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Document C:2005:174:FULL
Official Journal of the European Union, C 174, 14 July 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 174, 14 luglio 2005
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 174, 14 luglio 2005
ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
|
2005/C 174/1 |
||
|
I Comunicazioni |
|
|
Commissione |
|
2005/C 174/2 |
||
2005/C 174/3 |
||
2005/C 174/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 ) |
|
2005/C 174/5 |
||
2005/C 174/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
2005/C 174/7 |
||
|
Autorità di vigilanza EFTA |
|
2005/C 174/8 |
||
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/1 |
Bilancio 2006 per Europol (1)
(2005/C 174/01)
Europol
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Risultato dell'esecuzione 2004 |
Bilancio 2005 |
Bilancio 2006 |
Commenti |
1 |
ENTRATE |
|
|
|
|
10 |
Contributi |
|
|
|
|
100 |
Contributi degli Stati membri |
46 451 316 |
51 938 192 |
51 957 486 |
Per l'importo relativo al 2006, sono previsti 2,74 milioni di EUR per gli arretrati delle retribuzioni, il nuovo edificio e i progetti ICT di videoconferenza e di disaster recovery; per i particolari cfr. allegato C. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tali importi possono essere sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione. |
101 |
Saldo dell'esercizio t-2 |
4 019 682 |
8 444 418 |
8 247 514 |
|
|
Totale capitolo 10 |
50 470 998 |
60 382 610 |
60 205 000 |
|
11 |
Altre entrate |
|
|
|
|
110 |
Interessi |
978 081 |
1 100 000 |
1 200 000 |
|
111 |
Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol |
1 722 655 |
1 840 000 |
1 945 000 |
|
112 |
Varie |
505 881 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Totale capitolo 11 |
3 206 617 |
3 040 000 |
3 345 000 |
|
12 |
Finanziamento da parte di terzi |
|
|
|
|
120 |
Contributo della BCE destinato alle indagini sulla falsificazione |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 320). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea. |
121 |
Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
122 |
Altri finanziamenti da parte di terzi |
— |
— |
p.m. |
|
|
Totale capitolo 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE TITOLO 1 |
53 677 614 |
63 422 610 |
63 550 000 |
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
20 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti. |
200 |
Personale dell'Europol |
29 314 382 |
33 175 000 |
35 650 000 |
|
201 |
Agenti locali |
658 942 |
600 000 |
620 000 |
|
202 |
Adeguamento delle retribuzioni |
— |
— |
1 200 000 |
Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
Totale capitolo 20 |
29 973 324 |
33 775 000 |
37 470 000 |
|
21 |
Altri costi inerenti al personale |
|
|
|
|
210 |
Assunzioni |
222 057 |
265 000 |
350 000 |
|
211 |
Formazione del personale dell'Europol |
251 460 |
407 115 |
630 000 |
Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati alla formazione derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
Totale capitolo 21 |
473 517 |
672 115 |
980 000 |
|
|
TOTALE TITOLO 2 |
30 446 841 |
34 447 115 |
38 450 000 |
|
3 |
ALTRE SPESE |
|
|
|
|
30 |
Costi inerenti alle attività |
|
|
|
|
300 |
Riunioni |
604 535 |
899 000 |
