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Sequestri di persona a sfondo terroristico: scambio di informazioni

SINTESI DI:

Raccomandazione del Consiglio sullo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE?

  • Stabilisce una procedura per lo scambio di esperienze fra paesi dell’UE per contribuire a risolvere situazioni di sequestri di persona a sfondo terroristico.

PUNTI CHIAVE

  • I sequestri di persona a sfondo terroristico mettono a dura prova i paesi dell’UE. Per risolvere positivamente tali situazioni, i paesi devono raccogliere elementi di informazione, stabilire contatti ed avviare discussioni in ambito riservato. Lo scambio di informazioni può permettere di individuare rapidamente se un altro paese dell’UE ha già avuto esperienze utili in materia di sequestri nella stessa regione, da parte dello stesso gruppo terroristico o in circostanze analoghe.
  • Per raggiungere tale scopo, ciascun paese dell’UE è invitato a trasmettere schede informative agli altri paesi dell’UE relative a eventuali sequestri di persona a sfondo terroristico, una volta risolto il caso.
  • Tali informazioni dovrebbero comprendere:
    • paese e regione in cui si è verificato il sequestro;
    • numero e cittadinanza degli ostaggi;
    • ora e data del sequestro e della conclusione del caso;
    • autori/gruppo terroristico responsabile;
    • modalità operative del sequestro;
    • motivazione del sequestro;
    • eventuale coinvolgimento di un mediatore;
    • persona di contatto nel paese dell’UE interessato.
  • Inoltre, se del caso, dovrebbero essere trasmesse le seguenti informazioni supplementari:
    • ragioni della presenza degli ostaggi nel paese, conoscenze linguistiche, sesso dell’ostaggio;
    • ideologia, cittadinanza e conoscenze linguistiche dei sequestratori;
    • mezzi utilizzati dai sequestratori per comunicare con il pubblico;
    • precisazioni sulle modalità operative dei sequestratori.
  • Gli allegati alla raccomandazione propongono un modello standard per tali informazioni, nonché suggerimenti per la trasmissione di informazioni supplementari, quali la strategia di negoziazione, le tattiche dilatorie e se erano implicati un riscatto o richieste politiche.
  • Ulteriori informazioni ed esperienze dovrebbero essere scambiate in forma bilaterale conformemente alla legislazione nazionale. Anche il trattamento dei dati personali dovrebbe avvenire conformemente alla legislazione nazionale.
  • Ciascun paese dell’UE dovrebbe compilare le informazioni relative ad eventuali casi avvenuti a partire dal 1o gennaio 2002 e fornirne una sintesi agli altri paesi dell’UE. Dovrebbe inoltre circolare un elenco di persone di contatto, al fine di facilitare la comunicazione diretta.
  • Le informazioni dovrebbero essere scambiate attraverso la rete di collegamento bidirezionale per lo scambio comunitario di informazioni relative ai casi di terrorismo (si veda la decisione 2005/671/GAI del Consiglio). Le informazioni dovrebbero essere scambiate anche con Europol, con una revisione dopo 12 mesi volta a stabilire se la quantità e la tipologia dei dati richiede l’istituzione di una banca dati.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

ATTO

Raccomandazione del Consiglio, del 12 giugno 2007, sullo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 9-12)

ATTI COLLEGATI

Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22-24)

Ultimo aggiornamento: 03.05.2016

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