Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strumento europeo per la pace: sostegno per le forze armate ucraine

Strumento europeo per la pace: sostegno per le forze armate ucraine

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

Decisione (PESC) 2023/927 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?

Le decisioni stabiliscono misure di assistenza, finanziate nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF), per rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine allo scopo di:

  • difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina;
  • proteggere la popolazione civile dell’Ucraina dalla guerra di aggressione russa in corso.

PUNTI CHIAVE

Contesto

Le forze armate ucraine sono impegnate in un conflitto che dura da più di sette anni e che continua a mietere vittime militari e civili. Il conflitto si è drammaticamente inasprito nel febbraio 2022 a causa di un’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate russe.

Il 25 febbraio 2022, il governo ucraino ha chiesto urgentemente aiuto all’Unione europea (Unione) per la fornitura di equipaggiamento militare.

Con il deteriorarsi della situazione dall’inizio del 2022, gli Stati membri dell’Unione avevano già fornito assistenza.

Assistenza dell’Unione

L’Unione fornirà materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza e la manutenzione, la riparazione e l’adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall’EPF, progettati per l’uso della forza letale e di materiale identico da parte di personale militare in siti militari, o in forme miste di cooperazione civile-militare o in fabbriche (ai sensi della decisione (PESC) 2022/338, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/810), come richiesto dall’Ucraina, ai seguenti termini.

  • Spese per un importo di riferimento di 4 120 miliardi di euro. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a partire dal 1o gennaio 2022 fino a una data che sarà determinata dal Consiglio dell’Unione europea.
  • La spesa massima ammissibile sostenuta prima dell’11 marzo 2022 era di 450 milioni di euro. Dall’11 marzo al 21 luglio 2022 era ammissibile un importo di 1 390 milioni di euro. L’importo di 677,4 milioni di euro era ammissibile tra il 21 luglio e il 30 novembre 2022.
    • Dal 1o dicembre 2022 è ammissibile un importo di 1,6 miliardi di euro, di cui un miliardo è ammissibile dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili. Gli eventuali fondi non utilizzati di tale importo sono utilizzati per il rimborso di tutte le attrezzature letali, ammissibili a titolo della misura di assistenza a decorrere dal 1o dicembre 2022, conformemente alle priorità stabilite nell’elenco di requisiti dell’Ucraina.
  • Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.
  • Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.
  • L’assistenza sarà finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace.
  • Avrà una durata di 70 mesi.

L’Unione fornirà inoltre un importo di riferimento supplementare fino a 380 milioni di euro (ai sensi della decisione (PESC) 2022/339, modificata più volte) per il materiale e le forniture non concepiti per l’uso letale della forza, quali i dispositivi di protezione individuale, i kit di primo soccorso e il combustibile, e la manutenzione, la riparazione e l’adattamento del materiale e delle forniture non progettate per l’uso della forza letale finanziate dallo strumento europeo per la pace e di materiale identico, come richiesto dall’Ucraina, ai seguenti termini.

  • Tutte le spese devono essere gestite in conformità alla decisione (PESC) 2021/509 e le norme per l’attuazione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF.
  • Le misure possono essere eseguite dai ministeri della Difesa dei rispettivi Stati membri.
  • La durata di queste misure di assistenza è inoltre fissata a 70 mesi (modificata da 24, 36 e successivamente da 60 mesi).
  • Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a partire dal 1o gennaio 2022 fino alla data che il Consiglio stabilirà.
  • La spesa massima ammissibile sostenuta prima dell’11 marzo 2022 era di 50 milioni di euro.
  • Dal 21 luglio 2022 è ammissibile un importo di 220 milioni di euro.
  • Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.
  • Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.

Nel febbraio 2023, è stata adottata la decisione (PESC) 2023/231 per sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare (EUMAM) a sostegno dell’Ucraina. È stata modificata dalla decisione (PESC) 2023/2677, portando l’importo di riferimento finanziario per la misura da 45 milioni di euro a 55 milioni di euro ed estendendo la durata della decisione (PESC) 2023/231 a 60 mesi.

La decisione (PESC) 2023/927 riguarda una misura di assistenza per il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesta, di missili che saranno congiuntamente acquistati dagli Stati membri dell’industria europea della difesa (nell’Unione o in Norvegia). La decisione riguarda anche le consegne di munizioni e missili, il cui assemblaggio finale, ossia una fase importante della loro fabbricazione, è avvenuta nell’Unione o in Norvegia.

Per poter beneficiare del rimborso da parte dell’EPF, i contratti di appalto o gli ordini di acquisto devono essere conclusi entro il 30 settembre 2023 nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.

Il Comitato EPF definirà ulteriormente il tipo e la quantità di supporto da finanziare, tenendo conto delle raccomandazioni dello Stato Maggiore dell’Unione europea, per soddisfare le esigenze delle forze armate ucraine.

Sostegno da parte degli Stati membri

Gli Stati membri:

  • prenderanno in considerazione il sostegno finanziario e logistico all’Ucraina, compresa la fornitura di equipaggiamento protettivo;
  • consentiranno il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, nel loro territorio, incluso lo spazio aereo.

Monitoraggio e relazioni

Come condizione per il sostegno, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza garantirà che l’Ucraina rispetti i suoi obblighi di conformità al diritto internazionale, in particolare ai diritti umani internazionali e al diritto umanitario internazionale, nonché alle seguenti regole dell’EPF:

  • i mezzi saranno utilizzati in modo appropriato ed efficiente per gli scopi per cui sono stati forniti;
  • i mezzi saranno sottoposti a manutenzione per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l’intero ciclo di vita;
  • i mezzi non saranno abbandonati o trasferiti senza il consenso dell’Unione a entità o persone diverse da quelle individuate negli accordi, alla fine del loro ciclo di vita o alla scadenza della misura di assistenza;
  • il rispetto di qualsiasi altro requisito stabilito dal Consiglio.

Il monitoraggio del controllo post-imbarco è conforme al quadro metodologico integrato dell’EPF per la valutazione e l’identificazione delle misure di assistenza.

L’alto rappresentante fornisce relazioni semestrali sull’attuazione al comitato politico e di sicurezza.

Il comitato politico e di sicurezza può decidere di sospendere totalmente o parzialmente le misure di assistenza o raccomandare al Consiglio di porre fine alla loro attuazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?

Le decisioni si applicano dal 1o gennaio 2022. Gli importi di riferimento riveduti sono stati introdotti il 21 luglio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2022/338 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2023/927 del Consiglio del 5 maggio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni (GU L 123 dell’8.5.2023, pag. 27).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (PESC) 2023/231 del Consiglio del 2 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.06.2024

Top