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Taking of evidence in civil and commercial matters (until 2022)
Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (fino al 2022)
Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (fino al 2022)
Il presente regolamento è diretto a migliorare e semplificare la cooperazione tra i paesi dell’UE e ad accelerare l’assunzione delle prove nei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale.
Il regolamento (UE) n. 1206/2001 viene abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2020/1783 (si veda la sintesi) a partire dal .
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale quando l’autorità giudiziaria di un paese dell’UE:
La richiesta deve mirare a ottenere prove da utilizzare in un procedimento giudiziario pendente o previsto.
I paesi dell’UE devono redigere una lista delle autorità giudiziarie autorizzate a ottenere prove e indicare la loro giurisdizione territoriale o speciale (come ad esempio un tribunale speciale avente poteri di confisca di beni collegati a reati). Le richieste vanno trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente») all’autorità giudiziaria del paesi dell’UE che deve procedere all’assunzione delle prove («autorità giudiziaria richiesta»).
Ciascun paese dell’UE deve designare un’autorità centrale responsabile per:
La richiesta deve essere presentata attraverso il formulario previsto dal regolamento. Questo formulario deve obbligatoriamente contenere alcuni dettagli, come ad esempio:
La richiesta dovrà essere formulata nella lingua ufficiale del paese dell’UE dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua che questo paese abbia dichiarato di accettare.
Alla richiesta deve venire dato seguito secondo la legge nazionale del paese dell’UE richiesto. La richiesta deve venire soddisfatta entro 90 giorni dal suo ricevimento.
Una richiesta può venire respinta soltanto se:
Se la richiesta vene respinta, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente entro 60 giorni dalla sua ricezione.
Ove previsto dalla legge del paese dell’UE dell’autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità possono assistere all’assunzione delle prove. Lo stesso vale per le parti e, all’occorrenza, i loro rappresentanti.
Il regolamento non osta a che due o più paesi dell’UE concludano o mantengano accordi diretti ad accelerare o semplificare l’esecuzione di una richiesta.
Nel 2007, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull’applicazione del regolamento. Nella conclusione viene evidenziato che talune misure devono essere adottate per migliorarne il funzionamento. Nella fattispecie esse riguardano:
Nel dicembre 2017 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla modernizzazione della cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale nell’Unione europea. La consultazione riguarda sia il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione di documenti che il regolamento oggetto di questa sintesi.
Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 a decorrere dal .
Il regolamento è in vigore dal con l’eccezione di:
che sono in vigore dal .
La Danimarca non partecipa in questo regolamento.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del , relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1206/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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