Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0769

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

COM/2023/769 final

Bruxelles, 7.12.2023

COM(2023) 769 final

2023/0447(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Secondo un'indagine Eurobarometro condotta nel 2023 1 , il 44 % dei cittadini dell'Unione possiede animali da compagnia e il 74 % dei cittadini dell'Unione ritiene che il benessere degli animali da compagnia dovrebbe essere tutelato meglio di quanto non lo sia ora. Su 10 iniziative dei cittadini europei finora andate a buon fine sei riguardano il benessere degli animali, il che riflette l'importanza che i cittadini attribuiscono a una migliore protezione degli animali in generale.

Secondo le stime, nel 2021 i cittadini dell'UE possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti 2 . Il commercio di cani e gatti ha dimensioni notevoli 3 , attraverso stabilimenti di allevamento che vendono cuccioli di cane e gatto e altri stabilimenti, in particolare negozi di animali da compagnia che vendono cani e gatti di tutte le età. Anche i rifugi per animali offrono cani e gatti vendendo, dando in adozione o provvedendo al reinserimento di cani e gatti randagi, indesiderati o che sono stati salvati. Sebbene parte della domanda di cani e gatti sia soddisfatta da allevatori autorizzati che rispettano norme elevate di benessere degli animali, molti cani e gatti sono stati oggetto di commercio e trasporto illegali, anche da paesi terzi.

In occasione dell'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale 4 di cani e gatti, condotta nel 2022 e nel 2023 5 , sono state raccolte prove relative a un volume importante di documenti contraffatti, informazioni fuorvianti e indicazioni di movimenti dissimulati di cani a fini commerciali come movimenti a carattere non commerciale per beneficiare di norme di controllo meno rigorose. Nel corso dell'azione esecutiva dell'UE, gli Stati membri hanno generato 467 notifiche nell'ambito    dell'iRASFF per chiedere assistenza in casi riguardanti sospette attività fraudolente. L'azione coordinata dell'UE ha consentito di individuare serie di casi in cui gli operatori erano sospettati di commettere attività fraudolente e durante il periodo dell'azione coordinata dell'UE sono stati avviati almeno 47 procedimenti giudiziari in diversi Stati membri dell'UE. Il 45 % delle notifiche nell'iRASFF riguardava il sospetto di attività fraudolente nel contesto dei movimenti di cani provenienti da paesi terzi. L'azione coordinata ha consentito di individuare certificati sanitari e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia contraffatti, passaporti per animali da compagnia falsificati, traffico illegale di cani e gatti dalla Russia e dalla Bielorussia.

L'allevamento in condizioni inferiori alla norma e il commercio illegale comportano problemi importanti in termini di benessere dei cani e dei gatti interessati, anche per quanto riguarda la loro salute, e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia. Questo è quanto emerge dai problemi segnalati in numerose notifiche iRASFF: notifiche di cuccioli malati, tra cui cuccioli mai giunti a destinazione in quanto sottoposti a eutanasia a causa del parvovirus, di cani risultati positivi al test per la Brucella Canis, casi di cani estremamente stressati, di cani affetti da diarrea, infezioni respiratorie e disidratazione, casi di trascuratezza nelle cure. Altre notifiche iRASFF citano indagini relative a episodi di crudeltà nei confronti degli animali. Altre segnalano casi di mutilazioni, come il taglio delle orecchie e della coda dei cuccioli di cane.

Inoltre negli ultimi anni sta aumentando sempre più la vendita di cani e gatti attraverso le piattaforme online e i social media. Molti degli annunci pubblicati su queste piattaforme offrono animali che non provengono da allevamenti responsabili ma da allevamenti o negozi di animali da compagnia presumibilmente illegali oppure animali tenuti in condizioni che ne compromettono il benessere. La possibilità per gli Stati membri di risalire all'origine di cani e gatti è spesso limitata in quanto il sistema di identificazione di tali animali si applica solo quando gli animali sono spostati tra Stati membri o al di fuori di essi e non esiste inoltre un sistema di registrazione unificato.

Nel 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione 6 sul commercio illegale di animali da compagnia nell'UE in cui chiede un sistema armonizzato a livello dell'UE per l'identificazione e la registrazione obbligatorie di cani e gatti al fine di contrastare il commercio illegale. Ha inoltre chiesto che gli animali da compagnia siano dotati di un microchip applicato da un veterinario e siano registrati in una banca dati nazionale e che sia assicurato un maggiore livello di protezione ai consumatori che acquistano animali da compagnia ricorrendo ad annunci online.

Nel 2010 il Consiglio ha invitato la Commissione "a studiare le differenze tra le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda l'allevamento e il commercio di cani e gatti nell'UE e, se del caso, a elaborare opzioni strategiche per l'armonizzazione del mercato interno" 7 . In seguito, la Commissione ha pubblicato uno studio 8 in cui sono state individuate normative nazionali divergenti in materia di allevamento di cani e gatti nell'Unione e l'assenza di attività sistematiche di identificazione, registrazione e controllo dei movimenti di cani e gatti nell'Unione. Sono stati altresì individuati problemi di benessere dovuti alle condizioni di alloggiamento sia negli stabilimenti di allevamento che presso i siti di vendita 9 . Nel 2022, in sede di Consiglio, 20 Stati membri 10 hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'UE per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità 11 .

Molti Stati membri si sono inoltre impegnati a tutelare il benessere di cani e gatti in quanto firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia 12 .

Non esiste una normativa dell'UE sul benessere di cani e gatti. Esiste una normativa dell'UE sulla protezione di cani e gatti quando tali animali sono allevati, forniti e utilizzati a fini scientifici 13 . Esistono anche alcune prescrizioni specifiche dell'UE per il trasporto di cani e gatti 14 , che impongono un'età minima per il loro trasporto 15 . La normativa dell'UE disciplina anche i movimenti di cani e gatti nel contesto di malattie animali, in particolare la rabbia, quando sono soggetti a tali prescrizioni in materia di sanità animale nel contesto dei movimenti tra Stati membri e da paesi terzi 16 o quando sono oggetto di un cosiddetto movimento "a carattere non commerciale" mentre accompagnano i loro proprietari 17 .

Non esistono obblighi specifici dell'UE relativi alla vendita di cani e gatti tramite piattaforme online, tuttavia si applicano le disposizioni orizzontali del regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali") 18 . Il regolamento sui servizi digitali disciplina le responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online, comprese le piattaforme online quali i social media e i mercati online, per quanto riguarda i contenuti e i beni o servizi illegali offerti dal destinatario dei loro servizi. Il regolamento sui servizi digitali stabilisce, in particolare, una serie di obblighi in materia di dovere di diligenza per le piattaforme online pertinenti per il regolamento proposto, tra cui l'introduzione del principio di "tracciabilità degli operatori commerciali" e l'obbligo per i mercati online di adeguare la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di rispettare il diritto dell'Unione applicabile. Inoltre il regolamento sui servizi digitali copre tutti i tipi di contenuti illegali, quali definiti dal diritto nazionale o dell'UE, e pertanto qualsiasi contenuto che sarebbe considerato illegale ai sensi di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione sarà considerato illegale ai sensi di detto regolamento e se ne applicheranno i relativi obblighi.

Il commercio di cani e gatti è estremamente redditizio, con un valore annuo stimato delle vendite di cani e gatti nell'UE pari a 1,3 miliardi di EUR 19 , e quindi attraente per gli operatori disposti a intraprendere pratiche commerciali sleali o addirittura illecite. Alcuni stabilimenti detengono cani o gatti in condizioni di scarso benessere, sfiniscono le femmine per avere molte cucciolate ogni anno, trascurano gli animali a livello di alimentazione, alloggiamento, salute e condizioni igieniche e li vendono quando sono ancora troppo giovani (perché la vendita risulta più semplice e la produzione meno costosa). Di conseguenza molti animali presentano difetti fisici o sono malati e non ricevono trattamenti antiparassitari. Questi animali presentano spesso disturbi comportamentali dovuti allo svezzamento precoce o a maltrattamenti. È anche possibile che ne sia stata falsificata l'identificazione affinché non si riesca a risalire alla rispettiva origine.

Questa situazione genera anche costi inaspettati e iniqui per gli acquirenti, che devono pagare per curare alcune malattie o attenuare difetti genetici. Arreca inoltre un disagio emotivo agli acquirenti quando scoprono che i loro animali non possono più essere curati. Gli acquirenti possono anche trovarsi ad avere cani o gatti con gravi problemi comportamentali che ne rendono difficile la permanenza all'interno della famiglia. In entrambi i casi, gli acquirenti potrebbero dover infine ricorrere all'eutanasia. Inoltre questa situazione genera gravi sofferenze per gli animali, in quanto gli animali sono nutriti male, detenuti in condizioni non confortevoli e malsane, talvolta soggetti a maltrattamenti a causa della mancanza di conoscenze da parte degli addetti alla loro custodia.

Esistono inoltre notevoli differenze tra le normative dei diversi Stati membri, ad esempio in merito alle norme riguardanti la definizione della soglia tra allevatori professionisti e non professionisti, l'età minima e massima di riproduzione e l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, nonché in relazione alle difficoltà di attuazione delle norme nazionali in un mercato interno in cui gli animali circolano liberamente. Tali disparità sono probabilmente destinate ad aumentare, dato che le disposizioni nazionali sono riviste e rafforzate a un ritmo accelerato in alcuni Stati membri a causa delle pressioni pubbliche, mentre in altri Stati membri le disposizioni giuridiche in materia sono molto limitate, e potrebbero ostacolare il commercio di cani e gatti. Ciò andrà a scapito degli allevatori commerciali di alto livello e impedirà loro di trarre vantaggio dagli investimenti volti a migliorare il benessere di cani e gatti.

Ogni anno, in tutta l'UE, moltissimi cani e gatti sono accolti all'interno di rifugi, siano essi pubblici o di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro 20 . Ad esempio, in Belgio nel 2021 sono stati accolti 7 642 cani e 25 926 gatti 21 , mentre le stime annuali relative alla Spagna sono ancora più elevate, 100 000 cani e 30 000 gatti 22 . La summenzionata azione coordinata dell'UE relativa a cani e gatti ha segnalato sospetti di traffico illegale di cani attraverso alcuni di questi rifugi che pubblicavano annunci online per vendere cani importati, senza le necessarie autorizzazioni e inserendo dati errati nei certificati sanitari dei passaporti.

È necessario includere i rifugi per animali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se la loro attività è svolta in un ambiente diverso da quello degli allevatori commerciali, e applicare determinate prescrizioni, indipendentemente dal fatto che i rifugi svolgano o meno un'attività economica quando danno cani e gatti in adozione o provvedono al loro reinserimento, al fine di garantire l'efficacia delle norme e la relativa applicabilità, in particolare per evitare che il mercato subisca l'effetto distorsivo di pratiche che possono costituire concorrenza sleale o indurre in errore i consumatori, nonché per impedire il commercio illegale di cani e gatti.

La presente proposta intende affrontare tali problematiche proponendo un quadro comune con gli obiettivi seguenti:

garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti;

migliorare la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione, anche quando sono messi in vendita o offerti in adozione online;

garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'Unione;

promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali;

integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con l'attuale normativa dell'UE sul trasporto degli animali e sulle malattie animali trasmissibili. È altresì coerente con la proposta legislativa di revisione del regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto, adottata lo stesso giorno della presente proposta.

L'obbligo di riconoscimento degli stabilimenti di allevamento incluso nella presente proposta si basa sull'attuale obbligo di registrazione degli stabilimenti ai sensi della normativa in materia di sanità animale 23 . Gli Stati membri potranno basarsi sull'elenco degli stabilimenti registrati a norma della legislazione in materia di sanità animale per individuare quelli che devono essere sottoposti a ispezione e riconosciuti ai sensi della presente proposta.

Analogamente, le prescrizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta si basano sulle prescrizioni per l'identificazione di cani e gatti soggetti a movimenti transfrontalieri stabilite nella normativa in materia di sanità animale, estendendo l'obbligo di identificazione a tutti i cani e gatti immessi sul mercato o forniti nell'Unione e aggiungendo l'obbligo di registrazione di tali cani e gatti nelle banche dati nazionali.

La normativa in materia di sanità animale e le norme dell'Unione sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia 24 comprendono determinate prescrizioni relative all'ingresso di cani e gatti nell'Unione. In particolare, come regola consueta per i movimenti verso l'Unione, cani e gatti devono provenire da un paese terzo incluso nell'elenco dall'Unione sulla base di garanzie in materia di sanità animale e lo stabilimento di origine nel paese terzo deve essere registrato. La presente proposta si basa su tali prescrizioni, imponendo ai paesi terzi di fornire garanzie anche in merito ai loro controlli sulle norme in materia di benessere degli animali negli stabilimenti illustrate nella presente proposta ed esigendo che gli stabilimenti di allevamento siano non solo registrati ma anche riconosciuti. Per quanto riguarda la tracciabilità, ai sensi delle norme in materia di sanità animale, sia per i movimenti a carattere commerciale sia per quelli a carattere non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, la presente proposta prevede che, per i cani e i gatti che entrano nell'Unione, il proprietario nel luogo di destinazione ne garantisca la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri. In tal modo saranno disponibili più strumenti per i controlli su tali animali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la normativa dell'Unione in materia di mercato unico dei servizi digitali. Ad esempio, le disposizioni relative ai servizi online sono state redatte in modo da renderle compatibili con il regolamento sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065).

La presente proposta mantiene intatta l'esenzione dalla responsabilità che si applica alle piattaforme online alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre non impone alcun obbligo generale di sorveglianza delle informazioni memorizzate, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali, come stabilito all'articolo 8 dello stesso regolamento. Infine, i suoi obblighi integrano, ma non sostituiscono né contraddicono gli obblighi imposti dal regolamento sui servizi digitali alle piattaforme online, compresi quelli che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali. Il regolamento sui servizi digitali impone una serie di responsabilità comuni alle imprese online che prestano servizi nell'UE, comprese le piattaforme online che agiscono da intermediari per la vendita di prodotti e servizi. Il regolamento sui servizi digitali stabilisce obblighi relativi alla "conformità dal momento della progettazione", che impongono alle piattaforme di progettare e organizzare le loro interfacce online in modo da consentire la visualizzazione di determinate informazioni (ma solo per quanto riguarda i prestatori di servizi che si qualificano come "operatori commerciali") e la rimozione degli annunci illegali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la presente proposta riguarda l'allevamento, la detenzione e il commercio di cani e gatti, che sono animali vivi di cui all'allegato I del trattato, e il suo obiettivo è garantire il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti, per i quali mancano prescrizioni comuni in materia di benessere degli animali, evitare distorsioni e ostacoli al commercio di tali animali dovute a norme nazionali divergenti in materia di benessere degli animali, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali e di protezione dei consumatori, anche dal commercio illegale.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

L'obiettivo della presente proposta è disciplinare il commercio di cani e gatti nel mercato interno, comprese le importazioni da paesi terzi, per garantire lo sviluppo razionale del settore, evitare ostacoli al commercio e contrastare il commercio illegale di cani e gatti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali. Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli e devono essere affrontati dall'Unione. L'intervento esclusivo degli Stati membri rischierebbe di causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno. Le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali potrebbero persistere ed esacerbarsi in risposta alle richieste dei cittadini, determinando così una compartimentazione del mercato interno di cani e gatti.

