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Document C:2014:102:FULL
Official Journal of the European Union, C 102, 7 April 2014
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 102, 7 aprile 2014
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 102, 7 aprile 2014
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2014/C 102/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2014/C 102/02 |
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2014/C 102/03 |
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2014/C 102/04 |
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2014/C 102/05 |
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2014/C 102/06 |
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2014/C 102/07 |
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2014/C 102/08 |
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2014/C 102/09 |
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2014/C 102/10 |
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2014/C 102/11 |
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2014/C 102/12 |
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2014/C 102/13 |
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2014/C 102/14 |
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2014/C 102/15 |
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2014/C 102/16 |
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2014/C 102/17 |
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2014/C 102/18 |
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2014/C 102/19 |
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2014/C 102/20 |
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2014/C 102/21 |
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2014/C 102/22 |
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2014/C 102/23 |
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2014/C 102/24 |
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2014/C 102/25 |
Causa C-37/14: Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese |
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2014/C 102/26 |
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2014/C 102/27 |
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2014/C 102/28 |
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2014/C 102/29 |
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2014/C 102/30 |
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2014/C 102/31 |
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2014/C 102/32 |
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2014/C 102/33 |
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2014/C 102/34 |
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2014/C 102/35 |
Causa C-77/14: Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica |
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2014/C 102/36 |
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2014/C 102/37 |
Causa C-87/14: Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — Commissione europea/Irlanda |
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2014/C 102/38 |
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2014/C 102/39 |
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2014/C 102/40 |
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2014/C 102/41 |
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2014/C 102/42 |
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2014/C 102/43 |
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2014/C 102/44 |
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2014/C 102/45 |
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2014/C 102/46 |
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2014/C 102/47 |
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2014/C 102/48 |
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2014/C 102/49 |
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Tribunale |
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2014/C 102/50 |
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2014/C 102/51 |
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2014/C 102/52 |
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2014/C 102/53 |
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2014/C 102/54 |
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2014/C 102/55 |
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2014/C 102/56 |
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2014/C 102/57 |
Causa T-6/14: Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Banco de Santander e a./Commissione |
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2014/C 102/58 |
Causa T-72/14: Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES) |
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2014/C 102/59 |
Causa T-73/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Red Bull GmbH/UAMI |
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2014/C 102/60 |
Causa T-80/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — PT Musim Mas/Consiglio |
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2014/C 102/61 |
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2014/C 102/62 |
Causa T-99/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Alesa/Commissione |
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2014/C 102/63 |
Causa T-122/14: Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — Italia/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2014/C 102/64 |
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2014/C 102/65 |
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2014/C 102/66 |
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2014/C 102/67 |
Causa F-11/14: Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — ZZ/SEAE |
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2014/C 102/68 |
Causa F-13/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — ZZ/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/1 |
2014/C 102/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/2 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH
(Causa C-469/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Convenzione di Bruxelles - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 1, lettera b) - Competenza giurisdizionale - Competenze speciali - Materia contrattuale - Nozione di «prestazione di servizi» - Contratto di deposito))
2014/C 102/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH
Convenuto: Olbrich Transport und Logistik GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Nozione di prestazione di servizi — Contratto di deposito
Dispositivo
L’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto relativo al deposito di merci come quello di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/3 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Nagy Sándor (C-488/12)/Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Lajos Tiborné Böszörményi (C-489/12), Róbert Gálóczhi-Tömösváry (C-490/12), Magdolna Margit Szabadosné Bay (C-491/12)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal et Józsefné Ványai (C-526/12)/Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal
(Cause riunite da C-488/12 a C-491/12 e C-526/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte))
2014/C 102/03
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Debreceni Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrenti: Nagy Sándor (C-488/12), Lajos Tiborné Böszörményi (C-489/12), Róbert Gálóczhi-Tömösváry (C-490/12), Magdolna Margit Szabadosné Bay (C-491/12) Józsefné Ványai (C-526/12)
Convenuta: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (C-488/12), Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-489/12, C-490/12, C-491/12), Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal (C-526/12)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Debreceni Munkaügyi Bíróság — Interpretazione dell'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Licenziamento ingiustificato — Licenziamento immotivato — Dipendente di un organo dell’amministrazione pubblica licenziato sulla base di una disposizione della normativa nazionale recante lo statuto dei dipendenti pubblici
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria).
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/3 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Catarroja e dal Juzgado de Primera Instancia n. 17 di Palma de Mallorca — Spagna) — Banco Popular Español SA/Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12), e Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13)
(Cause riunite C-537/12 e C-116/13) (1)
((Direttiva 93/13/CEE - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Competenze del giudice nazionale dell’esecuzione - Clausole abusive - Criteri di valutazione))
2014/C 102/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudici del rinvio
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Catarroja e Juzgado de Primera Instancia n. 17 di Palma de Mallorca
Parti
Ricorrenti: Banco Popular Español SA (C-537/12), Banco de Valencia SA Jaume (C-116/13)
Convenuti: Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12), Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13)
Oggetto
(C-537/12)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción — Interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Tutela dei consumatori in materia di mutuo immobiliare — Motivo di opposizione invocato in un procedimento di esecuzione relativo all’abusività di una clausola figurante nel contratto di mutuo — Normativa nazionale di procedura civile applicabile al procedimento di esecuzione che esclude siffatto motivo di opposizione — Mancanza di facoltà per il giudice nazionale di valutare l’abusività di siffatta clausola
(C-116/13)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1 e 3, 7 e allegato 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Tutela dei consumatori in materia di mutuo immobiliare — Normativa nazionale di procedura civile applicabile alla procedura di esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale
Dispositivo
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1) |
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rivestono segnatamente un’importanza essenziale:
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Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della controversia di cui è investito.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/5 |
Ordinanza della Corte 14 novembre 2013 — J/Parlamento europeo
(Causa C-550/12P) (1)
((Articolo 227 TFUE - Diritto di petizione - Petizione rivolta al Parlamento europeo - Decisione di archiviazione senza seguito - Soggetto non rientrante nei settori di attività dell'Unione europea))
2014/C 102/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: J (rappresentante: A. Auer, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e N. Görlitz, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, J/Parlamento (160/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. J diretto all'annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, del 2 marzo 2010, di archiviare sena seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009) — Motivazione insufficiente-Violazione dei diritti fondamentali
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. |
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3) |
Il sig. J è condannato alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/5 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2013 — Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione europea
(Causa C-581/12P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Fissazione del prezzo lordo del bitume stradale - Fissazione di uno sconto per i costruttori stradali - Comunicazione sulla cooperazione del 2002 - Punto 23, lettera b), ultimo comma - Immunità parziale - Elementi di prova di fatti precedentemente ignorati dalla Commissione europea - Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata))
