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Sistema di protezione dell’euro contro la falsificazione

Sistema di protezione dell’euro contro la falsificazione

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1338/2001 relativo alla protezione dell’euro contro la falsificazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un sistema che consente agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di raccogliere e scambiare informazioni sulle banconote e monete false, fra di loro, e con la Banca centrale europea (BCE), la Commissione europea, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e i paesi terzi, se del caso.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l’ambito di applicazione del regolamento agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Principali caratteristiche del sistema per la protezione dell’euro

  • I dati tecnici sulle banconote e monete false sono sistematicamente trasmessi dalle autorità degli Stati membri (principalmente le banche centrali nazionali) alla BCE; la BCE è responsabile della loro conservazione ed elaborazione.
  • Le autorità degli Stati membri devono consentire al proprio centro nazionale di analisi di esaminare le banconote sospette e al proprio centro nazionale di analisi delle monete di esaminare le monete sospette. Questi organismi devono inviare tutti i nuovi tipi di banconote sospette alla BCE e tutti i nuovi tipi di monete sospette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE).
  • Gli enti creditizi, nonché gli altri fornitori di servizi di pagamento e altre istituzioni che elaborano e distribuiscono banconote e monete al pubblico hanno determinati obblighi. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili agli enti che non adempiono ai loro obblighi.
  • La cooperazione, tra l’altro, tramite il programma Pericle, istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/840, fra le autorità competenti degli Stati membri (in particolare, gli uffici centrali nazionali istituiti ai sensi della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario), la BCE, la Commissione e l’Europol.
  • Le informazioni sui casi di falsificazione dell’euro sono centralizzate a livello nazionale e trasmesse a Europol.
  • Il sistema può anche prevedere la collaborazione con paesi e organizzazioni internazionali, compresa l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

Gli Stati membri devono comunicare l’elenco delle autorità che designano come competenti per l’identificazione delle banconote e monete false alla Commissione e alla BCE.

La Commissione ha istituito il gruppo di esperti contro la falsificazione dell’euro per:

  • assistere nell’elaborazione di proposte di atti giuridici o iniziative politiche relative alla falsificazione di banconote e monete;
  • cooperare strettamente con la Commissione, gli Stati membri, il CTSE, la BCE e l’Europol;
  • scambiare informazioni e stabilire buone prassi per prevenire e contrastare la falsificazione, nonché analizzarne l’impatto;
  • consigliare la Commissione in merito all’esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2001 e del programma Pericle.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal . Tuttavia, si applica dal a banconote e monete che non erano ancora state emesse ma che erano destinate ad esserlo.

CONTESTO

Introdotto prima dell’introduzione dell’euro nel 2002, il regolamento (CE) n. 1338/2001 mira a proteggere le banconote e le monete in euro contro la falsificazione.

Il regolamento integra una serie di decisioni adottate precedentemente:

  • sull’istituzione di centri nazionali di analisi e centri nazionali di analisi delle monete;
  • sull’istituzione del Centro di analisi della contraffazione;
  • sulla raccolta di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell’euro da parte della BCE e del CTSE responsabile dell’analisi delle monete in euro;
  • sull’introduzione di sanzioni penali contro la falsificazione dell’euro.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del , che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del , pag. 6).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1338/2001 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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