Esposizione alle vibrazioni meccaniche
SINTESI DI:
Direttiva 2002/44/CE — Requisiti minimi di sicurezza e di salute relativi all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
- Essa mira a garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori dai rischi legati alle vibrazioni meccaniche.
- Stabilisce norme minime di sicurezza e salute obbligatorie.
- I Paesi dell’UE hanno la facoltà di rendere tali misure ancora più severe, se lo desiderano.
- La direttiva completa anche la direttiva 89/391/CEE relativa all’introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
PUNTI CHIAVE
I datori di lavoro si fanno carico di:
- valutare e, se necessario, quantificare i livelli di vibrazione meccanica a cui sono esposti i lavoratori;
- tenere presente il potenziale impatto fisico che i macchinari potrebbero avere a seconda delle pratiche di lavoro, del tipo di attrezzatura e delle condizioni d’uso;
- impiegare mezzi e metodi appropriati per quantificare l’impatto delle vibrazioni;
- assicurare che le persone competenti eseguano le valutazioni e le misurazioni ad «intervalli adeguati»;
- tenere un registro dei risultati per eventuali consultazioni future;
- nel valutare il rischio, prestare particolare attenzione a determinati fattori, e in particolare:
- livello, tipo e durata dell’esposizione,
- possibili effetti indiretti,
- informazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura,
- l’esistenza di attrezzature sostitutive,
- mantenere aggiornata la valutazione del rischio,
- identificare le misure necessarie per ridurre i rischi;
- introdurre le modifiche tecniche e organizzative in caso di superamento dei limiti di vibrazione. Questi comprendono:
- altri metodi di lavoro o attrezzature idoneamente progettate,
- installazione di sedili e maniglie su attrezzature per ridurre la pressione sul corpo o sulle braccia dell’operatore
- programmi di manutenzione,
- revisione sulla progettazione e configurazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro,
- limiti alla durata e intensità dell’esposizione alle vibrazioni,
- attuazione di piani di lavoro e periodi di riposo appropriati,
- fornitura di indumenti adeguati per proteggere i lavoratori esposti dal freddo e dall’umidità;
- divulgazione di informazioni e formazione pertinenti al personale. Tra le informazioni rilevanti si annoverano:
- misure adottate per eliminare i rischi o ridurli al minimo,
- dettagli sui limiti di esposizione,
- risultati delle attività di valutazione e misurazione,
- possibili rischi di lesioni e in che modo gli stessi devono essere rilevati e segnalati,
- pratiche di lavoro sicure,
- consultazione regolare e partecipazione del personale e/o dei loro rappresentanti.
I Paesi dell’UE devono mettere in atto misure per garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare quando:
- è possibile stabilire un legame tra le vibrazioni e una patologia identificabile o effetti nocivi per la salute;
- esiste la probabilità che la patologia o gli effetti avversi siano dovuti a specifiche condizioni di lavoro;
- tecniche collaudate possono essere utilizzate per diagnosticare una patologia o eventuali impatti sulla salute.
Quando un medico ritiene che un lavoratore abbia una patologia identificabile o sia in cattive condizioni di salute a causa di esposizioni alle vibrazioni:
- il lavoratore viene informato su un’eventuale sorveglianza sanitaria che potrebbe rendersi necessaria,
- il datore di lavoro viene informato e deve adoperarsi per eliminare o ridurre i rischi identificati.
I Paesi dell’UE possono esentare il trasporto marittimo e aereo dalla direttiva a condizione che siano soddisfatte determinati requisiti.
La direttiva stabilisce diverse azioni in base a determinati valori di esposizione, a seconda che le vibrazioni influenzino il braccio o la mano di un operatore oppure il corpo intero, nel corso di una tipica giornata lavorativa di 8 ore.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica dal 6 luglio 2002, con l’obbligo per i Paesi dell’UE di varare le relative leggi entro il 6 luglio 2005.
CONTESTO GENERALE
Se non attentamente monitorato, l’uso frequente di macchinari che emettono vibrazioni eccessive nel posto di lavoro può danneggiare muscoli, ossa, respirazione e persino il cervello di chiunque ne è esposto. La legislazione crea un equilibrio tra la protezione degli operatori, piuttosto che imporre oneri amministrativi, finanziari e legali inutili alle piccole e medie imprese.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima Direttiva individuale ai sensi dell’articolo 16(1) della Direttiva 89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13).
Gli emendamenti e le modifiche successive della direttiva 2002/44/CE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
Modifiche successive alla direttiva 89/391/CEE sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 26.11.2018