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Document COM:2007:729:FIN

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

52007PC0729(01)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2007/0729 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.11.2007

COM(2007)729 definitivo

2007/0251(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi esistenti con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per l’aviazione, le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le disposizioni vigenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei sette accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica di Armenia. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e l’industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall’industria. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Armenia che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e l’Armenia. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L’articolo 6 rende conformi al diritto comunitario in materia di concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anti-concorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree). |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L’accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta degli strumenti |

342 | L’accordo fra la Comunità e la Repubblica di Armenia costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e l’Armenia. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Armenia sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

2. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

3. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Armenia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

4. Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

2007/0251(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Armenia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ARMENIA,

dall’altra,

(in appresso denominate “le parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Armenia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Armenia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Armenia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell’ambito di questi negoziati, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia, compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica di Armenia, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per “Stati membri” si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Armenia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica di Armenia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica di Armenia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica di Armenia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica di Armenia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica di Armenia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Armenia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica di Armenia in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1 i) impone o favorisce l’adozione di accordi tra imprese di servizi aerei, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 7

Allegati all’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica di Armenia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 10

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA |

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Armenia e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo fra il governo dell’Austria e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei siglato a Vienna il 25 agosto 1993, nel seguito denominato “accordo Azerbaigian - Austria” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Belgio e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 7 giugno 2001, nel seguito denominato “accordo Armenia - Belgio” nell’allegato 2;

- accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Armenia siglato a Praga l’8 febbraio 2002, nel seguito denominato “accordo Armenia - Repubblica ceca” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Stoccolma il 25 ottobre 2000, nel seguito denominato “accordo Armenia - Danimarca” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Tallinn il 17 marzo 2000, nel seguito denominato “accordo Armenia - Estonia” nell’allegato 2;

- accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Armenia firmato a Bonn il 4 maggio 1998, nel seguito denominato “accordo Armenia - Germania” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei siglato a Parigi il 12 febbraio 2002, nel seguito denominato “accordo Armenia - Francia” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Repubblica greca e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato ad Atene il 16 dicembre 1994, nel seguito denominato “accordo Armenia - Grecia” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Yerevan il 18 luglio 2002, nel seguito denominato “accordo Armenia - Italia” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei siglato a Lussemburgo il 21 novembre 2000, nel seguito denominato “accordo Armenia - Lussemburgo” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Yerevan il 26 novembre 1999, nel seguito denominato “accordo Armenia – Paesi Bassi” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Varsavia il 27 gennaio 1998, nel seguito denominato “accordo Armenia - Polonia” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 25 marzo 1996, nel seguito denominato “accordo Armenia - Romania” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei firmato a Stoccolma il 25 ottobre 2000, nel seguito denominato “accordo Armenia - Svezia” nell’allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Armenia in materia di servizi aerei fatto a Londra il 9 febbraio 1994, nel seguito denominato “accordo Armenia - Regno Unito” nell’allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa concluso a Londra il 19 giugno 1998.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Austria;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Belgio;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Repubblica ceca;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Danimarca;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Germania;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Estonia;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Francia;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Grecia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Italia;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Lussemburgo;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Polonia;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Romania;

- Articolo 3 dell’accordo Armenia – Svezia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Austria;

- Articolo 5 dell’accordo Armenia – Belgio;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia - Repubblica ceca;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Danimarca;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Germania;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Estonia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Francia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Grecia;

- Articolo 5 dell’accordo Armenia – Italia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Lussemburgo;

- Articolo 5 dell’accordo Armenia – Paesi Bassi;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Polonia;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Romania;

- Articolo 4 dell’accordo Armenia – Svezia;

- Articolo 5 dell’accordo Armenia – Regno Unito.

c) Sicurezza:

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Repubblica ceca;

- Articolo 14 dell’accordo Armenia – Danimarca;

- Articolo 12 dell’accordo Armenia – Germania;

- Articolo 12 dell’accordo Armenia – Estonia;

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Francia;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Italia;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Lussemburgo;

- Articolo 14 dell’accordo Armenia – Svezia;

- Articolo 9bis dell’accordo Armenia – Regno Unito.

d) Tassazione del carburante:

- Articolo 7 dell’accordo Armenia – Austria;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Belgio;

- Articolo 9 dell’accordo Armenia – Repubblica ceca;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Danimarca;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Germania;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Estonia;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Francia;

- Articolo 9 dell’accordo Armenia – Grecia;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Italia;

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Lussemburgo;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Paesi Bassi;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Polonia;

- Articolo 9 dell’accordo Armenia – Romania;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Svezia;

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 11 dell’accordo Armenia – Austria;

- Articolo 13 dell’accordo Armenia – Belgio;

- Articolo 13 dell’accordo Armenia – Repubblica ceca;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Danimarca;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Germania;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Estonia;

- Articolo 14 dell’accordo Armenia – Francia;

- Articolo 12 dell’accordo Armenia – Grecia;

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Italia;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Lussemburgo;

- Articolo 6 dell’accordo Armenia – Paesi Bassi;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Polonia;

- Articolo 8 dell’accordo Armenia – Romania;

- Articolo 10 dell’accordo Armenia – Svezia;

- Articolo 7 dell’accordo Armenia – Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

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