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Document C:2006:177:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 177, 29 luglio 2006


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
29 luglio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 177/1

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (mese di: aprile, maggio e giugno 2006) (Settore sociale)

1

 

Commissione

2006/C 177/2

Tassi di cambio dell'euro

4

2006/C 177/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

5

2006/C 177/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

16

2006/C 177/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

19

2006/C 177/6

Orientamenti per la concessione di diritti di traffico aereo soggetti a restrizioni

23

2006/C 177/7

Aiuti di Stato — Portogallo — Aiuto di Stato C 17/2006 (ex N 3/2006) — Aiuto alla formazione in favore di Auto Europa — Automóveis Lda. — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

25

2006/C 177/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso N. COMP/M.4284 Axa/Winterthur) ( 1 )

29

2006/C 177/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso N. COMP/M.4265 — Philips/Avent) ( 1 )

30

2006/C 177/0

Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ( 1 )

31

2006/C 177/1

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4221 — Allianz Capital Partners/Man Roland) ( 1 )

32

2006/C 177/2

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4275 — Charterhouse/Fives-Lille) ( 1 )

32

2006/C 177/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4328 — Advent/RWE/RWE Industrial Solutions) ( 1 )

33

2006/C 177/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions) ( 1 )

33

2006/C 177/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4226 — DSGI/Fotovista) ( 1 )

34

2006/C 177/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4104 — Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique) ( 1 )

34

2006/C 177/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)] ( 1 )

35

2006/C 177/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4160 — Thyssenkrupp/EADS/Atlas) ( 1 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/1


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

(mese di: aprile, maggio e giugno 2006) (Settore sociale)

(2006/C 177/01)

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomine

Membro/Titolare/Supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

31.12.2006

C 321 del 31.12.2003,

C 116 del 30.4.2004,

C 122 del 30.4.2004

Sig. József ISTVÁN KOVÁCS

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Ungheria

Sig. Géza BOMBERA

25.4.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig.ra Renate CZESKLEBA

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Austria

Sig.ra Julia LISCHKA

Kammer für Arbeiter und Angestellte

25.4.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig.ra Julia LISCHKA

Dimissioni

Supplente

Lavoratori

Austria

Sig.ra Renate CZESKLEBA

Österreichischer Gewerkschaftsbund

25.4.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig. Marcel WILDERS

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Paesi Bassi

Sig. Wim VAN VEELEN

FNV Vakcentrale

27.6.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig. Bruce M. WARMAN

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig. Keith SEXTON

AMEY PLC

27.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Annika MANSNÉRUS

Dimissioni

Supplente

Governo

Svezia

Sig.ra Siw WARSTEDT

Näringsdepartementet

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Arnout DE KOSTER

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Belgio

Sig. Paul CLERINX

FEB-VBO

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Rainer SCHMIDT-RUDLOFF

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Germania

Sig. Wolfgang GOOS

BAVC

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Jan Willem VAN DEN BRAAK

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Paesi Bassi

Sig. Gerard A.M. VAN DER GRIND

LTO Nederland

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Gerard A. M. VAN DER GRIND

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Paesi Bassi

Sig. J. BOERSMA

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Kate GROUCUTT

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig. Thomas MORAN

CBI

1.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Elena MICHALDOVÁ

Dimissioni

Titolare

Governo

Slovacchia

Sig.ra Mária NÁDAŽDYOVÁ

Ministry of Labour

27.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Antony MARTIN

Dimissioni

Titolare

Governo

Regno Unito

Sig. Grant FITZNER

Employment Market Analysis and Research

27.6.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. George CLARK

Dimissioni

Supplente

Governo

Regno Unito

Sig. Nicola GILPIN

Economy and Labour Market Division

27.6.2006


Commissione

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 luglio 2006

(2006/C 177/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2664

JPY

yen giapponesi

146,57

DKK

corone danesi

7,4619

GBP

sterline inglesi

0,68250

SEK

corone svedesi

9,2400

CHF

franchi svizzeri

1,5725

ISK

corone islandesi

92,69

NOK

corone norvegesi

7,8825

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,465

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

271,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9327

RON

leu rumeni

3,5520

SIT

tolar sloveni

239,65

SKK

corone slovacche

38,075

TRY

lire turche

1,9045

AUD

dollari australiani

1,6652

CAD

dollari canadesi

1,4387

HKD

dollari di Hong Kong

9,8452

NZD

dollari neozelandesi

2,0571

SGD

dollari di Singapore

2,0073

KRW

won sudcoreani

1 207,92

ZAR

rand sudafricani

8,7829

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0940

HRK

kuna croata

7,2500

IDR

rupia indonesiana

11 517,91

MYR

ringgit malese

4,643

PHP

peso filippino

65,270

RUB

rublo russo

34,0630

THB

baht thailandese

48,064


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 177/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 14/04

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Contributi in conto Capitale e/o in conto interessi sugli investimenti delle imprese turistiche

Base giuridica

L.r n. 32 del 23/12/00, art. 76, 77, 78, 79, 80,81, 82, 83, 84, 13 e 198

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

25 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da .1.1.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

 

Aiuto limitato a settori specifici

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 Servizi al Turista

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione Siciliana Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti

Indirizzo:

Via Notarbartolo no 9

I-90143 Palermo

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XS 23/04

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Land Sassonia-Anhalt

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva sulla concessione di sovvenzioni per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte di piccole e medie imprese (programma di aiuto alla consulenza), RdErl. des MW del 19.9.2002 (MBl. LSA S. 1163), modificato da RdErl. del 23.1.2004 (MBl. LSA S. 92)

Base giuridica

Mittelstandsförderungsgesetz (des Landes Sachsen-Anhalt — MFG) vom 27.6.2001 (GVBl. LSA S. 230);

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (VV — LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241, geändert durch RdErl. des MF vom 4.9.2003, MBl. LSA S. 657)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

3,4087 milioni di EUR

Di cui fondi nazionali per

0,8522 milioni di EUR

fondi comunitari per

2,5565 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conforme all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 17.2.2004.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Indirizzo:

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XS 29/04

Stato membro

Spagna

Regione

La Rioja

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Piano di promozione per la piccola e media impresa

Base giuridica

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo económico de La Rioja, de 16 de enero de 2004, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para instrumentar un plan de promoción para la pequeña y mediana empresa (Plan aprobado por Decisión de la Comisión de fecha 17 de julio de 2001, como Régimen de Ayudas de Estado N686/2000. Esta nueva ayuda que se comunica resulta de una modificación efectuada sobre dicho régimen)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

125 000 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1.1.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Agencia de Desarrollo economico de La Rioja

Indirizzo:

C/. Muro de la Mata 13-14

E-26071 Logroño

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XS 39/04

Stato membro

Danimarca

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Sgravio fiscale del 150% per le spese di ricerca.

