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Document C:2019:325:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 325, 30 settembre 2019


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
30 settembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 325/01

Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2019, relativa alla nomina del vicedirettore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

1

 

Commissione europea

2019/C 325/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2019/C 325/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 17 dicembre 2018 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8674 — BASF/SOLVAY’s EP and P&I Business — Relatore: Danimarca

3

2019/C 325/04

Relazione finale del consigliere-auditore — BASF/Solvay’s EP and P&I Business (COMP/M.8674)

5

2019/C 325/05

Sintesi della decisione della Commissione — COMP/M.8674 — BASF/Solvay Polamide Business

6

 

Corte dei conti

2019/C 325/06

Relazione speciale n. 15/2019 — L’attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale

9


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 325/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

10

2019/C 325/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

15

2019/C 325/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

23


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2019

relativa alla nomina del vicedirettore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(2019/C 325/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 158, paragrafo 6,

considerando che il 4 giugno 2019 un elenco dei candidati per il posto di vicedirettore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») è stato presentato al Consiglio dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sig. Andrea DI CARLO, nato a Roma (Italia) il 9 settembre 1970 è nominato vicedirettore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») per un periodo di cinque anni.

2.   La data di decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA


(1)  GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.


Commissione europea

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 settembre 2019

(2019/C 325/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0935

JPY

yen giapponesi

118,21

DKK

corone danesi

7,4661

GBP

sterline inglesi

0,88778

SEK

corone svedesi

10,7010

CHF

franchi svizzeri

1,0860

ISK

corone islandesi

134,90

NOK

corone norvegesi

9,9155

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,842

HUF

fiorini ungheresi

335,54

PLN

zloty polacchi

4,3865

RON

leu rumeni

4,7515

TRY

lire turche

6,1895

AUD

dollari australiani

1,6187

CAD

dollari canadesi

1,4493

HKD

dollari di Hong Kong

8,5727

NZD

dollari neozelandesi

1,7388

SGD

dollari di Singapore

1,5100

KRW

won sudcoreani

1 310,45

ZAR

rand sudafricani

16,4831

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7947

HRK

kuna croata

7,4083

IDR

rupia indonesiana

15 489,43

MYR

ringgit malese

4,5796

PHP

peso filippino

56,736

RUB

rublo russo

70,3733

THB

baht thailandese

33,510

BRL

real brasiliano

4,5492

MXN

peso messicano

21,4640

INR

rupia indiana

77,0685


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 17 dicembre 2018 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8674 — BASF/SOLVAY’s EP and P&I Business

Relatore: Danimarca

(2019/C 325/03)

Competenza giurisdizionale

1.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. In particolare:

a.

ADN

b.

HMD

c.

Acido adipico

d.

Sale AH

e.

Co-Poliammide PA 6/6.6

f.

PA 6.6 BP

g.

PA 6.6 EP

h.

polveri di PA 6 per stampe in 3D

i.

HDI e derivati

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i problemi di concorrenza individuati a livello del mercato di dimensioni SEE relativo al prodotto ADN C4 dipendono dalla concentrazione.

5.

Il Comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è probabile che la concentrazione notificata ostacoli in modo significativo l’effettiva concorrenza a causa dell’emergere di

a.

effetti orizzontali non coordinati nei seguenti mercati i) ADN, ii) HMD, iii) acido adipico, iv) sale AH, v) PA 6.6 BP, vi) PA 6.6 EP nel SEE e polveri di PA 6 per stampa in 3D a livello mondiale

e

b.

effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione all’accesso ai fattori produttivi per i) il mercato a monte di ADN e il mercato a valle di HMD; ii) il mercato a monte di HMD e le catene del valore a valle di PA (sale AH, PA 6.6 BP e PA 6.6 EP) e HDI (HDI e derivati); iii) il mercato a monte di acido adipico e la catena del valore a valle di PA (sale AH, PA.6.6 BP e PA 6.6 EP); iv) il mercato a monte di sale AH e il mercato a valle del prodotto Co-Poliammide PA 6/6.6 e v) il mercato a monte di PA 6.6 BP e il mercato a valle di PA 6.6 EP nel SEE.

6.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata crei effetti orizzontali non coordinati o effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione all’accesso ai fattori produttivi che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva nei rimanenti mercati interessati orizzontalmente o verticalmente, elencati nel progetto di decisione.

7.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata dia luogo a effetti verticali non coordinati dovuti alla preclusione dell’accesso ai clienti tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati.

8.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione notificata dia luogo a effetti di conglomerato che potrebbero costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel SEE.

Impegni

9.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 31 ottobre 2018 (*1) rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza (questioni 4a e 4b).

10.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 31 ottobre 2018 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE

11.

Il comitato consultivo (sette Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata vada dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

(*1)  Il 31 ottobre 2018 sono stati presentati alla Commissione impegni riveduti che tenevano conto dei riscontri ricevuti nel quadro della verifica di mercato. L’11 dicembre 2018 le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

BASF/Solvay’s EP and P&I Business

(COMP/M.8674)

(2019/C 325/04)

1.   

In data 22 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione con cui BASF SE («BASF») acquisirebbe il controllo esclusivo delle attività mondiali di Solvay SA («Solvay») relative alle poliammidi mediante acquisto di quote (l’«operazione proposta»).

2.   

Il 26 giugno 2018 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (2) (la «decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c»). In tale decisione la Commissione ha indicato che l’operazione proposta era di dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che suscitava seri dubbi dal punto di vista della compatibilità con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo in merito ai vari livelli della catena del valore delle poliammidi.

3.   

Il 9 luglio 2018 BASF ha trasmesso la sua risposta alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

4.   

In data 19 luglio e 7 agosto 2018 la Commissione ha adottato due decisioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni in seguito alla mancata presentazione di informazioni complete sia da parte di BASF che di Solvay in risposta a richieste di informazioni separate. Tali decisioni hanno sospeso i termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Solvay e BASF hanno trasmesso una risposta completa rispettivamente il 28 e il 30 agosto 2018. La sospensione è stata revocata il 30 agosto 2018.

5.   

Il 25 settembre e il 10 ottobre 2018 la Commissione ha prorogato di 10 giorni i termini per l’adozione di una decisione finale a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   

Il 15 ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto una serie di impegni che è stata sottoposta a verifica di mercato il 16 ottobre 2018. Il 31 ottobre 2018 sono stati presentati alla Commissione impegni riveduti che tenevano conto delle risposte ricevute nel quadro della verifica di mercato [e l’11 dicembre 2018 impegni ulteriormente rielaborati] (gli «impegni definitivi»).

7.   

La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni (3), né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell’articolo 14 dello stesso.

8.   

Due entità sono state ammesse ai procedimenti in qualità di terzi interessati. Esse hanno reso note le loro osservazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni.

9.   

Nel progetto di decisione la Commissione conclude che gli impegni definitivi eliminano importanti impedimenti alla concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo che sarebbero invece emersi con l’operazione. Di conseguenza il progetto di decisione dichiara l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo, con riserva del pieno rispetto degli impegni definitivi.

