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Smuggling of migrants by land, sea and air — UN protocol
Traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima — protocollo delle Nazioni Unite
Traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima — protocollo delle Nazioni Unite
Decisioni 2006/616/CE e 2006/617/CE del Consiglio relative alla conclusione del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti (per via terrestre, aerea e marittima), allegato alla convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale
Approvano formalmente la firma da parte dell’Unione europea (UE) del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima nell’ambito delle competenze dell’Unione. Tale protocollo, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari e tutelare i diritti dei migranti vittime del traffico.
I paesi firmatari devono riconoscere i seguenti atti come reati, qualora siano commessi intenzionalmente a fronte di profitto finanziario o materiale:
I paesi firmatari devono inoltre considerare le seguenti circostanze come elementi di maggiore gravità del reato (ossia circostanze aggravanti):
Le vittime del traffico di migranti non possono essere soggette ad azione penale.
Il protocollo si applica:
I paesi devono lavorare per rafforzare i controlli alle frontiere e sono autorizzati a negare l’accesso a chiunque sia coinvolto nel traffico di migranti. I paesi con frontiere comuni o che si trovano lungo le rotte usate dai gruppi criminali sono tenuti a scambiarsi determinate informazioni, fra cui:
I paesi con competenze rilevanti devono fornire assistenza tecnica ai paesi da cui frequentemente provengono o per cui transitano i migranti.
I paesi sono tenuti ad agire in vari modi per prevenire il traffico e per accogliere le vittime del traffico. Tali azioni comprendono:
La direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI stabiliscono una definizione comune per il reato di favoreggiamento della migrazione irregolare e norme minime relative alle sanzioni e alla responsabilità delle persone giuridiche.
Decisione 2006/616/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del , pagg. 24-33)
Decisione 2006/617/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del , pagg. 34-43)
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