Base giuridica

Lov om ændring af ligningsloven vedtaget den 20. april 2004

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

È stata prevista una dotazione annuale di 25 milioni DKR (pari a 2,4 milioni EUR) per tre anni.

Intensità massima dell'aiuto

L'intensità massima è del 15%, con un massimale di 0,75 milioni DKR (pari a 0,1 milioni EUR) per ciascun progetto.

Data di applicazione

Dal 20 aprile 2004, data di adozione della legge.

Durata del regime

Fino a tutto il 2006.

Obiettivo dell'aiuto

Rafforzare la cooperazione tra piccole e medie imprese e gli istituti pubblici di ricerca.

Settori economici interessati

Tutti i settori produttivi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo (Ministeriet for Videnskab Teknologi og Videnskab)

Indirizzo:

Bredgade 43

DK — 1260 Copenaghen K

Altre informazioni

Condizione per ottenere lo sgravio fiscale è la partecipazione dell'impresa a un progetto di ricerca finanziato in comune con un istituto pubblico di ricerca.

I singoli progetti sono soggetti all'approvazione preventiva da parte delle autorità.


Numero dell'aiuto

XS 45/04

Stato membro

Spagna

Regione

Comunità autonoma del Paese Basco

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

GAUZATU- Insediamento di imprese all'estero

Base giuridica

Orden de 16 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y Turismo, por la que se regula el programa GAUZATU-Implantaciones Exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior (BOPV no 96 de 19 de mayo de 2003), y Resolución de 31 de marzo de 2004 del Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas (BOPV no 72 de 19 de abril de 2004).

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

6,010 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 20 aprile 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Esercizio 2004. Termine ultimo per la domanda: 15/6/2004

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Miniere di carbone

Industria manifatturiera

Altri servizi

Nome e indirzzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Sr. José Ignacio Telletxea Fernández

Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial

Indirizzo:

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

C/ Donostia- San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XS 87/05

Stato membro

 Repubblica federale di Germania

Regione

 Renania Settentrionale-Vestfalia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Misure di incentivazione della vendita e dell'utilizzo del legno e dei prodotti del legno delle piccole e medie imprese della Renania settentrionale-Vestfalia operanti nel settore, quali le imprese di taglio, di spedizione, di lavorazione e trasformazione del legno (cfr. anche il documento allegato concernente le questioni chiave, segnatamente le misure di cui al punto 2.3, situazione al 7 marzo 2005)

Base giuridica

1.

Mitteilung der Kommission zu Der Stand der Wettbewerbsfähigkeit der holzverarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige in der EU vom 5. Oktober 1999, KOM (1999) 457 endg.

2.

EU-Entschluss 457-C5-0306/2000, Bundesdrucksache 113/01 vom 2.2.2001

3.

Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 (§ 60)

4.

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001; Änderungsverordnung VO (EG) Nr. 364/2004 vom 25.2.2004

5.

Empfehlung der Kommission betreffend Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo massimo totale (valido per tutte le misure del documento concernente le questioni chiave)

1,4 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

100.000 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

1o settembre 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

 

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Imprese di lavorazione e trasformazione del legno

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

Imprese di taglio, trasporto a slittamento, commercializzazione e spedizione del legno

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Indirizzo:

Schwannstr. 3

D-40476 Düsseldorf

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 

Altre informazioni

È consentito adattare, ove del caso, il regime di aiuto dopo un’eventuale modifica del regolamento n. 70/2001 successivamente al 31.12.2006. Lo stesso dicasi per le misure che sono state concesse sulla base del regime di aiuti esistente e che vanno al di là del 31.12.2006. Tali modifiche saranno comunicate alla Commissione.


Numero dell'aiuto

XS 90/05

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programmi di ricerca del Ministero della cultura per il periodo 2006 –2011

Base giuridica

Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb.

Usnesení vlády založené na návrhu ministerstva kultury č. 10561/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo totale: 148 326 000 CZK ( 4,931 051 milioni di EUR)

Euro/CZK al 30.3.2005: secondo la Banca nazionale ceca, 1 Euro = 30,08 CZK

Spesa annua prevista:

 

Anno 2006: 8 632 000 CZK: 0,286 968 milioni di EUR

 

Anno 2007: 17 094 000 CZK: 0,568 284 milioni di EUR

 

Anno 2008: 29 250 000 CZK: 0,972 407 milioni di EUR

 

Anno 2009: 38 700 000 CZK: 1,286 569 milioni di EUR

 

Anno 2010: 36 650 000 CZK: 1,218 418 milioni di EUR

 

Anno 2011: 18 000 000 CZK: 0,598 404 milioni di EUR

solo il 5 % ca. della spesa totale sarà destinato alle imprese (PMI — max 10); ovvero un totale di 0,246552 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

100 % — Ricerca di base

Data di applicazione

1o gennaio 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

6 anni (2006-2011) (1)

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI per la scienza e la ricerca;

sono altresì ammissibili includono le università, gli organismi di ricerca, i musei, le gallerie, l'istituto per il patrimonio nazionale o le biblioteche (enti che non sono imprese secondo la definizione della disciplina CE degli aiuti pubblici). Le grandi imprese non sono ammesse al programma.

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

università, istituti di ricerca, organizzazioni contributive (musei e gallerie, organizzazioni statali specializzate per la tutela dei monumenti, biblioteche, altre organizzazioni), fino al 5 % di soggetti privati (PMI),

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerstvo kultury (koordinační centrum pro výzkum vývoj) — Ministry of Culture

Indirizzo:

Maltézské nám.1

CZ-118 11 Praha 1


Numero dell'aiuto

XS 163/05

Stato membro

Italia

Regione

Regioni obiettivo 1

Titolo del regime di aiuto

Servizi e consulenza per il PIA Networking

Base giuridica

Programma Operativo Nazionale Sviluppo Imprenditoriale Locale- QCS Obiettivo 1, 2000-2006. approvato con Decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004)5185 del 15 dicembre 2004.

Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 946204 del 29 luglio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 23.8.2005.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

3 (tre) Milioni di Euro

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

L'ammontare lordo dell'aiuto è pari al 50% del costo dei servizi

Data di applicazione

23 agosto 2005

Durata del regime

31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione degli investimenti, con esclusione dei servizi e delle consulenze connessi al normale funzionamento dell'impresa (es. consulenza fiscale ordinaria, consulenza legale, spese di pubblicità).

Settori economici interessati

Le attività economiche estrattive o manifatturiere, ricomprese nelle sezioni C e D della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91»,

Le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda o di costruzioni, di cui alle sezioni E ed F della classificazione ISTAT «91»;

Le attività di fornitura di servizi;

Attività turistiche per la gestione delle strutture individuate e definite dagli artt. 5 e 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (strutture ricettive e agenzie di viaggio e turismo).

Sono previste limitazioni o esclusioni per i settori regolamentati dalla normativa comunitaria (siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, industria alimentare, delle bevande e del tabacco). Sono fatte salve specifiche limitazioni stabilite dal Ministero Attività Produttive.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Centro coordinamento intese istituzionali e selezione contratti programma

Indirizzo:

Via Molise, n. 2

I-00187 Roma

Altre informazioni

Il regime di aiuto «Servizi e consulenze per il PIA Networking» costituisce una componente del PIA Networking (Misura 2.1.c — del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale»- QCS Italia Obiettivo 1, 2000-2006).

Il PIA Networking è un pacchetto di regimi di aiuto cui le PMI possono accedere per realizzare progetti comuni.


Numero dell'aiuto

XS 170/05

Stato membro

 Regno Unito

Regione

West Wales & the Valleys Objective 1 Region

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Sirius Business Transformation Limited

Base giuridica

Council Regulation (EC) No 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

69 125 GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

Dal 1.10.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

NB Come indicato in precedenza, l'aiuto è stato concesso prima del 31 dicembre 2006. I relativi pagamenti continueranno potenzialmente fino al luglio 2008 (a norma di N+2).

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

National Assembly for Wales

Indirizzo:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 171/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Cornwall

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Progetto di sviluppo del settore dell'industria audiovisiva

Base giuridica

Employment and Training Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and Learning and Skills Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,914238 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

— non può superare il 50%

 

Data di applicazione

Dal 13.9.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Altri servizi — PMI operanti nel settore cinematografico, televisivo e dei nuovi media

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

South West Screen — Cornwall Film AVIS-D, a subsidiary company

Indirizzo:

South West Screen

St Bartholomew's Court

Lewins Mead

Bristol BS1 5BT

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 174/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Wales and the Valleys Objective 1 Region

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

The Rhoserchan Project

Base giuridica

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

550 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

Dal 10 ottobre 2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2006

NB Come indicato in precedenza l'aiuto è stato concesso prima del 31 dicembre 2006. I relativi pagamenti continueranno potenzialmente fino al 28 febbraio 2007 (a norma di N+2).

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Altri servizi (recupero dei tossicodipendenti)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

National Assembly for Wales

Indirizzo:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


(1)  Dopo la scadenza del regolamento (CE) n. 70/2001, l'erogatore degli aiuti pubblici richiederà di esaminare il «Research Programmes of the Ministry of Culture for 2006-2011» per verificare che sia ancora conforme alla normativa vigente che abroga il regolamento (CE) n. 70/2001. Se l'aiuto di Stato alle PMI degli attuali programmi è in contrasto con il regolamento, l'erogatore escluderà le PMI dal beneficiare ulteriormente dell'aiuto fissando condizioni proibitive per impedire la loro partecipazione alle gare d'appalto per i programmi.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 177/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 28/01

Stato membro

Italia

Regione

Abruzzo

Titolo del regime di aiuti

Formazione continua — interventi di promozione piani formativi

Base giuridica

Art. 118 L. statale 23.12.2000 n. 388

Spesa annua prevista per il regime

Deliberazione GR n. 376 del 15.5.2001 per 1 881 223,38 EUR e determinazione DL 2/357 del 20.12.2002 di approvazione ulteriore graduatorie — «aiuti alla formazione» allegato Bbis della determinazione DL 2/357 del 20.12.2002

Intensità massima dell'aiuto

PMI:

 

70% (formazione generale)

 

35% (formazione specifica)

Grande impresa:

 

50% (formazione generale)

Data di applicazione

Data bando DGR 376/01 e sua ulteriore esecuzione determinazione DL 2/357 del 20.12.2002

Durata del regime

Durata dell'intervento formativo fissata in max 12 mesi fino al 31.12.2003

Obiettivo dell'aiuto

Formazione occupati, secondo il dettaglio espresso specificamente sul progetto esecutivo che è stato esaminato in sede di valutazione di merito. La Regione procede alla verifica in itinere dei corsi per controllare la reale attuazione di formazione generale o di quella specifica, come esplicitata sui singoli piani progettuali approvati

Settore economico interessato (o settori)

Totale industria manifatturiera

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ente Regione Abruzzo — Giunta regionale

Direzione Politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione

Servizio implementazione programmi e progetti

Indirizzo:

Via Raffaello n. 137

I-65126 Pescara


Numero dell'aiuto

XT 25/03

Stato membro

Spagna

Regione

Galizia

Titolo del regime di aiuti

Formazione destinata alla donne per le professioni collegate a settori e attività considerate prioritarie in Galizia

Base giuridica

Resolución de 30 de diciembre de 2002 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas que regirán las líneas de actuación y estímulo a la formación de mujeres en aquellas profesiones ligadas a sectores y actividades considerados prioritarios en Galicia y se procede a su convocatoria. (Diario Oficial de Galicia no 5 de 9.1.2003)

Spesa annua prevista per il regime

per il 2003: 2 158 000 EUR

per il 2004: 2 589 600 EUR

per il 2005: 3 107 520 EUR

per il 2006: 3 729 024 EUR

Intensità massima dell'aiuto

Gli aiuti concessi in base alla presente decisione, che siano definiti aiuti di Stato, sono considerati, in linea di massima, di formazione generale. Le intensità massime sono pertanto quelle previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001, tenendo conto del fatto che la Galizia è una regione beneficiaria di aiuti regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE

Data di applicazione

Fra giugno e novembre 2003

Durata del regime

Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Programmi di formazione professionale realizzati da enti locali, associazioni, o imprese, a favore delle donne.

