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Norme sull’aviazione civile e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Norme sull’aviazione civile e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento punta a stabilire un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile garantendo al tempo stesso la protezione dell’ambiente.
  • Aggiorna il diritto in materia di sicurezza aerea e comprende:

PUNTI CHIAVE

Il regolamento riguarda tutti gli ambiti chiave dell’aviazione, tra cui:

  • aeronavigabilità;
  • equipaggio;
  • aeroporti;
  • operazioni di volo; e
  • servizi di navigazione aerea.

Il regolamento:

Principali modifiche ed integrazioni

  • Il regolamento aggiorna la legislazione dell’Unione in materia di sicurezza nel settore dell’aviazione. Sono stabiliti requisiti essenziali per gli aeromobili in merito alla loro aeronavigabilità e compatibilità ambientale. I produttori saranno tenuti a rilasciare certificati di aeronavigabilità, in conformità dei requisiti tecnici.
  • Introduce norme basate sul rischio e sulle prestazioni che fissano gli obiettivi pur lasciando una certa flessibilità sui mezzi per raggiungerli. Promuove altresì l’adozione di misure non vincolanti, quali azioni di promozione della sicurezza, ogniqualvolta sia possibile.
  • Rivede l’ambito di applicazione di alcune norme escludendo gli aerostati di piccole dimensioni monoposto, adeguando i limiti di peso per gli alianti e aggiungendo gli aeromobili elettrici leggeri. Introduce riforme:
    • per gestire l’aumento del traffico aereo;
    • per aumentare la sicurezza;
    • per ridurre i costi, i ritardi e l’impatto del traffico aereo sull’ambiente.
  • L’equipaggio di cabina che partecipa a operazioni di trasporto aereo commerciale è soggetto a certificazione e dovrebbe ricevere un attestato. La Commissione europea ha stabilito norme e procedure dettagliate per la qualificazione dei membri dell’equipaggio di cabina.
  • Il regolamento definisce inoltre i requisiti essenziali per la sicurezza dei servizi di assistenza a terra che, adesso rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento e colmano diverse lacune d’altro tipo in materia di sicurezza.
  • Vi è inoltre un capitolo sulla gestione della sicurezza aerea, che istituisce il Programma europeo di sicurezza aerea, relativo all’intero sistema della sicurezza aerea.

Droni civili

  • Il regolamento introduce i requisiti essenziali per i droni. Le norme devono essere proporzionate ai rischi legati al funzionamento specifico o al tipo di funzionamento e precisano che il drone deve essere controllabile e manovrabile in sicurezza. Dovrebbe essere progettato per essere idoneo al funzionamento previsto e al tipo di funzionamento atteso, nonché tenere conto della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Dovrebbe inoltre essere possibile identificare il drone, così come la natura e la finalità del funzionamento.
  • L’operatore del drone dovrebbe essere responsabile del suo funzionamento e possedere le conoscenze e le competenze appropriate per operare in sicurezza il drone. Le organizzazioni coinvolte nella progettazione, nella produzione, nella manutenzione e nell’esercizio dei droni, nei servizi connessi e nella formazione devono istituire un sistema di segnalazione di eventi in termini di sicurezza.
  • Il regolamento specifica le soglie per l’immatricolazione applicabili agli operatori di droni: gli operatori devono essere registrati se mettono in esercizio i droni che possono trasferire al corpo umano, in caso d’impatto, un’energia cinetica superiore a 80 joule. Tale soglia potrà essere modificata in futuro senza lunghe procedure, per tenere conto degli sviluppi in questo settore.
  • A seconda della natura e del rischio dell’attività, delle caratteristiche operative dell’aeromobile e delle caratteristiche dell’area operativa, può essere richiesto un certificato per la progettazione, la produzione, la manutenzione e il funzionamento, nonché per il personale, compresi i piloti remoti.
  • In conformità del regolamento, la Commissione, con l’aiuto dell’AESA, ha redatto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 che stabilisce norme dettagliate sui droni e sul funzionamento e l’esercizio dei droni (si veda la sintesi).
  • Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2024/1107, stabilisce le norme sul mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi di aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolto in tali compiti.
  • Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, che si applica dal 1o maggio 2025, comprende norme riguardanti i requisiti dell’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’esecuzione del mantenimento dell’aeronavigabilità dei droni certificati.

