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Document C:2010:067E:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, CE 67, 18 marzo 2010


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.067.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 67E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
18 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

Parlamento europeo

 

Martedì 3 febbraio 2009

2010/C 067E/01

Aree naturali in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulle aree naturali in Europa (2008/2210(INI))

1

2010/C 067E/02

Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (2008/2134(INI))

5

2010/C 067E/03

Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa (2008/2139(INI))

10

2010/C 067E/04

Secondo riesame strategico della politica energetica
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica (2008/2239(INI))

16

2010/C 067E/05

Non discriminazione in base al sesso e solidarietà tra le generazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (2008/2118(INI))

31

2010/C 067E/06

Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
Raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2008/2144(INI))

38

2010/C 067E/07

Ripresa in Cina delle trasmissioni della televisione NTDTV via Eutelsat
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla ripresa in Cina delle trasmissioni della televisione NTDTV via Eutelsat

42

 

Mercoledì 4 febbraio 2009

2010/C 067E/08

2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su 2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico (2008/2105(INI))

44

ALLEGATO A

82

ALLEGATO B

84

2010/C 067E/09

Sfida dell'efficienza energetica mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sulla sfida dell'efficienza energetica mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

85

2010/C 067E/10

Rimpatrio e reinsediamento dei detenuti in Guantánamo
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo

91

 

Giovedì 5 febbraio 2009

2010/C 067E/11

Attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (2008/2235(INI))

94

2010/C 067E/12

Rafforzare il ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (2008/2205(INI))

101

2010/C 067E/13

Commercio internazionale e internet
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet (2008/2204(INI))

112

2010/C 067E/14

Impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo (2008/2170(INI))

120

2010/C 067E/15

Kosovo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul Kosovo e il ruolo dell'UE

126

2010/C 067E/16

Relazioni commerciali ed economiche con la Cina
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (2008/2171(INI))

132

2010/C 067E/17

Situazione nello Sri Lanka
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 su Sri Lanka

141

2010/C 067E/18

Situazione dei rifugiati birmani in Thailandia
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla situazione dei rifugiati birmani in Thailandia

144

2010/C 067E/19

Rifiuto dell'estradizione dal Brasile di Cesare Battisti
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile

146

 

II   Comunicazioni

 

Parlamento europeo

 

Martedì 3 febbraio 2009

2010/C 067E/20

Richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf
Decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))

148

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 3 febbraio 2009

2010/C 067E/21

Proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Stati Uniti *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

149

2010/C 067E/22

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Russia *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

150

 

Mercoledì 4 febbraio 2009

2010/C 067E/23

Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale ***I
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0094Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

151

 

Giovedì 5 febbraio 2009

2010/C 067E/24

Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

152

2010/C 067E/25

Immissione sul mercato e uso dei mangimi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

155

P6_TC1-COD(2008)0050Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE

155

ALLEGATO

156

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

Parlamento europeo

Martedì 3 febbraio 2009

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/1


Aree naturali in Europa

P6_TA(2009)0034

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulle aree naturali in Europa (2008/2210(INI))

(2010/C 67 E/01)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici (1) (direttiva «Uccelli»),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (direttiva «Habitat»),

vista la rete ecologica dell'Unione europea di zone speciali di conservazione, creata dalle direttive summenzionate, denominata rete «Natura 2000»,

visto il risultato della nona riunione della Conferenza dei firmatari della Convenzione sulla diversità biologica (COP 9),

vista la relazione n. 3/2008 dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) dal titolo «Foreste europee - condizioni dell'ecosistema e uso sostenibile»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0478/2008),

A.

considerando che la protezione efficace e, ove necessario, il ripristino delle ultime riserve naturali in Europa sono vitali al fine di arrestare entro il 2010 la perdita di biodiversità,

B.

considerando che l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non sarà raggiunto e che già si avvertono gli effetti negativi sul piano sociale ed economico della perdita di biodiversità e del degrado dei servizi ecosistemici,

C.

considerando la necessità che l'Unione europea costruisca sugli attuali risultati quali Natura 2000 e sviluppi un nuovo quadro politico notevolmente rafforzato ed ambizioso in favore della biodiversità, dopo il 2010,

D.

considerando che le direttive «Uccelli» e «Habitat» forniscono un quadro solido e valido per la protezione della natura, comprese le riserve naturali, da sviluppi dannosi,

E.

considerando che gli obiettivi della politica di biodiversità dell'Unione e delle direttive Uccelli e Habitat sono ancora da integrare opportunamente nelle politiche settoriali, quali l'agricoltura, lo sviluppo regionale, l'energia o i trasporti,

F.

considerando che molte riserve naturali forniscono importanti stock di carbone, la cui protezione è importante sia per la biodiversità che ai fini della protezione del clima,

G.

considerando che l'impatto di specie aliene invasive sulla biodiversità costituisce una minaccia particolarmente seria alle riserve naturali, dove l'individuazione precoce di specie invasive potrebbe non essere possibile, e dove potrebbe verificarsi un rilevante danno ecologico ed economico, prima che si possa agire,

Definizione e rappresentazione cartografica

1.

invita la Commissione a definire le aree naturali; ritiene che la definizione dovrebbe contemplare aspetti quali i servizi ecosistemici, il valore della conservazione, il cambiamento climatico e l'utilizzo sostenibile;

2.

invita la Commissione a incaricare l'AEAe altri organismi europei competenti di recensire le ultime riserve naturali in Europa, per verificarne l'attuale distribuzione e il livello di biodiversità ed includere le aree incontaminate nonché le aree in cui le attività umane sono minime (suddivise nei più importanti tipi di habitat: foresta, riserve lacustri e di ambiente marino);

3.

invita la Commissione a intraprendere uno studio sul valore e i benefici della protezione delle aree naturali; indica che lo studio dovrebbe vertere in particolare su questioni relative ai servizi ecosistemici, il livello di biodiversità delle aree naturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici e il turismo naturalistico sostenibile;

Sviluppo di riserve naturali

4.

invita la Commissione a sviluppare una strategia Unione Europea per le aree naturali, che sia coerente con le direttive Uccelli e Habitat, ricorrendo a un approccio ecosistemico, identificando le specie e i biotopi minacciati e stabilendo priorità;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare riserve naturali; sottolinea la necessità di rendere disponibili fondi speciali per ridurre la frammentazione, gestire con attenzione aree da devolvere alla natura, sviluppare meccanismi e programmi di compensazione, sensibilizzare e promuoverne la comprensione nonché introdurre concetti connessi alle aree naturali, quali il ruolo dei processi naturali liberi e gli elementi strutturali risultanti da tali processi nel monitoraggio e nella misurazione di uno stato di conservazione favorevole; ritiene che tale attività dovrebbe essere svolta in collaborazione con la popolazione locale e le altre parti interessate;

Promozione

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le organizzazioni locali non governative, le parti interessate e la popolazione locale per promuovere il valore delle aree naturali;

7.

invita gli Stati membri ad avviare e sostenere campagne di informazione al fine di accrescere la sensibilizzazione tra il pubblico in generale sulle aree naturali e la loro importanza e a diffondere la percezione che la biodiversità può essere compatibile con la crescita economica e l'occupazione;

8.

invita gli Stati membri a scambiare le loro esperienze di migliori pratiche ed esempi sulle riserve naturali riunendo i principali esperti europei affinché esaminino il concetto di aree naturali nell'Unione europea e inseriscano le aree naturali tra le tematiche all'ordine del giorno a livello europeo;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce dei danni ben documentati che il turismo ha inflitto e continua a infliggere a gran parte del più prezioso patrimonio naturale d'Europa, ad assicurare che il turismo, anche se incentrato sull'introduzione dei visitatori agli habitat e alla flora e fauna selvatiche in una zona naturale, sia gestito con estrema cautela, mettendo pienamente a frutto l'esperienza acquisita in Europa e al di fuori per quanto riguarda le modalità atte a ridurne al minimo l'impatto, e con riferimento, se del caso, all'articolo 6 della direttiva Habitat; ritiene che andrebbero presi in considerazione i modelli in cui le aree naturali sono per la maggior parte chiuse all'accesso (tranne che per ricerca scientifica autorizzata) ma in cui una parte limitata è aperta al turismo sostenibile di alta qualità basato sull'esperienza naturalistica e sul beneficio economico per le comunità locali;

Miglioramento della protezione

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a dedicare speciale attenzione alla protezione efficace delle riserve naturali;

11.

invita la Commissione a individuare le minacce immediate che incombono sulle aree naturali;

12.

invita la Commissione a elaborare raccomandazioni adeguate che forniscano orientamenti agli Stati membri sui migliori approcci volti ad assicurare la protezione degli habitat naturali;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a meglio proteggere tali riserve applicando le direttive «Uccelli» e Habitat, la direttiva-quadro sulle acque (3) e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (4) in maniera più efficace e coerente, con maggiori finanziamenti, al fine di evitare la distruzione di tali riserve mediante sviluppi dannosi e non sostenibili;

14.

accoglie con favore la revisione delle direttive «Uccelli» e Habitat, che preveda, ove necessario, modifiche intese ad una maggiore protezione delle specie e dei biotopi minacciati;

15.

invita la Commissione ad accettare la «Wild Europe Initiative», un partenariato composto da diverse organizzazioni per la conservazione della natura, tra cui IUCN, IUCN-WCPA, WWF, Birdlife International e PAN Parks, aventi particolarmente a cuore le zone selvatiche e semiselvatiche;

Aree naturali e Natura 2000

16.

invita la Commissione a sviluppare, in collaborazione con le parti interessate, orientamenti sulla protezione, la gestione, l'uso sostenibile, il monitoraggio e il finanziamento delle riserve naturali nell'ambito della rete Natura 2000, in particolare per quanto riguarda le sfide attuali, quali i cambiamenti climatici, i disboscamenti illegali e l'aumento della domanda di beni;

17.

esprime profonda preoccupazione per la politica europea in materia di biodiversità a causa della mancanza di finanziamenti per la gestione della rete Natura 2000; invita a tal riguardo la Commissione a predisporre, come previsto nella direttiva Habitat, il cofinanziamento comunitario per la gestione dei siti negli Stati membri;

18.

invita la Commissione ad attribuire uno statuto speciale e una protezione rafforzata alle zone naturali nell'ambito della rete Natura 2000;

19.

ritiene che la politica di sviluppo rurale e l'integrazione della protezione ambientale nel settore agricolo dell'Unione europea debbano essere rafforzate; reputa tuttavia che il Fondo per lo sviluppo rurale sia insufficiente a finanziare la conservazione della biodiversità e delle aree naturali in termini di risorse, programmazione e competenza in materia;

20.

invita la Commissione a garantire che la rete Natura 2000 sia ulteriormente rafforzata per diventare una rete ecologica coerente e funzionale in cui le riserve naturali abbiano un ruolo centrale; sottolinea la necessità di politiche coerenti specie nella politica agricola comune, i trasporti, l'energia e il bilancio al fine di non minare gli obiettivi di conservazione di Natura 2000;

Specie aliene invasive

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare al fine di sviluppare un quadro legislativo valido sulle specie aliene invasive che affronti le conseguenze ecologiche ed economiche derivanti da tali specie e la vulnerabilità particolare delle riserve naturali rispetto a tale minaccia;

Aree naturali e cambiamenti climatici

22.

invita la Commissione a monitorare e valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle aree naturali;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire priorità alla conservazione delle aree naturali nella loro strategia in risposta ai cambiamenti climatici;

24.

invita la Commissione, nel contesto del cambiamento climatico, a intraprendere studi e a fornire orientamenti riguardo a quando e come l'intervento umano può gestire le aree naturali al fine di preservarle;

*

* *

25.

esprime il proprio forte sostegno al rafforzamento di politiche ed azioni connesse alle aree naturali;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/5


Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari

P6_TA(2009)0036

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (2008/2134(INI))

(2010/C 67 E/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2007, intitolata «Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari» (COM(2007)0869),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2008, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)0388),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)0390),

vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (1),

visti il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3) e il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4),

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (5) (regolamento AESA),

visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (6) (regolamento sull'assegnazione delle bande orarie),

visto il regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (7),

visto il regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (8),

visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (9),

visto il progetto CESAR (Cost Effective Small Aircraft), finanziato dal Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, intitolata «Cielo unico europeo II: verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente» (COM(2008)0389),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2007, intitolata «Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa» (COM(2006)0819),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 aprile 2008, sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2008)0227),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 marzo 2007, intitolata «Stato di avanzamento del progetto di realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)» (COM(2007)0103),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0501/2008),

A.

considerando che l'aviazione generale e di affari abbraccia tutta una serie di attività degli aeromobili; che il termine copre tutte le operazioni degli aeromobili civili diverse dal trasporto aereo a fini commerciali, incluse le operazioni di trasporto aereo civile a richiesta del cliente dietro remunerazione,

B.

considerando che tale settore include anche attività di grande valore e di diversa natura, tra cui il lavoro aereo specializzato (elaborazione di mappe e carte aeronautiche, servizi aerei per l'agricoltura, lotta contro gli incendi, sorveglianza del traffico stradale), l'addestramento dei piloti e i voli da diporto,

C.

considerando che al momento mancano dati e informazioni statistiche completi sull'aviazione generale e di affari,

D.

considerando che l'aviazione generale e di affari è il segmento dell'aviazione civile che registra la crescita più rapida in Europa; che l'aviazione generale e di affari, aggiungendosi al trasporto aereo di linea effettuato da compagnie aeree commerciali, genera vantaggi economici e sociali specifici quali la promozione della mobilità dei cittadini, la produttività delle imprese e la coesione regionale,

E.

considerando che l'aviazione generale e di affari riveste una crescente importanza economica, in particolare per l'industria manifatturiera europea, la quale ha continuato a rafforzare la sua presenza sul mercato mondiale e detiene ancora un considerevole potenziale di crescita,

F.

considerando che la politica dell'Unione europea nel settore dell'aviazione si è tradizionalmente concentrata sul trasporto aereo commerciale, senza prendere nella dovuta considerazione l'incidenza crescente di questo tipo di trasporto sull'aviazione generale e di affari,

G.

considerando che le regole intese a disciplinare l'esercizio di aeromobili commerciali altamente sofisticati possono gravare gli esercenti di piccoli aeromobili privati di un onere finanziario e legislativo sproporzionato; che, quindi, l'approccio normativo unico e uguale per tutti e l'applicazione uniforme delle regole nei diversi settori dell'aviazione si sono rivelati per certi versi inadatti,

H.

considerando che l'accesso allo spazio aereo e agli aerodromi costituisce una questione fondamentale per l'aviazione generale e di affari, poiché aumenta il divario tra domanda e capacità; che l'aviazione generale e di affari entra sempre più in concorrenza con il trasporto aereo di linea per l'accesso allo spazio aereo e agli aerodromi,

1.

accoglie molto favorevolmente la comunicazione della Commissione sull'aviazione generale e di affari, in quanto offre una base solida per le questioni che interessano il settore ed individua una serie di approcci adatti per soddisfare le esigenze specifiche di tale settore all'interno di un quadro di dialogo permanente tra tutti i soggetti interessati;

Regolamentazione proporzionata e sussidiarietà

2.

sottolinea l'esigenza di tenere conto degli interessi e delle specificità dell'aviazione generale e di affari nello sviluppo di future iniziative politiche in materia di trasporto aereo, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività; a questo riguardo invita la Commissione a garantire l'applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà sia nella fase di definizione della futura normativa sull'aviazione che nella fase di applicazione della normativa vigente;

3.

ribadisce alla Commissione la necessità di svolgere, su base sistematica, valutazioni di impatto per segmento di attività finalizzate ad applicare normative differenziate in funzione delle diverse categorie di imprese e di utenti dello spazio aereo, se necessario e in quanto ciò non comprometta la sicurezza;

4.

invita la Commissione a garantire che le norme di attuazione per la sicurezza dell'aviazione siano proporzionate e commisurate alla complessità della rispettiva categoria di aeromobile e al suo funzionamento;

5.

plaude alla recente modifica delle norme di manutenzione per gli aeromobili che non vengono utilizzati per il trasporto aereo a fini commerciali, in particolare per quelli che non rientrano nella categoria «aeromobile complesso a motore», ritenendola un buon esempio di proporzionalità della regolamentazione;

6.

ritiene che un certo livello di flessibilità sia auspicabile nella fase di applicazione della normativa comunitaria al settore dell'aviazione generale; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto delegando taluni poteri di controllo alle associazioni e alle organizzazioni dell'aviazione da diporto e sportiva, a patto che siano sottoposte ad adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per l'aviazione e a condizione che non vi sia conflitto d'interessi;

7.

invita la Commissione a valutare la possibilità di stabilire procedure di sicurezza e processi di controllo semplificati per i passeggeri dei voli dell'aviazione di affari, senza comprometterne in alcun modo la sicurezza;

8.

propone che la Commissione agevoli lo scambio delle migliori prassi in relazione alle misure di sicurezza negli aeroporti di piccole e medie dimensioni;

La capacità degli aeroporti e dello spazio aereo

9.

sottolinea che è sempre più difficile per l'aviazione generale e di affari accedere non solo agli aeroporti principali ma anche agli aeroporti regionali, poiché la crescita della domanda di trasporto aereo commerciale riduce la disponibilità di bande orarie e di piazzali;

10.

sollecita la Commissione e gli Stati membri, attraverso le loro autorità aeroportuali, ad affrontare questi problemi attuando misure intese ad utilizzare al meglio le capacità esistenti attraverso una migliore programmazione e lo spiegamento di moderne tecnologie, come previsto dal piano d'azione della Commissione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa («piano d'azione della Commissione»);

11.

attende le raccomandazioni del nuovo Osservatorio comunitario per lo studio della capacità aeroportuale sulla possibilità di sviluppare misure volte a migliorare la capacità della rete aeroportuale europea e si aspetta che l'Osservatorio svolga un ruolo rilevante nell'attuazione del piano d'azione della Commissione;

12.

è del parere che gli elicotteri possano rappresentare un importante mezzo per i collegamenti a corto raggio fra aeroporti ed esorta la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto nell'ambito delle strategie tese ad aumentare la capacità;

13.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad investire nella modernizzazione e nella costruzione di aeroporti di piccole e medie dimensioni, che rivestono una grande importanza per l'aviazione generale e di affari;

14.

incoraggia gli Stati membri a investire nelle specifiche infrastrutture necessarie all'esercizio e allo stazionamento degli aeromobili del settore dell'aviazione generale e di affari;

15.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a coinvolgere nel processo di consultazione tutte le parti interessate, allo scopo di destinare, se del caso, aeroporti potenziali o esistenti agli usi specifici dell'aviazione generale e di affari; ritiene che, laddove si tratti di aeroporti militari in disarmo, alle consultazioni dovrebbero prendere parte anche le autorità militari;

16.

reputa indispensabile che l'azzonamento dello spazio aereo nei pressi degli aeroporti di piccole e medie dimensioni sia adeguato agli utenti dell'aviazione generale e di affari e che qualsiasi cambiamento in relazione a tali zone sia preceduto dalla consultazione dei suddetti utenti;

17.

sottolinea che l'aviazione di affari, laddove possibile, deve poter accedere agli aeroporti principali per collegare le regioni d'Europa ai suoi centri economici e chiede alla Commissione di esaminare la situazione ed elaborare una relazione, da trasmettere al Parlamento entro la fine del 2009, concernente l'eventuale necessità di adeguare le pertinenti disposizioni del regolamento vigente sull'assegnazione delle bande orarie;

18.

insiste sulla necessità di sviluppare un approccio armonizzato a livello europeo teso a garantire coerenza tra l'assegnazione delle bande orarie e i programmi di volo; invita la Commissione a proporre misure adeguate e incoraggia a tale riguardo la partecipazione dei coordinatori aeroportuali europei;

19.

auspica che l'introduzione di un sistema per la gestione del traffico aereo con tecnologie moderne e innovative nel quadro del progetto SESAR contribuisca alla lotta contro la frammentazione dello spazio aereo europeo e la sua prevista congestione, aumentando nel contempo considerevolmente le capacità dello spazio aereo, a vantaggio di tutti gli utenti, compresa l'aviazione generale e di affari;

20.

sottolinea comunque che il programma SESAR deve tenere pienamente conto delle specificità dell'aviazione generale e di affari e generare vantaggi concreti per il settore, senza gravarlo di oneri inutili;

21.

considera che uno degli obiettivi è quello di fornire agli utenti dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista un accesso agevole ed economicamente efficiente alle informazioni sul traffico, alle informazioni meteorologiche e a quelle aeronautiche;

22.

ribadisce che la normativa relativa al cielo unico europeo e il progetto SESAR non devono generare requisiti tecnologici sproporzionati ed eccessivamente costosi per gli apparecchi di piccole dimensioni utilizzati secondo le regole del volo a vista, pur ammettendo pienamente che tutti gli aeromobili che utilizzano lo spazio aereo controllato devono essere equipaggiati con dotazioni che garantiscano un adeguato livello di sicurezza, come i dispositivi di posizionamento;

Sostenibilità ambientale

23.

ritiene che l'impatto dell'aviazione generale e di affari sull'ambiente, in termini di emissioni di CO2 e di inquinamento acustico, è relativamente modesto rispetto a quello generato dal trasporto aereo commerciale;

24.

è persuaso che occorra comunque ridurre le emissioni migliorando la capacità dei velivoli di piccole dimensioni di rispettare l'ambiente mediante l'utilizzo di carburanti puliti e il sostegno alla ricerca, al progresso tecnologico e all'innovazione; a questo riguardo sottolinea l'importanza di iniziative quali «Clean sky» e CESAR;

25.

osserva che la maggior parte dell'aviazione generale e di affari non rientra nel campo di applicazione della direttiva al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

26.

ritiene che il problema dell'inquinamento acustico vada affrontato a livello nazionale e locale conformemente al principio di sussidiarietà e considera la mappatura del rumore uno dei vari strumenti atti ad offrire una metodologia equilibrata che consenta lo sviluppo degli aeroporti senza produrre inquinamento acustico significativo a danno dei residenti;

Altre questioni

27.

ritiene che i responsabili politici debbano disporre di dati e informazioni statistiche soddisfacenti sull'aviazione generale e di affari, al fine di comprendere appieno il settore ed essere quindi in grado di disciplinarlo in modo adeguato; invita pertanto la Commissione ed Eurostat a definire e attuare un approccio sistematico per la raccolta e la condivisione dei dati internazionali ed europei;

28.

accoglie favorevolmente i chiarimenti delle definizioni normative forniti dalla Commissione, incluso quello relativo alla definizione di proprietà frazionata, e ricorda che la questione è affrontata nel regolamento AESA, nella sua forma rivista e nelle relative norme di attuazione, attualmente in fase di elaborazione;

29.

invita la Commissione ad adottare le misure appropriate per facilitare l'accesso dell'industria europea della costruzione di aeromobili per l'aviazione generale e di affari ai mercati mondiali;

30.

ritiene necessario che, nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione, vengano presi in considerazione gli interessi dell'aviazione generale e di affari, soprattutto per i voli transatlantici;

31.

chiede alla Commissione di rafforzare il proprio sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nel settore aeronautico, soprattutto attraverso le piccole e medie imprese (PMI) che progettano e costruiscono aeromobili per l'aviazione generale e di affari;

32.

ritiene che sia essenziale promuovere l'aviazione da diporto e sportiva, come anche gli aeroclub europei, in quanto costituiscono un'importante fonte di personale qualificato per tutto il settore dell'aviazione;

33.

invita la Commissione a tenere conto del ruolo fondamentale che tale settore dell'aviazione svolge e può continuare a svolgere nello sviluppo della formazione professionale dei piloti;

34.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo, entro la fine del 2009, in merito ai progressi conseguiti riguardo alle questioni individuate nella presente risoluzione;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(6)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(7)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3.

(8)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18.

(9)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/10


Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa

P6_TA(2009)0037

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa (2008/2139(INI))

(2010/C 67 E/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 dal titolo «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» (COM(2007)0799) (la «Comunicazione della Commissione»),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1),

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2),

vista la comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) (3),

viste tutte le norme applicabili in materia di concorrenza che riguardano gli aiuti di Stato e i diritti di proprietà intellettuale,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2007, sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa (COM(2007)0860) nonché la consultazione della Commissione sulla creazione di una rete per gli appalti pubblici in sostegno di tale iniziativa,

vista la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l'Europa) (COM(2008)0394) e il documento di lavoro della Commissione, del 25 giugno 2008, su «European code of Best practices facilitating access by SMEs to public procurement contracts» (SEC(2008)2193),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2006, intitolata «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE» (COM(2006)0502) e la risoluzione del Parlamento del 24 maggio 2007 (4),

visto il documento di lavoro della Commissione del 23 febbraio 2007 dal titolo «Guide on dealing with innovative solutions in public procurement:10 elements of good practice» (SEC(2007)0280),

vista la relazione del Gruppo di esperti indipendenti sulla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione, dal titolo «Creating an Innovative Europe» (5) (la relazione Aho),

visto il parere del Comitato delle regioni sugli appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa (6),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A6-0018/2009),

A.

considerando che la Strategia di Lisbona invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti per ricerca e sviluppo al 3% del PIL, impegno chiave per stimolare l'innovazione e l'economia della conoscenza,

B.

considerando che la Relazione Aho ha identificato negli appalti pubblici uno strumento strategico per raggiungere tale fine,

C.

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono cooperare allo sviluppo delle conoscenze richieste per utilizzare al meglio le raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione,

D.

considerando che attualmente la Commissione non dispone di strumenti volti a promuovere progetti pilota di appalti pre-commerciali, e che l'iniziativa appartiene esclusivamente agli Stati membri,

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione e sostiene la proposta di modello di appalti pre-commerciali di condivisione dei rischi e dei benefici in quanto costituisce uno degli stimoli per l'innovazione;

2.

sostiene la relazione Aho ed in particolare la conclusione che gli Stati membri debbano utilizzare gli appalti pubblici per stimolare la domanda di beni innovativi, migliorando al contempo la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici;

3.

nota che, nonostante i numerosi programmi di ricerca europei, i loro risultati non sono ancora stati utilizzati dalle istituzioni pubbliche negli appalti pubblici;

4.

sottolinea l'attenzione già prestata agli appalti pre-commerciali, in particolare negli USA, in Cina e in Giappone, paesi che stanno attivamente sfruttandone il potenziale mediante una serie di strumenti pubblici, quale il progetto DAPA (Defence Acquisitions Performance Assessment) negli Stati Uniti;

5.

ritiene che gli appalti pre-commerciali costituiscano per l'Unione europea un motore, non sfruttato a sufficienza, di crescita mediante l'innovazione, con un elevato potenziale per ottenere servizi pubblici di alta qualità e accessibilità, quali la sanità e i trasporti, nonché per affrontare le sfide sociali del cambiamento climatico, della sostenibilità energetica e dell'invecchiamento della popolazione;

6.

esprime rammarico che molte autorità pubbliche non siano coscienti del potenziale degli appalti pre-commerciali e non agiscano ancora da «clienti intelligenti»;

7.

ritiene che i benefici ottimali della presente iniziativa si realizzeranno soltanto se le autorità contraenti includeranno l'innovazione tra gli obiettivi del loro programma in materia di appalti;

8.

nota che gli appalti pre-commerciali possono essere utilizzati nell'ambito dell'attuale quadro giuridico delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che esentano dal loro ambito di applicazione i servizi di ricerca e sviluppo (7) a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'agente aggiudicatore;

9.

sollecita gli Stati membri a sottoporre ad esame la legislazione nazionale per garantire che le autorità pubbliche non siano limitate negli appalti pre-commerciali da un'attuazione inesistente, incorretta, o inutilmente complessa delle esenzioni rilevanti e da requisiti e modelli di appalti nazionali inutilmente elaborati;

10.

fa notare che, malgrado il peculiare approccio adottato per gli appalti pre-commerciali, è necessario continuare a osservare i principi che regolano la buona gestione degli appalti pubblici, in particolare quelli di trasparenza e competitività, in modo da garantire la rispondenza tra le soluzioni finali integrate e le esigenze dei clienti;

11.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione che introduce una potenziale base concettuale su cui fondare gli appalti pre-commerciali e la relativa attuazione malgrado ritenga che permangano delle lacune nell'ambito dell'applicazione concreta del procedimento proposto, in particolare a livello locale e regionale;

12.

ritiene che per quanto riguarda le autorità locali e regionali il livello di informazione in merito agli ostacoli che si frappongono alla concreta applicazione degli appalti pre-commerciali non sia tuttora sufficiente a garantire la promozione di soluzioni realmente innovatrici e utili per i cittadini;

13.

stimola la Commissione e gli Stati membri a collaborare per garantire che le autorità aggiudicatrici a livello locale e regionale ed altre autorità lontane dalle amministrazione centrali sviluppino l'esperienza necessaria per attuare appalti innovativi;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire agli enti appaltatori locali e regionali linee guida e strumenti di formazione sulle modalità di utilizzo degli appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo;

15.

accoglie quindi con favore l'iniziativa della Commissione di finanziare lo scambio delle buone prassi e la formazione sugli appalti pre-commerciali nel programma di lavoro 2009 del Settimo Programma quadro;

16.

approva il documento di lavoro citato della Commissione, riguardante i 10 elementi di buone prassi per soluzioni innovative negli appalti pubblici ed accoglie con favore le più ampie attività di Pro Inno Europe a sostegno dell'innovazione; invita la Commissione a preparare una simile guida di buone prassi per gli appalti pre-commerciali;

17.

ritiene che gli appalti pre-commerciali abbiano un altissimo potenziale, rappresentando un possibile passo avanti verso l'inclusione di appalti innovativi, ma riconosce la necessità che ci sia uno sviluppo di professionalità nel campo degli appalti specialistici e che gli Stati membri, in collaborazione con imprese, università e istituti di formazione, promuovano una formazione intesa a sviluppare strumenti di gestione;

18.

invita le competenti direzioni generali della Commissione a collaborare tra loro all'elaborazione di un manuale completo e di facile comprensione ma giuridicamente ineccepibile, in tutte le lingue ufficiali, che illustri casi concreti da cui risulti in che modo tali principi giuridici possono essere correttamente applicati nella pratica; destinatari del manuale saranno soprattutto le piccole e medie imprese e le amministrazioni aggiudicatrici;

19.

invita la Commissione a includere nel manuale soprattutto esempi pratici di condivisione dei rischi e dei benefici a seconda delle condizioni di mercato; inoltre, è necessario conferire i diritti di proprietà intellettuale alle imprese che partecipano agli appalti pre-commerciali, nella misura in cui gli Stati Uniti e il Giappone lavorano sulla base di tale modello, che stimola numerose imprese a partecipare alle procedure di appalti pre-commerciali;

20.

nota in particolare l'importanza, per il successo degli appalti pre-commerciali, di sviluppare la condivisione dei rischi e dei benefici, in sintonia con le condizioni di mercato e di riconoscere diritti di proprietà intellettuale alle società partecipanti;

21.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di identificare, nel dosaggio delle politiche di innovazione, le sfide a medio e lungo termine da affrontare con soluzioni tecnologiche sviluppate mediante appalti pre-commerciali; ritiene che tali soluzioni potrebbero includere concorsi di progettazione e concorsi per finanziamento, quali «Driverless Vehicle Challenge» negli Stati Uniti;

22.

ritiene che il trasferimento delle conoscenze tra enti appaltatori, università e centri di ricerca tecnologicamente all'avanguardia rappresenti un elemento indispensabile per il successo degli appalti pre-commerciali;

23.

rileva il ruolo fondamentale delle agenzie europee per l'innovazione quali VINNOVA in Svezia, Tekes in Finlandia, Senternovem nei Paesi Bassi e Innovation Norway in Norvegia nel trasferimento delle conoscenze tra potenziali clienti e ricercatori; promuovendo la cooperazione tra le parti interessate alla ricerca e allo sviluppo, infatti, esse favoriscono l'utilizzo degli appalti pre-commerciali; invita pertanto gli Stati membri a esaminare il funzionamento delle citate agenzie e a utilizzarlo come riferimento per le proprie attività;

24.

nota l'importanza delle Piattaforme tecnologiche europee per la definizione di un quadro che stabilisca le priorità nei settori della ricerca e dello sviluppo e per l'adeguamento delle innovazioni già pronte per l'utilizzo alle esigenze dei potenziali clienti; rileva altresì che le Piattaforme tecnologiche sono in grado di adattare la prima fase di sviluppo del mercato delle tecnologie alle esigenze delle autorità pubbliche; invita quindi la Commissione a garantire un miglior coinvolgimento delle Piattaforme tecnologiche negli appalti pre-commerciali;

25.

accoglie con favore l'iniziativa sui mercati guida della Commissione (LMI) quale forte catalizzatore per l'utilizzo degli appalti pre-commerciali a sostegno dell'innovazione, al fine di sviluppare importanti mercati di scala, segnalando in particolare l'iniziativa di creare reti di appalti pubblici per sostenere la LMI;

26.

accoglie con favore il lavoro della Commissione per migliorare l'accesso agli appalti pubblici per le piccole e medie imprese dell'Unione europea nel Codice europeo delle migliori prassi dello «Small Business Act»;

27.

accoglie con favore il chiarimento della Commissione sulla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di eseguire appalti pre-commerciali a tutti gli stadi dello sviluppo e della presentazione di un nuovo prodotto o servizio, e non soltanto per la ricerca fondamentale; fa notare che tale approccio globale incoraggia l'accesso delle PMI alla procedura di appalto pubblico;

28.

saluta la proposta della Commissione in quanto chiarisce il ruolo assunto dalle autorità pubbliche nell'ambito della promozione non solo della ricerca e dello sviluppo ma anche dell'innovazione attraverso l'organizzazione di gare d'appalto; sottolinea la necessità che le politiche per gli appalti pubblici degli Stati membri non siano eccessivamente prescrittive in quanto gli appalti pre-commerciali possono essere organizzati concretamente in diversi modi a seconda dei progetti e delle esigenze senza comunque violare il diritto comunitario;

29.

ritiene importante il concetto di appalti pre-commerciali, ma teme che esso non riuscirà ad attrarre le PMI se non saranno chiare le modalità di funzionamento di tali appalti, soprattutto in un contesto transfrontaliero; osserva che il principio chiave degli appalti pre-commerciali – ovvero che l'autorità pubblica non trattiene tutti i benefici derivanti dalla ricerca e sviluppo e che ciascuna impresa mantiene invece i diritti di proprietà relativi alle nuove idee da essa generate – garantisce la certezza giuridica e la protezione delle idee per le aziende partecipanti;

30.

riconosce che le PMI possono trarre profitto dagli appalti pre-commerciali mediante la condivisione dei rischi (viste le loro più limitate capacità di investimento), la crescita progressiva (in dimensioni e in esperienza) a qualunque stadio del processo di ricerca e sviluppo e della procedura di appalto snellita rispetto agli appalti tradizionali;

31.

chiede alla Commissione di consolidare tali strategie in una politica unitaria sugli appalti pubblici intesa ad incoraggiare l'innovazione mediante gli appalti pubblici, gli appalti pre-commerciali, lo sviluppo di mercati guida e la crescita delle PMI mediante gli appalti pubblici;

32.

ritiene, quale parte di una strategia consolidata intesa a promuovere l'innovazione mediante gli appalti pre-commerciali, che campagne pubbliche fornirebbero un clima migliore per le amministrazioni aggiudicatrici al fine di investire maggiormente in attività che incoraggino l'innovazione, con un ritorno di più lungo periodo sull'investimento; sostiene al riguardo le opportunità di costituire reti relative agli appalti pre-commerciali tra amministrazioni locali, regionali e nazionali;

33.

ritiene che gli appalti pre-commerciali possano rivelarsi maggiormente efficaci in presenza di incentivi sufficienti a convincere le autorità pubbliche ad attingere ai mercati della ricerca e dello sviluppo e i fornitori a partecipare a progetti pubblici; sottolinea quindi che gli incentivi finanziari sono estremamente importanti nell'assorbimento degli appalti pre-commerciali e che esistono già in alcuni Stati membri, dove una parte sostanziale dei costi del primo appalto pre-commerciale può essere coperta da un'autorità centrale;

34.

ritiene che si dovrebbero prendere in considerazione, nell'ambito dei programmi comunitari di stimolo all'innovazione, incentivi finanziari per le amministrazioni aggiudicatrici nell'Unione europea, al fine di intraprendere appalti pre-commerciali comuni di tecnologia innovativa in mercati guida ed altre aree di comune interesse europeo;

35.

rileva che tali progetti-pilota comunitari dovrebbero beneficiare di una revisione automatica da parte della Commissione e dell'ampia diffusione delle esperienze pratiche e delle clausole contrattuali che permettono ai committenti di fare riferimento a precedenti validi che potrebbero essere eventualmente utilizzati anche come guida delle migliori prassi;

36.

rileva la necessità di un progetto pilota europeo nell'ambito degli appalti pre-commerciali, al fine di mostrare attraverso un esempio un approccio attuativo che garantisca massima certezza giuridica e protezione alle imprese, soprattutto alle PMI, che sono per definizione le parti più deboli rispetto alle amministrazioni aggiudicatrici e alle grandi imprese normalmente coinvolte negli appalti pubblici;

37.

rileva che il potenziamento degli appalti pre-commerciali resta una via tra molte a disposizione degli Stati membri per migliorare l'innovazione e la ricerca; chiede quindi agli Stati membri di promuovere l'innovazione coinvolgendo tutte le parti in causa, comprese le università, gli istituti di ricerca ed altri organismi impegnati nella promozione dello sviluppo economico, in modo da coinvolgere maggiormente le amministrazioni pubbliche nell'attività innovativa; ritiene che tale impegno dovrebbe far parte di una strategia coerente per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo;

38.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, al fine di promuovere la concorrenza, di promuovere l'uso di sistemi di appalto elettronici e di metodi dinamici allo scopo di snellire le procedure degli appalti pubblici pre-commerciali;

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU C 91 del 12.4.2008, pag. 4.

(4)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 455.

(5)  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm.

(6)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 44.

(7)  Articolo 16, lettera f) della direttiva 2004/18/CE e articolo 24, lettera e) della direttiva 2004/17/CE.


18.3.2010   

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CE 67/16


Secondo riesame strategico della politica energetica

P6_TA(2009)0038

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica (2008/2239(INI))

(2010/C 67 E/04)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Secondo riesame strategico della politica energetica - Piano d'azione dell'Unione europea per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico» (COM(2008)0781) («la comunicazione sul secondo riesame strategico della politica energetica»),

visto il Libro verde della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva» (COM(2008)0782),

vista la relazione della Commissione del 13 novembre 2008 sull'attuazione del programma relativo alle reti transeuropee nel settore dell'energia nel periodo 2002-2006 (COM(2008)0770),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 sulla direttiva 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (COM(2008)0769),

vista la proposta di direttiva del Consiglio del 13 novembre 2008, presentata dalla Commissione, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (COM(2008)0775),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20%» (COM(2008)0772),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2008, presentata dalla Commissione, sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2008)0780),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2008, presentata dalla Commissione, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2008, presentata dalla Commissione, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779),

vista la proposta di direttiva del Consiglio del 26 novembre 2008, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)0790),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «L'Europa può risparmiare più energia con la generazione combinata di calore ed energia elettrica» (COM(2008)0771),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Energia eolica off-shore: interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica per il 2020 e oltre» (COM(2008)0768),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nel contesto del secondo riesame strategico della politica energetica» (COM(2008)0776),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre» (COM(2007)0002),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 dal titolo «Due volte 20 per il 2020: l'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2008, presentata dalla Commissione, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 dal titolo «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800),

vista la sua posizione del 4 aprile 2006 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE (1),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulla valutazione dell'Euratom – 50 anni di politica europea in materia di energia nucleare (2),

vista la sua risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (3),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (4),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulle fonti energetiche convenzionali e le tecnologie energetiche (5),

vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (6),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (7),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (8),

vista la sua posizione del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (9),

vista la sua posizione del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (10),

vista la sua posizione del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (11),

vista la sua posizione del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (12),

vista la sua posizione del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (13),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sulla promozione della dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibile fossili (14),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0013/2009),

A.

considerando che la politica energetica europea deve perseguire, in modo indissociabile, tre obiettivi principali ed egualmente importanti, vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà tra gli Stati membri, la lotta al cambiamento climatico, incluso un forte impegno in relazione agli obiettivi dell'Unione e alla loro attuazione, e la competitività,

B.

considerando che è necessario un radicale mutamento a livello della politica energetica per raggiungere i tre obiettivi principali precitati, pervenendo nel contempo ad una soluzione che tenga conto delle preoccupazioni sociali, ambientali, economiche e occupazionali,

C.

considerando che la dipendenza dell'Unione europea dalle fonti energetiche convenzionali e da un numero limitato di produttori rappresenta un grave rischio per la stabilità, la prosperità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

D.

considerando che l'aumento dell'efficienza energetica deve svolgere un ruolo chiave nel ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, nell'aumentare la competitività e nel fronteggiare il cambiamento climatico,

E.

considerando che, attualmente, la domanda di energia dell'Unione europea continua a crescere nella maggior parte dei settori, mentre il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica non viene adeguatamente sfruttato,

F.

considerando che l'Unione europea importa oggi il 50% dell'energia che consuma e che tale percentuale potrebbe raggiungere il 70% nel 2030,

G.

considerando che i rischi che gravano sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione sono accresciuti dall'incapacità di concepire un'economia basata su un uso moderato dell'energia e dalla debolezza degli investimenti, in particolare a livello locale e regionale, il che rende le capacità limitate se non insufficienti, in tutti i settori energetici e nei settori correlati, donde in particolare la necessità di rinnovare il parco delle centrali elettriche entro il 2030 per un investimento complessivo valutato in 900 000 000 000 EUR,

H.

considerando che la diminuzione del livello dei prezzi del petrolio e del gas ha un effetto negativo sugli investimenti previsti, rendendo necessario sostenere tutti i grandi progetti infrastrutturali che contribuiscono all'importazione di volumi significativi di gas in Europa, diversificando le fonti e le vie di approvvigionamento ed evitando i rischi di transito,

I.

considerando che l'attuale crisi economica ostacola ulteriormente gli investimenti nelle infrastrutture dell'energia,

J.

considerando che, sebbene lo scenario disegnato dalla Commissione preveda una diminuzione della domanda di fonti convenzionali nel prossimo ventennio, l'Europa ha comunque bisogno di sostenere tutti gli investimenti previsti di nuove infrastrutture per l'importazione di energia e che ciò garantirà una sicura transizione verso il nuovo sistema energetico europeo che dovrebbe essere posto in essere entro il 2020,

K.

considerando che, a partire dal 2030 e per ovviare al rischio grave di penuria di energie fossili, l'Unione europea dovrà aver sviluppato e programmato nuove tecnologie energetiche competitive, sostenibili e a bassa emissione di CO2 e ridotto al contempo, in misura significativa, il proprio consumo di energia,

L.

considerando che l'Unione europea ha urgente bisogno di effettuare massicci investimenti nelle reti e di completare il mercato interno dell'energia e che è opportuno incoraggiare iniziative proiettate verso il futuro, come il gestore europeo della rete di trasmissione e la creazione di una rete europea unica del gas,

M.

considerando che il settore energetico e gli investimenti nelle infrastrutture dell'energia richiedono un quadro regolamentare stabile e una più stretta cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione,

N.

considerando che lo sviluppo delle reti energetiche costituisce uno strumento essenziale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e deve occupare una posizione di rilievo tra le priorità della politica energetica europea,

O.

considerando che i settori dell'elettricità e del gas richiedono un quadro normativo stabile e prevedibile, il che rende necessario conferire forti poteri all'Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione dell'energia (in prosieguo «l'Agenzia»), in modo da contribuire all'armonizzazione dei quadri regolamentari nazionali ed evitare le incertezze che potrebbero derivare dalla procedura di comitatologia,

P.

considerando che, al fine di contribuire agli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, le risorse autoctone convenzionali di energia dell'Unione europea vanno sfruttate negli Stati membri dove sono disponibili, in conformità della legislazione ambientale nazionale e comunitaria,

1.

invita gli Stati membri a considerare tale riesame strategico della politica energetica quale base per l'attuazione di una politica energetica per l'Europa e la definizione di un piano d'azione ambizioso per il periodo 2010 – 2012;

2.

conferma il triplice obiettivo fissato per il 2020 di ridurre del 20% - e del 30% in caso di accordo internazionale - le emissioni di gas ad effetto serra, di ridurre il consumo energetico di almeno il 20% e di portare quanto meno al 20% la quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo finale di energia; invita l'Unione europea e gli Stati membri a divenire l'economia più efficiente sul piano energetico, al fine di contribuire attivamente al raggiungimento dell'obiettivo climatico di 2°C; invita l'Unione europea e gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra almeno dell'80% entro il 2050; invita la Commissione, in consultazione con tutte le parti interessate, a elaborare possibili scenari energetici che illustrino i mezzi per raggiungere tali obiettivi e che descrivano le ipotesi tecniche ed economiche su cui si fondano;

3.

esprime la ferma convinzione che la riduzione dei consumi energetici sia una priorità assoluta in vista del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, innovazione, creazione di posti di lavoro e competitività e che sia anche un mezzo molto efficace e poco costoso di aumentare la sicurezza energetica;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a rendere l'obiettivo di risparmio energetico del 20% entro il 2020 giuridicamente vincolante per gli Stati membri e a proporre ed attuare misure concrete per garantire il raggiungimento di tale traguardo;

5.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a porsi l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica dell'ordine del 35% e di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 60% entro il 2050;

6.

esorta la Commissione a sostenere tutti gli investimenti previsti in nuove infrastrutture per l'importazione di energia e in tecnologie connesse alle energie rinnovabili, per far fronte alla diminuzione del livello dei prezzi di petrolio e gas, la quale ha effetti negativi sugli investimenti programmati;

Politica europea dell'energia

7.

invita gli Stati membri, alla luce dei rischi crescenti che l'Unione europea corre in termini di sicurezza energetica, a parlare con un'unica voce; nota che la loro pratica attuale è contraria a tale aspirazione; ritiene tassativo, in nome della sicurezza dell'approvvigionamento, della solidarietà e dell'efficacia dei negoziati per la definizione del quadro regolamentare internazionale, che la Commissione proponga al Parlamento europeo e al Consiglio di elaborare una politica europea dell'energia che tenga debitamente conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri: relazioni internazionali, efficienza energetica, lotta contro il cambiamento climatico, ulteriore sviluppo del mercato interno, negoziazione di trattati internazionali, prospezione e dialogo con i produttori e i paesi di transito, ricerca nel settore energetico e diversificazione dell'approvvigionamento energetico;

8.

invita la Commissione a contribuire a far sì che l'Europa si esprima a una sola voce nei confronti dei paesi terzi produttori, sviluppando un'interdipendenza reciprocamente vantaggiosa, e a sostenere il rafforzamento del potere contrattuale delle imprese dell'Unione nei confronti delle imprese statali di paesi terzi;

9.

ritiene che la solidarietà energetica debba diventare una grande causa europea a livello comunitario, regionale e bilaterale e ritiene che recare pregiudizio all'approvvigionamento di energia in uno Stato membro danneggi l'intera Unione europea;

10.

sottolinea l'importanza delle iniziative locali di lotta al cambiamento climatico; approva le misure volte a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, come i programmi di finanziamento che rientrano nell'ambito della politica di coesione o sono alimentati dalle ecotasse, o il contributo fornito dal «patto dei sindaci» e appoggia al riguardo l'idea di un «patto delle isole» per la diffusione delle migliori prassi e lo sviluppo di comunità e città ad elevata efficienza energetica che sfruttano le energie rinnovabili;

11.

ritiene che un'adeguata politica europea nel campo dell'energia debba fondarsi su un mix energetico equilibrato, basato sul ricorso a energie senza carbonio, alle energie fossili meno inquinanti e a nuove tecnologie che consentano una drastica riduzione delle emissioni di gas serra provocate dai combustibili fossili solidi;

12.

ritiene che gli Stati membri debbano sviluppare strategie nazionali per far fronte al problema della scarsità energetica a livello nazionale;

13.

ritiene che la suddivisione dei compiti tra industria e politica, in virtù della quale le imprese si assumono la responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento, abbia dato buona prova di sé e che in linea di principio debba essere salvaguardata; esorta i responsabili politici, in considerazione della crescente complessità del contesto globale, ad affiancare maggiormente in futuro alle attività delle imprese misure di accompagnamento;

14.

ricorda l'impegno assunto dagli Stati membri con la firma del trattato di Lisbona di lottare contro il cambiamento climatico e di dar prova di solidarietà in periodi di crisi energetica;

15.

ritiene che la ratifica del trattato di Lisbona intensificherà ulteriormente gli sforzi per creare una politica comune europea in materia di energia;

Sicurezza dell'approvvigionamento

16.

accoglie favorevolmente il piano d'azione dell'Unione europea per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico;

Promozione delle infrastrutture necessarie per soddisfare le esigenze dell'Unione europea

17.

nota un gravissimo ritardo nella realizzazione delle reti prioritarie di interesse europeo per il trasporto dell'energia; sottolinea che tale scarsità di investimenti rallenta il corretto funzionamento del mercato interno e fa sì che in tutti i settori energetici le capacità siano limitate se non insufficienti; osserva inoltre che la responsabilità di tale situazione ricade solo parzialmente sull'industria e invita gli Stati membri a coinvolgere maggiormente i cittadini, nella fattispecie informandoli circa la necessità di nuovi progetti in materia di infrastrutture e generazione; invita le autorità nazionali di regolamentazione a fare quanto possibile, nell'ambito della loro sfera decisionale, per accelerare gli investimenti;

18.

osserva che la nuova ondata di investimenti deve essere lungimirante per tener conto dei mutamenti in atto in tema di consumo e di produzione di energia e che i sistemi energetici decentrati devono poter disporre di vaste risorse rinnovabili;

19.

ricorda che il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di una capacità di interconnessione tra gli Stati membri pari al 10% per quanto riguarda il gas e l'elettricità;

20.

accoglie favorevolmente l'idea di aumentare i finanziamenti europei allo scopo di incoraggiare gli investimenti nelle reti; prende atto con interesse della proposta della Commissione di stanziare – nel quadro del piano di ripresa economica 2008 – 5 000 000 000 EUR delle dotazioni 2008/2009 rimaste inutilizzate, destinandoli in particolare alla realizzazione di nuove interconnessioni energetiche; chiede di essere pienamente coinvolto nel processo decisionale relativo all'elenco definitivo dei progetti; ritiene che la Banca europea per gli investimenti debba svolgere un ruolo più importante nel finanziamento di progetti nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle attività di ricerca e sviluppo (R&S);

21.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per aumentare il numero degli operatori nel mercato dell'energia e in particolare ad adottare misure per promuovere la produzione di energia da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e il loro ingresso nel mercato;

22.

sottolinea l'importanza di sviluppare le interconnessioni attraverso l'Europa centrale e sud-orientale lungo l'asse Nord-Sud per quanto riguarda il gas e l'elettricità e ricorda che le reti della regione baltica dovrebbero essere sviluppate ed integrate nella rete dell'Europa occidentale; sottolinea la necessità di prestare un'attenzione speciale alla messa a punto, nel 2009, di un piano d'interconnessione del Baltico comprendente gas, elettricità e stoccaggio; sostiene altresì la realizzazione di interconnessioni con le isole, le zone periferiche e le zone isolate dell'Unione europea;

23.

sollecita, per le medesime ragioni, lo sviluppo delle interconnessioni con l'Europa sud-occidentale, in particolare dalla penisola iberica alla Francia settentrionale;

24.

ricorda che tra vari paesi esistono già collegamenti transfrontalieri; osserva che iniziative regionali come il forum pentalaterale hanno sviluppato soluzioni pratiche e percorribili che aumentano l'integrazione del mercato interno; incoraggia i responsabili di queste iniziative di successo a proseguire la loro opera;

25.

invita la Commissione a proporre misure adeguate per favorire l'interconnessione e lo sviluppo delle reti dell'energia elettrica, onde consentire un'integrazione e un bilanciamento ottimali della produzione fluttuante di energia rinnovabile sia su terraferma che off-shore;

26.

accoglie con favore la proposta di presentare un piano per una rete off-shore nel Mare del Nord al fine di sfruttare l'enorme potenziale eolico; a tale riguardo, accoglie altresì con favore la creazione di una «super-rete» europea, mediante il collegamento delle infrastrutture di rete delle regioni del Mare del Nord, del Mediterraneo e del Baltico;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'adeguata regolamentazione e a consentire un accesso non discriminatorio alle nuove infrastrutture, per esempio la rete off-shore del Mare del Nord;

28.

ritiene che l'Unione europea debba sostanzialmente e quanto più rapidamente possibile continuare ad aumentare la diversificazione e la sicurezza delle fonti energetiche; invita la Commissione e la presidenza ceca a presentare al prossimo Consiglio europeo un piano di diversificazione nuovo, ambizioso e lungimirante;

29.

esprime il proprio sostegno ai progetti finalizzati a diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento, nella fattispecie allo sviluppo di un corridoio meridionale per il gas comprendente il progetto Nabucco, l'interconnettore per il gas Turchia-Grecia-Italia e il progetto South Stream; sottolinea la necessità di lavorare di concerto con i paesi interessati, in particolare nella regione del Mar Caspio; ritiene estremamente importante che a più lungo termine, quando le condizioni politiche lo permetteranno, anche altri paesi della regione, tra cui Uzbekistan e Iran, possano costituire un'ulteriore importante fonte di approvvigionamento per l'Unione europea;

30.

esprime altresì il suo sostegno alla completa interconnessione del progetto di gasdotto MEDGAZ, che collega l'Algeria, la Spagna e la Francia con l'Europa continentale, che è considerato dalla Commissione come un progetto di interesse europeo nel Piano d'interconnessione prioritario, al fine di per diversificare ulteriormente le vie di approvvigionamento di gas in Europa;

31.

raccomanda la rapida attuazione di tutti i progetti di infrastrutture per il gas naturale e l'elettricità attualmente previsti, tenuto conto della riduzione della produzione interna di gas naturale e del cambiamento del mix energetico in diversi Stati membri, al fine di garantire che la domanda possa essere soddisfatta anche in futuro;

32.

reputa che le relazioni e i partenariati con i più importanti fornitori di energia, i paesi di transito e i paesi consumatori siano fondamentali e vadano approfonditi; sottolinea, tuttavia, che l'intensificarsi di tali relazioni e partenariati non dovrebbe mai avvenire a scapito dei valori fondanti dell'Unione europea, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani; sottolinea, al riguardo, che lo sviluppo della fiducia e di legami più profondi e giuridicamente vincolanti tra l'Unione europea e i paesi produttori e di transito dovrebbe accompagnarsi alla promozione e al rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto; chiede che siano sviluppate e adottate politiche e misure concrete in tal senso;

33.

chiede in tale contesto che venga concluso un accordo trilaterale tra l'Unione europea, la Russia e l'Ucraina sul transito di gas dalla Russia all'Unione europea, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nei prossimi anni;

34.

chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per trovare una soluzione alle questioni tuttora aperte e irrisolte concernenti le condizioni per il transito del gas naturale attraverso la Turchia mediante il gasdotto Nabucco;

35.

ritiene che tutti gli Stati membri, direttamente o tramite altri Stati membri in virtù di meccanismi di solidarietà, debbano poter disporre di capacità sufficienti relativamente al gas naturale liquefatto (GNL), consistenti in impianti di liquefazione nei paesi produttori e in terminali GNL e unità galleggianti di rigassificazione nell'Unione europea; reputa inoltre che i nuovi terminali GNL dovrebbero essere considerati progetti di interesse europeo in ragione del loro contributo fondamentale alla diversificazione delle vie di approvvigionamento;

36.

invita la Commissione a dare il suo pieno sostegno agli investimenti destinati alla costruzione di impianti per lo stoccaggio strategico di gas, quale importante tassello ai fini della sicurezza energetica europea;

37.