Coordinamento di azioni di formazione lavorativa con attività di orientamento professionale e progetti di incentivazione dell'economia sociale e di promozione di imprese.

Programmi volti a facilitare l'inserimento professionale delle donne promuovendo la loro qualificazione professionale nelle professioni che sono richieste dal mercato del lavoro.

Progetti di formazione di tipo individuale che possano apportare valore aggiunto alle azioni precedenti

Settore economico interessato (o settori)

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Servicio Gallego de Promoción de la igualdad del Hombre y de la Mujer

Indirizzo:

Plaza de Europa, 15 A 2o Área Central-Polígono de Fontiñas

E-15781 Santiago de Compostela

Tel: (981) 54 53 60

E-mail: sgpihm@xunta.es


Numero dell'aiuto

XT 60/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Interbrew NV

Vaartstraat 94

B-3000 Leuven

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 67 del regolamento

 

Data di applicazione

11.6.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Si

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Pratica ad hoc

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Produzione della birra

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento. La misura esclude l'erogazione di aiuto o ne prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR

 


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 177/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 65/05

Stato membro

MaltA

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Disposizioni per le deduzioni e i crediti fiscali (condizioni generali e specifiche), 2005 — Decreto 335/2005

Base giuridica

Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1 milione di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

Anno fiscale 2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2008 (1)

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Malta Enterprise Corporation

Indirizzo:

Enterprise Centre

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN 09

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 65/05

Stato membro

Malta

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Disposizioni per le deduzioni e i crediti fiscali (condizioni generali e specifiche), 2005 — Decreto 330/2005

Base giuridica

Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

Anno fiscale 2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2008 (2)

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Malta Enterprise Corporation

Indirizzo:

Enterprise Centre

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN 09

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 73/05

Stato membro

Estonia

Regione

 Estonia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Progetto di sviluppo nazionale dell'Estonia destinato ad utilizzare i Fondi strutturali dell'Unione europea — documento unico di programmazione relativo al periodo 2004-2006», misura n. 2.3 «Promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione», sezione «programma di incubatrici per le imprese»

Base giuridica

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr. 132 (2005) 31.10.2005.a.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Estonia: 0,14 milioni di EUR

FESR: 0,41 milioni di EUR

Totale: 0,55 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

13.11.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

Pesca e acquacoltura

Miniere di carbone

No

Altre industrie manifatturiere

Tutti i servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Indirizzo:

Liivalaia 13/15

EE-10118 Tallinn

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 86/04

Stato membro

Portogallo

Regione

Portogallo continentale e regioni autonome Azzorre e Madera

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Progetti autonomi di formazione professionale non inquadrati nei regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea nell'ambito di PRIME (Aiuto di Stato n. 667/99 — SME e aiuto di Stato n. 89/2000 — SIVETUR)

Base giuridica

Portaria 1285/2003 do 17 Novembro

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

 

(euro)

Anno

Dotazione di bilancio

2004

31 633 784

2005

63 638 599

2006

64 727 617

Totale

160 000 000

Intensità massima degli aiuti

Le intensità di aiuto base sono stabilite secondo i termini della seguente tabella:

Livelli di aiuto

Formazione specifica

Formazione generale

Non PME

PME

Non PME

PME

Base

25 %

35 %

50 %

70 %

Maggiorazione regionale:

 

 

 

 

Lisboa e Vale do Tejo (Regione di cui all'art. 87, par 3, lett. c) del trattato)

30 %

40 %

55 %

75 %

Altre regioni (Regioni di cui all'art. 87, par 3, lett. a) del trattato)

35 %

45 %

60 %

80 %

Lavoratori.

 

 

 

 

svantaggiati: Lisboa e Vale do Tejo

40 %

50 %

65 %

80 %

Altre regioni

45 %

55 %

70 %

90 %

Data di applicazione

20 settembre 2004. Quantunque la legge della base giuridica sia stata pubblicata in precedenza, è a decorrere da tale data che il regime è entrato formalmente in vigore.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

2004-2006

Obiettivo dell'aiuto

Il regime ha come finalità l'adeguamento dei livelli delle qualifiche e delle competenze delle risorse umane delle imprese alle proprie esigenze di sviluppo strategico, poiché gli aiuti alla formazione professionale devono essere giustificati in funzione del grado di coerenza e articolazione in relazione alla strategia di sviluppo dell'impresa considerata nel suo insieme.

Gli aiuti sono destinati a corsi di formazione a carattere tanto generale quanto specifico; nei casi di formazione che integra simultaneamente le due modalità i corsi possono essere dissociati agli effetti del calcolo dell'intensità dell'aiuto da concedere.

Settori economici interessati

I settori non interessati sono stati soppressi

Industria manifatturiera

Tutti i servizi

oppure

Altri servizi di trasporto

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Gabinete de Gestão do PRIME

Indirizzo:

Rua Rodrigues Sampaio, 13

P-1169-028 Lisboa

Tel.: 213 11 21 00

Fax: 213 11 21 97

gab@prime.min-economia.pt

http://www.prime.min-economia.pt/


(1)  In conformità alla disposizione 9 del decreto 335/2005, Disposizioni per le deduzioni e i crediti fiscali (condizioni generali e specifiche) 2005, il regime sarà adattato secondo le disposizioni applicabili dopo la revisione del regolamento (CE) n. 68/2001della Commissione.

(2)  In conformità alla disposizione 9 del decreto 330/2005, Disposizioni per le deduzioni e i crediti fiscali (condizioni generali e specifiche) 2005, il regime sarà adattato secondo le disposizioni applicabili dopo la revisione del regolamento (CE) n. 68/2001della Commissione.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/23


Orientamenti per la concessione di diritti di traffico aereo soggetti a restrizioni

(2006/C 177/06)

1.