10.   

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 8 gennaio 2019

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/6


Sintesi della decisione della Commissione

COMP/M.8674 — BASF/Solvay Polamide Business

(2019/C 325/05)

INTRODUZIONE

1.

La decisione dichiara che l’acquisizione delle attività mondiali di Solvay relative alle poliammidi («l’Attività», Belgio) da parte di BASF SE («BASF», Germania) è compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

PROCEDURA

2.

Il 22 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni») in base al quale BASF SE intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’Attività mediante acquisto di quote («l’operazione»).

3.

BASF viene designata in appresso come «la parte notificante» e, congiuntamente all’Attività, come «le parti» o, in particolare per quanto riguarda lo scenario successivo all’operazione, come la «entità risultante dalla concentrazione».

4.

Dopo un esame preliminare della notifica e sulla base sull’indagine di mercato condotta nella prima fase, il 26 giugno 2018 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

5.

Il 15 ottobre 2018 le parti hanno formalmente presentato una serie di impegni (gli «impegni iniziali»). Il 16 ottobre 2018, la Commissione ha sottoposto gli impegni iniziali alla verifica di mercato. I risultati della verifica di mercato hanno evidenziato rischi a livello di redditività e competitività per l’attività in dismissione, così come definita negli impegni iniziali. Le parti hanno presentato una nuova serie di impegni il 31 ottobre 2018 e una serie definitiva di impegni l’11 dicembre 2018 («gli impegni definitivi»).

6.

Il 17 dicembre 2018, in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, la Commissione ha consultato gli Stati membri, che hanno fornito parere favorevole. Il consigliere-auditore ha espresso parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata l’8 gennaio 2019.

DUBBI ESPRESSI NELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

7.

L’operazione riguarda in particolare i prodotti di poliammide (noti anche come prodotti di nylon) («PA 6» e «PA 6.6»). Il PA 6 e il PA 6.6 vengono prodotti a partire da derivati del petrolio attraverso una serie di reazioni chimiche e fisiche, illustrate nella figura 1. Tramite tale processo vengono prodotti PA 6 BP e PA 6.6 BP (BP significa polimero di base), che vengono successivamente aggregati in PA 6 EP e PA 6.6 EP (PE significa plastiche tecniche) o trasformati in fibre ad alte prestazioni.

Figura 1: la catena del valore delle poliammidi

Image 1

8.

I PA 6 EP e PA 6.6 EP vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni finali nelle industrie automobilistica, elettronica, dell’edilizia, dell’abbigliamento e alimentare. Essi sono presenti, ad esempio, nelle automobili, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei telai per finestre e nelle pellicole per imballaggi alimentari. Le fibre ad alte prestazioni PA 6 e PA 6.6 vengono utilizzate ad esempio nella produzione di tappeti e nelle applicazioni tessili.

9.

L’operazione dà luogo a effetti orizzontali non coordinati sui mercati del SEE di ADN, HMD, acido adipico, sale AH, PA 6.6 BP, polveri di PA 6 e per stampa in 3D e PA 6.6 EP, nonché ad effetti di preclusione verticale all’accesso dei fattori produttivi nei mercati del SEE di ADN, HMD, acido adipico, sale AH e PA 6.6 BP.

L’INDAGINE APPROFONDITA

1.   Effetti orizzontali non coordinati

10.

La decisione conclude che l’operazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva a causa dell’emergere di effetti orizzontali non coordinati nei mercati del SEE di ADN, HMD, acido adipico, sale AH, PA 6.6 BP, polveri di PA 6 per stampa in 3D e PA 6.6 EP.

2.   Effetti verticali non coordinati

11.

La decisione conclude che l’operazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva a causa dell’emergere di effetti verticali non coordinati dovuti a effetti di preclusione verticale all’accesso dei fattori produttivi nei mercati del SEE di ADN, HMD, acido adipico, sale AH e PA 6.6 BP.

3.   Impegni

12.

Gli impegni definitivi consistono nella cessione di un’attività (l’«attività in dismissione»), costituita da:

a.

tutti gli impianti dell’Attività situati a Belle-Etoile, in Francia, a Gorzow, in Polonia, a Blanes, in Spagna e a Valence, in Francia. In tali impianti, l’impresa produce attualmente HMD, sale AH, PA6 BP, PA T4E BP, PA6.6 BP, polveri di PA 6 per stampe in 3D, fibre ad alte prestazioni e PA6.6 EP;

b.

una partecipazione del 49 % in un’impresa comune di produzione («Chalampé JV») alla quale saranno trasferiti tutti gli attivi di proprietà dell’Attività presenti nel sito di Chalampé in Francia, compresi gli impianti di produzione di KA oil, acido nitrico, AA e sale AH. L’acquirente avrà il diritto di disporre del 49 % dei prodotti fabbricati da Chalampé JV, mentre BASF potrà disporre del 51 % di tali prodotti. I diritti dell’attività in dismissione relativi alla governance dell’impresa comune «Chalampé JV» vengono garantiti. L’attività in dismissione non include le partecipazioni dell’Attività in un’impresa comune con Invista per la produzione di ADN e HMD presso il sito di Chalampé, che saranno trasferite a BASF;

c.

tutti gli attivi materiali e immateriali (compreso l’utilizzo da parte dell’attività in dismissione di diritti di proprietà intellettuale, brevetti e know-how) e il personale che contribuisce alla sua attuale operatività o che è necessario per garantirne la redditività e la competitività. Sono incluse anche le licenze, i permessi e le autorizzazioni, così come tutti i contratti, i contratti di locazione, gli impegni e gli ordini dei clienti dell’attività in dismissione, tutti i registri contenenti i crediti verso i clienti, così come ogni altro registro dell’attività in dismissione;

d.

tre accordi di fornitura di ADN, uno della durata di […] anni, uno di durata fino a […] anni e uno di […], se la chiusura della attività in dismissione avviene nel 2019;

e.

il beneficio, per un periodo transitorio dopo la chiusura e a termini e condizioni equivalenti a quelli attualmente concessi all’attività in dismissione, di tutte le attuali disposizioni in base a cui Solvay o le sue imprese affiliate forniscono prodotti o servizi all’attività in dismissione;

f.

accordi transitori di fornitura in virtù dei quali l’attività in dismissione offrirà a BASF, per un periodo di […] anni una serie di prodotti;

g.

una clausola relativa all’acquirente iniziale e clausole intese a far sì che l’attività in dismissione sia venduta ad un acquirente con una presenza consolidata nella produzione e nella vendita di prodotti chimici. In particolare, è necessario che l’acquirente sia in grado di competere a livello di clienti globali e di principali categorie di clienti del settore automobilistico.

13.