2014/C 102/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV (rappresentanti: D. Hull, solicitor e G. Berrisch, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes, Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, Kuwait Petroleum e a./Commissione (T-370/06), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all'annullamento parziale della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) riguardante accordi concernenti la fissazione del prezzo lordo del bitume stradale nei Paesi Bassi e la fissazione di uno sconto minimo uniforme per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e di uno sconto massimo, meno elevato, applicabile agli altri costruttori stradali — Riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd e Kuwait Petroleum (Nederland) BV sono condannate alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/6 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2013 — Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH
(Causa C-593/12P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo Color Focus - Demanda di dichiarazione di nullità del titolare del marchio denominativo comunitario Focus - Dichiarazione di nullità - Rinuncia - Articolo 149 del regolamento di procedura - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire))
2014/C 102/07
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente, R. Schweizer, Rechtsanwalt), Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentantie R. Schweizer, Rechtsanwalt)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012 nella causa T-204/10, Lancôme/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo «COLOR FOCUS», per prodotti della classe 3, contro la decisione R 238/2009-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), dell’11 febbraio 2010, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio denominativo comunitario «FOCUS», per prodotti della classe 3 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza tra i marchi — Uso effettivo del marchio anteriore — Abuso del diritto
Dispositivo
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1) |
Non occorre statuire sul ricorso. |
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2) |
La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese del presente procedimento. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/7 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chanchery Division) — Regno Unito) — Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents
(Causa C-617/12) (1)
((Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 13, paragrafo 1 - Nozione di «prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» - Autorizzazione rilasciata dall’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) - Riconoscimento automatico in Liechtenstein - Autorizzazione rilasciata dall’Agenzia europea per i medicinali - Durata della validità di un certificato))
2014/C 102/08
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chanchery Division)
Parti
Ricorrente: Astrazeneca AB
Convenuto: Comptroller General of Patents
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court — Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Nozione di prima autorizzazione di immissione in commercio — Autorizzazione svizzera automaticamente riconosciuta dal Liechtenstein, ma non rilasciata in conformità alla procedura amministrativa prevista dalla direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Dispositivo
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1) |
Nel contesto dello Spazio economico europeo (SEE), l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che un’autorizzazione amministrativa rilasciata per un medicinale dall’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) e che viene automaticamente riconosciuta in Liechtenstein deve essere considerata come la prima autorizzazione di immissione in commercio di tale medicinale nello Spazio economico europeo ai sensi di detta disposizione qualora tale autorizzazione sia anteriore alle autorizzazioni di immissione in commercio rilasciate per il medesimo medicinale o dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o dalle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto delle condizioni sancite dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, nonché da quelle della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia. A tale proposito, è irrilevante la circostanza che, in base a dati clinici analoghi, l’Agenzia europea per i medicinali, contrariamente all’autorità svizzera, abbia negato il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio per tale stesso medicinale al termine dell’esame dei medesimi dati clinici o, del pari, la circostanza che l’autorizzazione svizzera sia stata sospesa dall’Institut suisse des produits thérapeutiques e sia stata da esso successivamente ripristinata solo quando il titolare dell’autorizzazione gli ha presentato dati supplementari. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/8 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék — Ungheria) — Ferenc Tibor Kovács/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
(Causa C-5/13) (1)
(Rrinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Normativa nazionale che prevede, a pena di ammenda, per un conducente che usi un veicolo avente targa di immatricolazione estera, l'obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo durante un controllo di polizia))
2014/C 102/09
Lingua processuale:l'ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Ferenc Tibor Kovács
Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale- Szombathelyi Törvényszék -Interpretazione dei principi di libera circolazione delle persone e di divieto di discriminazione nonchè del principio del diritto ad un equo processo — Normativa nazionale relativa alla circolazione stradale che prevede che possano circolare sulle strade all'interno del territorio nazionale i veicoli provvisti di un'autorizzazione e di targhe amministrative nazionali, e che la presenza di condizioni che consentono di derogare a tale regola possa essere determinata solo in occasione di un controllo — Obbligo per una persona, che risieda in uno stato membro A, che lavori in uno Stato membro B, e che per recarsi al posto di lavoro disponga di un veicolo appartenente al datore di lavoro con targa di immatricolazione dello Stato membro B, di provare durante un controllo di polizia di usare regolarmente il veicolo nello Stato membro A — Assenza di possibilità per il conducente di fornire la prova della regolarità in una fase successiva durante un procedimento amministrativo
Dispositivo
L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in linea di principio, possono circolare sulle strade di tale Stato membro solo i veicoli provvisti di un'autorizzazione amministrativa e di targhe di immatricolazione rilasciate da tale Stato membro e che una persona residente in tale Stato membro che intenda avvalersi di una deroga a tale norma, fondata sulla circostanza di fare uso di un veicolo messole a disposizione dal suo datore di lavoro, stabilito in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare immediatamente, durante un controllo di polizia, di soddisfare i requisiti di applicazione di tale deroga, quali previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi, a pena di imposizione immediata e senza possibilità di esenzione di un'ammenda equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell'obbligo di immatricolazione.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/8 |
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad průmyslového vlastnictví — Repubblica ceca) — MF 7 a.s./MAFRA a.s.
(Causa C-49/13) (1)
((Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale - Indipendenza - Manifesta incompetenza della Corte))
2014/C 102/10
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Úřad průmyslového vlastnictví
Parti
Ricorrente: MF 7 a.s.
Convenuta: MAFRA a.s.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Úřad průmyslového vlastnictví — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25) — Criteri di valutazione della malafede — Rilevanza, ai fini della valutazione della buonafede del richiedente, delle circostanze verificatesi dopo il deposito della domanda di registrazione — Consenso del titolare del marchio ad un comportamento atto a limitare i suoi diritti esclusivi — Contratti stipulati tra il titolare del marchio anteriore e il richiedente del marchio posteriore che non regolano i diritti di proprietà intellettuale — Circostanza che per un lungo periodo il titolare del marchio anteriore abbia tollerato il marchio impugnato
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dall’Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) con decisione del 22 gennaio 2013.
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 — Getty Images (US), Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-70/13 P) (1)
((Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Marchio denominativo PHOTOS.COM - Diniego parziale di registrazione - Parità di trattamento - Obbligo per l’UAMI di tenere conto della sua prassi decisionale anteriore - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata))
2014/C 102/11
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (rappresentante: P. Olson, advokat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 novembre 2012, Getty Images/UAMI (T-338/11), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione R 1831/2010-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 6 aprile 2011, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione dell’esaminatore che nega in parte la registrazione del marchio denominativo «PHOTOS.COM», per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Getty Images (US) è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
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C 102/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires — Belgio) — procedimento disciplinare contro Jean Devillers
(Causa C-167/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires - Nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE - Incompetenza della Corte))
2014/C 102/12
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires
Parti
Jean Devillers
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires (Belgio) — Interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3, pag. 1) — Questione pregiudiziale sottoposta da un ordine professionale — Nozione di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Carenza di elementi di fatto e di diritto — Ricevibilità della questione
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires (Belgio) nella sua decisione del 23 marzo 2013.
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7.4.2014 |
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C 102/10 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks
(Causa C-210/13) (1)
((Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Nozioni di «principio attivo» e di «composizione di principi attivi» - Adiuvante))
2014/C 102/13
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Nozioni di «principio attivo» e di «composizione di principi attivi» — Adiuvante privo di effetti terapeutici propri ma idoneo a favorire gli effetti terapeutici in un antigene
Dispositivo
L’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che, così come un adiuvante non rientra nella nozione di «principio attivo» ai sensi di tale disposizione, una composizione di due sostanze delle quali una costituisce un principio attivo avente effetti terapeutici propri, mentre l’altra, un adiuvante, consente di rafforzare tali effetti terapeutici pur essendone di per sé priva, non rientra nella nozione di «composizione di principi attivi» a norma di detta disposizione.
