EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prove elettroniche nei procedimenti penali — ordini di produzione e conservazione

Prove elettroniche nei procedimenti penali — ordini di produzione e conservazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento mira a facilitare e accelerare l’accesso alle prove elettroniche utilizzate per indagare e perseguire i reati, indipendentemente dall’ubicazione dei dati.

Un’autorità giudiziaria in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) può richiedere allo stabilimento designato di un prestatore di servizi o ai suoi rappresentanti legali nominati in un altro Stato membro di:

  • produrre prove elettroniche, quali i dati degli abbonati, gli indirizzi del protocollo Internet (IP) necessari a identificare un utente, e-mail, testi e messaggi in-app;
  • conservare i dati specifici in attesa di una futura richiesta.

PUNTI CHIAVE

Le prove elettroniche si riferiscono ai dati archiviati da o per conto di un prestatore di servizi, in forma elettronica, utilizzati per indagare e perseguire reati, compresi i dati relativi ad abbonati, i dati utilizzati per identificare l’utente, i dati sul traffico e i dati sul contenuto.

Ai fini del regolamento, un prestatore di servizi è chiunque fornisca una o più delle seguenti categorie di servizi (a eccezione dei servizi finanziari):

  • servizi di comunicazione elettronica, quali:
    • servizi di accesso a Internet;
    • servizi di comunicazione interpersonale;
  • servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l’assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
  • altri servizi della società dell’informazione che consentono agli utenti di comunicare tra loro o che memorizzano o trattano i dati per conto dell’utente, quali reti sociali, mercati online e altri fornitori di servizi di hosting.

Ordine europeo di produzione

  • L’ordine europeo di produzione permette a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di ottenere prove elettroniche (ad esempio e-mail, testo o messaggi in applicazioni, nonché informazioni per identificare un responsabile come prima fase) direttamente da un prestatore di servizi o da un suo rappresentante legale in un altro Stato membro.
  • Se la prova elettronica contiene dati sul contenuto o sul traffico, a eccezione dei dati richiesti per la sola identificazione dell’utente, un tribunale o un giudice deve emettere o riesaminare l’ordine e l’autorità giudiziaria deve informare l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento designato o dove risiede il rappresentante legale. Tale autorità di un altro Stato membro può impedire la produzione di dati in circostanze specifiche, sulla base di quattro motivi di rifiuto.

Ordine europeo di conservazione

L’ordine europeo di conservazione permette a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di chiedere che lo stabilimento designato di un prestatore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro conservi i dati specifici prima di una successiva richiesta di produrre i dati.

Certificati di ordine europeo di produzione e di conservazione

Gli ordini europei di produzione o conservazione sono trasmessi attraverso un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR).

Punti aggiuntivi

  • Al momento della ricezione di un EPOC, occorre trasmettere i dati richiesti direttamente all’autorità di emissione o alle autorità di contrasto entro dieci giorni, o in caso di emergenza entro otto ore. Qualora sia necessaria una notifica, l’autorità di contrasto ha 96 ore di tempo per sollevare un motivo di rifiuto.
  • Quando viene ricevuto un EPOC-PR, i dati richiesti devono essere conservati senza indugio per un periodo di 60 giorni (che può essere prorogato di altri trenta giorni dall’autorità di emissione), a meno che non vi sia stata una successiva richiesta di produzione dei dati. Se la conservazione dei dati non è più necessaria, l’autorità di emissione ne informa senza indugio il destinatario.
  • L’autorità di emissione ha cinque giorni per fornire chiarimenti o correzioni quando il destinatario non può ottemperare all’ordine perché è incompleto o contiene errori manifesti.
  • Il destinatario deve contattare l’autorità di emissione senza indebito ritardo se non è in grado di ottemperare a causa di fattori che esulano dal suo controllo, in particolare se la persona i cui dati non sono stati richiesti non è il suo cliente o se i dati sono stati cancellati prima di ricevere l’ordine.
  • L’autorità di emissione deve informare senza indebito ritardo la persona i cui dati sono stati richiesti.
  • I prestatori di servizi devono garantire la riservatezza, la segretezza e l’integrità dell’EPOC o dell’EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.

Sanzioni

  • Gli Stati membri devono garantire che possano essere imposte sanzioni pecuniarie pari fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi.
  • I prestatori di servizi non sono ritenuti responsabili negli Stati membri per alcun pregiudizio agli utenti o a terzi derivante esclusivamente dall’ottemperanza a un EPOC o a un EPOC-PR in buona fede.

Mezzi di ricorso

Le persone soggette a un ordine europeo di produzione hanno il diritto di ottenere:

  • informazioni;
  • ricorsi effettivi anche nel corso dei procedimenti penali.

Sistema informatico decentrato

La comunicazione scritta tra le autorità e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi ai sensi del presente regolamento deve essere effettuata attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 18 agosto 2026.

CONTESTO

Il regolamento fa parte di un pacchetto che comprende una direttiva relativa alla designazione degli stabilimenti e alla nomina di rappresentanti legali dei prestatori di servizi ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).

Decisione (UE) 2023/436 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 48).

Decisione (UE) 2022/722 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che autorizza gli Stati membri a firmare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (GU L 134 dell’11.5.2022, pag. 15).

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1727 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 82 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 79).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 del 1.5.2014, pag 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

Raccomandazione di decisione del Consiglio, che autorizza l’avvio di negoziati in vista di un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale [COM (2019) 70 final].

Ultimo aggiornamento: 30.05.2023

Top