920 000 |
Dal 2006 tale articolo comprende gli importi derivati dal precedente articolo 601 (Spese di riunione della squadra incaricata del progetto) |
301 |
Traduzioni |
282 825 |
652 000 |
590 000 |
|
302 |
Stampa |
134 413 |
263 000 |
380 000 |
|
303 |
Viaggi |
769 831 |
1 450 495 |
1 350 000 |
Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati ai viaggi derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto). Cfr. articolo 100 e allegato C. |
304 |
Studi, consulenze (diversi dalle ICT) |
151 138 |
192 000 |
240 000 |
La consulenza relativa alle ICT sarà imputata all'articolo 622. |
305 |
Formazione |
38 477 |
125 000 |
65 000 |
|
306 |
Apparecchiature tecniche |
47 813 |
70 000 |
70 000 |
|
307 |
Sussidi operativi |
— |
— |
p.m. |
|
|
Totale capitolo 30 |
2 029 032 |
3 651 495 |
3 615 000 |
|
31 |
Supporto generale |
|
|
|
|
310 |
Costi di costruzione |
909 441 |
923 000 |
1 020 000 |
|
311 |
Autoveicoli |
102 954 |
170 000 |
175 000 |
|
314 |
Documentazione e fonti di pubblico accesso |
417 671 |
350 000 |
425 000 |
|
315 |
Sussidi |
611 655 |
693 000 |
720 000 |
|
316 |
Altri acquisti |
143 013 |
290 000 |
200 000 |
|
317 |
Altre spese di funzionamento |
335 049 |
448 000 |
410 000 |
|
318 |
Nuovo edificio |
— |
— |
500,000 |
Nuovo articolo. Questo importo è destinato a coprire le spese preparatorie a carico dell'Europol. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
Totale capitolo 31 |
2 519 783 |
2 874 000 |
3 450 000 |
|
32 |
Spese finanziate da terzi |
|
|
|
|
320 |
Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 120). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea. |
321 |
Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE. |
322 |
Spese finanziate da ulteriori terzi |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Totale capitolo 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE TITOLO 3 |
4 548 815 |
6 525 495 |
7 065 000 |
|
4 |
ORGANI ED ORGANISMI |
|
|
|
|
40 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti. |
400 |
Personale dell'Europol |
742 079 |
775 000 |
825 000 |
|
401 |
Agenti locali |
— |
p.m. |
p.m. |
|
402 |
Adeguamento delle retribuzioni |
— |
— |
30 000 |
Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
Totale capitolo 40 |
742 079 |
775 000 |
855 000 |
|
41 |
Altre spese di funzionamento |
|
|
|
|
410 |
Consiglio di amministrazione |
1 322 720 |
1 623 000 |
1 800 000 |
|
411 |
Autorità di controllo comune |
431 641 |
1 065 000 |
1 135 000 |
|
412 |
Spese per i ricorsi |
85 000 |
85 000 |
p.m. |
|
413 |
Controllore finanziario |
3 715 |
10 000 |
10 000 |
|
414 |
Comitato di controllo comune |
34 769 |
32 000 |
50 000 |
|
415 |
Task force dei capi di polizia |
— |
— |
175 000 |
Nuovo articolo. |
|
Totale capitolo 41 |
1 877 845 |
2 815 000 |
3 170 000 |
|
|
TOTALE TITOLO 4 |
2 619 924 |
3 590 000 |
4 025 000 |
|
6 |
ICT (compreso TECS) |
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
620 |
Tecnologie dell'informazione |
2 265 339 |
2 475 000 |
2 900 000 |
Ex articolo 312. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
621 |
Tecnologie delle comunicazioni |
3 854 164 |
5 178 000 |
4 810 000 |
Ex articolo 313. |
622 |
Consulenze |
2 120 054 |
3 225 000 |
3 130 000 |
