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Dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR)

Dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR)

 

SINTESI DI:

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 relativa ai dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Stabilisce le modalità per la risposta politica integrata alle crisi (IPCR) dell’Unione europea (Unione). Tali misure rafforzano la capacità dell’Unione di adottare rapidamente decisioni politiche quando si tratta di affrontare grandi crisi* interne o esterne con un impatto o una rilevanza politica ad ampio raggio, indipendentemente dal fatto che provengano dall’interno o dall’esterno dell’Unione. Le crisi per le quali è stata attivata l’IPCR sono di norma di natura intersettoriale.

PUNTI CHIAVE

L’IPCR:

  • in caso di crisi importanti e complesse, sostiene un processo decisionale dell’Unione rapido e coordinato a livello politico;
  • è progettato per essere flessibile e scalabile, fornendo al Consiglio dell’Unione europea i mezzi necessari per decidere in merito alla gestione della risposta dell’Unione;
  • è sotto il controllo politico e strategico della presidenza del Consiglio dell’Unione europea;
  • dispone di due modalità di attivazione, a seconda della gravità della situazione:
    • scambio di informazioni, per stabilire un quadro chiaro e integrato della situazione e preparare il terreno per un’eventuale attivazione completa;
    • piena attivazione, per sostenere il coordinamento strategico generale attraverso la preparazione di misure di risposta;
  • può inoltre operare in modalità di monitoraggio, in caso di crisi emergente o in via di attenuazione senza l’attivazione dell’IPCR, per consentire la condivisione delle informazioni e delle relazioni esistenti;
  • sostiene un processo decisionale informato in seno al Consiglio e un efficace coordinamento politico dell’Unione utilizzando i seguenti «elementi di sostegno»:
    • tavole rotonde informali volte a informare il processo decisionale politico, con i partecipanti interessati come stabilito dalla presidenza;
    • relazione sulla conoscenza e l’analisi integrate della situazione (ISAA) al fine di informare le discussioni nelle tavole rotonde dell’IPCR e fornire ai responsabili delle decisioni un quadro chiaro e comune della situazione, elaborato dalla Commissione europea e dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE);
    • una piattaforma web dedicata all’IPCR per lo scambio e la raccolta di informazioni tra le parti interessate e che sia limitata queste ultime;
    • un punto di contatto centrale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’interno del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, per garantire il collegamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con gli attori chiave;
  • garantisce che gli elementi di sostegno:
    • siano adeguati alle esigenze dei decisori politici;
    • riguardino tutti i settori chiave interessati dalla crisi;
    • riuniscano le diverse dimensioni in maniera coerente;
    • abbiano un livello di dettaglio adeguato.

La decisione di attivare o disattivare l’IPCR è di competenza della presidenza, con alcune eccezioni. L’IPCR viene automaticamente attivata quando uno Stato membro dell’Unione invoca la clausola di solidarietà (articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La decisione di attivare l’IPCR nello scambio di informazioni può essere presa anche dal Segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, in consultazione con la presidenza.

La presidenza:

  • ha la facoltà di attivare, disattivare, aumentare o ridurre l’intensità delle operazioni dell’IPCR;
  • consulta e riceve i pareri pertinenti dagli Stati membri, dal segretariato del Consiglio, dalla Commissione, dal SEAE, dalle agenzie dell’Unione e dalle pertinenti parti interessate e organizzazioni;
  • sviluppa e aggiorna le procedure operative standard dell’IPCR esistenti;
  • informa immediatamente il segretario generale del Consiglio e il Parlamento europeo al momento dell’attivazione dell’IPCR; il segretariato del Consiglio informa la Commissione e l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Le disposizioni finali richiedono:

  • l’elaborazione di una politica di preparazione accompagnata da misure di accompagnamento e da un quadro strategico di comunicazione;
  • una revisione delle disposizioni entro 12 mesi dalla loro disattivazione per identificare e tenere conto di tutti gli insegnamenti tratti.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Essa è in vigore dal 18 dicembre 2018.

CONTESTO

Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 al World Trade Center, l’Unione europea si è resa conto di aver bisogno di quadro di riferimento per coordinare la sua risposta alle grandi crisi. Il Consiglio l’ha istituito con l’adozione dispositivi IPCR il 25 giugno 2013.

Attualmente, l’IPCR è attiva a pieno regime per la situazione in Medio Oriente, per la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per le questioni relative alla migrazione. A partire dal 2 maggio 2023, le attivazioni dell’IPCR per la COVID-19 e i terremoti in Siria e Turchia sono state disattivate e si è passati alla modalità di monitoraggio.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Crisi. Una situazione di impatto o di rilevanza politica così ampia da richiedere una rapida adozione di decisioni da parte dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell’Unione per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 16 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 24).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo VII — Clausola di solidarietà — articolo 222 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 148).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 346 (ex articolo 296 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 194).

Decisione del Consiglio 2014/415/UE, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell’Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 53).

Le successive modifiche alla decisione 2014/415/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.03.2024

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