è del parere che la capacità di raffinazione del petrolio rappresenta un fattore addizionale importante per garantire la sicurezza energetica dell'Unione; osserva che è quindi fondamentale migliorare il livello di trasparenza del rapporto tra domanda e offerta per quanto riguarda la capacità di raffinazione necessaria per sopperire al fabbisogno dell'Unione europea, tenendo conto in particolare delle preoccupazioni circa la futura disponibilità di gasolio;

38.

chiede che, conformemente al principio della solidarietà energetica europea, sia garantita la sicurezza energetica e degli approvvigionamenti nella regione baltica in condizioni di recessione economica;

Mercato interno dell'energia

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti strategici duraturi incoraggiando gli attori industriali privati a partecipare alla loro attuazione e trovando un equilibrio tra i meccanismi di mercato e di regolamentazione;

40.

sottolinea l'importanza di creare un quadro normativo chiaro e stabile concludendo, entro la fine della legislatura parlamentare nel 2009, i negoziati relativi al pacchetto legislativo sul mercato interno dell'energia; sostiene la creazione dell'Agenzia indipendente prevista nella proposta di regolamento della Commissione citata in precedenza che la istituisce e chiede che essa sia dotata di autonomia e competenze forti, segnatamente in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di reti; invita gli Stati membri a favorire l'attuazione del terzo pacchetto energetico e in particolare ad avviare la cooperazione reciproca per promuovere la solidarietà regionale e bilaterale onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno;

41.

invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare grandi investimenti nelle reti energetiche e a completare il mercato interno dell'energia attraverso iniziative proiettate verso il futuro, come il gestore europeo della rete di trasmissione e la creazione di una rete unica europea del gas;

42.

invita la Commissione ad anticipare al 2020 l'obiettivo di sviluppare e completare una rete elettrica interconnessa e «intelligente», quale importante elemento per raggiungere i traguardi fissati per il 2020;

43.

chiede agli Stati membri di cooperare all'elaborazione di un piano strategico europeo finalizzato alla programmazione pluriennale degli investimenti necessari a soddisfare le future esigenze di produzione di energia elettrica sulla base di proiezioni a medio termine per quanto riguarda il fabbisogno energetico; ritiene che anche nel settore del gas dovrebbe essere previsto un piano pluriennale di massima, al fine di fornire una visione d'insieme delle necessità in materia d'investimento su scala europea;

44.

invita gli Stati membri e gli attori pertinenti a consultarsi e a coordinare i piani futuri per gli investimenti infrastrutturali transfrontalieri (ad esempio reti, gasdotti, centrali elettriche) con le parti interessate di tutti i paesi che potrebbero essere toccati dagli investimenti programmati, così da utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili; ritiene che la creazione di un «Gruppo di coordinamento per le infrastrutture» a livello europeo potrebbe contribuire a questo sforzo di coordinamento e coadiuvare lo sviluppo di un piano decennale di ampliamento della rete, così come proposto nel pacchetto sul mercato interno dell'energia;

45.

sottolinea che il completamento del mercato interno dell'energia sarà conseguito solo se saranno rimossi gli ostacoli agli investimenti, se saranno realizzate interconnessioni fisiche che colleghino tutti gli Stati membri a una rete energetica comune e se tale mercato permetterà di evitare la volatilità dei prezzi dell'energia e di garantire un mercato equo per tutti i produttori nonché la connessione, l'accesso e l'integrazione nella rete dei nuovi produttori di energia e delle nuove tecnologie energetiche; sottolinea che la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (15), sottoposta di recente a revisione, offre in modo comprensibile e prevedibile una valutazione dei costi del CO2;

Relazioni esterne in materia di energia

46.

accoglie con favore la comunicazione sul secondo riesame strategico della politica energetica e in particolare le proposte riguardanti la politica esterna in materia di energia, che risultano ampiamente in linea con la risoluzione del 26 settembre 2007 ricordata in precedenza; esprime disappunto in merito all'assenza di proposte dettagliate e ribadisce nuovamente la necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi dell'Unione per sviluppare una politica estera comune europea in tema di energia coerente ed efficace, centrata in modo nuovo sui paesi produttori di energia;

47.

invita la Commissione a sostenere l'inserimento della cosiddetta «clausola di sicurezza energetica» negli scambi e negli accordi di associazione, partenariato e cooperazione con i paesi produttori e di transito che preveda un codice di condotta e il divieto di interruzione di fornitura a seguito di controversie commerciali, delineando esplicitamente le misure da adottare in caso di interruzione unilaterale o di qualsiasi modifica delle condizioni del contratto o in termini di fornitura da parte di uno dei partner;

48.

ricorda che, anche con l'ausilio di piani ambiziosi in materia di efficienza energetica e risparmio energetico attuati in maniera rigorosa, a medio termine l'Unione europea sarà probabilmente sempre dipendente da paesi terzi per quanto riguarda l'approvvigionamento di energie fossili; chiede pertanto che venga rafforzato il dialogo con i paesi produttori, i paesi di transito e gli altri paesi consumatori e, in generale, che venga potenziata la cooperazione su scala internazionale per accrescere la trasparenza dei mercati mondiali dell'energia e affrontare la questione dello sviluppo sostenibile;

49.

rileva l'importanza dei contratti di approvvigionamento a lungo termine per lo sviluppo di relazioni durature basate sulla fiducia tra i paesi produttori e i paesi acquirenti e per garantire i necessari investimenti nei settori a monte e a valle;

50.

invita l'Unione europea a collaborare con i paesi dell'area del Mediterraneo e del Nord Africa, tenuto conto del loro significativo potenziale sotto il profilo delle risorse energetiche e delle considerevoli opportunità di sviluppo per l'Africa; ritiene, in particolare, che sia opportuno studiare e promuovere l'utilizzazione dell'energia solare ed eolica; chiede pertanto l'inclusione di obiettivi comuni in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica nel quadro del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo;

51.

invita l'Unione europea a collaborare con i paesi del Medio Oriente, in ragione del loro significativo potenziale sotto il profilo delle risorse energetiche;

52.

appoggia l'intenzione di negoziare un nuovo accordo di ampia portata con la Russia, che sostituisca l'accordo di partenariato e di cooperazione del 1997 comprendente il capitolo sull'energia che deve rispettare appieno i principi del trattato sulla Carta dell'energia e relativi protocolli di transito; osserva che la Russia ha firmato e l'Ucraina ha ratificato il trattato sulla Carta dell'energia; ricorda che contiene tra l'altro il meccanismo di composizione delle controversie che contempla ad esempio la composizione di controversie in caso di transito o di carattere commerciale tra le rispettive parti del trattato;

53.

sottolinea la necessità di includere l'Ucraina nel dispositivo europeo di dialogo permanente con la Russia in virtù del ruolo chiave che l'Ucraina svolge in quanto paese di transito;

54.

esorta la Commissione, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a prendere in considerazione la possibilità di estendere ad altri paesi terzi il trattato che istituisce la Comunità dell'energia tra l'Unione europea e l'Europa sudorientale e a creare, sul modello della Comunità dell'energia dell'Europa sudorientale, nuovi mercati regionali dell'energia con i paesi vicini, inclusa, ad esempio, la Comunità euromediterranea dell'energia;

55.

sottolinea la necessità di includere la Turchia nel dispositivo europeo di dialogo permanente con la regione caspio-caucasica in virtù del ruolo chiave che la Turchia può svolgere in quanto paese di transito; ribadisce nel contempo gli impegni della Turchia in quanto paese candidato in termini di recepimento dell'acquis comunitario;

56.

sottolinea l'importanza geopolitica della regione del Mar Nero per la sicurezza energetica dell'Unione e per la diversificazione del suo approvvigionamento di energia;

57.

chiede agli Stati membri di approfondire le relazioni energetiche con i paesi dell'America latina nel quadro degli accordi di associazione e cooperazione esistenti e futuri;

58.

invita gli Stati membri a utilizzare l'euro come strumento di strutturazione delle relazioni finanziarie internazionali, onde ridurre le fluttuazioni derivanti dalla fatturazione degli acquisti di petrolio e di gas; invita l'Unione europea ad approfondire la questione degli investimenti esteri nel settore europeo dell'energia applicando la clausola di reciprocità; ritiene che, finché non sarà garantita la reciprocità in materia di accesso ai mercati, l'Unione europea, come proposto dal Parlamento e dalla Commissione, dovrebbe applicare un'efficace clausola sui paesi terzi relativamente all'acquisizione di un sistema di trasmissione o di un gestore di sistemi di trasmissione;

59.

invita la Commissione a vagliare differenti soluzioni per ridurre la volatilità dei prezzi del petrolio e del gas; rileva in particolare il ruolo della trasparenza e dell'esistenza di adeguate capacità produttive di riserva nonché l'effetto catalizzatore della speculazione finanziaria sulla formazione dei prezzi di mercato; respinge l'impiego degli stock strategici di petrolio per ridurre le fluttuazioni di prezzo per motivi economici;

60.

invita gli Stati membri ad intensificare e coordinare le loro azioni per garantire la sicurezza delle vie di approvvigionamento, in special modo quelle marittime;

61.

invita gli Stati membri a individuare le migliori prassi a livello internazionale e a intensificare la cooperazione tecnologica con i paesi interessati al fine di accrescere le conoscenze e l'esperienza in materia; invita, in particolare, gli Stati membri a intensificare la cooperazione tecnologica con il Giappone, la cui economia è totalmente dipendente dalle importazioni di energia e che ha sviluppato uno dei sistemi energetici più efficienti al mondo;

62.

rileva che la crescita del consumo energetico e delle emissioni di gas serra in Cina rappresenta una grande sfida per gli obiettivi ambientali e di sicurezza dell'approvvigionamento di energia; auspica una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e la Cina al fine di promuovere il trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, segnatamente in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza fondamentale di sviluppare e diffondere in Cina le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, vista l'importanza del carbone per l'economia di tale paese;

63.

rileva l'importanza del dialogo tra l'Unione europea e l'OPEC nel campo dell'energia e incoraggia la Commissione a intensificare il dialogo sull'energia con la Norvegia;

Meccanismi di risposta alle crisi attraverso la gestione delle scorte di petrolio e di gas

64.

si compiace della volontà della Commissione di rivedere la direttiva 2006/67/CE, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) (16) e propone la pubblicazione di dati settimanali in luogo degli attuali dati mensili per conferire trasparenza al mercato ed evitare una reazione sproporzionata alla situazione americana;

65.

prende atto della mancata dimostrazione di solidarietà degli Stati membri rispetto alla necessità di aumentare la quantità di gas a disposizione degli Stati membri interessati durante la recente crisi del gas tra Ucraina e Russia; esorta il Consiglio e la Commissione a creare un meccanismo di solidarietà, in conformità del trattato di Lisbona, che consentirebbe all'Unione europea di agire in modo efficace, rapido e coerente nelle situazioni di crisi provocate dall'interruzione di fornitura da danni alle infrastrutture o per qualsiasi altro evento di tale tipo;

66.

accoglie con favore, alla luce della suddetta recente crisi del gas che ha avuto ripercussioni sul territorio dell'Unione, l'intenzione della Commissione di migliorare il quadro della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (17) e invita la Commissione a proporre modifiche a detta direttiva entro la fine del 2009, secondo gli orientamenti indicati nella sua comunicazione citata in precedenza (COM(2008)0769);

67.

sottolinea che gli elementi principali della revisione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio dovrebbero includere piani d'azione vincolanti ed efficaci a livello nazionale e dell'Unione europea per le situazioni d'emergenza, che stabiliscano, tra le altre cose, una dichiarazione comune di situazione di emergenza, la ripartizione degli approvvigionamenti disponibili e delle capacità di infrastruttura tra gli Stati colpiti, un dispacciamento coordinato e l'introduzione di misure di emergenza nei paesi non interessati dall'emergenza o da essa colpiti solo in misura minore, in modo da aumentare il volume di gas a disposizione dei mercati colpiti utilizzando tutti gli strumenti possibili, compresi, fra l'altro, contratti rescindibili, ricorso ad altro combustibile, ritiro delle riserve, flessibilità dell'approvvigionamento, ad esempio; ritiene che sia fondamentale migliorare il funzionamento del mercato attraverso la trasparenza e accrescere la disponibilità di gas sul mercato; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a mettere a punto un sistema di stoccaggio del gas con capacità di erogazione rapida;

68.

propone che le tecnologie dell'informazione siano utilizzate in modo migliore per l'interruzione totale o parziale dell'erogazione in situazioni di crisi e a tale fine ritiene che, sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione, potrebbe essere predisposto un dispositivo in grado di ridurre il consumo sulla base di una decisione collettiva;

Efficienza energetica

69.

ritiene che sia prioritario migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020, per contribuire agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e competitività e che questo sia anche lo strumento più efficace e valido, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza energetica; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio un obiettivo giuridicamente vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 20%, da conseguire entro il 2020; invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare le campagne di sensibilizzazione, a rendere accessibili informazioni pratiche in merito alle soluzioni da adottare in materia di efficienza energetica e a promuovere programmi di educazione energetica e di formazione nelle scuole e nelle università di tutta l'Unione;

70.

sottolinea l'importanza di una rigorosa e tempestiva introduzione e applicazione della legislazione in materia di risparmio energetico ed efficienza energetica da parte degli Stati membri e della Commissione; sottolinea altresì l'importanza di adottare misure obbligatorie in tema di appalti pubblici a livello comunitario e nazionale, al fine di stimolare la domanda di prodotti e servizi innovativi atti a migliorare l'efficienza energetica; sollecita pertanto un approccio ambizioso per quanto riguarda la futura legislazione in materia di risparmio energetico ed efficienza energetica (in particolare nei settori dell'edilizia, dell'industria, dei trasporti e per quel che riguarda la pianificazione urbana e le apparecchiature);

71.

accoglie con favore l'intento della Commissione di esaminare con attenzione i progressi in tema di cogenerazione e la invita a presentare ulteriori misure di sostegno nel 2009, nell'ambito della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica; rammenta alla Commissione che il risparmio di energia primaria, il rapporto costi-benefici e la sicurezza dell'approvvigionamento sono le principali finalità del processo di cogenerazione, a prescindere dalla tecnologia utilizzata; ritiene che lo sviluppo e la scelta delle tecnologie più efficienti debbano essere lasciati al mercato; propugna la messa a punto di una strategia di promozione e sostegno economico per infrastrutture come le reti di riscaldamento e refrigerazione che utilizzano risorse locali quali l'energia geotermica e il calore ottenuto attraverso la cogenerazione;

72.

sostiene il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica, al fine di promuovere l'uniformità delle norme e obiettivi mondiali ambiziosi;

73.

invita ad un'utilizzazione più efficiente del petrolio, soprattutto nel settore dei trasporti, dove si concentra principalmente l'utilizzo di tale combustibile; chiede l'adozione di ambiziosi obiettivi a medio termine (2020) per quanto riguarda l'efficienza dei carburanti dei veicoli, incoraggiando gli Stati membri a cercare carburanti e tecnologie di propulsione alternative, come i motori elettrici, per il trasporto di merci e persone, in particolare nelle zone urbane; ritiene che la realizzazione dell'obiettivo di un netto passaggio a modalità di trasporto maggiormente rispettose dell'ambiente, ad esempio dal trasporto individuale su strada al trasporto pubblico, debba rappresentare un elemento chiave della strategia dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

74.

ritiene che un approccio all'avanguardia relativo alle autovetture aiuterebbe l'industria automobilistica europea a riconquistare i mercati internazionali, in particolare nei confronti dei produttori asiatici;

75.

si rammarica del fatto che solamente il 10% del trasporto merci europeo si effettui su rotaia; invita gli Stati membri a fare un uso migliore del trasporto ferroviario e idroviario; sollecita sforzi più decisi per pervenire ad una combinazione ottimale di trasporto su rotaia, su vie navigabili e su strada;

76.

sottolinea l'importanza di adottare il necessario mix di misure per migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature elettriche sia esistenti che nuove;

Migliore utilizzo delle risorse autoctone dell'Unione europea e delle tecnologie di eccellenza

77.

ritiene che le energie rinnovabili come quella eolica, solare, idraulica o geotermica, la biomassa e le risorse marine siano la fonte potenziale di energia più importante dell'Unione europea, che può contribuire a stabilizzare i prezzi dell'energia e a contenere l'aumento della dipendenza energetica e accoglie con favore l'iniziativa di una comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli alle energie rinnovabili; sottolinea al riguardo che qualsiasi nuova iniziativa non debba condurre a un differimento dei progetti esistenti;

78.

ritiene che lo sfruttamento delle risorse fossili autoctone, in particolare i giacimenti di gas naturale sulla terraferma e off-shore, possa contribuire ad accrescere l'autonomia energetica dell'Unione europea e che debba essere sviluppato ove possibile, in conformità con la legislazione ambientale nazionale ed europea; invita gli Stati membri e la Commissione a trovare il giusto equilibrio normativo tra la tutela dell'ambiente e le opportunità produttive sul territorio dell'Unione, sia sulla terraferma che off-shore;

79.

ricorda che, vista la costante disponibilità delle fonti rinnovabili, è necessario potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello comunitario, prestando particolare attenzione agli Stati membri e alle regioni più isolati nell'ambito del mercato comunitario dell'energia, allo scopo di dotare gli Stati membri dei mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020;

80.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a rivoluzionare i rapporti tra i settori dell'agricoltura e dell'energia attraverso un piano volto ad equipaggiare i tetti dei capannoni agricoli di dispositivi come i pannelli solari per lo sfruttamento delle energie rinnovabili; invita gli Stati membri e le autorità locali a offrire incentivi, in sede locale, per l'utilizzazione degli oli usati e delle risorse locali sostenibili ottenute dalla biomassa, garantendo al contempo il giusto equilibrio tra colture energetiche e colture alimentari;

81.

esorta la Commissione a presentare al Parlamento una relazione che indichi gli ostacoli tecnici e le norme che frenano gli investimenti delle PMI nella produzione di energia e l'utilizzo da parte di esse delle reti esistenti per la distribuzione dell'energia prodotta;

82.

invita la Commissione a rafforzare la priorità attribuita alle attività di R&S concernenti lo stoccaggio dell'elettricità, l'interconnessione attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) degli impianti di generazione distribuita (le «centrali elettriche virtuali»), le reti «intelligenti» e l'aumento della capacità infrastrutturale ai fini di una connessione prioritaria delle energie rinnovabili;

83.

invita la Commissione a ridefinire la politica europea di aiuto allo sviluppo integrando un nuovo pilastro energetico; ritiene a tal fine che i progetti concernenti la costruzione di centrali solari nel Nord Africa dovrebbero essere destinati in primo luogo a coprire il fabbisogno locale;

84.

ricorda che la lignite e il carbone continuano ad essere per il momento una componente significativa del mix energetico e a rivestire importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, date le importanti riserve autoctone, in alternativa al petrolio e al gas; sottolinea tuttavia che le emissioni di CO2 sono più elevate rispetto a quelle di altre fonti di energia primaria; sollecita pertanto la riduzione di tali emissioni mediante la modernizzazione delle centrali attraverso le tecnologie CCS e invita a questo proposito la Commissione a prendere in considerazione tutte le possibilità finanziarie per realizzare entro il 2015 i dodici progetti di dimostrazione;

85.

riconosce che la co-combustione della biomassa nelle nuove centrali elettriche a carbone ha già raggiunto un grado di efficienza del 45% e che con la cogenerazione è possibile ottenere livelli di efficienza addirittura del 90%; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per incrementare l'impiego dei combustibili biogenici nelle centrali elettriche alimentate a combustibili fossili;

86.

condivide l'analisi della Commissione secondo cui è importante mantenere il contributo dell'energia nucleare nel mix energetico e, a tal fine, promuovere senza indugio la definizione di un quadro regolamentare ed economico armonizzato che agevoli l'adozione delle decisioni d'investimento necessarie; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia concreta per gli investimenti nel nucleare; ritiene che sia tassativo lanciare un dibattito nella società, senza ipotecarne l'esito, sull'uso sicuro di questa fonte di energia; esorta la Commissione a promuovere l'adozione dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare da parte dei paesi vicini, quale parte integrante della politica europea di vicinato, ogniqualvolta in questi paesi si progetti un nuovo impianto nucleare o si ammoderni un impianto esistente;

87.

ricorda l'importanza dell'energia nucleare, che viene prodotta da 15 Stati membri su 27 e utilizzata da un numero ancora maggiore e che soddisfa circa un terzo della domanda di elettricità nell'Unione europea; ricorda inoltre i sei nuovi reattori attualmente in costruzione in quattro Stati membri;

88.

sottolinea la competitività dell'energia nucleare, che sostanzialmente non risente delle fluttuazioni del prezzo del combustibile, dal momento che l'uranio rappresenta solo una parte minima dei costi di produzione;

89.

sottolinea che l'industria nucleare europea detiene la leadership mondiale in tutte le tecnologie del ciclo nucleare, in particolare l'arricchimento, il che contribuisce significativamente alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;

90.

valuta positivamente la posizione generalmente favorevole della Commissione sull'energia nucleare; fa rilevare tuttavia che essa non affronta in maniera adeguata la questione dello smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, che pur riveste estrema importanza nell'opinione pubblica; esorta gli Stati membri interessati ad intensificare gli sforzi per risolvere il problema dello smaltimento definitivo di ogni tipo di rifiuti radioattivi, in special modo quelli altamente radioattivi;

91.

ritiene essenziale garantire ai cittadini dell'Unione che nell'Unione europea l'energia nucleare viene utilizzata in modo sicuro e trasparente, secondo il più alto livello di sicurezza tecnologicamente possibile, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle scorie nucleari; accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, della proposta di direttiva del Consiglio ricordata in precedenza, che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare; invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare modelli e procedure congiuntamente con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per evitare che l'uso pacifico dell'energia nucleare possa portare alla proliferazione delle armi nucleari;

92.

sottolinea che la Commissione non ha esaminato, né nel suo programma indicativo rivisto né nel quadro del riesame strategico, la probabile evoluzione della tecnologia nucleare da qui al 2050, suggerita nel documento di riferimento della piattaforma tecnologica sull'energia nucleare sostenibile, né il ruolo assegnato al progetto ITER di fusione controllata;

Verso il 2050

93.

invita la Commissione e gli Stati membri a definire una politica europea dell'energia che consenta una massiccia conversione verso tecnologie energetiche efficienti e a basse emissioni di carbonio, onde coprire il fabbisogno di energia; sottolinea che se l'efficienza energetica e il risparmio di energia continueranno ad essere una priorità, al pari del perseguimento dello sviluppo di energia rinnovabile, entro il 2050 sarà possibile soddisfare il fabbisogno di energia utilizzando fonti a basse emissioni;

94.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che guidare la transizione verso un sistema energetico ad alta efficienza comporterà un approccio sistematico fondato su sinergie tra i diversi settori; sottolinea l'importanza fondamentale di valutare ogni misura alla luce del suo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2; è convinto che a tale scopo sia prioritario sviluppare soluzioni integrate a livello locale;

95.

ritiene che le sfide energetiche e climatiche di lungo periodo, a livello globale ed europeo, siano un'opportunità straordinaria per incoraggiare nuovi modelli di impresa in tutti i settori economici al fine di dare impulso a un'innovazione e a un'imprenditorialità rispettose dell'ambiente;

96.

chiede alla Commissione di realizzare studi di fattibilità sui progetti concernenti lo sviluppo di piattaforme eoliche nel Mare del Nord e la costruzione di centrali solari in Africa;

97.

approva, nell'ambito del piano strategico per le tecnologie energetiche, l'elaborazione di un'agenda politica per il 2030 e di una tabella di marcia per una politica energetica nel 2050; chiede perciò alla Commissione di valutare l'evoluzione della composizione del mix energetico sulla base di vari scenari, in funzione dell'evoluzione della domanda di energia, delle risorse potenziali di energia, degli impatti ambientali e del prezzo stimato dell'energia e del CO2;

98.

chiede alla Commissione di assicurare che la tabella di marcia consenta di orientare le attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie energetiche nonché l'educazione alle stesse, onde diminuire il costo delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia, garantire il successo dei reattori nucleari di quarta generazione e delle tecnologie CCS e trovare in particolare un'alternativa al petrolio nel settore dei trasporti, ponendo l'accento sull'energia solare, che sfrutta una risorsa infinita;

99.

ricorda la necessità di incoraggiare in maniera continuativa la ricerca sulla trasmutazione delle scorie nucleari e la fusione nucleare quali fonti di energia a lunghissimo termine;

*

* *

100.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 114.

(2)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 114.

(3)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 82.

(4)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 206.

(5)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 424.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0033.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0096.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0354.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0294.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0347.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0295.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0346.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2008)0296.

(14)  Testi approvati, P6_TA(2008)0545.

(15)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(16)  GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 8.

(17)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/31


Non discriminazione in base al sesso e solidarietà tra le generazioni

P6_TA(2009)0039

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (2008/2118(INI))

(2010/C 67 E/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 141 del trattato CE,

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio il 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (1),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni» (2),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (3),

visto il patto europeo per la gioventù approvato dal Consiglio europeo riunito il 22 e 23 marzo 2005 a Bruxelles,

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni (4),

vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in opportunità» (COM(2006)0571),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli di studi per le giovani donne nell'Unione europea (5),

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 dal titolo «Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (COM(2007)0244),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (6),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2007 (7),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa: fatti e cifre» (SEC(2007)0638),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (8),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008 (9),

visto l'articolo 45 del regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0492/2008),

A.

considerando che le donne e gli uomini sono uguali in termini di dignità umana e che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri,

B.

considerando che la parità di trattamento tra le donne e gli uomini è un principio alla base del sistema giuridico e in quanto tale deve essere tenuto in considerazione e osservato ogniqualvolta le leggi vengono interpretate e applicate,

C.

considerando che divari tra donne e uomini persistono in tutti gli altri aspetti della qualità dell'ambiente di lavoro, come ad esempio nella conciliazione della vita professionale con quella privata, e che il tasso di occupazione delle donne con figli a carico è appena del 62,4% contro il 91,4% degli uomini; considerando che il 76,5% dei lavoratori a tempo parziale sono donne,

D.

considerando che la strategia di Lisbona mira a garantire che il 60% delle donne capaci di lavorare abbiano un'occupazione; considerando che gli obiettivi quantitativi e qualitativi della strategia di Lisbona e i nuovi orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (10), in particolare per quanto riguarda l'occupazione delle donne e, più in generale, degli adulti, sono determinati dalla consapevolezza della insostenibilità dello spreco di queste risorse e del potenziale che esse rappresentano, nonché dei rischi sulla tenuta dei sistemi pensionistici e di protezione sociale,

E.

considerando che il principio della parità di trattamento fra donne e uomini comporta il divieto di qualunque discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, soprattutto per quanto riguarda la maternità, il fatto di avere responsabilità familiari o lo stato civile,

F.

considerando i dati forniti nella suddetta comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006, secondo cui nei paesi e nelle regioni ad alto tasso di occupazione femminile e dotati di sistemi di protezione sociale la natalità è più elevata,

G.

considerando che le tre sfide principali dell'Unione europea, ossia cambiamenti demografici, globalizzazione e cambiamenti climatici, impongono una solidarietà intergenerazionale basata su un patto ampio tra generazioni, ma anche tra generi,

H.

considerando che alla base del patto tra generi e generazioni deve stare la possibilità di organizzare la propria vita lavorativa e privata, vale a dire di conciliare le esigenze economiche e produttive del lavoro professionale con la facoltà di scegliere tempi e impegni, in un quadro di diritti e di responsabilità definiti per via legislativa e contrattuale,

I.

considerando che la responsabilità reciproca tra generazioni richiede un approccio attivo da parte dei pubblici poteri e un protagonismo di tutti gli attori sociali nel garantire servizi di interesse generale di qualità e sistemi di previdenza e di sicurezza sociale adeguati e sufficienti,

J.

considerando che la presenza delle donne nel mercato del lavoro professionale è collegata a cambiamenti culturali e a riforme orientate ad attuare politiche di conciliazione tra vita professionale, familiare e personale e politiche di redistribuzione dei ruoli; considerando che queste politiche riguardano aspetti diversi ma profondamente correlati che vanno dalla riduzione temporanea dell'orario di lavoro, mediante la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale e l'utilizzazione dei congedi (di maternità, paternità, parentali, familiari), alla rete dei servizi alle persone,

K.

considerando che i cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla vita personale e lavorativa delle persone; considerando che inadeguatezza dei servizi, livelli retributivi bassi, lento inserimento nel mercato del lavoro, lunga successione di contratti a termine, incentivi insufficienti per le giovani coppie sono tra le ragioni che inducono i giovani a posporre nel tempo la creazione di un nucleo familiare e la procreazione; considerando che la rigidità dell'organizzazione del lavoro e la difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro dopo un periodo in cui si è assistito un familiare rendono difficile assumere liberamente le scelte di conciliazione come anche quelle di alternanza tra lavoro professionale e lavoro familiare,

L.

considerando che la non discriminazione in base al sesso riguarda in primo luogo e di solito non solo le donne/madri ma anche gli uomini/padri; che qualsiasi azione politica in tale settore non può più concentrarsi unicamente sulle donne e che le politiche europee e nazionali dovrebbero d'ora in poi prendere in considerazione le esigenze e le facoltà degli uomini/dei padri in tale settore,

M.

considerando che è necessario avviare una riflessione sulla nozione di discriminazione per il lavoro di cura, legata alla fruizione di congedi di maternità, di paternità, parentali e familiari, per verificare se si tratta di forme di discriminazione legate al genere; considerando che è necessario definire, a livello europeo, la nozione di discriminazione multipla,

N.

considerando che il concetto di solidarietà tra le generazioni non si limita soltanto alla cura dei figli, ma riguarda altresì la responsabilità nei confronti delle persone anziane e non autosufficienti e contribuisce al rispetto della dignità umana e alla sua promozione tre le generazioni future,

O.

considerando che l'indigenza non deve rappresentare un fattore discriminante nell'ambito della solidarietà tra le generazioni e che anche le famiglie più povere intrattengono legami ed espletano attività di solidarietà intergenerazionale,

P.

considerando che la persona che dedica il suo tempo e le sue facoltà alla cura e all'educazione dei figli o all'assistenza ad una persona anziana dovrebbe avere un riconoscimento da parte della società e che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto conferendole diritti propri, in particolare in materia previdenziale e pensionistica,

Q.

considerando che il ruolo educativo dei genitori nei confronti dei figli e dei figli nei confronti delle persone anziane e non autosufficienti e l'attività di assistenza delle donne e degli uomini a favore di persone anziane e non autosufficienti sono essenziali per il progresso del bene comune e dovrebbero essere riconosciuti come tali da politiche trasversali, incluse quelle rivolte alle donne e agli uomini che scelgono liberamente di dedicarsi pienamente o parzialmente a tale attività,

R.

considerando che, a partire dall'ottobre del 2003, la Commissione ha aperto una consultazione con le parti sociali sul tema della conciliazione tra vita professionale, familiare e personale, consultazione che è arrivata alla seconda fase e si basa sull'importanza di concepire le politiche e gli strumenti che consentano di abbinare un lavoro di qualità con le responsabilità di donne e di uomini nel lavoro di cura,

S.

considerando il ruolo chiave degli uomini nella realizzazione di un'autentica parità,

T.

considerando i principi di «flessicurezza» declinati al femminile, così come delineati nella risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza (11), e considerando che nella maggior parte delle regioni europee la riorganizzazione dell'orario di lavoro non sembra essere di grande aiuto per le persone che hanno figli e che i dipendenti con figli a carico hanno minori possibilità di occupare posti di lavoro con orari flessibili rispetto a quelli senza figli (12),

U.

considerando che i progetti familiari, la vita privata e le ambizioni professionali possono essere integrati in modo armonioso solo nel caso in cui, sul piano socio-economico, le persone interessate sono realmente libere di scegliere e godono del sostegno fornito dall'adozione di decisioni politiche ed economiche a livello europeo e nazionale, senza che ne derivi uno svantaggio e sempreché siano disponibili le infrastrutture indispensabili,

V.

considerando che esiste il rischio che il lavoro a tempo parziale divenga, in particolare per le donne/madri, una scelta forzata, imposta dalla mancanza di strutture accessibili per la custodia dei bambini, così come esiste il rischio che il passaggio dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale non venga autorizzato, rendendo difficile se non impossibile la conciliazione tra vita professionale, vita familiare e vita personale,

1.

sottolinea che il principio di solidarietà tra generazioni è uno degli assi portanti del modello sociale europeo; chiede che, per applicare tale principio, le autorità pubbliche adottino un approccio attivo a vari livelli, e che siano coinvolti tutti gli attori sociali nel garantire servizi sociali d'interesse generale di elevata qualità per le famiglie, i giovani e tutti coloro che necessitano di un sostegno;

2.

rileva che le politiche in materia di assistenza e la fornitura di servizi in questo campo sono intrinsecamente legate al raggiungimento dell'uguaglianza fra donne e uomini; critica la mancanza, nella maggior parte degli Stati membri, di servizi di assistenza di qualità disponibili ed economicamente accessibili, mancanza legata al fatto che l'attività di assistenza non è equamente ripartita tra donne e uomini, fattore che a sua volta ha un impatto negativo diretto sulla possibilità delle donne di partecipare a tutti gli aspetti della vita sociale, economica, culturale e politica;

3.

sottolinea che strutture di assistenza per l'infanzia di buona qualità ed economicamente accessibili, attive in orari rispondenti alle esigenze di genitori e figli, come anche strutture dalle stesse caratteristiche per persone anziane e non autosufficienti, devono essere elementi centrali del modello sociale europeo ed agevolare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e ad un'occupazione retribuita, consentendo a queste ultime di sfruttare le loro capacità per ottenere l'indipendenza economica;

4.

rammenta agli Stati membri gli impegni assunti al Consiglio europeo di Barcellona del 2002, per rimuovere gli ostacoli ad un'equa partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro e introdurre entro il 2010 strutture di assistenza per il 90% dei bambini dai tre anni all'età della scolarizzazione obbligatoria e per il 33% dei bambini al di sotto dei tre anni; invita gli Stati membri a fissare obiettivi simili per le strutture di assistenza per anziani e congiunti malati;

5.

rileva l'enorme squilibrio esistente fra uomini e donne nella condivisione delle responsabilità domestiche e familiari, che spinge prevalentemente le donne a scegliere orari di lavoro flessibili o a lasciare del tutto il lavoro, e che si ripercuote sullo sviluppo della loro carriera, sul crescente divario retributivo tra uomini e donne e sulla maturazione dei diritti pensionistici;

6.

teme che la proposta della Presidenza ceca, secondo cui la cura dei figli rappresenta una vera e propria alternativa alla carriera professionale, tenda ad una divisione tradizionale dei compiti tra uomini e donne, ossia alla concezione tradizione in base alla quale lavoratori a tempo pieno sono gli uomini, delle cui esigenze personali si occupano «mani invisibili» (le donne), che gestiscono la casa e la famiglia;

7.

manifesta viva preoccupazione per il fatto che, soprattutto in periodi di recessione economica, la proposta della Presidenza ceca costringa le donne a lasciare il lavoro per seguire il loro percorso «naturale», cioè occuparsi dei figli e di altre persone non autosufficienti; sollecita il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per conseguire gli obiettivi di Lisbona in materia di assistenza all'infanzia;

8.

sottolinea che la piena partecipazione di un genitore o di entrambi i genitori ad un'attività lavorativa dignitosamente retribuita può contribuire a combattere la povertà tra gli occupati e nei nuclei familiari monoparentali, che risentono di un tasso di povertà molto più elevato (32%);

9.

evidenzia che i regimi pensionistici degli Stati membri riconoscono ancora a molte donne unicamente diritti derivati, basati esclusivamente sulla carriera professionale dei mariti, per cui la maggior parte delle persone anziane che vivono in condizioni di povertà sono donne;

10.

invita gli Stati membri ad affrontare i fattori strutturali che contribuiscono alla disuguaglianza nei regimi pensionistici, fra cui l'organizzazione delle attività di assistenza e la conciliazione della vita familiare con quella professionale, le disuguaglianze nel mondo del lavoro, lo scarto retributivo fra uomini e donne e la discriminazione diretta nei regimi pensionistici del secondo e del terzo pilastro;

11.

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta di direttiva a disciplina dei diritti e garanzie specifici in merito alla conciliazione della vita professionale e della vita privata in presenza di familiari non autosufficienti a carico (minori, anziani e disabili);

12.

chiede alle strutture e agli enti di ricerca di investire di più e meglio negli aspetti legati al miglioramento ecologico dei prodotti destinati all'infanzia, alle persone non autosufficienti e complessivamente all'uso domestico;

13.

invita Eurostat a elaborare misurazioni in grado di rappresentare la situazione dell'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti, suddivise per genere;

14.

invita la Commissione a presentare iniziative concrete per avvalorare le competenze acquisite nell'esercizio dei compiti educativi, di servizio alle persone non autosufficienti e di gestione domestica, in modo che tali competenze possano essere prese in considerazione al momento del reinserimento nel mercato del lavoro; rammenta come la valutazione delle competenze trasversali sia parte fondamentale del cosiddetto «bilancio di competenze», secondo le migliori tradizioni delle sperimentazioni nazionali sui sistemi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro;

15.

invita la Commissione a condurre una campagna di sensibilizzazione e a varare progetti pilota che favoriscano la partecipazione equilibrata di donne e uomini all'attività professionale e alla vita familiare;

16.

invita inoltre gli Stati membri a prendere in considerazione orari flessibili di lavoro per i genitori (in base a libera scelta) e orari flessibili per le strutture di custodia dell'infanzia, per aiutare sia le donne che gli uomini a conciliare meglio la vita professionale con quella familiare;

17.

chiede alla Commissione di monitorare le migliori prassi in materia di persone impegnate nel lavoro di cura e di farle conoscere in tutti gli Stati membri, onde dimostrare il ruolo centrale che svolgono le suddette persone nel campo della solidarietà intergenerazionale e incoraggiare l'attuazione di una strategia specifica per loro negli Stati membri;

18.

invita gli Stati membri a sostenere e promuovere i programmi operativi varati dalla Commissione nell'ambito dell'Alleanza europea per le famiglie; chiede alla Commissione di accelerare lo sviluppo di strumenti destinati a sistematizzare lo scambio di prassi eccellenti e la ricerca in tale settore;

19.

invita le autorità pubbliche ad adottare i provvedimenti necessari per far sì che i genitori che lavorano possano beneficiare di un sostegno nell'ambito delle politiche mirate a promuovere un equilibrio tra vita professionale e vita familiare e poter disporre dei mezzi per conseguire tale traguardo;

20.

invita gli Stati membri a sostenere i regimi di congedo (congedo parentale, congedo per adozione, congedo di solidarietà) applicabili a coloro che intendono interrompere l'attività professionale per prendersi cura di una persona non autosufficiente;

21.

ritiene che occorra intervenire per migliorare il trattamento non solo del congedo di maternità, ma anche del congedo di paternità e del congedo parentale, con particolare riferimento a quello fruito dai padri lavoratori, dato che in tutti gli Stati membri solo una piccola percentuale di uomini si avvale del diritto al congedo;

22.

insiste sul fatto che qualsiasi persona desiderosa di interrompere o di ridurre l'attività professionale formale per investirsi nella solidarietà tra le generazioni dovrebbe poter beneficiare di un orario di lavoro flessibile; invita pertanto le piccole e medie imprese a dar prova di una maggiore volontà di collaborazione e le autorità pubbliche a una maggiore elasticità finanziaria nelle loro previsioni di bilancio in materia di aiuti di Stato;

23.

invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri e le parti sociali, ad avviare un riesame delle politiche di equilibrio tra vita professionale e vita privata:

garantendo che i costi della maternità/paternità non gravino sull'azienda ma sulla collettività, al fine di eliminare i comportamenti discriminatori in seno all'azienda e sostenere il rilancio demografico,

migliorando l'accessibilità ai servizi di cura e assistenza alle persone non autosufficienti (minori, disabili e anziani) e la flessibilità di tali servizi, compresi i servizi a domicilio nel quadro della solidarietà intergenerazionale, e definendo un numero minimo di strutture aperte nelle ore notturne, al fine di dare risposta sia alle esigenze lavorative che a quelle della vita privata;

24.

chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di includere nella direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (13) un apposito articolo sulla conciliazione tra vita professionale, familiare e personale e rileva la necessità di tenerne conto in sede di disciplina della settimana lavorativa e del lavoro di guardia;

25.

chiede agli Stati membri di garantire che chiunque abbia sospeso temporaneamente la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei figli o prestare assistenza a persone anziane o non autosufficienti possa essere (re)inserito nel mondo del lavoro e mantenere il diritto alla reintegrazione nella medesima posizione allo stesso inquadramento;

26.

rileva che, per le donne, disporre di un reddito proprio e di un'occupazione retribuita rimane l'elemento chiave della loro autonomia economica e di una maggiore parità tra donne e uomini nella società nel suo complesso;

27.

sottolinea la necessità di rafforzare la solidarietà nei confronti delle precedenti generazioni ma che tale solidarietà deve essere reciprocamente attuata anche nei confronti dei figli e dei giovani; rileva infatti che, se da un lato gli anziani trasmettono la saggezza, il sapere e l'esperienza, i giovani, dal canto loro, sono portatori di energia, dinamismo, gioia di vivere e speranza;

28.

ritiene che la solidarietà tra le generazioni vada promossa mediante attente politiche fiscali (sotto forma di trasferimenti, deduzioni e detrazioni), interventi per promuovere un invecchiamento attivo, politiche per lo sviluppo di competenze e reti integrate di servizi per l'infanzia, gli anziani, i disabili e i soggetti non autosufficienti, valutandone l'impatto positivo o negativo sulle scelte personali e sulla conciliazione tra vita professionale e la vita familiare;

29.

rammenta alla Commissione e agli Stati membri la necessità di adottare azioni positive a favore delle donne e degli uomini onde facilitarne il ritorno al lavoro dopo un periodo dedicato alla famiglia (per l'educazione dei figli e/o per prendersi cura di un genitore malato o disabile), favorendo politiche di (re)integrazione nel mondo del lavoro che consentano loro di ritrovare l'autonomia finanziaria;

30.

invita gli Stati membri a promuovere una politica fiscale che tenga conto degli obblighi finanziari delle famiglie, in particolare del costo della cura dell'infanzia e dell'assistenza alle persone anziane e non autosufficienti grazie a un regime fiscale o a un sistema di sgravi fiscali;

31.

invita gli Stati membri a rivedere il loro regime impositivo e a stabilire aliquote di tassazione basate sui diritti individuali e chiede conseguentemente l'individualizzazione dei diritti pensionistici e dei diritti previdenziali;

32.

invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri, onde concretizzare il principio di parità tra donne e uomini, ad adottare misure specifiche a favore delle donne per rimediare a situazioni manifeste di disuguaglianza di fatto rispetto agli uomini; ritiene che misure di questo tipo, che dovrebbero applicarsi finché persistono tali situazioni, dovrebbero essere ragionevoli e in ogni caso proporzionate agli obiettivi perseguiti;

33.

chiede alle autorità nazionali e locali di predisporre programmi rivolti ai giovani che includano la dimensione intergenerazionale, in modo che le giovani generazioni comprendano che gli attuali livelli di prosperità e di benessere sono dovuti agli sforzi e ai sacrifici delle generazioni precedenti;

34.

invita le istituzioni dell'Unione europea e tutte le autorità pubbliche a tenere conto del principio della parità tra donne e uomini in sede di adozione e attuazione delle normative o di elaborazione di politiche pubbliche e, in generale, nello svolgimento di ogni loro attività;

35.

chiede ai mezzi di comunicazione di prestare un'attenzione positiva e coerente alle relazioni tra le diverse generazioni, affrontando questioni intergenerazionali, promuovendo un dibattito tra diversi gruppi d'età e, più in generale, rappresentando in maniera positiva il contributo dato dalle precedenti generazioni alla società;

36.

afferma l'importanza di tener conto del principio della parità di trattamento e di opportunità in tutti gli interventi di politica economica, politica del lavoro e politica sociale, in quanto ciò contribuisce a prevenire l'emarginazione sul mercato del lavoro e a eliminare le differenze retributive, nonché a stimolare fortemente l'imprenditorialità femminile;

37.

ritiene essenziale, in considerazione dei cambiamenti dei modelli familiari e del graduale inserimento delle donne nel mondo del lavoro, riformare il tradizionale sistema di assistenza per le persone non autosufficienti; raccomanda agli Stati membri di estendere e rafforzare la tutela offerta dai loro servizi sociali in modo da garantire che il diritto a realizzare le proprie aspirazioni possa sempre essere esercitato in condizioni di parità e che le persone non autosufficienti spossano ricevere effettiva assistenza;

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, ai parlamenti e agli organi nazionali di statistica degli Stati membri, all'OIL, all'OCSE e al PSNU.