Ad esempio, il divieto di un certo tipo di pratiche dolorose (taglio dell'orecchio, taglio della coda) in alcuni Stati membri ma non in altri va a scapito degli operatori commerciali che mantengono elevati livelli di benessere degli animali, in quanto essi non possono trarre vantaggio dai loro investimenti atti a rispettare norme elevate di benessere quando effettuano scambi a livello transfrontaliero. Ciò può causare la delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui tale divieto non si applica.

L'attività dei rifugi per animali è spesso svolta a livello transfrontaliero, data l'accessibilità dei servizi online per pubblicizzare il trasferimento di animali in tali situazioni. Alcuni rifugi per animali possono anche mettere in vendita gatti e cani. Dato che i rifugi forniscono al mercato un numero di animali che può essere considerato notevole, è necessario includerli nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l'attività svolta possa essere considerata un'attività economica, in quanto almeno i costi ragionevoli sono rimborsati. I rifugi per animali dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione e soggetti ad alcune prescrizioni del presente regolamento, per quanto riguarda i cinque settori del benessere degli animali, la competenza degli addetti alla custodia degli animali, le visite da parte dei veterinari e l'identificazione e la registrazione degli animali.

La tracciabilità dei cani e dei gatti è essenziale per contrastare il commercio illegale di tali animali. Attualmente è difficile garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti sul mercato dell'Unione. Poiché cani e gatti possono essere oggetto di scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione e le banche dati nazionali esistenti non sono interoperabili, le iniziative adottate a livello nazionale dai singoli Stati membri non possono colmare le lacune esistenti ed è necessario un intervento a livello dell'Unione. Per essere efficaci, le disposizioni in materia di tracciabilità dovrebbero applicarsi a tutti i cani forniti nell'Unione, indipendentemente dalla finalità cui sono destinati.

Proporzionalità

La presente proposta stabilisce prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Tali norme sono essenziali per proteggere il funzionamento del mercato interno e non vanno al di là di quanto necessario a tal fine.

In particolare, per garantire la proporzionalità, le disposizioni della presente proposta in materia di allevamento e detenzione negli stabilimenti non si applicano agli stabilimenti di dimensioni molto piccole. Gli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate all'anno non sono soggetti a norme sulle modalità di allevamento e di detenzione di cani e gatti e sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Un approccio analogo è adottato per i rifugi e i negozi di animali da compagnia che detengono un numero limitato di cani o gatti: essi sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di fornirli nell'Unione. Per garantire la proporzionalità delle norme dell'Unione per i rifugi, alcune delle disposizioni necessarie per gli stabilimenti di allevamento e i negozi di animali da compagnia, ad esempio prescrizioni dettagliate in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), non sono necessarie per i rifugi, dato che questi generalmente non hanno finalità lucrative.

Inoltre, anche se le persone fisiche e giuridiche che forniscono cani o gatti nell'Unione sono tenute a garantire che gli animali siano dotati di microchip e siano registrati, tale prescrizione è necessaria per garantire che il presente regolamento possa conseguire con efficacia i suoi obiettivi, in particolare contrastare il commercio illegale, ed è proporzionata dato l'impatto limitato di tale obbligo sulle persone fisiche che forniscono cani o gatti sul mercato dell'Unione (cfr. la sezione "valutazione d'impatto"). La proposta non impone tale obbligo alle persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi online.

La presente proposta consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di condizioni di alloggiamento, mutilazioni, programmi di arricchimento, selezione e riproduzione, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti in conformità di tali norme nazionali più rigorose.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

La regolamentazione dell'allevamento, della detenzione e dell'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti e immessi sul mercato rendono necessarie operazioni e norme tecniche che dovrebbero essere precise per garantire un'adeguata parità di condizioni tra gli operatori nel mercato interno. Il livello di precisione e armonizzazione richiesto può essere conseguito meglio con un regolamento direttamente vincolante piuttosto che mediante direttive.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile in quanto attualmente non esiste una legislazione in materia di benessere di cani e gatti.

Tuttavia il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali esamina questa lacuna nella normativa vigente in relazione alla protezione di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione. Nella consultazione pubblica condotta a sostegno del vaglio di adeguatezza, la grande maggioranza dei rispondenti ha ritenuto che mancassero prescrizioni specifiche per specie in materia di benessere degli animali per quanto riguarda i gatti (79 %, 47 064 su 59 286) e i cani (80 %, 47 272 su 59 286). Questo è quanto emerso anche nei colloqui con i portatori di interessi. Ad esempio, un'organizzazione professionale (che rappresenta i veterinari) ha affermato che gli animali da compagnia rivestono una grande importanza per i consumatori e che vi sono molti problemi relativi al benessere di tali animali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le consultazioni dei portatori di interessi si sono svolte nell'ambito delle attività dell'iniziativa volontaria sul benessere di cani e gatti 25 nonché in una serie di riunioni bilaterali con le organizzazioni di allevatori di cani, l'industria degli alimenti per animali da compagnia, i servizi online, l'industria farmaceutica e le organizzazioni per il benessere degli animali.

I portatori di interessi hanno convenuto sui problemi individuati (assenza di condizioni di parità, pratiche fraudolente a danno dei consumatori e degli animali, ruolo dei servizi online e dei social media) e sulla necessità che l'UE stabilisca una serie di norme comuni per regolamentare tale mercato. In particolare, le piattaforme online hanno sostenuto la necessità di un regime armonizzato per gli animali da compagnia a livello dell'UE e hanno ritenuto che ciò dovrebbe rappresentare un'opportunità per migliorare la fiducia e l'affidabilità in relazione ai canali di vendita online.

Assunzione e uso di perizie

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato una relazione in materia di assistenza scientifica e tecnica sugli aspetti relativi al benessere connessi all'allevamento, all'alimentazione, all'alloggiamento e alla salute di gatti e cani negli stabilimenti di allevamento 26 . La relazione dell'EFSA contiene raccomandazioni sul tipo di alloggiamento e di esercizio, sulla temperatura e sulla luce degli alloggiamenti, sulla salute e sugli interventi chirurgici dolorosi.

La Commissione ha inoltre tenuto conto delle conclusioni delle iniziative volontarie della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali relative al benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) durante gli scambi commerciali, che comprendono una serie di orientamenti riguardanti l'allevamento responsabile dei cani, l'allevamento di gatti, i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti, la socializzazione tra cuccioli di cane e di gatto, le piattaforme online per la vendita di cani e orientamenti per gli acquirenti di cani. Sia il parere dell'EFSA che la conclusione della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali sono pubblicamente disponibili su internet. La Commissione ha altresì tenuto conto delle due relazioni prodotte a tal fine da tale iniziativa volontaria: una relazione relativa alle raccomandazioni sui possibili elementi della normativa dell'UE in materia di commercializzazione e vendita di cani e gatti 27 e una relazione relativa alle raccomandazioni sui possibili elementi della normativa dell'UE in materia di allevamento di cani e gatti 28 .

Valutazione d'impatto

L'analisi e tutti i relativi elementi di prova saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta.

Gli elementi di prova disponibili degli impatti possono essere sintetizzati come segue.

Si stima che la proposta si applichi a circa 24 000-30 000 allevatori commerciali di cani e a 8 000-10 000 allevatori commerciali di gatti 29 , di cui il 20 % sono allevatori commerciali di razze selezionate 30 . Si stima che circa 4,4 milioni di cuccioli di cane e 1 milione di cuccioli di gatto della produzione annuale di cani e gatti nell'UE provengano da allevatori commerciali di razze non selezionate (il che corrisponde a circa il 50 % dei cani e dei gatti nati e allevati nell'UE ogni anno).

Prescrizioni in materia di alloggiamento

Il benessere dei cani e dei gatti allevati nell'UE migliorerebbe grazie alle nuove prescrizioni che garantiranno maggiore libertà di movimento in un ambiente privo di gabbie, con zone di comfort termico in cui gli animali possano soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, nonché maggiore spazio destinato all'attività e un ambiente complesso grazie alla possibilità di accesso all'esterno/all'interno 31 .

Si prevede che gli allevatori commerciali di cani e gatti di razze selezionate non sosterranno costi aggiuntivi in quanto solitamente rispettano già prescrizioni in materia di benessere uguali o più rigorose rispetto a quelle imposte dalle organizzazioni di allevatori di razze selezionate di cui sono membri 32 .

Le cause per cui cani e gatti sono accolti presso i rifugi sono varie, ma tra di esse figurano il randagismo e l'abbandono di animali, la rinuncia da parte del proprietario, la restituzione a seguito dell'adozione e la nascita di cuccioli di cane e gatto all'interno del rifugio 33 . Il numero di randagi e di animali presenti nei rifugi è particolarmente elevato nei paesi dell'Europa meridionale e orientale 34 . Attualmente mancano disposizioni relative ai rifugi per animali a livello europeo e, nonostante molti Stati membri dispongano di alcune misure nazionali, le condizioni di benessere degli animali in molti rifugi europei sono allarmanti 35 . In particolare, il sovraffollamento dei rifugi rappresenta un notevole rischio in termini di condizioni di scarso benessere degli animali 36 .

Prescrizioni in materia di riproduzione

L'introduzione di un'età minima per la riproduzione di cagne e gatte fattrici, una restrizione del ritmo riproduttivo e l'obbligo di monitorare la salute e il benessere delle cagne e gatte fattrici al di sopra di una certa età consentirebbe di rispettare la maturità fisica e fisiologica degli animali, migliorandone così il benessere 37 , 38 . Alcuni Stati membri dell'UE dispongono già di un quadro giuridico che fissa un'età minima/massima di riproduzione. Altri non prevedono alcun obbligo di questo tipo 39 . La proposta contribuirebbe pertanto a garantire una maggiore parità di condizioni per tutti i tipi di allevatori. Si eviterà di interrompere i cicli di produzione prevedendo un adeguato periodo di transizione che garantisca agli operatori il tempo di adattarsi alle nuove norme evitando così interruzioni nella fornitura di cani e gatti ai consumatori.

Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

Gli stabilimenti di allevamento devono già essere registrati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale") 40 . Tuttavia, la registrazione è effettuata senza un'ispezione da parte dell'autorità competente volta a verificare che lo stabilimento rispetti le norme in materia di benessere degli animali. Inoltre alcuni Stati membri (come Austria, Belgio, Francia, Germania e Portogallo) disciplinano gli stabilimenti di allevamento nella propria legislazione nazionale. Alcuni Stati membri, ma non tutti, riconoscono gli stabilimenti di allevamento sulla base di criteri relativi al benessere degli animali, e gli Stati che applicano tali prescrizioni utilizzano soglie diverse per considerare gli stabilimenti di allevamento come stabilimenti professionali soggetti a prescrizioni in materia di riconoscimento, il che aggrava la disparità di condizioni esistente nel settore 41 .

L'attuale obbligo di registrazione degli stabilimenti di allevamento consente alle autorità competenti di basarsi sui registri esistenti e agevolerà l'identificazione degli stabilimenti che necessitano di riconoscimento. Per gli allevatori di razze selezionate sarebbe probabilmente facile ottenere il riconoscimento (dato che solitamente rispettano già prescrizioni più rigorose in materia di benessere degli animali).

Identificazione e registrazione di cani e gatti e banche dati nazionali

L'identificazione obbligatoria (mediante trasponditori a lettura elettronica) e la registrazione in una banca dati nazionale di tutti i cani e gatti prima della fornitura o dell'immissione sul mercato migliorerebbero la tracciabilità di tali animali (in particolare in combinazione con condizioni specifiche in caso di vendita o adozione di cani o gatti mediante piattaforme online 42 ). Il tal modo le autorità competenti saranno maggiormente in grado di controllare l'identità e l'origine di cani e gatti oggetto di scambi commerciali e che circolano sul mercato interno, scoraggiando le frodi e quindi controllando meglio le condizioni di benessere degli animali nello stabilimento di origine.

In 24 Stati membri tale registrazione dei cani è già obbligatoria. In due dei tre rimanenti Stati membri, la registrazione è regolamentata in alcune regioni, mentre solo uno Stato membro non dispone di alcuna prescrizione di questo tipo. Pertanto, nella pratica, il costo della misura sarebbe limitato (anche se leggermente meno per i gatti, la cui identificazione e registrazione sono obbligatorie solo in sette Stati membri) 43 .

La misura non interesserà gli allevatori di cuccioli di cane e gatto di razze selezionate, in quanto tali allevatori fanno parte di associazioni che impongono prescrizioni analoghe in termini di identificazione e registrazione 44 . Per altri attori che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione, la proposta avrebbe un impatto economico limitato: il costo a carico dell'operatore o del fornitore per l'impianto di un trasponditore e la registrazione da parte di un veterinario è stimato a circa 50 EUR (esistono tuttavia disparità tra gli Stati membri) 45 . Negli Stati membri in cui la registrazione di cani (24) e gatti (7) è già obbligatoria 46 , non vi sarebbero costi aggiuntivi.

L'obbligo di garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali produrrà effetti su tutti gli Stati membri. Ciò è fondamentale per garantire un'adeguata tracciabilità e per rendere pienamente operativi i sistemi di verifica. L'esperienza acquisita in alcuni Stati membri e paesi terzi dimostra che è possibile conseguire l'interoperabilità sviluppando interfacce di programmazione delle applicazioni. È previsto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di effettuare tali adeguamenti. Attualmente, un'iniziativa privata, chiamata Europetnet, collega già le banche dati nazionali e regionali di 17 Stati membri (anche se su base volontaria) 47 . Pertanto l'impatto di tale obbligo sarebbe relativamente limitato.

