alla pandemia di COVID-19 lo giustifichi e fatto salvo l’obbligo gravante su PJ di recarsi in maniera puntuale nel luogo della sede di servizio per ragioni connesse all’interesse del servizio. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/48 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2021 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяин)
(Causa T-184/21)
(2021/C 242/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Peter Schuju (Borchen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Хозяин — Marchio dell’Unione europea n. 12 244 679
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2020 nel procedimento R 2729/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità n. 19 847 C (marchio dell’Unione europea n. 12 244 679) con condanna alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/49 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2021 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяйка)
(Causa T-185/21)
(2021/C 242/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Peter Schuju (Borchen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Хозяйка — Marchio dell’Unione europea n. 12 344 529
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2020 nel procedimento R 2717/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di decadenza n. 42 860 C (marchio dell’Unione europea n. 12 344 529) con addebito delle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/50 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2021 — Múka / Commissione
(Causa T-214/21)
(2021/C 242/71)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ondřej Múka (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Kočí, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni della Commissione n. C(2021) 1320 final del 21 febbraio 2021 e n. COMP/B2/JP *Gestdem 2020/5901 del 27 ottobre 2020, recanti diniego di accesso a documenti richiesti dal ricorrente nella domanda del 17 settembre 2020 e nella domanda di conferma del 12 novembre 2020, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; |
|
— |
condannare la Commissione a fornire al ricorrente tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti nella domanda del 17 settembre 2020 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; e |
|
— |
condannare la Commissione europea a farsi carico delle proprie spese e al pagamento di quelle del ricorrente entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) non potrebbe essere applicata poiché entrambe le procedure di notifica sulla base delle quali la Commissione ha adottato le decisioni di notifica erano già concluse. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di procedere all’esame concreto e individuale dei documenti in questione e di fornire una motivazione specifica di come la divulgazione dei documenti in questione potrebbe pregiudicare concretamente e specificamente l’interesse protetto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato le regole e lo scopo del regolamento (CE) n. 1049/2001, volti a dare il più ampio effetto possibile al diritto di accesso del pubblico ai documenti. La Commissione non avrebbe garantito il più semplice e ampio esercizio possibile del diritto di accesso del pubblico ai documenti, nonostante i requisiti espliciti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione avrebbe violato il considerando 4, il considerando 11 e l’articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di ottemperare all’obbligo di concedere un accesso almeno parziale ai documenti richiesti, rifiutando l’accesso all’insieme di tali documenti, senza fornire la necessaria motivazione al riguardo. Pertanto, la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il rischio di minacciare le strategie investigative della Commissione sarebbe inesistente. L’oggetto della richiesta di informazioni del ricorrente riguardava l’accesso a documenti relativi all’adeguatezza del supporto all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili in Repubblica ceca e dei calcoli dei valori del tasso di rendimento interno sugli investimenti e altri documenti specificamente determinati, e non informazioni riguardanti il processo decisionale della Commissione o le sue specifiche strategie investigative, le valutazioni preliminari dei procedimenti o la pianificazione di fasi procedurali. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 1589/2015 (2) non vieterebbe di fornire i documenti richiesti come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione sarebbe stata tenuta a dar seguito alla richiesta e alla domanda di conferma, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’obbligo imposto dalla Commissione al ricorrente di dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti sarebbe contrario al regolamento (CE) n. 1049/2001 e ai suoi principi. Inoltre, nel caso di specie, l’interesse pubblico prevalente esistente (alla divulgazione dei documenti richiesti) risiederebbe nel controllo della procedura legislativa e nella gestione dei fondi pubblici. Tale interesse prevarrebbe su ogni eccezione presentata dalla Commissione e si baserebbe in larga misura sui documenti richiesti dal ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
|
21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/51 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Jalkh / Parlamento
(Causa T-230/21)
(2021/C 242/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo P9 TA(2021)0092 del 25 marzo 2021 sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente (2020/2110 IMM), che effettivamente revoca la sua immunità |
|
— |
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 32 della comunicazione n. 0011/2019 del 19 novembre 2019. Il ricorrente sostiene che il fatto che un deputato non possa ottenere una copia del fascicolo rende possibile una manipolazione di quest’ultimo prima della sua comunicazione ai membri della commissione giuridica del Parlamento (in prosieguo: la «commissione JURI»). A suo avviso, tale disposizione costituisce una violazione manifesta dei diritti della difesa, del diritto a un equo processo, del principio generale di parità delle armi e della lealtà dei dibattiti. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. Tale motivo è suddiviso in quattro parti.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266, in prosieguo: il «protocollo»). |
|
4. |
uarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo. A tal riguardo, il ricorrente deduce un caso manifesto di fumus persecutionis. |
|
21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/52 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Saure/Commissione
(Causa T-232/21)
(2021/C 242/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione di respingere la domanda di accesso del ricorrente a documenti della Commissione, codice di riferimento Gestdem 2021/0550, mediante estrazione di copie di tutta la corrispondenza che essa ha scambiato con la società AstraZeneca plc o con le sue controllate, con la Cancelleria federale tedesca o con il Ministero federale della sanità, relativa alla società Astra Zeneca plc o alle sue controllate, in ogni caso a partire dal 1o aprile 2020, e vertente, in particolare, sui quantitativi e sui termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 proposti dalla AstraZeneca plc; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo: il ricorrente vanterebbe il diritto di accedere ai documenti controversi della Commissione europea in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione. |
|
2. |
Secondo motivo: nessun motivo di esclusione derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001 osterebbe al diritto di accesso del ricorrente. La Commissione non avrebbe addotto — e non sembrerebbe sussistere — alcun motivo di esclusione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/52 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)
(Causa T-233/21)
(2021/C 242/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Germania) (rappresentante: H. Baumann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Clustermedizin — Domanda di registrazione n. 18 203 454
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2021 nel procedimento R 2127/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/53 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Cristalfarma / EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX)
(Causa T-234/21)
(2021/C 242/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cristalfarma Srl (Milano, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Reinhard Kosch (Weyregg, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STILAXX — Domanda di registrazione n. 16 160 152
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2021 nel procedimento R 1339/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente, Reinhard Kosch, a tutte le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla quinta commissione di ricorso. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/54 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — FZ e a./Commissione
(Causa T-236/21)
(2021/C 242/76)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FZ e altri 15 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare la decisione della Commissione che stabilisce la busta paga dei ricorrenti per il mese di luglio 2020, in quanto applica per la prima volta i nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o ottobre 2019 e al 1o gennaio 2020; |
|
— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano la violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, del principio della parità di trattamento in termini di equivalenza del potere d’acquisto, l’errore manifesto di valutazione nonché la violazione del principio di certezza del diritto e del dovere di sollecitudine.
