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Document C:2005:174:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 174, 14 luglio 2005


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    ISSN 1725-2466

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    C 174

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Comunicazioni e informazioni

    48o anno
    14 luglio 2005


    Numero d'informazione

    Sommario

    pagina

     

    Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

    2005/C 174/1

    Bilancio 2006 per Europol

    1

     

    I   Comunicazioni

     

    Commissione

    2005/C 174/2

    Tassi di cambio dell'euro

    11

    2005/C 174/3

    Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.3696 — E.ON/MOL) ( 1 )

    12

    2005/C 174/4

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

    13

    2005/C 174/5

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia

    15

    2005/C 174/6

    Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

    20

     

    SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

    2005/C 174/7

    Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

    21

     

    Autorità di vigilanza EFTA

    2005/C 174/8

    Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)

    22

     

    III   Informazioni

     

    Commissione

    2005/C 174/9

    IS-Reykjavik: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulle 6 seguenti rotte: — 1. Gjögur-Reykjavík v.v. - 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. - 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. - 4. Grímsey-Akureyri v.v. - 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. - 6. Höfn-Reykjavík v.v. ( 1 )

    26

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

     


    Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/1


    Bilancio 2006 per Europol (1)

    (2005/C 174/01)

    Europol

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Descrizione

    Risultato dell'esecuzione 2004

    Bilancio 2005

    Bilancio 2006

    Commenti

    1

    ENTRATE

     

     

     

     

    10

    Contributi

     

     

     

     

    100

    Contributi degli Stati membri

    46 451 316

    51 938 192

    51 957 486

    Per l'importo relativo al 2006, sono previsti 2,74 milioni di EUR per gli arretrati delle retribuzioni, il nuovo edificio e i progetti ICT di videoconferenza e di disaster recovery; per i particolari cfr. allegato C. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tali importi possono essere sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione.

    101

    Saldo dell'esercizio t-2

    4 019 682

    8 444 418

    8 247 514

     

     

    Totale capitolo 10

    50 470 998

    60 382 610

    60 205 000

     

    11

    Altre entrate

     

     

     

     

    110

    Interessi

    978 081

    1 100 000

    1 200 000

     

    111

    Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol

    1 722 655

    1 840 000

    1 945 000

     

    112

    Varie

    505 881

    100 000

    200 000

     

     

    Totale capitolo 11

    3 206 617

    3 040 000

    3 345 000

     

    12

    Finanziamento da parte di terzi

     

     

     

     

    120

    Contributo della BCE destinato alle indagini sulla falsificazione

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 320). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea.

    121

    Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

    122

    Altri finanziamenti da parte di terzi

    p.m.

     

     

    Totale capitolo 12

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTALE TITOLO 1

    53 677 614

    63 422 610

    63 550 000

     

    2

    PERSONALE

     

     

     

     

    20

    Costi inerenti agli stipendi

     

     

     

    Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

    200

    Personale dell'Europol

    29 314 382

    33 175 000

    35 650 000

     

    201

    Agenti locali

    658 942

    600 000

    620 000

     

    202

    Adeguamento delle retribuzioni

    1 200 000

    Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati.

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

     

    Totale capitolo 20

    29 973 324

    33 775 000

    37 470 000

     

    21

    Altri costi inerenti al personale

     

     

     

     

    210

    Assunzioni

    222 057

    265 000

    350 000

     

    211

    Formazione del personale dell'Europol

    251 460

    407 115

    630 000

    Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati alla formazione derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

     

    Totale capitolo 21

    473 517

    672 115

    980 000

     

     

    TOTALE TITOLO 2

    30 446 841

    34 447 115

    38 450 000

     

    3

    ALTRE SPESE

     

     

     

     

    30

    Costi inerenti alle attività

     

     

     

     

    300

    Riunioni

    604 535

    899 000

    920 000

    Dal 2006 tale articolo comprende gli importi derivati dal precedente articolo 601 (Spese di riunione della squadra incaricata del progetto)

    301

    Traduzioni

    282 825

    652 000

    590 000

     

    302

    Stampa

    134 413

    263 000

    380 000

     

    303

    Viaggi

    769 831

    1 450 495

    1 350 000

    Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati ai viaggi derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

    304

    Studi, consulenze (diversi dalle ICT)

    151 138

    192 000

    240 000

    La consulenza relativa alle ICT sarà imputata all'articolo 622.