(1)  GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(2)  GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381.

(3)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.

(4)  GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 131.

(5)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 112.

(6)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 66.

(7)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 324.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0066.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0399.

(10)  Si veda la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007, dal titolo «Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010)» (COM(2007)0803).

(11)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 174.

(12)  Eurostat, «The life of women and men in Europe», 2008, pag. 89.

(13)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/38


Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

P6_TA(2009)0040

Raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2008/2144(INI))

(2010/C 67 E/06)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (B6-0216/2008),

visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto dei bambini alla protezione e alle cure,

visto l'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia e il relativo protocollo opzionale del 25 maggio 2000 sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (il «protocollo opzionale»),

vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (1) (la «decisione quadro»),

vista la relazione della Commissione del 16 novembre 2007 ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2007)0716) (la «relazione della Commissione»),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 luglio 2007 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali (la «Convenzione del Consiglio d'Europa»),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (2),

viste le conclusioni del Patto di Rio de Janeiro per prevenire e fermare lo sfruttamento sessuale dei bambini adottato in occasione del III Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti del 25-28 novembre 2008,

visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0012/2009),

A.

considerando che la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata da venti Stati membri dell'Unione europea, costituisce il primo strumento giuridico internazionale per classificare come reati le varie forme di abuso sessuale sui bambini, compresi tali abusi, perpetrati tra l'altro con l'uso della forza, la coercizione o le minacce, anche all'interno della famiglia,

B.

considerando che sette Stati membri non hanno ancora sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa e che otto Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo opzionale,

C.

considerando la costante crescita dell'impiego, da parte dei bambini, delle nuove tecnologie e considerando che una parte sempre più significativa della vita sociale dei bambini e dei giovani avviene online, dove vengono utilizzate tecnologie avanzate e strumenti di comunicazione in continua evoluzione; considerando che, di conseguenza, gli autori potenziali ed effettivi di reati a sfondo sessuale utilizzano Internet in misura sempre crescente per preparare l'abuso sessuale dei bambini, in particolare attraverso l'adescamento online e la pornografia infantile,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

incoraggiare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a sottoscrivere, ratificare e attuare tutte le convenzioni internazionali pertinenti, prima fra tutte la Convenzione del Consiglio d'Europa, in quanto essa prevede ulteriori tutele dei diritti dei bambini rispetto alla decisione quadro, ma anche il protocollo opzionale;

b)

aiutare gli Stati membri a migliorare la loro legislazione, così come la cooperazione extraterritoriale nel settore tra gli Stati membri; chiedere che i reati a sfondo sessuale nei confronti delle persone di età inferiore a 18 anni siano sempre classificati in tutta l'Unione europea come abuso di minori, in conformità della summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008;

c)

autorizzare gli Stati membri a escludere esplicitamente il requisito della doppia incriminazione per stabilire la competenza per i reati constatati in conformità della decisione quadro;

d)

esortare gli Stati membri a penalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori;

Attuazione della decisione quadro

e)

assistere gli Stati membri che non hanno ancora completamente attuato la decisione quadro a farlo nel più breve tempo possibile; sarebbe, segnatamente, opportuno porre l'accento sull'adozione di testi legislativi relativi alla definizione di pornografia infantile di cui all'articolo 1, lettera b), della decisione quadro, prevedendo meccanismi per la protezione delle vittime e applicando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro relativo alla giurisdizione extraterritoriale (turismo sessuale);

f)

chiedere che i bambini siano tutelati efficacemente dallo sfruttamento sessuale classificando come reato in tutti gli Stati membri il turismo sessuale infantile; chiedere che tutti i cittadini dell'Unione europea che perpetrano un reato a sfondo sessuale nei confronti dei bambini in uno Stato membro o in un paese terzo siano assoggettati a un diritto penale extraterritoriale uniforme, applicabile in tutta l'Unione europea;

g)

migliorare, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, il monitoraggio dell'attuazione della decisione quadro, al fine di ottenere la tempestiva e completa informazione attraverso la creazione di meccanismi che consentano agli Stati membri di elencare le informazioni pertinenti, comprese le definizioni dei crimini, in determinati settori tematici, in modo tale da semplificare il raffronto tra i sistemi giudiziari degli Stati membri;

h)

incoraggiare gli Stati membri a elaborare una relazione dettagliata sullo stato della cooperazione transfrontaliera, in particolare nel caso in cui la collaborazione con le ONG sia prevista per legge o avvenga nella prassi;

i)

incoraggiare gli Stati membri a riferire sulla destinazione dei beni confiscati nell'ambito di un caso comprovato di prostituzione o pornografia infantile;

Revisione della decisione quadro

j)

rivedere la decisione quadro sulla base della proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio, da qualsiasi altro Stato membro o, in alternativa, dalla Commissione, in modo da elevare il livello di protezione almeno sino a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa e da restringere il campo sugli abusi connessi a Internet e ad altre tecnologie della comunicazione; raccomanda che la proposta comprenda i seguenti elementi:

la creazione di sistemi nazionali di gestione per gli autori di reati a sfondo sessuale che comprendano la valutazione del rischio, nonché programmi di intervento per prevenire o ridurre al minimo il rischio di recidiva, e la disponibilità di terapie per gli autori di reati a sfondo sessuale. I suddetti programmi di intervento e le terapie volontarie potrebbero essere finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea al fine di garantire che il benessere dei bambini sia posto al centro dell'interesse in tutta l'Unione europea;

il potenziamento di un'impostazione basata sui diritti dell'uomo e incentrata sulle vittime;

la penalizzazione del «grooming» (adescamento online dei minori a scopo sessuale) e l'impiego di una definizione di grooming sulla base dell'articolo 23 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

la penalizzazione della partecipazione ad attività sessuali con una persona di età inferiore a 18 anni, anche se superiore all'età del consenso, nel caso in cui sia fatto uso di coercizione, forza o minaccia, o si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza, anche all'interno della famiglia, o di una situazione particolarmente vulnerabile del minore, in particolare a causa di una disabilità mentale o fisica o una situazione di dipendenza, o dove si dia in pagamento denaro o si ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali;

la penalizzazione del matrimonio forzato di un bambino;

la penalizzazione della partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano bambini e li costringano intenzionalmente ad assistere ad abusi o attività sessuali;

la penalizzazione dei gestori di chat room pedofile o di forum di pedofili su Internet;

l'adozione di misure volte ad assicurare che gli Stati membri, nel quadro di una strategia globale in materia di cooperazione diplomatica, amministrativa e giuridica a livello internazionale, si adoperino per ritirare da Internet alla fonte qualsiasi materiale illegale legato allo sfruttamento dei bambini, garantendo in tal modo alle vittime il massimo livello di protezione, e agiscano di concerto con i gestori di Internet per disattivare i siti web che sono utilizzati per commettere, o per pubblicizzare la possibilità di commettere, i reati di cui alla decisione quadro;

l'autorizzazione degli organismi nazionali preposti all'applicazione della legge a obbligare i gestori di Internet a bloccare l'accesso a siti web che sono utilizzati per commettere, o per pubblicizzare la possibilità di commettere, i reati di cui alla decisione quadro e, in caso di inadempienza, a esigere la cancellazione dei nomi di dominio registrati utilizzati a tali scopi;

l'incoraggiamento degli Stati membri a fornire ai genitori programmi di facile gestione che consentano loro di bloccare l'accesso a siti pornografici da parte dei bambini;

l'adozione di misure volte a incoraggiare le vittime di abusi sessuali a sporgere denuncia presso i tribunali nazionali affinché siano avviate azioni civili e penali contro gli autori di reati a sfondo sessuale;

la revisione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro che prevede soltanto una base minima per impedire ai condannati per reati a sfondo sessuale di avere accesso a bambini attraverso un lavoro o attività di volontariato che comportino un contatto regolare con i bambini, tra l'altro esaminando l'eventualità di istituire un obbligo per gli Stati membri di garantire che i candidati a determinate attività professionali attinenti alla cura dei bambini siano soggetti a controlli del casellario giudiziario, compresa la creazione di regole chiare od orientamenti per i datori di lavoro quanto ai loro obblighi in tal senso;

la facilitazione della cooperazione internazionale grazie all'uso degli strumenti di cui all'articolo 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

l'obbligo per le persone che operano regolarmente a contatto con i bambini di segnalare situazioni in cui vi sono fondati motivi per sospettare un abuso;

il miglioramento dell'identificazione dei bambini maltrattati attraverso la formazione del personale che ha contatti regolari con loro, nonché del personale delle forze dell'ordine che potrebbe avere contatti con i bambini maltrattati;

la garanzia della maggiore tutela possibile dei bambini nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini al fine di evitare traumi, prevedendo un regime specifico per la raccolta, attraverso colloqui, di elementi di prova da bambini vittime;

il divieto della pubblicità che incoraggia a commettere i reati di cui alla decisione quadro;

la penalizzazione dell'istigazione, del favoreggiamento, della complicità e del tentativo di commissione di tutti i reati previsti dalla decisione quadro;

l'incoraggiamento degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie volte a scongiurare la discriminazione e la stigmatizzazione delle vittime di abusi minorili;

l'ampliamento del catalogo di circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni in relazione ai reati previsti dalla decisione quadro con un elenco di circostanze aggravanti di cui all'articolo 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

la classificazione dello sfruttamento di una posizione dominante da parte di chi commette un reato (in un contesto familiare, educativo, professionale) come circostanza aggravante;

k)

incoraggiare gli Stati membri a istituire un sistema di allerta per i minori scomparsi al fine di migliorare la cooperazione a livello europeo;

l)

istituire, insieme agli Stati membri e alla Commissione, un programma d'azione volto a fornire ai bambini che sono stati identificati come vittime di abusi sessuali in immagini pornografiche un livello di protezione e di sostegno adeguato;

*

* *

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/42


Ripresa in Cina delle trasmissioni della televisione NTDTV via Eutelsat

P6_TA(2009)0041

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla ripresa in Cina delle trasmissioni della televisione NTDTV via Eutelsat

(2010/C 67 E/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata e proclamata il 7 dicembre 2000, che difende la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea trova la sua base e la sua definizione nell'adesione ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto,

B.

considerando che la libertà di espressione, particolarmente quella dei mezzi d'informazione, incluso Internet, è fortemente ristretta in Cina,

C.

considerando che la NTDTV è un'emittente televisiva non-profit ed è la sola televisione indipendente in lingua cinese a trasmettere in Cina dal 2004,

D.

considerando che Eutelsat ha interrotto le trasmissioni della NTDTV in Cina dal 16 giugno 2008, a qualche settimana dai Giochi olimpici, fornendo motivazioni tecniche e senza dare ulteriori spiegazioni,

1.

esorta Eutelsat a riprendere senza indugio le trasmissioni della NTDTV in Cina ed a fornire le ragioni della sua interruzione;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere le azioni necessarie per ripristinare le trasmissioni in Cina della NTDTV e a sostenere l'accesso ad un'informazione senza censura per milioni di cittadini cinesi;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri:

Elenco dei firmatari

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Johannes Blokland, Godfrey Bloom, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Kathalijne Maria Buitenweg, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Maddalena Calia, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Călin Cătălin Chiriță, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Christian Ehler, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Hynek Fajmon, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Petru Filip, Roberto Fiore, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Brigitte Fouré, Carmen Fraga Estévez, Juan Fraile Cantón, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Daniel Petru Funeriu, Urszula Gacek, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Lutz Goepel, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Esther De Lange, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Kurt Joachim Lauk, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Jaime Mayor Oreja, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Michael Henry Nattrass, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareș-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Horst Posdorf, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Karin Resetarits, Herbert Reul, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Maria Robsahm, Ulrike Rodust, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Paul Rübig, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Lydia Schenardi, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Margie Sudre, David Sumberg, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Helga Trüpel, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, John Whittaker, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Lars Wohlin, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Mercoledì 4 febbraio 2009

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/44


2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico

P6_TA(2009)0042

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (2008/2105(INI))

(2010/C 67 E/08)

Il Parlamento europeo,

vista la sua decisione del 25 aprile 2007 sulla costituzione di una commissione temporanea sul cambiamento climatico (1), approvata in conformità dell'articolo 175 del regolamento,

viste le attuali norme ambientali dell'Unione europea che nei diversi ambiti politici contribuiscono positivamente a combattere il cambiamento climatico (allegato A) e le sue risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quelle approvate nel corso dell'attuale sesta legislatura (allegato B),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2°C - La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3) (2),

vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3) (3),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'Unione europea» (4),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell'adozione di decisioni (5),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008«Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti» (6),

visto il prossimo svolgimento della quattordicesima conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (COP 14) e della quarta conferenza delle parti che a funto da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 4), tenutasi a Poznań (Polonia) dall'1 al 12 dicembre 2008,

vista l'Agorà dei cittadini sul tema del cambiamento climatico, del 12 e 13 giugno 2008,

vista la riunione parlamentare congiunta tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri tenutasi il 20 e 21 novembre 2008, sul tema «Energia e sviluppo sostenibile»,

visto l'esito dell'indagine speciale dell'Eurobarometro n. 300 sull'atteggiamento degli europei nei confronti del cambiamento climatico,

visti le audizioni pubbliche e gli scambi di opinione della commissione temporanea del Parlamento sul cambiamento climatico con personalità di alto livello, nonché l'esito delle missioni della delegazione,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione temporanea sul cambiamento climatico (A6-0495/2008),

Orientamenti politici

A.

considerando che la salvaguardia è un compito che si tramanda di generazione in generazione,

B.

considerando che il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono ormai considerato una minaccia molto seria e urgente di cui l'uomo è responsabile,

C.

considerando che l'attività sul cambiamento climatico svolta dal Parlamento europeo soprattutto nell'attuale sesta legislatura costituisce una fonte di ispirazione e un mandato a strutturare una politica europea integrata di protezione del clima che possa conciliare il cambiamento climatico con la crescita economica sostenibile,

D.

considerando che il trattato di Lisbona definisce esplicitamente gli obiettivi e le competenze dell'Unione europea nel campo del cambiamento climatico e che, se sarà ratificato, rafforzerà il ruolo dell'Unione europea nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella lotta contro il cambiamento climatico,

E.

considerando che il ruolo guida e fondatore di identità dell'Unione europea nella lotta internazionale al surriscaldamento del pianeta, unitamente alla sua particolare responsabilità in quanto unione di paesi sviluppati, contribuisce al suo senso di identità e comporta un impegno, nei confronti dei cittadini europei, non solo a formulare obiettivi climatici a medio e lungo termine ma anche a conseguirli attraverso misure politiche lungimiranti nonché tramite il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo,

F.

considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea in tema sia di politica interna che di relazione esterne è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani e che, in particolare, l'Unione europea reputa fondamentali il diritto alla vita, alla sicurezza, alla salute, all'educazione e alla protezione dell'ambiente, nonché la protezione delle persone maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, tra cui le donne, i bambini, gli anziani e i disabili,

G.

considerando che i rappresentanti, sia attuali che futuri, dei cittadini europei in Parlamento devono ispirarsi a questi principi della politica climatica e a quelli della sostenibilità, della compatibilità sociale e dell'equità tra le generazioni e tra i popoli e non devono desistere dalla realizzazione dei necessari obiettivi di protezione del clima,

H.

considerando che la società umana si trova di fronte a una duplice sfida per quanto concerne le minacce per il sistema che rende possibile la vita sulla terra, segnatamente il cambiamento climatico e l'eccessivo sfruttamento e la distruzione di molti dei suoi più importanti ecosistemi; che tra sistema climatico ed ecosistemi esistono molteplici legami, in particolare la capacità degli oceani e degli ecosistemi terrestri di catturare carbonio, e che il cambiamento climatico può essere contrastato efficacemente solo in un contesto di ecosistemi sani,

I.

considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente dannosi e costosi per alcuni territori, come i territori montani e costieri,

J.

considerando che l'impatto del cambiamento climatico sulle società umane sono già avvertite in molte aree, come il Sahel, fortemente colpito dalla desertificazione, il Bangladesh, soggetto a continue alluvioni, alcune regioni dell'Europa e diverse isole del Pacifico, condannate ad essere sommerse dall'oceano,

K.

considerando che il cambiamento climatico pone una sfida per cui non esistono soluzioni politiche universali, ma che unendo tutte le possibilità disponibili e incentivando drasticamente l'efficienza in tutti i settori economici e sociali è possibile contribuire a risolvere i problemi delle risorse e della distribuzione e preparare il terreno per una terza rivoluzione industriale,

L.

considerando che si rendono necessarie misure urgenti per contrastare la povertà energetica e di combustibile,

M.

considerando che secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente per il 2006, nell'Unione europea la produzione di energia è responsabile del 30,9% delle emissioni complessive di gas a effetto serra, il settore dei trasporti del 19,4%, i nuclei privati e i servizi del 14,6%, l'edilizia e la produzione industriale del 12,9%, l'agricoltura del 9,2%, i processi industriali dell'8,1%, i rifiuti del 2,9% e i solventi chimici e i processi di incenerimento indefiniti per la restante quota,

N.

considerando che molti settori già garantiscono un contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che sono già disponibili vasti potenziali di riduzione per contenere il cambiamento climatico, sfruttabili a costi contenuti, nonché diverse tecnologie per incentivare l'efficienza, non ancora utilizzate su larga scala perché ostacolate da restrizioni nell'accesso al mercato, da difficoltà burocratiche e da costi di finanziamento elevati,

O.

considerando che va data la massima priorità a misure volte alla riduzione di gas a effetto serra nella produzione, nell'uso del territorio e nella gestione dei rifiuti; considerando tuttavia che non è possibile gestire il cambiamento climatico solo riducendo le emissioni dei singoli settori; considerando che sarà necessaria un'analisi sistemica del problema per individuare soluzioni politiche multisettoriali e per modificare gli stili di produzione, di consumo, di commercio, e di vita in tutta la società attraverso una legislazione coerente e l'adeguamento al cambiamento inevitabile,

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi internazionali

P.

considerando che i negoziati per un accordo post-2012 si svolgono sotto l'egida delle Nazioni Unite e in base alla tabella di marcia di Bali, e che vertono sui seguenti settori chiave: riduzioni delle emissioni e nuovi obiettivi vincolanti di riduzione, misure di adattamento, disboscamento, distruzione e degrado delle foreste, sviluppo delle tecnologie associate alle misure di mitigazione e adattamento, risorse finanziarie necessarie e revisione dei meccanismi flessibili secondo gli accordi di Marrakesh relativi al Protocollo di Kyoto,

Q.

considerando che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI) dovrebbero anch'essi essere fortemente coinvolti negli sforzi di mitigazione,

R.

considerando che i negoziati per un accordo post-2012 devono concludersi entro la fine del 2009 alla conferenza di Copenaghen sul clima (COP 15) per evitare un vuoto tra il primo e il secondo periodo d'impegno,

S.

considerando che il Consiglio europeo del marzo 2008 ha sottolineato la necessità di accelerare i negoziati sulla tabella di marcia di Bali, così da adottare un nuovo accordo sul clima entro il 2009 coerentemente con l'obiettivo dell'Unione europea dei 2°C,

T.

considerando che il cambiamento climatico può aggravare le situazioni di potenziale conflitto nelle relazioni internazionali, connesse per esempio alla migrazione per ragioni climatiche, alla perdita di territorio e alle controversie sui confini per via delle inondazioni e dell'arretramento delle coste, o ancora ai conflitti per le risorse, dovuti alla riduzione delle superfici coltivabili, alla sempre più grave carenza idrica o alla deforestazione,

U.

considerando che il Consiglio europeo del marzo 2008 ha incaricato la Commissione di elaborare una strategia europea per il finanziamento delle misure di protezione del clima, che abbia come obiettivo la riduzione delle emissioni e l'adattamento attraverso la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie a basso tenore di CO2; considerando che il trasferimento di dette tecnologie è un prerequisito essenziale per una riuscita attuazione della riduzione delle emissioni globali e delle misure di adeguamento per combattere il cambiamento climatico,

V.

considerando che gli sforzi di mitigazione e di adattamento rivestono entrambi importanza essenziale; che i paesi industrializzati hanno una responsabilità storica nel cambiamento climatico; che i paesi in via di sviluppo, pur avendo contribuito al cambiamento climatico in misura trascurabile, ne sono ora i più colpiti; considerando che i mezzi finanziari a disposizione per la lotta contro il cambiamenti climatico nei paesi in via di sviluppo sono insufficienti e dovrebbero essere nettamente incrementate,

W.

considerando che il trasferimento di tecnologie è ostacolato dalle preoccupazioni per la tutela della proprietà intellettuale, dalla debolezza delle istituzioni politiche, dalla mancanza di legalità e da una generale carenza di capitali,

X.

considerando che l'OMC non costituisce un forum di negoziazione alternativa per la protezione internazionale del clima e che se i negoziati sul post-2012 non si concluderanno con esito positivo non ci si potrà attendere dal commercio mondiale alcun contributo alla protezione climatica,

Y.

considerando che l'impronta ecologica dell'Unione europea comprende quei gas a effetto serra emessi nella produzione di beni consumati in Europa ma prodotti altrove,

Energia

Z.

considerando che globalmente il petrolio, con una percentuale del 35% circa, è la fonte energetica più importante nel consumo di energia primaria, seguito dal carbone con il 25% e dal gas naturale con il 21%; considerando che tuttavia l'era dell'energia fossile disponibile in abbondanza e a basso costo volge al termine,

AA.

considerando che, secondo i dati Eurostat, nel 2006 il 33% delle importazioni di greggio dell'Unione europea proveniva dalla Russia, il 15,8% dalla Norvegia e il 27% dai paesi arabi, mentre le importazioni di gas da tali paesi ammontavano rispettivamente al 42%, al 24,2% e 25,9%,

AB.

considerando che l'Agenzia internazionale per l'energia si attende un incremento del fabbisogno energetico mondiale di almeno il 60% entro il 2030, determinato anche dal crescente fabbisogno nei paesi emergenti,

AC.

considerando che gli sviluppi dei mercati dell'energia concorrono a perseguire obiettivi climatici, dal momento che gli aumenti dei prezzi dell'energia riconducibili al mercato rappresentano un importante incentivo per l'uso sostenibile delle risorse e conseguentemente per un consumo a bassa emissione di CO2,

AD.

considerando che è escluso che il crescente fabbisogno energetico possa essere soddisfatto a medio e lungo termine solo con i combustibili fossili e che le decisioni di investimento dei prossimi anni determineranno la struttura del sistema e del mix energetico dei prossimi decenni,

AE.

considerando che il crescente fabbisogno energetico rende necessarie diverse misure complementari tra loro, come l'urgente modernizzazione delle attuali centrali a combustibili fossili e delle reti di trasmissione volta a potenziarne l'efficienza, la costruzione di nuove centrali che impiegano fonti energetiche convenzionali e lo sviluppo costante di fonti energetiche rinnovabili,

AF.

considerando che il risparmio energetico costituisce nel lungo periodo la forma più pulita ed economicamente vantaggiosa di conservazione delle risorse e quindi di protezione climatica, e considerando che l'impegno costante ad accrescere l'efficienza energetica dell'Unione europea condurrà a soluzioni strutturali in grado di permeare l'intera economia, preparando così il terreno ad un'economia pulita a basse emissioni di carbonio,

AG.

considerando che l'utilizzo dell'energia nucleare, al di là della disponibilità di uranio, solleva anche il problema del confinamento sicuro dei rifiuti radioattivi e della diffusione della tecnologia verso Stati non democratici,

AH.

considerando che il progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) è diventato un polo ad alta intensità di capitale per lo sviluppo della fusione nucleare in quanto potenziale nuova fonte energetica del futuro ma che un eventuale contributo al mercato dell'energia potrà attendersi solo nel lunghissimo periodo,

Biocombustibili

AI.

considerando che l'attuale politica in materia di biocombustibili va guardata in una prospettiva globale che contrappone all'aumento della concorrenza per i terreni produttivi il crescente bisogno di energie rinnovabili, in particolare nel settore dei trasporti,

AJ.

considerando che la produzione di biomassa per la generazione di energia e carburante offre nuove opportunità commerciali a molti paesi in via di sviluppo, rendendoli meno dipendenti dalle importazioni di energia, a condizione che tale produzione sia sostenibile e non conduca, ad esempio, a monocolture o alla concorrenza nel settore della produzione alimentare,

AK.

considerando che, in base a un'analisi approfondita del ciclo di vita, il potenziale di riduzione delle emissioni di molti biocombustibili di prima generazione rispetto ai carburanti tradizionali è chiaramente diminuito in taluni casi in modo sostanziale e che finora non sono state risolte soddisfacentemente le questioni relative alla sostenibilità, alla compatibilità ambientale e alla disponibilità di superfici coltivabili in concorrenza con la produzione di alimenti,

AL.

considerando che una politica sostenibile per i biocombustibili dovrebbe orientarsi sia alla determinazione di criteri di sostenibilità per la produzione di biocombustibili che allo sviluppo più rapido possibile di quelli di seconda generazione,

AM.

considerando che l'industria petrolifera svilupperà su larga scala l'infrastruttura necessaria ai nuovi carburanti solo in presenza di un'adeguata domanda di biocombustibili, mentre l'industria automobilistica ha compiuto progressi tecnologici che consentono di individuare nei veicoli qualsiasi miscela di benzina e biocarburante attraverso un sensore, dispositivo tecnico aggiuntivo che permetterà di utilizzare il biocarburante anche nei veicoli più vecchi e di ottenere quindi una riduzione del CO2 da parte di tutti i veicoli,

AN.

considerando che il potenziale dei biocarburanti può essere pienamente sfruttato solo se questi ultimi vengono visti come funzionali allo sviluppo di un sistema sostenibile di trasporto, che includa lo sviluppo e l'utilizzo di veicoli ad alto rendimento energetico,

Efficienza energetica

AO.

considerando che numerosi Stati membri non hanno una precisa strategia per l'efficienza energetica,

AP.

considerando che gli Stati membri dovrebbero migliorare ed ampliare l'uso dei certificati di efficienza energetica e creare un legame fra raccomandazioni ed incentivi finanziari,

AQ.

considerando che una riduzione del consumo di energia a livello individuale e comunitario tramite l'efficienza energetica stimola l'attività commerciale, crea posti di lavoro e combatte la povertà energetica,

AR.

considerando che il settore edilizio contribuisce per il 40% al consumo complessivo di energia e che il 33% delle emissioni di gas a effetto serra deriva dalle aree edificate,

AS.

considerando che il settore edilizio – immobili residenziali, commerciali e pubblici – vanta un potenziale di riduzione di CO2, vastissimo ed efficiente sotto il profilo dei costi, sfruttabile attraverso il rinnovo degli isolamenti termici, dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento, delle apparecchiature elettriche e degli impianti di ventilazione e l'installazione di sistemi schermanti esterni,

AT.

considerando che gli immobili a basso consumo di energia sono esteticamente interessanti ed eleganti nonché economicamente vantaggiosi,

AU.

considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è svincolare la crescita dei consumi energetici dalla crescita economica, investendo nell'efficienza energetica in ogni settore della vita civile,

AV.

considerando che è necessario sviluppare strumenti di natura finanziaria e allocare le necessarie risorse di bilancio per il miglioramento dell'efficienza energetica nonché verificare e adattare di continuo gli standard di efficienza energetica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in base all'evoluzione del mercato, e che è altrettanto necessario ampliare le norme per le grandi apparecchiature industriali e valutare l'opportunità di imporre l'obbligo per le apparecchiature di essere dotate di una funzione di spegnimento,

Mobilità e logistica

AW.

considerando che la separazione della crescita economica generale da quella del traffico è uno dei principali obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, benché la domanda di servizi di trasporto sia aumentata a un tasso superiore a quello del prodotto interno lordo e benché nell'Unione europea la percentuale di emissioni di gas a effetto serra legate ai trasporti, già oggi elevata, sia in aumento,

AX.

considerando che attualmente circa un terzo del consumo finale di energia dell'Unione europea dipende dai trasporti e che gli attuali mezzi di trasporto funzionano quasi esclusivamente (per il 97%) con carburanti derivati dal petrolio (benzina e diesel),

AY.

considerando che nel periodo 1990-2005 le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea si sarebbero ridotte del 14% anziché del 7,9% se i trasporti avessero evidenziato la stessa capacità di riduzione di altri settori,

AZ.

considerando che l'80% della popolazione europea vive nelle aree urbane, responsabili per il 40% delle emissioni complessive legate ai trasporti, e che il sovraccarico del traffico, anch'esso concentrato principalmente nelle aree urbane dell'Unione europea, equivale a circa l'1% del PIL,

BA.

considerando che se da un lato la mobilità urbana influisce direttamente sulla qualità individuale della vita, dall'altro il trasporto individuale nelle città è in larga misura responsabile delle emissioni di gas a effetto serra e di altri problemi ambientali come l'inquinamento atmosferico e acustico, e le sue conseguenze negative sulla salute pregiudicano, a volte anche gravemente, il benessere di molti cittadini anziché elevarlo,

BB.

considerando che la metà dei tragitti effettuati dai cittadini europei non arriva a 5 km,

BC.

considerando che il 60% degli spostamenti giornalieri dei pendolari effettuati in auto e il 90% di quelli effettuati in treno, a livello regionale coprono al massimo una distanza di 30 km,

BD.

considerando che il trasporto merci su rotaia e per via navigabile ha evidenziato un calo tra il 2001 e il 2006 (rispettivamente dal 18,6% al 17,7% e dal 6,5% al 5,6%), mentre il trasporto merci su strada è aumentato (dal 74,9% al 76,7%),

BE.

considerando che il trasporto di passeggeri e merci per via navigabile costituisce una delle alternative più efficienti sotto il profilo energetico e che la percentuale delle merci trasportate per via navigabile nell'Unione europea corrisponde al 40% circa,

BF.

considerando che, secondo le stime, il consumo energetico della navigazione interna per tonnellata di merci e chilometro è pari a un sesto del consumo del trasporto su strada e alla metà di quello del trasporto ferroviario,

BG.

considerando che programmi come Marco Polo e NAIADES non sono stati sufficientemente utilizzati dagli Stati membri per trasferire il trasporto di merci sulle vie navigabili interne e sul mare,

BH.

considerando che gli scambi transoceanici aumentano e che si delinea la tendenza a costruire navi container o passeggeri sempre più grandi che consumano un maggior quantitativo di olio pesante pregiudicando ancora più gravemente l'ambiente, senza che la navigazione internazionale sia integrata negli sforzi internazionali per la protezione del clima,

BI.

considerando che la graduale liberalizzazione e deregolamentazione del settore dell'aviazione negli ultimi dieci anni è stata fondamentale per lo sviluppo dinamico del traffico aereo europeo (tra il 1995 e il 2004 i voli passeggeri nell'Unione europea sono aumentati del 49%), ma che d'altra parte anche le emissioni complessive di CO2 del settore sono aumentate del 79% dal 1990 al 2005,

BJ.

considerando che, nonostante i progressi tecnologici e gestionali, la crescita del settore dell'aviazione comporta un impatto ambientale ancora più accentuato, ma che sinora il dibattito sulle norme vincolanti in materia di emissioni per motori di aeromobili finalizzato a migliorare la tecnologia dei propulsori è stato limitato e mancano del tutto gli studi di fattibilità,

BK.

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno avviato l'Iniziativa tecnologica comune «Clean Sky» e i programmi di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), Sistema satellitare globale di navigazione (Galileo) e Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), oltre a progetti di ricerca per sistemi di trasporto intelligente, allo scopo di migliorare l'efficienza energetica nel campo dei trasporti,

BL.

considerando che oltre al biossido di carbonio il settore dell'aviazione rilascia nell'atmosfera ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e carbonio e particolato carbonioso, che secondo le stime del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) rendono l'impatto globale delle emissioni del trasporto aereo da due a quattro volte superiore, oltre all'effetto aggiuntivo della formazione di cirri che non rientra in queste stime,

BM.

considerando che i cittadini e le economie delle regioni ultraperiferiche dipendono in misura quanto mai elevata dal trasporto aereo per la loro mobilità e per il loro sviluppo,

BN.

considerando che occorre sottolineare come nel lungo termine il sistema di maggiore efficacia per la riduzione delle emissioni imputabili ai trasporti consista nella diminuzione della crescita complessiva del trasporto, rendendo il trasporto pubblico un'interessante alternativa alle autovetture, incrementando il trasporto su rotaia ed assicurando che la pianificazione urbana ed infrastrutturale tenga conto dell'assoluta necessità di una riduzione del numero di autoveicoli,

Turismo e patrimonio culturale

BO.

considerando che in base a un'indagine del World Heritage Centre dell'UNESCO un decimo di tutte le risorse culturali e dei paesaggi tradizionali è a rischio a causa degli effetti del cambiamento climatico,

BP.

considerando che secondo l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite l'Europa è la principale meta turistica del mondo e nel 2006 ha registrato un afflusso di turisti pari al 55% del totale,

BQ.

considerando che il cambiamento climatico può determinare variazioni nei flussi turistici, variazioni che comporterebbero gravi svantaggi economici per le regioni turistiche interessate,

Sistema di scambio delle quote di emissione e emissioni industriali

BR.

considerando che il sistema dell'Unione europea di scambio delle quote di emissione (ETS) costituisce uno strumento unico nel suo genere per ridurre le emissioni con la maggiore efficienza possibile, e che funge da esempio per sistemi analoghi, di cui si dovrebbe però garantire la compatibilità,

BS.

considerando che i settori industriali rappresentano la chiave per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti dal Consiglio europeo, e considerando che tali settori devono essere incoraggiati a ridurre ulteriormente le loro emissioni di gas a effetto serra pur rimanendo competitivi,

BT.

considerando l'opportunità che il principio basilare del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI), ovvero la diffusione di tecnologie moderne ed efficienti, sia in grado di operare realmente; considerando che il CDM/JI dovrebbe limitarsi a progetti di elevata qualità che forniscono ulteriori e documentate riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra,

Agricoltura e allevamento

BU.

considerando che le variazioni nelle pratiche agricole, la normativa ambientale dell'Unione europea e le ultime riforme strutturali della Politica agricola comune sono orientate alla sostenibilità e conducono indirettamente a una riduzione delle emissioni grazie a uno sfruttamento migliore delle risorse disponibili,

BV.

considerando che l'agricoltura pure emettendo gas a serra offre anche un contributo positivo alla riduzione delle emissioni, e che tale settore risente direttamente dell'impatto negativo del cambiamento climatico che implica tutta una serie di ripercussioni economiche e sociali in tutte le regioni d'Europa,

BW.

considerando che la produzione su larga scala di mangimi per l'allevamento contribuisce notevolmente alle emissioni complessive di gas a effetto serra del settore agricolo,

BX.

considerando che non esistono obiettivi climatici specifici del settore agricolo, come ad esempio requisiti vincolanti in materia di riduzione delle emissioni di metano o di gas esilarante, né incentivi a sfruttare il potenziale di riduzione delle emissioni attualmente disponibile,

BY.

considerando che un metodo di allevamento in armonia con la natura rende un importante servizio ambientale, poiché conserva il paesaggio e salvaguarda i pascoli con un minor spreco di energia e una riduzione delle emissioni,

BZ.

considerando che il numero di capi di bestiame deve essere adeguato alle superfici disponibili e che una gestione sostenibile dei pascoli potrebbe contribuire a prevenire l'erosione del suolo,

Foreste

CA.

considerando che le foreste rivestono una grande importanza per la biosfera svolgendo numerose funzioni nell'ambito dell'ecosistema globale, e che l'attuale valore economico loro attribuito non è in grado di tener conto del loro valore sociale o ecosistemico,

CB.

considerando che le foreste hanno un triplice ruolo nella mitigazione del cambiamento climatico: come riserva di carbonio mediante l'uso sostenibile delle foreste e la loro tutela, come pozzi di assorbimento del carbonio tramite il rimboschimento, e come alternativa ai combustibili e prodotti fossili in quanto materia prima rinnovabile,

CC.

considerando che le foreste occupano il 30% della massa terrestre, che ospitano oltre i due terzi delle specie viventi sul pianeta e che la percentuale di emissioni di gas a effetto serra assorbita dalle foreste ogni anno è valutata intorno al 30%,

CD.

considerando che le foreste sono fondamentali per arginare il cambiamento climatico, un fenomeno che, tuttavia, con le sue conseguenze condiziona almeno un terzo delle foreste mondiali,

CE.

considerando che il principale problema in materia di distruzione del patrimonio forestale è legato a fattori socioeconomici come la povertà e il sottosviluppo, la debolezza delle istituzioni politiche e la mancanza di legalità, l'iniqua struttura della proprietà e la corruzione, che possono portare, tra le altre conseguenze, all'abbattimento illegale di alberi per la produzione di legname e alla distruzione delle foreste,

CF.

considerando che la distruzione delle foreste dovuta alla deforestazione, al disboscamento insostenibile o agli incendi causati tra l'altro da ondate di calore contribuiscono significativamente all'aumento delle emissioni di CO2,

CG.

considerando che non esistono strategie e programmi sufficienti per il rimboschimento delle aree forestali abbattute,

CH.

considerando che la composizione del popolamento forestale non rispecchia la naturale varietà boschiva caratteristica dell'Europa,

Protezione del suolo

CI.

considerando che il suolo dell'Europa sta subendo danni irreversibili a un ritmo senza precedenti, la cui portata è aggravata dal cambiamento climatico,

CJ.

considerando che lo scioglimento del permafrost modifica lo stato del suolo nell'emisfero boreale e rilascia nell'atmosfera notevoli quantità di metano,

Gestione delle risorse idriche

CK.

considerando che la disponibilità delle risorse idriche, l'approvvigionamento di acqua potabile e non, il consumo d'acqua e il trattamento delle acque reflue sono strettamente connessi al contesto socioeconomico,

CL.

considerando che le disparità regionali esistenti in Europa in relazione alla disponibilità di risorse idriche e il verificarsi di inondazioni e siccità,sono accentuate dal cambiamento climatico,

Pesca

CM.

considerando che il pesce e i frutti di mare sono un'importante fonte di nutrimento e che gli oceani sono i principali depositi di carbonio del pianeta e forniscono biomassa e materie prime,

CN.

considerando che le risorse alimentari dei mari sono già oggi eccessivamente sfruttate,

Trattamento dei rifiuti e gestione delle risorse

CO.

considerando che quello dell'ordine di importanza dei rifiuti è uno dei fondamentali principi che regolano la mitigazione del cambiamento climatico nel settore dei rifiuti,

CP.

considerando che è opportuno riconoscere che la normativa comunitaria in materia di rifiuti, unitamente alle innovazioni nello smaltimento dei rifiuti e al maggiore ricorso a prodotti riciclati, ha già un impatto positivo sull'ambiente e contribuisce alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra derivanti da questo settore, sebbene il potenziale non sia ancora completamente sfruttato,

CQ.

considerando che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, il volume dei rifiuti è purtroppo in aumento,

Misure di adattamento

CR.

considerando che le diverse misure di adattamento sono una sorta di assicurazione per il futuro e hanno lo scopo di attenuare i danni dovuti alle emissioni storiche di gas a effetto serra e al conseguente aumento della temperatura,

CS.

considerando che nell'elaborazione delle misure di adattamento non basta effettuare un'analisi costi-benefici per garantire a tutte le popolazioni un livello minimo indispensabile di protezione; occorre, per tali misure, analizzare con urgenza gli effetti del cambiamento climatico a livello locale,

CT.

considerando che secondo il Millennium Ecosystem Assessment lo sfruttamento delle risorse naturali ha già compromesso i due terzi di tutti gli ecosistemi, che la vulnerabilità nei confronti del cambiamento climatico è sempre più marcata e che, di conseguenza, diventa ancora più urgente elaborare misure di adattamento,

CU.

considerando che la relazione congiunta dal titolo «Impacts of Europe's changing climate» curata dall'EEA, dal Centro comune di ricerca (CCR) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pone l'attenzione sul fatto che la vulnerabilità al cambiamento climatico varia considerevolmente tra le varie regioni e i vari settori europei, interessando maggiormente regioni montane, zone costiere, il Mediterraneo e le regioni artiche, e considerando che la suddetta relazione sottolinea la necessità, oltre che di una maggiore riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, anche di misure proattive di adattamento a livello europeo e nazionale al fine di limitarne gli effetti dannosi,

Salute

CV.

considerando che alcune conseguenze dei cambiamenti climatici sulla salute, quali riferite ad esempio dall'OMS, possono essere tenute sotto controllo ampliando e rafforzando i sistemi sanitari grazie alle opportune misure preventive, rivolgendo particolare attenzione alla diffusione delle malattie tropicali, e attraverso campagne di informazione del pubblico rivolte in particolare ai gruppi vulnerabili come le donne in gravidanza, i neonati, i bambini e gli anziani,

CW.

considerando che il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 è evidentemente inadeguato per fronteggiare le cause ambientali che hanno ripercussioni sulla salute, in particolar modo quelle dovute al cambiamento climatico,

Crescita e occupazione

CX.

considerando che gli obiettivi in materia di clima concordati dal Consiglio europeo del marzo 2007 sono raggiungibili sia dal punto di vista tecnico che economico e offrono opportunità commerciali senza precedenti a migliaia di imprese dell'Unione europea,

CY.

considerando che molte imprese non hanno ancora adeguatamente preso atto della portata delle opportunità e dei rischi connessi al cambiamento climatico,

CZ.

considerando che un intervento deciso per la protezione del clima è compatibile con il mantenimento della crescita economica e della prosperità e potrebbe rappresentare un investimento efficace con rilevanti effetti antirecessivi, e va visto come una sfida ad operare cambiamenti strutturali di ampia portata aventi come fine ultimo una vera economia «verde»,

DA.

considerando che presumibilmente si assisterà a una riorganizzazione dei posti di lavoro all'interno di determinati settori piuttosto che fra un settore e l'altro,

Promozione delle tecnologie del futuro

DB.

considerando che lo scambio delle quote di emissione è il pilastro portante del programma europeo per la protezione climatica, concepito per ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza; considerando che lo scambio di quote di emissione non è tuttavia, di per sé, sufficiente per uscire dal circolo vizioso del carbonio e avviare un'ampia rivoluzione nel settore delle tecnologie a basso tenore di CO2,

DC.

considerando che il raggiungimento di obiettivi connessi al cambiamento climatico deve essere opportunamente pilotato da un adeguato meccanismo finanziario che sostenga lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie pulite e ad alto rendimento energetico,

DD.

considerando che l'edilizia abitativa sostenibile rappresenta un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro,

DE.

considerando che l'aumento dell'efficienza non basta per avviare una rivoluzione tecnologica; che occorre invece una strategia integrata a livello europeo, nazionale e locale per promuovere la ricerca e sviluppo (R&S) in tecnologie e processi nuovi e avanzati, e per aumentarne la diffusione,

DF.

considerando che la tecnologia per la cattura e lo stoccaggi di CO2 (CCS) viene già applicata su scala ridotta in diversi settori, per esempio nell'ambito delle attività di estrazione del gas e del petrolio, ma che come tecnologia per la protezione del clima su vasta scala si trova ancora in uno stadio preliminare,

DG.

considerando che i costi e i rischi sono ancora superiori ai vantaggi economici e che, malgrado si impieghino le tecnologie più moderne, il rendimento delle centrali con tecnologia CCS si abbassa,

DH.

considerando che la tecnologia CCS, tecnologia ponte verso la decarbonizzazione del sistema energetico, costituisce una delle possibili soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dal parco centrali e potrebbe risultare utile per integrare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, benché si tratti di una tecnologia «end-of-pipe»,

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

DI.

considerando che il settore delle TIC è attualmente responsabile del 2% delle emissioni globali di CO2 e che il settore potrebbe non solo ridurre le proprie emissioni di biossido di carbonio ma soprattutto sviluppare per l'economia in generale applicazioni innovative e più efficienti sotto il profilo energetico,

Finanziamento e questioni di bilancio

DJ.

considerando che l'attuale bilancio dell'Unione europea non è sufficiente per conseguire gli obiettivi della protezione climatica, poiché le priorità politiche della lotta al cambiamento climatico non hanno finora ricevuto dotazioni adeguate,

DK.

considerando che il prossimo quadro finanziario dovrà prevedere risorse di bilancio per la lotta al cambiamento climatico e per l'elaborazione di una politica europea di adattamento, al fine di poter disporre di un budget sufficiente per il clima nel prossimo periodo di bilancio successivo al 2013,

DL.

considerando che la lotta al cambiamento climatico deve essere presa in considerazione in tutte le politiche comunitarie; considerando di conseguenza che l'Unione europea non può più continuare nella mera ridistribuzione delle risorse esistenti ma deve promuovere la creazione di nuove risorse finanziarie con cui sostenere la natura multisettoriale della lotta al cambiamento climatico,

Istruzione, formazione, comunicazione, etichettatura e sensibilizzazione

DM.

considerando che le misure socioeconomiche per la lotta al cambiamento climatico innescano una trasformazione culturale destinata a modificare le abitudini e gli stili di vita tradizionali, ma che non sarà possibile diffondere un modello realmente sostenibile di consumo e sfruttamento delle materie prime in tutte le fasce della società senza un cambio di mentalità e di comportamento, per cui si devono ideare modelli di consumo e stili di vita nuovi,

DN.

considerando che il cambiamento climatico darà impulso a una modernizzazione tecnologica che permetterà di sfruttare opportunità economiche solo se sarà disponibile una manodopera sufficientemente qualificata sul mercato del lavoro,

DO.

considerando che l'inchiesta speciale Eurobarometro n. 300 mostra chiaramente che il cambiamento climatico è considerato un problema molto grave dalla vasta maggioranza degli intervistati in Europa, benché molti di loro lamentino una mancanza di informazioni e benché le iniziative personali per arrestare il cambiamento climatico siano limitate a semplici accorgimenti come la raccolta differenziata dei rifiuti o la riduzione del consumo di energia e di acqua, che non richiedono sostanziali modifiche comportamentali nella vita quotidiana,

DP.

considerando che sono disponibili tutte le informazioni per analizzare criticamente le proprie abitudini di mobilità, per esempio in relazione all'uso delle automobili private e alle modalità alternative di spostamento (a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici),

DQ.

considerando che le disposizioni e le normative europee in materia di protezione del clima coadiuvano i responsabili politici a livello locale e comunale nel migliorare la qualità della vita in molte città dell'Unione europea e che le iniziative locali nelle conurbazioni contribuiscono in modo decisivo alla riduzione delle emissioni di CO2 nell'Unione europea,

DR.

considerando che non spetta solo al settore del commercio al dettaglio promuovere un cambiamento nel comportamento d'acquisto dei clienti; considerando, tuttavia, che le imprese in generale devono dare esempio di sostenibilità ed efficienza delle risorse attraverso i modelli commerciali e i processi di produzione, avvalendosi della forza lavoro come importante canale di diffusione di una gestione ecocompatibile,

DS.

considerando che i consumatori non ricevono alcun tipo di informazione in merito all'impatto climatico dei prodotti agricoli e che le campagne informative mirate possono influenzare i comportamenti d'acquisto, permettendo di conseguire anche obiettivi di politica sanitaria,

DT.

considerando che il problema del cambiamento climatico non può essere affrontato senza una vasta partecipazione delle popolazioni di ogni area del pianeta e che, quindi, uno dei compiti essenziali sarà di far giungere fino ad esse, con ogni modalità possibile, l'informazione necessaria affinché esse possano contribuire alla soluzione dei problemi, ma anche tempestivamente difendersi rispetto alle inevitabili difficoltà di adattamento,

2050 – Il futuro inizia oggi

DU.

considerando che il fabbisogno di risorse della popolazione mondiale supera già del 25% la capacità naturale di rigenerazione del pianeta e che priverà quindi le prossime generazioni di fonti di sostentamento,

DV.

considerando che i metodi di produzione e comportamenti d'acquisto di domani si baseranno definitivamente sulle decisioni politiche di oggi che impongono lungimiranza e leadership politica, ma che uno stile di vita più sostenibile non sarà realizzabile senza il contributo dell'economia, della scienza, dei media, della società civile organizzata e dei cittadini,

DW.

considerando che il cambiamento climatico costituisce in tutto il mondo un problema ambientale con radici di natura strutturale,

Orientamenti politici

1.

rammenta la succitata risoluzione del 21 maggio 2008 e, in particolare, il fatto che gli sforzi intesi a ridurre le emissioni dovrebbero mirare a mantenere i valori ben al di sotto dell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a non oltre 2°C, in quanto un livello di riscaldamento di tale portata avrebbe già un impatto considerevole sulle nostre società e sui nostri stili di vita e comporterebbe anche cambiamenti significativi degli ecosistemi e delle risorse idriche; è seriamente preoccupato per il fatto che, come indicano numerosi rapporti scientifici recenti, il cambiamento climatico è più rapido e più grave nei suoi effetti avversi di quanto si potesse pensare; invita pertanto la Commissione a seguire da vicino ed analizzare gli ultimi risultati scientifici al fine di valutare, in particolare, se l'obiettivo dell'Unione europea dei 2°C possa ancora consentire di evitare un pericoloso cambiamento climatico;

2.

sottolinea l'urgenza di integrare il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico in tutti i settori e in tutti gli ambiti politici come nuovi elementi chiave, adottando un approccio trasversale e tenendo conto delle cause e delle conseguenze del surriscaldamento globale e del cambiamento climatico in ogni ambito rilevante nella legislazione comunitaria;

3.

ricorda in particolare gli obiettivi necessari per contrastare il cambiamento climatico e sottolinea l'importanza, conformemente alle raccomandazioni figuranti nella quarta relazione di valutazione (AR4) dell'IPCC e quali inserite nella tabella di marcia di Bali, di fissare, per l'Unione europea e gli altri paesi industrializzati come gruppo, un obiettivo a medio termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 25-40% entro il 2020 e un obiettivo a lungo termine del 60-80% entro il 2050 rispetto al 1990, mantenendo l'enfasi sulla limitazione dell'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali e raggiungendo così una probabilità del 50% di conseguire questo obiettivo;

4.

sottolinea che l'impatto di una nazione sul clima non si limita alle emissioni fisiche prodotte e sollecita l'Unione europea ad adottare misure urgenti al suo interno e nel quadro dei negoziati internazionali onde elaborare principi di calcolo che tengano pienamente conto degli effetti del consumo, compresi gli effetti dell'aviazione internazionale;

5.

invita la Commissione a considerare le impronte carboniche delle future politiche europee onde garantire che gli obiettivi in materia di cambiamento climatico fissati a livello europeo siano conseguiti, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

6.

sottolinea le misure politiche e le iniziative di collaborazione per la protezione del clima, sia a livello internazionale, compresi gli accordi multilaterali regionali, che a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, proposte ripetutamente dal Parlamento europeo per combattere il cambiamento climatico;

7.

si compiace dell'adozione del pacchetto UE di misure legislative (il cosiddetto «pacchetto clima ed energia») che prevede la riduzione unilaterale del 20% delle emissioni di gas con effetto serra a livello di Unione europea e la creazione di una procedura che aumenti le iniziative per giungere ad una riduzione del 30%, conformemente agli impegni nel quadro del futuro accordo internazionale, aumentando al 20% la quota dell'energia rinnovabile nel mix energetico dell'Unione europea entro il 2020, e invita gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare dette misure legislative rapidamente e agevolmente; invita la Commissione a controllare da vicino l'attuazione del «pacchetto clima ed energia»;

8.

ritiene che taluni principi concordati nel pacchetto clima ed energia siano utili anche ai fini dell'accordo internazionale, in particolare il percorso lineare vincolante per gli impegni dei paesi industrializzati, la differenziazione sulla base delle emissioni verificate nel 2005 e il regime di conformità ad un fattore annuo di abbattimento;

9.

si impegna per un ruolo guida dell'Unione europea nei negoziati internazionali nell'ambito dell'UNFCCC, a livello di COP e MOP e in altri forum internazionali, come l'OMC, la Banca Mondiale e il FMI; sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono rispettare appieno gli obiettivi del protocollo di Kyoto affinché tale ruolo guida sia esercitato in modo convincente;

10.

concorda sul fatto che lo sviluppo, l'utilizzo e l'esportazione delle moderne tecnologie ambientali contribuiscono al conseguimento della strategia di Lisbona, degli obiettivi di Kyoto dell'Unione europea e di altri obiettivi in materia di protezione climatica, e osserva che, per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e di crescita economica, la Strategia di Lisbona e il pacchetto clima ed energia dovrebbero essere pienamente integrati fra loro;

11.

sollecita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere l'invito dell'ONU per un «Nuovo Corso Verde» («Green New Deal»); alla luce della crisi finanziaria, chiede che gli investimenti volti a sostenere la crescita economica lo facciano in modo sostenibile, in particolare promuovendo le tecnologie verdi che contemporaneamente faranno progredire la competitività futura dell'Europa e promuoveranno la sicurezza dei posti di lavoro;

12.

sottolinea in tale contesto che la lotta contro il cambiamento climatico porterà a cambiamenti nella società che contribuiranno a creare nuovi posti di lavoro e nuove industrie, a combattere la dipendenza dalle importazioni di carburanti fossili e ad apportare benefici sociali per i cittadini; sottolinea che la cooperazione a livello internazionale, regionale e locale sarà di importanza cruciale ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

13.