La decisione conclude che gli impegni definitivi hanno portata sufficiente e sono idonei a eliminare completamente gli ostacoli significativi alla concorrenza effettiva cui l’operazione avrebbe altrimenti dato origine e che, di conseguenza, essi rendono la concentrazione creata dall’operazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La Commissione ritiene pertanto che, in seguito alle modifiche adottate con gli impegni definitivi, la concentrazione creata dall’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno o nel territorio a cui si applica l’accordo SEE o in una parte sostanziale di questi.

CONCLUSIONE

14.

La decisione conclude che, con riserva del pieno rispetto degli impegni finali assunti l’11 dicembre 2018, l’operazione non ostacolerà in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. La Commissione propone pertanto di dichiarare l’operazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

Corte dei conti

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/9


Relazione speciale n. 15/2019

«L’attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale»

(2019/C 325/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 15/2019, dal titolo «L’attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/10


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 325/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«HUILE D’OLIVE DE PROVENCE»

N. UE: PDO-FR-02421 — 28.5.2018

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Huile d’olive de Provence»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Huile d’olive de Provence» è un olio d’oliva vergine o extravergine, ottenuto unicamente mediante procedimenti meccanici, che presenta le seguenti caratteristiche fisiche e chimiche:

Indice di perossido: ≤ 15 mEqO2/kg nella fase di prima immissione sul mercato;

Composizione in acidi grassi espressa in %:

Acidi grassi

Minimo

Massimo

C16:1ω7

(acido palmitoleico)

0,40

1,50

C17:1ω8

(acido margaroleico)

0,09

0,45

C18:1ω7

(acido vaccenico)

1,25

3,30

C18:2ω6

(acido linoleico)

5,50

14,00

L’«Huile d’olive de Provence» ottenuto dalla molitura rapida delle olive dopo la raccolta (tra la raccolta e la molitura trascorrono meno di 4 giorni) presenta le seguenti caratteristiche chimiche e organolettiche complementari:

acidità: ≤ 0,5 % di acido oleico;

mediana di amaro: tra 1,5 e 3,5

mediana di piccante: tra 1,5 e 3,5

aromi percepiti all’olfatto e al palato: erba fresca e/o carciofo crudo.

L’«Huile d’olive de Provence» seguito dalla dicitura «olive maturate», ottenuto dalla molitura di olive preventivamente maturate (tra la raccolta e la molitura trascorrono tra 4 e 10 giorni), presenta le seguenti caratteristiche chimiche e organolettiche complementari:

acidità: tra 0,4 e 1,5 % di acido oleico;

mediana di amaro: ≤ 1

mediana di piccante: ≤ 1

aromi percepiti all’olfatto e al palato: olive nere, frutta candita, sottobosco e/o pane tostato.

I valori degli attributi di «amaro» e «piccante» fanno riferimento al metodo del COI (Consiglio oleicolo internazionale).

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’«Huile d’olive de Provence» è ottenuto da olive o oli d’oliva delle seguenti varietà:

Aglandau, Bouteillan, Cayon e Salonenque, presenti come minimo all’80 % negli oliveti identificati come denominazione di origine, tra cui almeno il 30 % di Aglandau;

Picholine, Grossanne, Tanche, Brun, Cayets, Ribiers, Cayanne, Verdale des Bouches-du-Rhône e antiche varietà locali (alberi piantati prima della gelata del 1956, presenti in numero significativo all’interno della zona geografica), fino a un massimo del 20 % negli oliveti a denominazione d’origine.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro elaborazione in olio d’oliva, hanno luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l’etichettatura degli oli a denominazione di origine «Huile d’olive de Provence» presenta le seguenti indicazioni:

il nome della denominazione d’origine «Huile d’olive de Provence» seguito, a seconda dei casi, dalla dicitura «olive maturate» subito dopo il nome della denominazione di origine a caratteri di dimensioni almeno pari alla metà di quelli del nome della denominazione di origine;

la dicitura «denominazione di origine protetta» o «DOP».

Queste diciture sono raggruppate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta. Sono scritte in caratteri visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi affinché spicchino sul fondo sul quale sono stampati e si distinguano nettamente da tutte le altre indicazioni scritte e dai disegni.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione dell’«Huile d’olive de Provence» copre il territorio di sette dipartimenti, per un totale di 464 comuni di cui 2 parzialmente compresi. La zona geografica comprende:

Tutti i comuni del dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, ad eccezione dei seguenti comuni: Annot, Banon, Barras, Barrême, Bayons, Bellafaire, Bevons, Bras-d’Asse, Braux, La Bréole, Le Brusquet, Le Caire, Castellane, Val-de-Chalvagne, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Chaudon-Norante, Clamensane, Claret, La Condamine-Châtelard Curbans, Curel, Draix, Entrages, Faucon-du-Caire, Faucon-de-Barcelonnette, Le Fugeret, La Garde, Hautes-Duyes L’Hospitalet, Lardiers, Le Lauzet-Ubaye, Marcoux, Melve, Mison, Montclar, Montsalier, Nibles, Noyers-sur-Jabron, Les Ormergues, Piégut, Pontis, Revest-du-Bion, La Robine-sur-Galabre, La Rochegiron, La Rochette, Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jacques, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Vincent-les-Forts, Saint-Vincent-sur-Jabon, Saumane, Sausses, Seyne, Sigoyer, Thèze, Thoard, Turriers, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol.

Tutti i comuni del dipartimento delle Alpi Marittime di seguito indicati: Auvare, La Croix sur Roudoule, Puget-Rostan, Puget Théniers, Rigaud, Touet sur Var.

Tutti i comuni del dipartimento delle Bocche del Rodano, esclusi i seguenti comuni o parti di comuni: Arles (in parte), Cabannes, Carnoux-en-Provence, Fos-sur-Mer, Maillane, Marignane, Mollégès, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Pierre-de-Mézoarques, Saint-Victoret, Saintes-Maries-de-la-Mer, Verquières.

Il seguente comune del dipartimento della Drôme: Rochegude.

Tutti i comuni del dipartimento del Gard: Les Angles, Pujaut, Roquemaure, Sauveterre, Villeneuve-Les-Avignon, Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas.

Tutti i comuni del dipartimento del Var, ad eccezione dei seguenti comuni: Bargème, La Bastide, Le Bourguet, Brovès, Châteauvieux, Comps-sur-Artuby, La Martre, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, La Roque-Esclapon, Trigance, Vérignon.

Tutti i comuni del dipartimento del Vaucluse, ad eccezione dei seguenti comuni o parti di comuni: Althen-des-Paluds, Aurel, Auribeau, Brantes, Buisson, Buoux, Caderousse, Cairanne, Castellet, Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Grillon, Lagarde-d’Apt, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Malaucene (in parte), Montfavet, Monieux, Le Pontet, Puymeras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Saint-Christol, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Trinit, Sault, Savoillan, Seguret, Sivergues, Vaison-la-Romaine, Valreas, Villedieu, Visan.

5.   Legame con la zona geografica

Le caratteristiche chimiche e organolettiche specifiche dell’«Huile d’olive de Provence» sono essenzialmente legate alla composizione varietale dell’olio, determinata dai fattori naturali della zona geografica e dalle competenze locali di elaborazione dell’olio.

