Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati di terrorismo
SINTESI DI:
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
La lotta al terrorismo rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’Unione europea (Unione).
Questa decisione stabilisce una procedura per lo scambio di informazioni relative a indagini, procedimenti e condanne penali per reati di terrorismo tra gli Stati membri dell’Unione e tra gli Stati membri e l’Europol.
PUNTI CHIAVE
- Per combattere il terrorismo, è fondamentale che i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere a Europol le informazioni riguardanti le indagini, i procedimenti e le condanne penali per reati di terrorismo che coinvolgano due o più di essi.
- Un servizio specializzato designato tra le autorità di contrasto di uno Stato membro è responsabile dell’invio a Europol di tutte le informazioni pertinenti derivanti dalle indagini penali riguardanti i reati di terrorismo, tra cui:
- l’identità della persona, del gruppo o dell’entità;
- gli atti oggetto dell’indagine e le loro circostanze specifiche;
- la qualificazione del reato;
- il collegamento con altri casi pertinenti;
- il ricorso a tecnologie di comunicazione;
- la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.
- Gli Stati membri devono garantire che tali informazioni siano trasmesse a Europol in conformità con il diritto nazionale e con il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce Europol (si veda la sintesi), e che tutti i dati personali siano trattati solo ai fini della prevenzione, dell’indagine, dell’individuazione o del perseguimento di reati di terrorismo e di altri reati per i quali Europol è competente. Le categorie di dati personali da trasmettere sono limitate a quelle elencate nella sezione B, punto 2, dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/794.
- Ciascuno Stato membro deve garantire che le informazioni pertinenti contenute in documenti o altre prove ottenute nel corso di indagini o procedimenti penali relativi a reati di terrorismo siano rese disponibili il prima possibile agli altri Stati membri in cui tali informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo.
- Se del caso, gli Stati membri sono tenuti a istituire squadre investigative comuni addette alla conduzione delle indagini. Le richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione delle decisioni presentate da altri Stati membri dell’Unione devono avere la massima priorità.
- La decisione non deve compromettere la sicurezza delle persone né il successo di un’indagine in corso o di un’operazione di intelligence specifica.
- La decisione non va oltre a quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
La raccomandazione 2007/562/CE riguarda lo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico tra gli Stati membri (si veda la sintesi).
A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
La decisione si applica dal 30 settembre 2005.
La presente decisione si applica anche a Gibilterra.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22)
Le successive modifiche alla decisione 2005/671/GAI sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
Si veda la versione consolidata.
Raccomandazione del Consiglio, del 12 giugno 2007, sullo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 9).
Ultimo aggiornamento: 18.01.2024