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Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/72/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione nell’Unione europea (Unione) dei materiali di moltiplicazione* e piantine*, al fine di garantirne la salute e la buona qualità.

PUNTI CHIAVE

La direttiva:

  • si applica alla commercializzazione nell’Unione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
  • si applica ad alcuni ortaggi, dalle cipolle al mais dolce, elencati nell’allegato II della direttiva, e ai portainnesti su cui vengono innestati tali ortaggi;
  • non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione:
    • da esportare in paesi terzi;
    • destinati a prove o scopi scientifici;
    • destinati a misure volte a preservare la diversità genetica.

Gli Stati membri dell’Unione:

  • garantiscono che i fornitori rispettino le norme della direttiva durante la produzione e la commercializzazione del materiale;
  • designano un organismo ufficiale responsabile del controllo della qualità;
  • possono esonerare alcuni piccoli produttori dei mercati locali da alcuni controlli e requisiti di documentazione;
  • non possono imporre condizioni di commercializzazione più rigorose ai materiali disciplinati diverse da quelle previste dalla direttiva.

I fornitori devono:

  • effettuare, o fare effettuare da un organismo riconosciuto, controlli basati su:
    • identificazione, monitoraggio e ispezione dei punti critici nel processo di produzione;
    • campioni analizzati da un laboratorio riconosciuto;
  • conservare per almeno un anno registri scritti o indelebili dei dati relativi ai controlli di cui sopra;
  • comunicare immediatamente la presenza di uno o più organismi nocivi, adottare le misure necessarie per ridurre il rischio di disseminazione e registrare qualsiasi incidente.

Gli organismi ufficiali responsabili:

  • accordano il riconoscimento a fornitori e laboratori una volta verificati i loro metodi di produzione e gli stabilimenti;
  • sorvegliano e controllano regolarmente i fornitori, gli stabilimenti e i laboratori;
  • hanno libero accesso a tutte le parti degli stabilimenti;
  • adottano misure appropriate se i requisiti non vengono rispettati.

La Commissione europea:

  • può effettuare, in cooperazione con gli organismi ufficiali nazionali, controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della direttiva e il rispetto degli obblighi da parte dei fornitori;
  • è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi per quanto riguarda l’adozione delle norme di attuazione.

Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi:

  • possono essere commercializzati all’interno dell’Unione solo se rientrano in una varietà ammessa ai sensi della direttiva 2002/55/CE;
  • devono essere tenute in partite separate durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo e chiaramente registrati se mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna;
  • devono essere commercializzati in partite sufficientemente omogenee e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore;
  • devono rispettare i requisiti fitosanitari.

I requisiti per le condizioni da soddisfare per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi e il documento del fornitore sono ulteriormente dettagliati nella direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2008/72/CE è entrata in vigore il 21 agosto 2008. Ha codificato e sostituito la direttiva 92/33/CEE e le sue successive modifiche. La direttiva 1999/32/CE originale doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Materiale di moltiplicazione. Parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi.
Piantine. Le piante intere e le parti di piante, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata) (GU L 205 del 1.8.2008, pag. 28).

Le modifiche successive alla direttiva 2008/72/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 26.04.2023

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