è inoltre persuaso che il cambiamento climatico possa essere contrastato con successo solo se i cittadini saranno pienamente impegnati nel processo e se saranno tutelati durante il periodo di transizione ad un'economia neutra in termine di emissioni di carbonio (carbon-neutral); sottolinea pertanto che le politiche di mitigazione e di adattamento spingeranno l'Unione europea verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, modello che per ottenere il consenso della popolazione dovrà accentuare il suo carattere sociale;

14.

sottolinea la necessità di conseguire innanzitutto un drastico aumento dell'efficienza in tutti i settori della vita quotidiana, promuovendo parallelamente uno stile di produzione e di consumo sostenibile che preveda una conservazione consapevole delle risorse e si basi sulle fonti energetiche rinnovabili;

15.

sottolinea in questo contesto la necessità di esaminare il bilancio dell'Unione europea e gli strumenti di finanziamento attuali e futuri in base alla compatibilità con gli obiettivi della politica comunitaria per la protezione del clima, adattandoli se necessario;

16.

sottolinea che una politica di ricerca e sviluppo efficace è realizzabile solo se le nuove tecnologie troveranno applicazione pratica grazie a un accesso assicurato al mercato;

17.

esorta a impegnarsi nella ricerca sulle possibili tendenze migratorie indotti da ragioni climatiche e sulle conseguenti pressioni nei confronti dei servizi locali, al fine di fornire utili informazioni per la pianificazione di lungo termine e i processi di gestione del rischio;

18.

sottolinea che circa metà della popolazione mondiale ha meno di 25 anni di età e che le decisioni di oggi in materia di politica climatica avranno conseguenze di vasta portata per quella che è la più numerosa generazione di giovani della storia umana;

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi internazionali

19.

si compiace della decisione presa da COP 14 e COP/MOP 4 a Poznań per passare dalla fase di discussione a quella di negoziati reali al fine di raggiungere un accordo post-2012 e adottare, in questo contesto, un programma di lavoro per il 2009; si compiace inoltre del mandato dato ai presidenti di proporre un testo negoziale da esaminare nella sessione negoziale del giugno 2009;

20.

esorta la Commissione e la prossima presidenza del Consiglio ad assumere un ruolo guida nei negoziati internazionali volti a garantire un accordo post-2012 e a concluderli entro il 2009 per concedere tempo sufficiente al processo di ratifica del futuro accordo sulla protezione climatica ed evitare un vuoto tra i periodi di impegno;

21.

sottolinea che il nuovo accordo sulla protezione climatica dovrebbe nascere sotto l'egida delle Nazioni Unite e seguire il principio della «responsabilità comune, ma differenziata», con l'assunzione di un ruolo guida da parte del mondo industrializzato nella riduzione delle emissioni a livello nazionale, e con l'impegno, da parte dei paesi in via di sviluppo, conformemente al piano d'azione di Bali, ad adottare le azioni di mitigazione opportune a livello nazionale nel contesto dello sviluppo sostenibile, con il supporto quantificabile, rendicontabile e verificabile dei paesi industrializzati in termini di tecnologia, di finanziamenti e di sviluppo delle capacità;

22.

invita le parti industrializzate dell'UNFCCC che non l'abbiano ancora fatto a proporre impegni individuali per la riduzione delle emissioni, contribuendo così allo sforzo globale di raggiungere l'obiettivo della Convenzione; si compiace dell'impegno dei paesi in via di sviluppo nei confronti del processo dell'UNFCCC e degli impegni e politiche indipendenti adottati da molti di loro;

23.

sollecita la nuova amministrazione USA a soddisfare le aspettative createsi e quindi a contribuire, con l'adozione della legislazione interna, a ridurre le emissioni di gas con effetto serra e a promuovere tecnologie pulite e, mediante una partecipazione attiva ai negoziati internazionali, a creare un ambizioso quadro per il cambiamento climatico post-2012,

24.

sottolinea che le convenzioni post-2012 dovrebbero essere armonizzate con gli altri obiettivi dell'agenda politica internazionale delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, quali la conservazione della biodiversità, gli Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals - MDGs) o le questioni legate alla sicurezza, in modo da sfruttare le sinergie politiche;

25.

prende nota dell'adozione da parte della Commissione della sua comunicazione dal titolo «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenhagen» (COM(2009)0039) sulla posizione dell'Unione europea per la preparazione della Conferenza ONU sul cambiamento climatico COP 15 di Copenhagen;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a costruire una politica estera sul clima e a sollevare ripetutamente la questione degli obiettivi climatici dell'Unione europea nelle rappresentanze dell'Unione europea e degli Stati membri; si impegna dal canto suo a trattare il tema degli obiettivi climatici dell'Unione europea e a difenderli nei suoi contatti con i parlamentari di altri paesi;

27.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a integrare nei programmi di aiuto allo sviluppo i requisiti della riduzione delle emissioni e delle misure di adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, nonché a richiamare l'attenzione su queste necessità nell'ambito dei processi decisionali delle agenzie internazionali per l'aiuto allo sviluppo, coinvolgendo nei partenariati anche il settore privato, e le organizzazioni non governative, gli enti pubblici dei paesi o delle regioni interessate; sottolinea che occorre mobilitare risorse supplementari per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare la sfida del cambiamento climatico e che le nuove iniziative in questo contesto devono essere formalmente collegate al processo UNFCCC e al conseguimento degli MDGs; accoglie con favore il varo, da parte dell'Unione europea, dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico a supporto dell'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo poveri che più sono vulnerabili al cambiamento climatico, e ricorda a tale proposito la succitata risoluzione del 21 ottobre 2008;

28.

si compiace della decisione presa da COP 14 e COP/MOP 4 per rendere pienamente operativo il fondo di adattamento, facendo in modo che esso possa finanziare progetti a partire dal 2009 e ritiene che ciò rappresenti un importantissimo primo passo per risolvere le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda il finanziamento nei loro paesi delle misure per il cambiamento climatico; si compiace anche della decisione di aumentare il livello degli investimenti per il trasferimento tecnologico mediante il programma strategico di Poznań per il trasferimento tecnologico;

29.

si compiace del progresso, per quanto limitato, effettuato per risolvere i problemi dell'addizionalità e della distribuzione geografica di CDM e chiede agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente alle decisioni di Poznań, di acquistare di preferenza crediti da progetti nei paesi che ospitano meno di dieci progetti registrati CDM, soprattutto nei paesi meno sviluppati, nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e in Africa e di sostenere i costi di convalida dei progetti stessi;

30.

ricorda a tale proposito il principio di supplementarietà di cui agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, secondo il quale le parti devono adempiere alla maggior parte dei rispettivi obblighi di ridurre a livello nazionale le emissioni di gas ad effetto serra, prima di potersi avvalere di meccanismi flessibili esterni quali CDM e JI;

31.

sottolinea che un eccessivo ricorso ai CDM/JI nuoce alla credibilità dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite e, pertanto, alla sua leadership nella lotta ai cambiamenti climatici; incoraggia gli Stati membri a un atteggiamento responsabile e a ridurre al minimo il ricorso ai CDM/JI e completare la maggior parte delle riduzioni delle emissioni a livello nazionale;

32.

si associa alle raccomandazioni della relazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e della Commissione «Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale», sottolineando la necessità di creare una diplomazia climatica dell'Unione europea, preventiva e multilaterale, che consenta di integrare maggiormente gli aspetti della politica climatica nelle relazioni internazionali, mettendoli in relazione con altri fattori su cui queste si fondano, quali la crescita demografica e la migrazione per ragioni climatiche, l'urbanizzazione, il fabbisogno energetico, l'aumento dei prezzi dell'energia e la scarsità di acqua potabile e generi alimentari;

33.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza e della politica europea di sicurezza e di difesa, a prevenire, monitorare e contrastare gli effetti del cambiamento climatico e delle conseguenti catastrofi naturali per la protezione civile e la sicurezza delle persone nonché a risolvere i possibili conflitti provocati dall'alterata disponibilità di risorse idriche e territoriali conseguenti al cambiamento climatico;

34.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare gli attuali partenariati sul clima con i paesi in via di sviluppo beneficiari e le economie emergenti e a concludere nuovi partenariati laddove non esistano, fornendo un sostegno finanziario molto più consistente per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, la tutela della proprietà intellettuale e il rafforzamento della capacità istituzionale;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a conferire la massima priorità all'efficienza energetica e alle risorse rinnovabili nel quadro della cooperazione allo sviluppo;

36.

esorta la Commissione, nell'ambito dei cicli di negoziati dell'OMC e del post-2012, ad attuare strategie negoziali di politica commerciale e ambientale coordinate tra loro, per trasmettere in modo credibile ai partner negoziali gli obiettivi climatici europei e gli strumenti elaborati per conseguirli, dissipare le preoccupazioni in merito a restrizioni al commercio o altri svantaggi nelle relazioni commerciali con i paesi terzi privi di obiettivi climatici vincolanti e applicare il principio di reciprocità nell'ambito della protezione climatica globale;

37.

esorta la Commissione, la presidenza del Consiglio e gli Stati membri, ad assumere un ruolo guida nel processo negoziale verso un accordo post 2012, al fine di assicurare il successo dei negoziati sul clima miranti a conseguire il target di 2°C;

Energia

38.

sottolinea che l'Europa ha bisogno di una politica energetica comune e orientata al futuro, basata sulla solidarietà tra gli Stati membri, sia all'interno dell'Unione europea che nel quadro delle relazioni esterne, che possa garantire un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel rispetto della sostenibilità, dell'efficienza delle risorse e della neutralità climatica, affrontando la questione del cambiamento climatico e della competitività, al fine di impedire un'interruzione potenziale della fornitura di energia;

39.

invita l'Unione europea a creare una comunità europea delle energie rinnovabili per promuovere ulteriori ricerche e progetti pilota in questo settore, unitamente a uno sviluppo della rete che permetta l'integrazione ottimale delle risorse energetiche rinnovabili;

40.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad assicurare:

lo sviluppo di infrastrutture europee di trasmissione dell'energia, e gli investimenti nelle medesime (compresa la cosiddetta «super-rete»), necessari per garantire la diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione europea;

la ricerca e lo sviluppo di progetti pilota relativi alla tecnologia collegata all'ICT, alla produzione decentrata e ad altri nuovi sviluppi tecnologici;

41.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a prevedere per il mix energetico una fase di transizione guidata dalla politica e attuata dal mondo delle imprese, nella quale, con il sostegno attivo del settore pubblico sia degli Stati membri che a livello europeo, e con la massima cooperazione con altri paesi ed organizzazioni internazionali l'uso dei combustibili fossili sia gradualmente integrato e successivamente ridotto e sostituito con fonti di energia rinnovabili;

42.

fa appello agli Stati membri affinché promuovano l'auto-responsabilità delle loro regioni e dei loro cittadini e favoriscano mediante incentivi normativi e fiscali un accresciuto ricorso alla energie rinnovabili disponibili localmente;

43.

esorta gli Stati membri a incentivare con detrazioni e incentivi fiscali, i fornitori di energia affinché provvedano alla necessaria ristrutturazione delle centrali a combustibili fossili, per ottenere un aumento significativo dell'efficienza nella produzione di corrente attraverso i metodi convenzionali;

44.

esorta gli Stati membri a garantire un accesso alla rete per l'energia, il gas e l'elettricità prodotte a livello decentralizzato, abbattere gli ostacoli all'accesso al mercato per i fornitori che introducono innovazioni nel settore delle energie rinnovabili e accelerare lo sviluppo della cogenerazione e trigenerazione a livello locale, stabilendo obiettivi a medio termine;

45.

propone di basare la politica estera europea dell'energia sui partenariati per l'energia solare con paesi terzi nell'area del Mediterraneo, che in una prima fase avranno lo scopo di generare energia solare da distribuire in Europa mediante linee di corrente continua ad alta tensione e in una seconda fase potranno costituire la base per la produzione di idrogeno e quindi per il passaggio all'economia dell'idrogeno a basso tenore di CO2;

46.

invita l'Unione europea, gli Stati membri e il mondo economico:

a investire le infrastrutture, reti e condotte per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'elettricità ottenuta a partire da energie rinnovabili e dell'idrogeno;

a proporre ai paesi terzi, nell'ambito dei partenariati per l'energia, programmi per lo sviluppo delle istituzioni e delle infrastrutture necessarie, programmi di formazione per la manodopera locale e un accesso alla rete per il fabbisogno interno;

47.

esorta gli Stati membri, in base alle possibilità locali o regionali, ad ampliare nel mix energetico la quota di energia eolica, che grazie a una forte promozione si è definitivamente imposta come forma di produzione energetica, nonché quella di energia idroelettrica e geotermica, sfruttando maggiormente il potenziale di sviluppo esistente anche con l'aiuto delle iniziative di ricerca europee e del coordinamento nell'ambito di reti di eccellenza;

48.

sottolinea che l'impiego della biomassa sostenibile per la produzione di energia presenta un ampio potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed esorta a elaborare una strategia europea per l'impiego della biomassa sostenibile per la produzione di elettricità e gas, il riscaldamento e il raffreddamento;

49.

esorta la Commissione a svolgere un'approfondita analisi di tutte le emissioni che tenga conto dell'intero ciclo di vita delle varie fonti di bioenergia, per determinare il futuro ruolo della biomassa da residui e da colture dedicate nella produzione di energia; ritiene che sarebbe opportuno esaminare le opportunità di miglioramento del potere calorifico della biomassa attraverso l'introduzione di nuove varietà o l'uso della biotecnologia, esaminando i vantaggi e gli svantaggi;

50.

considera la cogenerazione di calore ed elettricità un'opzione efficace, economica ed opportuna sotto il profilo ambientale;

51.

riconosce i diversi approcci degli Stati membri per quanto concerne l'energia nucleare e sollecita pertanto la Commissione a riservare un'attenzione particolare ai rifiuti nucleari e al loro intero ciclo, allo scopo di migliorare la sicurezza;

52.

ritiene che la ricerca sulla fattibilità tecnologica della fusione nucleare nel reattore di ricerca ITER sia il primo passo per avvicinarsi all'obiettivo di un utilizzo commerciale di questa forma di energia e sottolinea che il raggiungimento di questo obiettivo dipende in larga misura dall'erogazione a lungo termine di finanziamenti alla ricerca;

53.

esorta gli Stati membri e l'Unione europea a favorire lo sviluppo della tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio per le centrali a carbone o a gas, accordando incentivi per i progetti di dimostrazione e incoraggiando la ricerca;

Biocombustibili

54.

rileva che determinate forme di produzione di biocombustibili possono ripercuotersi negativamente sui prezzi dei generi alimentari, sulla perdita di biodiversità e sulla deforestazione, e osserva al tempo stesso che i biocombustibili devono essere prodotti in modo responsabile e attraverso un processo sostenibile e verificabile;

55.

ritiene indispensabile che i paesi in via di sviluppo siano coinvolti in una strategia a lungo termine per la progettazione e la produzione dei biocombustibili, volta a valutarne la fattibilità e la redditività, assicurare la disponibilità e la produzione di cibo, verificarne la sostenibilità ambientale, anche attraverso una valutazione dei relativi effetti indiretti, e, non da ultimo, garantire uno sviluppo sociale e un aumento costante dei redditi, come pure assicurare che i paesi in via di sviluppo ricevano la formazione necessaria per poter soddisfare i criteri di sostenibilità dell'Unione europea;

56.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei biocombustibili avanzati, garantendo che siano erogati finanziamenti adeguati vincolandoli a obiettivi di sviluppo fissi;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi dell'esperienza acquisita nell'Unione europea con l'elaborazione di criteri di sostenibilità per promuovere attivamente lo sviluppo di uno standard globale per i biocombustibili;

Efficienza energetica

58.

esorta la Commissione a proporre l'obiettivo vincolante un aumento di efficienza energetica del 20% entro il 2020 e ad accompagnare alla proposta obiettivi di riduzione concreti a carattere interlocutorio;

59.

sollecita una massiccia campagna di informazione pubblica a livello locale per incrementare l'efficienza dell'energia decentralizzata, per cui si offrano ai proprietari di case e appartamenti il termogramma e il bilancio energetico dei loro immobili, presentando eventualmente proposte di finanziamento per le opere di ristrutturazione realizzabili, sul modello dei microcrediti;

60.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi per sensibilizzare maggiormente all'importanza delle TIC per il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita dei cittadini comunitari;

61.

invita a creare sinergie tra proprietari, fornitori di servizi finanziari, artigiani e altri operatori del settore immobiliare attraverso fiere, workshop e seminari;

62.

sollecita un coordinamento preciso a livello europeo per lo sviluppo della cogenerazione di elettricità e la sua integrazione negli stabilimenti industriali, che funga da punto di partenza per le misure locali e regionali di protezione del clima e incrementi al tempo stesso l'efficienza dei consumi energetici;

63.

sollecita il Consiglio «Economia e finanza» ad introdurre aliquote IVA ridotte per le energie rinnovabili e per beni e servizi da fonti energetiche rinnovabili e a basso consumo energetico; propone in particolare agli Stati membri di offrire incentivi alla modernizzazione attraverso la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle opere di ristrutturazione e le relative attrezzature, l'allineamento dell'imposta fondiaria o sulla proprietà all'efficienza energetica dell'edificio o la promozione e l'introduzione generalizzata di certificati di rendimento energetico;

64.

propone quale incentivo per la ristrutturazione di immobili in locazione una riduzione delle imposte sui canoni in funzione degli investimenti in impianti termici ed elettrici funzionanti ad energia rinnovabile e dei guadagni di efficienza;

65.

nota, in considerazione del lungo ciclo di vita degli immobili, che è di capitale importanza assicurare che i nuovi edifici siano costruiti secondo standard di efficienza energetica quanto più possibile elevati, che gli immobili già esistenti siano adeguati agli standard attuali e che tutti gli edifici, nuovi o rinnovati, che necessitano di riscaldamento/raffreddamento utilizzino una quota minima di energia da fonti rinnovabili;

66.

propone agli Stati membri di migliorare ed ampliare l'uso dei certificati di efficienza energetica e a creare un legame fra raccomandazioni ed incentivi finanziari;

67.

chiede standard minimi comunitari di efficienza energetica per i fabbricati nuovi e rinnovati; esorta gli organi competenti e le associazioni del settore negli Stati membri a introdurre criteri, orientamenti e normative nazionali o decisioni amministrative in materia di efficienza energetica in quanto principio chiave di architetti e ingegneri nella costruzione di nuovi fabbricati, definendo norme edilizie sul livello di efficienza energetica per i nuovi fabbricati e per le opere di ristrutturazione importanti;

68.

sottolinea la necessità che criteri minimi di efficienza energetica vengano inseriti in una politica organica in materia di pubblici appalti per gli edifici e i servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, quale strumento per promuovere l'innovazione e le nuove tecnologie e assicurarne il loro accesso al mercato;

69.

chiede di rendere pubblici e facilmente accessibili agli utenti, sui siti web delle istituzioni europee, gli studi esistenti sull'impronta ecologica in termini di carbonio e il potenziale di riduzione del consumo energetico di tali istituzioni;

70.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo delle tecnologie di illuminazione e delle applicazioni di illuminazione intelligente, affinché sia promossa con determinazione l'introduzione di una illuminazione degli spazi pubblici interni ed esterni più efficiente dal punto di vista energetico, sottolineando l'importanza dei diodi ad emissione di luce e ad elevata efficienza;

71.

nota che il rinnovo dei grattacieli e il miglioramento della loro efficienza energetica, soprattutto nei paesi in cui tali edifici coprono la quota maggiore del mercato immobiliare, è il modo più semplice per risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2; invita la Commissione a rivedere ed aumentare l'attuale tetto del 2% dei fondi strutturali destinabile a contributi per il rinnovo di grattacieli;

72.

ritiene che l'obiettivo a lungo termine nel settore edilizio europeo debba essere un consumo netto di energia pari a zero nei nuovi edifici residenziali entro il 2015 ed entro il 2020 nei nuovi edifici pubblici e commerciali, ed è del parere che tale obiettivo debba a lungo termine essere esteso anche agli edifici ristrutturati;

73.

esorta la Commissione a rivedere almeno ogni cinque anni secondo il principio del «top runner», le norme di efficienza energetica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per tutti i settori di utilizzazione, adattandole all'evoluzione del mercato per aggiornare gli attuali programmi di etichettatura o classe di efficienza delle apparecchiature ed evitare che arrivino informazioni distorte ai consumatori;

74.

invita la Commissione a fissare rigorosi obiettivi comunitari e ad introdurre politiche industriali integrate che garantiscano l'accesso al mercato e la diffusione delle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, e prevedano lo sviluppo di obiettivi tecnologici comuni (case passive), un maggior uso di strategie programmatiche integrate, come mercati di punta e appalti pubblici «verdi», e normative di base in materia di progettazione del prodotto e di standard minimi;

75.

esorta la Commissione ad attuare in modo conseguente il divieto per gli apparecchi ad elevato consumo nella modalità e in una fase successiva, nel quadro dell'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (7), a prendere in considerazione la possibilità di prevedere obbligatoriamente la funzione di spegnimento automatico e a prescrivere l'obbligo di dotare anche i grandi impianti, le apparecchiature e le macchine industriali di sistemi di spegnimento automatico e di risparmio energetico;

76.

sollecita un'attuazione rigorosa e in tempi brevi delle norme del 2006 concernenti l'installazione di contatori intelligenti per sensibilizzare gli utenti al consumo di elettricità e aiutare i fornitori di energia elettrica a gestire la domanda in modo più efficace;

Mobilità e logistica

77.

constata che il modello economico e sociale europeo si fonda sul garantire la mobilità e la disponibilità di persone e merci anteponendo l'efficienza temporale a quella delle risorse, e che in futuro sarà necessario adottare un approccio che lasci spazio a entrambe;

78.

invita la Banca europea per gli investimenti e il suo organo specializzato nel capitale di rischio, il Fondo europeo per gli investimenti, ad ampliare in modo significativo i propri interventi a favore dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili;

79.

ricorda agli operatori del settore che anche i trasporti devono attenersi agli obiettivi climatici dell'Unione europea, ossia la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 almeno del 20% e, se vi sarà un accordo internazionale, di almeno il 30% rispetto al 1990 e il contemporaneo incremento del 20% dell'efficienza energetica;

80.

sollecita un mix politico di misure di mutuo supporto per una politica sostenibile dei trasporti, che comprenda l'ulteriore sviluppo della tecnologia applicata ai veicoli (ecoinnovazioni), un accresciuto ricorso alle fonti energetiche alternative per i trasporti, la creazione di reti di distribuzione per i combustibili puliti, un maggiore ricorso a motorizzazioni alternative, una gestione intelligente del traffico, una modifica dello stile di guida e dell'utilizzo degli autoveicoli, migliore logistica, «corridoi verdi», TIC per i trasporti, introduzione di un'imposta sul CO2 e modernizzazione dei trasporti pubblici, per conseguire l'obiettivo di emissioni zero senza trascurare le accresciute esigenze di mobilità; fa presente che tutte queste iniziative possono essere promosse attraverso trattamenti preferenziali negli appalti pubblici;

81.

ritiene che una speciale priorità vada assegnata all'applicazione del principio «chi inquina paga» e chiede che tutte le tipologie di mezzi di trasporto partecipino pienamente all'internalizzazione dei rispettivi costi esterni; considera che il raggiungimento di tale traguardo richiederà un contesto economico adeguato, per cui invita gli Stati membri a una revisione delle pertinenti imposte e tasse;

82.

accoglie con favore l'inventario della Commissione sulle emissioni dei trasporti (Greening Transport Inventory), che cataloga le misure legislative esistenti e quelle ancora necessarie per una crescita sostenibile del settore;

83.

sottolinea l'importanza dei progetti infrastrutturali per il settore dei trasporti, chiedendo tuttavia che nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione si tenga conto dei possibili effetti futuri sul clima;

84.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare le potenzialità dei sistemi di navigazione satellitare al fine di accrescere l'efficienza energetica nel settore dei trasporti tramite una gestione e organizzazione dei flussi di traffico, informazioni in tempo reale sulla circolazione delle merci e delle persone e una scelta ottimale del percorso e della modalità di trasporto;

85.

deplora il fatto che in molti casi le sfide di una pianificazione urbana che coniughi efficienza dei trasporti e rispetto dell'ambiente utilizzando zone pedonali, piste ciclabili e collegamenti flessibili con i trasporti pubblici siano state affrontate in scarsa misura, con troppo ritardo o con successo solo parziale;

86.

esorta gli Stati membri e le autorità locali a:

offrire alternative flessibili e compatibili all'uso dell'automobile e ad ampliare l'offerta di mobilità, intensificando i collegamenti già esistenti tra il centro e la periferia e dando la priorità, nella pianificazione stradale, al trasporto pubblico nei centri urbani mediante l'elaborazione di norme sul traffico,

ampliare e migliorare significativamente l'offerta, incentivando il passaggio a mezzi di trasporto più ecologici, facendo leva sui prezzi e altri incentivi e attraverso massicci investimenti nelle infrastrutture necessarie, rendendo così il trasporto pubblico più attraente;

e, a medio termine, chiede miglioramenti nell'integrazione del trasporto privato individuale con la logistica integrata passeggeri/merci e i sistemi di trasporto pubblico collettivo; è persuaso che gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie debbano andare di pari passo con il miglioramento dei servizi ferroviari;

87.

sottolinea l'importanza dei sistemi di trasporto intelligenti basati sulla co-modalità, nonché della loro integrazione nella politica dei trasporti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, poiché consentono al settore di garantire una maggiore sicurezza e un maggiore rispetto dell'ambiente; chiede lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti in grado di gestire il traffico e di ridurne le congestioni;

88.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a collaborare strettamente con il settore dell'industria per creare le condizioni di mercato necessarie per integrare i sistemi di trasporto intelligenti nella gestione dei trasporti, soprattutto in relazione alla logistica e alla sicurezza (ERTMS, RIS, eCall);

89.

esorta gli Stati membri a promuovere la co-modalità introducendo la targa trasferibile secondo il modello attuale, in modo da indurre i cittadini a servirsi della ferrovia per i lunghi viaggi utilizzando nelle località di provenienza e di destinazione autovetture per il traffico locale a basso consumo energetico;

90.

si compiace della decisione di fissare, nel contesto della legislazione recentemente adottata, che fissa obiettivi di emissioni di CO2 dalle autovetture, un obiettivo di lungo termine di emissioni pari a 95 g CO2/km entro il 2020;

91.

sottolinea il potenziale del trasporto ferroviario come modalità di trasporto a maggiore efficienza energetica e con basse emissioni di CO2, sia nella logistica del trasporto merci sulle lunghe distanze sia per il trasporto regionale e pendolare nelle tratte brevi e medie, e chiede che tali priorità si riflettano nei criteri per l'erogazione degli aiuti a titolo del fondo regionale e del fondo di coesione;

92.

accoglie con favore la creazione e lo sviluppo all'interno dell'Unione europea, come pure verso i paesi del vicinato, di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e sollecita a concludere quanto prima i progetti prioritari più urgenti, in particolare quelli più rispettosi del clima, essenziali per la logistica della catena del trasporto merci e per una politica europea sostenibile dei trasporti;

93.

sottolinea il ruolo importante della navigazione interna nel trasporto merci ed osserva che tale settore è ecocompatibile e dispone di capacità logistiche largamente sufficienti;

94.

deplora il fatto che, nonostante sia emersa nella politica del settore la possibilità di trasferire gran parte del trasporto merci alle ferrovie e alle idrovie, nell'ultimo decennio gli investimenti per lo sviluppo delle ferrovie siano diminuiti;

95.

sostiene la Commissione nel suo progetto insieme con gli Stati membri di istituire speciali autostrade del mare (motorways of the sea) ed esprime il vivo auspicio che il futuro «Spazio europeo marittimo europeo senza frontiere» possa promuovere il trasporto marittimo in Europa e stimolarne l'efficienza;

96.

sostiene la proposta della Commissione di incrementare le tasse portuali e di attracco in base ai valori dei gas di scarico delle navi, assicurando che le navi attraccate nei porti siano alimentate da reti terrestri e non più da generatori di bordo;

97.

ritiene che gli operatori navali e gli armatori dovrebbero studiare più approfonditamente le nuove tecnologie per l'aumento dell'efficienza, come l'impiego della navigazione a vela, il cosiddetto Air Cavity System (ACS), il recupero del calore residuo per la produzione di energia, motori più efficienti, l'ottimizzazione del design dello scafo o del timone, una maggiore precisione delle previsioni meteorologiche per l'assestamento della rotta o il potenziale risparmio di carburante offerto dal calafataggio;

98.

esorta l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a definire obiettivi settoriali di riduzione per la navigazione e norme tecniche minime per l'impiego di tecnologie moderne nella costruzione delle navi;

99.

ritiene opportuno un approccio integrato nel settore del trasporto aereo, che vincoli l'industria aeronautica mondiale, le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali a raggiungere insieme quanto prima, al più tardi entro il 1o gennaio 2013, un obiettivo di riduzione delle emissioni; è dell'avviso che tale approccio integrato dovrebbe comprendere ricerca e tecnologia, miglioramenti operativi, nonché un sistema globale per lo scambio di quote di emissione che dovrebbe essere basato sul sistema comunitario per lo scambio di quote relativo al settore dell'aviazione;

100.

esorta vivamente l'Unione europea e i suoi Stati membri, in attesa dell'avvio del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per il settore, ad attuare e ampliare nel modo più efficiente possibile il cielo unico europeo e il progetto SESAR dando priorità alla costituzione di blocchi funzionali e flessibili di spazio aereo e a un uso flessibile dello spazio aereo, al fine di poter sfruttare immediatamente il potenziale di riduzione offerto e ridurre almeno del 12% il consumo di carburante degli aeromobili;

101.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire tutto il sostegno necessario alla ricerca e sviluppo di tecnologie di trasporto ecocompatibili altamente innovative, come vetture a idrogeno, elettriche, a pile a combustibile, ibride o biocarburanti avanzati per la propulsione e materiali alternativi, nuove tecnologie e soluzioni di IT che potrebbero ridurre il peso dei veicoli e accrescerne l'efficienza;

102.

esorta i produttori di sistemi di propulsione e di motori per il settore dei trasporti a collaborare per un miglioramento continuo dell'efficienza delle loro macchine in base alle norme Euro 6 e oltre, a fissare obiettivi settoriali finalizzati a un massiccio aumento dell'efficienza e ad approfondire le ricerche sull'uso dei carburanti alternativi, contribuendo in tal modo a una crescita sostenibile del settore;

103.

invita le case automobilistiche a produrre modelli di minori dimensioni, più leggeri e più efficienti per consentire una mobilità individuale non condizionata dai cambiamenti climatici e dalla limitatezza delle risorse petrolifere;

104.

invita l'industria della difesa a occuparsi anche dell'aumento dell'efficienza dei motori e dei sistemi di propulsione utilizzati, valutando le opportunità di utilizzo di carburanti alternativi;

105.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare un quadro specifico di sostegno basato sulle fonti energetiche rinnovabili che assicuri un rapido sviluppo della produzione di veicoli a idrogeno; ritiene che tale quadro debba affrontare le seguenti tematiche: aumento dei contributi a carico del bilancio comunitario per le applicazioni finali dell'idrogeno, sostegno da parte degli Stati membri a un piano specifico di sviluppo della tecnologia dell'idrogeno attraverso interventi finanziari (ad es. incentivi fiscali), e creazione di primi mercati tramite l'indizione di appalti per veicoli ad emissione zero destinati alle pubbliche amministrazioni;

106.

esorta la Commissione a elaborare entro il 2010 una relazione sulle restrizioni ancora applicate al cabotaggio e sugli altri fattori che determinano viaggi a vuoto e cali dell'efficienza nel mercato interno; è persuaso che una logistica merci efficace ed efficiente, utilizzata come parte integrante del sistema di trasporto dell'Unione europea, rappresenti la chiave per la mobilità sostenibile in Europa, per l'efficienza economica e la competitività, per l'uso ottimale delle risorse energetiche, per la creazione di posti di lavoro, per la protezione dell'ambiente e per la lotta contro il cambiamento climatico;

Turismo e patrimonio culturale

107.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che le risorse e i paesaggi culturali europei sono minacciati da fenomeni atmosferici estremi e da cambiamenti climatici a lungo termine, e invita gli Stati membri a predisporre un elenco uniforme coordinato a livello europeo dei siti del patrimonio culturale europeo minacciati dal cambiamento climatico;

108.

esorta la Commissione, gli Stati membri e le regioni ad adottare ampie misure di adattamento e prevenzione per le zone interessate dal turismo stagionale, sensibili al clima e prive di vere e proprie offerte alternative, per esempio per garantire l'approvvigionamento idrico, la protezione dagli incendi nelle aree boschive o arbustive, la protezione dei ghiacciai dallo scioglimento e una migliore tutela delle coste, in modo da valorizzare il turismo e le sue infrastrutture in quanto importante settore economico fonte di occupazione e di reddito, contrastando al tempo stesso i rilevanti danni economici lungo tutta la catena di creazione del valore;

109.

ritiene che in alcune regioni un'ulteriore espansione del settore turistico sia economicamente giustificata ed ecologicamente sostenibile solo se le conseguenze prevedibili del cambiamento climatico, come per esempio una marcata carenza di acqua o di neve e la scomparsa dei ghiacciai, saranno prese in considerazione nel futuro sviluppo locale;

110.

esorta il settore turistico a elaborare, assieme agli enti locali e alle associazioni settoriali, strategie integrate per una riduzione delle emissioni e una migliore efficienza energetica del settore, soprattutto nel campo dei trasporti e degli alloggi, e a pianificare misure per la promozione dell'ecoturismo, come lo sviluppo del turismo sociale, sportivo e culturale e la promozione di destinazioni di eccellenza in termini di rispetto e tutela dell'ambiente;

Emissioni industriali

111.

chiede, nel quadro del cambiamento climatico, l'introduzione di audit aziendali interni tra gli standard di reporting aziendale al fine di accrescere la trasparenza nel monitoraggio delle politiche di greening e di riduzione delle emissioni;

112.

invita i soggetti commerciali e non-commerciali a portare annualmente a conoscenza del pubblico la quantità di emissioni di gas a effetto serra prodotte, i provvedimenti adottati per ridurre tali emissioni, le attività intraprese per la riqualificazione dei dipendenti (in caso di chiusura dovuta a comprovata fuoriuscita di carbonio) e i profitti ottenuti attraverso operazioni connesse al sistema di scambio delle emissioni; chiede alla Commissione di monitorare tali attività e di riferire al Parlamento europeo sui progressi compiuti dai settori industriali nel ridurre le emissioni;

Agricoltura e allevamento

113.

esorta la Commissione a verificare, senza pregiudicarne il risultato l'eventuale inserimento esplicito dell'agricoltura in una futura politica europea integrata per la protezione del clima e l'elaborazione di obiettivi di riduzione per le emissioni di gas a effetto serra del settore, ivi compresi il metano e il protossido di azoto, nel limite del potenziale attualmente disponibile;

114.

rammenta che ottimizzando lo sfruttamento dei terreni agricoli è possibile incrementare il relativo tasso di humus e che attuando una migliore gestione delle superfici agricole ed evitando di lasciare i terreni incolti l'assorbimento del carbonio aumenterebbe considerevolmente;

115.

ritiene che ottimizzando le prassi di stoccaggio e utilizzo dei concimi chimici si possa ottenere un notevole contributo alla riduzione delle emissioni di gas esilarante; esorta in questo senso a incrementare l'utilizzo di concimi organici in luogo di quelli chimici;

116.

invita a effettuare analisi economiche della redditività di determinate pratiche agricole regionali in presenza di mutate condizioni climatiche per individuare i possibili interventi e quindi facilitare la conversione dei terreni agricoli e il passaggio a nuove colture;

117.

ritiene che le pratiche agricole debbano tener conto del cambiamento climatico e chiede fondi per la ricerca e lo sviluppo di metodi di coltivazione e di gestione delle aziende agricole nuovi e maggiormente rispettosi dell'ambiente; esorta inoltre a rafforzare la ricerca nei settori delle nuove tecnologie, delle biotecnologie per sementi, della coltivazione di specie vegetali, delle tecniche genetiche verdi e della la tutela delle specie vegetali e chiede l'elaborazione di una politica di protezione del clima applicata all'agricoltura che preveda seminari, programmi di formazione, programmi pilota e nuove nozioni in materia di sfruttamento del suolo e delle risorse idriche destinati agli agricoltori;

118.

riconosce che la coltivazione di cereali e soia destinati all'alimentazione animale è responsabile di una considerevole quantità di emissioni di gas a effetto serra; si richiama al rapporto FAO «Livestock's Long Shadow» del novembre 2006, in cui si stima che l'industria della carne e l'allevamento di bestiame contribuiscano per il 18% alle emissioni totali di gas a effetto serra nel mondo;

119.

esorta, nella produzione di latte e carne, a riconsiderare e, se del caso, migliorare il mangime somministrato al bestiame al fine di ridurre la formazione di metano nell'apparato digerente dei ruminanti, senza per questo rallentare la produzione; chiede che qualsiasi misura in materia di alimentazione e riproduzione nel settore dell'allevamento sia soggetta a una valutazione dell'impatto sulla salute e il benessere degli animali, e che tali misure non vengano introdotte in caso di effetti dannosi per gli animali interessati;

120.

riconosce che lo sviluppo di impianti di biogas per la produzione di energia attraverso la lavorazione del concime naturale può contribuire alla riduzione delle emissioni di metano legate all'allevamento, nel rispetto dei criteri di economicità ed ecologicità;

Foreste

121.

ritiene che una futura politica europea del clima debba porsi come obiettivo sia la preservazione delle foreste pluviali tropicali e delle poche foreste boreali ancora esistenti che la salvaguardia e il rimboschimento delle foreste europee; fa rilevare che le cinture boschive di protezione intorno a vaste aree urbane e centri industriali possono rivestire un ruolo importante;

122.

ritiene che per una vera riduzione delle emissioni attraverso la mancata distruzione delle foreste sia essenziale sviluppare un sistema di compensazione a lungo termine per la silvicoltura nell'ambito dell'UNFCCC ed esorta a introdurre un chiaro incentivo economico in vista della conservazione a lungo termine delle foreste vergini o delle grandi aree boschive attraverso uno sfruttamento sostenibile delle stesse, per cui se ne calcoli l'utilità attribuendo un'importanza molto maggiore alle funzioni ecologiche e sociali che sono in grado di svolgere;

123.

esorta, nel quadro di un mercato globale del CO2, a fornire incentivi commerciali soprattutto a quei paesi che ancora dispongono di vaste superfici boschive naturali, al fine di preservarle; propone di verificare l'opportunità o meno di concentrarsi esclusivamente sulle foreste pluviali tropicali;

124.

esorta l'Unione europea, in cooperazione con la comunità internazionale, a porre in essere sistemi di sorveglianza aerea e satellitare, realizzando altresì le necessarie infrastrutture per garantire una conservazione a lungo termine soprattutto delle foreste tropicali; invita a istituire un fondo globale sotto l'egida della Banca mondiale per la creazione di sistemi di sorveglianza;

125.

ritiene che i sistemi globali di sorveglianza satellitare per la conservazione delle foreste avranno successo solo se saranno anche soddisfatti i requisiti istituzionali e realizzate e gestite strutture amministrative con personale qualificato;

126.

sottolinea in proposito anche la necessità di individuare precocemente i potenziali danni alle foreste europee mediante programmi di monitoraggio e di modellazione scientifica del rischio per quelle aree boschive maggiormente soggette a ondate di caldo, incendi e siccità, che consentano di avviare le opportune contromisure a tutela delle foreste;

127.

ritiene che gli inventari delle foreste degli Stati membri costituiscano una fonte di informazioni importante per poter valutare lo stato complessivo delle foreste europee e il loro contributo alla riduzione del CO2; esorta la Commissione non soltanto a prescrivere agli Stati membri l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti ma anche di avvalersi delle migliori prassi esistenti a livello nazionale;

128.

osserva che, considerate le caratteristiche del suo ciclo di vita, il legno può costituire in linea di principio una scelta maggiormente rispettosa dell'ambiente rispetto all'acciaio e al cemento, poiché esso cattura il biossido di carbonio, la sua produzione richiede una quantità notevolmente inferiore di energia e i suoi sottoprodotti possono essere impiegati per la produzione di energia rinnovabile; è tuttavia consapevole del fatto che ciò presuppone che il legname utilizzato sia stato raccolto in modo sostenibile, cosa che oggi spesso non avviene; invita pertanto l'Unione europea ad adottare con urgenza disposizioni intese a minimizzare il rischio che nel mercato comunitario venga immesso legname raccolto illegalmente e in modo non sostenibile;

129.

richiama l'attenzione sull'ampia gamma di possibili usi delle foreste e sui numerosi benefici che esse offrono; invita l'Unione europea a definire i criteri per un uso sostenibile della biomassa;

130.

sottolinea che la gestione sostenibile delle foreste, che persegue obiettivi sociali, economici e ambientali assai generali, dovrebbe essere attuata in ambito comunitario; osserva che la gestione sostenibile delle foreste punta nel lungo periodo ad un aumento dello stock di carbonio forestale; osserva inoltre che foreste giovani, in crescita e ben gestite rappresentano ottimi pozzi di assorbimento del carbonio; ritiene pertanto che nelle aree in cui si effettuano disboscamenti le piante abbattute debbano essere sostituite; ritiene che debbano al contempo essere protette le foreste più antiche, che sono fondamentali al fine di preservare la biodiversità;

Protezione del suolo

131.

raccomanda di ampliare le conoscenze scientifiche sul suolo e il monitoraggio delle sue condizioni, al fine di poter contrastare tempestivamente l'erosione nonché la perdita di superfici sfruttabili e di biodiversità;

132.

invita il Consiglio ad adottare la sua posizione comune tenendo conto della posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (8) nell'ambito della direttiva quadro sulla protezione del suolo al fine di introdurre un autentico strumento comunitario per la lotta contro gli effetti della deforestazione, dell'erosione e della desertificazione;

133.

esorta gli Stati membri ad adottare una politica di protezione del suolo attraverso pratiche adeguate di gestione che tengano conto del ruolo che svolge la materia organica in termini di fertilità del suolo, di capacità di ritenzione dell'acqua e come bacino di carbonio, e a considerare le possibilità di utilizzare il biochar;

134.

riconosce in tale contesto l'importanza di un approccio ecosistemico nella prevenzione e nella mitigazione dell'erosione del suolo, della distruzione del permafrost, della desertificazione, dell'invasione di specie aliene e degli incendi boschivi;

Gestione delle risorse idriche

135.

ritiene che una gestione integrata delle risorse idriche dovrebbe prevedere strategie per una migliore efficienza d'uso dell'acqua, il risparmio idrico, la razionalizzazione e la limitazione del consumo dell'acqua unitamente a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori al consumo idrico sostenibile, e risolvere le questioni legate alle possibilità di raccolta e conservazione dell'acqua piovana in bacini naturali o artificiali e ai rischi e agli effetti delle inondazioni e della siccità; ritiene che debba essere incoraggiato un intervento volto a stabilire un'adeguata gerarchia degli usi dell'acqua e rammenta che è preferibile, nella gestione delle risorse idriche, un approccio dal lato della domanda;

136.

esorta la Commissione ad assumere nella gestione delle risorse idriche un importante ruolo di coordinamento transfrontaliero, in special modo attraverso la creazione di reti, il finanziamento della ricerca sulle tecnologie innovative nel campo dell'aumento dell'efficienza idrica, della desalinizzazione dell'acqua di mare, dei nuovi impianti di irrigazione, del consumo idrico urbano e agricolo e della promozione di progetti pilota per la riduzione dei danni provocati dalla siccità o dalle inondazioni;

137.

ritiene che gli Stati membri, al fine di prevedere adeguati incentivi per l'uso efficiente delle risorse idriche, dovrebbero tenere in considerazione, nelle loro politiche idriche, i principi del recupero dei costi dei servizi idrici e del «chi inquina paga»;

Pesca

138.

sottolinea che alcune delle attuali pratiche alieutiche riducono ulteriormente la capacità di resistenza degli stock ittici e degli ecosistemi marini agli effetti del cambiamento climatico; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione della Commissione di determinare quote di cattura per la pesca industriale in base a criteri di sostenibilità e insiste affinché il Consiglio e gli Stati membri interessati rispettino le quote proposte;

139.

insiste sulla necessità di un vasto piano generale per i mari, come previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (9), con lo scopo di garantire una gestione migliore e più sostenibile delle regioni e delle risorse marine; mette in guardia sul fatto che le riserve marine europee potrebbero trasformarsi da ultime oasi di diversità biologica a oceani vuoti e desolati;

140.

ritiene che le trasformazioni ambientali indotte dal cambiamento climatico potrebbero imporre un trasferimento dell'acquacoltura, con conseguenze economiche negative per le località interessate; segnala inoltre gli impatti negativi sugli ecosistemi coinvolti in un eventuale trasferimento dell'acquacoltura e in tale contesto sollecita a rendere obbligatorie le valutazioni d'impatto;

Trattamento dei rifiuti e gestione delle risorse

141.

individua nella gerarchia dei rifiuti il fondamento della politica europea del settore; invita la Commissione a prevedere obiettivi percentuali di riduzione, riutilizzo e riciclaggio di rifiuti; chiede che gli obiettivi possano all'occorrenza essere riesaminati e resi più stringenti;

142.

constata che la prevenzione dei rifiuti, ad esempio la riduzione del volume degli imballaggi, rappresenta la soluzione più idonea per ridurre le emissioni dirette; sottolinea tuttavia che a lungo termine la prevenzione dei rifiuti richiede un cambiamento nei metodi di produzione e nelle abitudini di consumo;

143.

sottolinea che la raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili e il riciclaggio materiale contribuiscono sensibilmente a evitare le emissioni dirette generate dalle discariche;

144.

considera opportuno, per limitare le emissioni dirette, evitare il trasporto a lungo raggio dei rifiuti indifferenziati; ritiene che il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti domestici indifferenziati all'interno dell'Unione europea andrebbe ridotto al minimo; ritiene necessario contrastare le esportazioni illegali di materiale riciclabile al fine di evitare «l'esportazione di emissioni» e di conservare materie prime preziose all'interno dell'Unione europea;

145.

ritiene che gli Stati membri, dopo un periodo transitorio, a medio termine dovrebbero totalmente astenersi dal porre in discarica rifiuti domestici indifferenziati, poiché, migliorando lo sfruttamento degli attuali sistemi di riciclaggio o creando sistemi completamente nuovi, si potrebbe ottimizzare l'insieme delle attività di trattamento dei rifiuti e ci si potrebbe avvalere delle potenzialità esistenti in termini di riduzione dei gas a effetto serra, sulla base delle attuali tecnologie; esorta in proposito a un obbligo di isolamento del metano per la produzione di calore dalle discariche esistenti;