Ex articolo 602. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
623 |
Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza |
1 956 991 |
2 887 000 |
3 050 000 |
Ex articolo 610. |
624 |
Sistema di informazione |
— |
5 095 000 |
120 000 |
Ex articolo 611. |
|
Totale capitolo 62 |
10 196 548 |
18 860 000 |
14 010 000 |
|
|
TOTALE TITOLO 6 |
10 196 548 |
18 860 000 |
14 010 000 |
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE A |
53 677 614 |
63 422 610 |
63 550 000 |
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE A |
47 812 128 |
63 422 610 |
63 550 000 |
|
|
SALDO |
5 865 486 |
— |
— |
|
Stato ospitante
Titolo Capitolo Articolo |
Descrizione |
Risultato dell'esecuzione 2004 |
Bilancio 2005 |
Bilancio 2006 |
Commenti |
7 |
ENTRATE (STATO OSPITANTE) |
|
|
|
|
70 |
Contributi |
|
|
|
|
700 |
Contributi dello Stato ospitante, sicurezza |
2 232 219 |
1 833 649 |
2 169 109 |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
701 |
Contributi dello Stato ospitante, edifici |
115 219 |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
702 |
Saldo dell'esercizio t-2 |
15 896 |
512 351 |
247 891 |
|
|
Totale capitolo 70 |
2 363 115 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
71 |
Altre entrate |
|
|
|
|
711 |
Varie |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Totale capitolo 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE TITOLO 7 |
2 363 115 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
8 |
SPESE, STATO OSPITANTE |
|
|
|
|
80 |
Sicurezza |
|
|
|
|
800 |
Spese di sicurezza |
2 141 151 |
2 346 000 |
2 417 000 |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
Totale capitolo 80 |
2 141 151 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
81 |
Spese relative all'immobile |
|
|
|
|
810 |
Spese relative all'immobile, Stato ospitante |
125 709 |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
Totale capitolo 81 |
125 709 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE TITOLO 8 |
2 266 860 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE C |
2 363 115 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE C |
2 266 860 |
2 346 000 |
2 417 000 |
|
|
SALDO, SEZIONE C |
96 255 |
— |
— |
|
NB In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2004 possono differire dalla somma dei singoli importi. |
(1) Adottato dal Consiglio il 13 giugno 2005.
ALLEGATO A
Tabella dell'organico per il 2006
Titolo 2 — Europol
Grado |
Bilancio 2005 |
Nuovi posti |
Bilancio 2006 |
1 |
1 |
— |
1 |
2 |
3 |
— |
3 |
3 |
3 |
— |
3 |
4 |
17 |
— |
17 |
5 |
56 |
4 |
60 |
6 |
66 |
4 |
70 |
7 |
95 |
5 |
100 |
8 |
75 |
4 |
79 |
9 |
40 |
3 |
43 |
10 |
— |
— |
— |
11 (1) |
1 |
— |
1 |
12 (1) |
5 |
— |
5 |
13 (1) |
— |
— |
— |
Totale |
362 |
20 |
382 |
Titolo 4 — Organismi e organi
Grado |
Bilancio 2005 |
Nuovi posti |
Bilancio 2006 |
1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
— |
2 |
5 |
2 |
— |
2 |
6 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
— |
1 |
8 |
2 |
— |
2 |
9 |
— |
— |
— |
10 |
— |
— |
— |
11 (2) |
— |
— |
— |
12 (2) |
— |
— |
— |
13 (2) |
— |
— |
— |
Totale |
7 |
— |
7 |
Totale
|
Bilancio 2005 |
Nuovi posti |
Bilancio 2006 |
1 |
369 |
20 |
389 |
(1) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
(2) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.
