EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0309

2002/309/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

OJ L 114, 30.4.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 3 - 7

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

32002D0309

2002/309/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/2002 pag. 0001 - 0005


Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione

del 4 aprile 2002

relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

(2002/309/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e con l'articolo 300, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo(1),

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di mantenere il legame privilegiato tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera e tenuto conto del loro comune desiderio di ampliare e rafforzare le reciproche relazioni, sono stati firmati il 21 giugno 1999 e dovrebbero essere approvati i seguenti accordi:

- accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;

- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;

- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

- accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità e la Confederazione svizzera, dall'altra.

(2) I sette accordi sono strettamente interconnessi essendo concepiti per entrare in vigore e per cessare di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

(3) Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli impegni contenuti nell'accordo ai sensi del titolo IV della Parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non in quanto obblighi di diritto comunitario ma in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera.

(4) Per quanto riguarda l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino della presente decisione possono essere adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).

(5) Alcuni compiti ai fini dell'attuazione sono stati attribuiti ai Comitati misti istituiti ai sensi degli accordi, inclusa la competenza di modificare determinati aspetti dei rispettivi allegati. Dovrebbero essere stabilite le appropriate procedure interne per assicurare il corretto funzionamento degli accordi e, in determinati casi, per autorizzare la Commissione ad approvare talune modifiche tecniche degli stessi o a prendere alcune decisioni relative all'attuazione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti sei accordi:

- Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

È approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, il seguente accordo:

- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

2. I sette accordi, conformemente alle disposizioni degli stessi, entrano in vigore e cessano di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

Articolo 2

Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo da un rappresentante della Commissione. La posizione che la Comunità deve assumere durante l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'accordo sul trasporto aereo la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

2. La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che si limitano ad estendere alla Svizzera atti della legislazione comunitaria, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, è adottata dalla Commissione.

3. Per le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda l'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 51 dell'accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. La posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata:

- dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per le questioni di cui agli articoli 42, 45, 46, 47 e 54 dell'accordo;

- per tutte le altre questioni, dalla Commissione, in consultazione con il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della decisione 92/578/CEE del Consiglio(3).

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, la Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto per l'agricoltura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo e nel comitato misto veterinario di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'allegato 11 dell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto per l'agricoltura e al comitato misto veterinario è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, sempre in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Tuttavia, la posizione della Comunità sulle questioni soggette alle decisioni del comitato misto per l'agricoltura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo è adottata dalla Commissione:

- in merito alle questioni relative all'allegato 4 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE(4);

- in merito alle questioni relative all'allegato 5 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE(5);

- in merito alle questioni relative all'allegato 6 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 21 della direttiva 66/400/CEE(6) o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive del Consiglio nel settore delle sementi;

- in merito alle questioni relative all'allegato 7 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/99(7);

- in merito alle questioni relative all'allegato 8 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 o all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89(8) oppure all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1601/91(9);

- in merito alle questioni relative all'allegato 9 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(10);

- in merito alle questioni relative all'allegato 10 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio(11);

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo in relazione:

- all'introduzione delle concessioni tariffarie di cui agli allegati 2 e 3 dell'accordo e degli emendamenti e adeguamenti tecnici resi necessari da emendamenti della Nomenclatura combinata e dei codici Taric, conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(12) o alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, oppure conformemente alla procedura specificata al paragrafo 2.

- all'attuazione dell'allegato 4, conformemente alla procedura specificata nell'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE;

- all'attuazione dell'allegato 5, conformemente alla procedura specificata all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE;

- all'attuazione dell'allegato 6, conformemente alla procedura specificata all'articolo 21 della direttiva 66/400/CEE o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore delle sementi;

- all'attuazione del titolo III dell'allegato 7, conformemente alla procedura specificata all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

- all'attuazione dell'articolo 14 dell'allegato 8, conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1576/89 o all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91;

- all'attuazione dell'allegato 9, conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

- all'attuazione dell'allegato 10, conformemente alla procedura specificata all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96;

- all'attuazione dell'allegato 11, conformemente all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE(13).

4. Se del caso, le necessarie misure di cui al paragrafo 3, primo trattino possono essere adottate secondo la procedura qui di seguito specificata.

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92(14).

Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

5. Il comitato del codice doganale può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione di contingenti tariffari sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

6. A richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione decide in merito alle misure necessarie conformemente all'articolo 10 dell'accordo, all'articolo 29 dell'allegato 7, all'articolo 16 dell'allegato 8, all'articolo 9 dell'allegato 9 e all'articolo 5 dell'allegato 10. Tali decisioni vengono notificate al Consiglio e agli Stati membri. Quando riceve una richiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni dal giorno in cui gli è stata sottoposta la decisione della Commissione.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, in appresso denominato "il comitato", dalla Commissione assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione del suddetto comitato speciale, alle designazioni, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di verifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera e) e all'articolo 12 dell'accordo.

2. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:

a) l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 ai capi dell'allegato 1;

b) l'adozione del regolamento interno, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e delle procedure di verifica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d) dell'accordo;

c) la verifica dell'idoneità degli organismi di valutazione della conformità e delle decisioni connesse, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 11, lettera c) dell'accordo;

d) gli emendamenti delle sezioni I-V di tutti i capi dell'allegato I, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a), b) ed e) e all'articolo 11 dell'accordo;

e) gli emendamenti degli allegati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 dell'accordo; e

f) il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14 dell'accordo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 7

1. Per quanto riguarda l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati I, II, III, IV, VI e VII dell'accordo. La Commissione sarà assistita in tale attività da un comitato speciale designato dal Consiglio. L'autorizzazione di cui alla prima frase si limita, per quanto riguarda l'allegato I, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare le procedure previste all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare procedure analoghe ai settori interessati da tali allegati e, per quanto riguarda gli Allegati VI e VII, ai risultati dei futuri negoziati che si terranno nell'ambito dell'accordo del 1996 sugli appalti pubblici.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità dovrà adottare in merito alle decisioni del Comitato misto è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, in conformità con le corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Gli atti o strumenti di approvazione previsti dai rispettivi accordi sono depositati dal presidente del Consiglio a nome della Comunità europea nonché, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, dal presidente della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, 4 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Acebes Paniagua

Per la Commissione

Il Presidente

R. Prodi

(1) GU C 41 del 7.2.2001, pag. 25.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 373 del 21.12.1992, pag. 26.

(4) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

(5) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

(6) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(7) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio (GU L 345 del 29.11.2001, pag. 10).

(8) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 3378/94 del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(9) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 2061/96 del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

(10) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9).

(11) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 911/2001 della Commissione (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3).

(12) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

(13) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

(14) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Top