146.

vede nella valorizzazione energetica dei rifiuti di processo in appositi impianti di termovalorizzazione e nella valorizzazione dei rifiuti differenziati, in particolar modo attraverso la cogenerazione sottoposta a severi controlli delle emissioni, una possibilità di recupero dell'energia con un'elevata resa, una tecnologia affidabile che può essere impiegata per ridurre le emissioni indirette di gas a effetto serra al posto dei combustibili fossili;

147.

ritiene essenziale rafforzare la R&S sul trattamento dei rifiuti e su soluzioni di gestione delle risorse, e sottolinea la necessità di un'applicazione immediata di nuove tecnologie innovative in questo campo;

148.

ritiene, nel contesto dei negoziati per un accordo post-2012 e di un coinvolgimento degli Stati terzi, che un trasferimento più sistematico delle norme europee in materia di trattamento dei rifiuti possa associare agli obiettivi in materia di politica di sviluppo, tra cui una migliore protezione della salute umana e dell'ambiente, nuove opportunità commerciali e un contributo positivo alla protezione del clima;

149.

esorta la Commissione a valutare l'eventuale integrazione del settore dei rifiuti nel sistema di scambio delle quote di emissione e la compatibilità con i progetti CDM;

Misure di adattamento

150.

ribadisce le richieste avanzate nella suddetta risoluzione del 10 aprile 2008 e invita la Commissione a pubblicare senza ulteriore ritardo il promesso Libro bianco per la definizione di un quadro comunitario coordinato per la pianificazione delle misure di adattamento;

151.

sottolinea l'importanza che riveste la pubblicazione da parte della Commissione del Libro verde sulla coesione territoriale il quale pone in evidenza la necessità di un approccio integrato delle politiche di settore al fine di migliorare l'impatto territoriale combinato delle politiche dell'Unione europea e di quelle nazionali e regionali; raccomanda pertanto il miglioramento dei Fondi strutturali in modo da accrescere ulteriormente il loro contributo alle misure di protezione del clima;

152.

sottolinea, pur considerando la necessità di tenere debitamente presente il principio di sussidiarietà e pur riconoscendo il ruolo centrale delle autorità regionali e locali, che è essenziale un intervento a livello di Unione europea per sviluppare la resistenza e resilienza della biodiversità potenziando la rete Natura 2000 e integrando efficaci misure di adattamento in seno alle politiche comunitarie in materia di coesione, agricoltura e risorse idriche e marittime;

153.

sottolinea nuovamente la necessità di coerenza e di coordinamento complessivo delle misure di adattamento a livello di Unione europea, nonché di verifica di possibili sinergie, anche nell'ambito delle Convenzioni internazionali dedicate a specifiche regioni o territori delle quali la Comunità europea è parte contraente; ribadisce la richiesta di un quadro comunitario per la pianificazione di dette misure;

154.

sottolinea il ruolo di coordinamento dell'Unione europea, in special modo nella creazione di sistemi di controllo automatico o continuo degli inquinanti e di allarme rapido in caso di ondate di caldo, periodi di gelo e inondazioni e nella raccolta sistematica di dati sanitari, medici, meteorologici, ambientali e statistici;

Salute

155.

sottolinea l'importanza primaria di acquisire specifiche conoscenze sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana, soprattutto in relazione a determinate malattie di natura infettiva e parassitaria;

156.

sottolinea che il cambiamento climatico sarà un fattore cruciale di diffusione di talune malattie a causa degli inevitabili mutamenti nella natura degli ecosistemi, i quali peraltro avranno ripercussioni su animali, piante, insetti, protozoi, batteri e virus;

157.

sottolinea che le malattie tropicali diffuse da parassiti, zanzare e altri agenti patogeni, generalmente presenti nelle aree tropicali, possono manifestarsi a latitudini e altitudini più elevate rappresentando una nuova minaccia per l'uomo;

158.

sottolinea che, sebbene il principale obiettivo del programma 2008-2013 per la salute pubblica sia di intervenire sui fattori tradizionalmente riconosciuti come determinanti per la salute (regime alimentare, fumo, consumo di alcol e uso di droghe), esso dovrebbe anche concentrarsi su alcune nuove minacce per la salute e sui fattori ambientali determinanti che derivano dal cambiamento climatico;

159.

sottolinea il ruolo di coordinamento dell'Unione europea e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel fornire raccomandazioni ai cittadini per la prevenzione delle malattie veicolate da insetti attraverso l'uso, in particolare, di indumenti protettivi, zanzariere da letto e prodotti repellenti e di controllo contro gli insetti;

160.

segnala come possibili provvedimenti la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana, il rafforzamento della capacità di reazione alle calamità, dei servizi sanitari pubblici e della pianificazione di emergenza, il sostegno alle misure di promozione della salute in tutti i settori e le misure di sensibilizzazione, fra cui le informazioni al pubblico sui nuovi rischi per la salute, le avvertenze e i consigli concreti sulla profilassi d'esposizione, con particolare riferimento alle malattie veicolate da insetti e alle ondate di caldo;

161.

ritiene che sia necessaria la ricerca nel settore medico e farmaceutico al fine di sviluppare farmaci e vaccini per le nuove malattie, che dovrebbero essere disponibili per tutte le popolazioni colpite ad un prezzo accessibile;

162.

sottolinea l'importanza che rivestono gli spazi verdi urbani per la salute dei cittadini, per la qualità dell'aria, per la cattura di CO2, e per contribuire a fronteggiare il cambiamento climatico; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a preservare ed ampliare gli spazi verdi presenti nelle aree urbane ed a crearne di nuovi;

Crescita e occupazione

163.

ritiene che l'Europa parta avvantaggiata nella corsa verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio e che debba sfruttare la situazione per promuovere un'ondata di innovazione che si traduca, nello spirito della strategia di Lisbona, in imprese nuove e concorrenziali e nella creazione di nuovi posti di lavoro nel campo delle tecnologie pulite, delle energie rinnovabili, delle imprese verdi e di profili professionali in campo ambientale, al fine di compensare la possibile perdita di posti di lavoro nei settori ad alta emissione di CO2; invita la Commissione e gli Stati membri a individuare i cambiamenti strutturali derivanti dall'attuazione delle politiche in tema di cambiamento climatico ed esorta la Commissione a proporre periodicamente delle misure per assistere le popolazioni che ne sono maggiormente colpite;

164.

esorta a non lasciare sfuggire a causa del pessimismo le opportunità economiche prospettate dal cambiamento climatico e dalle misure politiche per il suo contenimento, e sottolinea il ruolo positivo delle parti sociali che saranno direttamente impegnate a stimolare l'economia e le opportunità rappresentate dalla riqualificazione e assorbimento dei lavoratori coinvolti dalle misure di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico; ritiene che sarà indispensabile il consenso dei cittadini e delle parti sociali per avere successo nella gara mondiale per l'efficienza, l'innovazione, le materie prime e le tecnologie del futuro, nonché i mercati;

165.

ritiene che il potenziale di crescita e di occupazione possa essere sfruttato pienamente solo garantendo un accesso al mercato ed eliminando gli ostacoli burocratici all'utilizzo delle tecnologie disponibili;

166.

invita gli Stati membri a verificare la compatibilità delle disposizioni esistenti con gli obiettivi della politica climatica, sviluppando meccanismi di incentivo che agevolino la transizione verso un'economia a basso tenore di CO2;

167.

invita le parti sociali e contrattuali degli Stati membri e a livello comunitario ad elaborare insieme strategie economiche per ogni settore al fine di individuare e sfruttare strategicamente il potenziale esistente;

Promozione delle tecnologie del futuro e TIC

168.

ritiene che occorra avviare e strutturare sia un approccio combinato alla riduzione delle emissioni sia un processo indipendente di rinnovamento tecnologico nel quadro della politica europea sul clima, al fine di garantire le risorse alle prossime generazioni;

169.

ritiene che proprio per la neutralità tecnologica dell'approccio dell'Unione europea la questione dell'impiego ecologicamente sicuro delle tecnologie CCS dovrebbe essere discussa in modo approfondito e con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati, senza pregiudizi; ritiene opportuno promuovere la cooperazione internazionale al fine di promuovere il trasferimento tecnologico, in particolare con i paesi emergenti che puntano ancora sul carbone disponibile come vettore energetico;

170.

ritiene che per creare le tecnologie di prossima generazione siano necessari contributi finanziari considerevoli a favore di una R&S a lungo termine e del necessario aumento di scala;

171.

invita i membri dell'UNFCCC a riconoscere le tecnologie CCS come trasferimento tecnologico nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito previsto degli accordi di Marrakech relativi al Protocollo di Kyoto;

172.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rispondere per mezzo della ricerca e misure di sensibilizzazione all'eventuale scetticismo o alla preoccupazione dei cittadini nei confronti dell'uso delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del CO2;

173.

propone che la politica europea integrata sul clima prospetti una serie di meccanismi di incentivo e misure di sostegno basilari per poter avviare il necessario rinnovamento tecnologico, abbassare i costi operativi di tecnologie costose ma innovative e fissare e conseguire in futuro obiettivi di riduzione più rigidi;

174.

raccomanda agli Stati membri di considerare metodi per accelerare l'introduzione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo energetico, come l'erogazione diretta di sussidi ai consumatori che investono in tecnologie quali pannelli solari, pompe di calore geotermiche, ad aria e ad acqua e camini e termo-stufe con sistemi di combustione più puliti;

175.

propone in proposito misure parallele, come il coinvolgimento di economisti, ingegneri e del settore privato in un processo «Kyoto plus» istituzionalizzato e parallelo, analogo al metodo seguito per il protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono;

176.

esorta a istituire un fondo europeo per il clima, da finanziare con parte del gettito proveniente dallo scambio nel sistema di scambio delle emissioni, e/o fondi analoghi negli Stati membri, poiché scorge in tale soluzione la possibilità di creare un capitale per il finanziamento di una futura politica del clima le cui misure e il cui fabbisogno di investimenti e di solidarietà sono attualmente pianificabili solo in parte;

177.

propone di impiegare tale capitale sul mercato dei capitali per poter ottenere un rimborso per gli operatori economici e un (re)investimento in tecnologie del futuro, lasciando al mercato, anziché al legislatore, la possibilità di determinare quali di queste tecnologie sia opportuno adottare in futuro per raggiungere gli obiettivi di protezione climatica a medio e a lungo termine;

178.

sottolinea con forza che dal settore scientifico giungeranno prima o poi soluzioni efficaci al problema del cambiamento climatico, sia nel campo della produzione, distribuzione e impiego di energia, sia in altri ambiti collegati, che comporteranno l'effettiva riduzione della generazione di gas a effetto serra senza che si verifichino i connessi problemi ambientali;

179.

sottolinea l'importanza del Settimo programma quadro di ricerca per lo sviluppo di forme di energia pulita ed esorta il Consiglio e la Commissione a sostenere questa priorità anche nel prossimo programma quadro;

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione

180.

propone alla prossima presidenza del Consiglio di far assurgere a suo tema principale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la loro importanza per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento allo stesso;

181.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere la sperimentazione, la convalida, l'introduzione e l'ampia diffusione di sistemi assistiti dai computer e dalle TIC per la dematerializzazione e per un'efficienza energetica molto più elevata, in particolare attraverso una migliore logistica del trasporto merci, la sostituzione degli spostamenti materiali con sistemi di tele e video-conferenza, le reti elettriche ottimizzate, gli edifici a maggior efficienza energetica e l'illuminazione intelligente, in collaborazione con l'industria, i consumatori, le autorità, le università e gli istituti di ricerca;

Finanziamento e questioni di bilancio

182.

sottolinea, in quanto autorità di bilancio assieme al Consiglio, la priorità assoluta che è necessario accordare al cambiamento climatico e alle relative misure di contenimento nel prossimo quadro finanziario pluriannuale;

183.

esorta il Consiglio ad affrontare la questione degli stanziamenti specifici inutilizzati, riorientandoli, se del caso, sulle politiche per il clima;

184.

esorta la Commissione a redigere un inventario di tutti gli strumenti di finanziamento e della loro rilevanza per gli obiettivi europei di protezione del clima, elaborando sulla base di questo «audit climatico» una serie di proposte per il futuro quadro finanziario, in vista di adeguare le linee del bilancio ai requisiti necessari della politica climatica, senza escludere la possibilità di creare nuovi fondi e di attivare pertanto nuove risorse;

185.

ritiene che l'Unione europea dovrebbe impegnarsi a livello di bilancio seguendo il principio di solidarietà, sia negli ambiti chiave della ricerca e dello sviluppo di tecnologie per la lotta al cambiamento climatico e dell'aiuto allo sviluppo nel settore del clima sia nel sostegno alle misure di adattamento transnazionali, all'aumento dell'efficienza e all'aiuto in caso di catastrofi;

186.

ricorda l'accordo raggiunto nel contesto della legislazione sul «pacchetto clima ed energia» riguardo ad un accantonamento volontario del 50% delle entrate risultanti dalla messa all'asta nel sistema di scambio delle emissioni per il finanziamento delle politiche relative al cambiamento climatico, da utilizzare per la maggior parte per finanziare misure di adeguamento e attenuazione nei paesi in via di sviluppo; incoraggia gli Stati membri a utilizzare pienamente questa possibilità e anche a superare la percentuale in parola;

187.

ricorda che il finanziamento delle misure di adeguamento e di attenuazione nei paesi in via di sviluppo rappresenteranno un elemento cruciale per il raggiungimento di un accordo globale alla COP 15 di Copenhagen ed insiste affinché il Consiglio europeo che si terrà il 19 e 20 marzo 2009 faccia progressi significativi per giungere ad un accordo su come assicurare un finanziamento dell'Unione europea indipendente e prevedibile per i paesi in via di sviluppo;

Istruzione, formazione, comunicazione, etichettatura e sensibilizzazione

188.

esorta le autorità competenti degli Stati membri a istituire nuove professioni e adattare sia la formazione pratica sia le scuole professionali e i piani di studio delle università e dei corsi parauniversitari alle sfide occupazionali della ristrutturazione economica, che saranno accelerate dal cambiamento climatico e dai suoi effetti;

189.

riconosce l'importante ruolo dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella ecologizzazione (greening) delle loro aziende e sedi di lavoro, a livello nazionale e transnazionale, e sollecita il sostegno comunitario per lo sviluppo, lo scambio e la diffusione delle migliori prassi;

190.

esorta la Commissione a sviluppare strategie di comunicazione al pubblico per la diffusione di informazioni scientifiche sul cambiamento climatico (sulla base delle ultime conclusioni dell'IPCC), strategie di risparmio di energia e misure per l'efficienza energetica e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili rivolte ai cittadini, e propone inoltre che i programmi comunitari di scambio per i giovani si concentrino su progetti comuni di sensibilizzazione ambientale; esorta pertanto la Commissione a commissionare ogni anno un'inchiesta fra i cittadini dell'Unione europea nel quadro dell'Eurobarometro, che valuti gli atteggiamenti e le percezioni riguardo al cambiamento del clima; esorta inoltre a introdurre norme di efficienza generali e semplici per tutti i settori della vita quotidiana;

191.

esorta gli Stati membri, assieme ai fornitori di energia, ad aprire un dialogo con la popolazione per persuadere l'opinione pubblica della necessità di aumentare l'efficienza, sia dal punto di vista della politica energetica che da quello della politica climatica, con centrali a combustibili fossili moderne, e dibattere al tempo stesso le tecnologie CCS;

192.

invita la Commissione a condividere con i cittadini e gli Stati membri informazioni su progetti di successo, quali la giornata senza auto nell'ambito della Settimana europea della mobilità, sottolineando la necessità di fornire ai cittadini alcuni spunti di riflessione sulla mobilità urbana per indurli ad analizzare criticamente le loro abitudini di utenti delle strade delle città in cui vivono, per non limitare il concetto di «mobilità individuale» solo all'utilizzo dell'automobile ma estenderlo a tutte le forme di spostamento individuale urbano ed extraurbano (a piedi, in bicicletta, in car sharing e car pooling, in taxi, con i mezzi pubblici);

193.

accoglie favorevolmente l'aggregazione delle maggiori città del mondo nell'associazione C40, soprattutto per lo scambio internazionale e l'apprendimento reciproco di migliori prassi in merito alle misure locali per la riduzione dei gas a effetto serra;

194.

sottolinea in particolare la necessità di informare, consultare e coinvolgere in loco i cittadini nel processo decisionale e incoraggia i centri urbani, le regioni e le conurbazioni a identificare obiettivi di riduzione specifici, conseguendoli con l'aiuto di programmi locali innovativi di finanziamento con il supporto delle autorità pubbliche;

195.

invita gli Stati membri, al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini, ad integrare le norme edilizie con una disposizione in virtù della quale i cittadini che fanno richiesta di licenza edilizia ricevano informazioni esaustive sulle opportunità locali di utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

196.

propone che gli enti locali e regionali, i circondari, i quartieri o i comuni, ma soprattutto le istituzioni pubbliche, le scuole e le strutture assistenziali per i bambini e i giovani, organizzino concorsi sul tema del risparmio energetico e campagne a livello locale adeguatamente sovvenzionate a livello nazionale e comunitario, per aumentare la sensibilizzazione sul potenziale di risparmio e al tempo stesso coinvolgere ed educare i cittadini;

197.

propone alla Commissione di istituire un «anno europeo dell'energia e dell'efficienza delle risorse» per sensibilizzare a tutti i livelli politici i cittadini a un utilizzo più efficiente delle risorse, partendo dal cambiamento climatico per avviare un ampio dibattito sulla disponibilità e sull'utilizzo delle risorse; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare la povertà energetica e garantire lo sviluppo di una cultura del risparmio idrico, nonché a sensibilizzare, tramite programmi formativi, i cittadini sul risparmio idrico; esorta la Commissione a considerare la possibilità di promuovere una rete di città al fine di incoraggiare il consumo idrico sostenibile, con l'obiettivo di scambiarsi le migliori prassi e portare avanti progetti pilota dimostrativi congiunti; invita gli Stati membri a offrire gratuitamente audit energetici che consentano ai cittadini di ridurre il consumo di energia e le emissioni;

198.

ritiene che la pubblicità e le informazioni sui prodotti siano strumenti importanti per accrescere la sensibilità dei consumatori sui costi ambientali dei beni di consumo e modificare le abitudini d'acquisto; mette tuttavia in guardia contro il fenomeno del «greenwashing» ed esorta la Commissione e gli Stati membri, dopo aver consultato le associazioni industriali europee, a elaborare un codice pubblicitario e di etichettatura per il proprio settore, condannando la pubblicità ingannevole e le false dichiarazioni sugli effetti ambientali dei prodotti, nel rispetto delle disposizioni europee vigenti in materia di pubblicità e di etichettatura;

199.

ritiene importante, nel dialogo con i cittadini e con i dettaglianti, pubblicizzare innanzitutto i prodotti regionali e stagionali, prendendo in considerazione la possibilità di indicare nei prodotti le informazioni per il consumatore sui tipi di produzione utilizzati, in particolare attraverso l'etichettatura obbligatoria, al fine di agevolare le decisioni di acquisto;

200.

considera un problema grave la mancanza di informazioni al cittadino sulle misure volte a contrastare il cambiamento climatico; esorta l'Unione europea, gli Stati membri e le autorità e gli organi regionali e comunali insieme alla stampa, la radio, la televisione e i media on-line a ideare e realizzare una campagna informativa a livello europeo sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico e sul calo delle risorse, incentrata sulle possibilità che ognuno ha di modificare i propri comportamenti quotidiani e mirata a far conoscere meglio all'opinione pubblica l'attività delle istituzioni europee e nazionali nella lotta contro il cambiamento climatico;

201.

accoglie con favore le iniziative delle grandi imprese, con il coinvolgimento dei dipendenti e delle medie imprese fornitrici, di perseguire obiettivi aziendali di riduzione e di promuovere presso il pubblico, attraverso apposite strategie di comunicazione, metodi di produzione e di consumo sostenibili; incoraggia le associazioni economiche degli Stati membri ed europee a porre l'accento su una prassi aziendale sostenibile come elemento distintivo unico nella concorrenza:

2050 – Il futuro inizia oggi

202.

chiede che venga definita un'agenda d'intervento contro il cambiamento climatico per il periodo 2009-2014, con le seguenti modalità d'applicazione:

a)

a livello comunitario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero:

condurre dibattiti a livello locale e globale sui provvedimenti per contrastare il cambiamento climatico,

sviluppare, finanziare e realizzare una «super-rete» in ambito Unione europea che possa essere accessibile a qualunque tipologia di fornitore di elettricità,

promuovere e finanziare infrastrutture efficienti di trasporto sostenibile in grado di ridurre le emissioni di carbonio, incluse le tecnologie basate sull'idrogeno e l'alta velocità ferroviaria,

sviluppare nuove strategie di comunicazione con le quali educare i cittadini fornendo loro incentivi per la riduzione delle emissioni in maniera accessibile, ad esempio sviluppando un'informativa sul contenuto carbonico di prodotti e servizi,

sviluppare idonei strumenti legislativi che possano incoraggiare i vari settori industriali a condurre la lotta al cambiamento climatico, iniziando con l'esigere trasparenza sulle emissioni di carbonio,

stabilire legami più forti tra l'agenda di Lisbona, l'agenda sociale e le politiche in materia di cambiamento climatico;

b)

a livello locale e regionale, dovrebbero essere promosse e scambiate le migliori prassi, in particolare per quanto concerne:

le misure di efficienza energetica e di altro genere volte a contrastare la povertà energetica con l'obiettivo di giungere ad un consumo netto di energia nullo negli edifici privati, commerciali e pubblici,

il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, potenziando ad esempio le infrastrutture per i punti di raccolta,

lo sviluppo di infrastrutture per autovetture a basse emissioni che utilizzano energie rinnovabili e introduzione di incentivi per lo sviluppo di veicoli a emissioni zero adibiti al trasporto pubblico,

la promozione di una mobilità maggiormente sostenibile nelle città e nelle aree rurali,

l'adozione e attuazione di interventi di adattamento al cambiamento climatico,

la promozione della produzione e del consumo di cibo locale e regionale;

203.

sottolinea la necessità di affrontare il cambiamento climatico e i suoi effetti mediante misure politiche, vista la prospettiva a lungo termine, attuando le relative decisioni strategiche con coerenza e non subordinandole a obiettivi politici a breve termine; incoraggia la promozione di stili di vita e schemi di consumo in linea con lo sviluppo sostenibile;

204.

sottolinea la necessità di non arrendersi di fronte alla complessità del problema del cambiamento climatico, ma di reagire alle sfide economiche, ecologiche e sociali che emergono in questo momento cruciale per la politica energetica e climatica e che si manifestano con la riduzione delle materie prime, con lungimirante volontà creativa e leadership politica, economica e sociale;

205.

sottolinea la necessità, sulla base delle norme costitutive dell'Unione europea, di prendere decisioni partendo dalla convinzione che siano necessarie e giuste, e di cogliere l'opportunità straordinaria di forgiare il futuro della società attraverso un'azione strategica;

206.

invita i competenti organi del Parlamento europeo a redigere e pubblicare entro tre mesi dalla sua adozione una versione della presente risoluzione e una descrizione dell'attività della commissione destinate al pubblico;

207.

invita le sue commissioni competenti a seguire l'attuazione delle suddette raccomandazioni nella prossima legislatura, anche nel contesto delle audizioni dei commissari nominati per il prossimo mandato della Commissione e nei loro contatti con le rispettive controparti nei parlamenti nazionali; invita le delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi terzi e la componente del Parlamento europeo nelle assemblee parlamentari multilaterali a sollevare regolarmente il problema del cambiamento climatico e la necessità che tutti i paesi prendano azioni e iniziative, nel quadro dei loro contatti con i rappresentanti dei paesi terzi;

*

* *

208.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al segretariato della UNFCCC, con la richiesta di farla circolare fra tutte le parti contraenti che non sono Stati membri dell'Unione europea e fra gli osservatori previsti dall'UNFCCC.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 652; processo verbale del 18.2.2008, punto 7.

(2)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 437.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0032.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0125.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0223.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0491.

(7)  Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).

(8)  GU C 282E del 6.11.2008, pag. 281.

(9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19-40).


ALLEGATO A

SELEZIONE DI NORME AMBIENTALI DELL'UE CHE CONTRIBUISCONO POSITIVAMENTE AL CLIMA

Normativa in vigore:

direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1)

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) e normativa derivata

direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (3) e normativa derivata

direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (4) e normativa derivata

direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (5) e normativa derivata

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (6)

direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7) e normativa derivata

direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (8)

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (9) e normativa derivata

direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (10)

direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (11)

regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (12)

direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13)

direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (14) e normativa derivata

decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (15)

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (16) e normativa derivata

Testi in attesa di pubblicazione:

Direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (2008/0013(COD))

Decisione n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del … concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (2008/0014(COD))

Direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (2008/0015(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2008/0016(COD))

Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del … che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (2007/0297(COD))

Direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (2007/0019(COD))


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

(4)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(5)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(8)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(9)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(10)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.

(11)  GU L 47 del 18.2.2004, pagg. 26-32.

(12)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(13)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(14)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

(15)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(16)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.


ALLEGATO B

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SULL'ENERGIA

risoluzione del 17 novembre 2004 sulla strategia dell'UE in vista della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici (COP-10) (1),

risoluzione del 13 gennaio 2005 sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici (2),

risoluzione del 12 maggio 2005 sul seminario di esperti governativi sui cambiamenti climatici (3),

risoluzione del 16 novembre 2005 su: «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici» (4),

risoluzione del 18 gennaio 2006 sui cambiamenti climatici (5),

risoluzione del 1o giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno (6),

risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (7),

risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla strategia dell'Unione europea per la conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico (COP 12 e COP/MOP 2) (8),

risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - Libro verde (9),

risoluzione del 14 febbraio 2007 sui cambiamenti climatici (10),

risoluzione del 21 ottobre 2008«Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti» (11)


(1)  GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 81.

(2)  GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 144.

(3)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 384.

(4)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.

(5)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 182.

(6)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.

(7)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.

(8)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 439.

(9)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.

(10)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 344.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0491.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/85


Sfida dell'efficienza energetica mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

P6_TA(2009)0044

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sulla sfida dell'efficienza energetica mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

(2010/C 67 E/09)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2008 intitolata «Affrontare la sfida dell'efficienza energetica con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (COM(2008)0241),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 intitolata «Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

visto lo studio del settembre 2008 richiesto dalla Commissione e intitolato «Impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sull'efficienza energetica»,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, in particolare il piano d'azione (2007-2009) - «Una politica energetica per l'Europa»,

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (1),

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (2),

visto il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (3),

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (4),

vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (5),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6),

visto il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (7),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (8),

vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (9),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico (10),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - Libro verde (11),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno (12),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (13),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% e di ricavare il 20% dell'energia di cui necessita da fonti rinnovabili entro il 2020, e che si è altresì impegnata a migliorare del 20% l'efficienza energetica nell'arco dello stesso periodo,

B.

considerando che, secondo i calcoli, l'uso delle tecnologie basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) permetterebbe di evitare ogni anno più di 50 milioni di tonnellate di CO2,

C.

considerando che gli obiettivi menzionati in precedenza devono essere conseguiti senza pregiudicare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione europea,

D.

considerando che l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e che la competitività economica è strettamente dipendente dall'efficienza energetica e dall'uso delle TIC,

E.

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce uno degli strumenti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra più economici e che l'efficienza energetica può tradursi direttamente in un risparmio per i consumatori,

F.

considerando che le TIC hanno un ruolo essenziale da svolgere nel miglioramento dell'efficienza energetica a livello locale e globale tra le economie industrializzate e quelle emergenti (in particolare per il tramite di reti e di edifici intelligenti e della valorizzazione tecnologica dei processi di produzione delle industrie ad alto consumo di energia), e considerando le opportunità di risparmio offerte dai sistemi di trasporto intelligenti nel caso dell'industria manifatturiera e dei trasporti,

G.

considerando che il settore delle TIC produce attualmente il 2% delle emissioni globali di CO2 e che sarebbe in grado non solo di ridurre le proprie emissioni, ma soprattutto di sviluppare applicazioni innovative e più efficaci dal punto di vista energetico per l'economia nel suo complesso,

H.

considerando che la neutralità tecnologica dovrebbe essere rispettata per garantire che tutte le tecnologie pertinenti basate sulle TIC siano disponibili ad assistere l'Unione europea nella realizzazione dei suoi obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra,

I.

considerando che il settore delle TIC offre strumenti che hanno un ruolo essenziale da svolgere nel monitoraggio del rendimento di qualsiasi sistema rispetto al suo consumo energetico,

J.

considerando che parecchi programmi e parecchie iniziative dell'Unione europea sostengono già la ricerca e l'innovazione concernenti l'applicazione delle TIC al settore energetico (il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7°PQ), il programma di sostegno alla politica in materia di TIC, i programmi operativi europei per l'energia intelligente); che incentivi fiscali e aiuti pubblici adeguati forniscono anch'essi un sostegno finanziario e un incoraggiamento in vista di soluzioni intelligenti in materia di efficienza energetica,

K.

considerando che l'industria e le piccole e medie imprese (PMI) hanno un ruolo fondamentale da svolgere per accrescere l'efficienza energetica attraverso le TIC e l'innovazione,

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a cercare di accrescere, ad esempio attraverso progetti di dimostrazione, la consapevolezza dell'importanza che le TIC rivestono ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nell'economia dell'Unione europea e in quanto forze motrici di una produttività e di una crescita maggiori, nonché di riduzioni dei costi che favoriscono la competitività, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea;

2.

suggerisce alle prossime presidenze del Consiglio di fare delle TIC e della sua importanza ai fini della lotta contro il cambiamento climatico e dell'adattamento ad esso una delle priorità del loro mandato;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a cercare di armonizzare i criteri, gli approcci e le modifiche normative in materia di efficienza energetica e ad adottare un approccio olistico, il che significa che gli Stati membri non dovrebbero solo pensare in termini di elementi, ma di sistemi interi (ad esempio, edifici intelligenti); sollecita la Commissione a considerare di includere nei suoi orientamenti in materia di analisi d'impatto una valutazione dei risparmi energetici potenzialmente ottenuti applicando soluzioni basate sulle TIC;

4.

invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ideare una strategia verde basata sull'uso delle TI/TIC, atta a contribuire ad una riduzione progressiva delle emissioni di CO2 nell'Unione europea;

5.

invita gli Stati membri ad utilizzare maggiormente gli «appalti verdi» al fine di incoraggiare i loro servizi pubblici, che possono costituire un esempio nella promozione di soluzioni di efficienza energetica, ad adottare soluzioni basate sulle TIC; invita il settore pubblico, e in primo luogo le istituzioni dell'Unione europea, a ricorrere quanto più possibile a politiche che favoriscano gli «uffici senza carta», la gestione dei documenti, l'e-governance, l'amministrazione elettronica, il telelavoro e la video e teleconferenza; sollecita la Commissione ad assumere un ruolo guida mettendo a punto un piano d'azione inteso a ridurre il consumo di energia delle istituzioni dell'Unione europea;

6.

sottolinea che è necessario compiere maggiori sforzi ad ogni livello del processo decisionale affinché tutti gli strumenti finanziari disponibili (quali il settimo programma quadro, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, i programmi operativi pertinenti sostenuti dalla politica di coesione e i programmi nazionali e regionali) siano utilizzati per l'applicazione e l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche basate sulle TIC, che permettano di accrescere l'efficienza energetica; invita la Commissione a stabilire che almeno il 5% delle risorse dei Fondi strutturali sia speso per migliorare l'efficienza energetica nelle abitazioni esistenti;

7.

invita la Commissione a sostenere un approccio sistematico in vista di soluzioni TIC intelligenti, mettendo l'accento sulla riduzione delle emissioni nel quadro dello sviluppo urbano, segnatamente attraverso la costruzione di edifici, di un'illuminazione stradale e di reti di trasmissione e di distribuzione intelligenti, nonché attraverso l'organizzazione in tempo reale dei trasporti;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso di incentivi finanziari per tecnologie di reti intelligenti; invita inoltre gli Stati membri a incoraggiare l'uso delle tecnologie di telerilevamento più avanzate, che contribuiranno a ridurre le perdite di energia individuando le fughe, le ostruzioni o altri problemi nelle grandi infrastrutture energetiche;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, in cooperazione con l'industria, i consumatori, le autorità, le università e gli istituti di ricerca, la sperimentazione, la convalida, l'introduzione e la più ampia diffusione di metodi basati sull'informatica e sulle TIC volti ad accrescere l'efficienza energetica, segnatamente reti elettriche migliorate, edifici efficienti sotto il profilo energetico, l'illuminazione intelligente, l'automazione dei processi industriali, la virtualizzazione, la dematerializzazione, la sostituzione degli spostamenti fisici con le teleconferenze e le videoconferenze;

10.

invita gli Stati membri a utilizzare il potenziale delle TIC per permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, in particolare nell'ambito del mercato dell'energia e degli scambi di energia per via elettronica, ma anche in tutti i settori dell'economia, al fine di promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità verde;

11.

esorta gli Stati membri che non abbiano ancora creato incentivi adeguati per soddisfare i requisiti del 2006 stabiliti dalla direttiva 2006/32/CE, relativa all'installazione di una misurazione intelligente del consumo di elettricità nelle imprese, nei servizi pubblici e a livello di utenza domestica, a procedere quanto prima in tal senso; invita a tal fine la Commissione e gli Stati membri a garantire che, attraverso investimenti nell'applicazione automatizzata delle TIC in materia di consumo (misurazione intelligente e stima immediata dei bisogni energetici, compresi quelli delle abitazioni), tali tecnologie raggiungano una penetrazione al 100% entro il 2019;

12.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a investire in modo sostanziale in sistemi di produzione decentralizzata di energia basati sulle TIC (compreso l'uso della cogenerazione di calore ed energia combinato vantaggiosamente con tecnologie rinnovabili, quali le tecnologie basate sull'energia solare, mettendo l'accento sulle tecnologie di inseguimento solare intelligenti e sulle tecnologie eoliche), e ad adeguare la legislazione comunitaria e le norme nazionali conseguentemente; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a considerare sempre le TIC in associazione con una produzione e una distribuzione decentralizzate di energia;

13.

invita gli Stati membri a creare condizioni migliori per l'uso delle TIC nei settori ad elevato consumo energetico e in particolare in quello della costruzione (ad esempio, mediante il ricorso a tecnologie avanzate di monitoraggio e di controllo incorporate nelle linee di produzione), dato che il 10% delle emissioni totali di CO2 deriva dalla fabbricazione di materiali da costruzione;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi anche sull'efficienza energetica delle abitazioni e degli altri edifici esistenti, dal momento che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo totale di energia; chiede a tale proposito che siano create migliori condizioni per l'utilizzazione delle TIC nella costruzione di edifici intelligenti; incoraggia gli Stati membri ad offrire incentivi per il restauro degli edifici più antichi e la costruzione di «case passive» e di abitazioni ad emissioni zero;

15.

accoglie favorevolmente l'avvio di un processo di consultazione e di partenariato sulle TIC; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire una cooperazione più stretta fra tutti i partner nel settore dell'edilizia, dell'efficienza energetica e delle TIC, segnatamente attraverso Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) quali Artemis ed «Energy Efficient Buildings» (E2B ITC); invita tutti i partner a collaborare per definire norme e standard aperti, così da garantire la compatibilità delle diverse tecnologie;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione connessi con le nuove TIC e le loro applicazioni che presentano un elevato potenziale di efficienza energetica, segnatamente la micro e la nanoelettronica, nonché le emergenti tecnologie quantiche e fotoniche;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in materia di tecnologie di illuminazione e di applicazioni di illuminazione intelligente, così da promuovere in modo più determinato l'introduzione di un'illuminazione più efficiente sotto il profilo energetico negli spazi pubblici sia interni che esterni, mettendo l'accento sulla tecnologia dei diodi ad emissione di luce (LED) ad alta efficienza; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca sui sistemi di illuminazione intesi globalmente e non solo sui singoli componenti;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare al massimo il potenziale del sistema di navigazione satellitare Galileo, così da garantire un uso il più ampio possibile delle applicazioni pertinenti in combinazione con le TIC nel settore dei trasporti, in particolare per la gestione e l'organizzazione dei flussi di traffico, l'informazione in tempo reale sulla circolazione delle merci e delle persone e una scelta ottimale dell'itinerario e del modo di trasporto;

19.

invita gli Stati membri a cooperare a livello nazionale e locale al fine di coordinare un approccio per una mobilità efficiente sul piano energetico e una mobilità rispettosa dell'ambiente fondata su soluzioni intelligenti offerte dalle tecnologie basate sulle TIC (quali l'ottimizzazione del trasporto privato, la logistica intelligente, i veicoli efficienti, il monitoraggio, la pianificazione e la simulazione dei flussi di traffico), così da garantire l'interoperabilità, costi meno elevati e un maggiore impatto; invita inoltre gli Stati membri a sostenere gli organismi di normalizzazione nella definizione e nell'introduzione di standard dell'Unione europea e mondiali per sistemi di trasporto intelligenti;

20.

invita gli Stati membri ad avviare programmi e a introdurre incentivi volti a migliorare le prestazioni dei veicoli esistenti in termini di emissioni, in particolare applicando soluzioni TIC avanzate per la messa a norma dei sistemi di controllo delle emissioni e predisponendo piattaforme mobili di sorveglianza in tempo reale;

21.

incoraggia gli Stati membri a promuovere campagne di informazione rivolte al grande pubblico sul comportamento da adottare ai fini del risparmio energetico, come anche a promuovere la formazione dei conducenti di veicoli stradali in vista di uno stile di guida efficiente sotto il profilo energetico; osserva che, in tale contesto, bisognerebbe considerare altamente prioritario l'avvio di programmi pilota volti a dimostrare la messa in atto di buone prassi nei trasporti, in particolare attraverso l'applicazione di soluzioni TIC a valore aggiunto ai problemi esistenti a livello locale;

22.

invita la Commissione a pubblicare una guida destinata alle autorità locali sulle migliori prassi concernenti soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per la gestione del traffico; invita inoltre la Commissione a cooperare con i rappresentanti dell'industria nella stesura di un elenco di eco-innovazioni volte a fare della guida rispettosa dell'ambiente una realtà (quali un indicatore dei consumi economici di carburante, un software per controllare la pressione interna dei pneumatici, un sistema dinamico di eco-navigazione, la regolazione della velocità di guida, il controllo adattativo della velocità di crociera, la stima in tempo reale dell'impatto ambientale sulla base di profili di guida);

23.

sollecita la Commissione a promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alle autorità locali, che comprendano l'uso di strumenti di modellazione TIC per la pianificazione urbanistica e la gestione dell'edilizia abitativa, nonché per la fornitura di servizi digitali efficienti sotto il profilo energetico; accoglie con favore l'iniziativa «Patto dei sindaci», che riunisce in una rete permanente i sindaci delle città europee più all'avanguardia; chiede che tale iniziativa presti una particolare attenzione all'uso delle TIC per migliorare l'efficienza energetica;

24.

chiede agli Stati membri di prestare debita attenzione all'uso delle TIC nell'industria manifatturiera e invita la Commissione a fornire agli Stati membri un maggiore accesso ad esempi di progetti di R&S che includono un contributo fondamentale delle TIC all'industria manifatturiera, da cui dipende, direttamente o indirettamente, il 70% dei posti di lavoro dell'Unione europea, promuovendo in tal modo esempi di migliori prassi in vista della modernizzazione del settore manifatturiero dell'Unione europea;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a incoraggiare il settore delle TIC nella riduzione della sua impronta di carbonio, rispettando le norme più rigorose in materia di efficienza e innovazione durante l'intero ciclo di vita del prodotto e controllando il consumo di energia a tutti i livelli della sua catena di approvvigionamento; incoraggia lo sviluppo di iniziative volontarie per ridurre il consumo di energia nel settore delle TIC; raccomanda inoltre l'uso dei software e dei sistemi operativi che consumano meno energia;

26.

invita gli Stati membri ad investire nell'educazione all'efficienza energetica, che dovrebbe essere avviata a scuola, coltivando presso i futuri consumatori la consapevolezza ambientale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno massiccio ai programmi di istruzione e formazione, al fine di garantire un numero adeguato di specialisti qualificati in materia di TIC e di incoraggiare gli individui e le imprese ad adottare prassi efficienti attraverso un'istruzione e una formazione mirate che permettano di utilizzare gli equipaggiamenti in modo efficace, di quantificare i risparmi energetici che ne risultano e di sviluppare competenze «verdi»;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro normativo più favorevole che consenta alle PMI che possono svolgere un ruolo fondamentale nella messa in atto di soluzioni basate sulle TIC in vista dell'efficienza energetica di accedere più facilmente ai finanziamenti;

28.

si compiace dell'estensione del campo di applicazione della cooperazione con gli Stati Uniti «Energy Star» e dell'inclusione nel regolamento di applicazione di una disposizione a carattere vincolante in materia di appalti pubblici; esorta la Commissione a fare avanzare i negoziati su altri prodotti;

29.

prende atto del fatto che le nuove tecnologie e i nuovi approcci possono, in taluni casi, portare ad un aumento del consumo di energia rispetto ai sistemi che sostituiscono; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere misure volte ad assicurare che i consumatori siano pienamente consapevoli delle prestazioni che i sistemi innovativi offrono in materia di efficienza energetica rispetto alle tecnologie che vengono sostituite; invita la Commissione a proporre una metodologia per la valutazione del rendimento energetico dei sistemi; rileva il ruolo cruciale che i contatori intelligenti possono svolgere nell'informare i consumatori che modificano il loro comportamento o che adottano nuovi sistemi delle conseguenze globali di questi cambiamenti in termini di efficienza energetica;

30.

invita la Commissione a cooperare strettamente con i paesi terzi onde rendere maggiormente disponibili le TIC finalizzate all'efficienza energetica; chiede altresì la definizione di standard comuni per i prodotti efficienti sotto il profilo energetico, segnatamente per progetti «Energy Star» basati nell'Unione europea, che danno ottimi risultati in termini di efficienza energetica e di impatto ambientale e che potrebbero essere trasferiti in paesi terzi per la loro attuazione;

31.

invita gli Stati membri a fornire un sostegno attivo all'utilizzo, nelle regioni periferiche dell'Unione europea quali le isole, le zone montane e quelle isolate, delle applicazioni TIC che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 1, del 4.1.2003, pag. 65.

(2)  GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64.

(3)  GU L 39, del 13.2.2008, pag. 1.

(4)  GU L 191, del 22.7.2005, pag. 29.

(5)  GU L 310, del 9.11.2006, pag. 15.

(6)  GU L 412, del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 196, del 24.7.2008, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0354.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0033.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0007.

(11)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.

(12)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.

(13)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/91


Rimpatrio e reinsediamento dei detenuti in Guantánamo

P6_TA(2009)0045

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo

(2010/C 67 E/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali concernenti i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984,

vista la cooperazione transatlantica tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, segnatamente nel settore della lotta al terrorismo,

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2006 sulla situazione dei detenuti a Guantánamo (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 su Guantánamo (2),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 10 marzo 2004 sul diritto dei prigionieri di Guantánamo a un processo equo (3),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sui prigionieri detenuti a Guantánamo (4),

viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la relazione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 15 febbraio 2006,

viste le dichiarazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni e le raccomandazioni relative agli Stati Uniti del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura,

vista la dichiarazione rilasciata il 20 gennaio 2009 dal Presidente del Parlamento europeo,

vista la dichiarazione rilasciata il 19 gennaio 2009 dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

vista la dichiarazione del coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea,

viste le dichiarazioni del Commissario europeo per la libertà, la sicurezza e la giustizia e della Presidenza dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (5) e le attività del Consiglio d'Europa in tale settore,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno creato nella baia di Guantánamo (Cuba), nel gennaio 2002, una struttura detentiva di massima sicurezza dove vengono recluse persone sospettate di terrorismo,

B.

considerando che i detenuti nel centro di Guantánamo sono stati privati dei diritti umani fondamentali, in particolare del diritto ad un processo equo, e sono stati oggetto di tecniche d'interrogatorio estreme, quali il waterboarding, che possono essere considerate una forma di tortura, e un trattamento crudele, inumano o degradante,

C.

considerando che in una serie di sentenze emesse da tribunali statunitensi, tra cui la Corte suprema, sono stati accordati diritti parziali e limitati, come la possibilità di accedere a tribunali civili negli Stati Uniti,

D.

considerando che gli Stati Uniti hanno pubblicato un elenco di 759 persone che sono o sono state detenute a Guantánamo, 525 delle quali sono state rilasciate, 5 sono decedute sotto custodia, e circa 250 sono ancora recluse nella struttura; considerando che tra queste ultime figurano:

vari detenuti che restano a Guantánamo semplicemente perché non esiste un paese in cui possano tornare in condizioni di sicurezza; si tratta di persone che non sono mai state accusate di alcun reato da parte degli Stati Uniti e che non lo saranno nemmeno in futuro;

vari detenuti la cui situazione è attualmente al vaglio in vista di un eventuale procedimento giudiziario e di un processo;

vari detenuti che, secondo le autorità statunitensi, non devono essere perseguiti, ma che costituiscono ad ogni modo una potenziale minaccia,

E.

considerando che il ricorso alla tortura e ad altri metodi illegali implica che le «prove» raccolte non siano ammissibili in tribunale, rendendo impossibile perseguire e incarcerare le persone sospettate di terrorismo,

F.

considerando che, secondo le autorità statunitensi, 61 ex detenuti di Guantánamo hanno partecipato ad atti di terrorismo dopo il loro rilascio,

1.

esprime profondo apprezzamento sia per la decisione del presidente statunitense Barack Obama di chiudere il centro di detenzione di Guantánamo sia per i provvedimenti esecutivi correlati, che segnano una svolta nella politica degli Stati Uniti per quanto riguarda il rispetto del diritto umanitario e internazionale; incoraggia la nuova amministrazione ad adottare ulteriori misure in tal senso;

2.

ricorda che la responsabilità principale per l'intero processo di chiusura del centro di detenzione di Guantánamo e il futuro dei suoi detenuti spetta agli Stati Uniti; afferma, tuttavia, che la responsabilità per il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali spetta a tutti i paesi democratici, in particolare l'Unione europea e i suoi Stati membri, che insieme rappresentano una comunità di valori;

3.

invita gli Stati Uniti a garantire che i detenuti di Guantánamo possano beneficiare dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantiti dal diritto costituzionale internazionale e statunitense, e che:

tutti i detenuti contro i quali gli Stati Uniti sono in possesso di prove sufficienti siano sottoposti tempestivamente a un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale e, qualora condannati, siano detenuti negli Stati Uniti;

tutti i detenuti non accusati di reato, che scelgono volontariamente il rimpatrio, siano rinviati nel rispettivo paese di origine nel modo più rapido e tempestivo possibile;

tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nel rispettivo paese di origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, possano essere accolti dagli Stati Uniti, beneficiare di protezione umanitaria nel territorio continentale degli Stati Uniti e avviare procedure di ricorso;

4.

invita gli Stati membri, qualora il governo statunitense lo richieda, a cooperare nella ricerca di soluzioni, ad essere pronti ad accettare i detenuti di Guantánamo nell'Unione europea, al fine di contribuire a rafforzare il diritto internazionale e di garantire, a titolo prioritario, un trattamento equo e umano per tutti; ricorda che gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente, consultandosi reciprocamente in merito alle possibili conseguenze per la sicurezza pubblica in tutta l'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la PESC, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Segretario generale e al Presidente dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


(1)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

(2)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 423.

(3)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

(4)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 353.

(5)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.