ALLEGATO B
Contributi degli Stati membri
Bilancio 2006
|
PNL 2004 Mil. euro |
QUOTA PNL 15 |
Saldo 2004 |
Quota PNL 25 |
Contributi prima dell'adeguamento 2004 |
Contributi prima dell'adeguamento 2004 |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g=d+f |
Austria |
227 168 |
2,34 % |
– 193 374 |
2,24 % |
1 346 864 |
1 153 490 |
Belgio |
285 185 |
2,94 % |
– 242 761 |
2,81 % |
1 690 847 |
1 448 086 |
Danimarca |
196 555 |
2,03 % |
– 167 315 |
1,94 % |
1 165 361 |
998 046 |
Finlandia |
149 169 |
1,54 % |
– 126 979 |
1,47 % |
884 415 |
757 436 |
Francia |
1 632 219 |
16,85 % |
– 1 389 413 |
16,10 % |
9 677 341 |
8 287 928 |
Germania |
2 199 548 |
22,70 % |
– 1 872 347 |
21,69 % |
13 041 002 |
11 168 655 |
Grecia |
163 631 |
1,69 % |
– 139 289 |
1,61 % |
970 156 |
830 867 |
Irlandia |
119 129 |
1,23 % |
– 101 408 |
1,17 % |
706 309 |
604 901 |
Italia |
1 348 452 |
13,92 % |
– 1 147 858 |
13,30 % |
7 994 899 |
6 847 041 |
Lussemburgo |
21 086 |
0,22 % |
– 17 949 |
0,21 % |
125 018 |
107 069 |
Paesi Bassi |
474 912 |
4,90 % |
– 404 264 |
4,68 % |
2 815 725 |
2 411 461 |
Portogallo |
136 785 |
1,41 % |
– 116 437 |
1,35 % |
810 991 |
694 554 |
Spagna |
769 236 |
7,94 % |
– 654 806 |
7,59 % |
4 560 759 |
3 905 953 |
Svezia |
273 190 |
2,82 % |
– 232 551 |
2,69 % |
1 619 731 |
1 387 180 |
Regno Unito |
1 692 541 |
17,47 % |
– 1 440 762 |
16,69 % |
10 034 987 |
8 594 225 |
Totale Parziale 1 |
9 688 805 |
100 % |
– 8 247 514 |
95,56 % |
57 444 405 |
49 196 892 |
Cypro |
12 160 |
|
|
0,12 % |
72 098 |
72 098 |
Repubblica ceca |
75 417 |
|
|
0,74 % |
447 144 |
447 144 |
Estonia |
7 683 |
|
|
0,08 % |
45 552 |
45 552 |
Ungheria |
73 042 |
|
|
0,72 % |
433 060 |
433 060 |
Lituania |
16 540 |
|
|
0,16 % |
98 062 |
98 062 |
Lettonia |
9 662 |
|
|
0,10 % |
57 285 |
57 285 |
Malta |
4 430 |
|
|
0,04 % |
26 265 |
26 265 |
Polonia |
191 681 |
|
|
1,89 % |
1 136 465 |
1 136 465 |
Slovenia |
27 058 |
|
|
0,27 % |
160 425 |
160 425 |
Repubblica slovacca |
32 761 |
|
|
0,32 % |
194 238 |
194 238 |
Totale Parziale 2 |
450 433 |
|
|
4,44 % |
2 670 594 |
2 670 594 |
Totale Generale |
10 139 238 |
100 % |
– 8 247 514 |
100 % |
60 115 000 |
51 957 486 |
|
Saldo 2004 |
8 247 514 |
||||
|
Altre entrate |
3 345 000 |
||||
|
Totale delle entrate |
63 550 000 |
||||
NB:Le cifre per i contributi dell'esercizio 2006 sono meramente indicative e saranno corrette, per ciascuno dei «vecchi» Stati membri, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2004 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2004. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2006, anteriormente al 1o dicembre 2005. In seguito ad arrotondamento, gli importi totali possono differire dalla somma dei singoli importi. |
ALLEGATO C
Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all'approvazione unanime del consiglio di amministrazione
|
Articolo 202 |
Articolo 211 |
Articolo 303 |
Articolo 318 |
Articolo 402 |
Articolo 620 |
Articolo 622 |
Totale |
Arretrati delle retribuzioni |
1 200 000 |
— |
— |
— |
30 000 |
— |
— |
1 230 000 |
Nuova sede |
— |
— |
— |
500 000 |
— |
— |
— |
500 000 |
Disaster recovery |
— |
— |
10 000 |
— |
— |
400 000 |
100 000 |
510 000 |
Videoconferenza |
— |
40 000 |
25 000 |
— |
— |
335 000 |
100 000 |
500 000 |
Totale |
1 200 000 |
40 000 |
35 000 |
500 000 |
30 000 |
735 000 |
200 000 |
2 740 000 |
I Comunicazioni
Commissione
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/11 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 luglio 2005
(2005/C 174/02)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2184 |
JPY |
yen giapponesi |
135,67 |
DKK |
corone danesi |
7,4610 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68990 |
SEK |
corone svedesi |
9,3855 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5588 |
ISK |
corone islandesi |
78,94 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8895 |
BGN |
lev bulgari |
1,9556 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5736 |
CZK |
corone ceche |
30,286 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
247,13 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6962 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1605 |
RON |
leu rumeni |
3,5669 |
SIT |
tolar sloveni |
239,47 |
SKK |
corone slovacche |
39,161 |