I presenti orientamenti si basano sul regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. Essi si applicano quando più di un vettore aereo desidera usare diritti svedesi di traffico aereo soggetti a restrizioni in base a un accordo bilaterale in materia di traffico aero concluso tra la Svezia e un paese terzo e quando il volume dei diritti non consente a tutte le parti interessate di operare servizi di traffico aereo secondo l'accordo. Gli orientamenti si applicano anche quando, conformemente all'accordo in vigore, un unico vettore può essere designato (selezionato) mentre più di uno ha espresso interesse in merito.

2.

Qualora i diritti di traffico soggetti a restrizioni si applichino a tutti i paesi scandinavi, l'esame avviene secondo i presenti orientamenti se la rotta aerea interessata ha origine o destinazione in Svezia. Tuttavia, in questo caso sono consultate le autorità competenti in Danimarca e Norvegia.

3.

Ai fini dei presenti orientamenti per «vettore aereo» si intende un'impresa di trasporto aereo con sede in Svezia munita di licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

4.

Le informazioni sui diritti di traffico previsti dagli accordi bilaterali per il traffico aereo sottoscritti dalla Svezia e le decisioni relative ai diritti di traffico concessi secondo i presenti orientamenti sono forniti dall'Autorità svedese dell'aviazione civile (Luftfartsstyrelsen) e sono pubblicati sul sito web www.luftfartsstyrelsen.se. Sul sito web sono inoltre disponibili informazioni sui negoziati programmati in materia di traffico aereo. L'Autorità svedese dell'aviazione civile informa le autorità competenti in Danimarca e Norvegia in merito alle domande che devono essere esaminate in base ai presenti orientamenti.

5.

Le domande riguardanti la concessione di diritti di traffico secondo i presenti orientamenti sono esaminate dall'Autorità svedese dell'aviazione civile. Le decisioni vengono pubblicate e possono essere oggetto di ricorsi presentati al governo (ministero dell'Industria).

6.

Un vettore aereo che intende chiedere l'autorizzazione a utilizzare diritti di traffico soggetti a restrizioni presenta domanda scritta di autorizzazione all'Autorità svedese dell'aviazione civile. La domanda è redatta in lingua svedese o inglese e contiene le seguenti informazioni:

a)

copia della licenza operativa del vettore aereo, qualora non sia stata rilasciata da un'autorità svedese

b)

descrizione dei servizi di traffico aereo previsti (per es. tipo di velivolo, identificazione della nazionalità e della registrazione, orari e rotta, giorni di operatività)

c)

informazioni su eventuale wet o dry leasing dei velivoli che si prevede utilizzare per il traffico

d)

informazioni su un'eventuale collaborazione con altri vettori aerei nonché tipo e modalità di detta collaborazione

e)

data di inizio prevista dei servizi

f)

tipo di traffico (per es. passeggeri o cargo)

g)

eventuali coincidenze

h)

politica tariffaria per la rotta interessata.

L'Autorità svedese dell'aviazione civile può chiedere ulteriori informazioni al richiedente.

L'Autorità svedese dell'aviazione civile informa le autorità competenti di Danimarca e Norvegia in merito alle domande ricevute. Tali informazioni sono inoltre pubblicate sul sito web dell'Autorità.

7.

L'esame delle domande avviene secondo una procedura trasparente e non discriminatoria. Nel processo di selezione può essere privilegiato il traffico che:

offre il massimo vantaggio ai consumatori

favorisce il più possibile un'effettiva concorrenza fra i vettori comunitari

fornisce servizi di traffico aereo che soddisfano tutte le categorie di traffico generalmente richiesto alle tariffe più basse ragionevolmente possibili

favorisce il sano sviluppo dell'industria comunitaria del trasporto aereo, del commercio e del turismo, e/o

soddisfa gli obiettivi generali in materia di politica dei trasporti, per esempio in relazione allo sviluppo regionale.

8.

Ai fini dell'esame delle domande i seguenti elementi sono oggetto di particolare attenzione:

i servizi offerti

la frequenza dei voli

il tipo di piano di volo e la configurazione

la disponibilità di traffico diretto o indiretto

la data di inizio dei servizi

il volume del traffico durante l'anno

il tipo di traffico (per es. passeggeri o cargo)

l'accessibilità dei servizi per i consumatori (prenotazione e acquisto dei biglietti)

la disponibilità di coincidenze

i prezzi

l'impatto sull'ambiente.

L'Autorità svedese dell'aviazione civile può inoltre tenere conto di altre circostanze se notificate prima della decisione finale.

9.

Nell'esaminare le domande è presa in considerazione la necessità di assicurare la continuità del traffico.

10.

La decisione riguardante la concessione di diritti di traffico secondo i presenti orientamenti ne indica le motivazioni.

11.

I diritti di traffico concessi non possono essere trasferiti senza un permesso speciale.

12.

Un vettore aereo che ha ricevuto l'autorizzazione a usare diritti di traffico conformemente ai presenti orientamenti avvia i servizi di traffico in questione entro i due periodi di programmazione immediatamente successivi. In caso contrario la validità dell'autorizzazione decade.

13.

Un'autorizzazione rilasciata cessa di essere valida se

a)

il traffico è interrotto e non riprende entro sei mesi, a condizione che l'interruzione non dipenda da condizioni su cui il titolare non poteva influire

b)

il titolare dell'autorizzazione comunica all'Autorità svedese dell'aviazione civile l'intenzione di non usare più l'autorizzazione.

14.

L'Autorità svedese dell'aviazione civile può revocare completamente o parzialmente un'autorizzazione se

a)

il traffico non è effettuato conformemente alle condizioni previste dall'autorizzazione o alle disposizioni stabilite nell'accordo bilaterale su cui si basa il servizio di traffico,

b)

il titolare dell'autorizzazione in generale non segue le disposizioni in vigore per il traffico aereo, oppure

c)

esistono ulteriori ragioni speciali.

15.

Se ai sensi dei presenti orientamenti un'autorizzazione decade o è revocata, l'Autorità svedese dell'aviazione civile può decidere di riesaminare la questione.

16.