Giovedì 5 febbraio 2009

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/94


Attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008

P6_TA(2009)0047

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (2008/2235(INI))

(2010/C 67 E/11)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (1) (in prosieguo «direttiva Accoglienza»),

vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2) (in prosieguo «direttiva Procedura»),

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (3) (in prosieguo «regolamento Dublino II»),

vista la relazione della Commissione, del 26 novembre 2007, sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2007)0745),

vista la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in particolare i suoi articoli 5 e 8,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite,

viste le relazioni delle delegazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in Italia (Lampedusa), in Spagna (Ceuta e Melilla, isole Canarie), in Francia (Parigi), a Malta, in Grecia, in Belgio, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Danimarca e a Cipro,

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa (4),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta (5),

viste la proposta di rifusione della direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008)0815) (in prosieguo «proposta di rifusione») e la proposta di revisione del regolamento Dublino II (COM(2008)0820) presentate congiuntamente dalla Commissione il 3 dicembre 2008,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0024/2009),

A.

considerando che la «direttiva Accoglienza», recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri è un elemento fondamentale della prima fase del regime comune europeo di asilo,

B.

considerando che la «direttiva Accoglienza» si applica ai richiedenti asilo e ai rifugiati,

C.

considerando che i diritti fondamentali, quali il diritto a una vita dignitosa, la tutela della vita familiare, l'accesso alle cure sanitarie e il diritto d'appello devono essere garantiti in ogni circostanza,

D.

considerando che le direttive «Accoglienza» e «Procedura» impongono agli Stati membri di fornire ai richiedenti asilo informazioni scritte sui loro diritti nonché sulle organizzazioni di assistenza e che è fondamentale per i richiedenti asilo, vista la complessità delle procedure e la brevità dei termini – in particolare per i casi di procedura accelerata – beneficiare di una consulenza giuridica appropriata, avere accesso, laddove necessario, ad un interprete e ricevere le decisioni che li riguardano in una lingua che essi dovrebbero ragionevolmente comprendere,

E.

considerando l'importanza di provvedere a che le procedure di asilo siano chiare (nello specifico i criteri di accoglienza o di rigetto di una domanda di asilo), eque, efficaci e proporzionali, onde garantire l'accesso effettivo all'asilo,

F.

considerando che l'articolo 7 della «direttiva Accoglienza» accorda ai richiedenti asilo il diritto di circolare liberamente nello Stato membro in cui ha chiesto asilo, ma che tale diritto può essere ristretto dagli Stati membri,

G.

considerando che la «direttiva Accoglienza» si applica ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ma che in molti centri visitati i richiedenti asilo e i migranti irregolari sono trattenuti all'interno degli stessi locali,

H.

considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo protegge i diritti di tutti i minori, compresi quelli che si trovano fuori dei loro paesi d'origine e che la direttiva «Accoglienza» impone agli Stati membri di tener conto della situazione particolare dei minori e conferisce loro diritti specifici quali il diritto all'istruzione,

I.

considerando che non tutti gli Stati membri utilizzano i centri di accoglienza per la totalità o buona parte dei richiedenti asilo, preferendovi centri alternativi su scala nazionale e considerando che la commissione LIBE non ha ancora valutato tale aspetto relativo alle prassi degli Stati membri,

J.

considerando che ai sensi della presente risoluzione il termine «detenzione amministrativa» indica una procedura amministrativa a carattere temporaneo,

K.

considerando che la detenzione amministrativa è una misura amministrativa temporanea che differisce dalla detenzione a carattere penale,

L.

considerando che in occasione di alcune visite, i deputati hanno constatato a più riprese, quando si è rivelato necessario a causa delle cattive condizioni registrate in un determinato centro, che le condizioni di ritenzione erano intollerabili dal punto di vista igienico, della promiscuità, delle strutture disponibili e che le persone trattenute non erano sistematicamente informate della loro detenzione amministrativa, dei loro diritti e dello stato di avanzamento dei loro dossier,

Osservazioni generali e procedure d'asilo

1.

deplora che alcune visite effettuate abbiano dimostrato che le direttive vigenti sono ancora male applicate o non sono applicate da alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per garantire la trasposizione e il rispetto non solo formale delle direttive;

2.

sottolinea che i principi della Carta per i diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU, quali il diritto a una vita dignitosa, la tutela della vita familiare, l'accesso alle cure sanitarie e il diritto ad un ricorso effettivo contro la detenzione amministrativa, dovrebbero essere applicati sempre, a prescindere dallo status del cittadino del paese terzo interessato; non può pertanto accettare che una persona non sia trattata secondo tali principi per la sola ragione di essere un immigrato irregolare;

3.

deplora varie carenze relative al livello delle condizioni di accoglienza, dovute soprattutto al fatto che la «direttiva Accoglienza» lascia attualmente agli Stati membri ampio margine di discrezione relativamente alla definizione delle condizioni di accoglienza su scala nazionale; accoglie pertanto con favore la proposta di rifusione richiamata in precedenza;

4.

esprime soddisfazione per il contenuto della proposta di rifusione della Commissione e si compiace del fatto che l'obiettivo stabilito sia di garantire degli standard più elevati in materia di accoglienza per i richiedenti asilo, al fine di assicurare un livello di vita dignitoso e di consentire una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di condizioni di accoglienza;

5.

plaude alla proposta della Commissione di estendere il campo di applicazione della «direttiva Accoglienza» alla tutela sussidiaria, al fine di garantire che lo stesso livello di diritti sia applicato a tutte le forme di protezione internazionale;

6.

invita gli Stati membri a dare prova di una maggiore solidarietà con i paesi che sono maggiormente confrontati con le sfide dell'immigrazione, una solidarietà che non sia solo tecnica e/o finanziaria; chiede alla Commissione di studiare la possibilità di proporre uno strumento europeo di solidarietà inteso ad alleggerire l'onere degli Stati membri che dispongono di frontiere esterne e che ricevono un elevato numero di rifugiati, strumento fondato sul principio del rispetto delle volontà dei richiedenti asilo che garantisca loro un elevato livello di protezione;

7.

chiede alla Commissione di istituire, in cooperazione con il Parlamento, un sistema di visite e di ispezioni permanente; auspica che la commissione LIBE prosegua le sue visite onde garantire il rispetto del diritto comunitario in materia di condizioni di accoglienza e di procedure di ritorno nonché l'organizzazione di un dibattito annuale sui risultati di tali visite nel corso di una sessione plenaria del Parlamento;

Accoglienza

8.

deplora che la capacità dei centri di accoglienza aperti da taluni Stati membri sia scarsa e non sembri soddisfare i bisogni dei migranti;

9.

chiede che l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti sia effettuata in via prioritaria in centri di accoglienza aperti piuttosto che in unità chiuse, sull'esempio di quelli già esistenti in taluni Stati membri;

10.

ricorda l'obbligo degli Stati membri di garantire l'accesso alle procedure relative alla domanda di asilo;

11.

esorta gli Stati membri ad applicare la direttiva «Accoglienza» nei confronti della totalità dei richiedenti asilo fin dal momento in cui questi ultimi manifestano il desiderio di ottenere protezione in uno Stato membro, anche se la domanda di asilo non è stata presentata formalmente;

12.

esorta la Commissione a ricordare agli Stati membri che il rifiuto o la revisione verso il basso delle condizioni di accoglienza per motivi non inclusi nella «direttiva Accoglienza» sono o dovrebbero essere severamente vietate;

13.

ritiene che le condizioni di accoglienza di base, quali il vitto, l'alloggio e l'assistenza sanitaria d'urgenza non dovrebbero mai essere negate, in quanto una siffatta negazione potrebbe costituire una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo;

14.

ritiene necessario giungere ad un giusto equilibrio tra rapidità delle procedure, assorbimento dell'arretrato e giusto trattamento di ogni singolo caso, in particolare nel caso delle procedure accelerate;

Accesso all'informazione e diritto all'interpretazione

15.

constata che l'informazione sulle procedure è in gran parte scritta e che i termini sono molto brevi e che ciò può sollevare un problema di comprensione e rappresentare per i richiedenti asilo, al momento della presentazione della domanda, un ostacolo all'esercizio effettivo dei loro diritti; chiede che siano messi a disposizione dei richiedenti asilo degli opuscoli illustrativi di tutti i loro diritti, nelle principali lingue internazionali e nelle lingue parlate da un numero significativo di richiedenti asilo e di immigrati nello Stato membro interessato; chiede agli Stati membri di prevedere altresì la comunicazione di informazioni mediante altri mezzi, compresa la comunicazione orale, televisiva o tramite Internet;

16.

si dichiara preoccupato per quanto riguarda la frequente mancanza di interpreti, in alcuni dei centri visitati, anche in occasione dei colloqui ufficiali; esorta gli Stati membri a garantire un servizio di interpretazione pubblico e gratuito, se necessario per telefono o via Internet;

17.

incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per i rifugiati, onde migliorare l'accesso all'informazione e, in particolare, aumentare il numero di lingue in cui sono fornite le informazioni o i loro supporti; esorta la Commissione ad assicurare la diffusione, negli Stati membri, delle informazioni in merito agli strumenti finanziari disponibili a tal fine e alle migliori prassi esistenti relativamente al loro utilizzo;

Assistenza giuridica

18.

deplora che l'accesso all'assistenza giuridica gratuita per i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari posti in detenzione amministrativa sembri ristretta e si limiti talvolta ad un elenco di nomi di avvocati, col risultato che le persone che non dispongono dei mezzi finanziari adeguati restano prive di assistenza;

19.

ricorda che è particolarmente difficile trovare un'assistenza giuridica appropriata per le persone poste in detenzione amministrativa, data la difficoltà di comunicare con l'esterno e la natura specifica della legislazione rilevante;

20.

20osserva che la continuità dell'accesso all'assistenza giuridica diviene più difficile allorché i detenuti vengono spostati tra vari centri di accoglienza o di detenzione amministrativa;

21.

si compiace con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e con i rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) per il loro lavoro di assistenza giuridica, ma ritiene che le ONG non possono sostituirsi agli Stati responsabili;

22.

esorta gli Stati membri a garantire l'accesso a un'assistenza giuridica gratuita e/o al gratuito patrocinio qualora il richiedente asilo non possa sostenerne i relativi costi;

Accesso alla sanità

23.

deplora che nella maggioranza dei centri di detenzione amministrativa visitati, i richiedenti asilo e i migranti si lamentino sistematicamente dell'insufficienza e dell'inadeguatezza delle cure mediche, delle difficoltà di consultare i medici o di comunicare con loro, della mancanza di cure specifiche (in particolare per le donne incinte e le vittime di torture) e di medicinali appropriati;

24.

chiede agli Stati membri di estendere la copertura medica attualmente offerta ai richiedenti asilo e ai migranti affinché essa non resti limitata alle cure di emergenza, nonché di garantire altresì un sostegno psicologico e cure psichiatriche; ricorda che il diritto alla salute e alle cure mediche è tra i più fondamentali diritti della persona;

Accesso all'occupazione

25.

accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a far fronte agli ostacoli in materia di accesso al mercato del lavoro nonché a garantire l'accesso all'occupazione trascorsi sei mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale;

26.

chiede agli Stati membri di non imporre vincoli legali o amministrativi che ostacolino l'accesso all'occupazione;

Assistenza fornita dalle ONG

27.

riconosce il lavoro considerevole svolto dalle associazioni per quanto riguarda l'assistenza ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari;

28.

invita gli Stati membri a trarre insegnamento dalle buone prassi sviluppate nell'ambito delle attività del programma EQUAL sui richiedenti asilo per quanto concerne l'efficace preparazione al mercato del lavoro;

29.

chiede agli Stati membri di garantire ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari un accesso all'assistenza da parte di attori indipendenti dalle autorità nazionali, per la difesa dei propri diritti anche durante la detenzione amministrativa; invita gli Stati membri a garantire alla società civile il legittimo diritto ad accedere, senza ostacoli legali o amministrativi, ai luoghi di detenzione per stranieri;

30.

chiede agli Stati membri di non ricorrere in alcun caso alla detenzione dei richiedenti asilo, in quanto persone per natura vulnerabili e bisognose di protezione;

Detenzione amministrativa

31.

deplora il fatto che un gran numero di Stati membri ricorra sempre più alla detenzione amministrativa; sottolinea che una persona non dovrebbe essere trattenuta in detenzione per il solo motivo di aver richiesto protezione internazionale; sottolinea che la detenzione amministrativa deve essere una misura di ultima istanza, proporzionata e applicata per il periodo più breve possibile e soltanto nei casi in cui non sia possibile applicare altre misure meno coercitive e sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso;

32.

ricorda che l'articolo 5 della CEDU conferisce il diritto di impugnare una misura privativa della libertà; chiede che tutti i cittadini di paesi terzi posti in detenzione amministrativa possano presentare un siffatto ricorso;

33.

si preoccupa delle condizioni carcerarie in cui sono trattenuti i migranti irregolari e i richiedenti asilo, benché non abbiano commesso alcun reato; chiede che queste persone siano trattenute in edifici distinti, preferibilmente aperti, al fine di assicurarne la protezione e fornir loro assistenza;

34.

si dichiara preoccupato dello stato di degrado e della mancanza d'igiene in cui versano taluni centri di detenzione amministrativa; ricorda che l'obbligo di un'accoglienza dignitosa deve applicarsi anche alle persone trattenute; chiede che siano chiusi al più presto tutti i centri che non soddisfino tali norme;

35.

constata che l'accesso alle cure sanitarie, in particolare alle cure psicologiche, è spesso reso difficile in quanto alcuni centri di detenzione amministrativa si trovano all'interno di strutture carcerarie; chiede agli Stati membri di garantire, giorno e notte, una presenza medica appropriata, anche a carattere psicologico, nei centri di detenzione amministrativa;

36.

invita gli Stati membri a migliorare i contatti tra le persone poste in detenzione amministrativa, anche permettendo visite regolari, estendendo l'accesso alle comunicazioni telefoniche e fornendo, a talune condizioni, l'accesso gratuito a Internet e ai mezzi d'informazione di massa in tutti i centri;

37.

invita gli Stati membri a pubblicare una relazione annuale in merito al numero dei centri di detenzione amministrativa, alla loro collocazione, al numero di persone ivi trattenute e al funzionamento di tali centri;

38.

chiede agli Stati membri di garantire un controllo periodico dei centri di detenzione amministrativa e delle condizioni in cui sono trattenute le persone al loro interno, mediante l'istituzione della figura di un mediatore nazionale responsabile di tali centri;

Minori non accompagnati e famiglie

39.

ricorda che, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo, l'interesse superiore del minore deve essere al centro di ogni decisione o misura che lo riguardi; sottolinea la necessità di adottare misure e di porre in essere i mezzi necessari per proteggere i minori non accompagnati, siano essi rifugiati o no;

40.

esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di istituire organismi indipendenti incaricati ufficialmente di monitorare gli standard e le condizioni nei centri di detenzione amministrativa, nonché di attuare un sistema ufficiale di controllo che pubblicherà le sue relazioni su tale questione;

41.

chiede che la detenzione amministrativa dei minori sia vietata per principio e che il ricorso alla detenzione amministrativa dei minori con i genitori abbia carattere eccezionale e miri a garantire l'interesse superiore del fanciullo;

42.

invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a firmare e a ratificare senza riserve la Convenzione sui diritti del fanciullo;

43.

invita gli Stati membri a procedere all'attuazione dell'osservazione generale n. 8(2006) del 2 marzo 2007 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo sul diritto a una protezione dalle punizioni corporali e da altre punizioni crudeli o degradanti, anche all'interno della famiglia, soprattutto sui minori trattenuti;

44.

ricorda che tutti i minori hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dal fatto che si trovino nel loro paese d'origine o no; chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove il minore sia posto in detenzione amministrativa; chiede che l'accesso all'istruzione si effettui direttamente nella comunità, in una maniera adeguata corrispondente alla valutazione del livello delle conoscenze del minore, sviluppando al tempo stesso modelli transitori che consentano di acquisire le competenze linguistiche necessarie per una normale istruzione, onde garantire una migliore integrazione dei bambini e delle loro famiglie;

45.

ricorda che i minori hanno diritto a svaghi adatti alla loro età e chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove essi siano posti in detenzione amministrativa;

46.

chiede agli Stati membri di provvedere a che i minori non accompagnati e le famiglie siano alloggiati in sistemazioni separate, anche ove siano posti in detenzione amministrativa, al fine di garantire una vita familiare e privata adeguata, come previsto dall'articolo 8 della CEDU, nonché un ambiente protettivo per i bambini;

47.

auspica che a tutti coloro che lavorano con minori e minori non accompagnati sia impartita una formazione specializzata e appropriata alla situazione dei bambini; ritiene importante il contributo che potrebbero fornire in tale settore le ONG specializzate in questo campo;

Minori non accompagnati

48.

chiede che sia nominato, per ciascun minore non accompagnato, un tutore legale indipendente che provveda alla sua protezione sia nelle sale d'aspetto ad esempio di aeroporti e stazioni ferroviarie, sia nel territorio degli Stati membri; chiede una definizione chiara delle competenze e del ruolo del tutore legale;

49.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre l'obbligo di risalire ai membri della famiglia, anche per organizzazioni quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa internazionale;

50.

si dichiara preoccupato del fenomeno delle scomparse di minori non accompagnati; chiede agli Stati membri di raccogliere dati e statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 862/2007 (6) concernente l'identificazione e l'assistenza fornita ai minori non accompagnati al fine di combattere tale fenomeno; ritiene che il modo migliore per disincentivare la scomparsa dei minori sia adibire strutture idonee alla loro accoglienza, ove essi possano ricevere anche una formazione adeguata alla loro età (istruzione, formazione professionale, ecc);

51.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un meccanismo armonizzato ed affidabile di identificazione dei minori non accompagnati – ricorrendo alle ultime tecnologie quali l'impiego di dati biometrici – nonché regole comuni concernenti gli accertamenti di età; ricorda a tale riguardo che, conformemente al principio di precauzione, la persona interessata deve essere considerata minore fino alla conclusione della procedura di accertamento dell'età e dunque trattata in quanto tale e che qualora sussista un dubbio ragionevole quanto all'età del minore, esso deve beneficiare al minore stesso;

Famiglie

52.

invita gli Stati membri a studiare tutte le misure alternative alla privazione della libertà e, ove opportuno e prima di porre in detenzione amministrativa famiglie con minori, a provare che le alternative prese in considerazione non sono efficaci;

53.

auspica che le famiglie richiedenti asilo abbiano accesso ai servizi familiari, ai servizi per l'infanzia e alle visite mediche specializzate nella protezione dell'infanzia;

Persone vulnerabili

54.

chiede alla Commissione di definire norme comuni obbligatorie per l'identificazione delle persone vulnerabili, in particolare le vittime di torture o della tratta di esseri umani, le persone bisognose di cure mediche particolari, le donne incinte e i minori;

55.

considera che ogni persona vulnerabile, a motivo della sua situazione particolare, non debba essere posta in detenzione amministrativa, in quanto ciò comporta ripercussioni importanti sulla sua condizione;

56.

esorta gli Stati membri a garantire un'assistenza specializzata, in particolare un aiuto psicologico, alle persone vulnerabili e alle vittime di torture e della tratta, onde garantire la loro protezione; chiede che a tutto il personale che venga in contatto con persone vulnerabili, compreso il personale addetto alle richieste d'asilo e le forze dell'ordine, sia impartita una formazione specializzata;

Sistema di Dublino

57.

si preoccupa dell'aumento del numero di persone detenute nel quadro del sistema di Dublino e del ricorso quasi sistematico a misure privative della libertà da parte di taluni Stati membri; auspica che queste persone non siano poste in detenzione amministrativa ove il rischio di fuga non sia stato accertato e dimostrato dallo Stato membro;

58.

deplora che taluni Stati membri limitino l'accesso delle persone contemplate dal sistema di Dublino alle norme di accoglienza; chiede alla Commissione di statuire inequivocabilmente che la «direttiva Accoglienza» si applica anche a queste persone, onde garantire che possano esercitare tutti i loro diritti;

*

* *

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(2)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(3)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(4)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 598.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 301.

(6)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/101


Rafforzare il ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale

P6_TA(2009)0048

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (2008/2205(INI))

(2010/C 67 E/12)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000,

viste le conclusioni della Presidenza sulla strategia di Lisbona adottate dal Consiglio europeo di Lisbona il 23 e 24 marzo 2000,

vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1),

vista la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2003 intitolata «Pensare in piccolo in un'Europa che si allarga» (COM(2003)0026),

vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2005 intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» (COM(2005)0551),

vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 intitolata «Europa globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea» (COM(2006)0567),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (2),

vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2007 intitolata «Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI» (COM(2007)0592),

vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2007 intitolata «Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei» (COM(2007)0183),

vista la relazione sulla consultazione pubblica sulla strategia dell'Unione europea di accesso ai mercati, presentata dalla Commissione (DG Commercio) il 28 febbraio 2007,

vista la relazione finale del gruppo di esperti sul sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, pubblicata dalla Commissione (DG Imprese e Industria, Promozione della competitività delle PMI) nel dicembre 2007 (3),

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 intitolata «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l'Europa) (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2006 intitolata «Europa globale: gli strumenti europei di difesa del commerciale in un'economia globale in mutamento – Libro verde destinato alla consultazione pubblica» (COM(2006)0763),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (4),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) (5),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (6),

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (7),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (8),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (9),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 (10),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2006 allegato alla comunicazione della Commissione su riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della relazione 2006 sulla competitività europea (SEC(2006)1467),

viste le conclusioni della Presidenza adottate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006 (7775/1/2006),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio europeo di primavera 2006 in relazione alla strategia di Lisbona (11),

vista la dichiarazione adottata all'unanimità il 2 dicembre 2006 in occasione della sessione annuale della Conferenza parlamentare sull'OMC,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008«Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio» (12),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sull'indicazione del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio d'origine») (13),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne», del 12 febbraio 2007, concernenti la revisione dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e le PMI,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0001/2009),

A.

considerando che le PMI dell'Unione europea, che sono definite come le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato inferiore a 50 000 000 EUR, rappresentano 23 milioni di imprese (99% del totale) e 75 milioni di posti di lavoro (70%) nell'Unione europea,

B.

considerando che oltre il 96% delle PMI dell'Unione europea hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 10 000 000 EUR, il che limita la loro capacità di esportare beni e servizi oltre i confini nazionali, dati gli elevati costi fissi collegati al commercio internazionale;

C.

considerando che le prestazioni internazionali delle PMI sono di conseguenza strutturalmente deboli, sebbene l'8% delle PMI dell'Unione europea a 27 esporti beni al di fuori delle frontiere nazionali e circa il 3% delle PMI consideri prioritaria l'esportazione di beni al di fuori dell'Unione europea; che, per contro, le 10 migliori imprese dell'Unione europea realizzano da sole il 96% delle esportazioni e degli investimenti diretti esteri dell'Unione europea,

D.

considerando che la crescita economica stimata nei paesi terzi dovrebbe essere superiore a quella del mercato interno, il che creerà nuove opportunità per le PMI esportatrici,

E.

considerando che le PMI affronteranno una concorrenza più intensa all'interno dell'Unione europea da parte di concorrenti di paesi terzi,

F.

considerando che i mercati aperti e la concorrenza leale rappresentano i migliori strumenti per garantire le opportunità per le PMI nell'economia globalizzata,

G.

considerando che le imprese internazionalizzate hanno dimostrato una maggiore capacità di innovazione; che l'internazionalizzazione e l'innovazione sono cruciali per la competitività e la crescita, che sono a loro volta fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di crescita e occupazione,

H.

considerando che l'internazionalizzazione genera competitività e crescita, contribuendo all'espansione delle imprese e quindi all'aumento dell'occupazione, e che le PMI creano l'80% dei nuovi posti di lavoro nell'Unione europea,

I.

considerando che le PMI che mirano all'internazionalizzazione devono affrontare problemi specifici, quali la mancanza di esperienza internazionale, la difficoltà di ottenere accesso al finanziamento, la scarsità di risorse umane qualificate e un quadro normativo internazionale molto complesso, e che tali problemi le dissuadono dal realizzare i cambiamenti strutturali necessari per poter trarre vantaggio dall'internazionalizzazione,

J.

considerando che le PMI inserite nel commercio internazionale sono destinate a rinnovare il paesaggio economico dell'Unione europea in modo tale da diventare la nuova generazione di grandi imprese di cui l'Unione europea necessita per conseguire l'obiettivo del 3% del PIL destinato alla ricerca e allo sviluppo,

K.

considerando che le PMI dell'Unione europea hanno un grande interesse per i mercati più vicini geograficamente e culturalmente, vale a dire le regioni frontaliere dell'Unione europea come gli Stati del Mediterraneo e dei Balcani occidentali,

L.

considerando che la competitività dipende anche dalla capacità di garantire alle PMI una protezione adeguata contro le pratiche commerciali sleali e che nell'Unione europea la produzione manifatturiera costituisce un settore importante per la crescita economica e l'occupazione,

Il quadro multilaterale e l'OMC

1.

insiste sulla necessità che il sistema OMC faccia in modo da tenere in maggior conto il ruolo delle PMI e i loro interessi; rammenta che le PMI hanno bisogno di un quadro normativo internazionale chiaro e funzionale;

2.

invita la Commissione a prevedere nell'ambito dei negoziati dell'OMC, regole semplificate specifiche per le PMI all'interno delle zone di libero scambio, nonché clausole speciali relative alle esigenze delle PMI;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le proprie priorità in ambito multilaterale favorendo la rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie, la promozione del commercio internazionale attraverso idonee misure di semplificazione e armonizzazione normativa;

4.

considera necessario rendere il sistema degli scambi internazionali meno oneroso per le PMI e prendere in considerazione la creazione di un sistema di corti arbitrali internazionali rapido e poco oneroso che possa permettere alle PMI di evitare le lungaggini e le difficoltà che un contenzioso con le autorità doganali o commerciali in alcuni paesi terzi comporta;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente in vista di un accordo globale multilaterale in materia di «facilitazione commerciale» che possa permettere, tra l'altro, alle PMI dell'Unione europea di trarre pienamente vantaggio dalla globalizzazione e dall'apertura dei mercati nei paesi terzi;

6.

sostiene in particolare l'adozione di una posizione ferma nei negoziati sulle procedure relative alla facilitazione commerciale, al fine di ridurre i costi delle procedure doganali, che possono raggiungere anche il 15% del valore dei beni scambiati, attraverso la trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'armonizzazione delle norme internazionali, l'efficace registrazione dell'origine dei beni e l'ammodernamento dei controlli doganali;

7.

sottolinea l'importanza che riveste per le PMI la conclusione dei negoziati su tutti i capitoli del ciclo di negoziati del round di Doha;

La comunicazione sull'Europa globale

8.

supporta gli sforzi della Commissione di dotare l'Unione europea di una strategia globale che copra tutti gli aspetti esterni della competitività europea e che contribuisca a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, ma nota con rammarico l'assenza di iniziative specifiche a favore delle PMI, che forniscono i due terzi dei posti di lavoro nell'Unione europea; invita la Commissione e il Consiglio a rimediare a questa mancanza senza ritardo, fissando obiettivi ambiziosi ma realistici per salvaguardare gli interessi delle PMI e mettendo a disposizione i mezzi e le risorse necessari per realizzarli; rileva l'importanza di un efficace regolamento sulle barriere commerciali quale strumento complementare per conseguire tale fine;

9.

ritiene che una liberalizzazione commerciale reciproca sia necessaria per le PMI e che, pertanto, la Commissione dovrebbe affrontare in modo esplicito le difficoltà incontrate dalle PMI dell'Unione europea nelle esportazioni, precisando con quali strumenti nazionali o europei l'Unione europea potrebbe aiutare le PMI a migliorare le loro prestazioni sui mercati mondiali;

Riforma degli strumenti di difesa commerciale

10.

si compiace della decisione della Commissione di ritirare le proposte di riforma degli strumenti di difesa commerciale contenute nel summenzionato Libro verde destinato alla consultazione pubblica;

11.

è del parere che le riforme dalla Commissione non solo non avrebbero giovato alla competitività esterna dell'industria dell'Unione europea, ma avrebbero arrecato un ulteriore grave danno a quei settori industriali dell'Unione europea messi in pericolo da prodotti esteri illegalmente sovvenzionati o indebitamente favoriti dalla pratica del dumping; sottolinea che il sistema di strumenti di difesa commerciale deve continuare a essere una procedura quasi giudiziaria, basata su valutazioni obiettive e fattuali, in modo da consentire prevedibilità e certezza giuridica;

12.

ritiene che, in mancanza di norme internazionalmente riconosciute in materia di concorrenza, l'attuale sistema europeo di strumenti di difesa commerciale costituisca lo strumento migliore per garantire pari condizioni a tutti gli operatori e che le imprese dell'Unione europea, in particolare le PMI, necessitino di un meccanismo efficace per lottare contro le pratiche commerciali sleali;

13.

sottolinea che il sistema di strumenti di difesa commerciale serve a tutelare gli interessi dei produttori e dei dipendenti nei confronti delle difficoltà causate dal dumping o da sovvenzioni illegali; vista l'importanza dei strumenti di difesa commerciale invita la Commissione ad accrescere la trasparenza, la prevedibilità e l'accessibilità delle procedure d'indagine in particolare per le PMI e ad accelerare e semplificare le procedure;

14.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di svolgere azioni di informazione e di formazione destinate a incoraggiare le PMI ad avvalersi degli strumenti di difesa commerciale; ritiene che la Commissione, pur mantenendo una posizione neutrale, dovrebbe fornire un'assistenza mirata alle PMI in tutte le fasi delle indagini in materia di difesa commerciale; a tale riguardo, considera necessario migliorare i servizi offerti alle PMI dall'help desk di difesa commerciale;

15.

si rammarica che soltanto un numero ridotto di indagini ha riguardato settori industriali con un'elevata concentrazione di PMI; invita la Commissione a porre in essere senza ritardo tutti gli opportuni correttivi alla pratica corrente che possano garantire una difesa più efficace dei diritti delle PMI e un loro accesso più agevole alle tutele garantite dagli strumenti di difesa commerciale;

16.

ritiene a tale riguardo che il concetto di «proporzione della produzione comunitaria totale» contenuto nel regolamento sulle barriere commerciali (14) già offra alle PMI la possibilità di presentare denunce, ma chiede tuttavia alla Commissione di garantire che le associazioni di categoria in cui le PMI sono più presenti possano validamente rappresentarle davanti alla Commissione senza modificare la soglia attuale;

17.

invita la Commissione a reagire in modo rapido e appropriato contro i paesi terzi che utilizzano in modo arbitrario gli strumenti di difesa commerciale, in particolare quando queste misure colpiscono le PMI dell'Unione europea;

Diritti di proprietà intellettuale (DPI) e marcatura d'origine

18.

sottolinea che le PMI necessitano di un'efficace tutela dei DPI come prerequisito per lo sviluppo di nuove tecnologie, al fine di consentire loro di intraprendere attività a livello internazionale; rileva pertanto che l'introduzione di un sistema di DPI semplice ed efficace costituisca uno strumento fondamentale per promuovere l'internazionalizzazione delle PMI;

19.

ricorda che le violazioni dei DPI che colpiscono le PMI dell'Unione europea sono aumentate in modo considerevole negli ultimi anni e che la contraffazione non concerne soltanto la grande industria ma anche le PMI che sono riuscite a creare prodotti di qualità e competitivi e che, a causa della contraffazione, vanno incontro a conseguenze gravi che in alcuni casi potrebbero metterne in pericolo la sopravvivenza;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi con rinnovato vigore nella prevenzione e nella repressione del fenomeno contraffattivo sia mediante appropriate politiche interne che attraverso iniziative internazionali multilaterali (ad esempio l'accordo commerciale anti-contraffazione) e bilaterali (nuovi accordi di cooperazione economica con i paesi terzi) che tengano in debito conto l'incidenza della contraffazione sulle PMI; sottolinea che per le PMI la protezione delle indicazioni geografiche e dei diritti di brevetto è altrettanto se non più importante della protezione dei marchi e dei diritti d'autore; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che gli elevati standard in materia di protezione dei dati vigenti nell'Unione europea non siano violati da tali misure;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le PMI affinché si avvalgano di strumenti, come ad esempio i brevetti, per proteggere il loro patrimonio di conoscenze e per difendersi dai fenomeni di copiatura e/o contraffazione;

22.

esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a monitorare e a reagire in caso di violazione dei DPI e a invitare i propri partner commerciali a una più stretta osservanza dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS) e delle loro norme nazionali a tutela della proprietà intellettuale;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il controllo sulle importazioni da parte delle autorità doganali, al fine di garantire un più efficace livello di protezione contro i prodotti che violano i DPI delle imprese dell'Unione europea;

24.

si rammarica per la ritardata introduzione del sistema di marcatura d'origine comunitario per alcuni beni provenienti dai paesi extra-europei (quali i tessili e le calzature) (15) ed esprime preoccupazione per questa chiara violazione dei diritti dei consumatori dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a rimuovere senza indugio gli ostacoli che si sono finora frapposti all'entrata in vigore di questa normativa e a mettere in valore l'origine europea di tali prodotti, vista sovente dai consumatori come garanzia di qualità, di sicurezza e di rispetto di elevati standard produttivi;

Strategia di accesso ai mercati dei paesi terzi

25.

ricorda che facilitare l'accesso delle PMI ai mercati internazionali può contribuire a creare nuovi posti di lavoro, a difendere e conferire valore aggiunto a quelli esistenti, a preservare e scambiare il patrimonio di conoscenza e le specificità dell'industria dell'Unione europea, nonché ad offrire agli Stati membri la garanzia di una crescita economica solida e duratura;

26.

si compiace degli sforzi che la Commissione sta compiendo in materia di accesso delle PMI ai mercati dei paesi terzi; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire il buon funzionamento dei «Market Access Team» dell'Unione europea nei paesi terzi, soprattutto nelle economie emergenti, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni professionali;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la diffusione delle informazioni relative ai mercati dei paesi terzi, creando, tra l'altro, sezioni dedicate alle PMI, e a razionalizzare il «Market Access Database», consentendone un più agevole accesso soprattutto per gli operatori delle PMI;

28.

invita la Commissione a semplificare il «Market Access Database» al fine di rendere la sua consultazione più accessibile alle PMI; invita inoltre la Commissione ad avviare azioni di pubblicizzazione di tali banche dati;

29.

auspica il rafforzamento dei «Market Access Team» creati in seno alle delegazioni della Commissione nei paesi terzi e la creazione, al loro interno, di un help desk specificamente incaricato di seguire le problematiche relative alle PMI e concepito da esperti del mondo dell'imprenditoria;

30.

sostiene la creazione, nei mercati chiave di India e Cina, di centri «European Business» che collaborino con le camere di commercio nazionali e con i rappresentanti delle imprese per consentire alle PMI di trovare partner dotati delle capacità necessarie per accedere a questi mercati locali;

31.

ritiene che il successo della strategia di accesso ai mercati dipenda anche da un supporto sul piano informativo e da una maggiore influenza delle camere di commercio nazionali al di fuori dell'Unione europea; sostiene i programmi bilaterali che promuovono l'accesso specifico delle PMI ai mercati dei paesi terzi, alla luce del successo di AL-INVEST (America latina), MEDINVEST (Mediterraneo) e PROINVEST (paesi ACP);

32.

sottolinea che la normalizzazione può portare a innovazione e competitività, facilitando l'accesso ai mercati e consentendo l'interoperabilità; incoraggia la Commissione a promuovere maggiormente le norme europee sul piano internazionale;

«Small Business Act» europeo, competitività e commercio internazionale

33.

si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa allo «Small Business Act» quale occasione importante per adattare in maniera efficace tutte le politiche dell'Unione europea alle PMI; a tale proposito, considera necessario il pieno coinvolgimento degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea affinché il principio «Pensare anzitutto in piccolo» venga applicato;

34.

osserva che vi sono PMI dell'Unione europea fortemente competitive, leader mondiali in mercati di nicchia altamente specializzati, che costituiscono la forza trainante che fa avanzare la strategia di Lisbona;

35.

ritiene che l'internazionalizzazione delle PMI sia un obiettivo primario della politica commerciale e debba costituire una pietra angolare dello «Small Business Act» europeo, che costituisce il quadro stabile, unitario, vincolante e globale delle politiche della Commissione per le PMI;

36.

ritiene che, per potenziare la loro presenza sui mercati dei paesi terzi, le PMI debbano disporre di personale specializzato in materia di internazionalizzazione, il che è raramente il caso; invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di superare questo ostacolo, a incentivare la creazione di consorzi di servizi destinati a supportare le PMI nel processo di internazionalizzazione;

37.

incoraggia il potenziamento di tutte le politiche di innovazione e creazione di PMI; appoggia l'istituzione di centri di competitività europei aperti alle PMI, in grado di raggiungere una massa critica sufficiente per far fronte alla concorrenza internazionale; sostiene altresì l'aggiornamento dei programmi che permettono alle PMI di accedere a finanziamenti per uno sviluppo internazionale e tutte le misure volte a ridurre i costi fissi operativi delle PMI; rammenta la necessità di adottare quanto prima il brevetto unico europeo e lo statuto della società europea, al fine di promuovere la transizione verso scambi commerciali esterni al mercato comunitario;

38.

ritiene che il sostegno politico e finanziario finalizzato all'innovazione dei prodotti e dei processi, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e degli aspetti fiscali, la cooperazione nel campo della ricerca e il trasferimento tecnologico siano fattori fondamentali per incrementare la produttività delle PMI, che è alla base del successo di qualsiasi strategia di internazionalizzazione delle PMI;

39.

ritiene che le politiche del mercato interno debbano essere incentrate sul miglioramento della situazione delle PMI dell'Unione europea, creando un contesto commerciale favorevole e assicurando che esse possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato interno; ritiene inoltre che, se del caso, tali politiche dovrebbero anche rafforzare il ruolo internazionale delle PMI;

40.

invita la Commissione a esaminare in che modo il mercato interno possa ulteriormente aiutare le imprese dell'Unione europea a essere competitive a livello internazionale;

41.

accoglie con favore il contratto aggiudicato e firmato dalla Commissione relativo alla realizzazione di uno studio sull'internazionalizzazione delle PMI; ritiene che tale studio fornirà una panoramica dettagliata del livello di internazionalizzazione delle PMI dell'Unione europea; invita la Commissione ad adottare misure efficaci per agevolare le prestazioni delle PMI nel mondo globalizzato;

42.

sottolinea l'importanza di imprenditori competenti e qualificati per affrontare le sfide del commercio internazionale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'offerta di programmi di formazione destinati agli imprenditori sull'ambiente commerciale globalizzato (quali la rete «Enterprise Europe Network» oppure il sistema «Gateway to China»); esorta a una più intensa cooperazione tra le PMI e le università allo scopo di migliorare la ricerca e l'innovazione; chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di un programma speciale di scambi a livello di Unione europea per i giovani imprenditori, basato sui programmi Erasmus e Leonardo da Vinci;

43.

accoglie con favore l'organizzazione di una «Settimana europea delle PMI» nel maggio 2009 e propone di sfruttare tale evento per fornire alle PMI informazioni su come sviluppare le proprie attività di esportazione al di fuori dell'Unione europea;

Accordi di libero scambio

44.

invita la Commissione a valutare con crescente attenzione l'impatto che la nuova generazione di accordi di libero scambio negoziati con paesi terzi può avere sulle PMI dell'Unione europea e a tenerne conto nella fase delle negoziazioni;

45.

è dell'avviso che la Commissione dovrebbe mirare a concludere accordi di libero scambio o altri accordi commerciali che siano favorevoli all'economia europea nel suo complesso e alle PMI in particolare o che prevedano concessioni commerciali di livello equivalente, salvo nei casi dei paesi meno avanzati;

46.

insiste sull'importanza di promuovere relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e i paesi terzi che hanno sottoscritto l'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA); invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle PMI nelle relazioni commerciali con tali paesi;

47.

raccomanda alla Commissione di garantire un monitoraggio permanente di questi accordi e di intervenire senza ritardo in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte dalle controparti;

48.

insiste sull'importanza dei mercati geograficamente più vicini per le PMI e invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle PMI nelle relazioni commerciali con tali paesi; in tale quadro, accoglie con soddisfazione il riferimento all'iniziativa mediterranea per lo sviluppo delle imprese contenuta nella dichiarazione del vertice di Parigi sul Mediterraneo del 13 luglio 2008;

49.

rileva l'importante ruolo svolto dalle PMI nel trasferimento delle tecnologie relative al cambiamento climatico e l'importanza della partecipazione attiva delle PMI agli aiuti allo sviluppo;

Appalti pubblici

50.

rammenta che gli appalti pubblici sono uno dei settori economici più promettenti per l'economia europea e per le PMI in particolare; esprime preoccupazione per le persistenti restrizioni esistenti in molti paesi terzi, che rifiutano di garantire alle imprese europee un analogo accesso alle loro procedure di appalto o che applicano standard sovente poco trasparenti ed equi;

51.

è del parere che le PMI dell'Unione europea dovrebbero beneficiare del medesimo livello di vantaggi e delle medesime possibilità in materia di appalti pubblici tanto nei principali paesi industrializzati (tra i quali gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone) quanto nell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione ad assicurare che le PMI dell'Unione europea possano accedere più facilmente ai mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi, nonché beneficiare di eque condizioni di concorrenza nei settori degli appalti applicando, se necessario, il principio di reciprocità;

52.

ritiene che l'Unione europea debba intraprendere azioni accorte ed efficaci per garantire pari diritti alle imprese europee, in particolare alle PMI;

53.

invita la Commissione a presentare proposte realistiche e costruttive in vista di una futura rinegoziazione e di un rafforzamento dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC;

54.

ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero essere un capitolo chiave in tutti i negoziati commerciali bilaterali e regionali avviati dall'Unione europea, allo scopo di ottenere un'apertura equilibrata di tali mercati;

55.

accoglie con favore la proposta della Commissione, contenuta nella comunicazione sull'Europa globale, di applicare restrizioni mirate agli appalti europei per quei paesi che non offrono accesso ai loro mercati pubblici; invita la Commissione a riferire al Parlamento quali risultati siano stati finora ottenuti e quali siano le iniziative che intende perseguire per ottenere un migliore accesso agli appalti pubblici dei paesi terzi per le PMI dell'Unione europea;

Prodotti agricoli e indicazioni geografiche

56.

rammenta l'importanza che l'accesso ai mercati agricoli riveste per le PMI dell'Unione europea del settore e invita la Commissione, nell'ambito delle future negoziazioni commerciali multilaterali e bilaterali, a non «svendere» le residue protezioni tariffarie accordate al settore e a garantire invece che i prodotti agricoli europei più competitivi e conosciuti non siano indebitamente penalizzati da pratiche anticoncorrenziali poste in essere da altri membri dell'OMC; ritiene che sia fondamentale compiere progressi sostanziali in materia di indicazioni geografiche, affinché i negoziati del round di Doha sull'agricoltura producano risultati equilibrati;

57.

supporta le iniziative della Commissione volte a creare un quadro internazionale di riferimento in materia di indicazioni geografiche più chiaro ed equilibrato; ritiene inaccettabile che le denominazioni e le indicazioni geografiche di molti prodotti agro-alimentari siano indebitamente utilizzate a danno soprattutto delle PMI dell'Unione europea; esorta la Commissione e gli Stati membri a intervenire con decisione nei confronti dei paesi che fanno uso di queste barriere non tariffarie per proteggere indebitamente i propri mercati;

58.

sostiene la creazione di un registro multilaterale internazionale delle indicazioni geografiche, che permetta alle PMI di proteggere le proprie indicazioni geografiche in modo semplice ed economico; ritiene necessario che la lista delle indicazioni geografiche protette sia integrata ed estesa a tutti quei prodotti dell'Unione europea che, per loro natura o per luogo o modalità di produzione, garantiscono alle PMI dell'Unione europea un «vantaggio comparativo» nei confronti di prodotti similari originari dei paesi terzi;

59.

esorta gli altri membri dell'OMC a garantire pieno accesso ai prodotti dell'Unione europea protetti da indicazioni geografiche, ritirando dal commercio, se del caso, quei prodotti nazionali che usano indebitamente dette denominazioni o comunque accordando pieno accesso alle indicazioni geografiche protette e alle denominazioni d'origine protette dell'Unione europea che erano precedentemente utilizzate o che sono diventate delle denominazioni generiche;

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI

60.

ritiene che i programmi nazionali e regionali di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI siano uno strumento molto utile e stiano producendo risultati positivi; chiede che tali programmi continuino a beneficiare del cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e che risorse finanziarie più cospicue siano destinate a progetti di cooperazione transfrontaliera sviluppati da associazioni di settore, allo scopo di sostenere le capacità di esportazione e internazionalizzazione delle PMI, di aprire congiuntamente nuovi mercati e di elaborare strategie comuni di marketing nei paesi terzi;

61.

insiste sulla necessità di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, in particolare al microcredito; ritiene che strumenti comunitari quali il Fondo europeo per gli investimenti, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché l'iniziativa Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (JEREMIE), possano contribuire allo sviluppo di un contesto più favorevole all'accesso al finanziamento delle PMI con progetti di internazionalizzazione;

62.

ritiene opportuno promuovere la creazione di joint venture e di altri accordi di partenariato tra PMI come strategia per accedere a nuovi mercati, sviluppare progetti di investimenti diretti nei paesi terzi e partecipare a gare d'appalto; invita la Commissione a mobilitare risorse, in particolare nel quadro dell'obiettivo «cooperazione territoriale europea», al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le PMI dell'Unione europea;

Considerazioni finali

63.

è dell'avviso che lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle PMI dell'Unione europea richieda un'attenzione e un supporto particolare nel quadro della definizione della politica commerciale dell'Unione europea;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere pienamente le PMI nell'attuale crisi finanziaria, garantendo loro un costante accesso al credito per potenziare il loro sviluppo;

65.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare tra loro in vista della definizione di una politica coerente e di ampio respiro che permetta alle PMI dell'Unione europea di svilupparsi armoniosamente e con un più elevato tasso di crescita, di conquistare nuovi mercati e, più in generale, di accrescere la loro vocazione all'esportazione e la loro internazionalizzazione;

66.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire, attraverso un idoneo sostegno politico e finanziario, lo sviluppo delle PMI dell'Unione europea, sia per quanto riguarda la loro modernizzazione, sia per quanto attiene alla formazione dei loro quadri e dipendenti; a tale proposito, sottolinea con forza l'importanza della formazione continua degli operatori delle PMI, creando condizioni favorevoli allo svolgimento di tali attività; ritiene imperativo che l'Unione europea si assuma pienamente la difesa di quel patrimonio di conoscenze, di tradizioni e di «know-how» che le PMI hanno finora saputo preservare e valorizzare;

67.

ritiene necessario che sia garantito un coordinamento più efficace sia all'interno della Comunità sia tra la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate; chiede di essere tempestivamente informato circa ogni futura iniziativa in materia di competitività esterna delle PMI e di essere strettamente associato a tutte le future iniziative che l'Unione europea vorrà intraprendere;

*

* *

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi membri dell'OMC e all'OMC.


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(3)  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation/report_internat.pdf

(4)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.

(5)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 276.

(6)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(7)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

(8)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.

(9)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.

(10)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 110.

(11)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 321.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0180.

(13)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 881.

(14)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(15)  Proposta di regolamento del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661).


