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Rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori — Regolamento sui chip

Rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori — Regolamento sui chip

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1781 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento europeo sui chip mira a rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione europea (Unione), a rendere le catene di approvvigionamento più resistenti, a ridurre la dipendenza da forze esterne e a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del decennio digitale europeo di aumentare la sua quota di mercato globale nei semiconduttori avanzati al 20 %.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento sui chip ha cinque obiettivi strategici:

  • rafforzare la ricerca e la leadership tecnologica;
  • costruire e rafforzare l’innovazione nella progettazione, produzione e imballaggio dei chip avanzati;
  • istituire un quadro per aumentare la produzione di chip entro il 2030;
  • affrontare la carenza di competenze e attirare nuovi talenti;
  • sviluppare una comprensione più approfondita delle catene globali di approvvigionamento di semiconduttori.

Per raggiungere gli obiettivi della normativa sono previsti tre pilastri d’azione.

  • 1.
    L’iniziativa «Chip per l’Europa»

    L’iniziativa «Chip per l’Europa» sostiene la creazione di importanti capacità tecnologiche e di innovazione con l’obiettivo di sviluppare e distribuire tecnologie di semiconduttori e quantistiche all’avanguardia e di colmare il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell’Unione e il loro sfruttamento industriale. A tal fine, l’iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:

    • creazione di una piattaforma di progettazione;
    • miglioramento delle linee pilota esistenti e sviluppo di nuove linee pilota avanzate;
    • creazione di capacità per accelerare lo sviluppo di chip quantistici e delle relative tecnologie dei semiconduttori;
    • istituzione di una rete di centri di competenza a livello europeo;
    • istituzione di un fondo per i chip per facilitare l’accesso al finanziamento del debito e al capitale proprio, in particolare per le start-up, le scale-up, le piccole e medie imprese e le piccole imprese a media capitalizzazione (aziende con meno di 500 dipendenti).

    Ad eccezione del fondo per i chip (che è attuato dal Consiglio europeo per l’innovazione e da InvestEU), l’iniziativa sarà attuata principalmente attraverso l’impresa comune «Chip», precedentemente nota come impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

    L’iniziativa è sostenuta da finanziamenti provenienti dai programmi Orizzonte Europa e Europa digitale.

  • 2.
    Incoraggiare gli investimenti negli impianti di produzione

    Il regolamento introduce un quadro di riferimento per la sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori, che attirerà gli investimenti e migliorerà le capacità produttive nella produzione di semiconduttori, nell’imballaggio avanzato, nei collaudi e nell’assemblaggio. Introduce inoltre quanto segue.

    • Impianti di produzione integrata. Una designazione di stato di stabilimenti di produzione integrati verticalmente, coinvolti nella produzione front-end, che producono apparecchiature o componenti chiave utilizzati principalmente per la produzione di circuiti integrati e la fornitura di servizi back-end.
    • Fonderie aperte dell’UE. Una designazione di status delle strutture produttive in grado di produrre chip su progetto di altre aziende, in particolare le imprese «fabless».

    Lo status di Impianto di produzione integrata o fonderie aperte dell’UE snellisce le procedure amministrative e dà accesso prioritario alle linee pilota definite nell’ambito dell’iniziativa «Chip per l’Europa».

    Inoltre, il regolamento introduce l’etichetta dei «centri di eccellenza per la progettazione». La Commissione europea può assegnare un marchio ai centri di progettazione che migliorano in modo significativo le capacità dell’Unione nella progettazione di chip innovativi attraverso la loro offerta di servizi o le loro competenze e capacità di progettazione.

  • 3.
    Monitoraggio e risposta alle crisi.

    Ciò comprende il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione e con la Commissione, il monitoraggio dell’offerta di semiconduttori, la stima della domanda, la previsione delle carenze e l’attivazione di una fase di crisi.

    • Il meccanismo di governance. Per disciplinare il regolamento sui chip, viene introdotto il consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, che fornisce consulenza, assistenza e raccomandazioni sui tre pilastri d’azione.
    • Monitoraggio. La mappatura strategica del settore dei semiconduttori, che comprende i prodotti chiave, le infrastrutture critiche, la dipendenza dai paesi terzi, il fabbisogno di competenze, gli indicatori di allarme rapido, la comunicazione degli Stati membri, la mitigazione dei rischi e le migliori pratiche.
    • Risposta alle crisi. Nelle situazioni di crisi attivate dopo aver consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può chiedere agli impianti di produzione integrata o alle fonderie aperte dell’Unione di dare priorità agli ordini di prodotti rilevanti a beneficio dei settori critici, oltre a offrire un pacchetto di strumenti di emergenza, raccolta di informazioni e acquisto comune.

Valutazione e revisione

Entro il 20 settembre 2026, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuterà e riesaminerà il regolamento, presentando una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 settembre 2023.

CONTESTO

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 2021/694 relativo al programma Europa digitale (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].

Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2021/241 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: la via europea per il decennio digitale [COM(2021) 118 final del 9.3.2021].

Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa e che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo XVII — Industria — Articolo 173(ex articolo 157 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 126).

Ultimo aggiornamento: 27.05.2024

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