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/11 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Francia) — Anouthani Mlalali/Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-RhôneCaisse
(Causa C-257/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Precisazioni insufficienti del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta))
2014/C 102/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône
Parti
Ricorrente: Anouthani Mlalali
Convenuta: Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44) — Cittadino di un paese terzo in situazione regolare — Rigetto di una domanda di prestazioni familiari in favore di un minore a carico, cittadino egli stesso di un paese terzo — Elusione del dispositivo legale del ricongiungimento familiare — Rifiuto motivato dalla mancata presentazione di un certificato di controllo medico rilasciato dall’Agenzia nazionale per l’accoglienza degli stranieri e dei migranti — Parità di trattamento
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (Francia) con decisione del 13 maggio 2013, è manifestamente irricevibile.
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7.4.2014 |
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C 102/12 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 5a Vara Cível de Lisboa — Portogallo) — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda/Instituto da Segurança Social IP
(Causa C-258/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Persone giuridiche aventi scopo di lucro - Gratuito patrocinio - Insussistenza di un collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte))
2014/C 102/15
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
5a Vara Cível de Lisboa
Parti
Ricorrente: Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda
Convenuto: Instituto da Segurança Social IP Instituto da Segurança Social IP
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varas Cíveis de Lisboa — Interpretazione degli articoli 6 e 267 TFUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1) — Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Normativa nazionale che esclude la possibilità per le persone giuridiche aventi scopo di lucro di far ricorso al gratuito patrocinio — Esenzione dalle spese di giustizia applicabili a tali persone giuridiche in caso di insolvenza o di applicazione di una procedura di recupero delle imprese
Dispositivo
La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dalla 5a Vara Cível de Lisboa (Portogallo) con decisione del 13 marzo 2013 (causa C-258/13).
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7.4.2014 |
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C 102/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 2 gennaio 2014 — KPN Group Belgium NV e Mobistar NV/Ministerraad, altra parte: Belgacom NV
(Causa C-1/14)
2014/C 102/16
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: KPN Group Belgium NV e Mobistar NV
Resistente: Ministerraad
Altra parte: Belgacom NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 2002/22/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e segnatamente i suoi articoli 9 e 32, debba essere interpretata nel senso che la tariffa sociale per i servizi universali e il meccanismo di compensazione previsto all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva universale si applicano non soltanto alla comunicazione elettronica mediante una connessione telefonica a postazione fissa su una rete di comunicazioni accessibile al pubblico, ma anche al servizio di comunicazione elettronica mediante servizi di comunicazione mobili e/o ad abbonamenti Internet. |
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2) |
Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva servizio universale debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di aggiungere al servizio universale opzioni tariffarie particolari per servizi diversi da quelli descritti all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva servizio universale. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se le relative disposizioni della direttiva servizio universale siano compatibili con il principio di uguaglianza, come enunciato tra l’altro all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2). |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 gennaio 2014 — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-3/14)
2014/C 102/17
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Resistente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1) (direttiva quadro [in prosieguo: la «direttiva 2002/21»]), in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2) (direttiva servizio universale [in prosieguo: la «direttiva 2002/22»]) debba essere interpretato nel senso che qualsiasi misura adottata dall’autorità nazionale di regolamentazione ai fini di attuazione dell’obbligo risultante dall’articolo 28 della direttiva 2002/22, influenza gli scambi tra Stati membri per il solo fatto che tale misura sia atta a garantire agli utenti finali di altri Stati membri l’accesso ai numeri non geografici nel territorio di tale Stato membro. |
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2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 nonché con l’articolo 20 della direttiva 2002/21, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione, risolvendo una controversia tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, in merito al fatto di assicurare l’assolvimento da parte di una di siffatte imprese dell’obbligo risultante dall’articolo 28 della direttiva 2002/22, non può espletare il procedimento di consolidamento, neppure se la misura influenzi gli scambi tra Stati membri ed il diritto nazionale imponga all’autorità nazionale di regolamentazione di espletare il procedimento di consolidamento ogniqualvolta la misura possa influenzare scambi siffatti |
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3) |
In caso di risposta positiva alla seconda questione, se l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 nonché con l’articolo 20 della direttiva 2002/21, con l’articolo 288 TFUE nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che impongono all’autorità nazionale di regolamentazione di espletare il procedimento di consolidamento ogniqualvolta la misura possa influenzare gli scambi tra Stati membri. |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia (Spagna) il 10 gennaio 2014 — Unnim Banc, S.A./Diego Fernández Gabarro e altri
(Causa C-8/14)
2014/C 102/18
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia
Parti
Ricorrente: Unnim Banc, S.A.
Convenuti: Diego Fernández Gabarro, Pedro Penalva López e Clara López Durán
Questioni pregiudiziali
Se il termine di un mese stabilito dalla Ley 1/2013 de Protección al Deudor Hipotecario, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social debba essere interpretato nel senso che esso è in contrasto con il senso degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1).
(1) Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2014 — Staatssecretaris van Financiën/D.G. Kieback
(Causa C-9/14)
2014/C 102/19
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Resistente: D.G. Kieback
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 39 CE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nel quale un soggetto passivo svolge un’attività lavorativa subordinata, ai fini dell’imposta sul reddito debba tenere conto della situazione personale e familiare dell’interessato nel caso in cui (i) tale soggetto passivo abbia lavorato in detto Stato membro solo per una parte dell’esercizio fiscale, pur risiedendo in un altro Stato membro, (ii) in detto periodo abbia percepito la totalità o la quasi totalità del suo reddito nello Stato di occupazione, (iii) nell’anno di riferimento abbia trasferito la sua occupazione e la sua residenza in un altro Stato, e (iv) per l’intero esercizio fiscale non abbia tratto la totalità o la quasi totalità dal suo reddito nel primo Stato di occupazione. |
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2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione faccia differenza se lo Stato nel quale il lavoratore si è trasferito nel corso dell’esercizio fiscale sia uno Stato membro dell’Unione europea oppure no. |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 16 gennaio 2014 — Property Development Company NV/Belgische Staat
(Causa C-16/14)
2014/C 102/20
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parti
Ricorrente: Property Development Company NV
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
Se gli interessi intercalari che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della quarta direttiva 78/660/CEE (1) (del Consiglio del 25 luglio 1978), possono essere inclusi nei costi di produzione sempreché si riferiscano al periodo di fabbricazione, facciano parte della base imponibile in caso di prelievo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE (2) (del Consiglio, del 17 maggio 1977), segnatamente del «prezzo di costo», stabilito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) di detta sesta direttiva e/o delle spese accessorie, ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 2, della direttiva medesima
(1) Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11)
(2) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 45, pag. 1).
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/15 |
Impugnazione proposta il 21 gennaio 2014 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2013, causa T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Jannsen-Cilag GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-31/14 P)
2014/C 102/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Wallicka, agente)
Altre parti nel procedimento: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Jannsen-Cilag GmbH
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia,
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
respingere il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 nel procedimento R 708/2010-4, e in subordine, rinviare la causa al Tribunale; |
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— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative sia al giudizio di primo grado sia all’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi effettuata dalla ricorrente non è definita con precisione, se è fondata sul criterio del mancato obbligo di prescrizione medica. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la mancanza di definizione non può privare la domanda di limitazione di ogni rilevanza. L’UAMI sostiene che la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi, se non è precisamente definita, non può essere né registrata né presa in considerazione per il confronto dei prodotti e dei servizi. Poiché tale mancanza di definizione è stata accertata nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha potuto prendere in considerazione la relativa domanda.
Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la limitazione domandata dalla ricorrente è inammissibile, nella misura in cui essa si fonda sulla non necessità dell’obbligo di prescrizione medica per i prodotti di cui trattasi. Il criterio della prescrizione medica non obbligatoria non è rilevante ai fini della definizione di una sottocategoria di prodotti per i quali si chiede la registrazione. Non è un criterio appropriato per individuare una sottocategoria di prodotti farmaceutici da tutelare con un marchio. La soggezione all’obbligo di prescrizione medica dipende, in mancanza di armonizzazione a livello europeo, dalla normativa nazionale applicabile ai prodotti farmaceutici, la quale può essere modificata in qualsiasi momento dal legislatore nazionale. Il diritto a una tutela attraverso un marchio comunitario non può dipendere né da un criterio di diritto nazionale né da un criterio suscettibile di cambiare nel tempo. Tale circostanza non è stata contestata dall’UAMI. Il Tribunale ha, tuttavia, altresì stabilito che la commissione di ricorso ha commesso un errore per non aver preso in considerazione la limitazione nel suo insieme. La commissione di ricorso non avrebbe dovuto considerare la limitazione complessivamente priva di rilevanza. Esso avrebbe dovuto confrontare i prodotti fondandosi sui prodotti designati dal marchio richiesto, come limitati dalla ricorrente, e i prodotti designati dal marchio anteriore, senza tenere conto del criterio della prescrizione medica obbligatoria.
Secondo l’UAMI, la sentenza comporta una violazione dell’articolo 43 paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (1) in combinato disposto con la regola 2 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (2), poiché la mancanza di definizione precisa rende l’elenco dei prodotti e servizi complessivamente inammissibile. Una limitazione inammissibile non può essere né registrata né presa in considerazione nel confronto dei prodotti. La sentenza viola anche il principio della natura vincolante della domanda, che è alla base del sistema del marchio comunitario. L’elenco dei prodotti e dei servizi deve essere esaminato in quanto tale, così come formulato dal richiedente. L’UAMI non ha alcun potere di riformulare l’elenco.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GUL 303, pag. 1.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 23 gennaio 2014 — ERSTE Bank Hungary Zrt./Attila Sugár
(Causa C-32/14)
2014/C 102/22
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Convenuto: Attila Sugár
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) un procedimento dello Stato ai sensi del quale, in caso di inadempimento da parte del consumatore di un obbligo sancito da un atto — corretto da un punto di vista formale — redatto da un notaio, la controparte del consumatore rivendichi un importo, da essa stessa indicato, mediante la predisposizione di una cosiddetta formula esecutiva, senza che sia necessario instaurare un procedimento giurisdizionale in contraddittorio in cui si possa esaminare l’abusività delle clausole contenute nel contratto che costituisce il fondamento della formula esecutiva. |
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2) |
Se il consumatore possa chiedere, nell’ambito di tale procedimento, che sia soppressa la formula esecutiva già apposta, e questo sul fondamento del fatto che non sia stato effettuato l’esame dell’abusività delle clausole contenute nel contratto che ne costituiscono il fondamento, nonostante, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciata nella causa C-472/11, il giudice sia tenuto a informare il consumatore in merito all’esistenza di clausole abusive. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/17 |
Impugnazione proposta il 24 gennaio 2014 da Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 novembre 2013, causa T-545/12, Mory e a./Commissione
(Causa C-33/14 P)
2014/C 102/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest (rappresentanti: B. Vatier e F. Loubières, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
Annullare l’ordinanza della Settima Sezione del Tribunale; |
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— |
rinviare la causa perché venga istruita nel merito dal Tribunale, in condizioni che garantiscano l’imparzialità dell’istruzione; |
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— |
dichiarare che si decida all’attribuzione delle spese in funzione dell’esito dell’azione principale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore d’interpretazione dell’articolo 263 TFUE non riconoscendo alle ricorrenti il loro interesse ad agire. Queste ritengono, tuttavia, che condizione della ricevibilità di un ricorso sia il fatto che i ricorrenti non destinatari di una decisione dimostrino di essere direttamente e individualmente interessati da una tale decisione. Si tratta, a dire delle ricorrenti, dell’unica condizione posta dal Trattato ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso. Inoltre, il Trattato non farebbe riferimento all’interesse ad agire come condizione autonoma di ricorso.
Le ricorrenti sostengono di avere un interesse ad agire per le seguenti ragioni. In primo luogo, in conseguenza del fatto che la Mory SA sia stata parte interessata nei procedimenti che hanno condotto alle decisioni Sernam 1, Sernam 2 e Sernam 3 e che essa sia personalmente intervenuta in tali procedimenti alle stesse sarebbe conferito un interesse ad agire avverso una decisione relativa alle modalità di applicazione dell’ultima delle decisioni citate. In secondo luogo, anche dal fatto che le ricorrenti siano parti in due procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giurisdizionale francese emergerebbe il loro interesse ad agire. In terzo luogo, l’interesse ad agire della società Superga Invest discenderebbe direttamente da quello delle società Mory SA e Mory Team, di cui essa è stata l’azionista principale nonché dalla sua partecipazione ai procedimenti suindicati. Infine, l’interesse ad agire delle ricorrenti deriverebbe dal fatto che esse sarebbero state private del loro diritto processuale ad ottenere l’apertura di un procedimento formale d’esame, nonostante esse avessero, a mezzo posta, informato la Commissione della cessione di attivi di Serman da parte della Geodis.
Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale non avrebbe riconosciuto che le ricorrenti fossero «direttamente e individualmente interessate» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare i motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione e riguardanti l’assenza di incidenza individuale delle ricorrenti, la quale a loro dire, vista la giurisprudenza del Tribunale, sarebbe fuori discussione.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/18 |
Impugnazione proposta il 23 gennaio 2014 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-245/12, Gamesa Eólica, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-35/14P)
2014/C 102/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: J. Eberhardt, Rechtsanwalt, R. Böhm, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gamesa Eólica. SL
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza nella causa T-245/12 emessa dalla Cote il 12 novembre 2013; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:
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1. |
In conseguenza del fatto che la ricorrente non ha depositato una risposta nel procedimento dinanzi al Tribunale, tale Corte non ha coinvolto detta ricorrente nel procedimento e non le ha notificato una copia della sentenza. Si afferma che il Tribunale ha agito, pertanto, in violazione del proprio regolamento di procedura e ha violato il diritto di proprietà della ricorrente negandole il giusto processo. |
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2. |
La Corte ha commesso un errore nel considerare il marchio contestato un «marchio di colore per se», e non avrebbe dovuto usare tale categorizzazione come unica base per la valutazione del carattere distintivo del marchio. |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/18 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-37/14)
2014/C 102/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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— |
Constatare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai piani di campagna nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione (1) e non avendo informato la Commissione, nel termine previsto, delle misure adottate per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno ai suoi obblighi di cui all’articolo 288, quarto comma, TFUE e agli articoli 2, 3 e 4 della suddetta decisione; |
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— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine previsto dalla decisione per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi è scaduto senza che un recupero integrale di tali aiuti abbia avuto luogo.
Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie né aveva trasmesso alla Commissione tutte le informazioni richieste.
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 27 gennaio 2014 — Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) e a.
(Causa C-39/14)
2014/C 102/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)
Altre parti: Thomas Erbs, Ursula Erbs
Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione: Landkreis Jerichower Land
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE osti a una normativa nazionale quale l’articolo 9, paragrafo 1, punto 3, del Grundstücksverkehrsgesetz (legge sulle transazioni fondiarie), che, in definitiva, a scopo di miglioramento della struttura agraria, vieta a un ente da considerare emanazione dello Stato, quale la BVVG, di attribuire un terreno agricolo posto in vendita al maggior offerente nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, se l’offerta più alta è fortemente sproporzionata rispetto al valore del fondo.