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/112


Commercio internazionale e internet

P6_TA(2009)0049

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet (2008/2204(INI))

(2010/C 67 E/13)

Il Parlamento europeo,

visto il punto 18 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (noto anche come Accordo sulle tecnologie dell'informazione - ITA) della Dichiarazione ministeriale di Singapore adottata il 13 dicembre 1996 in occasione della prima sessione della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

vista la dichiarazione ministeriale di Ginevra sul commercio elettronico mondiale adottata il 20 maggio 1998 in occasione della seconda sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC,

vista la proposta delle Comunità europee relativa al tema «Questioni di classificazione e il Programma di lavoro sul commercio elettronico» presentata all'OMC il 9 maggio 2003,

visto il punto 46 sul commercio elettronico della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong sul programma di lavoro di Doha, adottata il 18 dicembre 2005 in occasione della sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC,

viste la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, nonché la relazione della Commissione al Consiglio sulla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0210),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (1),

visto il regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico (2),

vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (3),

viste la sua posizione del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (4), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (5) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (6),

vista la sua risoluzione del 14 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» (7),

vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (8),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0020/2009),

A.

considerando che più di metà dei cittadini dell'Unione europea e quasi 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo hanno accesso a internet; che nell'Unione europea un cittadino su tre effettua acquisti online, ma che sono solo 30 milioni coloro che effettuano acquisti transfrontalieri nell'Unione europea,

B.

considerando che, secondo l'OMC, per commercio elettronico s'intende «la produzione, la pubblicità, la vendita e la distribuzione di prodotti attraverso reti di telecomunicazione»,

C.

considerando che è possibile operare una distinzione tra la fornitura di contenuti su supporti fisici e quella di contenuti codificati in formato digitale, trasmessi elettronicamente su internet e su reti fisse o senza fili, senza quindi supporti fisici,

D.

considerando che il commercio elettronico può assumere la forma di transazioni tra imprese, tra imprese e consumatori, o ancora tra consumatori; che gli scambi commerciali attraverso le piattaforme internet hanno modificato profondamente il modo in cui le persone commerciano beni e servizi, creando nuove opportunità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di raggiungere nuovi clienti oltre frontiera,

E.

considerando che il mantenimento della struttura aperta di internet rappresenta un prerequisito per il continuo sviluppo della rete, dell'economia in generale e del commercio globale, che «funzionano» sempre più grazie alle tecnologie internet,

F.

considerando che le PMI possono trarre dal commercio elettronico particolari benefici in termini di accesso ai mercati esterni; che tuttavia il pieno sviluppo di questi nuovi metodi di commercio elettronico incontra ancora diversi ostacoli per quanto concerne la loro applicazione pratica,

G.

considerando che il libero flusso d'informazioni è indispensabile per agevolare il commercio elettronico e che una rete aperta e sicura che consenta la diffusione e l'accesso alle informazioni presenti su internet rappresenta il presupposto su cui si sta costruendo l'economia globale del XXI secolo,

H.

considerando l'onnipresenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TCI) in ambito economico, e il contemporaneo sviluppo e ampliamento di nuove piattaforme e reti; che sono necessari standard aperti che sono importanti per l'innovazione, la concorrenza e l'efficace scelta del consumatore,

I.

considerando che l'ulteriore sviluppo del nuovo ambiente commerciale «digitalizzato» ha già offerto e continuerà a offrire nuove opportunità per le transazioni commerciali sia tradizionali che moderne, a rafforzare la posizione del consumatore nella catena commerciale e a dar vita a modelli imprenditoriali totalmente nuovi in tema di relazioni tra consumatore e produttore,

J.

considerando che internet offre ai consumatori la possibilità di prendere decisioni commerciali più informate in termini di qualità e di prezzi rispetto ai mezzi di acquisto tradizionali; che la pubblicità online è divenuta un importante strumento per semplificare gli scambi transfrontalieri per le imprese di ogni dimensione, che permette soprattutto alle PMI di raggiungere nuovi clienti,

K.

considerando che il crescente uso di internet per gli scambi commerciali comporta notevoli opportunità, ma anche talune sfide,

L.

considerando che le aziende che offrono servizi di contenuti dovrebbero essere incoraggiate ad adottare modelli commerciali nuovi e innovativi che includano le opportunità offerte da internet e dal commercio elettronico,

M.

considerando che la tecnologia e l'economia detteranno soluzioni giuridiche visto che l'attuale mosaico di quadri giuridici è evidentemente inadeguato,

N.

considerando che il commercio elettronico si basa generalmente sulla protezione della proprietà intellettuale e che è necessario un ambiente giuridico sicuro e prevedibile per la tutela della proprietà intellettuale, con le opportune eccezioni e limitazioni, per promuovere l'innovazione tecnologica e il trasferimento/diffusione della tecnologia,

O.

considerando che è stato osservato come, secondo le leggi nazionali di importanti partner commerciali dell'Unione europea, per fornire servizi di commercio elettronico è prima necessario ottenere una licenza di telecomunicazione e che ciò crea un inutile onere, specie se si considerano le complesse procedure necessarie per l'ottenimento di queste licenze,

P.

considerando che il ruolo del commercio elettronico tra i membri dell'OMC è cresciuto rapidamente in settori come quello bancario, delle telecomunicazioni, dell'industria informatica, della pubblicità, dei servizi di distribuzione e di recapito espresso; che il numero di paesi che non limitano l'accesso transfrontaliero in tali settori è già elevato; che inoltre sono trascorsi dieci anni dall'avvio del programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

Q.

considerando che i capisaldi dell'OMC, vale a dire la non discriminazione, la trasparenza e la progressiva liberalizzazione, devono essere applicati in modo tale da tenere in considerazione la velocità e la natura interattiva di internet, i metodi di pagamento elettronico, la disintermediazione, l'accresciuta integrazione delle funzioni aziendali nell'ambito del sistema online, la maggiore flessibilità delle organizzazioni aziendali, nonché l'accresciuta frammentazione delle imprese,

1.

sottolinea l'influenza positiva esercitata da internet sui vari fattori e sulle diverse fasi del commercio transfrontaliero e internazionale di beni e servizi negli ultimi vent'anni; osserva che il carattere intrinsecamente internazionale del commercio elettronico necessita di comprensione e collaborazione universali;

2.

riconosce che l'innovazione e la creatività commerciale online stanno favorendo lo sviluppo di nuovi modelli di scambio commerciale, come il commercio tra consumatori; evidenzia che i mercati online fungono da nuovi intermediari, al fine di agevolare gli scambi, aumentare l'accesso alle informazioni a bassissimo costo e ampliare, in generale, l'ambito dei rapporti tra le imprese;

3.

ritiene che le PMI e i giovani imprenditori impegnati, interamente o in parte, in attività commerciali online, abbiano realmente a disposizione una piattaforma caratterizzata da costi amministrativi e commerciali relativamente bassi, attraverso la quale promuovere e vendere, per mezzo di pubblicità online mirata, i loro prodotti e servizi a una clientela globale in continua espansione, aggirando in tal modo barriere commerciali obsolete e penetrando in mercati che in passato erano distanti e inaccessibili;

4.

riconosce i problemi in materia di garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti a causa dell'assenza delle consuete pratiche di controllo nella fase di distribuzione del commercio elettronico; ritiene che tale situazione vada affrontata con metodi innovativi, come la valutazione del livello di affidabilità dei venditori da parte dei clienti e la «verifica tra pari» da parte degli stessi;

5.

chiede un'analisi dettagliata sull'influenza del commercio online sui modelli e le attività commerciali tradizionali, al fine di acquisire consapevolezza in merito agli effetti avversi ed evitarli;

6.

rileva con preoccupazione che consumatori e venditori che utilizzano le TIC sono spesso soggetti a trattamento discriminatorio rispetto a consumatori e venditori che agiscono su mercati offline;

7.

si compiace del fatto che i consumatori stanno beneficiando dell'accesso ad un assortimento di beni e servizi virtualmente illimitato, grazie all'effettiva abolizione di limitazioni legate alla geografia, alla distanza e allo spazio, nonché alla possibilità di ottenere informazioni trasparenti e imparziali e operare un raffronto tra i prezzi, della disponibilità di pubblicità online su misura e della possibilità di beneficiare della comodità di «ricerche e acquisti» 24 ore al giorno, collegandosi a internet da casa, dal lavoro o da qualsiasi altro luogo;

8.

sottolinea che il mercato digitale emergente di beni e servizi immateriali supera già il commercio tradizionale e ha creato, inoltre, una nuova gamma di concetti commerciali e valori economici, come le proprietà immobiliari digitali (i nomi di dominio) e l'accesso alle informazioni (i motori di ricerca);

9.

suggerisce che comportamenti illeciti come la contraffazione, la pirateria, le truffe, la violazione della sicurezza delle transazioni e la violazione dello spazio privato dei cittadini non vadano attribuiti alla natura del mezzo, ma debbano essere considerati manifestazioni di attività commerciali illecite già presenti nel mondo fisico e che sono stati favoriti e acuiti dall'abbondanza delle possibilità tecnologiche fornite, che si registrano soprattutto quando il mezzo non opera sulla base del rispetto delle norme in vigore per beneficiare di un regime di responsabilità limitata; ribadisce la necessità di creare meccanismi per l'adozione e il rafforzamento delle necessarie ed opportune misure di applicazione e di un coordinamento più efficace e concertato che consentiranno di combattere e di eliminare gli attuali comportamenti illeciti nel commercio elettronico, con particolare attenzione a quei casi che possono comportare rischi importanti per la salute pubblica, come i falsi medicinali, senza influenzare lo sviluppo del commercio elettronico internazionale;

10.

sostiene il rispetto incondizionato della morale pubblica e dei valori etici degli Stati e dei popoli, ma si rammarica del crescente ricorso illecito alla censura nei confronti di servizi e prodotti online, la quale assume la funzione di una sorta di barriera commerciale occulta;

11.

riconosce la necessità di ricorrere a standard di tipo aperto e la loro importanza per l'innovazione, la concorrenza e una scelta efficace da parte dei consumatori; propone che gli accordi commerciali sottoscritti dalla Comunità europea promuovano l'uso ampio e generalizzato di internet per il commercio elettronico, a condizione che i consumatori siano in grado di accedere e utilizzare i servizi e i prodotti digitali di loro scelta, purché non vietati dalle disposizioni nazionali di legge;

12.

ritiene che l'ampiezza dell'aumento delle transazioni transfrontaliere, la difficoltà di identificare la natura, l'origine e la destinazione delle transazioni e l'assenza di rintracciabilità e di punti di leva metta in discussione il carattere territoriale dei regimi fiscali; sottolinea che esiste la possibilità di semplificare l'amministrazione fiscale, di sostituire i documenti cartacei con interscambi di dati elettronici e di compilare online le dichiarazioni dei redditi, oltre che di automatizzare il processo di riscossione delle imposte;

13.

sottolinea la necessità di educare consumatori e imprese e di organizzare campagne d'informazione nei media sulle prospettive di sviluppo e sui diritti e gli obblighi di tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale via internet;

14.

si rammarica del numero crescente di frodi e furti di dati personali e di denaro che avviene online; ritiene che la scarsa fiducia nella sicurezza delle transazioni e dei pagamenti costituisca il pericolo maggiore per il futuro del commercio elettronico; esorta la Commissione a indagarne le cause e a moltiplicare gli sforzi per creare meccanismi atti a rafforzare la fiducia delle imprese e dei privati nei sistemi internazionali di pagamento elettronico nonché a istituire idonei strumenti per risolvere le dispute connesse alle pratiche commerciali illegali;

15.

evidenzia che la sicurezza e la credibilità delle transazioni legate ai beni o ai servizi culturali online sono essenziali;

16.

rileva che la fiducia non dipende soltanto da modalità di utilizzo di internet semplici, affidabili e sicure, ma dipende, tra l'altro, anche dalla qualità di beni e servizi e dalla disponibilità di adeguati mezzi di tutela;

17.

sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale a livello normativo, se si vuole che il commercio elettronico internazionale sviluppi appieno le sue potenzialità; ritiene che sia necessario un approccio nuovo e moderno nei confronti di settori problematici del commercio elettronico, per far sì che i consumatori beneficino della tutela della loro vita privata e dei costi inferiori e delle nuove opportunità per il commercio che derivano da internet;

18.

ritiene che il dibattito sulle sfide future e presenti del commercio mondiale su internet debba avvenire in un quadro di cooperazione strutturato e basato sul sostegno reciproco, che poggi su sistemi di regole istituzionalizzati tra soggetti interdipendenti, consentendo in tal modo un processo di governance di tipo «multistakeholder» moderno e inclusivo, come illustrato dal Forum sulla governance di internet; sottolinea che le attuali modalità di governo di internet sono caratterizzate dalla loro natura ibrida, priva di strumenti di guida gerarchici funzionali e normativi;

19.

lamenta l'assenza di progressi nell'ambito dei negoziati dell'OMC sull'importante questione della classificazione dei cosiddetti «prodotti digitali», il fatto che l'agenda di Doha per lo sviluppo non preveda negoziati specifici sul commercio elettronico, nonché la mancanza di progressi in merito all'adozione di una moratoria permanente dell'OMC sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche; sottolinea che vi è ancora incertezza circa il corretto inquadramento doganale dei prodotti digitali e che manca ancora un accordo su quali regole e obblighi (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o Diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio) debbano essere applicati ai prodotti forniti in formato digitale;

20.

accoglie con favore la proposta della Commissione all'OMC di aggiornare e ampliare la citata dichiarazione ministeriale (ITA), che definisce un calendario serrato per stimolare ulteriormente il commercio di tali prodotti, attrarre un maggior numero di partecipanti, trattare la questione delle barriere non tariffarie e affrontare le sfide sempre più imponenti dello sviluppo e della convergenza tecnologici; deplora tuttavia le diverse interpretazioni date all'ITA dalle parti ed invita la Commissione ad applicare pienamente la lettera e lo spirito dell'attuale ITA e a sostenere un approccio moderno e realistico per ogni futuro accordo, in linea con la richiesta di più prodotti della tecnologia delle informazioni esenti da dazi di importazione;

21.

accoglie con favore il progresso già conseguito nel quadro del GATS, dei trattati internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), della legge tipo della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI), e dell'ampia politica quadro adottata in occasione della riunione ministeriale dell'OCSE svoltasi a Seoul nel 2008 e del Vertice mondiale sulla società dell'informazione svoltosi a Ginevra nel 2003 e a Tunisi nel 2005;

22.

evidenzia l'importanza della Convenzione dell'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali quale strumento essenziale per garantire il mantenimento dell'eccezione culturale nelle transazioni commerciali internazionali di beni e servizi di natura culturale e creativa, nel quadro internazionale dell'OMC; invita il Consiglio e la Commissione ad attuare rapidamente tale convenzione nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea;

23.

sottolinea il fatto che accordi di libero scambio bilaterali e regionali non sono in grado di fornire soluzioni complete per un accesso su vasta scala al mercato; invita l'Unione europea a includere sistematicamente nei suoi accordi commerciali bilaterali e regionali disposizioni esplicite in merito ad un uso di internet aperto e generalizzato per il commercio elettronico di beni, servizi e flussi di informazioni non soggetti a vincoli, in modo da astenersi dall'imporre o mantenere inutili ostacoli ai flussi di informazione transfrontalieri e applicando alle transazioni via internet i principi di una disciplina non discriminatoria, trasparente e il meno restrittiva possibile per gli scambi commerciali; sostiene gli sforzi compiuti dall'Unione europea per instaurare un dialogo di cooperazione sulle questioni normative nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali con i partner commerciali dei paesi terzi; esorta le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, una volta raggiunti questi accordi, a essere pronti a contribuire a tali dialoghi di cooperazione;

24.

esorta la Commissione a riesaminare l'applicabilità degli strumenti commerciali in maniera da armonizzare e aprire l'uso dello spettro, al fine di promuovere l'accesso mobile ai servizi internet che sono di stimolo per l'innovazione, la crescita e la concorrenza;

25.

sottolinea la necessità di provvedere affinché la fornitura di servizi online, compreso il commercio elettronico, non sia soggetta a inutili procedure di autorizzazione non necessarie, sia nell'Unione europea che nei paesi dei nostri partner commerciali, che rappresenterebbero, di fatto, un ostacolo alla fornitura di tali servizi;

26.

ritiene che, nel contesto degli appalti pubblici internazionali, dove le nuove tecnologie consentono il commercio elettronico transfrontaliero, le nuove forme, ad esempio, di aste combinatorie per consorzi di PMI e di pubblicazione e pubblicità di offerte on-line consentano un notevole aumento degli appalti commerciali non soltanto nell'ambito dell'Unione europea ma anche a livello globale, favorendo il commercio elettronico transfrontaliero;

27.

rammenta che la conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione deve creare un equilibrio tra la protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e contribuire ad un'ulteriore innovazione, flussi di informazione e uso di servizi legittimi nell'ambiente commerciale online;

28.

invita la Commissione a organizzare campagne di informazione e istruzione utilizzando strumenti tradizionali e basati su internet, al fine di sensibilizzare maggiormente i consumatori sui loro diritti allo scopo di rafforzare la loro fiducia nel commercio online;

29.

deplora la frammentazione del mercato online dell'Unione europea, causata da disposizioni normative che consentono o rendono obbligatoria la divisione del mercato su base geografica e ostacolano o impediscono la fornitura online di beni o servizi, da limitazioni contrattuali alla distribuzione, dall'incertezza giuridica, dalla mancanza di fiducia da parte dei consumatori nei confronti dei sistemi di pagamento elettronici, dai costi elevati di accesso a internet e da altri limiti alla disponibilità di opzioni di consegna;

30.

invita la Commissione a pubblicare sul suo sito web informazioni sui diritti dei consumatori in materia di commercio internazionale su internet, incentrandosi in particolare sulle questioni contrattuali, sulla protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, sulla privacy e sui diritti d'autore;

31.

ritiene che le carenze normative nel mercato online dell'Unione europea stiano ostacolando lo sviluppo di un ambiente industriale e commerciale europeo online stabile e solido, il che comporta livelli insoddisfacenti di partecipazione dei consumatori europei alle transazioni commerciali nell'Unione europea e a livello internazionale e frena la creatività e l'innovazione dell'attività commerciale; si rammarica del fatto che il numero di società con sede nell'Unione europea che forniscono unicamente servizi online è estremamente ridotto;

32.

prende atto della proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614) che, si auspica, comporterà un maggior grado di certezza del diritto, trasparenza e tutela per il numero crescente di consumatori che acquistano via internet, in particolare per quanto riguarda la consegna, il trasferimento del rischio, la conformità contrattuale e le garanzie commerciali;

33.

ricorda che, per utilizzare appieno le possibilità offerte dal commercio elettronico, la fiducia è di vitale importanza, in particolare per i consumatori e le PMI, come sottolineato nella sua risoluzione del 21 giugno 2007 richiamata in precedenza;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tutte le opportunità per contribuire a rafforzare la fiducia attraverso iniziative assunte nelle competenti istanze internazionali, come l'OMC e ad adoperarsi per raggiungere standard e norme globali che tengano conto delle migliori prassi europee;

35.

esorta la Commissione a migliorare l'interoperabilità giuridica dei servizi internet attraverso lo sviluppo di modelli di licenze e altre soluzioni giuridiche compatibili con gli ordinamenti giuridici in cui il diritto privato non è stato armonizzato, in particolare per l'aspetto dell'indennizzo volontario riguardo ai brevetti connessi agli standard online internazionali, e a diffondere gli attuali risultati tangibili europei per l'interoperabilità giuridica, come mezzo per ridurre i costi delle transazioni e l'incertezza giuridica dei fornitori online;

36.

esorta la Commissione a elaborare, se del caso in collaborazione con l'OCSE, uno studio dettagliato che includa le statistiche relative al commercio elettronico internazionale;

37.

invita la Commissione a mettere a punto una strategia completa per rimuovere gli ostacoli al commercio elettronico che tutt'ora interessano le PMI (accesso alle TIC, costi connessi allo sviluppo e al mantenimento dei sistemi di commercio elettronico, mancanza di fiducia, carenza di informazioni, incertezza giuridica nelle dispute transnazionali, ecc.), e raccomandazioni strategiche che comprendano l'offerta di incentivi alle PMI, onde incrementare la partecipazione al commercio online di prodotti e servizi; incoraggia al riguardo la creazione di un database, concepito per fornire supporto informativo e orientamenti gestionali ai nuovi e meno esperti partecipanti nel commercio online e la conduzione di un'analisi economica comparativa dei benefici del commercio elettronico e della pubblicità online per le PMI e a presentare analisi di casi di PMI dell'Unione europea dedicatesi con successo al commercio online;

38.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare le PMI ad «andare online» e a organizzare piattaforme di condivisione delle informazioni e di scambio delle buone prassi; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare le tecnologie elettroniche nella promozione degli appalti pubblici prestando grande attenzione a garantire l'accessibilità elettronica;

39.

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di avviare un dialogo pubblico attraverso i suoi documenti di analisi dal titolo «Opportunities in Online Goods and Services» (opportunità nell'ambito di beni e servizi online) e con l'istituzione di un gruppo di consulenti che collabori all'elaborazione di una relazione sulle questioni pertinenti;

40.

evidenzia che internet ha introdotto un nuovo approccio alla produzione, al consumo e alla diffusione di beni e servizi culturali che può contribuire alla comprensione interculturale sulla base di un accesso libero ed equo alle nuove TIC e del rispetto delle diversità culturali e linguistiche;

41.

sottolinea che i prodotti e i servizi culturali e artistici sono caratterizzati da una doppia natura, economica e culturale, e che è essenziale mantenere questa comprensione nell'ambito dei negoziati e degli accordi commerciali internazionali e attraverso reti globali dando attuazione alla Convenzione UNESCO in forma giuridicamente vincolante;

42.

esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che le industrie culturali europee sfruttino appieno le nuove opportunità introdotte dal commercio elettronico, in particolare nei settori audiovisivo, musicale ed editoriale, ed offrano nel contempo un'efficace protezione contro il traffico illecito e il plagio; sottolinea tuttavia che ciò non deve incidere sulla politica della Comunità, chiaramente specificata nel mandato negoziale, di astenersi dal fare offerte o accettare richieste di liberalizzazione nel settore audiovisivo e culturale;

43.

ritiene che internet stia diventando il mezzo più efficiente per colmare il divario tra nord e sud; considera inoltre che internet stia aprendo nuovi canali commerciali in grado di collegare i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo ai sistemi commerciali avanzati e centrali, aumentando il loro flusso di esportazioni e consentendo di superare gli svantaggi delle pratiche commerciali tradizionali;

44.

ritiene che la partecipazione dei paesi meno sviluppati e di altri paesi in via di sviluppo al commercio internazionale attraverso internet debba essere sostenuta attraverso un aumento degli investimenti, principalmente in infrastrutture di base, come le reti di telecomunicazione e i dispositivi di accesso; sottolinea la necessità di disporre di servizi internet a basso costo e di qualità più elevata; riconosce che la liberalizzazione delle telecomunicazioni ha portato a ulteriori investimenti in infrastrutture, migliori servizi e innovazione;

45.

riconosce che in vari paesi gli utenti accedono a internet attraverso dispositivi mobili;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1.

(3)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0449.

(5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(6)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(7)  GU C 167 del 1.6.1998, pag. 203.

(8)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/120


Impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo

P6_TA(2009)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo (2008/2170(INI))

(2010/C 67 E/14)

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («Accordo di Cotonou») (1),

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (2),

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» sugli accordi di partenariato economico del 10 e 11 aprile 2006 e sugli aiuti al commercio del 16 ottobre 2006 e le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 15 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico,

viste le conclusioni della 2870a riunione del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 26 e 27 maggio 2008 sugli accordi di partenariato economico,

vista la risoluzione del Consiglio dei ministri ACP-UE adottata ad Addis Abeba il 13 giugno 2008,

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2006 dal titolo «Comunicazione relativa alla modifica delle direttive di negoziato degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP» (COM(2006)0673),

vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007 dal titolo «Dal Cairo a Lisbona – Il partenariato strategico UE-Africa» (COM(2007)0357),

vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli obiettivi di sviluppo del Millennio definiti di concerto dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

vista la dichiarazione della seconda Conferenza dei ministri africani responsabili dell'integrazione, approvata a Kigali, Ruanda, il 26 e 27 luglio 2007,

vista la relazione presentata da Christiane Taubira, membro dell'Assemblea nazionale francese, il 16 giugno 2008, dal titolo: «Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union européenne et les pays ACP. Et si la Politique se mêlait enfin des affaires du monde?»,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 19 febbraio 2004 sugli accordi di partenariato economico: problemi e prospettive (4),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 23 novembre 2006 sulla revisione dei negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) (5),

vista la dichiarazione di Kigali per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica il 20 novembre 2007 (6),

vista la dichiarazione dei capi di Stato ACP sugli APE, adottata ad Accra il 3 ottobre 2008,

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2002 recante raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione in ordine ai negoziati relativi agli accordi di partnership economica con le regioni e gli Stati ACP (7),

vista la sua risoluzione del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa (8),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (9),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sul tema «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE» (10),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (11),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio – bilancio intermedio (13),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 dal titolo «Dare slancio all'agricoltura africana - Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa» (14),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (15),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (16),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0513/2008),

A.

considerando che, in base all'articolo 36, paragrafo 1, dell'Accordo di Cotonou, l'Unione europea e gli Stati ACP convengono di concludere accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminando progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondendo la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio,

B.

considerando che il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato per gli APE con i paesi ACP il 12 giugno 2002 e che i negoziati, iniziati lo stesso anno con il gruppo di Stati ACP su questioni di interesse generale, sono stati seguiti da negoziati separati con sei regioni APE (Caraibi, Africa occidentale, Africa centrale, Africa meridionale e orientale, gruppo ristretto dei paesi SADC, Pacifico),

C.

considerando che 15 Stati membri del Forum degli Stati ACP dei Caraibi (CARIFORUM) hanno siglato un APE con l'Unione europea e i suoi Stati membri il 16 dicembre 2007,

D.

considerando che l'articolo 231 dell'accordo APE stipulato con il CARIFORUM istituisce una commissione parlamentare CARIFORUM-CE,

E.

considerando che 18 paesi africani, di cui otto paesi meno sviluppati (PMS), hanno siglato APE interinali in novembre e dicembre 2007, mentre altri 29 paesi africani del gruppo ACP, di cui tre non facenti parte dei paesi meno sviluppati, non hanno concluso alcun APE, e che il Sudafrica aveva già sottoscritto con l'Unione europea l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA), un regime commerciale compatibile con le disposizioni dell'OMC,

F.

considerando che Papua Nuova Guinea e le Figi, entrambe non appartenenti ai paesi meno sviluppati, hanno siglato un APE interinale il 23 novembre 2007, mentre i rimanenti paesi ACP del Pacifico (di cui sei tra i paesi meno sviluppati e sette non appartenenti a questi ultimi) non hanno siglato alcun APE,

G.

considerando che gli accordi siglati nel 2007 non furono firmati, ma che la firma di tutti gli accordi era prevista entro la fine del 2008,

H.

considerando che, dal 1o gennaio 2008, l'Unione europea applica il regime d'importazione ai prodotti originari dei paesi ACP che hanno siglato APE o APE interinali ai sensi di questi accordi (17),

I.

considerando che le regioni dell'Africa e del Pacifico stanno proseguendo i negoziati con la Commissione, al fine di concludere accordi di partenariato economico completi,

J.

considerando che è stato ripetutamente confermato da tutte le parti, in particolare mediante le risoluzioni del Parlamento europeo, ma anche attraverso i documenti del Consiglio e della Commissione, che gli APE devono essere strumenti di sviluppo, volti a promuovere lo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale e una riduzione della povertà negli Stati ACP,

K.

considerando che i costi di adeguamento derivanti dagli APE avranno un impatto significativo sullo sviluppo dei paesi ACP e che, sebbene di difficile previsione, tali costi comporteranno conseguenze dirette legate alla perdita dei dazi doganali e ai costi di riforma e applicazione delle normative, sostenuti per assicurare la conformità a tutta una serie di regole stipulate nell'APE, nonché conseguenze indirette dovute ai costi necessari all'adeguamento o al sostegno sociale nell'ambito dell'occupazione, del rafforzamento delle competenze, della produzione, della diversificazione delle esportazioni e della riforma della gestione finanziaria pubblica,

L.

considerando che 21 paesi ACP, alcuni dei quali non hanno ancora firmato un APE, hanno assegnato importi specifici alle misure di accompagnamento degli APE nell'ambito dei rispettivi programmi indicativi nazionali (PIN) per il 10° Fondo europeo di sviluppo (FES),

M.

considerando che gli importi espressamente assegnati alle misure di accompagnamento degli APE in tutti i PIN rappresentano solo lo 0,9% dell'importo totale dei PIN (dotazioni A); che, oltre a tali importi, sono disponibili sostanziali misure di sostegno indiretto agli APE, ad esempio nel campo dell'integrazione regionale e delle infrastrutture, nonché aiuti al commercio,

N.

considerando che l'impatto degli APE sullo sviluppo sarà determinato dagli effetti degli accordi su:

la riduzione del gettito doganale netto e le relative ripercussioni sui bilanci degli Stati ACP,

il miglioramento dell'offerta da parte delle economie dei paesi ACP e la fornitura ai clienti di prodotti importati dall'Unione europea,

l'aumento delle esportazioni dai paesi ACP verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle norme di origine con conseguente crescita economica, aumento dell'occupazione e maggiori entrate statali, che potranno essere utilizzate per il finanziamento di misure sociali,

l'integrazione regionale nelle regioni ACP, in grado di migliorare le condizioni per lo sviluppo economico e di contribuire pertanto alla crescita economica,

l'utilizzo efficace dei finanziamenti destinati agli aiuti al commercio in relazione agli APE,

l'attuazione di interventi di riforma nei paesi ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, la riscossione dei dazi doganali e la creazione di un nuovo sistema di entrate fiscali,

O.

considerando che la promozione e il sostegno del commercio all'interno e tra le regioni ACP, così come tra i paesi ACP e altri paesi in via di sviluppo (Sud-Sud), sono assolutamente cruciali e avranno effetti positivi importanti sullo sviluppo dei paesi ACP, diminuendo la loro dipendenza,

P.

considerando che nelle citate conclusioni del 26 e 27 maggio 2008, il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (GAERC) ha sottolineato la necessità di adottare un approccio flessibile garantendo al contempo un progresso adeguato e ha invitato la Commissione a sfruttare ogni elemento di flessibilità e asimmetria compatibile con l'OMC per tenere conto delle diverse esigenze e dei diversi livelli di sviluppo dei paesi e delle regioni ACP,

Q.

considerando che le popolazioni dei paesi ACP sono le più duramente colpite dalla crisi finanziaria e alimentare mondiale che minaccia di annientare i magri risultati conseguiti sulla via della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio,

1.

esorta il Consiglio, la Commissione e i governi degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi ACP ad adoperarsi al massimo per ricreare un'atmosfera di fiducia e di dialogo costruttivo, nella misura in cui è stata danneggiata nel corso dei negoziati, e a riconoscere gli Stati ACP come partner di pari livello nell'ambito del processo negoziale e attuativo;

2.

esorta gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in materia di aumento di assistenza pubblica allo sviluppo (APS), anche in questo periodo di crisi finanziaria globale, il che consentirà di incrementare gli aiuti al commercio e di introdurre misure di accompagnamento sotto forma di pacchetti regionali di aiuti al commercio per l'attuazione degli APE, contribuendo in questo modo all'impatto positivo degli APE sullo sviluppo; sottolinea tuttavia che la sottoscrizione di tali accordi non rappresenta un requisito necessario per poter beneficiare di aiuti al commercio;

3.

insiste sul fatto che gli APE costituiscono uno strumento per lo sviluppo che deve riflettere sia gli interessi, sia le esigenze nazionali e regionali dei paesi ACP, allo scopo di ridurre la povertà, conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio e assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, come il diritto all'alimentazione o il diritto di accesso ai servizi pubblici di base;

4.

ricorda al Consiglio e alla Commissione che né la stipula né la rinuncia a un APE devono creare una situazione in cui un paese ACP rischi di trovarsi in una posizione meno favorevole rispetto a quella di cui beneficiava in base alle disposizioni commerciali dell'Accordo di Cotonou;

5.

esorta la Commissione e i paesi ACP a utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili per gli aiuti al commercio, al fine di sostenere il processo di riforma nelle aree fondamentali per lo sviluppo economico; a migliorare le infrastrutture ove necessario, poiché le opportunità offerte dagli APE potranno essere sfruttate appieno soltanto se saranno introdotte misure di accompagnamento incisive a favore dei paesi ACP; a compensare la perdita netta di gettito doganale e a incoraggiare la riforma fiscale, affinché gli investimenti pubblici nei settori sociali non siano ridotti; a investire nella catena produttiva, al fine di diversificare la produzione destinata all'esportazione; a produrre più merci d'esportazione dal maggiore valore aggiunto nonché a investire nella formazione e nel sostegno dei piccoli produttori ed esportatori affinché possano soddisfare i criteri comunitari in materia sanitaria e fitosanitaria;

6.

ricorda che gli APE stipulati con singoli paesi ACP o con un gruppo di paesi non comprendente tutti i paesi di una regione rischiano di indebolire l'integrazione regionale; invita la Commissione a ricalibrare la sua strategia tenendo conto di questo rischio e a garantire che la sottoscrizione degli APE non comprometta l'integrazione regionale;

7.

sottolinea che l'incremento degli aiuti pubblici allo sviluppo promesso dagli Stati membri dovrebbe servire innanzitutto a raddoppiare gli sforzi per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio nei paesi ACP più duramente colpiti dalle conseguenze della crisi finanziaria e alimentare mondiale, che ha messo e continua a mettere ogni giorno in pericolo i risultati raggiunti nel perseguimento di tali obiettivi;

8.

sottolinea altresì che tutti gli accordi devono rispettare l'asimmetria a favore dei paesi ACP per quanto concerne sia la gamma dei prodotti interessati che i periodi di transizione, e che gli APE devono apportare garanzie concrete per la tutela dei settori sensibili identificati dai paesi ACP;

9.

evidenzia che le misure di sostegno collegate agli APE devono tenere conto dell'importanza dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche con altri paesi in via di sviluppo, ai fini dello sviluppo dei paesi ACP;

10.

esorta la Commissione a garantire ai negoziatori ACP un periodo di tempo sufficiente per valutare gli accordi e per presentare suggerimenti prima dell'adozione di tali accordi, sulla scorta delle scadenze dell'OMC;

11.

rileva che gli accordi APE dovrebbero contenere una clausola che preveda la revisione dell'accordo 5 anni dopo la sua sottoscrizione, con il coinvolgimento formale dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della società civile; rileva altresì che tale lasso di tempo consentirà una valutazione approfondita dell'impatto degli APE sull'economia e sull'integrazione regionale dei paesi ACP e renderà possibili gli adeguamenti del caso;

12.

ritiene che qualsiasi accordo commerciale ACP-UE tale da influire sulla sussistenza delle popolazioni debba essere il risultato di un dibattito pubblico e aperto con la piena partecipazione dei parlamenti nazionali ACP;

13.

esorta i governi ACP ad attuare le riforme necessarie per garantire il buon governo, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, ad esempio nel settore della gestione finanziaria pubblica, della riscossione dei dazi doganali, del sistema di entrate fiscali e della lotta alla corruzione e alla cattiva gestione;

14.

rimarca la necessità che gli APE contengano disposizioni di monitoraggio e valutazione più rigorose, che servano a determinare l'impatto dell'accordo sullo sviluppo nazionale e regionale, come pure sugli obiettivi di riduzione della povertà, e non soltanto a valutare i livelli di conformità all'APE;

15.

rimarca altresì la necessità di una maggiore trasparenza dei negoziati e del loro esito, allo scopo di consentire il controllo pubblico da parte dei decisori politici, dei parlamentari e dei rappresentati della società civile;

16.

ritiene che i documenti strategici regionali e i programmi indicativi regionali del FES debbano prevedere strumenti di sostegno importanti, sistematici e accuratamente valutati per l'attuazione degli APE, che tengano conto del processo di riforma necessario e dal quale dipende il successo di un APE;

17.

invita la Commissione, di concerto con i paesi ACP, a includere negli APE e negli APE provvisori degli indicatori di sviluppo per la misurazione dell'impatto socioeconomico degli accordi in questione sui settori chiave, da determinare in base alle priorità e agli intervalli di tempo stabiliti da ciascuna regione;

18.

sottolinea quanto sia indispensabile far sì che le foreste, la biodiversità e le popolazioni indigene o le popolazioni che dipendono dalle foreste non siano messe a repentaglio; a tale proposito, sottolinea altresì che occorre consentire ai paesi ACP di applicare norme in grado di limitare l'esportazione di legname e di altre materie prime non lavorate e permettere loro di utilizzare tali leggi per proteggere le foreste, la fauna e la flora selvatiche e le industrie nazionali;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  GU C 120 del 30.4.2004, pag. 16.

(5)  GU C 330 del 30.12.2006, pag. 36.

(6)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 44.

(7)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

(8)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 475.

(9)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

(10)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

(11)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(12)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.

(13)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 232.

(14)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.

(15)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(16)  Testi approvati, P6_TA(2008)0237.

(17)  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/126


Kosovo

P6_TA(2009)0052

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul Kosovo e il ruolo dell'UE

(2010/C 67 E/15)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945,

vista la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (S/RES/1244(1999)),

visti i principi guida per una soluzione dello status del Kosovo, adottati dal Gruppo di contatto il 7 ottobre 2005,

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del Kosovo e il ruolo dell'Unione europea (1),

visto l'accordo CEFTA firmato il 19 dicembre 2006 a Bucarest,

viste la relazione finale dell'inviato speciale dell'ONU sul futuro status del Kosovo e la proposta di status globale del 26 marzo 2007 per la definizione dello status del Kosovo,

vista l'azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2),

vista l'azione comune del Consiglio 2008/123/PESC, del 4 febbraio 2008, che nomina un rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (3),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 febbraio 2008,

viste le lettere inviate il 12 giugno 2008 dal Segretario generale delle Nazioni Unite al Presidente della Serbia nonché al Presidente del Kosovo riguardo alla riconfigurazione della missione dell'amministrazione temporanea del Kosovo da parte delle Nazioni Unite (UNMIK),

vista la relazione del 12 giugno 2008 del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza riguardo alla missione dell'amministrazione temporanea del Kosovo da parte delle Nazioni Unite (S/2008/354),

vista la Conferenza dei donatori del Kosovo, svoltasi a Bruxelles l'11 luglio 2008,

visto l'accordo tecnico tra EULEX e UNMIK sulla cessione dei beni del 18 agosto 2008,

vista la risoluzione 63/3 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU l'8 ottobre 2008 (A/RES/63/3), con cui ha deciso di chiedere un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia per appurare se la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo sia conforme al diritto internazionale,

vista la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 novembre 2008 (S/PRST/2008/44), con cui il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità la relazione del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon sulla UNMIK (S/2008/692), autorizzando la missione EULEX a schierarsi sull'intero territorio kosovaro,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 17 febbraio 2008 l'Assemblea del Kosovo ha dichiarato l'indipendenza del kosovo e si è impegnata per la proposta di status globale (CPS) dell'inviato speciale delle Nazioni Unite Martti Ahtisaari,

B.

considerando che il governo serbo ha adottato una posizione costruttiva ed ha intavolato veri e propri negoziati per il raggiungimento di un accordo; che, malgrado le circostanze avverse, il governo serbo ha mantenuto un atteggiamento filoeuropeo,

C.

considerando inoltre che la CPS è sancita nella Costituzione del Kosovo e in altre leggi; che 25 Stati, su richiesta dei leader politici del Kosovo, hanno formato il Gruppo di pilotaggio internazionale (ISG), il cui obiettivo primario è la piena attuazione della CPS; che l'ISG ha nominato un rappresentante civile internazionale (ICR), sostenuto dall'Ufficio internazionale per i civili nel Kosovo, in ottemperanza della CPS; che questo significa che il Kosovo sta gestendo i propri affari, pur essendo sorvegliato per quanto riguarda, tra l'altro, l'applicazione di misure di protezione e promozione dei diritti delle minoranze,

D.

considerando che finora 54 paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, tra cui 22 dei 27 Stati membri dell'Unione europea,

E.

considerando che i 27 Stati membri dell'Unione europea hanno inviato nel Kosovo un Rappresentante speciale europeo (EUSR), Pieter Feith, che funge altresì da ICR; che l'ICR vigila sulla piena attuazione del CSP e l'EUSR offre il sostegno e l'assistenza dell'Unione europea in relazione al processo politico nel Kosovo,

F.

considerando che la stabilità regionale dei Balcani occidentali rappresenta una priorità dell'Unione europea, la quale per questo motivo ha lanciato la missione EULEX; che EULEX ha già raggiunto la sua capacità operativa iniziale in Kosovo ed ha conseguentemente assunto i suoi compiti in materia di giustizia, polizia, strutture correzionali e dogane, comprese alcune funzioni esecutive, al fine di monitorare, addestrare e assistere le istituzioni competenti del Kosovo in tutti i settori connessi in generale con lo Stato di diritto,

G.

considerando che, prendendo posizione anche nel territorio del Kosovo situato a nord del fiume Ibar, EULEX contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo, condiviso da tutte le parti, di instaurare la legalità e di creare in tutto il Kosovo un apparato giudiziario ben strutturato che garantisca a tutti i cittadini un eguale accesso alla giustizia,

Il ruolo dell'Europa

1.

plaude al riuscito dispiegamento di EULEX in tutto il territorio del Kosovo, compresa la parte a nord del fiume Ibar, in conformità con la relazione del Segretario generale dell'ONU e la successiva dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza, del 26 novembre 2008, sopra menzionata;

2.

sottolinea l'impegno dell'Unione europea a rispettare il diritto internazionale e a svolgere un ruolo di primo piano per garantire la stabilità del Kosovo e dei Balcani occidentali in generale; ricorda la sua disponibilità ad assistere lo sviluppo economico e politico del Kosovo, offrendo chiare prospettive di adesione all'Unione europea come ha fatto per la regione nel suo insieme;

3.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea che non lo hanno ancor fatto a riconoscere l'indipendenza del Kosovo;

4.

ricorda la citata risoluzione del 29 marzo 2007 che respinge chiaramente la possibilità di dividere il Kosovo;

5.

nota al riguardo che, come annunciato dal Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per l'UNMIK in Kosovo, Lamberto Zannier, a partire dal 9 dicembre 2008 l'UNMIK non ha più alcuna competenza in materia di polizia e di dogana e trasferirà fra breve all'EULEX tutte le sue restanti competenze nel campo della giustizia, permettendo in tal modo al Kosovo di operare sotto un ordinamento giuridico unico;

6.

invita la comunità internazionale a sostenere pienamente EULEX e a facilitare il trasferimento a EULEX di tutti i compiti dell'UNMIK relativi alle dogane, alla polizia e alla giustizia;

7.

si attende che EULEX operi, come da mandato dell'Unione europea, per promuovere lo sviluppo stabile del Kosovo e garantire lo stato di diritto per tutte le comunità del Kosovo; sottolinea a tal proposito che EULEX è nell'interesse di tutte le minoranze etniche del Kosovo, poiché si occuperà, tra l'altro, di denunce per atti di discriminazione etnica, molestie e di violenza, nonché di varie questioni insolute in materia di proprietà;

8.

si compiace dell'accordo del governo serbo al dispiegamento dell'EULEX, la più importante delle attuali missioni PESD (Politica europea di sicurezza e di difesa) e la sua volontà di cooperare con essa; incoraggia la Serbia a continuare a far prova di questo atteggiamento costruttivo che è coerente con le sue aspirazioni ad aderire all'Unione europea;

9.

si compiace al riguardo della decisione, adottata in base agli accordi transitori avallati dall'ONU e dal governo serbo, di nominare un alto funzionario di polizia serbo del Kosovo perché operi in seno alla polizia kosovara, pur rispondendo direttamente all'EULEX, come primo passo verso un'adeguata rappresentanza di tutte le minoranze in seno alla polizia del Kosovo;

10.

ritiene che gli accordi transitori negoziati fra l'ONU e il governo serbo debbano essere riesaminati alla luce degli sviluppi sul campo, una volta che EULEX avrà raggiunto la sua piena capacità operativa;

11.

esorta EULEX a risolvere urgentemente il problema dell'arretrato dei procedimenti giudiziari sotto il controllo internazionale, dando priorità ai casi di violenza interetnica, ai crimini di guerra e alla corruzione ad alto livello, al fine di contribuire al rafforzamento dello Stato di diritto;

12.

ritiene che la creazione di un programma di protezione dei testimoni funzionante sia essenziale per una efficace azione legale nei confronti di criminali di alto livello nel Kosovo, in particolare per quanto riguarda i crimini di guerra;

13.

invita il Consiglio e la Commissione a coordinare le proprie attività per assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione e all'esecuzione della citata azione comune 2008/124/PESC; invita pertanto il capo della missione EULEX KOSOVO, Yves de Kermabon e il Rappresentante speciale dell'Unione europea a operare quotidianamente fianco a fianco; sollecita inoltre la famiglia dell'Unione europea ad agire collettivamente e in modo coordinato per intensificare gli sforzi volti a promuovere la partecipazione dei serbi del Kosovo alla vita politica, economica e sociale del Kosovo, e invita l'EUSR ad assicurare che il governo kosovaro adotti immediatamente iniziative tangibili in tal senso, anche mediante interventi specifici di sviluppo economico per la regione di Mitrovica, una volta che vi sia stata ripristinata la legalità;

14.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune a dimostrare il proprio chiaro sostegno alla missione europea nel Kosovo (EULEX KOSOVO) e a visitare il paese quanto prima;

15.

si compiace dell'impegno della Commissione ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione della Comunità, soprattutto lo strumento di preadesione, per stimolare lo sviluppo socioeconomico del Kosovo, al fine di rafforzare la trasparenza, l'efficienza e la democrazia nel governo e nella società del Kosovo, e ad adoperarsi per la pace e la stabilità del Kosovo e in tutta la regione; si compiace al riguardo dell'intenzione della Commissione di presentare uno studio di fattibilità che esaminerà le modalità per rafforzare lo sviluppo socioeconomico e politico del Kosovo e confida che tale studio rappresenti il risultato di un dialogo serio con le autorità del Kosovo e sia accompagnato da un rinnovato impegno politico a perseguire le riforme necessarie;

16.

ritiene che la Commissione debba rivolgere urgente attenzione alla promozione di progetti locali atti a facilitare la riconciliazione fra le varie comunità e a favorire una maggiore mobilità delle persone;

17.

ritiene che i progetti miranti, ad esempio, al recupero dei cimiteri vandalizzati con il coinvolgimento diretto degli attori locali, avrebbero un notevole valore simbolico per le comunità kosovare e contribuirebbero a migliorare il clima interetnico; invita la Commissione e l'EUSR ad assicurare che iniziative di questo tipo figurino ai primi posti dell'agenda del governo del Kosovo;

18.

è inoltre del parere che la creazione di un Istituto universitario europeo multietnico, che si aggiungerebbe agli attuali centri universitari di Pristina e Mitrovica, nonché di strutture sociali, culturali e sanitarie specificamente rivolte alla comunità serba del Kosovo centrale, rappresenterebbe un forte incentivo alla promozione dell'integrazione della comunità serba nel Kosovo; chiede pertanto alla Commissione di attivarsi immediatamente per la realizzazione di tale progetto, in stretto coordinamento con il governo kosovaro;

19.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare il governo del Kosovo a risolvere il problema della grave carenza di personale in settori chiave dell'amministrazione pubblica, a sostenere la formazione dei pubblici dipendenti e a prestare assistenza al miglioramento delle infrastrutture di comunicazione, onde assicurare il corretto funzionamento dell'amministrazione e rafforzare il legame fra il livello amministrativo e la società civile;

Governance del Kosovo

20.

si compiace del miglioramento della situazione della sicurezza nel Kosovo; sostiene gli sforzi che sta facendo la polizia del Kosovo per raggiungere un livello ambizioso di professionalità e di affidabilità; sottolinea al riguardo la vitale necessità di una polizia multietnica in tutte le zone del Kosovo; accoglie quindi con favore il rientro di alcuni funzionari serbi nella polizia del Kosovo e invita le autorità del Kosovo a sostenere il reintegro dei funzionari di polizia che devono ancora rientrare;

21.

pone l'accento sulla necessità di una governance decentrata, come stipulato nella CPS; sottolinea che il decentramento non è esclusivamente nell'interesse della comunità serba, ma che di esso beneficiano tutti gli abitanti del Kosovo, in quanto renderà la governance più trasparente e più vicina alla popolazione;

22.

ribadisce l'importanza di una società civile forte che rafforzi i principi democratici alla base della governance del Kosovo; sollecita al riguardo il governo del Kosovo a sostenere i movimenti civili pacifici e lo sviluppo di mezzi di informazione liberi, senza interferenze politiche;

23.

sottolinea la necessità di attuare le disposizioni in materia di protezione delle minoranze sancite nella Costituzione del Kosovo e ritiene che la piena attuazione dei diritti delle minoranze rivesta fondamentale importanza per la stabilità del Kosovo e della regione nel suo insieme;

24.

esorta il governo del Kosovo a continuare a tener fede al proprio impegno di promuovere uno spirito di pace, tolleranza e dialogo interculturale e interreligioso tra tutte le comunità del Kosovo, vale a dire albanesi, serbi, rom, ashkali, egiziani, gorani, turchi e bosniaci e di creare le giuste condizioni che consentano ai rifugiati di ritornare in Kosovo, anche tramite investimenti del governo del Kosovo in opportunità lavorative, infrastrutture e prestazione di servizi di base in specifici settori, e a fare in modo che le minoranze possano beneficiare di tali misure;

25.

è preoccupato per le critiche espresse dal Segretario generale dell'ONU nella citata relazione sull'UNMIK circa la revisione dei criteri di selezione dei beneficiari dei finanziamenti per i rimpatri, proposta dal Ministero delle comunità e dei rimpatri del Kosovo; rammenta al governo kosovaro che, stante la forte diminuzione dei rimpatri, gli scarsi fondi disponibili devono servire esclusivamente ad agevolare il rimpatrio degli sfollati nel Kosovo;

26.

sollecita le autorità internazionali e locali a definire lo status giuridico degli apolidi rom, ashkali ed egiziani che vivono in Kosovo, compreso il loro diritto di proprietà; invita le autorità a migliorare la situazione di tali comunità, garantendo parità di accesso a un'istruzione ordinaria di qualità e, ove possibile, all'istruzione nella loro madre lingua, assicurando l'accesso al mercato del lavoro e all'assistenza sanitaria, fornendo loro condizioni igienico-abitative salubri e garantendo la partecipazione alla vita politica e sociale;

27.

è estremamente preoccupato del grave stato di salute delle famiglie Rom nei campi profughi di Osterode e Cesmin Lug; è persuaso che ciò sia direttamente legato all'erronea collocazione di tali campi, ubicati in prossimità delle aree di smaltimento estremamente tossiche delle miniere di piombo di Trepca; si compiace delle rimostranze iniziali della Commissione presso il governo del Kosovo e sollecita la Commissione a continuare a lavorare al fine di trasferire d'urgenza le famiglie interessate;

28.

