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Document C:2017:174:FULL
Official Journal of the European Union, C 174, 1 June 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 174, 1o giugno 2017
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 174, 1o giugno 2017
ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 174/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN) ( 1 ) |
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2017/C 174/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7864 — Trelleborg/ČGS Holding) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 174/03 |
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Commissione europea |
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2017/C 174/04 |
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2017/C 174/05 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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2017/C 174/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 174/07 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Autorità europea per la sicurezza alimentare |
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2017/C 174/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 174/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8472 — Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 174/01)
Il 23 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8424. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7864 — Trelleborg/ČGS Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 174/02)
Il 4 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7864. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/2 |
Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
(2017/C 174/03)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Sergey Valeryevich AKSYONOV (n. 1), Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (n. 3), Aleksandr Viktorovich GALKIN (n. 21), Andriy Yevhenovych PURHIN (n. 45), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (n. 47), Roman Viktorovich LYAGIN (n. 58), Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (n. 68), Mikhail Efimovich FRADKOV (n. 73), Vladimir ANTYUFEYEV (n. 87), Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (n. 131), Eduard Aleksandrovich BASURIN (n. 137), Evgeny Vladimirovich MANUILOV (n. 143), Anatoly Ivanovich ANTONOV (n. 147), Distilleria Azov (entità elencata al n. 17), Impresa a partecipazione statale federale per la scienza e la ricerca «Pan Russian national scientific research institute for wine growing and wine making “Magarach” Russian Academy of Science», precedentemente nota come State Unitary Enterprise della Repubblica di Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (entità elencata al n. 19) e Banca commerciale nazionale russa (n. 23), Battaglione Sparta (n. 30) e Battaglione Somali (n. 31), che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 16 giugno 2017, al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco.
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
Commissione europea
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
31 maggio 2017
(2017/C 174/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1221 |
JPY |
yen giapponesi |
124,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4398 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87365 |
SEK |
corone svedesi |
9,7558 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0896 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4388 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,422 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,20 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1712 |
RON |
leu rumeni |
4,5655 |
TRY |
lire turche |
3,9684 |
AUD |
dollari australiani |
1,5054 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5108 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7421 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5789 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5518 |
KRW |
won sudcoreani |
1 255,01 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,7374 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6449 |
HRK |
kuna croata |
7,4135 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 932,91 |
MYR |
ringgit malese |
4,8037 |
PHP |
peso filippino |
55,847 |
RUB |
rublo russo |
63,7056 |
THB |
baht thailandese |
38,230 |
BRL |
real brasiliano |
3,6485 |
MXN |
peso messicano |
21,0559 |
INR |
rupia indiana |
72,3340 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/4 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 174/05)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2017) 3237 |
22 maggio 2017 |
Dicromato di ammonio N. CE 232-143-1 N. CAS 7789-09-5 |
Micrometal GmbH, Renkenrusstrasse 24, 79639 Müllheim, Germania |
REACH/17/13/0 |
Uso come fotosensibilizzante per la produzione di microcomponenti |
21 settembre 2029 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/5 |
Comunicazione a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione relativa alla composizione dell’organo di conciliazione istituito nell’ambito della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
(2017/C 174/06)
A seguito delle decisioni della Commissione C(2016) 2864 del 18 maggio 2016 e C(2017) 2250 del 10 aprile 2017 la composizione dell’organo di conciliazione è la seguente:
presidente: |
sig. Herman HOOYBERGHS |
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membri: |
sig.ra Isabel BOMBAL DÌAZ |
|
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sig. Gerald LAVERY |
|
||
|
sig. Matthias REEH |
|
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|
sig. Godfried THISSEN |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 174/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
8.5.2017 |
Durata |
8.5.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Spagna |
Stock o gruppo di stock |
POK/56-14 |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
VI; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
08/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Autorità europea per la sicurezza alimentare
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/7 |
Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici ed al Comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(Parma, Italia)
Rif.: EFSA/E/2017/01
(2017/C 174/08)
Termine per la presentazione delle candidature: 8 settembre 2017 alle ore 24.00 (ora locale, GMT).