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 27 gennaio 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL, con denominazione commerciale Marshall Bioresources
(Causa C-40/14)
2014/C 102/27
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon
Resistente: Utopia SARL, con denominazione commerciale Marshall Bioresources
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un importatore di animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio possa godere della franchigia dai dazi all’importazione prevista per tale tipo di merce dall’articolo 60 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), quando l’importatore stesso non sia un istituto pubblico o di pubblica utilità, o un privato autorizzato, avente come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, ma abbia come clienti istituti rispondenti a tali requisiti. |
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2) |
Se la regola generale 5 b) delle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio rientrino nella categoria degli imballaggi ai sensi di tale regola. In tal caso, se l’espressione «suscettibili ad essere validamente utilizzate più volte» applicabile a tali imballaggi, debba essere considerata in via generale o solamente in relazione ad una riutilizzazione sul territorio dell’Unione. |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 27 gennaio 2014 — Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires
(Causa C-41/14)
2014/C 102/28
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Christie’s France SNC
Resistente: Syndicat national des antiquaires
Questione pregiudiziale
Se la regola dettata dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (1), che pone a carico del venditore il pagamento del diritto sulle successive vendite, debba essere interpretata nel senso che quest’ultimo ne sopporta definitivamente il costo senza la possibilità di una deroga convenzionale.
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 30 gennaio 2014 — Holterman Ferho Exploitatie BV e a./F.L.F. Spies von Büllesheim
(Causa C-47/14)
2014/C 102/29
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH
Resistenti: F.L.F. Spies von Büllesheim
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), debbano essere interpretate nel senso che ostano a che il giudice applichi l’articolo 5, parte iniziale e paragrafo 1, lettera a), oppure l’articolo 5, parte iniziale e paragrafo 3, del regolamento medesimo in una fattispecie come quella in esame, in cui il convenuto è citato in giudizio da una società non soltanto in qualità di amministratore della società medesima per l’espletamento non corretto della sua funzione o per atto illecito, ma anche, a prescindere da tale qualità, per l’intenzionalità o l’imprudenza intenzionale nell’adempimento del contratto di lavoro da lui stipulato con la società. |
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2) |
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3) |
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(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/21 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-48/14)
2014/C 102/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e J. Rodrigues, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (1); |
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— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce tre motivi.
In primo luogo, il Parlamento ritiene che la scelta della base giuridica operata dal Consiglio sia errata, in quanto le misure oggetto della direttiva impugnata fanno parte delle attribuzioni dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 192 TFUE. Tali misure avrebbero quindi dovuto essere adottate sulla base di tale articolo, seguendo la procedura legislativa ordinaria, e non sulla base degli articoli 31 e 32 EA.
In secondo luogo, il Parlamento constata che la direttiva impugnata, per il fatto di prevedere regole di controllo e di analisi che si sovrappongono a quelle già in vigore in forza della direttiva 98/83/CE (2), pone a rischio la certezza del diritto.
In terzo luogo, il Parlamento sostiene che con l’adozione della direttiva impugnata il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione tra le istituzioni, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, TUE.
(2) Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/22 |
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2014 dalla JAS Jet Air Service France (JAS) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2013, nella causa T-573/11, JAS Jet Air Service France (JAS)/Commissione
(Causa C-53/14 P)
2014/C 102/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione del Tribunale, quale compare nel dispositivo della sentenza del 3 dicembre 2013 nella causa T-573/11; |
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— |
accogliere le conclusioni della società JAS Jet Air Service France in primo grado nella parte in cui tendono all’annullamento della decisione della Commissione datata 5 agosto 2011, fascicolo REM 01/2008, che ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all’importazione per un importo pari a EUR 1 001 778,20 presentata il 24 gennaio 2008 ; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione proposta avverso la sentenza con cui il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione, del 5 agosto 2011, che ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all’importazione presentata dalla ricorrente.
In primo luogo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione degli articoli 13 del regolamento (CEE) no 1430/79 (1) e 239 del codice doganale comunitario (2), in quanto quest’ultimo non ha riconosciuto l’esistenza di una «situazione particolare» che consente lo sgravio richiesto. Il Tribunale avrebbe sostenuto che la situazione della ricorrente non era paragonabile a quella della società CALBERSON BV (fascicolo REM 10/01), alla quale la Commissione aveva concesso lo sgravio.
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato gli articoli precedentemente citati, in quanto non ha tenuto conto, per riconoscere l’esistenza di una «situazione particolare», del mal funzionamento avvenuto durante il procedimento interno di concessione e di controllo delle autorizzazioni d’importazione con franchigia dell’IVA, denominate AI2 (articolo 275 del codice generale delle imposte francese e sue disposizioni di applicazione). Il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova e, pertanto, violato i principi generali di diritto, considerando che spettasse alla ricorrente dimostrare in con precisione le conseguenze di tale mal funzionamento.
(1) Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 5 febbraio 2014 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Stato belga
(Causa C-55/14)
2014/C 102/32
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne
Resistente: Stato belga
Se la messa a disposizione di impianti di una struttura sportiva utilizzati a fini esclusivamente calcistici, compresa la facoltà di uso e di sfruttamento in determinate occasioni della superficie di gioco dello stadio di calcio (il terreno), nonché degli spogliatoi per i giocatori e gli arbitri fino ad un massimo di 18 giornate per singola stagione sportiva (stagione sportiva con inizio al 1. luglio di ogni anno civile e con termine al 30 giugno dell’anno seguente) costituisca una locazione di beni immobili esente da imposta, ai sensi dell’articolo 13 parte B, lettera b), della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (articolo 135, comma 1, lettera 1), della direttiva IVA 2006/112 (2)), qualora il soggetto cedente il diritto di uso e di sfruttamento:
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— |
disponga della piena facoltà di conferire i medesimi diritti a persone fisiche o giuridiche di sua scelta al di fuori delle suddette 18 giornate; |
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— |
disponga del diritto di accedere ai suddetti impianti in qualsiasi momento, senza previa autorizzazione del concessionario del diritto di uso e di sfruttamento, segnatamente al fine di assicurarsi del corretto uso degli impianti stessi e di tutelarsi da qualunque danno, alla sola condizione di non disturbare il corretto svolgimento delle competizioni sportive; |
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— |
conservi, inoltre, il diritto di controllo permanente dell’accesso agli impianti, anche nel corso del periodo di utilizzo da parte del [RFCT, Royal Football Club di Tournai]; |
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— |
richieda un’indennità forfettaria di EUR 1 750 per ogni giorno di uso della superficie di gioco, degli spogliatoi, di uso del bar, del servizio di custodia, di sorveglianza e di controllo del complesso degli impianti, restando inteso che l’importo richiesto rappresenta convenzionalmente il diritto di accesso al terreno di gioco fino ad un massimo del 20% e, in misura dell’80%, rappresenta la contropartita dei vari servizi di pulizia e manutenzione (taglio dell’erba, semina, etc.) e della messa a norma della superficie di gioco e delle prestazioni di servizi accessori, forniti dal soggetto cedente il diritto di uso e di sfruttamento (nella specie, la [Régie Communale Autonome du Stade de Varenne]), attuale ricorrente in appello. |
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Aosta (Italia) il 10 febbraio2014 — Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
(Causa C-68/14)
2014/C 102/33
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Aosta
Parti nella causa principale
Ricorrente: Equitalia Nord SpA
Convenuta: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la normativa italiana vigente di cui all’art. 3, commi lo e 4o, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come parzialmente modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che «in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali», ed inoltre, al comma 4o, che «ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal lo gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto», laddove «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data» sia in contrasto con il dettato di cui all’art. 106, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in quanto idonea ad assicurare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima; |
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2) |
se la predetta normativa, in quanto idonea ad accordare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima, possa considerarsi «aiuto di stato» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, paragrafo l, del TFUE. |
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Information Rights) (Regno Unito) il 10 febbraio 2014 — East Sussex County Council/The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association
(Causa C-71/14)
2014/C 102/34
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Information Rights)
Parti
Ricorrente: East Sussex County Council
Resistenti: The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association
Questioni pregiudiziali
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1) |
Quale significato debba attribuirsi all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE (1) ed in particolare se una tassa di importo ragionevole per la fornitura di un particolare tipo di informazione ambientale possa includere:
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2) |
Se sia compatibile con gli articoli 5, paragrafo 2, e 6 della direttiva la legislazione di uno Stato membro che prevede che un’autorità pubblica possa applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale che «(…) non eccede l’importo che l’autorità pubblica ritiene essere ragionevole», qualora la decisione dell’autorità pubblica in merito al concetto di «importo ragionevole» sia soggetta a riesame in sede amministrativa o giurisdizionale come previsto dalla legislazione inglese. |
(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
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7.4.2014 |
IT |
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C 102/25 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-77/14)
2014/C 102/35
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e A. Marcoulli)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto, dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 1 della decisione (1) della Commissione del 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., a favore dell’Aluminium of Greece SA (aiuto n. SA 26117 — C 2/10, ex NN 62/09) o, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure adottate a norma dell’articolo 4, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di tale decisione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso della Commissione ha per oggetto la mancata esecuzione, da parte della Repubblica ellenica, della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato illegale a favore della società Aluminium SA, che deve essere recuperato dalla Public Power Corporation (PPC).
