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Qualità della benzina e del combustibile diesel: zolfo e piombo

Qualità della benzina e del combustibile diesel: zolfo e piombo

SINTESI DI:

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce standard a livello dell’Unione europea per la benzina e il diesel utilizzati in automobili, camion e altri veicoli fuoristrada per tutelare la salute della popolazione e l’ambiente, compreso un divieto sulla benzina contenente piombo e un limite del tenore di zolfo nei carburanti diesel.
  • Richiede ai fornitori di combustibile di ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia fornita del 6% entro il 2020 rispetto alla base di riferimento del 2010 per i combustibili fossili.
  • Incide sulla miscelazione dei carburanti alternativi di origine non fossile nelle miscele di benzina e diesel utilizzate nel trasporto stradale, nonché di gasoli utilizzati nelle macchine mobili non stradali1, trattori agricoli o forestali, imbarcazioni interne e da diporto non in mare.

PUNTI CHIAVE

Benzina

  • I paesi dell’UE possono immettere sul mercato solo benzina conforme alle specifiche di cui all’allegato I della direttiva. Tali specifiche sono utilizzate per la commercializzazione della benzina venduta nell’UE.
  • I paesi dell’UE possono commercializzare solo benzina contenente quantità molto piccole di piombo destinata a essere utilizzata solo da veicoli vecchi. Il tenore di piombo non deve essere superiore a 0,15g/l e può costituire solo un massimo dello 0,03% del totale delle vendite.
  • Taluni paesi europei hanno la possibilità di commercializzare benzina con pressione di vapore più alta durante l’estate se la temperatura ambiente è bassa o se ci sono miscele più elevate di etanolo nella benzina (che porta a una pressione di vapore più bassa). La Commissione europea deve valutare la durata e l’opportunità di queste eccezioni.

Combustibile diesel

  • I paesi dell’UE possono immettere sul mercato solo combustibile diesel conforme all’allegato II. Tali specifiche sono utilizzate per la commercializzazione del combustibile diesel venduto nell’UE.
  • Se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all’allegato II, i paesi dell’UE possono introdurre diesel con più elevati livelli di esteri metilici degli acidi grassi (FAME), che sono le molecole primarie nel carburante biodiesel.
  • Il tenore di zolfo del gasolio non deve superare i 10 mg/kg.
  • Alcune eccezioni a questa regola sono possibili per le regioni ultraperiferiche e per i paesi dell’UE con inverni rigidi.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

  • I paesi dell’UE designano i fornitori di carburante quali responsabili per il controllo e la presentazione di relazioni annuali sulle emissioni di gas a effetto serra2 prodotte dal combustibile.
  • I fornitori di carburanti devono ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita del combustibile fino al 10% entro il , rispetto alla base di riferimento per i combustibili (di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio). Tale riduzione consiste di un obiettivo di riduzione obbligatorio del 6% entro il , un obiettivo aggiuntivo indicativo del 2% entro il da raggiungere attraverso il tipo di energia fornita per il trasporto e/o l’uso di qualsiasi tecnologia (compresa la cattura e lo stoccaggio del carbonio) in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili per unità di energia da combustibile o energia fornita; e un obiettivo aggiuntivo indicativo del 2% entro la stessa data da raggiungere mediante l’uso di crediti acquistati attraverso il Meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.

Trasmissione dei rapporti

  • Ogni anno, entro il 31 agosto, gli Stati membri devono presentare informazioni sulla qualità del combustibile nazionale e sulla riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra della benzina e dei combustibili diesel forniti al trasporto stradale, alle macchine mobili non stradali in un rapporto che raccoglie tutti i dati pertinenti dell’anno civile precedente. I dati devono essere raccolti da un sistema di controllo della qualità dei carburanti in linea con le pertinenti norme comunitarie. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro deve presentare informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 e 7 bis della direttiva 98/70/CE (come modificata). L’articolo 8, paragrafo 1, richiede una sintesi dei dati di monitoraggio della qualità del combustibile raccolti nel periodo che va da gennaio a dicembre dell’anno civile precedente.L’articolo 7 bis impone ai fornitori di carburante i requisiti per ridurre l’intensità dei gas a effetto serra dell’energia fornita per il trasporto su strada.
  • Ogni anno entro il 31 dicembre, gli Stati membri devono presentare informazioni relative ai loro progressi.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE entro il . Gli Stati membri dovevano applicare le norme dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Macchine mobili non stradali: motori installati in macchine utilizzate per scopi diversi dal trasporto di merci o passeggeri, come ruspe, compressori, caricatori frontali o posteriori.
  2. Relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra relazioni sulle emissioni di CO2, CH4 and N2O derivanti dall’estrazione, dalla lavorazione e dalla distribuzione dei carburanti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del , pag. 58).

Le successive modifiche alla direttiva 98/70/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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