Vendite online

Si stima che circa il 60 % dei proprietari di cani e gatti acquisti i propri animali da compagnia tramite internet, il che corrisponde a circa 4,8 milioni di cani e 1,2 milioni di gatti 48 . In tutta l'UE sono presenti almeno 75 piattaforme online che agiscono da intermediari per la vendita o la donazione di cani e gatti 49 . Attualmente l'offerta di cani online è regolamentata in otto Stati membri e l'offerta di gatti online è regolamentata in almeno sette Stati membri 50 . Questi approcci normativi nazionali presentano svariate divergenze. In Austria, ad esempio, solo gli allevatori registrati possono fare pubblicità online. A Bruxelles e nelle Fiandre, la pubblicità online deve indicare il numero di riconoscimento degli allevatori di cani o gatti quando l'inserzionista è il gestore di uno stabilimento riconosciuto (allevatore/venditore/rifugio). Il numero del microchip deve figurare tra le informazioni fornite nella pubblicità.

La proposta consentirebbe agli acquirenti di cani e gatti di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti attraverso un sito web collegato alle banche dati nazionali. Le piattaforme online sarebbero tenute ad adattare la propria interfaccia in modo che i fornitori comunichino le informazioni necessarie affinché gli acquirenti utilizzino il sito web per verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti.

Sulla base di iniziative private, sono stati sviluppati alcuni sistemi che sono già utilizzati volontariamente da talune piattaforme online in cui la verifica dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti avviene prima della pubblicazione dell'offerta su una piattaforma online. Inoltre alcuni Stati membri hanno iniziato a imporre l'uso di tali sistemi di verifica. In Francia, dal 1º luglio 2023 le piattaforme devono accertarsi, prima della pubblicazione, che le pubblicità per la vendita di cani o gatti forniscano tutte le informazioni obbligatorie (compresa l'identità dell'allevatore e l'identificazione dell'animale) da verificare in modo automatizzato sulla base della banca dati nazionale. Al termine di tale processo, l'annuncio pubblicato riporta l'indicazione "pubblicità verificata". In Germania, nel 2021 il governo ha annunciato l'intenzione di elaborare prescrizioni analoghe al fine di introdurre l'obbligo di verifica dell'identità per il commercio online di animali da compagnia.

Tale sistema migliorerebbe notevolmente la tracciabilità, consentendo così ai venditori, alle piattaforme online, agli acquirenti e alle autorità competenti di verificare agevolmente l'identificazione e la registrazione di un cane o di un gatto.

Ingresso nell'Unione europea

L'Unione è interessata da un cospicuo ingresso di cani e gatti, con diverse migliaia di animali importati ogni anno. Oltre all'importazione legale, il commercio illegale da paesi terzi è aumentato negli ultimi anni e il 45 % dei casi di non conformità e dei sospetti casi di frode rilevati all'interno dell'UE o alle sue frontiere durante l'azione coordinata dell'UE riguarda cani e gatti provenienti direttamente da paesi terzi quali la Serbia, la Bielorussia, la Russia e la Turchia 51 . È necessario integrare le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, con strumenti aggiuntivi per limitare le opportunità di tale commercio illegale.

In alcuni Stati membri che sono punti di ingresso di cani e gatti nell'Unione, come la Lettonia, si sono osservati ripetuti episodi di non conformità e sospetti casi di frode relativa alle partite e di uso improprio dei documenti relativi a movimenti a carattere non commerciale a fini commerciali, nonché un aumento del volume di ingressi di cani e gatti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia. Di conseguenza alcuni di questi Stati membri stanno prendendo in considerazione l'introduzione di misure nazionali, ad esempio la Lettonia ha introdotto misure di controllo supplementari all'importazione. Tuttavia, senza un intervento a livello dell'UE, ciò determinerebbe probabilmente la deviazione verso altri Stati membri di tali movimenti di ingresso nell'Unione da paesi terzi.

Vi sono inoltre prove concrete di un livello molto elevato di preoccupazioni da parte dei cittadini dell'Unione in merito al benessere, compresa la salute, dei cani e dei gatti allevati e detenuti in stabilimenti e forniti sul mercato dell'Unione. Ciò si evince dalla summenzionata indagine Eurobarometro sul benessere degli animali e dalla risoluzione del Parlamento europeo, nonché dal numero molto elevato di petizioni, interrogazioni parlamentari, denunce e lettere su questo tema ricevute dalla Commissione europea da parte di cittadini, organizzazioni della società civile e parlamentari. È quanto emerge anche dal numero di firme raccolte tramite campagne organizzate da ONG attive nel settore del benessere degli animali in alcuni Stati membri.

L'introduzione di prescrizioni in materia di benessere degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia e nei rifugi nell'UE, non affiancata dall'imposizione di prescrizioni equivalenti per le importazioni di cani e gatti da paesi terzi, farebbe aumentare tali importazioni da stabilimenti di paesi terzi che applicano norme inadeguate in materia di benessere. Questo per via dei prezzi attraenti e della mancata comunicazione ai consumatori dell'Unione di informazioni sulle condizioni di benessere nello stabilimento di origine. Pertanto l'obiettivo della presente proposta relativo alla politica in materia di benessere degli animali non sarebbe adeguatamente conseguito e le preoccupazioni dei cittadini dell'Unione non verrebbero affrontate.

Inoltre le misure di cui si prevede l'imposizione anche per quanto riguarda l'importazione di cani e gatti (visite veterinarie negli stabilimenti, stabilimenti tenuti a conformarsi alle prescrizioni in materia di alimentazione, alloggiamento, salute, esigenze comportamentali e mutilazioni) sono necessarie per proteggere la salute di cani e gatti, nonché la salute pubblica.

Le circostanze non ottimali in cui sono allevati gatti e cani all'interno di impianti di allevamento commerciale intensivo (le cosiddette "fabbriche di cuccioli") determinano un utilizzo eccessivo delle femmine per la riproduzione. Molto spesso ciò si traduce in esaurimento, cachessia e suscettibilità alle malattie infettive, oltre a una minore longevità.

La mancanza di tracciabilità e di un'adeguata vaccinazione rappresenta un grave rischio di trasmissione di zoonosi, come la rabbia e l'echinococcosi, comportando quindi rischi per la salute pubblica nell'Unione. Le cattive condizioni di alimentazione e di alloggiamento, compresi bassi livelli di igiene, nonché il ricorso a pratiche dolorose come le mutilazioni indeboliscono i sistemi immunitari degli animali e sono associati a un maggiore uso di antimicrobici, che influisce sullo sviluppo di infezioni resistenti agli antibiotici nell'uomo. Misure insufficienti per rispondere alle esigenze comportamentali degli animali e consentire loro di socializzare adeguatamente determinano problemi comportamentali nei cuccioli di cane e gatto, che più avanti negli anni potranno causare gravi problemi di sicurezza pubblica a causa dello sviluppo di comportamenti aggressivi.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta esclude i piccoli allevatori di cani e gatti nonché i negozi di animali da compagnia e i rifugi di piccole dimensioni dalle prescrizioni applicabili agli stabilimenti, in quanto tali norme sarebbero sproporzionate. Inoltre la proposta si basa su strumenti digitali (in particolare l'interoperabilità delle banche dati nazionali di cani e gatti) per conseguire l'obiettivo strategico di limitare le frodi.

Diritti fondamentali

Il potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione per le prescrizioni tecniche relative alle banche dati nazionali su cani e gatti e al sistema di verifica per le piattaforme online comprende l'obbligo per la Commissione di specificare in tali atti di esecuzione disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio dell'Unione è illustrata in dettaglio nella scheda finanziaria e può essere sintetizzata come segue.

La proposta richiederà risorse umane supplementari per gestire l'attuazione della legislazione e lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti (3 ETP).

Parallelamente, si stima che sia necessario un bilancio operativo di 1,5 milioni di EUR per lo sviluppo e il funzionamento iniziale del sistema di verifica dell'autenticità di tale identificazione e registrazione per le offerte mediante piattaforme online e per garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali e, successivamente, 300 000 EUR all'anno per la manutenzione e il funzionamento.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta introduce un elenco di indicatori strategici, che possono essere rivisti e completati, e l'obbligo per gli Stati membri di riferire periodicamente alla Commissione in merito, in quanto necessario per monitorare e valutare il successo del presente regolamento. Su tale base la Commissione pubblicherà un quadro operativo regolarmente aggiornato contenente dati sul benessere dei cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione.

Per poter raccogliere prove solide dopo i periodi di transizione di sette anni, è opportuno presentare una relazione di valutazione 15 anni dopo l'entrata in vigore.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

L'ambito di applicazione comprende l'allevamento e la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti (compresi i negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali) e la loro immissione sul mercato o la loro offerta in adozione a titolo gratuito. La proposta riguarda anche la tracciabilità dei cani e dei gatti immessi sul mercato o forniti nell'Unione. Sono esclusi cani e gatti detenuti a fini scientifici.

Capo II — Obbligo degli operatori degli stabilimenti

Questo capo non si applica a stabilimenti di piccole dimensioni.

Introduce i principi del benessere degli animali basato sul concetto dei "cinque domini", ossia le esigenze degli animali in termini di nutrizione, ambiente, salute, comportamento e stato mentale.

Questo capo stabilisce inoltre l'obbligo per gli operatori di notificare le proprie attività alle autorità competenti e di informare i clienti in merito alla proprietà responsabile.

Questo capo stabilisce le prescrizioni relative alle competenze degli addetti alla custodia degli animali e impone agli stabilimenti di ricevere visite veterinarie.

Il capo definisce poi le prescrizioni tecniche in materia di alimentazione e abbeveraggio, alloggiamento, salute, esigenze comportamentali e pratiche dolorose che gli stabilimenti di allevamento, i negozi di animali da compagnia e i rifugi devono rispettare (anche se alcune disposizioni non si applicano ai rifugi). Esso prevede inoltre che gli stabilimenti di allevamento siano riconosciuti dalle autorità competenti. Le disposizioni in materia di alloggiamento, salute e riconoscimento degli stabilimenti di allevamento hanno un'applicazione differita di cinque anni.

Capo III - Identificazione e registrazione di cani e gatti

Questo capo obbliga gli stabilimenti che detengono cani e gatti e i fornitori di cani e gatti nell'Unione a identificare gli animali in questione mediante microchip e a registrarli in una banca dati.

Impone inoltre ai fornitori di cani o gatti di fornire prove dell'identificazione e della registrazione. Inoltre le piattaforme online che offrono cani o gatti sono tenute a consentire ai fornitori di presentare le prove dell'identificazione e della registrazione dei cani o gatti offerti su tali piattaforme. Impone alla Commissione di garantire lo sviluppo di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico per verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto.

Capo IV - Autorità competenti

Questo capo impone alle autorità competenti di offrire formazione in materia di benessere degli animali agli addetti alla custodia degli animali e di approvare programmi di formazione su tale argomento.

Questo capo impone agli Stati membri di istituire una banca dati per cani e gatti identificati mediante microchip.

Il capo contiene inoltre l'obbligo per le autorità competenti di raccogliere, analizzare e pubblicare dati sul benessere degli animali e di comunicarli alla Commissione ogni tre anni.

Capo V — Ingresso di cani e gatti nell'Unione

Questo capo contiene norme sull'ingresso nell'Unione di cani e gatti allevati e detenuti conformemente alle condizioni della presente proposta o a condizioni ad esse equivalenti.

Capo VI - Disposizioni procedurali

Questo capo contiene le disposizioni relative al conferimento alla Commissione del potere di integrare e modificare gli elementi non essenziali degli allegati del regolamento mediante atti delegati, al fine di tenere conto di nuove prove scientifiche o dei progressi tecnici in materia di benessere degli animali.

Capo VII - Altre disposizioni

Questo capo contiene norme relative a misure nazionali più rigorose. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tali norme che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, risultano applicabili. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad adottare una nuova normativa che stabilisca disposizioni nazionali più rigorose per quanto riguarda le condizioni di alloggiamento, l'arricchimento, le mutilazioni e le strategie di riproduzione, purché siano coerenti con le rispettive norme dell'Unione e non limitino la libera circolazione e l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle prescrizioni nazionali più rigorose.

Il capo prevede anche che la Commissione pubblichi ogni cinque anni una relazione di monitoraggio sul benessere di cani e gatti immessi sul mercato. Il capo impone agli Stati membri di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione.

2023/0447 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 52 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 53 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli animali vivi, compresi i gatti e i cani, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione. Esiste un mercato per questi animali nell'Unione, che comprende notevoli scambi transfrontalieri. Molti Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Esiste un'ampia gamma di prove del funzionamento non ottimale del mercato interno di cani e gatti nell'Unione, nonché del commercio illegale di tali animali all'interno dell'Unione e quando importati nell'Unione. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per quanto riguarda la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione.

(2)L'assenza di disposizioni dell'Unione in materia di benessere per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti, e la divergenza delle norme nazionali, laddove presenti, molto spesso hanno fatto sì che tali animali nascessero, fossero allevati e venduti o adottati gratuitamente in circostanze dannose per il loro benessere. La concorrenza tra allevatori commerciali di cani e gatti in diversi Stati membri non avviene in condizioni di parità, in quanto le condizioni di benessere degli animali sono uno degli elementi principali della competitività di tali operatori e variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza la concorrenza è falsata, in particolare per gli allevatori e i detentori che rispettano norme di livello elevato, che non riescono a monetizzare i propri investimenti nel benessere degli animali quando effettuano scambi transfrontalieri, in quanto devono confrontarsi con operatori che traggono vantaggio da condizioni di benessere degli animali inferiori alla norma per esercitare pressione concorrenziale, far scendere i prezzi e abbassare gli standard.

(3)Inoltre i consumatori non godono di sufficiente protezione in quanto, quando acquistano un cane o un gatto, si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquistato o acquisito.

(4)È pertanto opportuno stabilire prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per gli stabilimenti che si occupano dell'allevamento, della detenzione e dell'immissione sul mercato di cani e gatti. Ciò garantirà lo sviluppo razionale del settore, condizioni uniformi di concorrenza e la protezione dei consumatori, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali.

(5)Nell'ultimo decennio la domanda di cani e gatti da tenere come animali da compagnia nelle famiglie è aumentata in modo significativo. Di conseguenza si è registrato un aumento sostanziale dell'allevamento e del commercio sul mercato dell'Unione di cani e gatti, comprese le vendite, le adozioni e le importazioni da paesi terzi. L'assenza di prescrizioni in materia di benessere di tali animali nell'Unione e le disparità tra le prescrizioni applicabili nei diversi Stati membri hanno dato luogo a un significativo commercio illegale di cani e gatti in condizioni estremamente dannose per il loro benessere.