Licenze di pilota rilasciate da paesi terzi

  • Il regolamento delegato (UE) 2020/723 stabilisce le procedure e, in particolare, l’eventuale credito d’addestramento che può essere richiesto da un pilota che ha ottenuto una licenza di pilota in un paese terzo e vuole convertirla in una licenza europea.
  • Garantisce che tali piloti continuino a ricevere formazione sulle materie che sono specifiche dello spazio aereo dell’Unione, o non richieste nei paesi terzi, garantendo al contempo che non debbano riqualificarsi eccessivamente per aspetti già trattati in precedenza.
  • Il regolamento (UE) 2020/723 formava precedentemente parte di un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 1178/2011 (si veda la sintesi), ma è stato necessario scinderlo in un atto delegato a causa dei requisiti del regolamento (UE) 2018/1139.

Protezione dell’ambiente

Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i rispettivi motori, propulsori, parti e attrezzature non installate devono rispettare i requisiti di protezione ambientale di cui all’allegato 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale a partire dal 1o gennaio 2021.

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

  • Il regolamento estende l’ambito dell’AESA agli aspetti della protezione legati alla sicurezza, quali la cibersicurezza e la protezione dell’ambiente.
  • Istituisce un meccanismo di messa in comune e condivisione degli ispettori dell’aviazione e di altro personale per l’assistenza tecnica a sostegno degli Stati membri dell’Unione nelle attività di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme.
  • Il repertorio di informazioni elettroniche istituito dall’AESA per garantire un’efficace cooperazione tra l’AESA e le autorità nazionali competenti comprende informazioni sulla riassegnazione da parte di uno Stato membro a un altro o all’AESA delle responsabilità relative alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme, nonché alle misure riguardanti i voli sulle zone di conflitto.
  • L’AESA e le autorità nazionali competenti possono assegnare i loro compiti relativi alla certificazione e alla sorveglianza ai sensi del presente regolamento a enti legittimati accreditati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1403, entrato in vigore il 13 giugno 2024, stabilisce le condizioni e le procedure per l’accreditamento di tali enti.

Rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea

  • Il regolamento delegato (UE) 2022/1645, che si applica a partire dal 16 ottobre 2025, stabilisce i requisiti da soddisfare per individuare e gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni con un impatto potenziale sulla sicurezza aerea per le organizzazioni.
  • Tali requisiti riguardano una vasta gamma di settori dell’aviazione e le loro interfacce, poiché l’aviazione è un sistema di sistemi altamente interconnesso, e si applicano a tutte le organizzazioni che sono già tenute a disporre di un sistema di gestione ai sensi della normativa dell’Unione sulla sicurezza aerea.
  • Le organizzazioni interessate comprendono le imprese di produzione e progettazione, gli operatori aerei, le imprese di manutenzione, le imprese di gestione dell’aeronavigabilità, le imprese di formazione, gli operatori dei dispositivi di formazione per la simulazione del volo, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, gli operatori degli aeroporti e i servizi di gestione del piazzale* .
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 stabilisce il modello per il sistema di aviazione ciberresiliente dell’Unione, definendo le norme per l’individuazione e la gestione dei rischi per la sicurezza che potrebbero interessare i sistemi e i dati dei sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzati per scopi di aviazione civile nelle organizzazioni per l’aviazione civile di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014 della Commissione, n. 965/2012, n. 1178/2011 e (UE) n. 2015/340, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e 2021/664 della Commissione, nelle autorità competenti (compresa l’AESA) cui si applicano i regolamenti (UE) n. 748/2012, n. 1321/2014, n. 965/2012, n. 1178/2011, n. 139/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, 748/2012, 965/2012, 139/2014 e 1321/2014 della Commissione; e (UE) 2015/340 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e 2021/664 della Commissione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, in vigore dal 22 febbraio 2026, stabilisce i requisiti per il rilevamento degli gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni e individuare quelli che sono considerati inconvenienti per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea.
  • Per gestire i rischi per la sicurezza derivanti da minacce alla sicurezza delle informazioni, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 (si veda sopra) modifica il regolamento (UE) 2023/203 per includere nel suo ambito di applicazione le autorità competenti responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità dei droni certificati e dei loro componenti, in modo da applicare i requisiti relativi a tali rischi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore dall’11 settembre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Servizi di gestione del piazzale: un servizio fornito per regolare le attività e la circolazione di aeromobili e veicoli su un piazzale. Il piazzale è l’area dell’aeroporto destinata ad accogliere aeromobili e aerodromi per caricare o scaricare passeggeri, bagagli, posta o merci, rifornimento, parcheggio o manutenzione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1139 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L, 2024/1107 del 23.5.2024).

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109 del 23.5.2024).

Regolamento delegato (UE) 2024/1403 della Commissione, del 12 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (GU L, 2024/1403 del 24.5.2024).

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del, 2.2.2023, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161).

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pagg. 45–71).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento della Commissione (UE) n. 748/2012, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) N. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.07.2024

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