Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
SINTESI DI:
Direttiva 2008/72/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
Stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione nell’Unione europea (Unione) dei materiali di moltiplicazione* e piantine*, al fine di garantirne la salute e la buona qualità.
PUNTI CHIAVE
La direttiva:
- si applica alla commercializzazione nell’Unione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
- si applica ad alcuni ortaggi, dalle cipolle al mais dolce, elencati nell’allegato II della direttiva, e ai portainnesti su cui vengono innestati tali ortaggi;
- non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione:
- da esportare in paesi terzi;
- destinati a prove o scopi scientifici;
- destinati a misure volte a preservare la diversità genetica.
Gli Stati membri dell’Unione:
- garantiscono che i fornitori rispettino le norme della direttiva durante la produzione e la commercializzazione del materiale;
- designano un organismo ufficiale responsabile del controllo della qualità;
- possono esonerare alcuni piccoli produttori dei mercati locali da alcuni controlli e requisiti di documentazione;
- non possono imporre condizioni di commercializzazione più rigorose ai materiali disciplinati diverse da quelle previste dalla direttiva.
I fornitori devono:
- effettuare, o fare effettuare da un organismo riconosciuto, controlli basati su:
- identificazione, monitoraggio e ispezione dei punti critici nel processo di produzione;
- campioni analizzati da un laboratorio riconosciuto;
- conservare per almeno un anno registri scritti o indelebili dei dati relativi ai controlli di cui sopra;
- comunicare immediatamente la presenza di uno o più organismi nocivi, adottare le misure necessarie per ridurre il rischio di disseminazione e registrare qualsiasi incidente.
Gli organismi ufficiali responsabili:
- accordano il riconoscimento a fornitori e laboratori una volta verificati i loro metodi di produzione e gli stabilimenti;
- sorvegliano e controllano regolarmente i fornitori, gli stabilimenti e i laboratori;
- hanno libero accesso a tutte le parti degli stabilimenti;
- adottano misure appropriate se i requisiti non vengono rispettati.
La Commissione europea:
- può effettuare, in cooperazione con gli organismi ufficiali nazionali, controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della direttiva e il rispetto degli obblighi da parte dei fornitori;
- è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi per quanto riguarda l’adozione delle norme di attuazione.
Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi:
- possono essere commercializzati all’interno dell’Unione solo se rientrano in una varietà ammessa ai sensi della direttiva 2002/55/CE;
- devono essere tenute in partite separate durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo e chiaramente registrati se mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna;
- devono essere commercializzati in partite sufficientemente omogenee e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore;
- devono rispettare i requisiti fitosanitari.
I requisiti per le condizioni da soddisfare per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi e il documento del fornitore sono ulteriormente dettagliati nella direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2008/72/CE è entrata in vigore il 21 agosto 2008. Ha codificato e sostituito la direttiva 92/33/CEE e le sue successive modifiche. La direttiva 1999/32/CE originale doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 1992.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Materiale di moltiplicazione. Parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi.
Piantine. Le piante intere e le parti di piante, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata) (GU L 205 del 1.8.2008, pag. 28).
Le modifiche successive alla direttiva 2008/72/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 26.04.2023