Per fissare il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei ricorrenti assegnati fuori dell’Unione, l’Eurostat deve procedere alla raccolta dei dati specifici al loro luogo di assegnazione, in conformità alle modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto, fissate nel suo Allegato XI. Il lavoro di raccolta dei dati considerati, ai fini della fissazione del coefficiente correttore, viene effettuato nell’ambito di un accordo internazionale di collaborazione tra l’EUROSTAT, l’OCDE e l’ONU.
I coefficienti fissati in base a tali dati sono caduti dal gennaio 2018 al gennaio 2019 da 239,7 a 94,0 mentre, per lo stesso periodo, i coefficienti applicati alla retribuzione del personale dell’ONU sono stati aumentati per tenere conto dell’inflazione.
Il franco congolese (CDF) ha conosciuto, nel 2017, una forte svalutazione rispetto al dollaro (USD) e all’euro, connessa ad un’inflazione importante che si è tradotta da un sensibile aumento dei prezzi in USD, alla luce delle analisi del FMI. Inoltre, i dati statistici, sia della Banca centrale del Congo sia dell’ONU e del FMI, evidenziano un’evoluzione parallela dell’USD e del CDF rispetto all’euro.
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/54 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Ryanair / Commissione
(Causa T-238/21)
(2021/C 242/77)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della convenuta del 17 agosto 2020 sull’aiuto di Stato SA.57543 — Danimarca e SA.58342 — Svezia – COVID-19: recapitalisation of SAS AB (1); e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo la SAS AB ammissibile all’aiuto e omettendo di verificare se fossero disponibili altre misure più adeguate e meno distorsive al di fuori della ricapitalizzazione. La ricorrente addebita inoltre alla convenuta di aver applicato erroneamente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l’importo della ricapitalizzazione fosse proporzionato, omettendo di applicare idonee condizioni per l’uscita dello Stato, omettendo di valutare adeguatamente il significativo potere di mercato del beneficiario e di applicare i rimedi corrispondenti, non prevenendo un’espansione commerciale aggressiva, violando il proprio obbligo di operare un bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (ossia, il «bilanciamento») e, infine, richiedendo tardivamente la presentazione di un piano di ristrutturazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione su cui si fonda la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (divieto di discriminazione, libera prestazione dei servizi — applicata al trasporto aereo mediante il regolamento (CE) n. 1008/2008 (2) — e libertà di stabilimento). |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale, nonostante gravi difficoltà, e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione. |
(1) GU 2021, C 50, pagg. da 3 a 5.
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. da 3 a 20).
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/55 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2021 — Dana Astra/Consiglio
(Causa T-239/21)
(2021/C 242/78)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dana Astra IOOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: M. Lester, G. Forwood, e M. Vangenechten, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio (CFSP) 2021/353 del 25 febbraio 2021 che modifica la decisione 2012/642/CFSP relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio del 25 febbraio 2021 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 nella misura in cui si applica alla ricorrente; e |
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condannare il Consiglio alle proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su errori di valutazione e mancanza di motivazione nel dichiarare che la Dana Holdings/Dana Astra beneficia del sostegno del regime di Lukashenko.
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 242/56 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — FJ e a. / SEAE
(Causa T-246/21)
(2021/C 242/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FJ e altri sei ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti del mese di luglio 2020, nella parte in cui essa applica, per la prima volta, nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o ottobre 2019 e al 1o gennaio 2020; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione degli articoli 64 e 65 dello statuto, del principio di parità di trattamento in termini di equivalenza del potere di acquisto, l’errore manifesto di valutazione, nonchè la violazione del principio di certezza del diritto e del dovere di sollecitudine.
Per stabilire il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei ricorrenti assegnati fuori dall’Unione, Eurostat deve procedere alla raccolta dei dati specifici della loro sede di servizio, conformemente alle modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto, fissati dal suo Allegato XI. Il lavoro di raccolta dei dati presi in considerazione per fissare il coefficiente correttore è svolto sulla base di un accordo internazionale di collaborazione tra EUROSTAT, l’OCSE e l’ONU.
I coefficienti fissati sulla base di tali dati sono scesi dal gennaio 2018 al gennaio 2019 da 239,7 a 94, mentre, per lo stesso periodo, i coefficienti applicati alla retribuzione del personale dell’ONU sono stati aumentati per tenere conto dell’inflazione.
Il franco congolese (CDF) ha subito, nel 2017, una forte svalutazione rispetto al dollaro (USD) e all’euro, accompagnata da un’elevata inflazione, con conseguente sensibile aumento dei prezzi espressi in USD, secondo le analisi del FMI. Inoltre, i dati statistici, sia della Banca centrale del Congo sia dell’ONU e del FMI, presentano un andamento parallelo dell’USD e del CDF rispetto all’euro.