La Commissione osserva che la Grecia era tenuta a garantire l’esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. La decisione è stata notificata il 14 luglio 2011 e la Commissione non ha concesso alcuna proroga per l’esecuzione della decisione. Di conseguenza, sul piano formale, il termine per conformarvisi è scaduto il 14 novembre 2011.
La Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’unico motivo giustificato che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è quello dell’impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione.
Tuttavia, nella presente causa, le autorità elleniche non hanno mai addotto l’argomento dell’impossibilità assoluta di esecuzione. Al contrario, esse hanno manifestato sin dall’inizio la loro volontà di eseguire la decisione appena possibile. Tuttavia, la Commissione sottolinea che, fino alla data di proposizione del presente ricorso, esse non hanno adottato alcun atto che costituisca esecuzione anche solo parziale della decisione.
Inoltre, la Commissione osserva che, con sentenza del Monomeles Protodikeio Athinon (giudice monocratico di primo grado di Atene), è stata sospesa l’ingiunzione di pagamento dell’importo dell’aiuto garantito dalla PPC nei confronti dell’Aluminium SA. Secondo la Commissione, il giudice nazionale di cui trattasi, nel sospendere l’attuazione dell’ingiunzione di pagamento, non ha tenuto conto delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costante della Corte per la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in applicazione del diritto dell’Unione. (2)
La Commissione ritiene che la Grecia non abbia adottato le misure necessarie per l’esecuzione della decisione né in conformità alla soluzione che è stata discussa tra i suoi servizi e le autorità elleniche competenti né in qualsiasi altro modo adeguato.
(1) GU L 166, del 27 giugno 2012, pagg. da 83 a 89.
(2) Cause C-143/88 e C-92/89 del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e a. e C-465/93, del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e a..
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/26 |
Impugnazione proposta il 13 febbraio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, causa T-117/12, ANKO/Commissione
(Causa C-78/14P)
2014/C 102/36
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. Conte)
Altra parte nel procedimento: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale; |
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condannare l’appellata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione aveva concluso con due distinte associazioni, delle quali faceva parte l’appellata ANKO, convenzioni di sovvenzione relative al finanziamento dei progetti «OASIS» e «PERFORM» nell’ambito del Settimo programma — quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
Nel contesto del contratto in oggetto, la Commissione fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni generali del contratto e, in particolare, l’articolo ΙΙ 5, paragrafo 3, lettera d) [e, per inciso, l’articolo ΙΙ 14, paragrafo 1, secondo comma)].
L’erronea interpretazione delle condizioni generali del contratto si articola, in particolare, nei seguenti motivi di ricorso:
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1. |
Erronea valutazione della natura grave e sistematica delle irregolarità quale motivo di sospensione. |
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2. |
Erronea valutazione dell’eventualità/rischio del ripetersi delle irregolarità. |
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3. |
Erronea induzione dalla rettifica ad hoc. |
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4. |
Erronea interpretazione della possibilità di utilizzare le spese medie e errata applicazione della medesima alle spese fittizie — falsificazione delle prove. |
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5. |
Confusione tra condizioni di sospensione (sospetto) e condizioni di ammissibilità (certezza). |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/27 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2014 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-87/14)
2014/C 102/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, M. van Beck, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che: l’Irlanda, non applicando le disposizioni della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, all’organizzazione dell’orario di lavoro dei medici specializzandi («non-consultant hospital doctors»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 3, 5, 6, 17, paragrafi 2 e 5, di tale direttiva. |
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condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Articolo 3
L’Irlanda non ha garantito che i medici specializzandi beneficino di un periodo minimo di riposo giornaliero nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Articolo 5
L’Irlanda non ha garantito che i medici specializzandi beneficino di un periodo minimo di riposo ininterrotto per ogni periodo di 7 giorni.
Articolo 6
L’Irlanda non ha garantito che la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore.
Articolo 17, paragrafo 2
L’Irlanda non ha garantito che ai medici specializzandi vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo nel caso in cui sia loro richiesto di lavorare senza usufruire dei periodi di riposo indicati negli articoli 3 e 5.
