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Norma sulle obbligazioni verdi europee

Norma sulle obbligazioni verdi europee

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • stabilisce requisiti uniformi per gli emittenti che desiderano utilizzare la denominazione di «obbligazioni verdi europee» o «EuGB»;
  • istituisce un sistema di registrazione e di vigilanza per i verificatori esterni delle EuGB;
  • fornisce modelli di informativa, in particolare per le informazioni pre-emissione e per le relazioni di allocazione legate agli EuGB.

PUNTI CHIAVE

Ammissibilità

Per poter utilizzare la denominazione Obbligazione verde europea o EuGB, gli emittenti:

  • devono investire integralmente i proventi di tali obbligazioni, prima della loro scadenza, in attività economiche sostenibili contemplate dalla normativa dell’Unione europea (Unione) sulla tassonomia* (regolamento (UE) 2020/852 — si veda la sintesi). Questi includono le attività fisse, le spese in conto capitale e quelle operative, nonché le attività e le spese delle famiglie (questo è noto come approccio graduale);
  • in alternativa, possono assegnare i proventi da tali obbligazioni a un portafoglio di attività fisse o finanziarie in conformità con i requisiti di tassinomia (approccio di portafoglio);
  • possono, in base a regole di flessibilità, investire fino al 15 % in attività economiche che soddisfano, ma non sono ufficialmente coperte dai requisiti di tassonomia.

Trasparenza

Gli emittenti di obbligazioni verdi devono:

  • completare la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee (allegato I) e garantire che un verificatore esterno l’abbia approvata prima di emettere un’obbligazione (revisione pre-emissione);
  • fornire, fino al completo investimento dei proventi, una relazione sull’allocazione (Allegato II) ogni 12 mesi sulla destinazione dei fondi;
  • ricevere una revisione post-emissione da parte di un verificatore esterno;
  • redigere e rendere pubblica una relazione sull’impatto ambientale (Allegato III) sull’utilizzo dei fondi, almeno una volta nel corso della durata dell’obbligazione;
  • pubblicare un prospetto in linea con il Regolamento (UE) 2017/1129 (si veda la sintesi), utilizzando sempre il termine Obbligazione verde europea o EuGB (eccezioni si applicano agli emittenti sovrani);
  • rendere liberamente disponibili sul proprio sito web la scheda informativa, il prospetto, le varie revisioni e altre informazioni per almeno un anno dopo la scadenza dell’obbligazione.

Obbligazioni inerenti a cartolarizzazione*

Si applicano le seguenti regole:

  • Le obbligazioni emesse per cartolarizzazione sintetica* non possono essere definite obbligazioni verdi europee o EuGB;
  • Le esposizioni cartolarizzate:
    • non possono essere utilizzate per finanziare l’esplorazione, l’estrazione, la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio, la raffinazione, la distribuzione o il trasporto di combustibili fossili;
    • possono essere utilizzate per finanziare l’elettricità da combustibili fossili o la cogenerazione o la produzione di riscaldamento/raffreddamento ed energia da combustibili fossili, a condizione che ciò soddisfi il test di «assenza di danni significativi»;
  • i cedenti di obbligazioni inerenti a cartolarizzazione denominate Obbligazioni verdi europee o EuGB devono:
    • indicare la natura dell’obbligazione nel loro prospetto;
    • confermare di essere responsabili dell’utilizzo dei proventi;
    • fornire ulteriori informazioni sulle attività economiche sostenute.

Modelli di informativa volontaria

La Commissione europea pubblicherà entro il 21 dicembre 2024 i modelli di informativa volontaria pre-emissione e post-emissione per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili* o legate alla sostenibilità*.

