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Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende l’ambito di applicazione del regolamento agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.
Principali caratteristiche del sistema per la protezione dell’euro
I dati tecnici sulle banconote e monete false sono sistematicamente trasmessi dalle autorità degli Stati membri (principalmente le banche centrali nazionali) alla BCE; la BCE è responsabile della loro conservazione ed elaborazione.
Le autorità degli Stati membri devono consentire al proprio centro nazionale di analisi di esaminare le banconote sospette e al proprio centro nazionale di analisi delle monete di esaminare le monete sospette. Questi organismi devono inviare tutti i nuovi tipi di banconote sospette alla BCE e tutti i nuovi tipi di monete sospette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE).
Gli enti creditizi, nonché gli altri fornitori di servizi di pagamento e altre istituzioni che elaborano e distribuiscono banconote e monete al pubblico hanno determinati obblighi. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili agli enti che non adempiono ai loro obblighi.
Gli Stati membri devono comunicare l’elenco delle autorità che designano come competenti per l’identificazione delle banconote e monete false alla Commissione e alla BCE.
La Commissione ha istituito il gruppo di esperti contro la falsificazione dell’euro per:
assistere nell’elaborazione di proposte di atti giuridici o iniziative politiche relative alla falsificazione di banconote e monete;
cooperare strettamente con la Commissione, gli Stati membri, il CTSE, la BCE e l’Europol;
scambiare informazioni e stabilire buone prassi per prevenire e contrastare la falsificazione, nonché analizzarne l’impatto;
consigliare la Commissione in merito all’esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2001 e del programma Pericle.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore a partire dal . Tuttavia, si applica dal a banconote e monete che non erano ancora state emesse ma che erano destinate ad esserlo.
CONTESTO
Introdotto prima dell’introduzione dell’euro nel 2002, il regolamento (CE) n. 1338/2001 mira a proteggere le banconote e le monete in euro contro la falsificazione.
Il regolamento integra una serie di decisioni adottate precedentemente:
sull’istituzione di centri nazionali di analisi e centri nazionali di analisi delle monete;
sulla raccolta di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell’euro da parte della BCE e del CTSE responsabile dell’analisi delle monete in euro;
sull’introduzione di sanzioni penali contro la falsificazione dell’euro.
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del , che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del , pag. 6).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1338/2001 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GU L 186 del , pag. 1).
Decisione della Commissione, del , che istituisce il gruppo di esperti contro la falsificazione dell’euro (GU C 58 del , pag. 5).
Accordo tra l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea (BCE) (GU C 123 del , pag. 1).
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del , pag. 1).
Decisione 2013/211/UE della Banca centrale europea, del , relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2013/10) (GU L 118 del , pag. 37).
Decisione 2010/597/UE della Banca centrale europea, del , relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (GU L 267 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del , pag. 1).
Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del , pag. 44).
Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del , che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del , pag. 11).
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del , relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del , pag. 1).
Decisione 2001/912/CE della Banca centrale europea, dell’, su alcune condizioni riguardanti l’accesso al sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC) (BCE/2001/11) (GU L 337 del , pag. 49).