I presenti orientamenti non incidono sui diritti di traffico in vigore effettivamente usati e in conformità con il diritto comunitario e con la legislazione nazionale in materia di concorrenza.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/25


AIUTI DI STATO — PORTOGALLO

Aiuto di Stato C 17/2006 (ex N 3/2006) — Aiuto alla formazione in favore di Auto Europa — Automóveis Lda.

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 177/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera datata 16 maggio 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE concernente l'aiuto alla formazione connesso alla misura succitata.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax: (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Portogallo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

Il Portogallo ha notificato il progetto di aiuto alla formazione con lettera del 27 dicembre 2005. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 31 gennaio 2006, cui il Portogallo ha risposto mediante posta elettronica registrata il 23 marzo 2006.

DESCRIZIONE

Il beneficiario dell'aiuto sarebbe Auto Europa — Automóveis Lda. («Auto Europa»), società di proprietà di Volkswagen ubicata a Setúbal (Portogallo). Auto Europa ha previsto investimenti destinati al lancio di un nuovo modello («Volkswagen Eos») e all'ulteriore adattamento di metodi di produzione a quelli di solito utilizzati dal gruppo Volkswagen per produrre nuovi modelli. È stato elaborato un nuovo programma di formazione riguardante dette attività per il periodo 2004-2006. Il Portogallo intende concedere ad Auto Europa una sovvenzione di 3 552 423 EUR per contribuire al finanziamento del progetto di formazione.

VALUTAZIONE

Nella fase attuale la Commissione dubita della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. I dubbi si basano su due motivi. Innanzitutto, non è certo che l'aiuto sia necessario al beneficiario per intraprendere le attività di formazione in causa. Nel settore automobilistico, la produzione di nuovi modelli costituisce un elemento normale e regolare, necessario per mantenere la competitività. Le spese di formazione connesse al lancio di un nuovo modello di norma sono quindi sostenute dai costruttori automobilistici unicamente in base all'incentivo del mercato. Per produrre nuovi modelli, i costruttori automobilistici hanno pertanto bisogno di formare il loro personale alle nuove tecniche da adottare. Di conseguenza le attività di formazione in questione molto probabilmente sarebbero state intraprese da Auto Europa in ogni caso, in particolare in assenza di aiuto. In secondo luogo, la Commissione dubita che i costi ammissibili notificati concernenti le spese di formazione del personale soddisfino le condizioni richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione (1).

CONCLUSIONE

Visti i dubbi di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

«A Comissão informa o Governo português que após ter examinado as informações prestadas pelas Autoridades portuguesas sobre o auxílio referido em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE.

PROCEDIMENTO

1.

O projecto de auxílio a favor da Auto Europa — Automóveis Lda. foi notificado à Comissão por carta de 27 de Dezembro de 2005 (registada em 4 de Janeiro de 2006). A Comissão solicitou informações adicionais por carta de 31 de Janeiro de 2006, a que Portugal respondeu por correio electrónico registado em 23 de Março de 2006.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O beneficiário

2.

O beneficiário do auxílio é a Auto Europa — Automóveis, Lda. (“Auto Europa”), uma empresa comum entre a Volkswagen e a Ford, criada em 1991. Em 1999 a Volkswagen adquiriu a totalidade do capital da empresa. A Auto Europa tem uma única unidade de produção em Setúbal (sul de Lisboa), onde emprega actualmente 2 790 trabalhadores. Produz vários modelos — VW Sharan, SEAT Alhambra, Ford Galaxy — e o seu volume de negócios em 2005 foi de 1 210 milhões de euros.

O projecto de formação

3.

A empresa tem previstos investimentos de […] (2) de euros, que têm como objectivo essencialmente adaptar os métodos de produção da Auto Europa aos utilizados em geral pelo grupo Volkswagen e adquirir novos equipamentos e tecnologias para o lançamento de um novo produto, o coupé/cabriolet“Volkswagen Eos”. Uma vez que estas actividades implicam a adopção de novos métodos e técnicas de produção, foi definido um programa de formação a realizar entre 2004 e 2006.

4.

Os custos totais elegíveis do programa de formação ascendem a 10,893 milhões de euros. De acordo com as informações prestadas por Portugal, este programa inclui formação específica no montante de 9,75 milhões de euros e formação geral no montante de 1,13 milhões de euros. Dos 204 cursos programados, 86 % da formação (em volume) corresponde ao curso n.o 181 “Lançamento da produção de um novo modelo”, que consiste na formação (específica) prática no local de trabalho de 960 trabalhadores, a título de preparação para o “Eos”. Aparecem igualmente outros cursos classificados como formação específica para resolver as necessidades especiais decorrentes do lançamento de novos modelos (exemplos destes cursos: “montagem do protótipo”, “características técnicas de novos motores” e “orientações para o cabriolet”).

5.

Por outro lado, os cursos classificados como formação geral referem-se a conceitos que normalmente podem ser utilizados por outras empresas, como tecnologia informática, técnicas de soldadura por laser e métodos universais para melhorar o processo de produção. Salienta-se que a formação geral representa apenas 7 % do volume total da formação, enquanto a formação específica representa 93 %.

O auxílio

6.

Portugal propõe-se conceder à Auto Europa um subsídio de 3 552 423 euros para ajudar a financiar o projecto de formação. Os recursos estatais viriam do Fundo Social Europeu (2 664 317 EUR) e do Fundo da Segurança Social nacional (888 106 EUR). A empresa contribuiria com fundos próprios no montante de 7 340 087 euros. Como Setúbal é uma zona assistida nos termos do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado, as intensidades máximas de auxílio permitidas são de 30 % para a formação específica e 55 % para a formação geral. O auxílio seria concedido no quadro de um regime nacional para a promoção de projectos de formação (3).

APRECIAÇÃO

Existência de auxílio

7.

A Comissão considera que a medida constitui um auxílio estatal, na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE. Assume a forma de uma subvenção financiada por recursos estatais. A medida é selectiva, uma vez que é limitada à Auto Europa. Esta subvenção selectiva é susceptível de distorcer a concorrência, facultando à Auto Europa uma vantagem sobre os outros concorrentes que não recebem auxílios. Por último, o mercado dos veículos a motor caracteriza-se por um extenso comércio entre os Estados-Membros.