La zona geografica comprende le grandi aree occupate dai rilievi della regione provenzale, ad eccezione delle zone di media e alta montagna alpina, le cui condizioni ambientali sono incompatibili con l’olivicoltura. Questa zona è delimitata a sud dal Mare Mediterraneo, a ovest dal fiume Rodano, a nord dagli altopiani del Vaucluse, dalla montagna di Lura, dalle Prealpi di Digne e dagli altipiani della Provenza, mentre a est arriva fino alla valle della Signe e all’Esterel.

Il rilievo accidentato, con creste caratterizzate da potenti serie calcaree, presenta aree talvolta non molto estese ma favorevoli, nel versante più esposto al sole (adret), alla coltivazione dell’olivo.

I suoli degli oliveti provenzali sono in grandissima parte neutri o carbonatici e presentano un’elevata presenza di sassi. Si tratta di suoli sabbio-limosi o limo-sabbiosi e di suoli sassosi rosso-marrone di consistenza sabbio-argillosa, ben drenati.

L’«Huile d’olive de Provence» presenta le seguenti specificità:

È costituito principalmente dalle varietà Aglandau (almeno il 20 %), Bouteillan, Cayon e Salonenque. Questa composizione distingue quest’olio soprattutto dagli oli d’oliva di altre regioni di produzione limitrofe, dove le varietà suindicate sono assenti (bacini di Nizza, Nyons, Nîmes, Languedoc) o distribuite diversamente (bacini della valle di Baux-de-Provence, di Aix-en-Provence e dell’Alta Provenza).

Ha una particolare composizione in acidi grassi, come indicato al punto 3.2.

Dal punto di vista organolettico, quest’olio è caratterizzato:

da un amaro e da un piccante ben presenti ma moderati e da aromi di erba fresca e/o di carciofo crudo;

o da una quasi totale assenza di amaro e di piccante, con aromi di olive nere, frutta candita, sottobosco e/o pane tostato;

da un’acidità inferiore allo 0,5 % di acido oleico oppure compresa tra lo 0,4 e l’1,5 % di acido oleico.

Le caratteristiche della zona geografica sono all’origine della composizione varietale di quest’olio. Ad eccezione di una frangia costiera, la zona di produzione costituisce infatti una zona «limite» di coltivazione dell’olivo. Questa zona settentrionale di limite dell’olivicoltura (fino a 750-800 metri di altitudine) è caratterizzata da un clima mediterraneo di tipo «provenzale» (periodo estivo secco che si inserisce tra due stagioni piovose e con un forte soleggiamento annuale), che è anche all’origine di forti gelate, frequenti nella storia dell’olivicoltura provenzale, oltre che da un forte vento dominante, il Mistral, che raffredda e purifica l’aria determinando condizioni di coltivazione più sane e favorevoli all’olivo ma che impongono anche agli agricoltori la selezione delle varietà più idonee. L’oliveto provenzale è contrassegnato da quattro varietà prevalenti: Aglandau, la cui zona di estensione massima si trova all’interno della zona geografica, ma anche Salonenque, Bouteillan e Cayon. Per via dei loro periodi di fioritura (mediamente o abbastanza tardiva) e della loro naturale resistenza (medio-forte) al freddo, queste varietà sono particolarmente adatte alle situazioni più o meno fresche della zona di produzione. Gli oliveti si trovano nelle aree collinari e pedemontane che presentano buone condizioni di esposizione, di terreno e di drenaggio naturale. A causa della forte presenza di vento, gli olivi vengono mantenuti bassi (adatti alla raccolta manuale) per offrire meno presa al vento. I terreni, prevalentemente calcarei e pietrosi, offrono condizioni ideali di aerazione non asfissianti, garantendo al contempo un approvvigionamento idrico sufficiente nelle situazioni più secche.

Nella parte settentrionale della zona geografica, a causa del suo alto rischio di gelate, le olive si raccolgono sin dalla fase delle «olive cangianti» (passaggio dal verde intenso al giallo) e prima della loro completa maturazione.

Le pratiche di produzione si basano su un’antica attività di produzione dell’olio, che si ottiene con la rapida molitura delle olive dopo la raccolta oppure con la molitura dopo una precedente maturazione delle olive per alcuni giorni in fase anaerobica.

Di conseguenza:

La composizione specifica in acidi grassi di quest’olio d’oliva, definita al punto 3.2, è legata alla composizione varietale dell’olio: miscelatura delle quattro varietà Aglandau, Bouteillan, Cayon e Salonenque in proporzioni più o meno elevate a seconda dei settori interessati e delle scelte dell’olivicoltore, con almeno il 20 % di Agandau.

I livelli di piccante e di amaro dell’olio sono legati alla composizione varietale dell’olio, ma anche alla fase di raccolta (raccolta nella fase «olive cangianti»). Tuttavia, quando l’olivicoltore decide di sottoporre queste olive a una fase preventiva di maturazione di alcuni giorni prima della molitura, l’olio perde quasi completamente l’amaro e il piccante.

Gli aromi principali di erba fresca e/o di carciofo crudo dipendono anche dalla composizione varietale di quest’olio. Tuttavia, quando le olive sono sottoposte a una fase preventiva di maturazione di alcuni giorni prima della molitura, l’olio assume aromi particolari di olive nere, frutta candita e/o pane tostato, come indicato al punto 3.2.

L’«Huile d’olive de Provence», seguito dalla dicitura «olive maturate», presenta un’acidità minima legata all’aumento della temperatura delle olive sottoposte a una fase di maturazione preventiva.

Inoltre l’uso delle tecniche tradizionali di estrazione dell’olio, basate esclusivamente su procedimenti meccanici di estrazione mediante centrifugazione o pressatura, a temperature inferiori a 30 °C per l’intera durata del procedimento, fa sì che gli oli preservino, come indicato al punto 3.2, gli aromi varietali originari delle olive utilizzate ed evita il deterioramento degli acidi grassi specifici dell’«Huile d’olive de Provence».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-HOProvence.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/15


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(2019/C 325/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«PASTA DI GRAGNANO»

n. UE: PGI-IT-00870-AM01 — 25.10.2018

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano

Via Vittorio Veneto, 20

80054 Gragnano (NA)

ITALIA

Tel. +39 0810108908

e-mail: info@consorziogragnanocittadellapasta.it

Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Controlli]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Il punto 2.2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione e il corrispondente punto 3.2 del documento unico:

«2.2   Caratteristiche chimiche:

umidità: non superiore al 12,5 % sul prodotto finito;

valori nutrizionali minimi relativi a 100 g di prodotto secco:

valore energetico

1 486 KJ 350 Kcal

proteine

13 g

carboidrati

73 g

grassi

1 g

ceneri max

0,86 %»

È così modificato:

«2.2   Caratteristiche chimiche:

umidità: non superiore al 12,5 % sul prodotto finito;

proteine minimo 13 % sulla sostanza secca

ceneri max 0,86 % sulla sostanza secca»

La modifica elimina i riferimenti a valori nutrizionali non correlati direttamente alle caratteristiche qualitative della Pasta di Gragnano. Le informazioni relative al «valore energetico», ai carboidrati e al contenuto in grassi saranno comunque disponibili ai consumatori in quanto figureranno nelle confezioni quali elementi della Tabella nutrizionale prevista dal REG 1169/11/UE. Vengono dunque mantenuti i parametri relativi all’umidità, alle proteine e alle ceneri, quali caratteristiche chimiche salienti della Pasta di Gragnano. Per consentire una maggiore accuratezza di misura, viene inoltre specificato che il contenuto percentuale di proteine e ceneri, va rapportato alla sostanza secca.

