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Carburanti più puliti per il trasporto su strada

Carburanti più puliti per il trasporto su strada

I carburanti utilizzati nel settore dei trasporti contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea (UE). Questa normativa stabilisce un quadro per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili*, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.

ATTO

Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

SINTESI

I carburanti utilizzati nel settore dei trasporti contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea (UE). Questa normativa stabilisce un quadro per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili*, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Rivede la direttiva sulla qualità dei carburanti (direttiva 98/70/CE). Modifica una serie di elementi, tra cui le specifiche del carburante, e introduce un meccanismo volto a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e assicurare la sostenibilità dei biocarburanti.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa impone ai fornitori di combustibile di indicare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per l’energia fornita per il trasporto su strada. L’obiettivo è una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita del 6 % (o fino al 10 % se il paese dell’UE preferisce) per unità di energia prodotte dai carburanti entro il dicembre 2020.
  • La produzione di biocarburanti dovrebbe avvenire in modo sostenibile. Perché un biocarburante sia conteggiato ai fini della riduzione dei gas a effetto serra di cui alla presente direttiva, deve soddisfare i criteri di sostenibilità, che richiedono che i biocarburanti non siano prodotti su terreni con elevata biodiversità, o essere fatti a partire da materiali con elevato stock di carbonio.
  • Armonizzazione delle norme per i carburanti, stabilendo specifiche tecniche per motivi sanitari e ambientali, in particolare riducendo il tenore di zolfo del gasolio e della benzina a 10 mg/kg max.
  • La direttiva facilita la miscelazione di componenti bio nel combustibile (ad esempio, fino al 10 % di etanolo nella benzina). I paesi dell’UE devono garantire che la benzina e il diesel immessi sul mercato siano conformi rispettivamente ai requisiti di cui all’allegato I e II della presente direttiva.
  • La normativa richiede informazioni appropriate da fornire ai consumatori relativamente al contenuto di biocarburanti nella benzina e nel combustibile diesel.

CONTESTO

Grazie ai sostanziali progressi nella tecnologia dei veicoli, allo sviluppo e alla crescente disponibilità di biocarburanti, nel 2007 la Commissione europea ha proposto una revisione delle specifiche sulla qualità del carburante nella direttiva 98/70/CE.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web della Commissione europea su:

TERMINI CHIAVE

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita si riferiscono a tutte le emissioni nette attribuite al combustibile. In altre parole, il termine non si riferisce solo alle emissioni prodotte dalla combustione, ma anche dalla coltivazione, estrazione, trasporto, trattamento e distribuzione del carburante.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/30/CE

25.6.2009

31.12.2010

GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88-113

Ultimo aggiornamento: 30.04.2015

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