    305

    Formazione

    38 477

    125 000

    65 000

     

    306

    Apparecchiature tecniche

    47 813

    70 000

    70 000

     

    307

    Sussidi operativi

    p.m.

     

     

    Totale capitolo 30

    2 029 032

    3 651 495

    3 615 000

     

    31

    Supporto generale

     

     

     

     

    310

    Costi di costruzione

    909 441

    923 000

    1 020 000

     

    311

    Autoveicoli

    102 954

    170 000

    175 000

     

    314

    Documentazione e fonti di pubblico accesso

    417 671

    350 000

    425 000

     

    315

    Sussidi

    611 655

    693 000

    720 000

     

    316

    Altri acquisti

    143 013

    290 000

    200 000

     

    317

    Altre spese di funzionamento

    335 049

    448 000

    410 000

     

    318

    Nuovo edificio

    500,000

    Nuovo articolo. Questo importo è destinato a coprire le spese preparatorie a carico dell'Europol.

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

     

    Totale capitolo 31

    2 519 783

    2 874 000

    3 450 000

     

    32

    Spese finanziate da terzi

     

     

     

     

    320

    Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 120). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea.

    321

    Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

    Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE.

    322

    Spese finanziate da ulteriori terzi

    p.m.

    p.m.

     

     

    Totale capitolo 32

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTALE TITOLO 3

    4 548 815

    6 525 495

    7 065 000

     

    4

    ORGANI ED ORGANISMI

     

     

     

     

    40

    Costi inerenti agli stipendi

     

     

     

    Cfr. allegato A

    Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

    400

    Personale dell'Europol

    742 079

    775 000

    825 000

     

    401

    Agenti locali

    p.m.

    p.m.

     

    402

    Adeguamento delle retribuzioni

    30 000

    Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati.

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

     

    Totale capitolo 40

    742 079

    775 000

    855 000

     

    41

    Altre spese di funzionamento

     

     

     

     

    410

    Consiglio di amministrazione

    1 322 720

    1 623 000

    1 800 000

     

    411

    Autorità di controllo comune

    431 641

    1 065 000

    1 135 000

     

    412

    Spese per i ricorsi

    85 000

    85 000

    p.m.

     

    413

    Controllore finanziario

    3 715

    10 000

    10 000

     

    414

    Comitato di controllo comune

    34 769

    32 000

    50 000

     

    415

    Task force dei capi di polizia

    175 000

    Nuovo articolo.

     

    Totale capitolo 41

    1 877 845

    2 815 000

    3 170 000

     

     

    TOTALE TITOLO 4

    2 619 924

    3 590 000

    4 025 000

     

    6

    ICT (compreso TECS)

     

     

     

     

    62

    ICT

     

     

     

     

    620

    Tecnologie dell'informazione

    2 265 339

    2 475 000

    2 900 000

    Ex articolo 312.

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

    621

    Tecnologie delle comunicazioni

    3 854 164

    5 178 000

    4 810 000

    Ex articolo 313.

    622

    Consulenze

    2 120 054

    3 225 000

    3 130 000

    Ex articolo 602.

    Cfr. articolo 100 e allegato C.

    623

    Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza

    1 956 991

    2 887 000

    3 050 000

    Ex articolo 610.

    624

    Sistema di informazione

    5 095 000

    120 000

    Ex articolo 611.

