EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

La decisione e il regolamento delineano le misure restrittive (sanzioni) nei confronti di persone ed entità che traggono benefici dalla situazione in Myanmar/Birmania.

PUNTI CHIAVE

Attrezzature utilizzate a fini di repressione interna e militari

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, a qualsiasi persona o entità ubicata in Myanmar/Birmania o per l’uso in tale paese, qualora destinate a scopi militari, a utenti finali militari o alla polizia della guardia di frontiera. Ciò comprende:

  • armi da fuoco, munizioni, congegni di mira, bombe e granate;
  • veicoli e componenti specificamente progettati a fini antisommossa:
    • dotati di cannone ad acqua a fini antisommossa;
    • elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    • progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
    • progettati per l’installazione di barriere mobili;
  • sostanze esplosive specificamente progettate per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, a eccezione di quelle per un uso commerciale specifico, come ad esempio i gonfiatori degli airbag per autoveicoli;
  • altre sostanze esplosive, tra cui:
    • amatolo;
    • nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
    • nitroglicole;
    • tetranitrato di pentaeritrite;
    • cloruro di picrile;
    • trinitrotoluene (TNT);
  • equipaggiamenti di protezione, compresi:
    • giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    • elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Il divieto non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea (Unione) o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.

Assistenza tecnica e finanziamento di attività militari

È vietato fornire (o promuovere) i seguenti servizi a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in tale paese:

  • l’assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché fornitura di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio;
  • l’assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, tra cui operazioni di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso.

Attrezzature, tecnologie e software per monitorare o intercettare Internet o la comunicazione telefonica

Si vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature, tecnologie o software che potrebbero essere utilizzati per monitorare o intercettare Internet o le comunicazioni telefoniche senza previa autorizzazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri non devono concedere l’autorizzazione se ritengono che le attrezzature, la tecnologia o il software verrebbero utilizzati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o agenzie del Myanmar/Birmania.

Sanzioni economiche

  • Si ritengono congelati tutti i fondi e le risorse economiche se appartengono o sono di proprietà, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all’allegato IV del regolamento.
  • Non saranno resi disponibili alcuni fondi o risorse economiche alle persone, alle entità o agli organismi elencati.

Deroghe

Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, compresi per:

  • esigenze di base, inclusi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
  • onorari e spese ragionevoli sostenuti per i servizi legali;
  • diritti o oneri per la detenzione di fondi o risorse economiche congelati;
  • altre spese straordinarie, relative alla comunicazione ad altri Stati membri e alla Commissione europea di un preavviso di almeno due settimane;
  • utilizzo diplomatico o consolare, o utilizzo da parte di un’organizzazione internazionale con immunità;
  • scopi umanitari, quali la fornitura di assistenza, compresi il rifornimento di medicinali, e di prodotti alimentari, il trasferimento di operatori umanitari o le evacuazioni;
  • smantellamento dei depositi di petrolio e di gas conformemente alle norme internazionali, come ad esempio lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti per ragioni di sicurezza e ambientali.

Persone ed entità sanzionate

  • I membri delle forze armate del Myanmar, della polizia del Myanmar e della polizia della guardia di frontiera responsabili di:
    • gravi violazioni dei diritti umani;
    • ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria ai civili in difficoltà; o
    • ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti in merito a presunti gravi violazioni dei diritti umani o abusi.
  • Persone o entità:
    • le cui azioni, politiche o attività costituiscono un pericolo per la democrazia o lo Stato di diritto, o che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; o
    • possedute o controllate dalle forze armate del Myanmar, o che generano entrate a loro beneficio, che forniscono loro sostegno o che ne traggono vantaggio.
  • Persone o entità associate a quanto sopra.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DECISIONE?

  • Il regolamento (UE) n. 401/2013 è in vigore dal 3 maggio 2013.
  • La decisione 2013/184/PESC si applica dal 23 aprile 2013.

CONTESTO

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 194/2008.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 401/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2020) (GU C 100 del 1.3.2022, pag. 3).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 30.01.2023

Top