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Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

Regolamento (CEE) n. 4057/86 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Regolamento (CEE) n. 4058/86 concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici

Regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Regolamento (CE) n. 246/2009 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

L’obiettivo dei regolamenti consiste nell’organizzare il trasporto marittimo in conformità con i principi di base del diritto dell’Unione europea (Unione) in materia di fornitura di servizi, concorrenza e libero accesso al mercato nel settore del trasporto marittimo.

PUNTI CHIAVE

Libera prestazione di servizi

Regolamento (CEE) n. 4055/86.

  • concede ai cittadini dell’Unione (e alle compagnie di navigazione dei paesi extra UE che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione e controllate da cittadini dell’Unione) il diritto di trasportare passeggeri o merci via mare fra un porto di un Stato membro e un porto o un impianto offshore di un altro Stato membro o di un paese extra-UE;
  • richiede che eventuali restrizioni nazionali che riservano il trasporto di merci alle navi battenti bandiera nazionale siano gradualmente eliminate o adeguate, e vieta l’introduzione di nuove restrizioni;
  • stabilisce una procedura per i casi in cui le compagnie di trasporto marittimo di uno Stato membro non hanno l’effettiva possibilità di trasportare merci da e verso uno specifico paese extra UE;
  • estende i benefici del regolamento ai cittadini di paesi extra-UE residenti nell’Unione.

Il regolamento n. 3577/92/CEE si occupa specificatamente della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno degli Stati membri («cabotaggio marittimo»1) (si veda la sintesi).

Pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Regolamento (CEE) n. 4057/86:

  • autorizza l’Unione ad applicare dazi compensativi per proteggere gli armatori negli Stati membri da pratiche tariffarie sleali da parte degli armatori stranieri. Tali dazi compensativi possono essere imposti in seguito a indagine da cui risulti che il pregiudizio è stato causato da prezzi sleali e che gli interessi dell’Unione rendono necessario l’intervento;
  • per quanto riguarda la valutazione del pregiudizio, stabilisce i fattori o indicatori appropriati da prendere in considerazione, ad esempio una riduzione della quota di mercato o dei profitti dell’armatore, o l’effetto sull’occupazione;
  • stabilisce una procedura per le denunce, le consultazioni e le conseguenti inchieste.

Libero accesso ai traffici transoceanici

Regolamento (CEE) n. 4058/86:

  • si applica quando un’azione da parte di un paese extra-UE o dei suoi agenti ostacola il libero accesso al trasporto di linea, di merci alla rinfusa o ad altro tipo di trasporti da parte di compagnie di navigazione di uno Stato membro o da parte di navi registrate in uno Stato membro (eccetto quando siano state adottate misure in conformità della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime);
  • consente un’azione coordinata da parte dell’Unione in seguito a richiesta avanzata da uno Stato membro alla Commissione europea. Tale azione potrebbe includere rimostranze diplomatiche nei confronti dei paesi extra-UE e contromisure dirette alle compagnie di navigazione coinvolte;
  • consente che una simile azione coordinata possa essere intrapresa su richiesta di un altro paese appartenente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con cui è stato concluso un reciproco accordo.

Norme sulla concorrenza

Le norme generali sulla concorrenza nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 si applicano anche al settore del trasporto marittimo. Tuttavia, conformemente al regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, la Commissione può fare delle eccezioni per taluni tipi di cooperazione fra le compagnie di trasporto marittimo di linea2 (consorzi3).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CEE) n. 4055/86 è in vigore dal .
  • I regolamenti (CEE) n. 4057/86 e 4058/86 sono in vigore dal .
  • Il regolamento (CE) n. 1/2003 è in vigore dal .
  • Il regolamento (CE) n. 246/2009 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cabotaggio: quando una compagnia di trasporto merci registrata in uno Stato membro effettua un trasporto nazionale in un altro Stato membro.
  2. Trasporto marittimo di linea: trasporto regolare di merci su una o più rotte tra i porti, in date e orari precedentemente pubblicizzati, e disponibili a qualsiasi utente pagante, anche se su base occasionale.
  3. Consorzi: accordi (o insiemi di accordi) tra due o più vettori di navigazione che forniscono servizi di trasporto marittimo di linea internazionali esclusivamente per il trasporto marittimo relativo a uno o più traffici. Il loro scopo è quello di fornire un servizio di trasporto marittimo congiunto, migliore del servizio che ciascuno dei suoi membri avrebbe potuto offrire individualmente (cioè senza il consorzio).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del , che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del , pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CEE) n. 4055/86 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio,del , relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del , pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del , concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del , pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del , sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del , relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Versione codificata) (GU L 79 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento:

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