Ispezione

I verificatori esterni devono:

  • essere registrati presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
  • soddisfare requisiti pratici e professionali;
  • impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati per svolgere il proprio lavoro;
  • garantire che i loro analisti, dipendenti e altri dipendenti abbiano le conoscenze, le esperienze e la formazione necessarie;
  • mantenere un sistema permanente, indipendente ed efficace di conformità;
  • attuare politiche e procedure interne di dovuta diligenza per prevenire conflitti di interessi;
  • garantire che i loro esami si basino su un’analisi accurata di tutte le informazioni disponibili e pertinenti;
  • correggere eventuali errori metodologici e comunicarli immediatamente all’ESMA e agli emittenti delle obbligazioni verdi europee coinvolte;
  • garantire che i fornitori di servizi terzi, ai quali possono esternalizzare alcune attività, ma non tutte, siano in grado di effettuare valutazioni affidabili e professionali, per le quali i verificatori esterni rimangono responsabili;
  • tenere registri adeguati;
  • individuare, eliminare, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali;

Riesami

  • I verificatori esterni:
    • non devono suggerire che l’ESMA o qualsiasi autorità competente approvi la loro revisione;
    • devono rendere liberamente disponibili sul proprio sito web le revisioni pre- e post-emissione e la relazione d’impatto per tutta la durata di vita dell’obbligazione.
  • I verificatori esterni di paesi terzi possono fornire i loro servizi ai sensi del regolamento, a condizione che la Commissione abbia emesso una decisione di equivalenza e che siano registrati presso l’ESMA, che può, con motivazioni giustificate, revocare tale approvazione.

Vigilanza

Le autorità nazionali competenti:

  • vigilare sugli emittenti di obbligazioni verdi europee e sul loro utilizzo dei modelli comuni;
  • dispongono di ampi poteri di vigilanza e di indagine;
  • collaborano tra loro in materia di indagini, vigilanza, applicazione delle norme e scambio di informazioni;
  • comunicano regolarmente all’ESMA le informazioni rilevanti.

L’ESMA:

  • può richiedere qualsiasi informazione necessaria ai verificatori esterni;
  • ha il potere di effettuare ispezioni in loco, esaminare le registrazioni, i dati, le procedure e altri materiali e interrogare le persone durante le indagini;
  • può eliminare temporaneamente o permanentemente i diritti di un verificatore esterno e comminare sanzioni che vanno da 20 000 a 200 000 euro, nonché sanzioni occasionali;
  • addebita ai verificatori esterni le spese per la registrazione, il riconoscimento e la supervisione e qualsiasi altro costo che possa sostenere;
  • mantiene un registro dei verificatori esterni accessibile al pubblico sul proprio sito web;
  • preparerà varie norme tecniche di regolamentazione necessarie per l’attuazione del regolamento.

La Commissione:

  • può adottare atti delegati;
  • entro il 21 dicembre 2026, pubblicherà una relazione sulla necessità di regolare le obbligazioni legate alla sostenibilità;
  • entro il 21 dicembre 2028, e successivamente ogni tre anni, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione sull’attuazione del regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il 21 dicembre 2024.

CONTESTO

Le obbligazioni verdi sono una delle principali modalità di finanziamento degli investimenti in tecnologia verde, efficienza energetica e delle risorse, trasporti sostenibili e infrastrutture di ricerca. Contribuiscono a realizzare la transizione dell’Unione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

Il regolamento promuove la coerenza e la comparabilità nel mercato delle obbligazioni verdi e riduce il rischio di greenwashing, a vantaggio sia degli emittenti che degli investitori.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Tassonomia. Un sistema di classificazione degli investimenti contenente un elenco di attività economiche ecosostenibili.
Cartolarizzazione. La pratica di unire vari tipi di debito e venderli come obbligazioni agli investitori.
Cartolarizzazione sintetica. Il trasferimento del rischio mediante l’utilizzo di derivati di credito o di garanzie, con un’esposizione che rimane a carico del cedente.
Obbligazione ecosostenibile. Un’obbligazione con l’impegno di destinare il ricavato ad attività ambientali.
Obbligazione legata alla sostenibilità. Un’obbligazione con obiettivi definiti di sostenibilità ambientale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L 2023/2631 del 30.11.2023).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/2631 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168, del 30.6.2017, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.03.2024

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