(6)Il commercio illegale di cani e gatti si è sviluppato in parte a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali al fine di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a sofferenze di cani e gatti soggetti a pratiche di allevamento non controllate. Non è possibile garantire che gli operatori rispettino le stesse norme di benessere degli animali e garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda la fornitura di cani e gatti senza mezzi affidabili per risalire all'origine degli animali. È pertanto fondamentale garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti mediante un sistema che li identifichi e li registri prima che siano forniti per la prima volta nell'Unione, nonché ogni volta che avviene un trasferimento di proprietà degli animali.

(7)Il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi è in aumento. Le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti verso l'UE, come le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, non contengono strumenti sufficienti per prevenire tale commercio illegale.  Ciò significa che sono necessarie norme supplementari per contrastare il commercio illegale di cani e gatti. Secondo le norme vigenti in materia di sanità animale, per quanto riguarda i movimenti a carattere sia commerciale che non commerciale di cani e gatti che entrano nell'Unione, gli animali devono essere identificati mediante un microchip. Per rafforzare tali disposizioni in materia di tracciabilità, i proprietari di cani e gatti che entrano nell'Unione dovrebbero garantirne la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri nel luogo di destinazione. Ciò consentirà un maggiore controllo dei movimenti di tali animali.

(8)Le disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella presente proposta contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica), conformemente all'approccio "One Health".

(9)Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 disciplina le malattie animali trasmissibili al fine di evitare la diffusione di tali malattie nell'Unione. La salute degli animali rappresenta uno dei cinque domini del benessere degli animali ed è pertanto oggetto del presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non tratta le malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429, ma piuttosto lo stato di salute di cani e gatti quale determinato da malattie non trasmissibili (ad esempio lesioni) o da malattie non presenti nell'elenco (ad esempio determinati parassiti). Le norme stabilite nel presente regolamento integrano pertanto il regolamento (UE) 2016/429 e non si sovrappongono alle norme stabilite in detto regolamento, né le duplicano.

(10)Il regolamento (UE) 2016/429 impone l'identificazione di cani e gatti mediante un trasponditore, ma solo se sono oggetto di movimenti tra Stati membri una volta entrati nell'Unione. L'identificazione imposta da detto regolamento non è pienamente armonizzata in quanto non comprende norme precise relative ai trasponditori. Inoltre tale regolamento non impone agli Stati membri di tenere banche dati di cani e gatti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a istituire e mantenere banche dati di cani e gatti forniti sul mercato dell'Unione per garantire la tracciabilità di tali animali. È altresì necessario garantire l'interoperabilità di tali banche dati. Ciò agevolerà la ricerca di informazioni su cani e gatti in tutta l'Unione e consentirà alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali per garantire la conformità alle norme in materia di benessere degli animali.

(11)La fornitura di cani e gatti, a scopo di lucro o a titolo gratuito, ha un impatto sul mercato interno. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, è opportuno garantire la tracciabilità di tutti gli animali oggetto di scambi sul mercato dell'Unione e assoggettare a norme dettagliate la detenzione degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia o nei rifugi per animali.

(12)La detenzione di cani e gatti per conto dei proprietari, come ad esempio nelle pensioni per animali da compagnia, è un'attività a carattere temporaneo e locale che non ha un impatto significativo sul mercato interno. È pertanto giustificato escludere le pensioni per animali da compagnia dalle prescrizioni previste dal presente regolamento per gli stabilimenti che detengono cani e gatti.

(13)La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 55 disciplina la detenzione, la riproduzione e la fornitura di animali a fini scientifici, compresi cani e gatti. Cani e gatti destinati a fini scientifici dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(14)Per la prima volta norme dettagliate in materia di benessere interesseranno un gran numero di cani e gatti, il che consentirà loro di beneficiare di migliori condizioni di vita. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà pratiche nel determinare, in alcuni casi, se cani e gatti siano detenuti come animali da compagnia o per l'immissione sul mercato o la fornitura, il presente regolamento dovrebbe esentare da determinati obblighi i proprietari di animali da compagnia che detengono un certo numero di cani e gatti e producono un certo numero di cucciolate al di sotto di una determinata soglia. In caso contrario, tali proprietari di animali da compagnia sarebbero soggetti alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, il che non sarebbe proporzionato.

(15)Una volta raggiunta la soglia relativa alle attività di allevamento di cui al considerando precedente, i locali adibiti all'allevamento degli animali sono soggetti alle norme relative agli stabilimenti di allevamento di cui al capo II del presente regolamento, anche se le attività di allevamento sono svolte all'interno di abitazioni, come spesso avviene per diversi tipi di allevatori commerciali. Le abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II del presente regolamento.

(16)Sebbene alcuni stabilimenti di allevamento siano gestiti da allevatori autorizzati che rispettano buone norme di gestione degli animali, una parte importante degli animali immessi sul mercato dell'Unione proviene da allevatori del mercato grigio e da allevatori che adottano condizioni inferiori alla norma e che non garantiscono un livello sufficiente di benessere degli animali per i cani e i gatti da loro allevati. Ciò crea una concorrenza sleale per gli allevatori di razze selezionate e anche per quelli di razze non selezionate che rispettano standard elevati di benessere degli animali. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate in materia di benessere degli animali per gli operatori di tutti gli stabilimenti di allevamento.

(17)Inoltre sul mercato dell'Unione cani e gatti sono forniti da diversi tipi di operatori che svolgono diversi tipi di attività. Agli allevatori commerciali si affiancano negozi di animali da compagnia che detengono cani e gatti, solitamente nati e allevati in altri stabilimenti, per venderli. La protezione di questi animali può non essere ottimale e non esistono norme comuni in materia di benessere che devono essere rispettate in tali stabilimenti. Dato che i negozi di animali da compagnia sono operatori commerciali che immettono sul mercato cani e gatti, è pertanto necessario applicare a tali stabilimenti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

(18)I rifugi per animali sono imprese private o pubbliche oppure organizzazioni senza scopo di lucro che accolgono e detengono cani e gatti randagi o animali che in precedenza avevano un proprietario e che sono stati smarriti, confiscati o abbandonati. Talvolta, la riproduzione incontrollata degli animali da compagnia o una riproduzione eccessiva determinano la proliferazione di cani e gatti randagi che finiscono nei rifugi. A seconda del loro contesto di provenienza, gli animali dei rifugi possono essere di razza pura o meticci e possono includere la prole di animali che si sono riprodotti all'interno del rifugio. I rifugi possono detenere un gran numero di animali e venderli oppure offrirli in adozione o provvedere al loro reinserimento, talvolta gratuitamente o dietro pagamento dei costi ragionevoli sostenuti.

(19)Nonostante le differenze nelle attività svolte dagli allevatori commerciali e dai negozi di animali da compagnia, da un lato, e dai rifugi per animali, dall'altro, tutti forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione ed è presente una certa sovrapposizione, in particolare a livello della domanda. Quando cercano un cane o un gatto, i consumatori scelgono tra l'acquisto di un animale da un allevatore (direttamente o tramite un negozio di animali da compagnia o un intermediario) o l'adozione di un animale da un rifugio. L'acquisizione di cani o gatti direttamente dai proprietari di animali da compagnia è marginale. Un fattore importante nella scelta di un cane o di un gatto è costituito dai possibili problemi comportamentali o di altro tipo che l'animale può presentare per essere stato tenuto in condizioni di scarso benessere e che possono ridurre la sua idoneità a essere detenuto come animale da compagnia, indipendentemente dal fatto che l'animale sia stato detenuto in uno stabilimento di allevamento commerciale, in un negozio di animali da compagnia o in un rifugio. Inoltre, dato che il commercio è svolto anche da intermediari e per lo più online, i consumatori potrebbero non sapere prima di acquistare un cane o un gatto se l'animale proviene da un rifugio, da un allevatore o da un negozio di animali da compagnia. Vi sono prove del fatto che un significativo numero di animali forniti al mercato dell'Unione proviene dai rifugi, in particolare per quanto riguarda i gatti. Vi sono inoltre prove del fatto che i rifugi in alcuni Stati membri forniscono animali a potenziali proprietari di animali da compagnia in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda i cani. Al fine di garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, ovvero assicurare il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti e lo sviluppo razionale del settore, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali, è necessario applicare alcune delle sue prescrizioni ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi vendano animali a titolo oneroso o forniscano animali solo gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Tuttavia, per motivi di proporzionalità e dato che le attività dei rifugi differiscono da quelle di altri operatori e possono svolgere una funzione di interesse pubblico, ai rifugi dovrebbero applicarsi solo alcune delle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l'alloggiamento, l'alimentazione e l'abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.

(20)Inoltre, dato il numero significativo di animali che i rifugi forniscono nell'Unione e la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la tracciabilità e la prevenzione del commercio illegale, anche i rifugi dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, indipendentemente dal fatto che la loro attività possa essere considerata di natura economica o meno.

(21)Poiché stabilisce prescrizioni in materia di benessere degli animali per cani e gatti, il presente regolamento rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 e dovrebbero applicarsi le corrispondenti definizioni di autorità competenti. È opportuno applicare la definizione di autorità competenti contenuta in detto regolamento, al fine di garantire la coerenza con le norme applicabili in materia di controlli ufficiali in materia di salute e benessere degli animali.

(22)Il concetto dei "cinque domini" (nutrizione, ambiente fisico, salute, interazioni comportamentali e stato mentale) è stato sviluppato sulla base di prove scientifiche per descrivere le diverse dimensioni del benessere degli animali. Non si concentra solo sull'assenza di esperienze negative per l'animale, ma comprende anche esperienze positive. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sul concetto dei "cinque domini".

(23)Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di individuare gli stabilimenti soggetti ai loro controlli ufficiali. È pertanto necessario che gli operatori che detengono cani e gatti negli stabilimenti notifichino le loro attività alle autorità competenti.

(24)La presenza di personale adeguatamente formato e qualificato è essenziale per migliorare le condizioni di benessere degli animali. Le competenze in materia di benessere degli animali richiedono la conoscenza dei modelli comportamentali di base e delle esigenze delle specie interessate. Al fine di evitare dolore, angoscia e sofferenza a cani e gatti, gli addetti alla custodia degli animali dovrebbero avere le competenze in materia di benessere degli animali pertinenti ai loro compiti e agli animali da essi trattati.

(25)Dato che il benessere degli animali comprende la salute degli animali, i veterinari sono nella posizione migliore per fornire consulenza agli operatori al fine di migliorare la situazione relativa al benessere degli animali negli stabilimenti. I veterinari dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito alla correlazione esistente tra la salute e il benessere di tali animali. Gli stabilimenti che detengono cani e gatti dovrebbero pertanto ricevere visite regolari volte a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario.

(26)Alcune strategie di riproduzione possono comportare problemi per il benessere di cani e gatti. Selezionando alcuni tratti genetici per motivi estetici o di altra natura commerciale, potrebbero anche comparire tratti indesiderati dal punto di vista del benessere degli animali ed essere trasmessi alle generazioni future. Gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire che le loro strategie di riproduzione non comportino tali conseguenze negative per il benessere di cani e gatti.

(27)Le prove scientifiche dimostrano che la riproduzione in consanguineità ha effetti negativi significativi sulla salute e sul benessere degli animali. È pertanto opportuno vietare la riproduzione in consanguineità di cani e gatti, compresi gli accoppiamenti di primo e secondo grado, in quanto ciò aumenta l'incidenza di disturbi ereditari e compromette la funzionalità del sistema immunitario, entrambi fattori che incidono negativamente sulla salute e sul benessere di cani e gatti.

(28)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha fornito assistenza tecnica e scientifica su diverse questioni relative all'alloggiamento, alla salute e alle procedure dolorose riguardanti cani e gatti detenuti negli stabilimenti di allevamento 57 . Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni dell'Autorità sul tipo di alloggiamento e di esercizio, sulla temperatura e la luce degli alloggiamenti, sulla salute e sugli interventi chirurgici dolorosi.

(29)Le prove scientifiche evidenziano l'importanza dell'alimentazione, dell'abbeveraggio, dell'alloggiamento, della salute, delle esigenze comportamentali e della prevenzione di pratiche dolorose per il benessere di cani e gatti. È pertanto essenziale che tali ambiti relativi alla detenzione di cani e gatti siano disciplinati in modo dettagliato.

(30)Le prove scientifiche indicano chiaramente la necessità per cani e gatti di disporre di spazio sufficiente per esprimere il loro comportamento naturale e avere normali interazioni sociali. Ciò non è possibile se gli animali sono tenuti rinchiusi e in gabbie. È pertanto opportuno vietare la detenzione di cani e gatti in gabbie.

(31)Dovrebbe essere vietato tenere gli animali alla catena per lunghi periodi, in quanto può sollevare importanti preoccupazioni relative al loro benessere. Tale pratica può essere associata a una maggiore incidenza di disturbi di locomozione, all'incapacità di sdraiarsi o riposarsi comodamente e di assumere comportamenti normali.

(32)Fornire spazio sufficiente a cani e gatti per esprimere comportamenti innati è di fondamentale importanza. Per lo stesso motivo, il ricorso a contenitori dovrebbe essere limitato a circostanze eccezionali, quali l'isolamento di animali aggressivi o il trasporto per recarsi da un veterinario. La sistemazione di cani e gatti dovrebbe inoltre consentire loro accesso illimitato alla luce naturale, integrata ove necessario dall'illuminazione artificiale, al fine di agevolare l'adeguato ritmo circadiano degli animali. Ai cani dovrebbe essere garantita la possibilità di accedere quotidianamente in sicurezza a spazi all'aperto per rispondere alla loro necessità di fare esercizio fisico, socializzare ed esprimere altri comportamenti innati.

(33)Per impedire complicazioni durante la gravidanza ed evitare di comprometterne il benessere, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere fatte riprodurre solo dopo il raggiungimento della maturità scheletrica e sessuale. Per consentire il loro recupero fisico a seguito della gravidanza e dell'allattamento, le cagne e gatte fattrici dovrebbero essere riammesse alla riproduzione solo dopo un periodo di tempo sufficiente. Tuttavia, per prevenire determinate condizioni patologiche correlate alla riproduzione nelle cagne e gatte fattrici, come la piometra, dovrebbero essere consentite fino a tre gravidanze consecutive, seguite da un adeguato periodo di recupero. La riproduzione dovrebbe cessare gradualmente in cagne e gatte fattrici con l'avanzare dell'età.

(34)Il cambiamento delle pratiche relative al ciclo di riproduzione richiesto dal presente regolamento può in alcuni casi incidere sul livello delle entrate degli allevatori di cani e gatti a causa della diminuzione del numero di cucciolate prodotte all'anno. È pertanto necessario concedere agli allevatori più tempo per adeguare il proprio modello aziendale.