Metodo di ottenimento

La frase all’articolo 5 del disciplinare di produzione e il corrispondente punto 3.3 del documento unico:

«La semola di grano duro utilizzata per la produzione di «Pasta di Gragnano» IGP deve avere le seguenti caratteristiche:

umidità: non superiore al 15 % sul prodotto finito;

valori nutrizionali minimi relativi a 100 g di prodotto secco:

valore energetico

1 486 KJ 350 Kcal

proteine

13 g

carboidrati

73 g

grassi

1 g

ceneri max

0,86 %»

È così modificata:

«La semola di grano duro utilizzata per la produzione di «Pasta di Gragnano» IGP deve avere le seguenti caratteristiche:

umidità: non superiore al 15 % sul prodotto finito;

proteine minimo 13 % sulla sostanza secca

ceneri max 0,86 % sulla sostanza secca»

La modifica mira ad eliminare, in analogia a quanto già esposto relativamente alla modifica dell’articolo 2, parametri non caratterizzanti la qualità della Pasta di Gragnano. Vengono quindi mantenute le caratteristiche salienti della semola di grano duro, principale componente della Pasta di Gragnano, specificando, per le proteine e le ceneri, i riferimenti del loro contenuto sulla sostanza secca.

Inoltre la pratica produttiva ha in questi anni dimostrato la difficoltà di definire valori minimi per elementi nutrizionali che si bilanciano in un alimento, infatti nella caratterizzazione della tabella nutrizionale dell’alimento pasta all’aumentare del valore delle proteine si ha un conseguente decremento del valore dei carboidrati. Per caratterizzare qualitativamente la pasta di grano duro è necessario e sufficiente porre il limite minimo al contenuto proteico.

La frase all’articolo 5 del disciplinare di produzione:

«L’ESSICCAMENTO: l’essiccazione varia a seconda dei formati e comunque avviene ad una temperatura compresa tra 40 e 80 °C per un periodo compreso tra le 6 e le 60 ore.»

È così modificata:

«L’ESSICCAMENTO: l’essiccazione varia a seconda dei formati e comunque avviene ad una temperatura compresa tra 40 e 85 °C per un periodo compreso tra le 4 e le 60 ore.»

L’aumento della temperatura massima da «80 °C» a «85 °C» e la riduzione del tempo minimo per l’essicamento da «6 ore» a «4 ore» sono legati all’esperienza produttiva che ha evidenziato, in particolare dopo l’introduzione di alcuni nuovi formati di pasta di dimensioni e geometrie particolari, delle criticità, relativamente al rispetto del valore di 80 °C, quale temperatura massima di essiccamento e della previsione del minimo di 6 ore della fase di essicamento.

Le modifiche introdotte consentiranno, nel rispetto della tradizione produttiva e senza influire sulle caratteristiche del prodotto finito, di rispecchiare, più fedelmente, la realtà produttiva della Pasta di Gragnano I.G.P.

Etichettatura

La frase dell’articolo 8 del disciplinare di produzione e il corrispondente punto 3.6 del documento unico:

«Le confezioni utilizzate per la Pasta di Gragnano sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale riciclabile, consentite dalle normative comunitarie. Le confezioni hanno un peso di 125 gr, 250 gr, 500 gr, o 1 kg, o 2 kg.»

È così modificata:

«Le confezioni utilizzate per la Pasta di Gragnano sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale per alimenti, consentito dalle normative comunitarie. Le confezioni hanno un peso minimo da 100 gr. (oz. 3,5274) a 5 000 gr. (oz. 176,3698) ed i relativi pesi espressi in sistemi metrici differenti da quello vigente nell’UE.»

La modifica ha sostituito il termine «riciclabile» con la frase «per alimenti consentito dalle normative comunitarie». Questo consentirà di rendere più chiare le prescrizioni del disciplinare in materia di confezionamento, definendo un quadro di riferimento normativo più adeguato.

Viene, inoltre, eliminata la definizione univoca del peso delle confezioni (125 gr, 250 gr, 500 gr, o 1 kg, o 2 kg), stabilendo un peso minimo di 100 gr. e un peso massimo di 5 000 gr. Ciò consente l’espressione del peso anche con sistemi di misura differenti da quelli utilizzati nell’ambito dell’UE. La modifica, in coerenza con la deregolamentazione delle quantità nominali dei prodotti alimentari preconfezionati, consentirà agli operatori di decidere in base alle richieste del mercato, il peso delle confezioni favorendo in questo modo anche la diffusione dell’IGP nei canali ho.RE.ca, grazie all’aumento del peso massimo.

La possibilità di utilizzare per l’indicazione del peso anche unità metrologiche diverse da quelle utilizzate nell’ambito dell’UE, potrà agevolare, invece, l’esportazione del prodotto (ad esempio, oz. per USA) e favorire la diffusione dello stesso nei canali ho.RE.ca.

La frase dello stesso articolo 8 del disciplinare di produzione e il corrispondente punto 3.6 del documento unico:

«Sulle etichette apposte sulle confezioni medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a)

«Pasta di Gragnano» e «Indicazione Geografica Protetta» o l’acronimo «I.G.P.»;

b)

il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda confezionatrice o produttrice;»

È così modificata:

«Sulle etichette apposte sulle confezioni medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a)

«Pasta di Gragnano» e «Indicazione Geografica Protetta» o l’acronimo «I.G.P.»;

b)

l’indirizzo dell’azienda produttrice;»

L’eliminazione di «il nome, la ragione sociale e» ha l’obiettivo di rendere obbligatoria l’indicazione del produttore, che non sempre coincide con l’operatore che commercializza il prodotto.

La frase dell’articolo 8 del disciplinare di produzione:

«È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.»

È così modificata:

«È vietato l’uso di ogni termine laudativo, aggiunto alla Indicazione Geografica Protetta, tale da trarre in inganno il consumatore.»

Si è voluto chiarire in modo più netto che i termini laudativi accompagnati alla denominazione sarebbero in contrasto con l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle pratiche leali di informazione; in quanto potrebbero suggerire che una determinata pasta IGP possegga caratteristiche particolari quando invece tutta la pasta di Gragnano IGP presenta caratteristiche analoghe.