     

    Totale capitolo 62

    10 196 548

    18 860 000

    14 010 000

     

     

    TOTALE TITOLO 6

    10 196 548

    18 860 000

    14 010 000

     

     

    TOTALE ENTRATE, SEZIONE A

    53 677 614

    63 422 610

    63 550 000

     

     

    TOTALE SPESE, SEZIONE A

    47 812 128

    63 422 610

    63 550 000

     

     

    SALDO

    5 865 486

     

    Stato ospitante

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Descrizione

    Risultato dell'esecuzione 2004

    Bilancio 2005

    Bilancio 2006

    Commenti

    7

    ENTRATE (STATO OSPITANTE)

     

     

     

     

    70

    Contributi

     

     

     

     

    700

    Contributi dello Stato ospitante, sicurezza

    2 232 219

    1 833 649

    2 169 109

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

    701

    Contributi dello Stato ospitante, edifici

    115 219

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

    702

    Saldo dell'esercizio t-2

    15 896

    512 351

    247 891

     

     

    Totale capitolo 70

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

    71

    Altre entrate

     

     

     

     

    711

    Varie

    p.m.

    p.m.

     

     

    Totale capitolo 71

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTALE TITOLO 7

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

    8

    SPESE, STATO OSPITANTE

     

     

     

     

    80

    Sicurezza

     

     

     

     

    800

    Spese di sicurezza

    2 141 151

    2 346 000

    2 417 000

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

     

    Totale capitolo 80

    2 141 151

    2 346 000

    2 417 000

     

    81

    Spese relative all'immobile

     

     

     

     

    810

    Spese relative all'immobile, Stato ospitante

    125 709

    p.m.

    p.m.

    Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

     

    Totale capitolo 81

    125 709

    p.m.

    p.m.

     

     

    TOTALE TITOLO 8

    2 266 860

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    TOTALE ENTRATE, SEZIONE C

    2 363 115

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    TOTALE SPESE, SEZIONE C

    2 266 860

    2 346 000

    2 417 000

     

     

    SALDO, SEZIONE C

    96 255

     

    NB In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2004 possono differire dalla somma dei singoli importi.


    (1)  Adottato dal Consiglio il 13 giugno 2005.


    ALLEGATO A

    Tabella dell'organico per il 2006

    Titolo 2 — Europol

    Grado

    Bilancio 2005

    Nuovi posti

    Bilancio 2006

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    17

    17

    5

    56

    4

    60

    6

    66

    4

    70

    7

    95

    5

    100

    8

    75

    4

    79

    9

    40

    3

    43

    10

    11 (1)

    1

    1

    12 (1)

    5

    5

    13 (1)

    Totale

    362

    20

    382

    Titolo 4 — Organismi e organi

    Grado

    Bilancio 2005

    Nuovi posti

    Bilancio 2006

    1

    2

    3

    4

    2

    2

    5

    2

    2

    6

    7

    1

    1

    8

    2

    2

    9

    10

    11 (2)

    12 (2)

    13 (2)

    Totale

    7

     —

    7

    Totale

     

    Bilancio 2005

    Nuovi posti

    Bilancio 2006

    1

    369

    20

    389


    (1)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

    (2)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.


    ALLEGATO B

    Contributi degli Stati membri

    Bilancio 2006

     

    PNL 2004

    Mil. euro

    QUOTA PNL 15

    Saldo 2004

    Quota PNL 25

    Contributi prima dell'adeguamento 2004

    Contributi prima dell'adeguamento 2004

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g=d+f

    Austria

    227 168

    2,34 %

    – 193 374

    2,24 %

    1 346 864

    1 153 490

    Belgio

    285 185

    2,94 %

    – 242 761

    2,81 %

    1 690 847

    1 448 086

    Danimarca

    196 555

    2,03 %

    – 167 315

    1,94 %

    1 165 361

    998 046

    Finlandia

    149 169

    1,54 %

    – 126 979

    1,47 %

    884 415

    757 436

    Francia

    1 632 219

    16,85 %

    – 1 389 413

    16,10 %

    9 677 341

    8 287 928

    Germania

    2 199 548

    22,70 %

    – 1 872 347

    21,69 %

    13 041 002

    11 168 655

    Grecia

    163 631

    1,69 %

    – 139 289

    1,61 %

    970 156

    830 867

    Irlandia

    119 129

    1,23 %

    – 101 408

    1,17 %

    706 309

    604 901

    Italia

    1 348 452

    13,92 %

    – 1 147 858

    13,30 %

    7 994 899

    6 847 041

    Lussemburgo

    21 086

    0,22 %

    – 17 949

    0,21 %

    125 018

    107 069

    Paesi Bassi

    474 912

    4,90 %

    – 404 264

    4,68 %

    2 815 725

    2 411 461

    Portogallo

    136 785

    1,41 %

    – 116 437

    1,35 %

    810 991

    694 554

    Spagna

    769 236

    7,94 %

    – 654 806

    7,59 %

    4 560 759

    3 905 953

    Svezia

    273 190

    2,82 %

    – 232 551

    2,69 %

    1 619 731

    1 387 180

    Regno Unito

    1 692 541

    17,47 %

    – 1 440 762

    16,69 %

    10 034 987

    8 594 225

    Totale Parziale 1

    9 688 805

    100 %

    – 8 247 514

    95,56 %

    57 444 405

    49 196 892

    Cypro

    12 160

     

     

    0,12 %

    72 098

    72 098

    Repubblica ceca

    75 417

     

     

    0,74 %

    447 144

    447 144

    Estonia

    7 683

     

     

    0,08 %

    45 552

    45 552

    Ungheria

    73 042

     

     

    0,72 %

    433 060

    433 060

    Lituania

    16 540

     

     

    0,16 %

    98 062

    98 062

    Lettonia

    9 662

     

     

    0,10 %

    57 285

    57 285

    Malta

    4 430

     

     

    0,04 %

    26 265

    26 265

    Polonia

    191 681

     

     

    1,89 %

    1 136 465

    1 136 465

    Slovenia

    27 058

     

     

    0,27 %

    160 425

    160 425

    Repubblica slovacca

    32 761

     

     

    0,32 %

    194 238

    194 238

    Totale Parziale 2

    450 433

     

     

    4,44 %

    2 670 594

    2 670 594

    Totale Generale

    10 139 238

    100 %

    – 8 247 514

    100 %

    60 115 000

    51 957 486

     

    Saldo 2004

    8 247 514

     

    Altre entrate

    3 345 000

     

    Totale delle entrate

    63 550 000

    NB:Le cifre per i contributi dell'esercizio 2006 sono meramente indicative e saranno corrette, per ciascuno dei «vecchi» Stati membri, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2004 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2004. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2006, anteriormente al 1o dicembre 2005.

    In seguito ad arrotondamento, gli importi totali possono differire dalla somma dei singoli importi.


    ALLEGATO C

    Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all'approvazione unanime del consiglio di amministrazione

     

    Articolo 202

    Articolo 211

    Articolo 303

    Articolo 318

    Articolo 402

    Articolo 620

    Articolo 622

    Totale

    Arretrati delle retribuzioni

    1 200 000

    30 000

    1 230 000

    Nuova sede

    500 000

    500 000

    Disaster recovery

    10 000

    400 000

    100 000

    510 000

    Videoconferenza

    40 000

    25 000

    335 000

    100 000

    500 000

    Totale

    1 200 000

    40 000

    35 000

    500 000

    30 000

    735 000

    200 000

    2 740 000


    I Comunicazioni

    Commissione

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/11


    Tassi di cambio dell'euro (1)

    13 luglio 2005

    (2005/C 174/02)

    1 euro=

     

    Moneta

    Tasso di cambio

    USD

    dollari USA

    1,2184

    JPY

    yen giapponesi

    135,67

    DKK

    corone danesi

    7,4610

    GBP

    sterline inglesi

    0,68990

    SEK

    corone svedesi

    9,3855

    CHF

    franchi svizzeri

    1,5588

    ISK

    corone islandesi

    78,94

    NOK

    corone norvegesi

    7,8895

    BGN

    lev bulgari

    1,9556

    CYP

    sterline cipriote

    0,5736

    CZK

    corone ceche

    30,286

    EEK

    corone estoni

    15,6466

    HUF

    fiorini ungheresi

    247,13

    LTL

    litas lituani

    3,4528

    LVL

    lats lettoni

    0,6962

    MTL

    lire maltesi

    0,4293

    PLN

    zloty polacchi

    4,1605

    RON

    leu rumeni

    3,5669

    SIT

    tolar sloveni

    239,47

    SKK

    corone slovacche

    39,161

    TRY

    lire turche

    1,6215

    AUD

    dollari australiani

    1,6176

    CAD

    dollari canadesi

    1,4668

    HKD

    dollari di Hong Kong

    9,4760

    NZD

    dollari neozelandesi

    1,7963

    SGD

    dollari di Singapore

    2,0561

    KRW

    won sudcoreani

    1 264,09

    ZAR

    rand sudafricani

    7,9711

    CNY

    renminbi Yuan cinese

    10,0841

    HRK

    kuna croata

    7,3068

    IDR

    rupia indonesiana

    11 922,04

    MYR

    ringgit malese

    4,630

    PHP

    peso filippino

    68,413

    RUB

    rublo russo

    34,8250

    THB

    baht thailandese

    50,925


    (1)  

    Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/12


    Avvio di procedura

    (Caso n. COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

    (2005/C 174/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Il 7 luglio 2005 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n.(32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL, al seguente indirizzo:

    Commissione delle Comunità europee

    DG Concorrenza

    Merger Registry

    Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

    B-1049 Bruxelles


    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/13


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

    (2005/C 174/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Numero dell'aiuto

    XE 18/04

    Stato membro

    Regno Unito

    Regione

    Cornovaglia e Isole Scilly

    (Obiettivo 1)

    Titolo del regime di aiuti

    Programma Obiettivo 1 per la Cornovaglia e le Isole Scilly 2000-2006

    Base giuridica

    Learning and Skills Act 2000

    Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

    Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

    Section 2 of the Employment and Training Act 1993

    Further and Higher Education Act 1992

    Spesa annua prevista per il regime

    Importo annuo totale

    5,09 milioni di GBP

    Credito garantito

     

    Intensità massima dell'aiuto

    Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

     

    Data di applicazione

    1/10/2004

    Durata del regime

    Fino al 30/6/2007

    Obiettivo dell'aiuto

    Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

    Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

    Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

    Settori economici interessati

    Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

    Industria manifatturiera (1)

     

    Tutti i servizi (1)

     

    Altri

     

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

    Nome

    Department for Work and Pensions

    Indirizzo

    ESF Division

    Moorfoot

    Sheffield

    S1 4PQ

    0114 267 7306

    Altre informazioni

    Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

    Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento).

    Non applicabile

    Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

    Conformemente all'articolo 9 del regolamento, la misura esclude la concessione di aiuti o ne prevede la notificazione preventiva alla Commissione.

     


    (1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/15


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia

    (2005/C 174/05)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 14 aprile 2005 dall'associazione CIRFS (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.

    2.   Prodotto

    Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («il prodotto in questione»), attualmente classificabili al codice NC code 5503 20 00. Tale codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

    3.   Misure esistenti

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio (3).

    4.   Motivazione del riesame

    La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    Secondo tale richiesta, le esportazioni dall'Indonesia verso paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Iran, Egitto e Australia, sono effettuate a prezzi di dumping. In essa si afferma inoltre che le esportazioni dalla Thailandia verso altri paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Indonesia, Hong Kong, Stati Uniti d'America, Vietnam, India, Egitto, Bangladesh, Iran, Nepal e Filippine, sono effettuate a prezzi di dumping. Date le circostanze, si ritiene che vi sia una forte probabilità di reiterazione del dumping per le merci provenienti dall'Indonesia e dalla Thailandia a destinazione dell'UE.

    Per quanto riguarda l'Australia, secondo il richiedente l'unica impresa che fabbrica il prodotto in esame con capacità di esportazione è di proprietà di un produttore indonesiano che è attualmente assoggettato ad un'aliquota del dazio antidumping più elevata per l'Indonesia che per l'Australia. In considerazione di questo collegamento societario, della struttura dei costi per I prodotti australiani e dei probabili prezzi di esportazione verso altri mercati terzi, esso ritiene estremamente probabile la reiterazione del dumping anche dall'Australia.

    Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in questione aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

    Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in questione potrebbe aumentare a causa delle misure applicabili alle importazioni degli stessi prodotti originari dei paesi interessati destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Turchia e India). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

    Infine, il richiedente sostiene che, se le misure fossero lasciate scadere, la fragile situazione dell'industria comunitaria subirebbe un ulteriore deterioramento e che una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta deve determinare se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli esportatori/produttori in Indonesia e Thailandia

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

    la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005;

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2004 il 30 giugno 2005,

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in questione effettuate a destinazione di altri paesi terzi tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005,

    la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005,

    le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni di esportatori/produttori note.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

    la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

    il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005,

    il numero totale di dipendenti;

    la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

    il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

    la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni di importatori note.

    iii)   Campionamento dei produttori comunitari

    In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda dei richiedenti, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

    la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

    il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005,

    una descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e il volume in tonnellate del prodotto fabbricato tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005,

    il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

    il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

    il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

    la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

    iv)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come è indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'Indonesia e della Thailandia inclusi nel campione, ai produttori/esportatori dell'Australia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni e a presentare informazioni diverse dalle risposte da dare al questionario, fornendo elementi di prova a sostegno delle stesse. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base si decide se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine per la richiesta di un questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono, tranne qualora per esse siano applicabili le disposizioni in materia di campionamento, chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere tenute presenti ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico relativo al campionamento

    (i)

    Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (ii)

    Qualsiasi altra informazione pertinente con riguardo alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    Ufficio J- 79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 2.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (3)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

    (4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/20


    Notifica preventiva di una concentrazione

    (Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel)

    Caso ammissibile alla procedura semplificata

    (2005/C 174/06)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1.

    In data 5 luglio 2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese PAI Partners S.A.S. («PAI», Francia) e Permira (Europe) Limited («Permira», Channel Islands) controllata da Permira Holdings Limited, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Cortefiel S.A. («Cortefiel», Spain) mediante offerta pubblica annunciata il 20.6.2005.

    2.

    Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

    per PAI: fondo d'investimento,

    per Permira: fondo d'investimento,

    per Cortefiel: produzione e vendita al dettaglio di vestiti e prodotti connessi e vendita al dettaglio di cosmetici.

    3.

    A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

    4.

    La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

    Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Concorrenza

    Protocollo Concentrazioni

    J-70

    B-1049 Bruxelles/Brussel


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


    SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/21


    Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)

    (2005/C 174/07)

    NORVEGIA

    Licenze d'esercizio rilasciate

    Categoria B:   Licenze d'esercizio con la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

    Nome del vettore aereo

    Indirizzo del vettore aereo

    Decisione vigente dal

    Airwing AS

    Postboks 47

    NO-2034 Holter

    9.11.2004


    (1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.


    Autorità di vigilanza EFTA

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/22


    Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)

    (2005/C 174/08)

    Imposizione di obblighi di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

    1.

    Gjögur-Reykjavík v.v.

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík v.v.

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

    4.

    Grímsey-Akureyri v.v.

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

    6.

    Höfn-Reykjavík v.v.

    1.   INTRODUZIONE

    A norma delle disposizioni dell' articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:EN:HTML ), l'Islanda ha deciso di continuare ad imporre obblighi di servizio pubblico, a partire dal 1o gennaio 2006, per i servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

    1.

    Gjögur-Reykjavík v.v.

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík v.v.

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

    4.

    Grímsey-Akureyri v.v.

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

    6.

    Höfn-Reykjavík v.v.

    2.   GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO COMPRENDONO:

    2.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

    Le condizioni previste si applicano per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 (3 anni).

    Frequenze minime

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 viaggi di andata e ritorno alla settimana

    Linee

    I servizi previsti devono essere diretti.

    Orari

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 17:00.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 18:00.

    Capacità

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.

    2.2.   Categoria di aeromobili

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 600 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o novembre — 31 maggio. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 200 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o giugno — 31 ottobre.

    Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

    Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

    Akureyri-Grímsey-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

    Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio –31 agosto.

    Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

    Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti.

    2.3.   Tariffe

    La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) escluse le tasse aeroportuali e il premio assicurativo non può superare i seguenti prezzi (indice dei prezzi del gennaio 2005):

    1.

    Reykjavík — Gjögur

    7 730 kr. (+ 630 kr.)

    2.

    Reykjavík — Bíldudalur

    8 920 kr. (+ 630 kr.)

    3.

    Reykjavík — Sauðárkrókur

    8 920 kr. (+ 630 kr.)

    4.

    Akureyri — Grímsey

    7 675 kr. (+ 630 kr.)

    5.

    Akureyri — Vopnafjörður

    9 675 kr. (+ 630 kr.)

    6.

    Akureyri — Þórshöfn

    9 675 kr. (+630 kr.)

    7.

    Reykjavík — Höfn

    11 075 kr. (+ 630 kr.)

    Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.

    Le tariffe potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo con frequenza semestrale massima.

    2.4.   Tariffe merci

    Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: La tariffa per il trasporto merci non dovrà superare 640 ISK, IVA esclusa, e il prezzo per chilogrammo 18 ISK, IVA esclusa, nel periodo 1o novembre — 31 maggio (livello dei prezzi del gennaio 2005).

    2.5.   Continuità del servizio

    Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 4 % del numero di voli previsto su base annua.

    2.6.   Accordi di cooperazione

    Dopo l'espletamento della procedura d'appalto, che limita a un unico vettore l'accesso alle seguenti rotte:

    1.

    Gjögur-Reykjavík v.v.

    2.

    Bíldudalur-Reykjavík v.v.

    3.

    Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

    4.

    Grímsey-Akureyri v.v.

    5.

    Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

    6.

    Höfn-Reykjavík v.v.

    si applicano le seguenti condizioni:

    Tariffe

    Tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a massima flessibilità.

    Condizioni di trasferimento

    Tutte le condizioni stabilite dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, dovranno essere decise su basi oggettive e non discriminatorie.

    3.   ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO OTTENERE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

    Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio)

    Borgartún 7,

    P.O. Box 5100,

    IS-125 Reykjavík

    ISLANDA

    Telefono (35-4) 530 1400

    Fax (35-4) 530 1414


    III Informazioni

    Commissione

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/26


    IS-Reykjavik: Esercizio di servizi aerei di linea

    Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulle 6 seguenti rotte:

    1. Gjögur-Reykjavík v.v. - 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. - 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. - 4. Grímsey-Akureyri v.v. - 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. - 6. Höfn-Reykjavík v.v.

    (2005/C 174/09)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1.   Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:IT:HTML), l'Islanda ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei regionali sulle seguenti rotte, a partire dall'1.1.2006, secondo quanto pubblicato il 14.7.2005 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 e nel supplemento SEE n. 35 del 14.7.2005.

    Se, 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto per le suddette rotte, nessun vettore aereo avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di aver istituito, o essere in procinto di istituire servizi aerei di linea, a decorrere dall'1.1.2006, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti sulle suddette rotte e senza richiedere una compensazione finanziaria o protezione di mercato, l'Islanda applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, limitando così a un solo vettore l'accesso a ciascuna rotta per un periodo di 3 anni, a partire dall'1.1.2006.

    2.   Oggetto dell'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.1.2006, di servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

    conformemente agli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.

    3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2407.html).

    4.   Procedura d'appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio.

    L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di respingere tutte le offerte. Le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al bando di gara verranno respinte.

    L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di avviare ulteriori negoziati se tutte le offerte presentate sono insoddisfacenti o se, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ci sono offerenti o ce n'è uno solo. Tali negoziati dovranno essere conformi agli obblighi di servizio pubblico imposti e non apportare mutamenti sostanziali alle condizioni del bando di gara originale.

    Le offerte possono riguardare tutte le rotte o solo le rotte nn. 1 e 2, o solo le rotte nn. 3, o le rotte nn. 4 e 5 o solo le rotte nn. 6.

    Le offerte vanno formulate in lingua islandese o inglese.

    L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, l'offerta resterà valida non oltre le 12 settimane che seguono l'apertura delle offerte.

    5.   Aggiudicazione dell'appalto: L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che richiede la compensazione minore per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2008.

