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Esposizione alle vibrazioni meccaniche

Esposizione alle vibrazioni meccaniche

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/44/CE — Requisiti minimi di sicurezza e di salute relativi all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa mira a garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori dai rischi legati alle vibrazioni meccaniche.
  • Stabilisce norme minime di sicurezza e salute obbligatorie.
  • I Paesi dell’UE hanno la facoltà di rendere tali misure ancora più severe, se lo desiderano.
  • La direttiva completa anche la direttiva 89/391/CEE relativa all’introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

PUNTI CHIAVE

I datori di lavoro si fanno carico di:

  • valutare e, se necessario, quantificare i livelli di vibrazione meccanica a cui sono esposti i lavoratori;
  • tenere presente il potenziale impatto fisico che i macchinari potrebbero avere a seconda delle pratiche di lavoro, del tipo di attrezzatura e delle condizioni d’uso;
  • impiegare mezzi e metodi appropriati per quantificare l’impatto delle vibrazioni;
  • assicurare che le persone competenti eseguano le valutazioni e le misurazioni ad «intervalli adeguati»;
  • tenere un registro dei risultati per eventuali consultazioni future;
  • nel valutare il rischio, prestare particolare attenzione a determinati fattori, e in particolare:
    • livello, tipo e durata dell’esposizione,
    • possibili effetti indiretti,
    • informazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura,
    • l’esistenza di attrezzature sostitutive,
  • mantenere aggiornata la valutazione del rischio,
  • identificare le misure necessarie per ridurre i rischi;
  • introdurre le modifiche tecniche e organizzative in caso di superamento dei limiti di vibrazione. Questi comprendono:
    • altri metodi di lavoro o attrezzature idoneamente progettate,
    • installazione di sedili e maniglie su attrezzature per ridurre la pressione sul corpo o sulle braccia dell’operatore
    • programmi di manutenzione,
    • revisione sulla progettazione e configurazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro,
    • limiti alla durata e intensità dell’esposizione alle vibrazioni,
    • attuazione di piani di lavoro e periodi di riposo appropriati,
    • fornitura di indumenti adeguati per proteggere i lavoratori esposti dal freddo e dall’umidità;
  • divulgazione di informazioni e formazione pertinenti al personale. Tra le informazioni rilevanti si annoverano:
    • misure adottate per eliminare i rischi o ridurli al minimo,
    • dettagli sui limiti di esposizione,
    • risultati delle attività di valutazione e misurazione,
    • possibili rischi di lesioni e in che modo gli stessi devono essere rilevati e segnalati,
    • pratiche di lavoro sicure,
    • consultazione regolare e partecipazione del personale e/o dei loro rappresentanti.

I Paesi dell’UE devono mettere in atto misure per garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare quando:

  • è possibile stabilire un legame tra le vibrazioni e una patologia identificabile o effetti nocivi per la salute;
  • esiste la probabilità che la patologia o gli effetti avversi siano dovuti a specifiche condizioni di lavoro;
  • tecniche collaudate possono essere utilizzate per diagnosticare una patologia o eventuali impatti sulla salute.

Quando un medico ritiene che un lavoratore abbia una patologia identificabile o sia in cattive condizioni di salute a causa di esposizioni alle vibrazioni:

  • il lavoratore viene informato su un’eventuale sorveglianza sanitaria che potrebbe rendersi necessaria,
  • il datore di lavoro viene informato e deve adoperarsi per eliminare o ridurre i rischi identificati.

I Paesi dell’UE possono esentare il trasporto marittimo e aereo dalla direttiva a condizione che siano soddisfatte determinati requisiti.

La direttiva stabilisce diverse azioni in base a determinati valori di esposizione, a seconda che le vibrazioni influenzino il braccio o la mano di un operatore oppure il corpo intero, nel corso di una tipica giornata lavorativa di 8 ore.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 6 luglio 2002, con l’obbligo per i Paesi dell’UE di varare le relative leggi entro il 6 luglio 2005.

CONTESTO GENERALE

Se non attentamente monitorato, l’uso frequente di macchinari che emettono vibrazioni eccessive nel posto di lavoro può danneggiare muscoli, ossa, respirazione e persino il cervello di chiunque ne è esposto. La legislazione crea un equilibrio tra la protezione degli operatori, piuttosto che imporre oneri amministrativi, finanziari e legali inutili alle piccole e medie imprese.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima Direttiva individuale ai sensi dell’articolo 16(1) della Direttiva 89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13).

Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2002/44/CE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Modifiche successive alla direttiva 89/391/CEE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 26.11.2018

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