(35)Cani e gatti detenuti come animali da compagnia non dovrebbero costituire una minaccia per la sicurezza umana. Per ridurre il rischio di aggressioni nei confronti dell'uomo, ai cani e ai gatti nati negli stabilimenti di allevamento dovrebbe essere consentito di socializzare adeguatamente con animali della stessa specie e, se possibile, con altri animali e con gli esseri umani. Dovrebbero essere detenuti in un ambiente stimolante e privo di minacce, dotato di strumenti di arricchimento che offrono loro la possibilità di giocare e di esprimere altri comportamenti innati. La separazione di cani e gatti dalle madri prima dello svezzamento naturale può causare un grave stress da separazione in questi animali e dovrebbe pertanto essere vietata.

(36)Le procedure volte a modificare l'aspetto o a impedire determinati comportamenti di gatti e cani, come il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la rimozione degli artigli e l'asportazione delle corde vocali, hanno gravi ripercussioni negative sul benessere di gatti e cani. Tali procedure causano dolore e impediscono a gatti e cani di esprimere comportamenti innati. Per questo motivo, tali procedure dovrebbero essere consentite solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici.

(37)Le condizioni all'interno degli stabilimenti di allevamento sono particolarmente rilevanti al fine di garantire che cani e gatti siano detenuti e trattati correttamente prima di essere immessi sul mercato. È quindi importante che tali stabilimenti siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. È altresì importante che un elenco di tali stabilimenti riconosciuti sia accessibile al pubblico per consentire ai potenziali acquirenti di verificare lo status dei loro fornitori. Poiché tutti gli stabilimenti dispongono di una proroga per l'applicazione delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute, è necessario che l'obbligo degli stabilimenti di allevamento di ottenere un riconoscimento inizi ad applicarsi nella stessa data delle prescrizioni in materia di alloggiamento e salute.

(38)Alcuni operatori che immettono sul mercato cani e gatti o rifugi che forniscono cani e gatti incoraggiano i potenziali clienti all'acquisto a qualsiasi costo utilizzando argomentazioni emotive, senza informare il potenziale proprietario delle conseguenze che possedere un animale da compagnia comporta. Altri operatori o rifugi insistono sulla responsabilità connessa alla proprietà degli animali da compagnia, il che limita la loro capacità di vendere animali. Questa discrepanza negli approcci degli operatori tende a favorire gli operatori meno responsabili, causando distorsioni della concorrenza nonostante l'importanza, per il benessere degli animali e l'ordine pubblico, di informare i clienti in merito alle loro responsabilità quando acquistano un cane o un gatto. È pertanto giustificato esigere che tutti i soggetti che forniscono cani e gatti sul mercato dell'Unione affinché siano usati come animali da compagnia informino i futuri proprietari in merito alle loro responsabilità. Inoltre, qualora la fornitura di un cane o di un gatto sia agevolata da mezzi online, la pubblicità online dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata avvertenza che trasmetta efficacemente il messaggio di proprietà responsabile.

(39)Il traffico illecito e le pratiche fraudolente in relazione alla vendita o al trasferimento di cani e gatti ai fini dell'adozione sono agevolati dall'assenza di tracciabilità, data la mancanza di prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per tali animali. Possono inoltre verificarsi pratiche fraudolente quando i sistemi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti non sono armonizzati o non possono essere utilizzati facilmente perché i sistemi tecnici non sono interoperabili. È pertanto essenziale armonizzare le norme relative ai mezzi di identificazione e di registrazione e garantire che l'identificazione e la registrazione di cani e gatti siano completate prima che l'animale sia fornito per la prima volta nell'Unione. I fornitori di cani e gatti dovrebbero fornire prove dell'identificazione e della registrazione in una delle banche dati istituite a tal fine dagli Stati membri prima che l'animale sia immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta. Successivamente, ad ogni trasferimento di proprietà o di responsabilità dell'animale, il fornitore deve fornire la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale in una delle banche dati. Ai fini della proporzionalità, le persone fisiche che forniscono cani e gatti occasionalmente con mezzi diversi dalle piattaforme online non dovrebbero essere soggette a tale obbligo.

(40)I fornitori di cani e gatti dovrebbero non solo fornire la prova dell'identificazione, esibendo un documento contenente il codice del trasponditore impiantato nell'animale, ma anche la prova della registrazione di tale animale in una banca dati ufficiale. In tal modo è possibile trasmettere al nuovo proprietario le informazioni fondamentali sull'animale garantendo la tracciabilità.

(41)Poiché la maggior parte dei cani e dei gatti è attualmente messa in vendita o offerta in donazione mediante annunci pubblicati su piattaforme online, i fornitori di piattaforme online dovrebbero agire con diligenza quando fungono da intermediari per fornire accesso a cani e gatti. Pertanto, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, le piattaforme online dovrebbero essere tenute ad adeguare le modalità relative ai loro annunci riguardanti cani e gatti affinché i fornitori forniscano prove dell'identificazione e della registrazione dei cani e dei gatti destinati alla vendita o alla donazione. Inoltre la Commissione dovrebbe garantire la realizzazione di un sistema gratuitamente accessibile al pubblico che consenta di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto. Questa misura è volta a contrastare al meglio le frodi migliorando la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione per risalire alla loro origine, consentendo migliori controlli da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, migliorando il benessere di tali animali. Ciò non dovrebbe equivalere a un obbligo generale di sorveglianza per le piattaforme online degli annunci offerti attraverso la propria piattaforma, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti volto a valutare l'accuratezza dell'identificazione e della registrazione prima della pubblicazione dell'offerta.

(42)Dato che il livello di consapevolezza in merito al benessere degli animali di cui dispongono gli addetti alla custodia degli animali ha un impatto diretto sul benessere dei cani e dei gatti sotto le loro cure, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di una formazione sufficiente, in termini sia quantitativi che qualitativi, per consentire agli addetti alla custodia degli animali di soddisfare le prescrizioni in materia di formazione di cui al presente regolamento.

(43)Per garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti, gli animali non dovrebbero solo essere marcati con un identificatore unico sotto forma di trasponditore, ma la loro identificazione dovrebbe essere anche registrata in una banca dati. Pertanto gli Stati membri che ancora non dispongono di banche dati nazionali per cani e gatti dovrebbero istituire tali banche dati affinché l'identificazione possa essere affidabile e verificata. Inoltre, per garantire la tracciabilità all'interno dell'Unione, tali banche dati nazionali dovrebbero essere interoperabili, in modo da consentire alle autorità competenti e ai portatori di interessi pertinenti di verificare l'autenticità dell'identificazione.

(44)Per valutare i progressi compiuti in termini di tracciabilità e di condizioni di benessere degli animali di cui godono i cani e i gatti detenuti negli stabilimenti, è necessario che gli Stati membri raccolgano, riferiscano e analizzino gli indicatori strategici fondamentali, che dovrebbero essere armonizzati a norma del presente regolamento per garantirne la comparabilità a livello di Unione, e che consentano di monitorare a livello dell'Unione i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici del presente regolamento.

(45)Cani e gatti importati nell'Unione possono essere stati allevati o detenuti in paesi terzi in condizioni dannose per il loro benessere. Inoltre, tenendo conto delle specifiche preoccupazioni dei cittadini dell'Unione per il benessere di cani e gatti, nonché dei rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica associati a condizioni di scarso benessere nello stabilimento di origine specializzato nell'allevamento di cani e gatti, è importante che le importazioni di cani e gatti da paesi terzi rispettino norme in materia di benessere equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e offrano le stesse garanzie per quanto riguarda la tracciabilità di tali animali. Dato che ciò obbligherà gli operatori di paesi terzi coinvolti nelle esportazioni di cani e gatti nell'Unione ad apportare cambiamenti, è necessario prevedere un periodo transitorio della stessa durata di quello applicabile agli operatori dell'Unione.

(46)Le disposizioni di cui al considerando precedente dovrebbero essere applicate realizzando un elenco di paesi terzi autorizzati a fornire cani e gatti all'Unione sulla base di una valutazione della Commissione circa l'affidabilità dei loro controlli ufficiali intesi a far rispettare le norme in materia di benessere degli animali previste dal presente regolamento, o norme equivalenti, negli stabilimenti ubicati nel loro territorio che forniscono o intendono fornire cani e gatti all'Unione. È inoltre opportuno redigere un elenco degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti in tali paesi terzi e che sono autorizzati a esportare tali animali nell'Unione, al fine di garantire la tracciabilità e i controlli presso i posti di controllo frontalieri dell'Unione. La Commissione, seguendo un approccio basato sul rischio, dovrebbe condurre audit dell'affidabilità dei sistemi di controlli ufficiali dei paesi terzi autorizzati a norma del presente regolamento nonché di quelli che chiedono di essere autorizzati a norma del presente regolamento.

(47)A norma del regolamento (UE) 2016/429 è istituito un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cani e gatti per gestire il rischio di introduzione nell'Unione di malattie animali trasmissibili. L'elenco dei paesi terzi di cui al considerando precedente dovrebbe pertanto essere limitato ai paesi terzi autorizzati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e che forniscono adeguate garanzie della capacità della loro autorità competente di controllare e garantire la conformità degli stabilimenti che allevano e detengono cani e gatti destinati all'esportazione nell'Unione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite nel presente regolamento.

(48)Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'articolo 6 del presente regolamento in modo che le strategie di riproduzione non portino alla comparsa di genotipi che hanno effetti nocivi sulla salute o sul benessere di cani e gatti.

(49)Al fine di stabilire criteri minimi da valutare durante le visite di verifica del benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare l'articolo 10 del presente regolamento.

(50)Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, nonché del loro impatto sociale, economico e ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per quanto riguarda le prescrizioni relative all'allevamento, alla detenzione e all'identificazione di cani e gatti, nonché gli indicatori per monitorare gli obiettivi strategici del presente regolamento.

(51)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 58 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(52)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni seguenti del presente regolamento:

articolo 9, paragrafo 3, per armonizzare il contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale degli addetti alla custodia degli animali;

articolo 17, paragrafo 5, per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti, sia che siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi;

articolo 17, paragrafo 7, per specificare taluni aspetti del sistema che esegue controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti;

articolo 19, paragrafo 3, per stabilire le prescrizioni minime relative al contenuto delle banche dati di cui al paragrafo 1 di detto articolo e le prescrizioni relative all'interoperabilità delle banche dati;

articolo 20, paragrafo 3, per definire una metodologia armonizzata per misurare i dati raccolti nell'allegato III e il modello per la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di relazioni su tali dati;

articolo 21, paragrafo 5, al fine di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione dell'equivalenza delle condizioni di allevamento e detenzione di cani e gatti all'interno di stabilimenti di un paese terzo che intende esportare animali nell'Unione con le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti.

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 59 .

(53)I cittadini hanno diversi atteggiamenti nei confronti del benessere di cani e gatti e alcuni Stati membri hanno già adottato una serie completa di norme al riguardo. È pertanto necessario che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione degli animali rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare norme nazionali più rigorose in taluni settori, a condizione che tali norme non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno.

(54)Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni nazionali alla Commissione. La Commissione dovrebbe portarle all'attenzione degli altri Stati membri. Laddove rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme nazionali dovrebbero essere notificate alla Commissione conformemente a detta direttiva.

(55)È essenziale che la legislazione dell'Unione sia soggetta a monitoraggio e valutazione periodici in modo da poter essere adeguata per conseguire gli effetti previsti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo per la Commissione di monitorare il benessere di cani e gatti nell'Unione e di effettuare una valutazione da presentare ad altre istituzioni dell'Unione.

(56)Per garantire la piena applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(57)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme minime armonizzate che garantiscano il corretto funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo un elevato livello di benessere di cani e gatti e la loro tracciabilità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni minime in materia di:

a)benessere di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti o immessi sul mercato dell'Unione;

b)tracciabilità di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica all'allevamento, alla detenzione e all'immissione sul mercato di cani e gatti, nonché alla loro fornitura nell'Unione.

2.Il presente regolamento non si applica all'allevamento, alla detenzione, all'immissione sul mercato o alla fornitura di cani o gatti a fini scientifici.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1."cane": un animale della specie Canis lupus familiaris;

2."gatto": un animale della specie Felis silvestris catus;

3."benessere di cani e gatti": lo stato fisico e mentale di un cane o di un gatto in relazione alle condizioni in cui è nato, vive e muore;

4."detenzione": qualsiasi attività durante la quale un animale è trattenuto o manipolato in uno stabilimento;

5."immissione sul mercato": la detenzione di cani e gatti ai fini della vendita, della messa in vendita, della distribuzione o di qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa all'animale, vale a dire a titolo oneroso o almeno dietro rimborso delle spese sostenute, compresa la pubblicizzazione degli animali per le finalità di cui sopra;

6."fornitura": il trasferimento di proprietà o di responsabilità relativa a cani o gatti mediante qualsiasi mezzo o forma, a titolo oneroso o gratuito, a esclusione delle forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche con mezzi diversi dall'intermediazione di una piattaforma online;

7."piattaforme online": una piattaforma online, quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, che agisce da intermediario per l'immissione sul mercato o la fornitura di cani e gatti;

8."annuncio": la pubblicazione, su una piattaforma online, di una pubblicità per la fornitura di un cane o di un gatto;

9."cagna fattrice": un cane femmina dal momento in cui si accoppia o è sottoposta a inseminazione per la prima volta fino allo svezzamento dell'ultima cucciolata generata durante la sua vita;

10."gatta fattrice": un gatto femmina dal momento in cui si accoppia o è sottoposta a inseminazione per la prima volta fino allo svezzamento dell'ultima cucciolata generata durante la sua vita;

11."stabilimenti": stabilimenti di allevamento, rifugi per animali e negozi di animali da compagnia;

12."stabilimenti di allevamento": qualsiasi locale o struttura in cui sono detenuti cani e gatti a fini di riproduzione in vista dell'immissione sul mercato della relativa progenie, comprese le abitazioni;

13."negozi di animali da compagnia": qualsiasi locale o struttura in cui cani e gatti, che non sono nati in tale locale o struttura, sono detenuti per essere venduti come animali da compagnia;

14."rifugi per animali": locali o strutture, a esclusione delle abitazioni, gestiti da una persona fisica o giuridica, in cui cani e gatti indesiderati, abbandonati, ex-randagi, smarriti o confiscati sono detenuti a fini di fornitura, a titolo oneroso o gratuito;

15."operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, a esclusione dei responsabili dei rifugi, che alleva, detiene, commercia o immette sul mercato cani e gatti sotto il suo controllo, anche per un periodo di tempo limitato;

16."fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un cane o un gatto, comprese le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi;

17."autorità competente": autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

18."strategia riproduttiva": una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di cani e gatti da riproduzione e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto della strategia;

19."mutilazione": un intervento, compreso un intervento chirurgico, effettuato per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che provoca il danneggiamento o la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea;

20."sofferenza": stato fisico o mentale sgradevole, indesiderato, causato dall'esposizione di un animale a stimoli nocivi o dall'assenza di importanti stimoli positivi;

21."alloggiamento": edifici o spazi all'aperto delimitati negli stabilimenti in cui sono detenuti cani e gatti;

22."canile": struttura fisica contenente uno o più stabulari individuali per l'alloggiamento di cani;

23."gattile": struttura fisica contenente uno o più stabulari individuali per l'alloggiamento di gatti;

24."addetto alla custodia degli animali": persona che si occupa dei cani e dei gatti allevati o detenuti in uno stabilimento;

25."arricchimento": un materiale o una struttura nell'ambiente in cui vive l'animale, che presenta proprietà occupazionali o nutrizionali in grado di suscitare e soddisfare curiosità e comportamenti appetitivi o motivazione fisica;

26."tenere alla catena": consiste nel legare un animale a un punto di ancoraggio al fine di trattenerlo nell'area desiderata;

27."contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per tenere cani e gatti in uno spazio circoscritto;

28."animale da compagnia": un cane o un gatto destinato a essere detenuto da una famiglia per piacere personale e per compagnia;

29."proprietà responsabile": l'impegno del proprietario di un cane o di un gatto o del futuro proprietario di un cane o di un gatto a svolgere vari compiti volti a soddisfare le esigenze comportamentali, ambientali e fisiche del cane o del gatto e a prevenire i rischi che il cane o il gatto possono comportare per la comunità, per altri animali  o per l'ambiente.