Base legal da apreciação

8.

Portugal solicita a aprovação do auxílio com base no Regulamento (CE) n.o 68/2001 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios à formação (4), com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 363/2004 da Comissão, de 25 de Fevereiro de 2004 (5) (“Regulamento”).

9.

Segundo o artigo 5.o do Regulamento, quando o montante de auxílio concedido a uma empresa para um único projecto de formação ultrapassa 1 milhão de euros, esse auxílio não beneficia da isenção de notificação prevista no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado. A Comissão observa que o projecto de auxílio neste caso ascende a 3 552 423 euros; que será pago a uma empresa; e que o projecto de formação é único. A Comissão considera, por isso, que a exigência de notificação é aplicável a este auxílio e que Portugal respeitou essa condição.

10.

O décimo sexto considerando do Regulamento explica a razão pela qual estes auxílios não podem beneficiar de isenção: “É conveniente que auxílios de montantes elevados continuem sujeitos à apreciação individual da Comissão antes da sua concretização”.

11.

Quando a Comissão aprecia um auxílio individual à formação que não pode beneficiar da isenção estabelecida no Regulamento e cuja compatibilidade tem por isso de ser avaliada directamente com base no n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado, utiliza, por analogia, os mesmos princípios orientadores que são definidos no Regulamento. Estes princípios traduzem-se, nomeadamente, numa verificação do cumprimento dos critérios de compatibilidade estabelecidos no Regulamento. No entanto, a Comissão não está limitada a uma simples verificação do respeito desses critérios.

Compatibilidade com o mercado comum

12.

Com base nas informações fornecidas por Portugal, a Comissão tem dúvidas nesta fase que o auxílio possa ser considerado compatível com o mercado comum nos termos do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado. Estas dúvidas baseiam-se em dois motivos. Primeiro, a Comissão tem dúvidas de que o auxílio seja necessário para o beneficiário realizar as actividades de formação em causa. Segundo, no que diz respeito aos custos elegíveis, Portugal não demonstrou de forma suficiente que os “custos salariais dos participantes no projecto de formação” estão em conformidade com as condições estabelecidas no n.o 7, alínea f), do artigo 4.o do Regulamento.

Necessidade do auxílio

13.

No que se refere ao primeiro elemento acima referido, a Comissão observa que a necessidade do auxílio constitui um critério geral da compatibilidade. Com efeito, quando o auxílio não conduz à realização de actividades suplementares pelo beneficiário, não se pode considerar que o mesmo tenha um efeito positivo. Ou seja, não se pode considerar, que o auxílio se destine a “facilitar” a actividade económica em causa, na acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado, se a empresa viesse de qualquer modo a realizar as actividades de formação apoiadas, nomeadamente sem a concessão do auxílio.

14.

O décimo considerando do Regulamento refere que “para a sociedade no seu conjunto, a formação tem normalmente efeitos externos positivos, uma vez que reforça o conjunto de trabalhadores qualificados a que podem recorrer as outras empresas (…). Devido ao facto de em geral o investimento das empresas da Comunidade na formação dos seus trabalhadores ficar aquém do que seria desejável, os auxílios estatais podem contribuir para corrigir esta imperfeição do mercado (…)”. No entanto, o décimo primeiro considerando determina ainda que se deve “assegurar que o auxílio estatal se limita ao mínimo estritamente necessário para atingir o objectivo comunitário que as forças do mercado, por si só, não conseguiriam atingir (…)”  (6).

15.

Neste contexto, Portugal declarou que a necessidade do auxílio advém de que, devido ao facto de a formação técnica e experimental não estar suficientemente desenvolvida em Portugal, a empresa tem de desenvolver esforços adicionais em matéria de formação para adaptar os seus trabalhadores às exigências técnicas ligadas à produção de novos modelos Volkswagen.

16.

No presente caso, contudo, a formação parece dizer respeito, em larga medida, ao lançamento de um novo modelo (“Eos”), bem como às novas técnicas de produção para adaptar a fábrica à “plataforma” comum do grupo Volkswagen. A Comissão salienta que estas actividades fazem parte da actividade nuclear da Auto Europa. Em especial, a Comissão observa que na indústria automóvel a produção de novos modelos constitui um elemento normal e regular, necessário para manter a competitividade. Por isso, as despesas de formação associadas ao lançamento de um novo modelo são normalmente suportadas pelos construtores de automóveis, unicamente a partir do incentivo do mercado. De facto, para produzirem novos modelos os construtores de automóveis têm de dar formação aos seus trabalhadores no domínio das novas técnicas a adoptar. Consequentemente, as actividades de formação em questão teriam muito provavelmente sido realizadas de qualquer modo pela Auto Europa, nomeadamente sem a concessão do auxílio. Este parece ser também o comportamento da maior parte dos concorrentes do sector.

17.

Pode aplicar-se um raciocínio idêntico às restantes actividades de formação (também ligadas manifestamente ao lançamento de novos modelos), na medida que são igualmente consideradas como fazendo parte da actividade estratégica de qualquer empresa da indústria automóvel. Assim, nesta fase a Comissão tem dúvidas de que o auxílio seja necessário para incitar a Auto Europa a realizar as actividades de formação em causa.

18.

A Comissão observa ainda que o montante do auxílio neste caso (3 552 423,29 EUR) representa apenas […] (2) do investimento total previsto de […] (2) de euros, o que permite duvidar que o auxílio seja considerado necessário para a empresa concretizar o projecto de formação em questão. Em especial, parece pouco provável que no contexto do esforço global de investimento para a empresa, a reduzida percentagem do financiamento público em questão tenha peso suficiente para constituir um incentivo financeiro eficaz.

19.

A Comissão solicita por isso a Portugal que explique porque é que neste caso específico e ao contrário do que se observa com a maior parte dos construtores de automóveis, considera que o beneficiário não conseguiria cobrir os custos da formação com os benefícios que daí se esperam, sem recurso ao auxílio estatal.

Custos elegíveis

20.

O n.o 7 do artigo 4.o do Regulamento indica a lista de custos elegíveis de um projecto de auxílio à formação. No que se refere aos custos salariais dos participantes nos projectos de formação, a alínea f) deste número determina que “só podem ser tidas em consideração as horas em que os trabalhadores participarem efectivamente na formação, deduzidas as horas de produção ou o seu equivalente”.