TRY |
lire turche |
1,6215 |
AUD |
dollari australiani |
1,6176 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4668 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4760 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7963 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0561 |
KRW |
won sudcoreani |
1 264,09 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,9711 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,0841 |
HRK |
kuna croata |
7,3068 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 922,04 |
MYR |
ringgit malese |
4,630 |
PHP |
peso filippino |
68,413 |
RUB |
rublo russo |
34,8250 |
THB |
baht thailandese |
50,925 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/12 |
Avvio di procedura
(Caso n. COMP/M.3696 — E.ON/MOL)
(2005/C 174/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 7 luglio 2005 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n.(32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee |
DG Concorrenza |
Merger Registry |
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 |
B-1049 Bruxelles |
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2005/C 174/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE 18/04 |
|||||||||||||
Stato membro |
Regno Unito |
|||||||||||||
Regione |
Cornovaglia e Isole Scilly (Obiettivo 1) |
|||||||||||||
Titolo del regime di aiuti |
Programma Obiettivo 1 per la Cornovaglia e le Isole Scilly 2000-2006 |
|||||||||||||
Base giuridica |
|
|||||||||||||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
5,09 milioni di GBP |
||||||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
|||||||||||
Data di applicazione |
1/10/2004 |
|||||||||||||
Durata del regime |
Fino al 30/6/2007 |
|||||||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||||||||||||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
|||||||||||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
|||||||||||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome Department for Work and Pensions |
|||||||||||||
Indirizzo
|
||||||||||||||
Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento). Non applicabile |
|||||||||||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento, la misura esclude la concessione di aiuti o ne prevede la notificazione preventiva alla Commissione. |
Sì |
|
(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/15 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia
(2005/C 174/05)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 14 aprile 2005 dall'associazione CIRFS (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.
2. Prodotto
Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («il prodotto in questione»), attualmente classificabili al codice NC code 5503 20 00. Tale codice NC è indicato a titolo puramente informativo.
3. Misure esistenti
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio (3).
4. Motivazione del riesame
La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.
Secondo tale richiesta, le esportazioni dall'Indonesia verso paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Iran, Egitto e Australia, sono effettuate a prezzi di dumping. In essa si afferma inoltre che le esportazioni dalla Thailandia verso altri paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Indonesia, Hong Kong, Stati Uniti d'America, Vietnam, India, Egitto, Bangladesh, Iran, Nepal e Filippine, sono effettuate a prezzi di dumping. Date le circostanze, si ritiene che vi sia una forte probabilità di reiterazione del dumping per le merci provenienti dall'Indonesia e dalla Thailandia a destinazione dell'UE.
Per quanto riguarda l'Australia, secondo il richiedente l'unica impresa che fabbrica il prodotto in esame con capacità di esportazione è di proprietà di un produttore indonesiano che è attualmente assoggettato ad un'aliquota del dazio antidumping più elevata per l'Indonesia che per l'Australia. In considerazione di questo collegamento societario, della struttura dei costi per I prodotti australiani e dei probabili prezzi di esportazione verso altri mercati terzi, esso ritiene estremamente probabile la reiterazione del dumping anche dall'Australia.
Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in questione aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.
Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in questione potrebbe aumentare a causa delle misure applicabili alle importazioni degli stessi prodotti originari dei paesi interessati destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Turchia e India). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.
Infine, il richiedente sostiene che, se le misure fossero lasciate scadere, la fragile situazione dell'industria comunitaria subirebbe un ulteriore deterioramento e che una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio
L'inchiesta deve determinare se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
a) Campionamento
In considerazione del numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento degli esportatori/produttori in Indonesia e Thailandia
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:
— |
la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare, |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005; |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2004 il 30 giugno 2005, |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in questione effettuate a destinazione di altri paesi terzi tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005, |
— |
la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005, |
— |
le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni di esportatori/produttori note.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:
— |
la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare, |
— |
il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005, |
— |
il numero totale di dipendenti; |
— |
la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
— |
il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005; |
— |
la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8. |
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni di importatori note.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda dei richiedenti, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:
— |
la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare, |
— |
il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005, |
— |
una descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e il volume in tonnellate del prodotto fabbricato tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005, |
— |
il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005; |
— |
il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005; |
— |
il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005; |
— |
la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8. |
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come è indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'Indonesia e della Thailandia inclusi nel campione, ai produttori/esportatori dell'Australia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni e a presentare informazioni diverse dalle risposte da dare al questionario, fornendo elementi di prova a sostegno delle stesse. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base si decide se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine per la richiesta di un questionario
Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono, tranne qualora per esse siano applicabili le disposizioni in materia di campionamento, chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere tenute presenti ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico relativo al campionamento
(i) |
Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente con riguardo alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio J- 79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU C 261 del 23.10.2004, pag. 2.
(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.
(4) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 174/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 5 luglio 2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese PAI Partners S.A.S. («PAI», Francia) e Permira (Europe) Limited («Permira», Channel Islands) controllata da Permira Holdings Limited, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Cortefiel S.A. («Cortefiel», Spain) mediante offerta pubblica annunciata il 20.6.2005. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/21 |
Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)
(2005/C 174/07)
NORVEGIA
Licenze d'esercizio rilasciate
Categoria B: Licenze d'esercizio con la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Decisione vigente dal |
||
Airwing AS |
|
9.11.2004 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
Autorità di vigilanza EFTA
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/22 |
Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)
(2005/C 174/08)
Imposizione di obblighi di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:
1. |
Gjögur-Reykjavík v.v. |
2. |
Bíldudalur-Reykjavík v.v. |
3. |
Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. |
4. |
Grímsey-Akureyri v.v. |
5. |
Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. |
6. |
Höfn-Reykjavík v.v. |
1. INTRODUZIONE
A norma delle disposizioni dell' articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:EN:HTML ), l'Islanda ha deciso di continuare ad imporre obblighi di servizio pubblico, a partire dal 1o gennaio 2006, per i servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:
1. |
Gjögur-Reykjavík v.v. |
2. |
Bíldudalur-Reykjavík v.v. |
3. |
Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. |
4. |
Grímsey-Akureyri v.v. |
5. |
Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. |
6. |
Höfn-Reykjavík v.v. |
2. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO COMPRENDONO:
2.1. Frequenze minime, capacità, linee e orari
Le condizioni previste si applicano per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 (3 anni).