CAPO II
OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI

Articolo 4

Esenzioni dagli obblighi di cui al presente capo

Il presente capo non si applica agli stabilimenti seguenti:

stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile;

negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti;

rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti.

Articolo 5

Principi generali in materia di benessere

Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi applicano i principi seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti allevati o detenuti nel proprio stabilimento:

a)cani e gatti ricevono acqua e mangimi di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;

b)cani e gatti sono detenuti in un ambiente fisico confortevole, in particolare in termini di spazio, temperatura e facilità di movimento;

c)cani e gatti sono tenuti al sicuro, puliti e in buona salute prevenendo malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di pratiche di gestione, manipolazione o di mutilazioni;

d)cani e gatti sono tenuti in un ambiente che consenta loro di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e di instaurare relazioni positive con gli esseri umani;

e)cani e gatti sono tenuti in modo da ottimizzare il loro stato mentale prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di tempo e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze positive in termini di tempo e intensità nei diversi ambiti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 6

Prescrizioni generali in materia di benessere di cani e gatti

1.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono responsabili del benessere di cani e gatti detenuti sotto il loro controllo e della riduzione al minimo dei rischi per il benessere di tali animali.

2.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano manipolati da un numero adeguato di addetti alla custodia degli animali che possiedono le capacità e le competenze di cui all'articolo 9.

3.Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché le strategie di riproduzione non diano luogo a genotipi e fenotipi con effetti nocivi sul benessere di cani e gatti o dei loro discendenti.

Nella gestione della riproduzione di cani e gatti da parte degli operatori, è vietato l'accoppiamento tra genitori e relativa prole o tra nonni e nipoti.

Il presente paragrafo non osta alla selezione e alla riproduzione di cani e gatti brachicefali, a condizione che i programmi di selezione o riproduzione riducano al minimo le conseguenze negative che i tratti brachicefali hanno sul benessere.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il presente articolo per quanto riguarda i criteri specifici che gli operatori devono soddisfare nell'elaborazione delle strategie di riproduzione per rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché degli impatti sociali, economici e ambientali.

Articolo 7

Obbligo di notificare l'allevamento o la detenzione di cani e gatti negli stabilimenti

Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi notificano la propria attività alle autorità competenti, fornendo le informazioni seguenti:

a)l'identità, il nome e l'indirizzo dell'operatore;

b)l'ubicazione dello stabilimento;

c)il tipo di stabilimento: stabilimento di allevamento, negozio di animali da compagnia o rifugio;

d)la specie e la razza, se del caso, degli animali detenuti nello stabilimento;

e)il numero massimo di animali che possono essere detenuti nello stabilimento.

Articolo 8

Obbligo di informazione sulla proprietà responsabile

1.    Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile.

2.    Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:

"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".

Articolo 9

Competenze in materia di benessere degli animali da parte degli addetti alla custodia degli animali

1.    Gli addetti alla custodia degli animali dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:

a)comprensione del loro comportamento biologico e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

b)capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;

c)capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;

d)conoscenza dei rispettivi obblighi ai sensi del presente regolamento.

2.Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate.

3.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 10

Visite di verifica del benessere degli animali

1.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi: 

a)provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;

b)registrano le risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e le relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno sei anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali.

Articolo 11

Alimentazione e abbeveraggio

1.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1.

2.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:

a)acqua potabile, ad libitum;

b)mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani e gatti;

c)mangimi privi di sostanze che possano causare sofferenze;

d)mangimi che consentano di evitare bruschi cambiamenti e di garantire il buon funzionamento del sistema gastrointestinale, in particolare durante la fase di svezzamento.

3.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano realizzate e installate in modo da:

a)garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti, riducendo così al minimo la concorrenza tra loro ed evitando comportamenti agonistici, in particolare quando cani e gatti non hanno accesso al mangime ad libitum;

b)ridurre al minimo le fuoriuscite e impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con sostanze nocive;

c)prevenire lesioni, annegamenti o altri danni a cani e gatti;

d)poter essere agevolmente pulite e disinfettate per prevenire malattie.

Articolo 12

Alloggiamento

1.Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.

2.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché:

a)gli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali e le attrezzature utilizzate al loro interno siano adatti ai tipi e al numero di cani e gatti detenuti in tali stabilimenti e siano consentiti l'accesso necessario e l'ispezione approfondita di tutti i cani e gatti;

b)tutti gli elementi edilizi dello stabilimento, compresi i pavimenti, il tetto e le suddivisioni dello spazio, nonché le attrezzature utilizzate per cani e gatti, siano realizzati e mantenuti correttamente oltre a poter essere puliti e disinfettati agevolmente per garantire che non comportino rischi per il benessere degli animali;

c)in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o in negozi di animali da compagnia, la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;

d)cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite;

e)cani e gatti tenuti all'aperto siano protetti da condizioni climatiche avverse, tra cui stress termico, scottature solari e lesioni da congelamento.

3.È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori.

I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme.

4.È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.

5.Quando i gatti sono tenuti all'interno di gattili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai gatti di muoversi liberamente e di esprimere il loro comportamento naturale.

6.Gli operatori provvedono affinché negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti o cani sia mantenuta una zona termoneutrale adeguata.

7.Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.

8.Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 13

Salute

1.Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.

2.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché:

a)cani e gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;

b)cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;

c)l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;

d)siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

e)i materiali di arricchimento non causino rischi di lesioni o di contaminazione biologica o chimica né altri rischi per la salute.

3.Gli operatori provvedono affinché:

a)cagne e gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, punti 3.1 e 3.2, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;

b)le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;

c)le gatte fattrici in allattamento non si accoppino o non siano sottoposte a inseminazione;

d)le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

e)le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.

L'operatore conserva la conferma scritta di cui alla lettera d) per un periodo di almeno tre anni dopo il decesso della cagna o gatta fattrice.

4.Il presente articolo si applica a decorrere dal [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 14

Esigenze comportamentali

1.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4.

2.È vietato detenere cani e gatti in spazi che ne limitino i movimenti naturali, fatta eccezione per lo svolgimento delle procedure o dei trattamenti seguenti:

a)esami fisici, compresa l'identificazione degli animali;

b)marcatura degli animali ai fini dell'identificazione;

c)prelievo di campioni e vaccinazioni;

d)procedure a fini igienici, sanitari o riproduttivi;

e)cure mediche.

3.Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

4.Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano predisposte condizioni che consentano agli animali di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e la possibilità di provare emozioni positive.

5.Gli operatori degli stabilimenti di allevamento provvedono affinché sia attuata una strategia adeguata per far socializzare gli animali con gli esseri umani e, ove possibile, con gli altri animali.

Articolo 15

Pratiche dolorose

1.Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

2.La sterilizzazione maschile e femminile è consentita solo se eseguita da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

3.Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:

a)legare continuamente parti del corpo;

b)calciare, colpire, trascinare, lanciare, schiacciare gli animali;

c)esporre cani e gatti a corrente elettrica;

d)usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

e)sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda e i peli.

Articolo 16

Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

1.A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani e gatti nati nel proprio stabilimento.

2.L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento per uno stabilimento di allevamento, a condizione che un'ispezione preliminare in loco abbia confermato che lo stabilimento soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3.Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.

CAPO III
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI CANI E GATTI

Articolo 17

Identificazione e registrazione di cani e gatti

1.A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

2.A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.

3.A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di fornire un cane o un gatto nell'Unione, il fornitore fornisce all'acquirente dell'animale:

a)la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)le informazioni seguenti sul cane o sul gatto:

i)specie,

ii)sesso,

iii)data e paese di nascita, e

iv)razza, se del caso.

Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali forniti mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

4.A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Il fornitore di cani e gatti è l'unico responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

6.A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

verifica affidabile dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione del cane o del gatto mediante le banche dati nazionali di cui all'articolo 19;

conformità alla protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 60 e del regolamento (UE) 2016/679 61 .

7.Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:

le funzionalità principali del sistema;

i requisiti tecnici, elettronici e crittografici del sistema.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

CAPO IV
AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 18

Formazione

Ai fini dell'articolo 9 gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile:

a)di garantire la disponibilità di corsi di formazione per gli addetti alla custodia degli animali;

b)di approvare il contenuto dei corsi di cui alla lettera a).

Articolo 19

Banche dati di cani e gatti

1.A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.

2.A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

3.Entro il [data di applicazione] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative alle banche dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda:

a)il contenuto;

b)l'interoperabilità tra gli Stati membri;

c)la funzionalità di fornire prova dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a);

d)il registro in cui gli Stati membri dichiareranno le proprie banche dati e i parametri necessari per collegarle tra loro conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);

e)l'accesso da fornire al sistema di cui all'articolo 17, paragrafo 6, al fine di confermare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti;

f)le disposizioni in materia di protezione dei dati a norma delle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 20

Raccolta di dati sul benessere degli animali e relazioni

1.Le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano i dati di cui all'allegato III.

2.Entro il 31 agosto, ogni tre anni a decorrere dal [sei anni dalla data di entrata in vigore], le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione, in formato leggibile meccanicamente, sui dati di cui al paragrafo 1, che sintetizza i dati raccolti l'anno precedente.

3.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 e stabilire il modello per la relazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

CAPO V
INGRESSO DI CANI E GATTI NELL'UNIONE

Articolo 21

Ingresso di cani e gatti nell'Unione

1.A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:

a)il capo II del presente regolamento;

b)le condizioni riconosciute dall'Unione come equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento; o

c)se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.

2.A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato o forniti purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.

3.A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + cinque anni] il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2.

4.Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692 62 , i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità.

Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo.

5.Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'Unione di condizioni equivalenti a norma del paragrafo 1, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 22

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'EFSA, e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:

a)le frequenze di alimentazione e il processo di svezzamento;

b)gli intervalli di temperatura;

c)i parametri di illuminazione;

d)la progettazione di canili e gattili;

e)la progettazione di attrezzature per l'alimentazione e l'abbeveraggio;

f)gli spazi disponibili per le diverse categorie di cani e gatti;

g)la frequenza delle gravidanze;

h)l'età minima di cagne e gatte fattrici per l'inizio della riproduzione;

i)la socializzazione, l'arricchimento e altre misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti;

j)le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti;

k)i dati da raccogliere per il monitoraggio e la valutazione delle politiche.

Qualsiasi prescrizione aggiunta negli allegati si basa su prove scientifiche o tecniche aggiornate, in particolare per quanto riguarda le condizioni specifiche necessarie per garantire il benessere dei cani e dei gatti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, tali atti delegati prevedono periodi di transizione sufficienti per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI
MISURE NAZIONALI PIÙ RIGOROSE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Misure nazionali più rigorose

1.Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

2.Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:

a)condizioni di alloggiamento;

b)mutilazioni;

c)arricchimento;

d)programmi di selezione e riproduzione, compresa l'età minima e massima per la riproduzione.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

3.Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.

4.Gli Stati membri non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.

Articolo 26

Relazioni e valutazione

1.Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.

2.Entro il [15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3.Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la loro preparazione.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Coerenza con le altre normative dell'Unione

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Proporzionalità

Scelta dell'atto giuridico

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Consultazioni dei portatori di interessi

Assunzione e uso di perizie

Valutazione d'impatto

Efficienza normativa e semplificazione

Diritti fondamentali

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Documenti esplicativi (per le direttive)

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

1.2.Settore/settori interessati 

Rubrica 1: mercato unico, innovazione e agenda digitale

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 63  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a creare un quadro comune per il benessere di cani e gatti detenuti negli stabilimenti e forniti nell'Unione al fine di prevenire gravi sofferenze animali e pratiche commerciali sleali, comprese le frodi, e proteggere i clienti.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

1. Garantire norme comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato o la fornitura di cani e gatti.

2. Migliorare la tracciabilità di cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione.

3. Promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali.

4. Migliorare la protezione dei consumatori.

5. Integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo specifico 1

Migliori condizioni di vita per cani e gatti detenuti negli stabilimenti.

Obiettivo specifico 2

Riduzione del rischio di commercio illegale di cani e gatti.

Obiettivo specifico 3

Migliore trattamento di cani e gatti.

Obiettivo specifico 4

Maggiore consapevolezza dei clienti quando acquistano cani o gatti.

Obiettivo specifico 5

Riduzione del rischio di importazione illegale di cani e gatti.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Obiettivo specifico 1

Numero di cani e gatti registrati negli stabilimenti di allevamento riconosciuti.

Obiettivo specifico 2

Numero di cani e gatti registrati nelle banche dati nazionali interoperabili a livello dell'UE.

Obiettivo specifico 3

Numero di addetti alla custodia degli animali che ricevono formazione a livello nazionale ogni anno.

Obiettivo specifico 4

Numero di verifiche automatizzate dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti forniti online.

Obiettivo specifico 5

Numero di casi di commercio illegale da paesi terzi segnalati nell'iRASFF.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta mira a stabilire prescrizioni in materia di alimentazione, alloggiamento, gestione e pratiche dolorose per quanto riguarda cani e gatti detenuti negli stabilimenti. Introdurrà inoltre condizioni più rigorose per la tracciabilità di cani e gatti e norme più stringenti sull'importazione di tali animali.