Articolo 17, paragrafo 5
L’Irlanda non ha garantito che i medici in formazione non eccedano il numero delle ore di lavoro settimanali dopo la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 17, paragrafo 5.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-462/12) (1)
2014/C 102/38
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, intervenienti: Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Repubblica ceca, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica di Estonia
(Causa C-598/12) (1)
2014/C 102/39
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/28 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, intervento: Regno dei Paesi Bassi, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Finlandia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica di Estonia
(Causa C-55/13) (1)
2014/C 102/40
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/29 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia, intervento: Regno di Svezia, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Polonia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica di Estonia
(Causa C-109/13) (1)
2014/C 102/41
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/29 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia, intervento: Regno di Svezia, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Polonia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica di Estonia
(Causa C-111/13) (1)
2014/C 102/42
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/29 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-169/13) (1)
2014/C 102/43
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/29 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-178/13) (1)
2014/C 102/44
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/30 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
(Causa C-188/13) (1)
2014/C 102/45
Lingua processuale: lo sloveno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/30 |
Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-253/13) (1)
2014/C 102/46
Lingua processuale: il bulgaro
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/30 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra — Spagna) — Pablo Acosta Padín/Hijos de J. Barreras SA
(Causa C-267/13) (1)
2014/C 102/47
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/30 |
Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-321/13) (1)
2014/C 102/48
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/31 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Lisa Kelly/Minister for Social Protection
(Causa C-403/13) (1)
2014/C 102/49
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/32 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — LG Display e LG Display Taiwan/Commissione
(Causa T-128/11) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi e di capacità produttive - Vendite interne - Diritti della difesa - Ammende - Immunità parziale dalle ammende - Infrazione unica e continuata - Principio del ne bis in idem»))
2014/C 102/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: LG Display Co. Ltd (Seoul, Corea del Sud) e LG Display Taiwan Co. Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/39.309 — LCD), e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione
Dispositivo
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1) |
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla LG Display Co. Ltd e alla LG Display Taiwan Co. Ltd. all’articolo 2 della decisione C(2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/39.309 — LCD), è fissato in EUR 210 000 000. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La LG Display e la LG Display Taiwan sopporteranno le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
|
4) |
La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/32 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Ezz e a./Consiglio
(Causa T-256/11) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto - Congelamento dei capitali - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Errore di fatto - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»))
2014/C 102/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto); Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londra, Regno Unito); Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra); Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: inizialmente M. Lester, barrister, e J. Binns, solicitor, successivamente Binns, J. Lewis, QC, B. Kennelly, barrister, e I. Burton, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)
sostenuto da: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz nonché le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/33 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Advance Magazine Publishers/UAMI — López Cabré (TEEN VOGUE)
(Causa T-37/12) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TEEN VOGUE - Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Diniego parziale di registrazione»])
2014/C 102/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 1763/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Eduardo López Cabré e l’Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Advance Magazine Publishers, Inc. è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/34 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — Lídl Music (LIDL express)
(Causa T-225/12) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LIDL express - Marchio nazionale figurativo anteriore LÍDL MUSIC - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»])
2014/C 102/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx, successivamente M. Wolter, A. Marx e M. Kefferpütz, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lídl Music spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 2379/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lídl Music spol. s r.o. e la Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/34 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — Lídl Music (LIDL)
(Causa T-226/12) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LIDL - Marchio nazionale figurativo anteriore LÍDL MUSIC - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»])
2014/C 102/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx, successivamente M. Wolter, A. Marx e M. Kefferpütz, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lídl Music spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 2380/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lídl Music spol. s r.o. e la Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/35 |
Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2014 — Sartorius Lab Instruments/UAMI (Arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo)
(Causa T-331/12) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente in un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 102/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG (Gottinga, Germania), ammessa a sostituirsi alla Sartorius Weighing Technology GmbH (rappresentante: K. Welkerling, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 maggio 2012 (procedimento R 1783/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito da un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/36 |
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)
(Causa T-509/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TEEN VOGUE - Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE - Ricevibilità - Qualificazione delle conclusioni - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità o somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diniego parziale di registrazione»])
2014/C 102/56
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nanso Group Oy (Nokia, Finlandia) (rappresentante: M. Tuominen, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2012 (procedimento R 147/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il Nanso Group Oy e la Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Advance Magazine Publishers, Inc. è condannata alle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/36 |
Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Banco de Santander e a./Commissione
(Causa T-6/14)
2014/C 102/57
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco de Santander, SA (Santander, Spagna); Santander Investment, SA (Santander, Spagna); e Naviera Séneca, AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che esse ritengono costituire il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria (sistema español de arrendamiento financiero) come un aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno; |
|
— |
in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell’ordine di recupero; |
|
— |
in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti; |
|
— |
annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono gli stessi già dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/37 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)
(Causa T-72/14)
2014/C 102/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 novembre 2013, procedimento R 284/2013-2; |
|
— |
riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 novembre 2013, procedimento R 284/2013-2 ; |
|
— |
condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BATEAUX MOUCHES» per servizi della classe 37 (n. 1 092 478), registrazione internazionale che designa l’Unione europea.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
|
— |
Giudizio erroneo secondo cui il marchio controverso non aveva acquisito con l’uso un carattere distintivo per i servizi designati. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/38 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Red Bull GmbH/UAMI
(Causa T-73/14)
2014/C 102/59
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente : Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: V. von Bomhard, avvocato J. Fuhrmann, A. Renck e I. Fowler, sollicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Automobili Lamborghini SpA
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14. Novembre 2013, nel procedimento R 1263/2012-1; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente e, in caso di adesione formale, anche quelle sostenute dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo rappresentante due tori per prodotti della classe 12 (Domanda di marchio comunitario n. 3 629 342)
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Automobili Lamborghini SpA
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51 paragrafo 1 lettera a) del regolamento n. 207/2009
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/38 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — PT Musim Mas/Consiglio
(Causa T-80/14)
2014/C 102/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente : PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato, C. Humpe, Solicitor e A. Verdegay Mena, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare gli articoli 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2) nella parte in cui riguarda la ricorrente; e |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione i) degli articoli 1, paragrafo 1, 7, paragrafo 2 e 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51) da parte del Consiglio dell’Unione europea, nonché una violazione ii) dei principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di non discriminazione da parte del Consiglio dell’Unione europea per aver ordinato la riscossione definitiva della misura antidumping provvisoria imposta alla ricorrente, in quanto:
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafo 2, 2, paragrafo 5, 2, paragrafo 8 e 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in quanto il Consiglio dell’Unione europea:
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/40 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio
(Causa T-95/14)
2014/C 102/61
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea y J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 1 della decisione 2013/6661/PESC del Consiglio nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato; |
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— |
annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato, e |
|
— |
condannare il Consiglio alla spese |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), e contro la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nella parte in cui prevedono l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano tali misure restrittive.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sette motivi
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1. |
