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Accordo sul trasporto aereo tra l’UE e la Svizzera

Accordo sul trasporto aereo tra l’UE e la Svizzera

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul trasporto aereo

Decisione 2002/309/CE Euratom relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo:

  • integra il mercato interno dell’aviazione svizzero con quello dell’Unione europea (UE) in quanto parte di un pacchetto di accordi riguardanti sette diversi settori di attività dell’UE;
  • estende l’applicazione della legislazione UE in materia di aviazione alla Svizzera; l’allegato all’accordo elenca tutta la legislazione dell’UE applicata dalla Svizzera, compresi gli adattamenti applicabili.

La decisione approva l’accordo per conto dell’UE (Comunità europea).

PUNTI CHIAVE

Norme economiche

L’accordo tra l’UE e la Svizzera riconosce i seguenti diritti:

  • nell’ambito dell’aviazione civile, il diritto di stabilimento delle imprese dell’UE in Svizzera e delle imprese svizzere nell’UE;
  • diritti illimitati per i vettori svizzeri di volare tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nell’UE, e tra punti situati in diversi Stati membri dell’UE;
  • diritti illimitati per i vettori dell’UE di volare tra qualsiasi punto nell’UE e qualsiasi punto in Svizzera.

L’accordo prevede inoltre che in futuro le parti negozino la concessione del diritto ai vettori dell’UE di volare tra punti all’interno della Svizzera e ai vettori svizzeri di volare tra punti all’interno degli Stati membri dell’UE.

Allineamento normativo

  • Come stabilito nel suo allegato, l’accordo estende alla Svizzera l’applicazione del quadro normativo dell’UE per l’aviazione civile, compresi i settori della regolamentazione del mercato, della concorrenza, della sicurezza dell’aviazione, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, dell’ambiente e del rumore, della protezione dei consumatori e della tassazione del carburante.
  • L’accordo prevede che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea svolga in Svizzera il medesimo ruolo ricoperto nell’UE.
  • L’accordo contiene anche norme sulla concorrenza leale, che comprendono il divieto di pratiche concordate e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, nonché norme rigorose sugli aiuti di Stato. Nel suo ambito di applicazione, esso vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

Norme istituzionali

  • Ciascuna parte è responsabile dell’applicazione dell’accordo nei rispettivi territori, ma ha l’obbligo di condividere le informazioni e di prestarsi reciprocamente assistenza su eventuali infrazioni.
  • Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si riunisce almeno una volta all’anno, è responsabile della gestione dell’accordo e della sua corretta attuazione. Nell’ambito del comitato, le parti condividono informazioni, tengono consultazioni e prendono decisioni, in particolare sulla modifica all’allegato all’accordo relativo alla legislazione dell’UE in materia di aviazione. Le parti si consultano anche per prendere in considerazione un’ azione coordinata all’interno delle organizzazioni internazionali e nei confronti di altri paesi al di fuori del campo di applicazione del presente accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1 giugno 2002.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023

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