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Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

Trasporto marittimo — Fornitura di servizi, concorrenza, pratiche tariffarie sleali e accesso al traffico transoceanico

 

SINTESI DI:

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI?

Essi mirano a organizzare il trasporto marittimo in conformità con i principi di base del diritto comunitario in materia di fornitura di servizi, concorrenza e libero accesso al mercato nel settore del trasporto marittimo.

PUNTI CHIAVE

Libera prestazione dei servizi

Il regolamento n. 4055/86:

  • consente ai cittadini dei paesi dell’Unione europea (UE) (e alle compagnie di navigazione dei paesi extra UE che impiegano navi registrate in un paese dell’UE e controllate da cittadini dell’UE), il diritto di trasportare passeggeri o merci via mare fra un porto di un paese dell’UE e un porto o un impianto offshore di un altro paese dell’UE o di un paese extra-UE;
  • richiede che eventuali restrizioni nazionali che riservano il trasporto di merci alle navi battenti bandiera nazionale siano gradualmente eliminate o adeguate, e vieta l’introduzione di nuove restrizioni;
  • stabilisce una procedura per i casi in cui le compagnie di trasporto marittimo di un paese dell’UE non hanno l’effettiva possibilità di trasportare merci da e verso uno specifico paese dell’UE;
  • estende i benefici del regolamento ai cittadini di paesi extra-UE residenti nell’UE.

Il regolamento (CEE) n. 3577/92 si occupa specificatamente della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno dei paesi dell’UE («cabotaggio marittimo»*).

Pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

Il regolamento n. 4057/86:

  • autorizza l’UE ad applicare dazi compensativi per proteggere gli armatori nei paesi dell’UE da pratiche tariffarie sleali da parte degli armatori stranieri. Tali dazi compensativi possono essere imposti in seguito a indagine da cui risulti che il pregiudizio è stato causato da prezzi sleali e che gli interessi dell’UE rendono necessario l’intervento;
  • per quanto riguarda la valutazione del pregiudizio, stabilisce i fattori o indicatori appropriati da prendere in considerazione, ad esempio una riduzione della quota di mercato o dei profitti dell’armatore, o l’effetto sull’occupazione;
  • stabilisce una procedura per le denunce, le consultazioni e le conseguenti inchieste.

Libero accesso ai traffici transoceanici

Il regolamento n. 4058/86:

  • si applica quando un’azione da parte di un paese extra-UE o dei suoi agenti ostacola il libero accesso al trasporto di linea, di merci alla rinfusa o ad altro tipo di trasporti da parte di compagnie di navigazione dei paesi dell’UE o da parte di navi registrate in un paese dell’UE (eccetto quando siano state adottate misure in conformità della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime);
  • consente un’azione coordinata da parte dell’UE in seguito a richiesta avanzata da un paese dell’UE alla Commissione europea. Tale azione potrebbe includere rimostranze diplomatiche nei confronti dei paesi extra-UE e contromisure dirette alle compagnie di navigazione coinvolte;
  • consente che una simile azione coordinata possa essere intrapresa su richiesta di un altro paese appartenente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con cui è stato concluso un reciproco accordo.

Norme sulla concorrenza

Le norme generali sulla concorrenza nell’UE di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 si applicano anche al settore del trasporto marittimo. Tuttavia, conformemente al regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, la Commissione può fare delle eccezioni per taluni tipi di cooperazione fra le compagnie di navigazione di linea* (consorzi*). La Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 906/2009, che consente queste eccezioni e l’ha esteso fino al 25 aprile 2020 mediante il regolamento (UE) n. 697/2014.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio è in vigore dal 1o gennaio 1987.
  • I regolamenti (CEE) n. 4057/86 e 4058/86 sono in vigore dal 1o luglio 1987.
  • Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio è in vigore dal 1o maggio 2004.
  • Il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio è in vigore dal 14 aprile 2009.
  • Il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione è in vigore dal 26 aprile 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Cabotaggio: quando una compagnia di navigazione registrata in un paese dell’UE effettua un trasporto nazionale in un altro paese dell’UE.
Navigazione di linea: trasporto regolare di merci su una o più rotte tra i porti, in date e orari precedentemente pubblicizzati, e disponibili a qualsiasi utente pagante, anche se su base occasionale.
Consorzi: accordi (o insiemi di accordi) tra due o più vettori di navigazione che forniscono servizi di trasporto marittimo di linea internazionali esclusivamente per il trasporto marittimo relativo a uno o più traffici. Il loro scopo è quello di fornire un servizio di trasporto marittimo congiunto, migliore del servizio che ciascuno dei suoi membri avrebbe potuto offrire individualmente (cioè senza il consorzio).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 1-3)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 4055/86 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 14-20)

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 21-23)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (versione consolidata) (GU L 79 del 25.3.2009, pagg. 1-4)

Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 256 del 29.9.2009, pagg. 31-34)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.10.2016

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