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Roaming

Il roaming è la situazione in cui le persone viaggiano in Stati membri dell’Unione europea (Unione) diversi da quello in cui è stata emessa la carta SIM (Subscriber Identity Module) del proprio telefono cellulare e possono chiamare, inviare messaggi e utilizzare i dati mobili senza costi supplementari. In altre parole, possono utilizzare il roaming con la loro tariffa nazionale («roam like at home»).

Le norme originali dell’Unione sul roaming sono state stabilite nel regolamento (UE) n. 531/2012. Il regolamento pone fine alle tariffe di roaming quando si viaggia all’interno dell’Unione e mette in atto salvaguardie per assicurare che gli operatori di telefonia mobile siano protetti dagli abusi e possano sostenere le nuove regole sul roaming senza aumentare le tariffe nazionali. L’atto modificatore, il regolamento (UE) 2017/920, ha introdotto regole che limitano il costo che gli operatori di telefonia mobile possono applicare l’uno all’altro per il roaming (noto come accesso all’ingrosso al roaming) all’interno dell’Unione.

Poiché la normativa del 2012 è scaduta nel giugno 2022, è stata sostituita da una nuova normativa, il regolamento (UE) 2022/612, valido fino al 2032.

Il regolamento (UE) 2022/612 amplia e migliora i servizi di roaming con vantaggi supplementari. Le persone avranno informazioni supplementari sui potenziali addebiti derivanti dalla chiamata di servizi a valore aggiunto (ad es. help-desk, compagnie assicurative o compagnie aeree). Saranno anche meglio protetti da addebiti involontari ed eccessivi.

Inoltre la legislazione:

  • regola le condizioni del servizio di roaming e l’accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazione mobile;
  • aumenta la trasparenza e migliora l’accesso alle informazioni sulle tariffe;
  • aumenta la trasparenza per gli utenti di servizi di roaming non regolamentati, ad esempio a bordo di navi o aeromobili;
  • migliora la qualità di Internet mobile garantendo ai consumatori l’accesso a reti più veloci all’estero, proprio come fanno nel proprio paese.

Gli operatori di rete mobile devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, in particolare in modo tale da consentire al fornitore di roaming di replicare i servizi mobili al dettaglio offerti sul territorio nazionale, qualora sia tecnicamente possibile farlo sulla rete visitata.

Gli operatori di rete mobile possono rifiutare le richieste di accesso all’ingrosso al roaming solo sulla base di criteri oggettivi, quali la fattibilità tecnica e l’integrità della rete. Le considerazioni di carattere commerciale non giustificano il rifiuto di richieste di accesso all’ingrosso al roaming al fine di limitare la fornitura di servizi di roaming concorrenti.

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