La frase dell’articolo 8 del disciplinare di produzione:

«La grandezza del logo sarà proporzionata alla dimensione della confezione, mantenendo inalterate le proprie proporzioni.»

È così modificata:

«La grandezza del logo sarà proporzionata alla dimensione della confezione, mantenendo inalterate le sotto indicate proporzioni.»

La sostituzione di «proprie» con «le sotto indicate» ha un valore puramente formale in quanto non modifica i contenuti esistenti ma consente di definire con maggiore chiarezza le specifiche di utilizzo del logo.

Altro

Controlli

La frase dell’articolo 7 del disciplinare di produzione:

«Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della denominazione “Pasta di Gragnano” è Certiquality S.r.l. con sede in Via Gaetano Giardino n. 4, 20123 Milano, tel. 02 80691716.»

È così modificata:

«La verifica della conformità del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è: CSQA Certificazioni srl — Partita IVA n. 02603680246 — Via San Gaetano n. 74 — 36016 Thiene (VI). Telefono 0445.313011, fax 0445.313070 — web: http://www.csqa.it; pec: csqa@legalmail.it; email: regolamentato@csqa.it.»

Con la modifica, sono aggiornati i riferimenti normativi e quelli all’Organismo di controllo, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

DOCUMENTO UNICO

«PASTA DI GRAGNANO»

n. UE: PGI-IT-00870-AM01 — 25.10.2018

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Pasta di Gragnano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.5 pasta alimentare

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Pasta di Gragnano» è il prodotto ottenuto dall’impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale.

I formati immessi al consumo sono, diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai gragnanesi.

Il prodotto all’atto dell’immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche:

aspetto esterno: omogeneo senza macchie bianche o nere; assenza di bolle d’aria, di fessure o tagli, di muffe, larve o parassiti e di corpi estranei;

sezione di frattura: vitrea;

colore: giallo paglierino;

rugosità: presente quale caratteristica dell’uso delle trafile in bronzo;

Alla cottura la «Pasta di Gragnano» IGP si presenta di:

consistenza: soda ed elastica;

omogeneità della cottura: uniforme;

tenuta di cottura: buona e lunga;

collosità: assente o impercettibile;

Caratteristiche chimiche:

umidità: non superiore al 12,5 % sul prodotto finito;

proteine

minimo 13 % sulla sostanza secca

ceneri

max 0,86 % sulla sostanza secca

Caratteristiche organolettiche:

sapore: sapido con gusto deciso di grano duro;

odore: di grano maturo.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La semola di grano duro utilizzata per la produzione di «Pasta di Gragnano» IGP deve avere le seguenti caratteristiche:

umidità: non superiore al 15 % sul prodotto finito;

proteine

minimo 13 % sulla sostanza secca

ceneri

max 0,86 % sulla sostanza secca

La semola di grano duro ottenuta viene impastata con acqua, in una percentuale non superiore al 30 %. La successiva fase della gramolatura, fa si che l’impasto ben lavorato diventa omogeneo ed elastico.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Il processo produttivo per la produzione della Pasta di Gragnano si compone delle seguenti fasi: impasto e gramolatura, estrusione o trafilatura, essiccamento, raffreddamento e stabilizzazione, ed avvengono nel territorio del Comune di Gragnano in provincia di Napoli.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il confezionamento deve essere effettuato in zona, entro le ventiquattro ore successive alla produzione, sia per evitare le perdite di umidità che comprometterebbero le qualità organolettiche speciali del prodotto, sia perché, la perdita di umidità e la manipolazione durante il trasferimento determinerebbero la rottura e il danneggiamento delle diverse forme ottenute. Le confezioni utilizzate per la Pasta di Gragnano sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale per alimenti, consentito dalle normative comunitarie. Le confezioni hanno un peso minimo da 100 gr. (oz. 3,5274) a 5 000 gr. (oz. 176,3698) ed i relativi pesi espressi in sistemi metrici differenti da quello vigente nell’UE.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle etichette apposte sulle confezioni medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a)

«Pasta di Gragnano» e «Indicazione Geografica Protetta» o l’acronimo «I.G.P.»;

b)

l’indirizzo dell’azienda produttrice;

c)

il logo della denominazione «Pasta di Gragnano»

Image 2

d)

è da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta e con il simbolo dell’Unione.

È possibile utilizzare il logo della denominazione in versione bianco e nero, ovvero monocromatico o in negativo.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Pasta di Gragnano» comprende tutto il territorio del Comune di Gragnano in Provincia di Napoli.

5.   Legame con la zona geografica

La città di Gragnano fin dal ‘500 è conosciuta per la produzione di pasta di grano duro. L’importanza storica della produzione di pasta a Gragnano fu tale da influenzare la progettazione degli spazi urbani. Infatti, nella metà del 1800, in occasione della realizzazione di un nuovo piano urbanistico, la larghezza delle strade e l’altezza dei palazzi furono pianificati in modo da facilitare il fluire del vento e agevolare le operazioni di essiccatura della pasta.

Nel comune di Gragnano la produzione della pasta è sempre avvenuta utilizzando le trafile in bronzo. Questa particolarità ha stimolato la creazione di trafile di vario formato che hanno permesso la produzione di differenti formati di pasta, poi associati dalla fantasia popolare a vicende legate ad aneddoti o storie locali.

Inoltre, a Gragnano, l’acqua proveniente dai vicini Monti Lattari, è stata una risorsa da sempre presente in abbondanza. Tale risorsa, ha certamente favorito la produzione di pasta sia perché costituiva un ingrediente necessario da aggiungere alla semola per ottenere l’impasto della pasta, sia perché veniva utilizzata per far girare le macine dei mulini atti alla macinazione del grano e quindi alla produzione della farina.

Testimonianza di quanto esposto è la «Valle dei Mulini di Gragnano» dove ancora oggi è possibile ammirare i resti di tali manufatti un tempo utilizzati nel processo produttivo della «Pasta di Gragnano».

Grazie alla sua consolidata tradizione nella produzione della pasta, la città di Gragnano oggi viene indicata come «Città della pasta».

La «Pasta di Gragnano» si caratterizza per la sua superficie rugosa che conferisce al prodotto la capacità di legare con i diversi condimenti sia anche per la capacità di tenere la cottura (al dente).

Inoltre, l’originalità dei formati di pasta, frutto della fantasia dei maestri pastai locali, ha reso tale prodotto altamente riconoscibile dai consumatori.

La domanda di riconoscimento della «Pasta di Gragnano» IGP è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. La «Pasta di Gragnano» infatti è conosciuta per il tradizionale metodo di produzione che prevede l’utilizzo di trafile in bronzo.

Le trafile in bronzo conferiscono alla pasta una rugosità che favorisce la cattura dei sughi e dei condimenti. Il bronzo delle trafile nel corso della fase di estrusione riesce a trattenere l’impasto nei punti di contatto con la trafila stessa provocando delle micro asperità che permettono alla pasta, una volta cotta, di catturare e trattenere facilmente il sugo ed incrementano la superficie di contatto con le papille gustative esaltando anche la materia prima e conservando il tipico sapore di fragranza di grano.