Frequenze minime
— |
Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
— |
Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
— |
Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
— |
Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
— |
Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
— |
Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 viaggi di andata e ritorno alla settimana |
Linee
— |
I servizi previsti devono essere diretti. |
Orari
— |
Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 17:00. |
— |
Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00. |
— |
Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00. |
— |
Akureyri-Grímsey-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00. |
— |
Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00. |
— |
Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 18:00. |
Capacità
— |
Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio. |
— |
Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio. |
— |
Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio. |
— |
Akureyri-Grímsey-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto. |
— |
Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto. |
— |
Reykjavík-Höfn-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio. |
2.2. Categoria di aeromobili
— |
Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 600 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o novembre — 31 maggio. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 200 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o giugno — 31 ottobre. |
— |
Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti. |
— |
Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti. |
— |
Akureyri-Grímsey-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio — 31 agosto. |
— |
Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio –31 agosto. |
— |
Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti. |
— |
Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti. |
2.3. Tariffe
— |
La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) escluse le tasse aeroportuali e il premio assicurativo non può superare i seguenti prezzi (indice dei prezzi del gennaio 2005):
|
— |
Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta. |
— |
Le tariffe potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo con frequenza semestrale massima. |
2.4. Tariffe merci
Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: La tariffa per il trasporto merci non dovrà superare 640 ISK, IVA esclusa, e il prezzo per chilogrammo 18 ISK, IVA esclusa, nel periodo 1o novembre — 31 maggio (livello dei prezzi del gennaio 2005).
2.5. Continuità del servizio
Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 4 % del numero di voli previsto su base annua.
2.6. Accordi di cooperazione
Dopo l'espletamento della procedura d'appalto, che limita a un unico vettore l'accesso alle seguenti rotte:
1. |
Gjögur-Reykjavík v.v. |
2. |
Bíldudalur-Reykjavík v.v. |
3. |
Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. |
4. |
Grímsey-Akureyri v.v. |
5. |
Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. |
6. |
Höfn-Reykjavík v.v. |
si applicano le seguenti condizioni:
Tariffe
— |
Tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a massima flessibilità. |
Condizioni di trasferimento
— |
Tutte le condizioni stabilite dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, dovranno essere decise su basi oggettive e non discriminatorie. |
3. ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO OTTENERE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio) |
Borgartún 7, |
P.O. Box 5100, |
IS-125 Reykjavík |
ISLANDA |
Telefono (35-4) 530 1400 |
Fax (35-4) 530 1414 |
III Informazioni
Commissione
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/26 |
IS-Reykjavik: Esercizio di servizi aerei di linea
Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulle 6 seguenti rotte:
1. Gjögur-Reykjavík v.v. - 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. - 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. - 4. Grímsey-Akureyri v.v. - 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. - 6. Höfn-Reykjavík v.v.
(2005/C 174/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:IT:HTML), l'Islanda ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei regionali sulle seguenti rotte, a partire dall'1.1.2006, secondo quanto pubblicato il 14.7.2005 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 e nel supplemento SEE n. 35 del 14.7.2005.
Se, 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto per le suddette rotte, nessun vettore aereo avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di aver istituito, o essere in procinto di istituire servizi aerei di linea, a decorrere dall'1.1.2006, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti sulle suddette rotte e senza richiedere una compensazione finanziaria o protezione di mercato, l'Islanda applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, limitando così a un solo vettore l'accesso a ciascuna rotta per un periodo di 3 anni, a partire dall'1.1.2006.
2. Oggetto dell'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.1.2006, di servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:
conformemente agli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.
3. Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2407.html).
4. Procedura d'appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio.
L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di respingere tutte le offerte. Le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al bando di gara verranno respinte.
L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di avviare ulteriori negoziati se tutte le offerte presentate sono insoddisfacenti o se, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ci sono offerenti o ce n'è uno solo. Tali negoziati dovranno essere conformi agli obblighi di servizio pubblico imposti e non apportare mutamenti sostanziali alle condizioni del bando di gara originale.
Le offerte possono riguardare tutte le rotte o solo le rotte nn. 1 e 2, o solo le rotte nn. 3, o le rotte nn. 4 e 5 o solo le rotte nn. 6.
Le offerte vanno formulate in lingua islandese o inglese.
L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, l'offerta resterà valida non oltre le 12 settimane che seguono l'apertura delle offerte.
5. Aggiudicazione dell'appalto: L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che richiede la compensazione minore per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2008.
6. Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli obblighi di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara (legge islandese n. 65/1993 sull'attuazione delle gare di appalto in relazione agli obblighi di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio) può essere richiesto al seguente indirizzo:
Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, - 105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14. E-mail: utbod@rikiskaup.is.
