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Aeromobili senza equipaggio: norme e procedure di esercizio

Aeromobili senza equipaggio: norme e procedure di esercizio

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Intende garantire che il crescente traffico di droni in tutta l’Unione europea (Unione) sia sicuro e protetto per le persone a terra e in aria.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento di esecuzione stabilisce le norme per l’esercizio di droni (termine con cui ci si riferisce a un aeromobile senza equipaggio e alle apparecchiature per controllarlo) e per il personale, compresi i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.

Autorizzazione all’esercizio

Il regolamento definisce tre categorie di operazioni con i droni.

  • Operazioni aperte. Non richiedono alcuna autorizzazione o dichiarazione da parte dell’operatore prima del volo.
  • Operazioni specifiche. Richiedono un’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità nazionale competente, con alcune eccezioni.
  • Operazioni certificate. Richiedono che il drone sia certificato ai sensi di un atto delegato adottato dalla Commissione europea, il regolamento delegato (UE) 2019/945 (cfr. sintesi). Richiedono inoltre la certificazione dell’operatore e, se del caso, il rilascio di licenza al pilota remoto.

Il regolamento stabilisce i requisiti per le operazioni in ciascuna categoria; le norme e procedure per le categorie di operazioni aperte e specifiche sono stabilite nell’allegato A.

Piloti remoti

  • Le norme relative alla competenza per i piloti remoti nelle categorie aperta e specifica sono stabilite nell’allegato A.
  • Per le operazioni nelle categorie aperta e specifica è richiesta un’età minima di 16 anni, ma ci sono alcune eccezioni.
  • Gli Stati membri dell’Unione possono abbassare l’età minima fino a quattro anni nella categoria aperta e a due anni nella categoria specifica.

Norme e procedure di esercizio

Il regolamento contiene norme e procedure su una serie di aspetti, fra cui:

  • l’aeronavigabilità dei droni;
  • le valutazioni dei rischi operativi;
  • l’autorizzazione delle operazioni della categoria specifica;
  • le operazioni della categoria «specifica» che attraversano le frontiere dell’Unione o si svolgono parzialmente o interamente in uno Stato membro diverso da quello di registrazione;
  • la registrazione degli operatori e la certificazione dei droni;
  • la definizione di zone geografiche*;
  • norme per club e associazioni di aeromodellismo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 31 dicembre 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Zona geografica. Una porzione di spazio aereo stabilita dall’autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni di un sistema di aeromobili senza equipaggio al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all’ambiente derivanti dalle operazioni di un sistema di aeromobili senza equipaggio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/947 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.12.2021

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