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Protezione dei vitelli da macello

Protezione dei vitelli da macello

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati e destinati al consumo umano.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (cioè animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi) confinati per l’allevamento e il macello. Tali norme, obbligatorie dal 1° gennaio 2007, non si applicano per i vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell’allattamento, né alle aziende con meno di sei vitelli.
  • La direttiva non riguarda il trasporto dei vitelli, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1/2005.

Recinti collettivi o individuali

  • I recinti devono essere costruiti in modo da consentire a ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a se stesso senza difficoltà.
  • A partire dall’ottava settimana di età, sono vietati i recinti individuali (tranne in caso di malattia). La misura è in ragione della natura gregaria dei bovini.
  • Prima dell’ottava settimana i recinti individuali sono permessi. Essi devono essere composti da pareti divisorie traforate che consentano un contatto visivo e tattile tra i vitelli. I muri compatti possono essere utilizzati solo per isolare animali malati dal resto della mandria.
  • I recinti collettivi devono rispettare le seguenti norme relative allo spazio (cfr. tabella seguente).

Peso dell’animale in kg

Superficie in m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

  • I vitelli non devono essere legati (salvo eventualmente al momento della somministrazione di latte per un periodo massimo di un’ora) né avere la museruola.
  • La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati.
  • I pavimenti devono essere lisci ma non sdrucciolevoli per evitare lesioni ai vitelli. La zona in cui coricarsi deve essere confortevole, pulita e adeguatamente prosciugata. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

Salute

  • Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
  • I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure. Qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, dev’essere consultato al più presto un veterinario.

Alimentazione

  • I vitelli devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
  • Gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro di sangue, una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età.
  • L’alimentazione deve essere adeguata all’età e al peso dell’animale. Essa deve inoltre essere conforme alle sue esigenze comportamentali e fisiologiche.
  • A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca.

Controllo degli animali

Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati almeno due volte al giorno e gli impianti meccanici almeno una volta al giorno. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un sistema di allarme (verificato regolarmente) e un opportuno sistema di ventilazione sostitutivo.

Luminosità

I vitelli devono essere tenuti in condizioni di adeguata illuminazione naturale o artificiale (almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale tra le ore 9.00 e le ore 17.00).

Ispezioni

  • Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni annuali su un campione statisticamente rappresentativo.
  • La Commissione europea può inviare esperti veterinari per effettuare ispezioni sul luogo dell’allevamento con la collaborazione degli ispettori nazionali.

Importazioni

Per importare animali da paesi terzi, è richiesto un certificato che attesti che hanno beneficiato di un trattamento equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria.

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva. In tal caso, dovranno prima informare la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Regolamento sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 la nuova legislazione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, modifica alcuni dettagli tecnici minori della direttiva. Tali modifiche avranno effetto dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stato applicato dal mercoledì 4 febbraio 2009. La direttiva codifica e abroga le precedenti disposizioni (direttiva 91/629/CEE) che doveva essere incorporata nella legislazione nazionale entro il 1 gennaio 1994.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del giovedì 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime relative alla protezione dei vitelli (versione codificata) (GU L 10, 15.1.2009, pagg. 7-13)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1-142)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pagg. 1-44).

Ultimo aggiornamento: 27.09.2017

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