Se adottato nel 2024, il regolamento potrebbe essere attuato a partire dal 2025. Il fabbisogno di risorse finanziarie inizierà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (fine 2024 o 2025).

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Attualmente non esiste una normativa dell'UE sul benessere di cani e gatti, mentre la situazione all'interno degli Stati membri è estremamente variabile e disomogenea, sia in termini di norme in materia di benessere che di tracciabilità. In assenza di un quadro comune, l'azione individuale degli Stati membri ha un effetto limitato e non può risolvere problematiche fondamentali mentre cani e gatti sono commercializzati liberamente nell'UE. Inoltre, in assenza di norme comuni in materia di tracciabilità, è agevolato il commercio illegale da paesi terzi.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

La proposta stabilisce prescrizioni comuni sulle norme in materia di benessere degli animali per la detenzione di cani e gatti e sulla tracciabilità di tali animali. Questo approccio creerà condizioni di parità per tutti gli operatori dell'UE interessati, anche negli Stati membri in cui attualmente non esiste una legislazione in materia di benessere degli animali. Inoltre i clienti dell'UE saranno meglio tutelati nei confronti dell'acquisto di cani e gatti non sani e che presentano disturbi mentali o di altro tipo a causa di precedenti maltrattamenti.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il regolamento si basa su diverse esperienze degli Stati membri e dei portatori di interessi e su informazioni scientifiche.

La proposta tiene inoltre conto delle conclusioni delle iniziative volontarie della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali relative alla salute e al benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) durante gli scambi commerciali, che comprendono una serie di orientamenti riguardanti l'allevamento responsabile dei cani, l'allevamento di gatti, i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti, la socializzazione tra cuccioli di cane e tra cuccioli di gatto, le piattaforme online per la vendita di cani e orientamenti per gli acquirenti di cani, nonché raccomandazioni per legiferare sul benessere dei cani e dei gatti detenuti negli stabilimenti.

Inoltre la proposta si basa sull'assistenza scientifica e tecnica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli aspetti relativi al benessere connessi all'alloggiamento e alla salute di gatti e cani negli stabilimenti di allevamento commerciale La relazione dell'EFSA contiene raccomandazioni sul tipo di alloggiamento e di esercizio, sulla temperatura e la luce degli alloggiamenti, sulla salute e contro gli interventi chirurgici dolorosi.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il regolamento farà parte della componente relativa all'alimentazione del programma per il mercato unico e opererà in sinergia con l'agenda digitale europea, che promuove soluzioni digitali per rispondere alle esigenze dei cittadini al fine di garantire un'economia equa e competitiva.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi saranno sostenuti dalla componente relativa all'alimentazione del programma per il mercato unico, dato che gli obiettivi del presente regolamento contribuiscono a uno degli obiettivi chiave del programma, ossia contribuire agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" dell'UE al fine di migliorare il benessere degli animali.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 64   

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta impone agli Stati membri di comunicare i dati alla Commissione ogni tre anni a fini di monitoraggio e valutazione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 

Conformemente alla dichiarazione sulla governance della Commissione europea, la DG Salute e sicurezza alimentare (SANTE) svolge le proprie attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, operando in modo aperto e trasparente e raggiungendo gli elevati livelli previsti di etica e professionalità.

Le azioni volte a migliorare il benessere di cani e gatti detenuti negli stabilimenti saranno attuate in regime di gestione diretta, facendo ricorso alle modalità di attuazione previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni e appalti. La gestione diretta consente di stabilire convenzioni di sovvenzione/contratti con i beneficiari/contraenti direttamente impegnati in attività a servizio delle politiche dell'Unione. La Commissione garantisce il monitoraggio diretto dei risultati delle azioni finanziate. Le modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle operazioni finanziarie.

Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia dei controlli della Commissione, la strategia di controllo sarà orientata a un equilibrio tra i controlli ex ante ed ex post e sarà incentrata su tre fasi chiave dell'esecuzione di sovvenzioni e contratti, conformemente al regolamento finanziario:

la selezione di proposte/offerte adeguate agli obiettivi strategici del regolamento;

i controlli operativi, di monitoraggio ed ex ante riguardanti l'attuazione dei progetti, gli appalti pubblici, i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e finali e la gestione di garanzie;

i controlli ex post presso i beneficiari/contraenti saranno effettuati anche su un campione di operazioni. Nella selezione di tali operazioni saranno combinate una valutazione del rischio e una selezione casuale.

La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) è soggetta a controlli amministrativi comprendenti controllo di bilancio, audit interno, relazioni annuali della Corte dei conti europea e del servizio di audit interno, discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione ed eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare che le risorse stanziate siano usate correttamente.

Conformemente al quadro di controllo interno della Commissione 65 , la DG SANTE ha elaborato una strategia di controllo interno incentrata sulla gestione finanziaria e sulla relativa conformità al regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda i cinque obiettivi di controllo 66 e i principi fondamentali delle misure antifrode e dei controlli efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi. La strategia è un documento in evoluzione regolarmente aggiornato ed è adottata dal consiglio di amministrazione della DG SANTE.

Il direttore incaricato della gestione dei rischi e del controllo interno della DG SANTE è responsabile di coordinare la redazione, l'aggiornamento e la comunicazione della strategia di controllo a tutto il personale interessato. A tal fine, il direttore avvia ogni anno una valutazione annuale del sistema di controllo interno che confluisce nella relazione annuale di attività della DG SANTE. 

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La gestione dei rischi è totalmente integrata nel ciclo di pianificazione e controllo della DG SANTE. I rischi più importanti sono individuati durante l'esercizio annuale di valutazione dei rischi. L'accento è posto sull'esposizione al rischio residuo, tenendo conto di tutte le misure già adottate per attenuare il rischio. L'esercizio si conclude con discussioni a livello dell'alta dirigenza presiedute dal direttore generale. Al commissario sono segnalati i cosiddetti "rischi critici" unitamente a un piano d'azione per ridurli a un livello accettabile. Per monitorare l'attuazione dei piani d'azione, ogni anno è elaborata una relazione sullo stato di avanzamento che è comunicata al commissario nel contesto della relazione intermedia.

La DG SANTE ha integrato la gestione dei rischi nei propri processi di esecuzione del bilancio. In ogni fase del processo di gestione finanziaria sono individuati potenziali rischi o problematiche.

L'attuazione del nuovo regolamento è incentrata sull'aggiudicazione appalti pubblici e su una serie di sovvenzioni per attività e organizzazioni specifiche.

I contratti di appalto pubblico saranno conclusi principalmente in settori quali lo sviluppo di prodotti (come la consultazione dei portatori di interessi) e le attività promozionali (per sostenere l'adesione).

Le sovvenzioni saranno concesse principalmente per attività di sostegno alla Commissione nello sviluppo di prodotti.

I rischi principali sono i seguenti:

• rischio di non raggiungere pienamente gli obiettivi del regolamento a causa dell'adesione o della qualità insufficienti o di ritardi nell'attuazione dei progetti o dei contratti selezionati;

• rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di finanziamento) sia per gli appalti (numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo in alcuni settori);

• rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di contraenti e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo.

La Commissione si avvale di procedure interne volte a fronteggiare i rischi summenzionati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sull'efficienza in termini di costi. In tale contesto la Commissione continua a valutare opzioni per migliorare la gestione e incrementare l'efficienza. Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono descritte di seguito.

Controlli effettuati prima e durante l'attuazione dei progetti:

• sarà posto in essere un adeguato sistema di gestione dei progetti incentrato sui contributi dei progetti e dei contratti agli obiettivi strategici, che garantisca un coinvolgimento sistematico di tutti gli attori, che stabilisca un sistema di rendicontazione regolare sulla gestione del progetto, integrato da visite sul posto da valutarsi caso per caso, che comprenda relazioni sui rischi destinate all'alta dirigenza e che mantenga un'adeguata flessibilità di bilancio;

• i modelli di convenzione di sovvenzione o di contratti di servizio utilizzati sono elaborati dalla Commissione. Tali modelli prevedono una serie di disposizioni in materia di controlli, come certificati di audit, garanzie finanziarie, audit sul posto e verifiche dell'OLAF. Si sta procedendo alla semplificazione delle norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi ricorrendo, ad esempio, a costi unitari, somme forfettarie, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario. In questo modo si ridurrà il costo dei controlli e si potranno concentrare maggiormente le verifiche e i controlli sui settori ad alto rischio;

• tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione/dei contratti rilascia (inoltre) una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle migliori pratiche;

• l'attuazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari mediante controlli documentali, sulla base delle relazioni sui progressi tecnici trasmesse dai contraenti e dai beneficiari; si prevedono inoltre, caso per caso, riunioni con i contraenti/beneficiari e visite sul posto.

Controlli effettuati alla fine del progetto: gli audit ex post sono condotti su un campione di operazioni allo scopo di verificare sul posto l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è impedire, individuare e correggere gli errori rilevanti per quanto concerne la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, ai fini della selezione dei beneficiari da sottoporre a audit si prevede di combinare una selezione basata sui rischi con un campionamento casuale e di considerare gli aspetti operativi ogni qualvolta possibile nel corso degli audit sul posto.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Le strategie di controllo interno della Commissione e della DG SANTE tengono conto dei principali fattori di costo e degli sforzi già compiuti nel corso di diversi anni per ridurre il costo dei controlli, senza comprometterne l'efficacia. Gli attuali sistemi di controllo si sono dimostrati in grado di prevenire e/o individuare errori e/o irregolarità e, in caso di errori o irregolarità, di correggerli.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

A norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE e i suoi Stati membri sono tenuti a combattere la frode e le altre attività illegali che possono ledere gli interessi finanziari dell'UE. A norma dell'articolo 317 TFUE e dell'articolo 36 del regolamento finanziario 67 , la Commissione esegue il bilancio dell'UE in conformità del principio della sana gestione finanziaria e applicando un controllo interno efficace ed efficiente 68 , che comprende la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità.

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine, la Commissione ha adottato una strategia antifrode, aggiornata da ultimo nell'aprile 2019 (COM(2019) 196), e il relativo piano d'azione riveduto del luglio 2023 (COM(2023) 405). Le direzioni generali e le agenzie esecutive hanno elaborato e attuato le proprie strategie antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. In generale, tali strategie sono aggiornate ogni tre anni e la loro attuazione è regolarmente monitorata e comunicata alla dirigenza. La DG SANTE ha elaborato e attua la propria strategia antifrode dal 2013 sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. La strategia è aggiornata ogni tre anni. La più recente strategia antifrode della DG SANTE, relativa agli anni dal 2021 al 2024, è stata adottata dal consiglio di amministrazione l'8 novembre 2021 dopo una revisione inter pares organizzata dall'OLAF. La relativa attuazione è monitorata e comunicata alla dirigenza con cadenza semestrale.

Per l'esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta, la Commissione attua inoltre una serie di misure, che prevedono quanto segue:

- le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del regolamento autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere a audit, controlli e verifiche sul posto e a recuperare le somme indebitamente versate e, se del caso, a imporre sanzioni amministrative;

- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei richiedenti e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);

- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

- attività di formazione e sensibilizzazione in materia di frodi e irregolarità sono regolarmente offerte a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

Il processo di consolidamento della garanzia di affidabilità dell'ordinatore delegato si basa sulla capacità dei sistemi di controllo esistenti di individuare carenze significative e/o ripetitive. I sistemi di controllo sono composti da diversi elementi: supervisione e verifica delle operazioni, verifiche ex ante, controlli ex post e audit del servizio di audit interno e della Corte dei conti europea, nonché gli audit in materia di salute e prodotti alimentari eseguiti dalla DG SANTE negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi. Tutti gli attori coinvolti svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 69

di paesi EFTA 70

di paesi candidati 71

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

03.02.06 - Contribuire a un livello elevato di salute e di benessere delle persone, degli animali e delle piante

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: SANTE 72

  

Anno 

Anno 

Anno 

TOTALE 

2025 

2026 

2027 e seguenti 

 Stanziamenti operativi  

  -

  -

  -

  -

03.02.06 Contribuire a un livello elevato di salute e di benessere delle persone, degli animali e delle piante 

Impegni 

(1a) 

0,500

0,500

0,500

1,500

Pagamenti 

(1b) 

0,200

0,400

0,900

1,500

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici  

 -

 -

 -

-

Linea di bilancio 

-  

-

TOTALE stanziamenti 

Impegni 

=1a+3 

0,500

0,500

0,500

1,500

per la DG SANTE 

Pagamenti 

=1b+3 

0,200

0,400

0,900

1,500

TOTALE stanziamenti operativi 

Impegni 

(4) 

0,500

0,500

0,500

1,500

Pagamenti 

(5) 

0,200 

0,400 

0,900 

1,500 

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

(6) 

 -

 -

 -

TOTALE stanziamenti  

Impegni 

=4+ 6 

0,500 

0,500

0,500  

1,500 

per la RUBRICA 1 

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti 

=5+ 6 

0,200 

0,400 

0,900  

1,500 



□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative) 

Impegni 

(4) 

Pagamenti 

(5) 

 TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative) 

 

(6) 

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento) 

Impegni 

=4+ 6 

0,500 

0,500 

0,500 

1,500

Pagamenti 

=5+ 6 

0,500  

0,400 

0,900 

1,500 





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" da introdurre in primis nell 'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

 

 -

-

Anno 

Anno 

Anno 

TOTALE 

2025 

2026 

2027 e seguenti 

DG: <SANTE.> 

  -

 Risorse umane  

0,440 

0,449 

0,458 

1,346 

 Altre spese amministrative  

0,054 

0,054 

0,054 

0,162 

TOTALE DG <SANTE.> 

 0,494

0,494 

0,503 

0,512 

1,508 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti 

(Totale impegni = Totale pagamenti) 

-  

0,494

0,503

0,512

1,508

per la RUBRICA 7 

del quadro finanziario pluriennale  

Mio EUR (al terzo decimale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno 

Anno 

Anno 

TOTALE 

2025 

2026 

2027 e seguenti 

TOTALE stanziamenti  

Impegni 

0,994 

1,003 

1,012

3,008

per le RUBRICHE da 1 a 7 

del quadro finanziario pluriennale  

Pagamenti 

0,694 

0,903 

1,412 

3,008 

Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

TOTALE

 

2025

2026

2027 e seguenti

 

Tipo[1]

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2. Migliorare la tracciabilità di cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione.