28:invita gli Stati membri ad applicare con moderazione e delicatezza il rimpatrio forzato di appartenenti a minoranze etniche, in particolare serbi e rom del Kosovo che vivono in Europa occidentale da molti anni, e ad attuare misure di accompagnamento per l'integrazione socio-economica degli interessati;

29.

sottolinea che il rispetto della diversità culturale è al centro del progetto europeo; evidenzia che la comprensione della dimensione multietnica del patrimonio culturale e religioso rappresenta una condizione necessaria per la pace e la stabilità della regione; esorta pertanto tutte le parti interessate ad avviare un dialogo tecnico su tutela, conservazione, recupero e promozione del patrimonio culturale e religioso e dell'identità culturale nel Kosovo;

30.

prende atto della costituzione del Kosovo, in cui la parità delle donne e degli uomini è chiaramente riconosciuta, ma anche del fatto che le donne non sono sufficientemente coinvolte nella politica, nello sviluppo economico e sociale del Kosovo e che sono svantaggiate in termini di istruzione e opportunità di lavoro; invita pertanto il governo del Kosovo ad avviare e realizzare, con il sostegno della Commissione, misure volte a garantire pari opportunità per le donne, la loro adeguata rappresentanza nelle istituzioni del Kosovo e la loro partecipazione alla vita economica, sociale e politica del paese;chiede inoltre al governo del Kosovo di adottare misure efficaci per contrastare la violenza domestica contro le donne;

31.

insiste sulla necessità che gli scambi a livello accademico siano promossi e supportati da programmi come Erasmus Mundus e di incoraggiare in tal modo i cittadini del Kosovo a conseguire qualifiche ed esperienza nell'Unione europea, essendo persuaso che un'istruzione a largo raggio li aiuterà a contribuire allo sviluppo democratico del paese;

32.

esorta il Kosovo e la Serbia a instaurare un dialogo costruttivo sulle questioni di interesse comune e a contribuire alla cooperazione regionale;

33.

sottolinea la necessità di fermezza e trasparenza nel processo di privatizzazione, al fine di evitare qualsiasi impressione di nepotismo e corruzione;

34.

esprime preoccupazione per la situazione economica nel Kosovo e l'influenza negativa che la lentezza delle riforme, la corruzione diffusa e la criminalità organizzata hanno sull'economia e la credibilità delle istituzioni kosovare; sottolinea l'esigenza che le autorità politiche del Kosovo compiano autentici sforzi per garantire ulteriormente la trasparenza e la responsabilità e rafforzare i legami fra la classe politica e la società civile; invita il governo del Kosovo ad utilizzare in modo trasparente e responsabile il denaro di donatori sia pubblici che internazionali, ed esorta la Commissione ad aiutare il Kosovo ad avvicinarsi agli standard europei in fatto di responsabilità del settore pubblico e di trasparenza economica; considera questo essenziale per la creazione di un ambiente attraente per gli investimenti e lo sviluppo commerciale;

35.

sottolinea l'importanza di una piena cooperazione economica a livello regionale e l'obbligo di rispettare e di attuare pienamente le disposizioni dell'accordo CEFTA;

36.

consiglia le autorità del Kosovo di investire nelle energie rinnovabili e di cercare di stabilire una cooperazione regionale in questo campo;

37.

esprime seria preoccupazione per la penuria energetica in Kosovo e comprende l'esigenza di affrontare il problema; esprime comunque preoccupazione per il progetto governativo di costruire un'unica grande centrale a lignite in un'area densamente popolata; esorta il governo del Kosovo a tener conto dell'impatto sull'ambiente di una nuova centrale a lignite, sulla sanità pubblica e sull'uso di risorse scarse quali suolo e acqua e a rispettare gli standard ambientali europei e la politica europea in materia di cambiamento climatico;

38.

chiede all'ICR di monitorare lo scioglimento del Corpo di protezione del Kosovo e l'istituzione del Corpo di sicurezza del Kosovo (CSK) sotto la supervisione diretta della KFOR; esorta il governo del Kosovo ad assicurare un controllo civile completo sul CSK; è persuaso che una revisione dell'Accordo di Kumanovo fra la NATO e il governo serbo non sarà possibile fintantoché non saranno garantite la piena stabilità e la sicurezza e saranno chiariti i rapporti fra Serbia e Kosovo;

*

* *

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al governo del Kosovo, al governo della Serbia, al capo della missione UNMIK, al capo della missione EULX KOSOVO, ai rappresentanti speciali dell'Unione europea, ai membri del gruppo di pilotaggio internazionale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 207.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/132


Relazioni commerciali ed economiche con la Cina

P6_TA(2009)0053

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (2008/2171(INI))

(2010/C 67 E/16)

Il Parlamento europeo,

visto il meccanismo di dialogo economico e commerciale di alto livello tra l'Unione europea e la Cina (HLM), varato a Pechino il 25 aprile 2008,

viste le conclusioni del decimo vertice Cina-UE, tenutosi a Pechino il 28 novembre 2007,

visti la comunicazione della Commissione intitolata: «UE - Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte» (COM(2006)0631) e il documento di lavoro che la accompagna intitolato «Un documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e la Cina: Concorrenza e cooperazione» (COM(2006)0632),

vista la decisione adottata dalla quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tenutasi a Doha, in Qatar, dal 9 al 14 novembre 2001 e dedicata all'entrata della Cina nell'OMC a partire dall'11 novembre 2001 e di Taipei a partire dal 1o gennaio 2002,

viste le sue risoluzioni sulla Cina, in particolare la risoluzione del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina (1) e del 13 ottobre 2005 sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (2),

visto lo studio della Commissione del 15 febbraio 2007 intitolato «Opportunità e sfide future nelle relazioni commerciali e d'investimento tra l'Unione europea e la Cina 2006-2010»,

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sulla situazione in Cina nel periodo compreso tra il terremoto e i Giochi olimpici (3),

vista l'ottava relazione annuale intitolata «Documento sulla presenza commerciale europea in Cina 2008/2009» stilata dalla camera di commercio dell'Unione europea in Cina,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0021/2009),

A.

considerando che gli scambi commerciali UE-Cina hanno registrato un enorme aumento a partire dal 2000, che l'Unione europea è il principale partner commerciale della Cina dal 2006 e che la Cina è il secondo partner commerciale dell'Unione europea dal 2007,

B.

considerando che il suo accresciuto sviluppo e la sua adesione all'OMC comportano, oltre a vantaggi sostanziali, una maggiore responsabilità da parte della Cina nello svolgere un ruolo attivo e positivo nell'ordine economico mondiale, anche nell'ambito del Fondo monetario internazionale (FMI) e del gruppo della Banca mondiale,

C.

considerando che, nonostante la continua crescita, il commercio bilaterale tra la Cina e l'Unione europea, che nel 2007 registrava un deficit commerciale con la Cina superiore a 160 miliardi EUR, rimane caratterizzato da forti squilibri,

D.

considerando che gli squilibri finanziari e macroeconomici e la contrazione della domanda interna e delle esportazioni sono alla base dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale, che colpisce anche la Cina,

E.

considerando la difficoltà di accesso al mercato cinese a causa delle politiche industriali statali, delle violazioni brevettuali e di un regime ambiguo in materia di standard e di conformità, che comportano, per le imprese comunitarie, ostacoli tecnici e non tariffari agli scambi commerciali,

F.

considerando che i produttori dell'Unione europea di merci e servizi sono altamente competitivi sui mercati mondiali e che un accesso libero ed equo al mercato cinese permetterebbe alle imprese dell'Unione europea di accrescere le loro esportazioni e la loro presenza su tale mercato, contribuendo altresì a migliorare la qualità e i servizi per i consumatori cinesi,

G.

considerando che nel 2007 le esportazioni comunitarie in Cina sono aumentate del 18,7%, raggiungendo un valore di 231 miliardi di euro,

H.

considerando che la produzione di merci contraffatte e pirata in Cina resta a livelli allarmanti e che il 60% delle merci contraffatte sequestrate dalle autorità doganali dell'Unione europea è prodotto in Cina; che la produzione di tali merci avviene spesso in impianti in cui si produce anche per il mercato regolare in spregio ai diritti dei lavoratori e alle norme igieniche e di sicurezza, il che rappresenta un rischio concreto per i consumatori e, nel caso delle sostanze chimiche, anche per l'ambiente,

Aspetti generali

1.

sottolinea che gli scambi commerciali Unione europea-Cina sono aumentati enormemente e che si tratta della singola sfida più importante per quanto riguarda le relazioni commerciali dell'Unione europea;

2.

sottolinea che le relazioni commerciali tra l'Europa e la Cina dovrebbero basarsi su principi quali il reciproco impegno, l'equità della concorrenza e degli scambi commerciali, nel rispetto dei nostri valori comuni e delle norme stabilite dall'OMC, tenendo comunque conto dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei limiti ambientali e del contributo agli obiettivi globali per la prevenzione del cambiamento climatico;

3.

ritiene che la Cina, in quanto uno dei motori della crescita mondiale, dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel garantire che l'ordine economico mondiale si sviluppi in modo sostenibile ed equilibrato;

4.

invita la Commissione a portare avanti la politica di impegno e di dialogo con la Cina; plaude all'assistenza tecnica in materia commerciale che la Commissione fornisce alla Cina; considera tale assistenza di fondamentale importanza per una positiva integrazione della Cina nell'economia mondiale e, in particolare, per il rispetto dei suoi obblighi e impegni assunti nell'ambito dell'OMC e per il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali;

5.

sottolinea la necessità di una cooperazione senza precedenti tra l'Unione europea e la Cina allo scopo di risolvere l'attuale crisi finanziaria ed economica; ritiene che la possibilità di dar prova di responsabilità e svolgere il rispettivo ruolo nell'individuare una soluzione alla crisi rappresenti una grande opportunità sia per la Cina sia per l'Unione europea;

6.

è del parere che lo sviluppo delle relazioni commerciali con la Cina debba proseguire di pari passo con lo sviluppo di un dialogo politico trasparente, proficuo ed efficace, che abbracci un'ampia gamma di tematiche; ritiene che la questione dei diritti umani debba necessariamente essere parte integrante delle relazioni tra l'Unione europea e la Cina; chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di rafforzare la clausola relativa ai diritti umani nei negoziati con la Cina sul rinnovo dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC);

7.

ritiene che il sistema attuale di apertura commerciale possa stimolare l'attività economica tra la Cina e i paesi in via di sviluppo ad eventuale beneficio delle due parti e possa costituire un'opportunità senza precedenti di crescita economica e di integrazione nell'economia mondiale, a condizione che le politiche commerciali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo e che la crescita economica si traduca in una riduzione della povertà;

8.

esorta la Commissione a garantire trasparenza e apertura nelle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina; ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri debbano continuare a offrire un accesso aperto ed equo alle esportazioni cinesi e a prevedere la sfida della concorrenza che la Cina presenta; auspica che, per parte sua, la Cina si impegni a rafforzare il proprio impegno a favore dell'apertura economica e delle riforme del mercato;

9.

esorta la Cina a svolgere un ruolo attivo in seno all'OMC, proporzionalmente alla sua importanza economica e commerciale, al fine di promuovere un valido sviluppo del commercio mondiale nell'ambito di un quadro normativo solido e trasparente;

10.

accoglie con favore la partecipazione della Cina alla riunione del G-20 tenutasi a Washington il 15 novembre 2008, che potrebbe aprire la via a un suo definitivo coinvolgimento negli affari economici e finanziari mondiali, e di conseguenza, a una maggiore assunzione di responsabilità a livello globale;

11.

sottolinea che la risposta dell'Europa all'intensificarsi delle relazioni commerciali Unione europea-Cina non può essere il protezionismo; ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri debbano impegnarsi maggiormente a favore di un'applicazione immediata della riforma sancita dall'agenda di Lisbona, al fine di sviluppare e consolidare settori comparativamente vantaggiosi in un'economia globale e promuovere innovazione e formazione professionale;

12.

rileva che la Cina ha presentato un vasto piano di ripresa per la crescita e l'occupazione onde fronteggiare l'attuale crisi economica; sottolinea la necessità che le misure di sostegno siano temporanee e compatibili con le norme dell'OMC e non debbano falsare la concorrenza leale;

13.

plaude agli investimenti effettuati nell'Unione europea dai fondi sovrani cinesi e dalle imprese statali cinesi, che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, al reciproco vantaggio e all'equilibro dei flussi di investimento; rammenta tuttavia la mancanza di trasparenza sui mercati finanziari cinesi e sottolinea l'importanza di introdurre quanto meno un codice di condotta onde garantire la trasparenza delle operazioni d'investimento della Cina sul mercato comunitario; invita l'Unione europea e la Cina a garantire l'apertura dei rispettivi mercati agli investimenti, introducendo tuttavia delle disposizioni in materia di trasparenza;

L'accesso al mercato

14.

si compiace del fatto che, sin dall'adesione all'OMC, un numero sempre crescente di settori industriali cinesi ha aperto le porte agli investitori esteri; esprime tuttavia preoccupazione perché al contempo in alcuni settori gli investimenti esteri sono vietati oppure sottoposti a restrizioni, e misure discriminatorie sono state adottate nei confronti di aziende estere, in particolare in materia di fusioni transfrontaliere e acquisizioni;

15.

ritiene che le pratiche protezionistiche perseguite dalla Cina, un'eccessiva burocrazia, la svalutazione del renminbi, i sussidi elargiti in varie forme e l'assenza di un livello di osservanza adeguato e condiviso dei diritti di proprietà intellettuale nel paese ostacolino il pieno accesso di molte imprese europee al mercato cinese;

16.

esorta la Cina ad aprire ulteriormente i suoi mercati alle merci e ai servizi e a continuare a perseguire riforme economiche volte a stabilire un quadro legislativo stabile, prevedibile e trasparente per le aziende comunitarie, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);

17.

invita la Commissione a discutere con il governo cinese il progetto di legge sul servizio postale fintanto che tale progetto contenga disposizioni che ostacolano i servizi celeri esteri; ritiene necessario un quadro normativo equilibrato per i servizi celeri e di posta ordinaria, al fine di dare seguito alla politica cinese di sostegno agli investimenti esteri e alla concorrenza leale nel settore del recapito celere;

18.

prende atto delle misure adottate dalle autorità cinesi per ridurre gli oneri amministrativi a livello nazionale e dei progressi compiuti nell'ambito dell'e-government per rendere gli atti legislativi accessibili al pubblico, pur constatando la necessità di un maggiore impegno per garantire un accesso libero ed equo al mercato cinese per le aziende straniere;

19.

sottolinea che una maggiore apertura del mercato cinese offrirebbe opportunità alle imprese europee in numerosi settori quali quello meccanico, chimico, automobilistico, farmaceutico, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, dei progetti promossi nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito, dell'agricoltura, dell'edilizia e dei servizi finanziari, assicurativi, delle telecomunicazioni e al dettaglio;

Barriere, norme

20.

nota che le barriere non tariffarie rappresentano un grande ostacolo per le aziende comunitarie in Cina e per le aziende cinesi e non comunitarie stabilite nell'Unione europea, in particolare per le PMI;

21.

esorta la Cina ad adottare le norme internazionali in materia di prodotti e servizi, al fine di promuovere gli scambi commerciali tra la Cina e altri paesi; accoglie con favore l'accresciuta partecipazione della Cina negli organismi internazionali preposti alla definizione di norme e ritiene opportuno incoraggiare tale partecipazione e quella dell'Unione europea negli enti nazionali cinesi preposti allo stesso compito; evidenzia l'importanza di garantire che le merci importate provenienti dalla Cina rispettino le norme europee in materia di prodotti alimentari e non;

Materie prime

22.

deplora il ricorso sistematico alle restrizioni alle esportazioni che provocano distorsioni del commercio, quali le tasse sulle esportazioni di materie prime imposte dal governo cinese; invita la Commissione a insistere sulla completa abolizione delle attuali restrizioni alle esportazioni in tutti i negoziati bilaterali con la Cina; sottolinea che l'abolizione di tali restrizioni è un elemento essenziale del commercio equo tra l'Unione europea e la Cina; sottolinea altresì che valuterà tutti i futuri accordi commerciali con la Cina alla luce di tale aspetto;

Aiuti di Stato

23.

teme che i continui interventi dello Stato nella politica industriale e le esplicite restrizioni discriminatorie, quali l'elargizione di fondi statali illimitati al finanziamento delle esportazioni e le limitazioni alla proprietà estera in alcuni settori, creino distorsioni del mercato cinese per le imprese comunitarie;

Appalti pubblici

24.

invita la Cina a sottoscrivere l'accordo sugli appalti pubblici rispettando l'impegno assunto nel 2001 e a partecipare in modo costruttivo ai negoziati sull'apertura del suo mercato degli appalti pubblici e, nell'attesa di una conclusione positiva di tali trattative, ad applicare procedure eque, prevedibili e trasparenti nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, affinché le imprese estere possano parteciparvi su base paritaria; chiede alla Cina di fornire un accesso immediato al mercato alle aziende comunitarie insediate e attive in Cina;

Valuta

25.

accoglie con favore l'apprezzamento del renminbi intervenuto nel 2008; esorta la Cina a sostenere un ulteriore apprezzamento della valuta nazionale, affinché il suo peso sui mercati finanziari internazionali, e in particolare in relazione all'euro, possa riflettere maggiormente la posizione economica del paese; esorta la Cina a detenere maggiori riserve di valuta estera in euro;

La presenza e l'assistenza dell'Unione europea

26.

esprime compiacimento per i progressi compiuti nell'istituzione di un centro dell'Unione europea a Pechino, destinato a sostenere le PMI, e per il fatto di aver reso permanente la linea di bilancio destinata a finanziare tale centro, onde assicurarne l'avvenire; sottolinea la necessità che il centro abbia un mandato chiaro, così da evitare la duplicazione delle strutture e creare sinergie con le attuali istituzioni pubbliche e private degli Stati membri dell'Unione europea; accoglie con favore il lavoro svolto dall'helpdesk sui Diritti di proprietà intellettuale per le PMI nel fornire informazioni e servizi di formazione alle PMI dell'Unione europea in materia di protezione e rafforzamento dei Diritti di proprietà intellettuale in Cina;

27.

evidenzia l'importanza di assistere in particolare le PMI a superare le barriere all'accesso al mercato; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'efficace funzionamento dei gruppi comunitari specializzati nell'accesso ai mercati in Cina;

Energia e energia sostenibile

28.

invita l'Unione europea e la Cina a promuovere gli scambi commerciali di merci e servizi nel rispetto dell'ambiente, la crescita degli investimenti in progetti e infrastrutture sostenibili e lo sviluppo di un'industria che contribuisca alla riduzione delle emissioni di carbonio;

29.

sottolinea le opportunità che l'emergente settore delle energie rinnovabili in Cina offre alla sua controparte europea; invita la Cina a migliorare l'accesso al mercato in questo settore;

30.

auspica una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e la Cina al fine di promuovere il trasferimento della tecnologia a basso contenuto di carbonio, segnatamente in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza fondamentale di sviluppare e diffondere la cattura e lo stoccaggio di carbonio in Cina, vista l'importanza del carbone per la sua economia; invita la Commissione a esaminare in che modo si possa incoraggiare ulteriormente lo scambio di prassi eccellenti con la Cina in materia di sviluppo sostenibile;

Servizi finanziari

31.

esprime preoccupazione per il perdurare in Cina delle restrizioni alle possibilità di investimento per le imprese dell'Unione europea, soprattutto nel settore bancario e assicurativo, riconducibili agli ingenti e discriminatori costi per la concessione delle licenze e alle norme che richiedono obbligatoriamente la creazione di joint-venture con imprese cinesi; invita pertanto la Cina ad affrontare con urgenza tali questioni;

32.

ritiene che mercati finanziari profondi, liquidi, aperti, trasparenti e opportunamente regolamentati possano favorire la crescita economica; è del parere che in Cina il settore dei titoli, delle banche e delle assicurazioni siano sottosviluppati e incoraggia il paese a partecipare pienamente al dibattito globale sul miglioramento del quadro normativo e di vigilanza per i mercati finanziari;

33.

sottolinea l'importanza del coinvolgimento della Cina e della sua collaborazione con l'FMI in vista dello sviluppo di un codice di condotta globale per i fondi sovrani, suscettibile di favorire un maggior grado di trasparenza;

34.

invita la Commissione a valutare quanto prima l'impatto della crisi economica e finanziaria sui settori interessati dell'industria e dei servizi europei, che rivestono un ruolo essenziale nella definizione delle relazioni export/import fra l'Unione europea e la Cina; chiede che questa valutazione sia trasmessa al Parlamento non appena si individui una chiara tendenza;

Commercio libero ed equo

Anti dumping e status di economia di mercato

35.

ritiene che un dialogo permanente tra le autorità commerciali possa servire a prevenire e risolvere le controversie commerciali; rileva, tuttavia, che un impiego efficace ed efficiente degli strumenti europei di difesa commerciale contribuisce a garantire condizioni eque tra la Cina e l'Unione europea, tenuto conto del numero crescente di ricorsi anti-dumping nei confronti dei produttori cinesi;

36.

è del parere che l'economia cinese non soddisfi ancora in molti ambiti i criteri che la porterebbero ad essere considerata un'economia di mercato; invita pertanto la Commissione a collaborare con il governo cinese per eliminare gli ostacoli che si frappongono al conseguimento dello status di economia di mercato e a riconoscere detto status alla Cina soltanto allorché soddisferà tali criteri;

I diritti di proprietà intellettuale e la contraffazione

37.

constata con preoccupazione che, benché la Cina abbia compiuto notevoli progressi nella realizzazione della legislazione in materia di proprietà intellettuale, l'effettivo rispetto dei Diritti di proprietà intellettuale rimane ancora estremamente problematico;

38.

invita la Cina a intensificare gli sforzi per risolvere il problema della mancata attuazione e rispetto dei Diritti di proprietà intellettuale; sottolinea l'importanza di procedere a un'armonizzazione delle normative e delle politiche commerciali a livello centrale e regionale in Cina, unitamente alla loro attuazione uniforme in tutto il paese;

39.

manifesta inquietudine per l'entità della produzione di merce contraffatta e piratata in Cina, che permane a livelli allarmanti; invita la Commissione, di concerto con le autorità cinesi nazionali e regionali, a portare avanti la lotta contro la contraffazione;

40.

esprime grande preoccupazione per il numero crescente di brevetti per modelli di utilità e design in Cina che sono spesso copie o modifiche minime di tecnologia europea esistente e che pertanto non contribuiscono a un'autentica innovazione;

41.

ritiene che, man mano che la Cina dà prova di maggiore innovazione, sia nel suo massimo interesse tutelare i diritti di proprietà intellettuale; è del parere, tuttavia, che l'applicazione di normative che richiedono la registrazione esclusiva delle innovazioni in Cina limiterebbe eccessivamente le attività commerciali, impedendo alla Cina di beneficiare delle innovazioni e svalutando il marchio «Made in China»;

Dogane

42.

accoglie con favore la firma di un piano doganale di lotta antifrode a garanzia dei Diritti di proprietà intellettuale, volto a migliorare la cooperazione tra le dogane nell'ambito del sequestro di merci contraffatte e ad attuare misure concrete per ridurre la vendita di prodotti pirata; invita la Commissione a negoziare con la Cina le sue condizioni al fine di sottoscrivere l'Accordo commerciale anticontraffazione;

43.

chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione con le autorità cinesi nell'ambito dell'accordo sulla cooperazione doganale al fine di facilitare gli scambi commerciali;

44.

chiede alla Commissione, dando seguito al memorandum d'intesa del 2005 sui prodotti tessili, di continuare a promuovere il dialogo nell'ambito degli scambi commerciali di prodotti tessili tra l'Unione europea e la Cina e nell'ambito del meccanismo di dialogo economico e commerciale di alto livello; invita la Commissione a vigilare sulle importazioni di prodotti tessili di origine cinese;

L'impatto sociale e ambientale

45.

esprime profonda preoccupazione per l'elevato tasso d'inquinamento causato dall'industria cinese e per il crescente consumo di risorse naturali, in particolare di quelle ricavate da fonti non sostenibili; è consapevole della corresponsabilità europea al riguardo, visto che una parte considerevole della produzione industriale cinese è di proprietà di società europee o è ordinata dalle aziende e dai dettaglianti comunitari ed è destinata al consumo in Europa;

46.

rileva che non tutti i segmenti della popolazione cinese hanno beneficiato della forte crescita economica intervenuta negli ultimi anni in Cina e che il divario sociale tra i ricchi e i poveri non è mai stato così marcato;

47.

accoglie con favore le attività della Cina nel settore ambientale nel contesto della preparazione dei giochi olimpici del 2008; invita il governo cinese a contribuire attivamente al successo della conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 15), che si terrà dal 30 novembre all'11 dicembre 2009 a Copenaghen, incoraggiando il proprio settore finanziario a prepararsi all'introduzione di un sistema internazionale di scambio delle quote di emissione;

48.

esorta la Cina a partecipare alla COP 15 e ad assumersi le proprie responsabilità, dando un contributo a livello mondiale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla lotta ai cambiamenti climatici;

49.

invita le autorità cinesi a prendere misure concrete per adottare e incoraggiare l'impiego di tecnologie e pratiche in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; rileva che la promozione di tecnologie verdi sarà una questione di fondamentale importanza se il governo cinese vorrà garantire una crescita economica rispettosa dell'ambiente; riconosce l'impossibilità di attendersi che la Cina chieda ai propri cittadini di assumersi l'onere di limitare le emissioni di gas a effetto serra senza che l'Occidente intervenga in tal senso;

50.

esprime preoccupazione per il lavoro minorile in Cina; chiede alla Commissione di affrontare quanto prima questa problematica e invita il governo cinese a moltiplicare gli sforzi per combatterne le cause di fondo onde porre fine a tale fenomeno;

51.

esorta la Cina a ratificare le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e sulla protezione del diritto di organizzazione, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (ICCPR) che la Cina ha sottoscritto ma non ancora ratificato;

52.

plaude alla trasposizione dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) nell'ordinamento nazionale cinese; esorta la Cina a continuare ad adottare gli IFRS garantendone al contempo l'attuazione pratica; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'adozione e l'attuazione degli IFRS in Cina;

53.

invita le imprese europee che operano in Cina ad applicare le norme internazionali più elevate e le migliori prassi nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese in relazione ai lavoratori e all'ambiente;

54.

esprime preoccupazione per le condizioni lavorative e i diritti dei lavoratori in Cina; esorta la Cina a migliorare le condizioni di lavoro al fine di portarle al livello delle norme di base dell'OIL;

55.

invita l'Unione europea e la Cina a cooperare nel settore delle norme sugli autoveicoli, i camion, gli automezzi pesanti, l'aviazione e la navigazione, nell'ottica di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rendere tali norme più rispettose del clima;

56.

chiede che si instauri una cooperazione fra l'Unione europea e la Cina in materia di regolamentazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici (REACH);

57.

esprime profonda preoccupazione per l'elevato numero di incidenti imputabili a prodotti cinesi pericolosi e, in particolare, quelli relativi ai giocattoli per bambini, ai cibi e ai farmaci; si compiace della determinazione dimostrata dal governo cinese nel far fronte a tale problema; invita la Commissione a rafforzare il sostegno alle autorità cinesi in questo ambito e il coordinamento con le stesse;

58.

deplora fermamente le condanne a morte comminate dalle autorità cinesi ad alcune delle persone coinvolte nella contaminazione da melamina di latte in polvere per bambini;

59.

59si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione in questo settore, grazie all'introduzione di un nuovo sistema di relazioni trimestrali sulle azioni di controllo effettuate dalla Cina per rintracciare l'origine dei prodotti pericolosi notificati nell'ambito del sistema Rapex-Cina, incrementando così la sicurezza dei consumatori europei;

60.

sottolinea l'importanza di contatti trilaterali tra la Commissione e i governi statunitense e cinese al fine di migliorare la governance globale in materia di sicurezza dei prodotti; ritiene al riguardo che sarebbe estremamente utile concretizzare al più presto la proposta della Commissione di istituire un gruppo di lavoro comune sulla sicurezza dei prodotti e delle importazioni nell'ambito del Consiglio economico transatlantico;

Azioni future

61.

constata che negli ultimi 30 anni la società cinese ha subito profondi mutamenti e che progressi duraturi possono avvenire soltanto gradualmente; è del parere che la democrazia presupponga una vera e propria società civile, a sua volta rafforzata dalle relazioni economiche e commerciali con l'Unione europea; ritiene pertanto che l'approccio «cambiamento attraverso il commercio» contribuisca favorevolmente alla trasformazione della Cina in una società aperta e democratica di cui possano beneficiare tutti i settori della collettività; deplora il fatto che l'intensificazione delle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Cina non sia andata di pari passo con sostanziali progressi sul fronte del dialogo sui diritti umani; ritiene che siano necessarie ulteriori riforme, specialmente in materia ambientale e sociale, per garantire progressi generali e durevoli;

62.

deplora la decisione della Cina di rinviare il vertice con l'Unione europea, originariamente previsto per il 1° dicembre 2008 a Lione, a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria e ribadisce l'importanza cruciale di un dialogo costruttivo sui cambiamenti climatici, nonché la reciproca intesa sulle principali questioni commerciali in un momento così grave per l'economia mondiale; auspica che tale vertice si tenga il prima possibile;

63.

invita la Cina a promuovere gli sforzi volti ad accelerare i negoziati nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo;

64.

sottolinea la necessità che il nuovo APC tra l'Unione europea e la Cina contribuisca a instaurare scambi commerciali liberi ed equi sulla base dell'attuazione delle clausole in materia di diritti umani, ambiente, sviluppo sostenibile e questioni sociali;

65.

si compiace per l'istituzione dell'HLM per il dialogo economico e commerciale quale tribuna per l'ulteriore promozione delle relazioni UE-Cina ad un livello strategico e ritiene importante che, nell'ambito di tale processo, il suddetto meccanismo porti a risolvere in modo soddisfacente i contenziosi commerciali; invita la Commissione a rendere più ambizioso il suddetto meccanismo, nominando uno dei vicepresidenti della nuova Commissione europea, che si insedierà nel 2009, alla guida della delegazione HLM della Commissione, in veste di commissario incaricato del coordinamento;

66.

invita la Commissione a garantire l'efficace funzionamento di tutti gli accordi esistenti in materia di ricerca e sviluppo (R&S) con la Cina al fine di promuovere la cooperazione in materia di R&S; raccomanda di incentrare gli sforzi di R&S fra l'Unione europea e la Cina in maniera più strategica e pertinente in termini di progressi tecnologici, bisogni della società, emergenze ambientali e sviluppi economici futuri; chiede alle due parti di agevolare il trasferimento di tecnologia e di know-how tecnico, incoraggiando i programmi di scambio di ricercatori e professori universitari;

67.

si compiace del ravvicinamento tra la Cina e Taiwan; considera Taiwan, che è il quarto partner commerciale più importante dell'Unione europea in Asia, come entità economica e commerciale; appoggia la partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alle competenti organizzazioni internazionali ove tale partecipazione non richiede l'indipendenza, ad esempio nell'ILO;

68.

chiede un rafforzamento della cooperazione fra le università europee e quelle cinesi nonché una maggiore mobilità degli scienziati, dei ricercatori e degli studenti fra l'Unione europea e la Cina;

69.

è favorevole all'ulteriore sviluppo della cooperazione Unione europea-Cina in materia di scienza, applicazioni e tecnologia spaziali; ritiene che una stretta collaborazione sia essenziale per la coesistenza dei programmi COMPASS e Galileo, segnatamente per garantire la loro compatibilità nell'interesse degli utilizzatori mondiali;

70.

esorta la Commissione e il governo cinese a valutare congiuntamente l'impiego di strumenti volti a conferire una dimensione parlamentare al lavoro del meccanismo di dialogo di alto livello, incaricato di raggiungere tutte le parti interessate e dar voce alle loro preoccupazioni;

71.

sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione per creare un ambiente favorevole alle PMI mediante l'adozione della comunicazione intitolata «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)» (COM(2008)0394) e a tale riguardo plaude all'intenzione di avviare la campagna «Gateway to China», volta in particolare a stabilire un programma di formazione dei dirigenti in Cina onde promuovere l'accesso delle PMI europee ai mercati cinesi entro il 2010;

72.

chiede alla Cina di promuovere la cooperazione con le università cinesi e le PMI dell'Unione europea al fine di potenziare l'innovazione delle PMI in Cina, il che consentirà di creare maggiore occupazione e di migliorare i risultati economici e commerciali; invita inoltre la Cina a incoraggiare la cooperazione fra le due parti nell'ottica di migliorare e di potenziare le tecniche rispettose del clima, riducendo al minimo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle PMI dell'Unione europea in Cina;

73.

invita la Commissione a promuovere la cooperazione tra imprese, a pubblicizzare il sito internet contenente la base dati sull'accesso ai mercati e a perfezionare i meccanismi di composizione delle controversie;

74.

incoraggia la predisposizione di programmi destinati ad incrementare la partecipazione commerciale tra Cina ed Unione europea, come il programma per la formazione dei dirigenti; invita la Commissione a potenziare l'assistenza tecnica a favore della Cina ai fini dell'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza e del miglioramento della cooperazione doganale;

75.

ritiene che l'Unione europea e la Cina siano sempre più interdipendenti e che tanto la complessità quanto l'importanza delle relazioni Unione europea-Cina richiedano un maggiore coordinamento tra gli Stati membri e con la Commissione; rammenta alla Cina la necessità di dare seguito ai suoi impegni derivanti dai trattati internazionali e auspica con interesse un dialogo efficace e mirato al conseguimento di risultati con la Cina in materia di sfide globali; sottoscrive il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Cina; insiste affinché la Commissione accresca la trasparenza dei negoziati sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Cina;

76.

ritiene che l'Expo 2010 a Shanghai, in Cina, costituirà una grande occasione per le imprese europee, in termini di esposizione, allacciamento in rete e presentazione al pubblico cinese e alle imprese cinesi; esorta la Commissione a garantire che le imprese dell'Unione europea avranno il proprio stand all'Expo 2010;

77.

invita la Commissione a sostenere la costituzione di un Business Council Cina-Unione europea, simile al Business Council USA-Unione europea;

*

* *

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e al governo delle Repubblica popolare cinese e al Congresso nazionale del popolo cinese.


(1)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.

(2)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0362.


18.3.2010   

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CE 67/141


Situazione nello Sri Lanka

P6_TA(2009)0054

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 su Sri Lanka

(2010/C 67 E/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Sri Lanka del 18 maggio 2000 (1), del 14 marzo 2002 (2) e del 20 novembre 2003 (3), la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 (4) sulla catastrofe provocata dallo tsunami nell'Oceano indiano e la sua risoluzione del 18 maggio 2006 (5) sullo Sri Lanka,

vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2006 che bandisce formalmente le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) (6),

vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 17 agosto 2006 su Sri Lanka,

vista la Dichiarazione di Tokyo sulla ricostruzione e lo sviluppo dello Sri Lanka del 10 giugno 2003 che subordina il sostegno dei donatori al compimento di progressi nel processo di pace,

visto l'accordo di cessate il fuoco firmato tra il governo dello Sri Lanka e le LTTE ed entrato in vigore il 23 febbraio 2002,

vista la Dichiarazione di Oslo del dicembre 2002 nella quale il governo dello Sri Lanka e le LTTE hanno deciso di cercare una soluzione basata su un assetto federale nell'ambito di uno Sri Lanka unito,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, dall'inizio dell'offensiva militare lanciata dal governo nell'ottobre 2008, le LTTE si sono ritirate nella zona settentrionale del paese costringendo i civili ad avanzare verso l'interno del territorio che controllano, lasciando centinaia di morti e circa 250 000 civili stretti nella morsa mortale del fuoco incrociato tra le forze dell'esercito e dei separatisti delle LTTE nella regione del Mullaitivu,

B.

considerando che da circa 25 anni lo Sri Lanka subisce l'insurrezione armata delle LTTE (Tigri Tamil) e la risposta del governo, che hanno provocato oltre 70 000 morti,

C.

considerando che la popolazione civile nelle zone liberate ha bisogno di assistenza umanitaria e, mentre le agenzie governative hanno potuto far fronte alle loro necessità, numerose migliaia di civili nelle zone in cui imperversa il conflitto sono ancora esposte a gravi pericoli e restano private dei beni di prima necessità,

D.

considerando la viva preoccupazione che ha destato il bombardamento di un ospedale e di un complesso che ospitava personale nazionale delle Nazioni Unite all'interno di una zona di sicurezza, con l'uccisione e il ferimento di numerosi civili,

E.

considerando che secondo Amnesty International sia le forze governative che le LTTE hanno violato le regole di guerra deportando civili e impedendo loro di mettersi in salvo,

F.

considerando che la missione internazionale sulla libertà di stampa nello Sri Lanka ha constatato tre aspetti nell'informazione relativa al conflitto: l'assenza di giornalisti e di un flusso di informazioni indipendenti nelle zone del conflitto, attacchi e intimidazioni ai danni dei giornalisti che si occupano del conflitto e l'autocensura da parte dei mezzi d'informazione,

G.

considerando che dall'inizio del 2009 l'uccisione di un redattore capo, Lasantha Wickramatunga, e l'attacco contro i locali di una popolare emittente televisiva indipendente ha portato alla paralisi del mondo dell'informazione,

H.

considerando che dal 2006 almeno 14 giornalisti sono stati uccisi e molti altri sono stati rapiti o arrestati e che secondo Reporter senza frontiere lo Sri Lanka si piazza al 165o posto su 173 paesi nella sua classifica sulla libertà di stampa per il 2008,

I.

considerando che la preminenza del rispetto dei diritti umani e delle norme umanitarie da parte di tutte le parti belligeranti dovrebbe essere garantita, non solo come risposta immediata al deterioramento della situazione, ma come elemento fondamentale di una soluzione giusta e duratura del conflitto,

J.

considerando che i copresidenti della Conferenza dei donatori di Tokyo (Norvegia, Giappone, gli Stati Uniti e l'Unione europea) hanno chiesto congiuntamente alle LTTE di discutere con il governo dello Sri Lanka le modalità di cessazione delle ostilità, compresa la consegna delle armi, la rinuncia alla violenza, l'accettazione dell'offerta di un'amnistia avanzata dal governo dello Sri Lanka e la partecipazione in qualità di partito politico al processo teso al raggiungimento di una soluzione politica giusta e duratura,

K.

considerando che i copresidenti della Conferenza dei donatori di Tokyo hanno chiesto congiuntamente al governo dello Sri Lanka e alle LTTE di dichiarare un cessate il fuoco temporaneo per consentire l'evacuazione dei malati e dei feriti e la fornitura di aiuti umanitari ai civili,

1.

ritiene che i recenti sviluppi possano costituire un punto di svolta nella crisi in Sri Lanka, appoggia la dichiarazione dei copresidenti della Conferenza dei donatori di Tokyo e auspica che la pace e la stabilità prevalgano presto nel paese;

2.

ritiene che una vittoria militare sulle LTTE come prevista dal governo dello Sri Lanka non ovvierà al problema di trovare una soluzione politica per assicurare una pace duratura;

3.

chiede al governo e alle LTTE di rispettare le regole di guerra, ridurre al massimo i danni alla popolazione civile durante le operazioni militari e consentire immediatamente alle migliaia di civili intrappolate nella zona del conflitto il passaggio sicuro e l'accesso agli aiuti umanitari;

4.

apprezza l'impegno da parte del governo dello Sri Lanka di garantire indagini complete, aperte e trasparenti su tutte le presunte violazioni della libertà dei mezzi di comunicazione al fine di combattere anche la cultura di impunità e di indifferenza nei confronti degli omicidi di giornalisti e degli attacchi ai loro danni in Sri Lanka;

5.

sottolinea che occorre un controllo internazionale atto a valutare i bisogni umanitari di 250 000 persone intrappolate nella regione del Wanni e che è necessario garantire un'adeguata distribuzione di cibo e di assistenza umanitaria di altro genere, in particolare con l'avvicinarsi dei combattimenti alla popolazione civile intrappolata;

6.

ribadisce la sua condanna dell'aberrante abuso ai danni dei bambini costituito dal reclutamento di bambini soldati, il quale si configura come un crimine di guerra, e chiede ai gruppi ribelli di porre fine a questa pratica, di liberare i bambini che detengono e di formulare una dichiarazione di principio impegnandosi a non reclutare bambini in futuro;

7.

chiede con insistenza al governo di prestare urgentemente attenzione alla bonifica delle mine, la cui presenza può costituire un grave ostacolo alla ricostruzione e alla ripresa economica; chiede, a tale proposito, al governo dello Sri Lanka di compiere passi decisi verso l'adesione alla Convenzione di Ottawa (Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione);

8.

esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal governo dello Sri Lanka a favore di una sostanziale devoluzione provinciale che permetterà alle zone prevalentemente di etnia Tamil e di altre etnie di esercitare un maggiore controllo sulla propria amministrazione nell'ambito di un paese unito; chiede al governo di procedere alla sua rapida attuazione, garantendo così che tutti i cittadini dello Sri Lanka abbiano pari diritti;

9.

chiede al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri di raddoppiare i loro sforzi tesi a favorire il raggiungimento di una pace stabile e giusta nello Sri Lanka e a ripristinare la sicurezza e la prosperità;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Norvegia e agli altri copresidenti della Conferenza dei donatori di Tokyo, al Presidente e al governo dello Sri Lanka e alle altre parti in causa nel conflitto.


(1)  GU C 59 del 23.02.01, pag. 278.

(2)  GU C 47 E del 27.02.03, pag. 613.

(3)  GU C 87 del 07.04.04, pag. 527.

(4)  GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 147.

(5)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 384.

(6)  Decisione del Consiglio 2006/379/CE, del 29 maggio 2006, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21).


18.3.2010   

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CE 67/144


Situazione dei rifugiati birmani in Thailandia

P6_TA(2009)0055

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla situazione dei rifugiati birmani in Thailandia

(2010/C 67 E/18)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951, relativa allo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967,

viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti la Birmania,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando le notizie secondo cui circa 1 000«boat people», migranti via mare dell'etnia Rohingya sono stati bloccati, tra il 18 e il 30 dicembre 2008, dalla Marina nelle acque territoriali della Thailandia e successivamente trainati in acque internazionali, senza apparecchi di navigazione né acqua e cibo sufficienti; che molti di questi migranti via mare risultano dispersi e sono probabilmente annegati, mentre alcuni sono stati soccorsi dalle guardie costiere indonesiane o indiane,

B.

considerando che la popolazione Rohingya, una comunità etnica prevalentemente musulmana della Birmania occidentale, è soggetta a violazioni sistematiche, persistenti e diffuse dei diritti umani da parte del regime militare al governo, tra cui il diniego dei diritti di cittadinanza, gravi restrizioni della libertà di circolazione e arresti arbitrari,

C.

considerando che negli ultimi anni migliaia di birmani sono fuggiti dal proprio paese d'origine a causa della repressione e della fame e hanno rischiato la vita per raggiungere la Thailandia e altri paesi del Sud-Est asiatico; considerando che la Thailandia sta divenendo sempre più una destinazione di transito per i rifugiati birmani,

D.

considerando che le autorità thailandesi hanno negato tali accuse e che il Primo Ministro Abhisit Vejjajiva ha promesso un'inchiesta esauriente,

E.

considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso preoccupazione riguardo le notizie relative ai maltrattamenti dei rifugiati birmani e ha ottenuto di vedere alcuni dei 126 Rohingya che sono ancora detenute dalle autorità thailandesi,

F.

considerando che le autorità thailandesi sostengono che i migranti catturati nelle acque thailandesi sono migranti economici illegali,

1.

deplora le notizie riguardanti il trattamento inumano inflitto ai rifugiati Rohingya ed esorta il governo della Thailandia, quale membro rispettato della comunità internazionale, e conosciuto per la sua ospitalità nei riguardi dei rifugiati, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le vite delle persone di etnia Rohingya non siano a rischio e che essi siano trattati in conformità con le norme umanitarie;

2.

condanna con forza la continua persecuzione dell'etnia Rohingya da parte del governo birmano, che detiene la responsabilità principale per la difficile situazione dei rifugiati; chiede il ripristino della cittadinanza birmana per le persone appartenenti all'etnia Rohingya, l'immediata eliminazione di tutte le restrizioni alla loro libertà di movimento, al loro diritto all'educazione e al matrimonio, che sia posto un termine a tutte le persecuzioni religiose, alla distruzione delle moschee e di altri luoghi di culto e a tutte le violazioni dei diritti umani sul territorio del paese nonché all'impoverimento intenzionale, alla tassazione arbitraria e alla confisca dei terreni;

3.

fa appello al governo thailandese perché non respinga i migranti Rohingya e i richiedenti asilo, compresi i migranti via mare verso la Birmania, dove le loro vite saranno in pericolo e dove potrebbero essere sottoposti a tortura;

4.

accoglie con favore la dichiarazione del Primo Ministro thailandese Abhisit Vejjajiva di voler condurre un'inchiesta sulle accuse di maltrattamento da parte dei militari nei confronti dei richiedenti asilo Rohingya e chiede che un'inchiesta esauriente e imparziale sia condotta in piena trasparenza, al fine di accertare i fatti e adottare misure adeguate contro i responsabili di maltrattamenti dei rifugiati birmani;

5.

accoglie con favore la collaborazione del governo thailandese con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e chiede l'accesso immediato e senza restrizioni a tutti i migranti via mare dell'etnia Rohingya, per definire il livello delle loro necessità di protezione; chiede al contempo al governo thailandese di firmare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967;

6.

sottolinea che la questione dei migranti via mare, riguardante la Thailandia e altri paesi, è essenzialmente una questione regionale; valuta positivamente gli sforzi del governo thailandese di potenziare la cooperazione tra i paesi vicini della regione per sollevare la questione della popolazione Rohingya; a tal riguardo accoglie con favore la riunione tenuta il 23 gennaio 2009 Segretario permanente agli Affari esteri Virasakdi Futrakul con gli Ambasciatori di India, Indonesia, Bangladesh, Malesia e Birmania e fa appello a tutti i membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), e specialmente alla Presidenza thailandese e alle pertinenti organizzazioni internazionali, perché collaborino ad una soluzione permanente di tale annosa questione;

7.

invita gli Stati membri a consolidare la posizione comune dell'Unione europea, che sarà riveduta nell'aprile 2009, per affrontare la questione della spaventosa discriminazione esercitata nei confronti dell'etnia Rohingya;

8.

attribuisce la massima importanza all'invio di una missione del Parlamento europeo in Birmania, vista l'attuale situazione dei diritti umani, che ancora non presenta segnali di miglioramento, e ritiene che le pressioni internazionali sul regime debbano essere rafforzate;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo del regno di Thailandia, al governo del Myanmar, al Segretario generale dell'ASEAN, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


18.3.2010   

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CE 67/146


Rifiuto dell'estradizione dal Brasile di Cesare Battisti

P6_TA(2009)0056

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile

(2010/C 67 E/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Véronique De Keyser a nome del gruppo PSE sul partenariato strategico Unione europea-Brasile (B6-0449/2008),

visto l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile,

vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo «Verso un partenariato strategico UE-Brasile» (COM(2007)0281),

visto il caso del cittadino italiano Cesare Battisti, la cui estradizione dal Brasile è stata richiesta dall'Italia ed è attualmente negata dalle autorità brasiliane,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che Cesare Battisti è stato condannato in contumacia con sentenze definitive emesse dalle autorità giudiziarie italiane per aver commesso quattro omicidi, oltre che per banda armata, rapine, detenzione di armi e atti di violenza a mano armata,

B.

considerando la fuga in Francia di Cesare Battisti nel 1990 e la definitiva decisione del 2004 del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione francesi di autorizzare la sua consegna alle autorità italiane,

C.

considerando che a seguito di tale provvedimento Cesare Battisti si rese latitante, sino al suo arresto avvenuto in Brasile nel marzo 2007,

D.

considerando che Cesare Battisti ha presentato ricorso contro la sua estradizione in Italia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile nel dicembre 2006,

E.

considerando che il 17 gennaio 2009 il governo brasiliano ha attribuito a Cesare Battisti lo status di rifugiato politico e ha pertanto negato la sua estradizione, sostenendo che il sistema giudiziario italiano non fornisce sufficienti garanzie per quanto attiene al rispetto dei diritti dei detenuti,

F.

Fconsiderando che l'attribuzione dello status di rifugiato politico deve essere conforme alle norme definite dal diritto internazionale,

G.

considerando che tale decisione può essere interpretata come una manifestazione di sfiducia nei confronti dell'Unione europea, la quale è fondata, tra l'altro, sul rispetto dei diritti fondamentali e della legalità, che comprende il rispetto dei diritti dei detenuti, e che tali principi sono condivisi da tutti gli Stati membri,

H.

considerando che le relazioni economiche, commerciali e politiche tra il Brasile e l'Unione europea sono ottime, in continua espansione e basate, tra l'altro, su principi condivisi quali il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto,

I.

considerando che il Brasile, con il pieno sostegno degli Stati membri dell'Unione europea, sta assumendo un ruolo di spicco a livello internazionale e che la sua partecipazione al vertice del G20 tenutosi a Washington lo scorso novembre, così come ai futuri incontri di questo tipo, sono un segnale della sua crescente responsabilità a livello internazionale,

1.

rileva che sono stati avviati dei procedimenti giudiziari e che la decisione definitiva delle autorità brasiliane sarà probabilmente resa nelle prossime settimane;

2.

confida che il riesame della decisione sull'estradizione di Cesare Battisti terrà conto della sentenza emessa da uno Stato membro dell'Unione europea nel pieno rispetto dei principi di legalità su cui si fonda l'Unione europea;

3.

auspica che, alla luce di tali osservazioni, le autorità brasiliane possano prendere una decisione basata sui principi comuni che il Brasile e l'Unione europea condividono;

4.

ricorda che il partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile è fondato sul riconoscimento reciproco che entrambe le parti rispettano la legalità e i diritti fondamentali, compreso il diritto alla difesa e il diritto a un processo giusto ed equo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Brasile, al Presidente della Repubblica federativa del Brasile, al Presidente del Congresso brasiliano e al Presidente del parlamento del Mercosur.


II Comunicazioni

Parlamento europeo

Martedì 3 febbraio 2009

18.3.2010   

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CE 67/148


Richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf

P6_TA(2009)0035

Decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))

(2010/C 67 E/20)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf, trasmessa dalla competente autorità della Repubblica ceca in data 16 giugno 2008, e comunicata in seduta plenaria il 9 luglio 2008,

avendo ascoltato Miloslav Ransdorf, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0008/2009),

A.

considerando che Miloslav Ransdorf è un deputato del Parlamento europeo eletto alla sesta elezione diretta del 10-13 giugno 2004 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento in data 14 dicembre 2004 (2),

B.

considerando che, in conformità dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata quando un membro è colto nell'atto di commettere un reato; che questo non impedisce al Parlamento europeo di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi membri,

C.

considerando che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca, nessun deputato o senatore può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso della Camera di appartenenza e che, se la Camera nega il consenso, l'azione penale è esclusa in via definitiva,

1.

decide di revocare l'immunità di Miloslav Ransdorf;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità della Repubblica ceca.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot /Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 3 febbraio 2009

18.3.2010   

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CE 67/149


Proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Stati Uniti *

P6_TA(2009)0032

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

(2010/C 67 E/21)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0581),

vista la decisione n.1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0392/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0006/2009),

1.

approva la proroga dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


18.3.2010   

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CE 67/150


Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Russia *

P6_TA(2009)0033

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(2010/C 67 E/22)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0728),

vista la decisione n.1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0456/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0005/2009),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 4 febbraio 2009

18.3.2010   

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CE 67/151


Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale ***I

P6_TA(2009)0043

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(2010/C 67 E/23)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

La proposta è stata modificata il 4 febbraio 2009 (1) approvata il 19 febbraio 2009 così come modificata (2)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, letto in combinato disposto con l'articolo 168, paragrafo 2 del regolamento (A6-0026/2009).

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0069.


P6_TC1-COD(2007)0094

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/52/CE)


Giovedì 5 febbraio 2009

18.3.2010   

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CE 67/152


Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi *

P6_TA(2009)0046

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(2010/C 67 E/24)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0431),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0313/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0004/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

1.   In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1 , dopo avere valutato la necessità e l'opportunità di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni e le organizzazioni professionali attive nel settore interessato , un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2.   In assenza di programmi d'informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2.   In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2 , dopo avere valutato la necessità e l'opportunità di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni e le organizzazioni professionali attive nel settore interessato, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola ovvero i vini che godono di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, nei paesi terzi.

(c)

la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;

c)

la valutazione del rapporto costo/efficacia del programma;

Articolo 1 bis

All'articolo 13, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del regolamento (CE) n. 3/2008 sono sostituiti dai seguenti :

«2.   La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi selezionati di cui agli articoli 8 e 9 non supera il 60% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

La percentuale di cui al primo comma è del 70% per le azioni di promozione della frutta e della verdura destinate specificamente ai bambini negli istituti scolastici della Comunità.».


18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/155


Immissione sul mercato e uso dei mangimi ***I

P6_TA(2009)0050

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(2010/C 67 E/25)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0124),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0128/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0407/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

prende nota delle dichiarazioni della Commissione in allegato;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0050

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …/2009)


ALLEGATO

Dichiarazioni della Commissione in materia di:

1.   Revisione dell'allegato IV:

Onde adattare l'allegato IV 'sulle tolleranze applicabili all'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti' allo sviluppo scientifico e tecnico, come previsto all'articolo 11 del regolamento, la Commissione e i suoi servizi intendono procedere all'esame del succitato allegato IV. A tal riguardo, la Commissione terrà altresì conto di talune materie prime per mangimi con un contenuto di umidità superiore al 50%.

2.   Etichettatura di additivi:

La Commissione esaminerà se i principi di informazione mediante l'etichettatura dei mangimi possano altresì essere applicati agli additivi e alle premiscele autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

3.   Interpretazione di «qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente» evocata al considerando 21, all'articolo 5 e all'articolo 17:

La Commissione ritiene che 'qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente' possa includere urgenze causate, tra l'altro, da negligenza, frode intenzionale e atti criminosi.


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