Primo motivo, fondato su un manifesto errore di valutazione dei fatti sui quali si fondano le disposizioni impugnate, in quanto esse sarebbero prive di effettivi fondamenti di fatto e probatori. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione, poiché le disposizioni impugnate, per quanto riguarda la IOEC, si basano su una motivazione che non solo è destituita di fondamento, ma è anche imprecisa, non specifica e generica, e impedisce di elaborare adeguatamente una difesa |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prove delle censure dedotte in giudizio e i diritti della difesa e di proprietà, posto che gli obblighi di motivazione e di fornire prove reali non sono stati osservati, circostanza che incide sugli altri diritti. |
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4. |
Quarto motivo, fondato su uno sviamento di potere, poiché esistono indizi oggettivi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che il Consiglio, abusando della sua posizione e in maniera fraudolenta, nell’adottare i provvedimenti sanzionatori ha perseguito fini distinti da quelli che esso stesso aveva fatto valere. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle disposizioni giuridiche che s’intende applicare, poiché esse sono state interpretate e applicate in maniera scorretta ed estensiva, comportamento inammissibile quando si tratta di disposizioni con carattere di sanzione. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto esso è stato limitato senza una reale giustificazione. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto è stata violata in maniera ingiustificata la posizione comparativa dell’impresa ricorrente. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/41 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Alesa/Commissione
(Causa T-99/14)
2014/C 102/62
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente : Alesa Srl (Chieti, Italia) (rappresentante: N. Giampaolo, avvocato)
Convenuta : Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
In via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell’assegnazione del contratto numero DCI-ASIE/2013/329-453 da parte della Commissione europea per conto della nazione beneficiaria Repubblica Popolare Cinese, in favore del Consorzio capeggiato dalla GIZ GmbH, pubblicato il 03/12/2013, per un valore di 9 304 400 euro. |
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— |
Nel merito, accogliere il ricorso per i motivi enunciati in ricorso con conseguente annullamento dell’assegnazione del contratto numero DCI-ASIE/2013/329 453 da parte della Commissione europea per conto della nazione beneficiaria Repubblica Popolare Cinese, in favore del Consorzio capeggiato dalla GIZ GmbH, pubblicato nel TED (Tenders electronic Daily portal internet) il 03/12/2013, per un valore di 9 304 400 euro. |
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— |
Nel merito, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in proprio e per conto dei componenti del Consorzio Sharewich, per i diversi motivi portati in ricorso, nella misura di 900 000 euro o quella somma che il Tribunale vorrà ritenere equa e giusta nel ristoro. |
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— |
Condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento da rimborsare alla ricorrente. |
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— |
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 277 TFUE valutare la legittimità/illegittimità ed applicabilità/inapplicabilità dell’art. 266.1 delle regole di applicazione del Regolamento Finanziario e l’art. 2.4.13 del PRAG 2013, rispetto alle altre norme in materia di gestione ed aggiudicazione di appalti pubblici, nella parte in cui, dopo la cancellazione della gara indetta, a prescindere dal valore del contratto e se sopra la soglia prevista dalla norma vigente, si consente alla contracting authority di intraprendere una procedura di negoziazione diretta con uno o più offerenti senza preventiva comunicazione agli altri offerenti esclusi dal negoziato diretto. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di aggiudicazione del Contratto (Contract Award) n. DCI-ASIE/2013/329-453, assegnato dalla Commissione europea al Consorzio GIZ GmbH, nell’ambito della gara indetta con avviso pubblico n. 2012/S 223-366462, avente per oggetto la fornitura servizi di assistenza tecnica al Ministero dello Sviluppo Urbano e delle Aeree Rurali (MOHURD) della Repubblica Popolare Cinese per il trasferimento delle buone pratiche europee in tema di politiche di urbanizzazione e riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (progetto «Urbanizzazione sostenibile. Europa-Cina eco cities link»).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) del Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante la modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dell’art. 2.4.13 della Guida Pratica 2013 Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions; |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dei principi di trasparenza, contemplati nell’articolo 15 TFUE e dall’articolo 298 TFUE nonché dall’art. 102, paragrafo 1 (Principi applicabili agli appalti pubblici) ad art. 112, paragrafo 1, (Principio della parità di trattamento e trasparenza) del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, errata interpretazione ed applicazione ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità attribuita alla Commissione europea ed alle sue emanazioni e delegazioni nell’esercizio della loro funzione di amministrazione aggiudicatrice (Contracting Authority) dei principi cardini dettati dalla Direttiva 18/2004/ UE CE all’art. 2 ed agli altri specifici riferimenti normativi contenuti nella stessa Direttiva in materia di gestione ed aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/42 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-122/14)
2014/C 102/63
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8681 final del 9 dicembre 2013, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento di una somma di Euro 6 252 000,00 a titolo di penalità di mora.
La decisione impugnata si riferisce al secondo semestre di ritardo e, cioè, al periodo compreso tra il 17 maggio e il 17 novembre 2012.
Il Governo italiano ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE, nonché sulla violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in relazione ai crediti verso le imprese in «concordato preventivo» o in «amministrazione concordata». Si fa valere a questo riguardo che la decisione, infatti, non detrae dall’aiuto in sospeso allo scadere del semestre di riferimento, i crediti verso le imprese debitrici in stato di fallimento o soggette a procedure concorsuali, insinuati al passivo delle relative procedure, benché, ad avviso del Governo italiano, si tratta di crediti per il cui recupero lo Stato membro abbia impiegato tutta la diligenza necessaria e, pertanto, dovevano essere esclusi dall’importo degli aiuti in sospeso in base al disposto della sentenza posta in esecuzione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), nonché sulla falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1). Si fa valere a questo riguardo che la decisione impone alle autorità italiane di applicare, alle somme dovute dalle imprese per la restituzione dell’aiuto di Stato, gli interessi al tasso composto, così come previsto dall’art. 11 del Reg. n. 794/2004. Il Governo italiano contesta tale punto ritenendo che — anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (e, in particolare, della sentenza 11 dicembre 2008, resa nella causa C-295/07, Commissione c/Département du Loiret e Scott SA) — tale regime di calcolo degli interessi non può trovare applicazione con riferimento alle decisioni di recupero anteriori all’entrata in vigore del Reg. n. 794/2004 e, tanto meno, con riferimento alle decisioni anteriori alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 del 08.05.2003, pagg. 21-22). |
Tribunale della funzione pubblica
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/44 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 26 febbraio 2014 — Diamantopoulos/SEAE
(Causa F-53/13) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 - Decisione implicita di rigetto del reclamo - Decisione esplicita di rigetto del reclamo successiva al ricorso - Motivazione))
2014/C 102/64
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkis Diamantopoulos (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e E. Chaboureau, agenti)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 a titolo dell’esercizio di promozione 2012.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna di non promuovere il sig. Diamantopoulos al grado AD12 a titolo dell’esercizio di promozione 2012 è annullata. |
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2) |
Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Diamantopoulos. |
(1) GU C 215 del 27.07.2013, pag. 20.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/44 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-118/11) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità - Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo - Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia - Articolo 78, quinto comma, dello Statuto - Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità - Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto - Articolo 76 del regolamento di procedura - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato))
2014/C 102/65
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all’origine professionale della malattia del ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 70.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/45 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 febbraio 2014 — García Domínguez/Commissione
(Causa F-155/12) (1)
((Funzione pubblica - Concorso - Bando di concorso EPSO/AD/215/11 - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Motivazione di una decisione di rigetto di una candidatura - Principio della parità di trattamento - Conflitto d’interessi))
2014/C 102/66
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Luis García Domínguez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Tymen)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e G. Gattinara)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/215/11.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto. |
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2) |
Il sig. García Domínguez sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 63 del 02/03/2013, pag. 26.
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/45 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — ZZ/SEAE
(Causa F-11/14)
2014/C 102/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Tymen)
Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del contratto del ricorrente nella parte in cui lo inquadra nel grado AD5 e risarcimento del danno asseritamente subito
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del 1o aprile 2013 nella parte in cui prevede l’inquadramento del ricorrente nel grado AD5; |
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— |
per quanto necessario, annullare la decisione del 28 ottobre 2013 di rigetto del reclamo del ricorrente; |
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— |
disporre l’innalzamento del grado relativo al posto del ricorrente in modo che corrisponda al livello delle sue responsabilità; |
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— |
disporre che il convenuto tragga tutte le conseguenze, segnatamente di natura pecuniaria, da tale innalzamento, retroattivamente a decorrere dall’entrata in servizio del ricorrente; |
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— |
risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono a EUR 5 000; |
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— |
condannare il SEAE alla totalità delle spese. |
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7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/46 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-13/14)
2014/C 102/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di rigetto della domanda di proroga della previa autorizzazione accordata per il rimborso delle spese di logopedia del figlio del ricorrente nell’ambito del trattamento della sua malattia grave, per il periodo 2012/2013.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 26 aprile 2013 di rigetto della domanda di proroga per il rimborso delle spese di logopedia del figlio del ricorrente nell’ambito del trattamento della sua malattia grave, per il periodo 2012/2013; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |