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Clausola di sospensione (articolo 7 del trattato sull’Unione europea)

Clausola di sospensione (articolo 7 del trattato sull’Unione europea)

L’articolo 7 del trattato sull’Unione europea prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all’Unione europea (Unione) (come il diritto di voto in seno al Consiglio dell’Unione europea) qualora un paese violi gravemente e persistentemente i principi su cui si fonda l’UE, come definito nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze). Restano per contro impregiudicati gli obblighi che incombono al paese stesso.

In virtù dell’articolo 7, su proposta di un terzo degli Stati membri dell’Unione o del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro e rivolgergli le appropriate raccomandazioni.

L’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede le modalità di voto in seno alle principali istituzioni europee allorquando uno Stato membro vede applicarsi l’articolo 7 del TUE. Il paese in questione non partecipa alla votazione. Esso non figura nel calcolo del terzo dei paesi necessario per la proposta o dei quattro quinti necessari per la maggioranza. L’approvazione del Parlamento richiede una maggioranza di due terzi.

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