Il prezzo del capitolato è di 3 500 ISK.
7. Compensazione finanziaria: Le offerte presentate devono indicare esplicitamente la somma richiesta a titolo di compensazione, in corone islandesi (ISK), per un viaggio di andata e ritorno in ciascuna delle rotte nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, in conformità della compensazione richiesta per la prestazione del servizio in questione, per tre anni a decorrere dalla data di inizio prevista (1.1.2006). Le offerte si baseranno sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte. È fatto inoltre obbligo di presentare un bilancio operativo per esercizio annuale. Tali dati vanno inseriti nel capitolato d'oneri in apposito formato, insieme a tutte le informazioni ivi richieste.
Adeguamento dei prezzi
Tutti gli importi della compensazione si dovranno basare sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte.
L'importo della compensazione richiesta per ciascun viaggio di andata e ritorno il giorno di apertura delle offerte sarà rivisto l'1.1.2006 e l'importo della compensazione rivisto sarà valido per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2006. L'importo della compensazione per gli esercizi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 31.12.2008 sarà rivisto all'inizio dell'esercizio. La revisione sarà effettuata applicando il seguente indice:
una variazione dell'1% del prezzo del carburante JET A-1 comporta una variazione dell'importo della compensazione dello 0,2%,
una variazione dell'1% dell'indice dei prezzi al consumo comporta una variazione della compensazione dello 0,8%.
L'operatore può chiedere che le tariffe merci e le tariffe passeggeri siano riviste in funzione delle variazioni del suddetto indice con frequenza semestrale massima.
Il vettore tratterrà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità con il contratto tipo, qualora si verifichino modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.
8. Tariffe: Le offerte presentate devono specificare le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico figuranti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.
9. Durata, modifica e risoluzione del contratto: Il contratto avrà inizio l'1.1.2006 e terminerà il 31.12.2008.
Durante le 6 settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica dell'attuazione del contratto.
Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli obblighi di servizio pubblico. Ogni modifica del contratto dovrà figurare in un suo allegato.
Il vettore può recedere dal contratto solo al termine di un periodo di preavviso di 6 mesi.
10. Violazione del contratto/Rescissione: Nel caso di una violazione sostanziale del contratto ad opera di una parte, esso può essere rescisso con effetto immediato dall'altra parte.
Il vettore deve rispettare gli obblighi di servizio pubblico definiti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005 e nel capitolato d'oneri. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Amministrazione delle strade pubbliche può sospendere i pagamenti in relazione a tale inadempimento.
L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato nel caso di una violazione sostanziale del contratto o qualora il vettore sia in stato di insolvenza oppure dichiari fallimento.
L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.
Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera il 4% di quelli previsti, la compensazione finanziaria verrà ridotta proporzionalmente al numero di tali voli.
11. Codici delle compagnie aeree: I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.
12. Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano, al più tardi il 16.8.2005 (11.00), all'Ente di Stato per il commercio, dove saranno aperte, in presenza degli offerenti che avranno fatto richiesta di partecipare allo spoglio, il 16.8.2005 (11.00). Non saranno aperte le offerte pervenute successivamente al 16.8.2005 (11.00).
Le offerte devono essere inviate, in busta sigillata, al seguente indirizzo: Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14.
La busta contenente l'offerta deve recare la seguente dicitura:
Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Gara d'appalto n. 13783, Áætlunarflug 2006-2008
(indicare anche il nome dell'offerente)
13. Validità del bando di gara: Il presente bando vale solo se 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto nessun vettore aereo SEE [per «vettore aereo SEE» si intende un vettore comunitario o un vettore aereo munito di licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato EFTA parte dell'Accordo SEE, conformemente all'atto di cui al punto 66b dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei)] avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di essere in procinto di istituire servizi aerei di linea in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun sostegno finanziario o protezione del mercato.