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Garantire la sicurezza degli ascensori

Garantire la sicurezza degli ascensori

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva ha due obiettivi principali:

  • consentire la vendita degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza in tutto il mercato dell’Unione europea (Unione); e
  • garantire un elevato livello di sicurezza per gli utenti e il personale addetto alla manutenzione degli ascensori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce norme uniformi sull’immissione in commercio e la messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Essa si applica agli ascensori che servono in modo permanente in edifici e costruzioni e sono destinati al trasporto di persone e merci. Non si applica alle funicolari, ai montacarichi, alle scale mobili o ai marciapiedi mobili. Anche gli ascensori a velocità ridotta (ossia una velocità non superiore a 0,15 m/s) sono esclusi dall’ambito di applicazione.

La direttiva definisce i requisiti sanitari e di sicurezza fondamentali che ogni ascensore deve soddisfare, nonché le responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori nel contesto dell’immissione in commercio di ascensori e dei loro componenti di sicurezza:

  • tutti gli ascensori e i componenti di sicurezza immessi sul mercato dell’Unione devono recare la marcatura CE di conformità per dimostrare di rispondere a tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione europea;
  • prima di ottenere la marcatura CE, il fabbricante deve effettuare una valutazione sulla conformità, volta a garantire la sicurezza degli ascensori, e redigere la documentazione tecnica per i suoi ascensori e componenti;
  • i fabbricanti possono utilizzare norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati citati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per beneficiare di una presunzione di conformità e di un accesso agevolato al mercato;
  • gli importatori devono controllare se i fabbricanti dei componenti di sicurezza hanno svolto correttamente la procedura di valutazione di conformità e informare le autorità di vigilanza nel caso in cui ritengano che i componenti di sicurezza non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • tutta la documentazione necessaria deve essere registrata e conservata per dieci anni;
  • la documentazione e le informazioni di sicurezza devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali;
  • i fabbricanti e gli importatori devono indicare il proprio indirizzo postale sui loro componenti di sicurezza e ascensori;
  • su richiesta delle autorità nazionali competenti, i fabbricanti possono utilizzare strumenti elettronici per dimostrare la conformità.

Inoltre, la direttiva specifica il modo in cui le autorità nazionali adibite al controllo della sicurezza devono individuare e prevenire l’importazione di componenti di sicurezza o ascensori pericolosi provenienti da paesi terzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva ha rivisto e sostituito la direttiva 95/16/CE.

Doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 19 aprile 2016. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 aprile 2016.

CONTESTO

La direttiva aggiorna le norme dell’Unione sull’immissione in commercio e la messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Essa fa parte degli sforzi per modernizzare la legislazione dell’Unione in un ampio spettro di settori industriali al fine di semplificare le norme, ridurre gli oneri amministrativi e stabilire norme più chiare e coerenti.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

Ultimo aggiornamento: 30.08.2022

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