— |
Sei uno scienziato esperto desideroso di fare la differenza nella vita delle persone attraverso la tua eccellenza scientifica? |
— |
Vuoi contribuire a proteggere la salute pubblica in Europa collaborando con gli esperti scientifici europei più brillanti per raggiungere un obiettivo comune? |
— |
Vorresti sfruttare la tua passione per la scienza lavorando per la pietra angolare della valutazione scientifica del rischio in Europa? |
La consulenza scientifica dell’EFSA contribuisce a proteggere i consumatori, gli animali e l’ambiente dai rischi legati agli alimenti. La nostra missione può essere attuata solo attraverso la collaborazione. Per questo abbiamo bisogno di voi, i migliori esperti d’Europa, affinché lavoriate con noi aiutandoci altresì a proteggere la salute pubblica in Europa.
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare in qualità di membri presso il Comitato scientifico (CS) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA, ovvero: salute e benessere degli animali (AHAW), pericoli biologici (BIOHAZ), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati (GMO), prodotti dietetici, nutrizione umana e allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e loro residui (PPR), additivi alimentari e fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (FAF), materiali a contatto con gli alimenti, enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici (CEP).
L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia dell’Unione europea ed è parte integrante del sistema di sicurezza alimentare dell’UE. La missione dell’Autorità è contribuire alla sicurezza della catena degli alimenti e dei mangimi dell’UE nonché a un elevato livello di protezione della vita e della salute umana.
L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell’ambiente, i quali operano in modo indipendente per fornire alle istituzioni dell’Unione europea e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.
Gli obiettivi principali dell’EFSA, stabiliti nella Strategia EFSA 2020, sono:
— |
dare la priorità alla partecipazione del pubblico al processo di valutazione scientifica; |
— |
ampliare la base di evidenze scientifiche dell’EFSA e massimizzare l’accesso ai suoi dati; |
— |
sviluppare la capacità di valutazione scientifica e la comunità della conoscenza dell’UE; |
— |
prepararsi alle sfide future in materia di valutazione del rischio; |
— |
creare un ambiente e una cultura che riflettano i valori dell’EFSA (cooperazione, innovazione, apertura, indipendenza ed eccellenza scientifica). |
Per maggiori informazioni sull’EFSA, consultare il sito all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu
L’EFSA ha sede a Parma. Scopri qui cosa ha da offrire Parma.
IL VOSTRO CONTRIBUTO
Il ruolo dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA
I gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno nell’ambito della propria sfera di competenza, così come stabilito dal regolamento istitutivo dell’EFSA (regolamento CE) n. 178/2002 (1)). Essi elaborano pareri scientifici e forniscono consulenza ai responsabili della gestione del rischio allo scopo di creare una solida base per la formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi in sede di adozione delle decisioni.
Tali risultati scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una pubblicazione mensile indicizzata in banche dati bibliografiche (ad esempio CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) riguardanti il lavoro dell’EFSA.
Ciascun gruppo è composto da 15 a 25 esperti scientifici, a seconda del carico di lavoro previsto per il relativo mandato e dell’esperienza richiesta. Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei dieci (10) gruppi di esperti scientifici e da altri sei (6) esperti scientifici. Questi esperti cooperano con l’EFSA in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.
Un esperto può essere nominato per un massimo di tre mandati nel medesimo gruppo di esperti scientifici o nell’ambito del comitato scientifico.
Per una descrizione dettagliata della sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, consultare l’Allegato I pubblicato sul sito dell’EFSA (2).
Il ruolo dei membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati esperti e indipendenti, selezionati e nominati conformemente al regolamento istitutivo e alle norme dell’EFSA. Ad essi sono attribuite le seguenti mansioni:
— |
curare la preparazione, la discussione e l’adozione tempestive di pareri scientifici, di documenti orientativi e di relazioni del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico, nonché le attività dei loro gruppi di lavoro; |
— |
contribuire ad una consulenza scientifica indipendente nelle materie di competenza del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico, ove necessario; |
— |
contribuire alla coerenza degli approcci alla valutazione scientifica dell’EFSA e collaborare a stretto contratto con gli altri gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico; |
— |
garantire la conformità al settore specifico e ai documenti orientativi orizzontali dell’EFSA, nonché alla normativa dell’UE applicabile. |
I membri del comitato scientifico/dei gruppi di esperti scientifici sono tenuti a cooperare, devono possedere un elevato livello di etica professionale e di integrità e promuovere l’innovazione verso l’eccellenza scientifica.
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti, vicepresidenti e relatori dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro.
I membri di un gruppo di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno invitati a partecipare a riunioni di due-tre giorni, da sei a otto volte l’anno, che si svolgono di solito a Parma, Italia.