Queste caratteristiche unite al gran numero di formati originali ideati dai pastai, fa sì che la «Pasta di Gragnano» sia molto apprezzata da chef di cucina e dai consumatori come testimoniato da articoli pubblicati su riviste di cucina e gastronomiche. A titolo esemplificativo si possono citare «La pasta dei grandi chef» pubblicato sulla rivista «Cucina Gourmet» (pagg. 122-124, Ed. Edifim, 2010), l’articolo «La pasta di Gragnano» pubblicato sulla guida gastronomica «L’Italia del Gambero Rosso» (pag. 89, Ed. Sole 24 Ore, 2007), l’articolo «La pasta Artigianale: aziende storiche» pubblicato sulla guida «Adesso pasta» (pagg. 54-55, Altraecomomia, 2010). A queste pubblicazioni si aggiungono altri articoli pubblicati su quotidiani quali «Sfida fra chef con la pasta di Gragnano» (La Repubblica — 21 giugno 2012), «Italie: À Gragnano la vie rêvée des pâtes» (Le Monde — 17 dicembre 2010), «A Gragnano tutti pazzi per la pasta» (Corriere della sera — Doveviaggi.it — febbraio 2012), «Spaghetti, penne e rigatoni: dalla “base” alle 5 stelle» (Corriere della sera — 25 aprile 2012), «Pasta Diva» (Corriere della sera — itinerari gastronomici — 6 ottobre 2010).

A Gragnano, l’utilizzo della trafila in bronzo si è mantenuto nel tempo nonostante la diffusione delle trafile in teflon. Questo materiale benché permetta di facilitare il processo di produzione, non si concilia con le caratteristiche dell’antica produzione gragnanese a cui è legata la reputazione della «Pasta di Gragnano».

Inoltre, è da sottolineare la cura dei pastai di Gragnano nel controllare il corretto andamento della fase di essiccamento, retaggio dei tempi antichi, quando la pasta veniva posta su essiccatoi all’aperto tra le strade di Gragnano. Attraverso una corretta gestione della fase di essiccazione si migliora la tenuta alla cottura della pasta e si preserva la sua fragranza e il sapore.

Da anni si svolge a Gragnano una manifestazione tematica nella quale vengono rappresentati per le strade gli antichi processi di lavorazione della «Pasta di Gragnano».

I testi storici e la bibliografia relativa alla «Pasta di Gragnano» attestano che la produzione della «Pasta di Gragnano» risale al XVI-XVII secolo. Durante il Regno delle Due Sicilie a metà del secolo XIX, la fama della pasta gragnanese e dell’attività laboriosa e sapiente dei cittadini coinvolti in tale lavorazione acquistò notorietà in tutto il Regno.

Alle soglie dell’unità d’Italia, la feconda attività pastaia di Gragnano contava circa 100 pastifici che davano lavoro a ben il 70 % della popolazione attiva gragnanese.

Dagli inizi del secolo scorso il nome «Pasta di Gragnano» è entrato in maniera così incisiva nel linguaggio comune e nel commercio, tanto che la «Pasta di Gragnano» da anni è richiesta in grandi quantitativi sia dai dettaglianti di Firenze, Torino e Milano, sia anche oltre i confini nazionali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della IGP «Pasta di Gragnano» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 24.7.2018. Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/23


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 325/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Valdepeñas»

Numero di riferimento: PDO-ES-A0051-AM02

Data della comunicazione: 24.7.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica della resa massima (punto 5 del disciplinare di produzione e punto 1.5.2 del documento unico)

Descrizione e motivi

Le rese massime per ettaro sono modificate come esposto di seguito:

Varietà bianche: 8 000 kg/ha e 56,00 hl/ha

Varietà rosse: 7 500 kg/ha e 52,50 hl/ha.

Le produzioni dei vigneti al primo e secondo anno di innesto non potranno essere utilizzate per produrre vini della DO «Valdepeñas».

Le rese massime per ettaro consentite per i vigneti al terzo anno di innesto saranno:

Varietà bianche: 3 750 kg/ha e 26,25 hl/ha

Varietà rosse: 3 000 kg/ha e 21,00 hl/ha.

L’intera produzione delle parcelle che superano queste rese non potrà essere utilizzata per produrre un vino protetto dalla DO «Valdepeñas».

Giustificazione: le produzioni massime per ettaro della denominazione di origine «Valdepeñas» sono tra le più basse della Spagna ma sono aumentate gradualmente in conseguenza delle pratiche colturali utilizzate negli ultimi anni. In particolare, l’inclusione dell’irrigazione nella maggior parte degli impianti realizzati, la trasformazione degli impianti tradizionali con sistemi di allevamento ad alberello in sistemi a spalliera e l’introduzione di nuove varietà rendono necessario un adeguamento della produzione massima per ettaro alla realtà vinicola attuale locale, allineandola a quella delle zone circostanti.

2.   Modifica annuale della resa massima dovuta alle condizioni climatiche (punto 8 del disciplinare di produzione, non modifica il documento unico)

Descrizione e motivi

Al disciplinare di produzione è aggiunto quanto segue.

La resa massima per ettaro stabilita nella sezione 5 potrà essere modificata con cadenza annuale dalla Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional (Associazione interprofessionale della denominazione di origine Valdepeñas) ma non potrà superare di oltre il 10 % la resa stabilita nella sezione 5, ovvero 8 800 kg per ettaro per le varietà bianche e 8 250 kg per ettaro per le varietà rosse. Allo stesso modo, in funzione delle condizioni climatiche della campagna, la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional potrà diminuire la produzione massima consentita del 10 % rispetto alla resa stabilita alla sezione 5, riducendola a 7 200 kg per ettaro per le varietà bianche e 6 750 kg per ettaro per le varietà rosse.

Entro questi limiti la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional potrà fissare per ciascuna campagna un margine di produzione eccedentaria attribuibile alle condizioni climatiche non superiore al 10 %, ovvero 9 680 kg per ettaro per le varietà bianche e 9 075 kg per ettaro per le varietà rosse. Le produzioni eccedentarie dovute alle condizioni climatiche non potranno essere commercializzate come vino della DO «Valdepeñas».

Giustificazione: gli attuali sistemi colturali offrono maggiori possibilità di sviluppo della vegetazione. Pertanto, negli anni favorevoli in termini di pluviometria e ore di sole, la massa fogliare del vigneto è in grado portare a maturazione correttamente le suddette quantità di uva senza pregiudicarne la qualità, in quanto in queste condizioni il vigneto può compiere regolarmente il proprio ciclo vitale.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Valdepeñas

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINO BIANCO

Aspetto

Giallo pallido con tonalità verdognole o ambrate. Fermentato in botte: giallo paglierino con tonalità dorate o verdognole. Macerazione carbonica: giallo pallido con tonalità verdognole o ambrate. Invecchiato in botte di rovere («Roble»): giallo paglierino con tonalità dorate o verdognole. «Crianza»: colore giallo con tonalità ambrate e riflessi dorati.