    6.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli obblighi di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara (legge islandese n. 65/1993 sull'attuazione delle gare di appalto in relazione agli obblighi di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio) può essere richiesto al seguente indirizzo:

    Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, - 105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14. E-mail: utbod@rikiskaup.is.

    Il prezzo del capitolato è di 3 500 ISK.

    7.   Compensazione finanziaria: Le offerte presentate devono indicare esplicitamente la somma richiesta a titolo di compensazione, in corone islandesi (ISK), per un viaggio di andata e ritorno in ciascuna delle rotte nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, in conformità della compensazione richiesta per la prestazione del servizio in questione, per tre anni a decorrere dalla data di inizio prevista (1.1.2006). Le offerte si baseranno sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte. È fatto inoltre obbligo di presentare un bilancio operativo per esercizio annuale. Tali dati vanno inseriti nel capitolato d'oneri in apposito formato, insieme a tutte le informazioni ivi richieste.

    Adeguamento dei prezzi

    Tutti gli importi della compensazione si dovranno basare sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte.

    L'importo della compensazione richiesta per ciascun viaggio di andata e ritorno il giorno di apertura delle offerte sarà rivisto l'1.1.2006 e l'importo della compensazione rivisto sarà valido per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2006. L'importo della compensazione per gli esercizi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 31.12.2008 sarà rivisto all'inizio dell'esercizio. La revisione sarà effettuata applicando il seguente indice:

    una variazione dell'1% del prezzo del carburante JET A-1 comporta una variazione dell'importo della compensazione dello 0,2%,

    una variazione dell'1% dell'indice dei prezzi al consumo comporta una variazione della compensazione dello 0,8%.

    L'operatore può chiedere che le tariffe merci e le tariffe passeggeri siano riviste in funzione delle variazioni del suddetto indice con frequenza semestrale massima.

    Il vettore tratterrà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità con il contratto tipo, qualora si verifichino modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.

    8.   Tariffe: Le offerte presentate devono specificare le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico figuranti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.

    9.   Durata, modifica e risoluzione del contratto: Il contratto avrà inizio l'1.1.2006 e terminerà il 31.12.2008.

    Durante le 6 settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica dell'attuazione del contratto.

    Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli obblighi di servizio pubblico. Ogni modifica del contratto dovrà figurare in un suo allegato.

    Il vettore può recedere dal contratto solo al termine di un periodo di preavviso di 6 mesi.

    10.   Violazione del contratto/Rescissione: Nel caso di una violazione sostanziale del contratto ad opera di una parte, esso può essere rescisso con effetto immediato dall'altra parte.

    Il vettore deve rispettare gli obblighi di servizio pubblico definiti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005 e nel capitolato d'oneri. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Amministrazione delle strade pubbliche può sospendere i pagamenti in relazione a tale inadempimento.

    L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato nel caso di una violazione sostanziale del contratto o qualora il vettore sia in stato di insolvenza oppure dichiari fallimento.

    L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.

    Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera il 4% di quelli previsti, la compensazione finanziaria verrà ridotta proporzionalmente al numero di tali voli.

    11.   Codici delle compagnie aeree: I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.

    12.   Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano, al più tardi il 16.8.2005 (11.00), all'Ente di Stato per il commercio, dove saranno aperte, in presenza degli offerenti che avranno fatto richiesta di partecipare allo spoglio, il 16.8.2005 (11.00). Non saranno aperte le offerte pervenute successivamente al 16.8.2005 (11.00).

    Le offerte devono essere inviate, in busta sigillata, al seguente indirizzo: Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14.

    La busta contenente l'offerta deve recare la seguente dicitura:

    Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Gara d'appalto n. 13783, Áætlunarflug 2006-2008

    (indicare anche il nome dell'offerente)

    13.   Validità del bando di gara: Il presente bando vale solo se 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto nessun vettore aereo SEE [per «vettore aereo SEE» si intende un vettore comunitario o un vettore aereo munito di licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato EFTA parte dell'Accordo SEE, conformemente all'atto di cui al punto 66b dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei)] avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di essere in procinto di istituire servizi aerei di linea in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun sostegno finanziario o protezione del mercato.


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