I membri devono partecipare e contribuire attivamente e tempestivamente a tutte le riunioni dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico in cui vengono adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi.
Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico sono tenuti a partecipare ad alcuni gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici/dal comitato scientifico.
La partecipazione e il contributo attivo alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico o dei loro gruppi di lavoro richiedono un lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di documenti. Le riunioni si svolgono in inglese e i documenti sono generalmente redatti in questa lingua.
L’EFSA può monitorare, documentare e valutare la partecipazione e il contributo dei membri dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico.
Ai membri dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico verranno offerti diversi moduli di formazione e guide con informazioni di follow-up sulle metodologie di valutazione del rischio dell’EFSA nonché documenti guida.
Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, alcune riunioni plenarie dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico possono essere aperte ad eventuali osservatori e/o trasmesse in streaming sul web.
Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale (3).
LA CANDIDATURA
— |
Si consiglia ai candidati di prestare particolare attenzione all’Allegato I al momento della preparazione della loro candidatura. |
— |
I candidati dovranno presentare la propria candidatura on-line, attraverso la pagina Opportunità di lavoro sul sito dell’EFSA: careers.efsa.europa.eu/experts |
— |
Le candidature saranno ritenute idonee solamente dietro presentazione di un modulo di domanda debitamente compilato on-line entro la data di scadenza. Non sarà accettato alcun altro metodo di presentazione delle domande. |
— |
I candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese. |
— |
Si raccomanda vivamente ai candidati di compilare tutte le parti del modulo di domanda con le informazioni e i documenti giustificativi necessari, dal momento che costituirà la base della loro valutazione. |
— |
Si consiglia fortemente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni precedenti la scadenza, in quanto a causa del traffico intenso in Internet o di problemi di connessione potrebbe essere impossibile inviare la candidatura in tempo. |
— |
Tutti i candidati saranno informati per posta elettronica dell’esito della procedura di selezione. |
I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
Lo scopo del trattamento dei dati è la gestione delle candidature per i gruppi di esperti scientifici dell’EFSA.
Qualsiasi richiesta di informazioni relativa al presente invito deve essere indirizzata a: call.experts@efsa.europa.eu.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Nell’ambito delle proprie procedure di selezione l’EFSA applica i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare il gruppo di esperti scientifici e/o il comitato scientifico per cui desiderano candidarsi, scegliendo quelli più adatti ai loro settori di competenza (si prega di fare riferimento all’Allegato I).
Un candidato può indicare un ulteriore gruppo di esperti/il comitato scientifico come seconda scelta se il suo settore di specializzazione copre una sfera di competenza più ampia rispetto a quella di un unico gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico.
I candidati che, in qualsiasi momento, avranno già assolto tre mandati nel medesimo gruppo di esperti scientifici o nel comitato scientifico non saranno considerati ammissibili per quel gruppo e potranno candidarsi per un altro gruppo di esperti scientifici/il comitato scientifico. I mandati di durata inferiore a 18 mesi non sono considerati come mandati. Di conseguenza, i mandati dei gruppi ANS e CEF del 2017-2018 non sono considerati come mandati.
L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura.
Criteri di ammissibilità
I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti alla data limite per l’invio delle candidature:
— |
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea (UE), di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di un paese candidato all’adesione all’UE. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura per l’adesione ai gruppi di esperti scientifici/al comitato scientifico, ma solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non sia possibile reperire il livello di esperienza richiesto; |
— |
eccellente conoscenza della lingua inglese (5); |
— |
impegno a partecipare alle riunioni e a contribuire attivamente al lavoro del comitato scientifico/dei gruppi di esperti scientifici e dei rispettivi gruppi di lavoro; |
— |
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agraria, biochimica, bioinformatica, biologia, biometrica, biotecnologia, chimica, esposizione alimentare, scienze ambientali, epidemiologia, scienze alimentari, tecnologia alimentare, genetica, salute e sicurezza alimentare, medicina umana, bioscienze, matematica, microbiologia, biologia molecolare, scienze naturali, nutrizione, farmacia, salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria o settori collegati (6); |
— |
almeno sette (7) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti alla sfera di competenza del gruppo o dei gruppi di esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto (7). |
Criteri di selezione
Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione indicati in appresso, in 2 fasi.
Fase 1 della valutazione:
ciascuna candidatura ammissibile sarà valutata sulla base dei 2 criteri di selezione generali seguenti: La soglia per superare la fase 1 della valutazione è 40 punti (su 100).
