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Accesso a un’Internet aperta e comunicazioni all’interno dell’Unione europea

Accesso a un’Internet aperta e comunicazioni all’interno dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce norme per la salvaguardia di un trattamento equo e non discriminatorio del traffico di Internet (neutralità della rete) tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione);
  • stabilisce altresì norme comuni per garantire che ai consumatori non vengano applicati prezzi eccessivi per effettuare comunicazioni interpersonali basate sul numero* dallo Stato membro dell’operatore nazionale a qualsiasi numero fisso o mobile in un altro Stato membro e fissa tariffe al dettaglio per le comunicazioni intracomunitarie regolamentate*;
  • ha inoltre modificato:

PUNTI CHIAVE

Accesso a un’internet aperta

I fornitori di servizi Internet devono trattare tutto il traffico allo stesso modo quando forniscono servizi di accesso a Internet:

  • senza discriminazioni, restrizioni o interferenze; e
  • a prescindere da:
    • fonte o destinazione;
    • contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi; o
    • applicazioni o servizi utilizzati.

I fornitori possono attuare misure di gestione del traffico ragionevoli; tuttavia, le stesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale.

Le misure di gestione del traffico non devono controllare i contenuti specifici e non devono essere mantenute oltre il tempo necessario. Sono vietate misure che vadano oltre tale ragionevole gestione del traffico (ad esempio bloccando o limitando), a eccezione di un numero limitato di casi definiti nel regolamento.

Sono consentiti accordi sui servizi che richiedono un livello specifico di qualità, purché non sostituiscano l’accesso a Internet e non riducano la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet devono informare i clienti in merito:

  • alla modalità in cui le pratiche di gestione del traffico e altri servizi potrebbero condizionare la qualità dei servizi di accesso a Internet;
  • alla velocità di Internet normalmente disponibile e alle procedure di reclamo a disposizione in caso di mancata conformità.

Tariffe al dettaglio per comunicazioni intracomunitarie regolamentate

  • A decorrere dal 15 maggio 2019 ogni prezzo al dettaglio, IVA esclusa, applicato ai consumatori per le comunicazioni intracomunitarie regolamentate non supera l’importo massimo di 0,19 euro al minuto per le chiamate e di 0,06 euro per SMS.
  • Tuttavia, i fornitori di servizi di comunicazione possono inoltre offrire una tariffa alternativa per le comunicazioni internazionali, che i consumatori hanno la libertà di scegliere, che comprende le comunicazioni intracomunitarie regolamentate, per cui ai consumatori è applicata una tariffa diversa per tali comunicazioni rispetto a quelle a cui sarebbero soggetti senza disporre di una tale scelta. Un esempio di tale pacchetto potrebbe essere una tariffa che include l’importo di 0,30 euro al minuto sia per le chiamate intracomunitarie che per le chiamate verso i paesi non appartenenti allo spazio economico europeo Il fornitore è tenuto a informare i consumatori dei vantaggi persi prima che scelgano la tariffa alternativa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 30 aprile 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. Un servizio di comunicazione interpersonale che si connette o che permette la comunicazione con un numero o i numeri che figurano in piani di numerazione nazionali o internazionali assegnati pubblicamente.
Comunicazioni intracomunitarie regolamentate. qualunque servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero originante dallo Stato membro dell’operatore nazionale del consumatore e terminante in qualsiasi numero fisso e mobile del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro, il cui costo è addebitato interamente o in parte sulla base dell’impiego effettivo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.06.2022

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