Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:291E:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, CE 291, 27 settembre 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.291.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 291E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
27 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2012/C 291E/01

Posizione (UE) n. 9/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia
Adottata dal Consiglio il 10 maggio 2012

1

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

27.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 291/1


POSIZIONE (UE) N. 9/2012 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia

Adottata dal Consiglio il 10 maggio 2012

(2012/9/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra la Georgia e l’Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d’azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l’Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l’accordo vigente di partenariato e di cooperazione (2). Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

(2)

La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell’Unione di rafforzare le relazioni con la Georgia all’indomani del conflitto armato dell’agosto 2008 con la Federazione russa.

(3)

A partire dal terzo trimestre del 2008 l’economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

(4)

Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5)

L’Unione ha annunciato di provvedere ad un’assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR a favore della Georgia.

(6)

Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l’FMI un accordo stand-by di 750 milioni di USD per sostenere l’economia georgiana nell’operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria.

(7)

A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell’FMI nonché dell’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l’FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di USD delle risorse messe a disposizione nell’ambito dell’accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell’FMI nell’agosto 2009.

(8)

Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), per il 2010-2012 l’Unione intende fornire sovvenzioni alla Georgia a sostegno del bilancio di 37 milioni di EUR l’anno.

(9)

La Georgia ha chiesto all’Unione assistenza macro-finanziaria alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future.

(10)

Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l’assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all’attuale programma dell’FMI.

(11)

È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione a favore della Georgia («l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell’FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione.

(12)

È opportuno che la Commissione assicuri che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell’Unione.

(13)

È opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rafforzino l’efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.

(14)

È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall’Unione nei confronti della Georgia.

(15)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione in relazione all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, occorre che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza in oggetto. Occorre altresì che la Commissione garantisca l’effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

(16)

L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(17)

È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l’attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza e fornisca loro i documenti pertinenti.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a dispozione della Georgia un’assistenza macro-finanziaria («l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell’FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione del 2013 da parte dell’autorità di bilancio.

2.   La Commissione ha il potere di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell’Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell’accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.

4.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.   La Commissione, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2, adotta un protocollo d’intesa che stabilisce le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.

2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell’assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni economiche e finanziarie fissate nel protocollo d’intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.   I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.

Articolo 4

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non espongono l’Unione ad alcun cambiamento di scadenza, rischio di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali.

2.   Su richiesta della Georgia, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5.   La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e relative modalità di esecuzione (5). In particolare, il protocollo d’intesa, l’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l’adozione di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei fondi, il protocollo d’intesa, l’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all’occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.

2.   Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 e decisione del Consiglio del … 2012.

(2)  Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta il 13 gennaio 2011.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 10 maggio 2011: sono stati adottati tre emendamenti.

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta (1).

Conformemente all’articolo 294 del trattato, il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura il 10 maggio 2012.

II.   OBIETTIVO

All’indomani del conflitto armato con la Russia dell’agosto 2008 e nel contesto della crisi finanziaria mondiale, la Commissione europea si è impegnata, alla conferenza internazionale dei donatori nell’ottobre 2008, a fornire un importo massimo di 500 milioni di EUR di assistenza UE per sostenere l’economia georgiana. L’impegno includeva due possibili operazioni di assistenza macrofinanziaria (AMF) da 46 milioni di EUR.

Ai primi di agosto 2010 l’UE ha erogato l’ultima rata della prima operazione di AMF approvata dal Consiglio nel novembre 2009 (2). L’approvazione della seconda operazione di AMF era subordinata al persistere di un fabbisogno di finanziamento esterno superiore rispetto a quello coperto dall’accordo firmato con l’FMI.

Con lettera del 10 maggio 2010 il ministro delle Finanze georgiano ha chiesto l’attivazione della seconda parte dei finanziamenti UE promessi dalla Commissione. La Commissione ritiene che l’attivazione della seconda parte dell’AMF promessa nel 2008 sia giustificata in quanto, nonostante la ripresa dell’economia georgiana, la situazione della bilancia dei pagamenti e delle finanze pubbliche rimane precaria.

La proposta è destinata a coprire una parte del fabbisogno di finanziamento esterno del paese individuato in collaborazione con l’FMI nell’ambito dell’accordo stand-by del valore di 1,17 miliardi di USD in vigore dall’ottobre 2008. L’assistenza proposta verrebbe fornita per metà sotto forma di sovvenzioni e per metà sotto forma di prestiti.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il 1o marzo 2011 è entrato in vigore il regolamento UE n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (nuovo regolamento «Procedura di comitato»).

Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione relativa ad un’ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia per quanto riguarda l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, pertanto, dovevano essere allineate al regolamento UE n. 182/2011.

Ad aprile 2011 hanno avuto luogo contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti da 16 a 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione. (3)

Il Parlamento europeo si è posto in disaccordo con il Consiglio riguardo alle modifiche necessarie ad allineare al regolamento UE n. 182/2011 le disposizioni relative all’esercizio delle competenze di esecuzione.

A maggio 2011 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura che introduce emendamenti sui seguenti punti.

 

Considerando 18 — Competenze di esecuzione

Emendamento 1 del Parlamento europeo

Il testo del considerando 18 sull’attribuzione alla Commissione di competenze di esecuzione è adattato in modo da tener conto dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 182/2011.

L’emendamento 1 è stato incluso nella posizione del Consiglio in prima lettura.

 

Articolo 2 — Adozione del protocollo d’intesa

Emendamento 2 del Parlamento europeo

L’emendamento 2 del Parlamento europeo prevede l’adozione di un protocollo d’intesa che definisce la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in conformità con la procedura consultiva.

Tale emendamento è stato respinto dal Consiglio con la motivazione che, in linea con il regolamento UE n. 182/2011, il protocollo d’intesa dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’esame.

 

Articolo 6 — Procedura di comitato

Emendamento 3 del Parlamento europeo

L’emendamento 3 del Parlamento europeo si richiama all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva).

L’emendamento è stato respinto dal Consiglio in base alla stessa motivazione per cui è stato respinto l’emendamento 2, cioè l’obbligo di applicazione della procedura d’esame.

Inoltre, il Consiglio propone di aggiungere che, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

IV.   CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio introduce modifiche alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura soltanto relativamente alle disposizioni sull’esercizio delle competenze di esecuzione, al fine di garantirne un adeguato allineamento al nuovo regolamento «Procedura di comitato» [regolamento (UE) n. 182/2011]. Il Consiglio attende con interesse che si tengano discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura ai fini di una rapida adozione della decisione.


(1)  Doc. n. 18792/11.

(2)  Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia.

(3)  GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.


Top