— |
Esperienza nella gestione di progetti scientifici multidisciplinari: esperienza nella gestione di progetti scientifici (tipo e quantità) in uno dei settori di competenza dell’EFSA (fino a 50 punti su 100). |
— |
Esperienza nella comunicazione scientifica: esperienza nella comunicazione di temi scientifici trasmettendo il messaggio in modo trasparente e comprensibile a diversi destinatari (fino a 50 punti su 100). |
Fase 2 della valutazione:
i candidati che ottengono almeno 40 punti nella fase 1 della valutazione saranno valutati sulla base dei seguenti 3 criteri di selezione in relazione al gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico che costituisce la loro prima scelta. La soglia per superare la fase 2 della valutazione è 60 punti (su 100).
— |
Esperienza nella valutazione scientifica e/o nella formulazione di pareri scientifici destinati ai responsabili della gestione del rischio: esperienza nella valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza alimentare e all’ambiente, a seconda del caso, nei settori di competenza del gruppo di esperti scientifici preferito (fino a 40 punti su 100). |
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Comprovata eccellenza scientifica: eccellenza scientifica in uno o più campi correlati ai settori di competenza del gruppo di esperti scientifici preferito/comitato scientifico e comprovata attraverso ampie pubblicazioni scientifiche in riviste oggetto di revisione paritetica (peer review) e ruolo nelle pubblicazioni (fino a 40 punti su 100). |
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Esperienza nella revisione di lavori scientifici: esperienza nella revisione di lavori scientifici e capacità di analizzare informazioni complesse nel settore di competenza del gruppo di esperti scientifici preferito (fino a 20 punti su 100). |
I candidati saranno valutati nella fase 2 in relazione al comitato di esperti scientifici/comitato scientifico che costituisce la loro prima scelta. I candidati possono essere valutati anche per il gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico che costituisce la loro seconda scelta/altri gruppi, se necessario.
Elenco dei candidati idonei
I candidati che ottengono almeno 60 punti nella fase 2 della valutazione saranno inseriti in un elenco ristretto. Gli scienziati devono tenere presente che l’inserimento in un elenco ristretto non garantisce la nomina a membro di un gruppo di esperti scientifici/del comitato scientifico.
L’elenco dei candidati idonei che non vengono nominati alla fine della procedura di selezione può essere utilizzato per la copertura di future esigenze di nomina a membri dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico, fatta salva l’osservanza dei requisiti di adesione (una dichiarazione di interessi compatibile con la politica dell’EFSA sull’indipendenza e con le sue norme sulle dichiarazioni di interessi e il mix appropriato di competenze e conoscenze). L’elenco rimarrà in vigore fino al risultato del prossimo invito a manifestare interesse per il rinnovo dei membri dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico.
Dichiarazione d’interesse
I candidati inseriti nell’elenco ristretto ed in possesso del mix più appropriato di competenze e conoscenze in relazione ad un determinato gruppo di esperti scientifici o al comitato scientifico saranno invitati a presentare una dichiarazione di interesse, che verrà esaminata dall’EFSA conformemente alla politica dell’EFSA sull’indipendenza e alle sue norme sulle dichiarazioni di interesse (8), in vigore al momento della valutazione. L’esigenza di prevenire o in altro modo attenuare il potenziale conflitto di interessi individuato sarà presa in considerazione all’atto di decidere se un candidato possa o meno essere selezionato in qualità di membro, presidente o vicepresidente.
I candidati che omettono di presentare una dichiarazione di interesse non saranno presi in considerazione ai fini della nomina a membri di un gruppo di esperti scientifici/del comitato scientifico. I candidati potranno essere contattati per maggiori chiarimenti sulla loro dichiarazione di interesse.
Di seguito sono riportati due esempi di conflitto di interessi. Non sono in alcun modo esaustivi e si limitano a rappresentare le situazioni che vi sono descritte:
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la partecipazione ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al momento della presentazione della loro dichiarazione di interesse, sono impiegati da qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge una qualsiasi attività su cui i risultati scientifici dell’EFSA influiscono direttamente o indirettamente, come la produzione, la lavorazione e la distribuzione di alimenti, l’agricoltura o l’allevamento di animali. Ciò include qualsiasi forma di occupazione o attività abituale, a tempo parziale o a tempo pieno, con o senza retribuzione, compreso il lavoro autonomo (ad esempio consulenza) a favore dei soggetti di cui sopra; |
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la partecipazione ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al momento della presentazione della loro dichiarazione di interesse, stanno svolgendo attività di consulenza, ad hoc o occasionale, per organismi quali un’associazione europea di produttori di prodotti valutati dal gruppo di esperti in questione, in merito a una serie di argomenti così ampia che tale attività sarebbe regolarmente in conflitto con le voci all’ordine del giorno del gruppo di esperti scientifici in questione. |
Nomina
Saranno presi in considerazione ai fini della nomina soltanto gli esperti in possesso di una dichiarazione di interessi compatibile con la politica sull’indipendenza e le norme dell’EFSA.
La proposta di nomina dell’EFSA terrà conto di fattori quali l’esperienza richiesta per i gruppi di esperti scientifici interessati/il comitato scientifico, così come specificato nel presente invito a manifestare interesse. Si tratta in particolare della competenza e dell’esperienza scientifica specifica del candidato e del mix globale di competenze e di conoscenze disponibili nel gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico ai fini del soddisfacimento delle esigenze previste, nonché di equilibrio di nazionalità, equilibrio di genere e mandati assolti.
Gli esperti saranno nominati a titolo personale quali membri dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico sulla base di una decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA su proposta del Direttore esecutivo dell’EFSA.
Prima della nomina, l’EFSA si riserva il diritto di condurre un’intervista on-line e di controllare la candidatura dei candidati selezionati a fronte di documenti e certificati, per confermare l’accuratezza e l’ammissibilità della candidatura.
Procedure di ricorso
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I candidati possono ricorrere contro qualsiasi decisione che incida sulla loro posizione giuridica in conformità dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entro due mesi dal ricevimento della notifica della decisione contestata. Il ricorso deve essere presentato contro l’EFSA dinanzi al Tribunale dell’Unione europea:
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In alternativa, i candidati possono presentare una denuncia al Mediatore europeo per presunta cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea. Fra gli altri requisiti, la denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza dei fatti sui quali si basa. Prima di rivolgersi al Mediatore europeo e di presentare la denuncia, gli interessati devono avere già contattato l’EFSA evidenziando le loro motivazioni.
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Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico e di esperti esterni che assistono l’EFSA nello svolgimento del lavoro scientifico».
Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(2) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/ANNEX1CallExperts2017.pdf
(3) Per maggiori informazioni consultare la pagina: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) Per «eccellente conoscenza» s’intende una conoscenza corrispondente a un livello pari o superiore a B2 (ossia livelli C1 e C2), secondo quanto specificato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il portfolio europeo delle lingue («Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per maggiori informazioni consultare la pagina: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.
(6) Si accettano unicamente i diplomi di studio rilasciati dalle autorità degli Stati membri dell’UE e i diplomi di studio riconosciuti come equipollenti dai competenti organismi degli Stati membri dell’UE. Nei casi in cui i diplomi siano stati rilasciati da uno Stato non appartenente all’UE, l’EFSA può chiedere ai candidati di fornire un documento di comparabilità rilasciato da un’autorità riconosciuta.
(7) Si terrà conto dell’esperienza professionale maturata dalla data in cui il candidato soddisfa i requisiti concernenti le qualifiche minime o l’impiego. Un determinato periodo può essere preso in considerazione soltanto una volta (per potere essere calcolati come ammissibili, gli anni di studio o di esperienza professionale da prendere in considerazione non devono sovrapporsi ad altri periodi di studio o di esperienza professionale). Le attività professionali svolte in regime di tempo parziale saranno calcolate in proporzione, sulla base della percentuale certificata di ore di lavoro a tempo pieno.
(8) Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/independence
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8472 — Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 174/09)
1. |
In data 19 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese giapponesi Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK»), Mitsui Osk Lines («MOL») e Kawasaki Kisen Kaisha («K Line») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’impresa comune («JV») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — NYK, MOL e K Line: trasporti marittimi a livello mondiale, compresi servizi regolari di trasporto in altro mare di container, servizi terminalistici per container e, in misura diversa, altri servizi, compresi trasporto di merci alla rinfusa, immobili, navi da crociera e scambi commerciali, — JV: i comparti relativi ai servizi di trasporto marittimo regolare di container e ai servizi terminalistici per container su scala mondiale (esclusi i terminal in Giappone) di NYK, MOL e K Line. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8472 — Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).