21.

A Comissão observa que no presente caso 86 % do volume de formação constitui formação prática no local de trabalho que visa a produção do novo modelo (curso n.o 181). Portugal declarou, a este respeito, que os custos salariais dos participantes resultantes das horas de produção no contexto da formação prática no local de trabalho não tinham sido incluídos no cálculo dos custos elegíveis. Contudo, nesta fase a Comissão tem dúvidas, no que se refere ao curso n.o 181, que os custos elegíveis apresentados por Portugal excluam efectivamente do cálculo dos custos salariais dos participantes a totalidade das “horas de produção ou o seu equivalente”, nos termos do n.o 7, alínea f), do artigo 4.o. A Comissão solicita por isso a Portugal que justifique a forma como procedeu ao cálculo desses custos.

DECISÃO

22.

Tendo em conta as considerações anteriores, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e solicita a Portugal que lhe apresente, no prazo de um mês a contar da recepção da presente carta, todos os documentos, informações e dados necessários para a avaliação da compatibilidade do auxílio. A Comissão solicita igualmente a Portugal que transmita imediatamente uma cópia da presente carta ao beneficiário potencial do auxílio.

23.

A Comissão lembra a Portugal que o n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE tem um efeito suspensivo e remete para o disposto no artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, que prevê que qualquer auxílio ilegal poderá ser recuperado junto do beneficiário.

24.

A Comissão comunica a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. Informará igualmente os interessados dos países da EFTA signatários do Acordo EEE mediante publicação de uma comunicação no Suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia da presente carta. Todas as partes interessadas serão convidadas a apresentarem as suas observações no prazo de um mês a contar da data dessa publicação.»


(1)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(2)  Confidencial.

(3)  Portaria n.o 1285/2003, publicada no Diário da República – I Série B, n.o 266, de 17 de Novembro de 2003. Portugal forneceu informações à Comissão sobre este regime por carta de 21 de Outubro de 2004, registada pela Comissão em 26 de Outubro de 2004 — XT 86/2004.

(4)  JO L 10 de 13.1.2001, p. 20.

(5)  JO L 63 de 28.2.2004, p. 20.

(6)  Ver décimo e décimo primeiro considerandos do Regulamento.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso N. COMP/M.4284 Axa/Winterthur)

(2006/C 177/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.7.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa francese AXA S.A. («AXA») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa svizzera «Winterthur» Swiss Insurance Company («Winterthur») mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per AXA: gruppo internazionale che fornisce servizi di assicurazione vita e non-vita e servizi finanziari connessi soprattutto in Europa occidentale, America settentrionale, nella regione Pacifico-Asiatica, in Medio Oriente e in Africa,

per Winterthur: gruppo internazionale che fornisce i) prodotti e servizi di assicurazione non-vita, essenzialmente in Europa e negli Stati Uniti d'America e ii) prodotti e servizi di assicurazione vita e pensioni in Europa e in determinati mercati asiatici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4284 Axa/Winterthur, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso N. COMP/M.4265 — Philips/Avent)

(2006/C 177/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione l'impresa olandese Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa inglese Avent Holdings Limited (Avent) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Philips: prodotti per la cura del neonato,

per Avent: prodotti per la cura del neonato.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M. 4265 — Philips/Avent, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/31


Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(2006/C 177/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

Il governo greco ha deciso di modificare parzialmente, a decorrere dal 15 luglio 2006, gli oneri di servizio pubblico relativi a due servizi aerei di linea all'interno della Grecia imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 312 del 17 dicembre 2004.

2.

Le modifiche degli oneri di servizio pubblico riguardano i servizi di linea seguenti:

Atene — Astipalea — Calimno;

Rodi — Karpathos — Kassos — Sitia.

A)

Frequenza minima dei voli e numero minimo di posti disponibili ogni settimana

Atene — Astipalea — Calimno

Sette (7) voli settimanali di andata e ritorno, con 245 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo invernale (di cui 105 posti sulla rotta Atene — Astipalea, 105 posti sulla rotta Atene — Calimno e 35 posti sulla rotta Astipalea — Calimno).

Dieci (10) voli settimanali di andata e ritorno, con 350 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo estivo (di cui 150 posti sulla rotta Atene — Astipalea, 150 posti sulla rotta Atene — Calimno e 50 posti sulla rotta Astipalea — Calimno).

Rodi — Karpathos — Kassos — Sitia

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 200 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione, equamente distribuiti su ogni rotta, durante il periodo invernale.

Sei (6) voli settimanali di andata e ritorno, con 300 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione, equamente distribuiti su ogni rotta, durante il periodo estivo.

B)

Tariffe

Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica non può superare gli importi seguenti:

Atene — Calimno:

60 euro

Astipalea — Calimno:

40 euro

Rodi — Sitia:

40 euro

Karpathos — Sitia:

40 euro

Kassos — Sitia:

35 euro

I prezzi suddetti possono essere aumentati in caso di lievitazioni impreviste dei costi di esercizio della linea non imputabili al vettore. Tali aumenti sono comunicati al vettore che gestisce la linea ed entrano in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte della Commissione europea.

Gli oneri di servizio pubblico sopra descritti sostituiscono quelli pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 312 del 17 dicembre 2004 per quanto riguarda le linee Atene — Astipalea e Rodi — Karpathos — Kassos. Per il resto continuano ad applicarsi gli oneri di servizio pubblico pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 312 del 17 dicembre 2004.


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/32


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4221 — Allianz Capital Partners/Man Roland)

(2006/C 177/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 14.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4221. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/32


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4275 — Charterhouse/Fives-Lille)

(2006/C 177/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4275. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/33


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4328 — Advent/RWE/RWE Industrial Solutions)

(2006/C 177/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4328. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/33


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions)

(2006/C 177/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4260. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/34


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4226 — DSGI/Fotovista)

(2006/C 177/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 29.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4226. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/34


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4104 — Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique)

(2006/C 177/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 27.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n .32006M4104. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/35


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)]

(2006/C 177/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n .32006M4154. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/35


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4160 — Thyssenkrupp/EADS/Atlas)

(2006/C 177/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4160. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


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