Aroma

Aromi primari puliti e freschi, fruttato di intensità media. Invecchiato in botte: aroma complesso con leggere note proprie dell’invecchiamento in botte. Macerazione carbonica: aromi primari puliti e freschi, fruttato di intensità medio-alta. Invecchiato in botte di rovere: aroma complesso con leggere note proprie dell’invecchiamento in botte. «Crianza»: aroma di media intensità con toni di vaniglia e tostati.

Gusto

Morbido, leggero e fruttato, con una struttura equilibrata. Invecchiato in botte e botte di rovere: morbido, equilibrato, con volume e persistenza. Macerazione carbonica: morbido, leggero e fruttato, con una struttura equilibrata. «Crianza»: morbido, equilibrato, con volume e retrogusto di durata media.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

11

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

VINO ROSATO

Aspetto

Color petalo di rosa con sfumature rosse e violette

Aroma

Aroma di intensità media, pulito, fresco e fruttato, con note di frutti rossi.

Gusto

Deciso al palato, con note di frutti rossi e acidità medio-alta.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

11,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

VINO ROSSO, ROSSO INVECCHIATO IN BOTTE, ROSSO OTTENUTO DA MACERAZIONE CARBONICA, ROSSO INVECCHIATO IN BOTTE DI ROVERE

Aspetto

Rosso amarena scuro, limpido, brillante, di buona veste. Invecchiato in botte: color ciliegia con tonalità granate, limpido, brillante, di buona veste. Macerazione carbonica: color ciliegia con tonalità violacee, limpido, brillante e di buona veste. Invecchiato in botte di rovere: color ciliegia con tonalità granate o violacee, di buona veste.

Aroma

Aromi intensi di frutti rossi maturi, propri delle varietà da cui derivano. Invecchiato in botte: aromi puliti di intensità media, di frutti rossi e aromi leggeri di botte. Macerazione carbonica: aromi fruttati puliti e freschi di intensità medio-alta. Invecchiato in botte di rovere: aroma complesso con leggere note proprie dell’invecchiamento in botte.

Gusto

Carnoso, secco, con un’espressione tannica equilibrata, un’acidità medio-alta e un retrogusto gradevole. Invecchiato in botte: aromi puliti di intensità media, di frutti rossi e aromi leggeri di botte. Macerazione carbonica: sapore intenso, fruttato ed equilibrato. Invecchiato in botte di rovere: morbido, equilibrato, con volume e persistenza.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

VINO ROSSO TRADIZIONALE

Aspetto

Colore rosso violaceo-granata e limpido.

Aroma

Vini decisi, fruttati e di intensità aromatica media, con aromi primari.

Gusto

Vini persistenti con espressione tannica moderata al palato, equilibrata con alcol/acidità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

VINO SPUMANTE

Aspetto

Tonalità pallide o dorate e brillanti. Bollicine fini e persistenti.

Aroma

Aromi puliti e fruttati di intensità media.

Gusto

Ampio ed equilibrato.

Sovrapressione CO2 (a 20 °C): superiore a 3,5 atmosfere.

Per i parametri non definiti sarà rispettato quanto indicato nella normativa pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

11

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

ROSSO «CRIANZA», «RESERVA» E «GRAN RESERVA»

Aspetto

«Crianza»: colore rosso intenso ciliegia o amarena, con tonalità violacee. «Reserva»: colore rosso granata con tonalità ocra, limpido e fluido, di veste medio-elevata. «Gran Reserva»: colore rosso rubino con tonalità mattone opache, di veste medio-elevata.

Aroma

«Crianza»: aroma pulito, fresco, intenso, di frutta matura e aromi propri dell’invecchiamento in botte. «Reserva»: odore intenso di frutta matura, spezie e aromi propri dell’evoluzione in bottiglia. «Gran Reserva»: aroma intenso, complesso, speziato, di una buona evoluzione in bottiglia.

Gusto

«Crianza»: sapore intenso, gradevole al palato con note di frutta matura, buona espressione tannica e retrogusto di durata media. «Reserva»: odore intenso di frutta matura, spezie e aromi propri dell’evoluzione in bottiglia. «Gran Reserva»: carnoso, vellutato, rotondo e armonioso, con un retrogusto lungo.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Nei vini bianchi, la temperatura di fermentazione deve essere controllata e non oltrepassare i 18 °C. In caso di macerazione con la buccia, la macerazione dovrà avvenire per un periodo da uno a sei giorni e la temperatura di fermentazione potrà raggiungere i 25 °C.

Nei vini rosati, la macerazione dovrà essere realizzata per un periodo compreso tra 12 e 48 ore a una temperatura inferiore a 25 °C, con sedimentazione statica del mosto e fermentazione lenta per un minimo di cinque giorni a una temperatura controllata inferiore a 18 °C.

Nei vini rossi la macerazione del mosto in presenza delle bucce sarà realizzata per un periodo minimo di 48 ore a una temperatura controllata inferiore a 28 °C.

Una volta travasato e pressato, la fermentazione continua senza bucce a una temperatura controllata non superiore ai 25 °C.

b.   Rese massime

Varietà bianche

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche

56,00 ettolitri per ettaro

Varietà rosse

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse

52,50 ettolitri per ettaro

Vigneti al terzo anno di innesto di varietà bianche

3 750 chilogrammi di uve per ettaro

Vigneti al terzo anno di innesto di varietà bianche

26,25 ettolitri per ettaro

Vigneti al terzo anno di innesto di varietà rosse

3 000 chilogrammi di uve per ettaro

Vigneti al terzo anno di innesto di varietà rosse

21 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica è situata a sud della provincia di Ciudad Real nei seguenti comuni:

Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Moral de Calatrava, Alcubillas, San Carlos del Valle, Torrenueva e parte dei seguenti comuni: Alhambra, Granátula de Calatrava, Montiel e Torre de Juan Abad.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

VERDEJO

 

AIREN

 

CABERNET SAUVIGNON

 

SYRAH

 

TEMPRANILLO — CENCIBEL

 

MACABEO — VIURA

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il clima continentale secco e la presenza predominante di terreni calcarei poveri di materia organica della zona di produzione provocano uno stress idrico della vite, che reagisce con basse produzioni e buona maturazione. I terreni calcarei (con pH alti compresi tra 7,5 e 8,5) offrono poca resistenza alla penetrazione delle radici, riflettono la luce solare e immagazzinano il calore per la notte. Questi fattori favoriscono la produzione di vini rossi ben strutturati, complessi ed eleganti.

Sul finire dell’estate, le temperature si abbassano leggermente e inducono una maturazione finale più lenta, il che comporta un maggiore sviluppo di composti polifenolici e la conservazione degli aromi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per l’etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «Valdepeñas» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/modificacion_Pliego_Condiciones_2019_Valdepenas.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag.2.


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