 

- Risultato

Sviluppo e funzionamento iniziale del sistema di verifica dell'autenticità di tale identificazione e registrazione per le offerte mediante piattaforme online e garanzia dell'interoperabilità delle banche dati nazionali

 

-

0,500

-

0,500

-

0,500

-

1,500

Totale parziale obiettivo specifico 2

-

0,500

-

0,500

-

0,500

-

1,500

TOTALE

-

0,500

-

0,500

-

0,500

-

1,500

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno 

Anno 

Anno 

TOTALE 

2025 

2026 

2027 e seguenti 

 

 

 

 

 

RUBRICA 7 

-  

-  

-  

del quadro finanziario pluriennale 

Risorse umane  

0,440 

0,449 

0,458 

1,346 

Altre spese amministrative  

0,054 

0,054 

0,054 

0,162 

Totale parziale RUBRICA 7 

0,494 

0,503 

0,512 

1,508 

del quadro finanziario pluriennale  

 

 

 

 

 

Esclusa la RUBRICA 7[2] 

-  

-  

-  

-  

del quadro finanziario pluriennale  

 

Risorse umane  

-  

-  

-  

-  

Altre spese  

-  

-  

-  

-  

amministrative 

Totale parziale  

-  

-  

-  

-  

esclusa la RUBRICA 7 

del quadro finanziario pluriennale  

 

 

 

 

 

TOTALE 

0,494 

0,503 

0,512 

1,508 

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

 

Anno 
2024 

Anno 
2025 

Anno 2026 

Anno 2027 e seguenti 

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) 

 

20 01 02 03 (delegazioni) 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta) 

 

 

 

 

 01 01 01 11 (ricerca diretta) 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare) 

 

 

 

 

20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni) 

 

 

 

 

XX 01  xx yy zz  10 

 

- in sede 

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni  

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) 

 

 

 

 

 01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta) 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare) 

 

 

 

 

TOTALE 

 

3 

3 

3 

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

L'AD svolgerà tutti i compiti che riguardano le relazioni con gli Stati membri, i portatori di interessi e l'elaborazione della normativa.

Personale esterno

L'AC svolgerà compiti che richiedono competenze specifiche in attività digitali.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

L'importo di 1,5 milioni di EUR di spese operative a titolo della linea di bilancio 03.02.06 negli anni dal 2025 al 2027 sarà coperto mediante riassegnazione interna nell'ambito della linea di bilancio.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 73

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 74

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ……

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[…]

(1)    Commissione europea, Eurobarometro speciale 533, Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale, lavoro sul campo: marzo 2023.
(2)    FEDIAF Annual report 2023: https://europeanpetfood.org/about/annual-report/.
(3)    La sola domanda di cani in tutta l'UE può superare gli otto milioni di animali all'anno.
(4)    Nella lotta contro il traffico di fauna (compreso il commercio illegale di cani e gatti), la Commissione europea opera in stretta collaborazione con Europol, anche nel quadro dell'EMPACT, la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità, uno strumento che attua la comunicazione del 2021 relativa alla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata, nonché altre politiche, strategie e piani d'azione dell'UE pertinenti.
(5)    Commissione europea, direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, Commercio illegale di cani e gatti, azione esecutiva dell'UE, 2023, doi: 10.2875/236344. 
(6)    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia ( 2019/2814 (RSP) ).
(7)    Conclusioni del Consiglio sul benessere di cani e gatti, 29 novembre 2010: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118076.pdf .    
(8)    Studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali, Commissione europea, 2015: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf (solo in EN).
(9)    I rischi per il benessere degli animali possono essere numerosi: mutilazioni, riproduzione in consanguineità, problemi comportamentali irreversibili, abuso, maltrattamenti, parassiti o infezioni batteriche e virali, sfruttamento fisico, difetti genetici, malattie associate alla conformazione.
(10)    DK, DE, LT, SE, BG, LV, CY, BE, CZ, LU, IE, PT, FI, NL, SK, EE, MT, SI, ES, HR.
(11)    Riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 21 febbraio 2022.
(12)    Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, CETS 125 — Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (coe.int) (solo in EN).
(13)    Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(14)    Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(15)    La Commissione ha adottato una proposta per rivedere e integrare tali norme sul benessere degli animali, in particolare cani e gatti, durante il trasporto.
(16)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
(18)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(19)    IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM), Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, 2015, pag. 6 ( https://food.ec.europa.eu/system/files_ro?file=2016-10/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf ).
(20)    Magnus, J., A Starter Guide to Understanding and Working with Animal Shelters for Animal Sanctuaries , Open Sanctuary, consultato nel 2023.
(21)    Governo delle Fiandre, dipartimento per il Benessere degli animali, Opgevangen dieren in Vlaamse dierenasielen 2021, 2021, Cijfers opgevangen dieren asielen 2021 — website.xlsx (vlaanderen.be) .
(22)    Fatjó, J. et al., "Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in Spain (2008-2013)", Animals, vol. 5, 2, MDPI, pagg. 426-441, https://doi.org/10.3390%2Fani5020364 .
(23)    Ai sensi della normativa in materia di sanità animale, solo i rifugi che spostano animali in altri Stati membri e i centri di raccolta sono soggetti all'obbligo di riconoscimento.
(24)    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1). 
(25)    https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eu-platform-animal-welfare/platform-conclusions_it#pets.
(26)    EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2023, Assistenza scientifica e tecnica sugli aspetti relativi al benessere connessi all'alloggiamento e alla salute di gatti e cani negli stabilimenti di allevamento commerciale. EFSA Journal, 21(9), 1–105, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8213 (non disponibile in IT).
(27)     https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/aw_platform_plat-conc_recom_dog-cat_sales.pdf
(28)     https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/aw_platform_plat-conc_recom_dog-cat_breeding.pdf
(29)    Consultazione dei portatori di interessi con i rappresentanti degli allevatori di razze selezionale, le associazioni e le ONG per la protezione del benessere degli animali.
(30)    IBF international Consulting, Study on the Welfare of Dogs and Cats involved in Commercial Practices, relazione finale, SANCO, EU COM, 2015.
(31)    Consultazioni dei portatori di interessi.
(32)    Consultazione dei portatori di interessi con i rappresentanti degli allevatori di cani/gatti di razze selezionate.
(33)    Van der Leij, W. J. L. et al, Quantification of a shelter cat population: trends in intake, length of stay and outcome data of cats in seven Dutch shelters between 2006 and 2021, PLOS ONE , Vol. 18, 5, PLOS ONE, 2023, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285938.
(34)    Veto Tierschutz, Wo wir helfen, consultato nel novembre 2023.
(35)    Veto Tierschutz, Wo wir helfen, consultato nel novembre 2023.
(36)    McCobb, E. and Dowling-Guyer, S., "Welfare assessments for long-term housing in animal shelters", Veterinary record , Vol. 178, 1, pagg. 17-18, https://doi.org/10.1136/vr.h6936 .
(37)    Iniziativa volontaria sulla salute e sul benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) durante gli scambi commerciali, Welfare in Pet Trade, Responsible dog breeding guidelines, DOC/2020/11972 Rev1, 2020.
(38)    Iniziativa volontaria sulla salute e sul benessere degli animali da compagnia (cani e gatti) durante gli scambi commerciali, Welfare in Pet Trade, Responsible cat breeding guidelines, DOC/2020/11982 Rev1, 2020.
(39)    EU Dog & Cat Alliance, The welfare of dogs and cats involved in commercial practices: a review of the legislation across EU countries; EU Dog and Cat Alliance, National Legislation – EU Dog & Cat Alliance (dogandcatwelfare.eu) .
(40)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(41)    EU Dog and Cat Alliance, National Legislation – EU Dog & Cat Alliance (dogandcatwelfare.eu) .
(42)    Eurogroup for Animals, The illegal pet trade: game over, 2020, capitolo 3.
(43)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
(44)    Cfr., ad esempio, Fédération Internationale Féline, FIFe Breeding & Registration Rules, 2023 oppure Fédération Cynologique Internationale, International Breeding Rules of the FCI.
(45)    Sulla base di confronti tra i costi dei diversi Stati membri e di Europetnet, Microchipping.
(46)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
(47)    Europetnet, Member organizations .
(48)    Stima basata su EU Dog &Cat Alliance e Blue Cross, Online pet sales in the EU What's the cost?
(49)    EU Dog and Cat Alliance and Blue Cross, Online pet sales in the EU What's the cost?
(50)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
(51)    Commissione europea, direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, Commercio illegale di cani e gatti, azione esecutiva dell'UE, 2023, doi: 10.2875/236344. .
(52)    GU C […] del […], pag. […]. .
(53)    GU C […] del […], pag. […]. .
(54)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(55)    Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(56)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(57)    EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Candiani, D., Drewe, J., Forkman, B., Herskin, M. S., Van Soom, A., Aboagye, G., Aher, S., Mountricha, M., Van der Stede Y., Fabris, C. 2023. Assistenza scientifica e tecnica sugli aspetti relativi al benessere connessi all'alloggiamento e alla salute di gatti e cani negli stabilimenti di allevamento commerciale. EFSA Journal, 21 (9), 1-105, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8213 (non disponibile in IT).
(58)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(59)

   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(60)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(61)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(62)    Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(63)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(64)    Le spiegazioni sui metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(65)    C(2017) 2373 del 19.4.2017.
(66)    Secondo il modello COSO adottato dal quadro di controllo interno della Commissione nella sua ultima versione: C (2017) 2373 del 19.4.2017, Comunicazione alla Commissione sulla revisione del quadro di controllo interno (C(2017) 2373 del 19.4.2017) che sostituisce le norme di controllo interno stabilite nel documento SEC(2001)2037 e rivedute dal documento SEC(2007)1341.
(67)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(68)    Comunicazione alla Commissione sulla revisione del quadro di controllo interno (C(2017) 2373), adottata il 19.4.2017 (principio 8, caratteristica 8.2).
(69)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(70)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(71)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(72)    I costi annuali di manutenzione pari a 300 000 EUR non sono inclusi in quanto sono applicabili a partire dal 2028 e rientrano quindi nel prossimo QFP.
(73)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(74)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 7.12.2023

COM(2023) 769 final

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità


ALLEGATO I

Prescrizioni applicabili agli stabilimenti

(ai sensi degli articoli da 11 a 15)

1.Alimentazione

1.1.L'operatore adotta le frequenze di alimentazione seguenti:

a)cani e gatti adulti sono nutriti due volte al giorno;

b)le cagne e gatte fattrici hanno accesso al mangime ad libitum;c)i cuccioli di cane di meno di otto settimane sono nutriti almeno cinque volte al giorno;

d)i cuccioli di gatto di meno di 12 settimane sono nutriti almeno quattro volte al giorno.

1.2.Nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro della madre.

1.3.Se la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole, l'operatore fornisce il latte di altre cagne o gatte fattrici presenti nello stesso allevamento e un'integrazione di latte artificiale adatto ai cuccioli di cane e gatto, secondo la frequenza di somministrazione indicata dal produttore del latte artificiale o da un veterinario, fino al completo svezzamento. 

1.4.L'operatore si assicura che tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati ricevano una quantità di latte sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.

1.5.Lo svezzamento è effettuato mediante l'introduzione graduale di mangimi solidi, con un processo di durata non inferiore a sette giorni, ed è completato non prima delle sei settimane di vita, sia per i cuccioli di cane sia per i cuccioli di gatto.

2.Alloggiamento

2.1.Temperatura

Gli operatori provvedono affinché la temperatura sia mantenuta entro gli intervalli seguenti:

a)tra 10°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani adulti;

b)tra 15°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;

c)tra 22°C e 28°C negli spazi dedicati al parto per i primi 10 giorni di vita dei cuccioli di cane;

d)tra 18°C e 27°C negli spazi dedicati al parto per i primi 21 giorni di vita dei cuccioli di gatto.

Gli intervalli di temperatura sono adattati di conseguenza per gli animali di razza/tipo brachicefalo e per gli animali con tipo di mantello estremo (razze senza pelo o con mantello folto).

2.2.Illuminazione

2.2.1.Se del caso, è fornita illuminazione artificiale per un lasso di tempo almeno equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17.

2.2.2.La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo.

2.2.3.L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.

2.2.4.Gli animali devono avere la possibilità di restare al buio per almeno otto ore al giorno.

2.3.Spazi disponibili

2.3.1Spazio minimo disponibile per cani e gatti (superficie totale accessibile, compresi lo spazio all'interno e lo spazio circoscritto all'esterno di cui all'articolo 11, paragrafo 5, ove pertinente):

Peso vivo

Superficie per animale

Per ogni animale adulto aggiuntivo

o per cagne e gatte fattrici con cuccioli

Altezza minima

(in presenza di tetto)

Cani di peso inferiore a 10 kg e gatti

4 m2

+ 2 m2

1,80 m

Cani di peso superiore a 10 kg e inferiore a 20 kg

6 m2

+ 3 m2

Cani di peso superiore a 20 kg e inferiore a 30 kg

8 m2

+ 4 m2

Cani di oltre 30 kg

10 m2

+5 m2

2.3.2.Il luogo destinato al parto deve essere previsto ed essere tale da consentire alla cagna fattrice di allontanarsi dai cuccioli.

2.3.3.Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.

3.Salute

3.1.Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 12 mesi di età.

3.2.Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età.

3.3.Gli operatori consentono fino a un massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di due anni.

3.4.Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di due anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno un anno.

4.Esigenze comportamentali

4.1.Gli operatori provvedono affinché:

a)nelle prime 15 settimane di vita i cuccioli di cane e gatto abbiano regolarmente la possibilità di socializzare con animali della stessa specie e con gli esseri umani e, se possibile con altri animali;

b)nel caso in cui gatti e cani adulti siano collocati all'interno di canili o gattili, sia offerta loro la possibilità di socializzare con gli esseri umani, in particolare mediante visite e contatti periodici con gli animali;

c)gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e ridurre il loro senso di frustrazione;

d)i cuccioli di cane non siano separati in modo permanente dalle madri prima delle otto settimane di vita;

e)i cuccioli di gatto non siano separati in modo permanente dalle madri prima delle 12 settimane di vita.



ALLEGATO II

Identificazione e registrazione di cani e gatti

(a norma dell'articolo 17)

I trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti ai sensi dell'articolo 16 soddisfano i requisiti seguenti:

a)il microchip contiene un codice identificativo individuale, non ripetibile e non riprogrammabile;

b)il codice identificativo identifica il paese di origine dell'animale;

c)la struttura dei codici e il concetto tecnico di identificazione a radiofrequenza sono conformi alle norme ISO 11784 e 11785;

c)la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 è valutata in base alla norma ISO 24631.



ALLEGATO III

Raccolta di dati

(a norma dell'articolo 20)

1.Numero annuo di cani e gatti dotati di microchip ai sensi dell'articolo 17.

2.Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 16.

Top