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Document COM:2004:624:FIN
Proposal for a Council Regulation on the implementation of Protocol No 4 on the Ignalina nuclear power plant in Lithuania, as annexed to the Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia "Ignalina Programme" # Proposal for a Council Regulation on the implementation of Protocol No 9 on the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia, as annexed to the Act concerning the conditions of accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione del Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione del Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
/* COM/2004/0624 def. */ /* COM/2004/0624 def. - CNS 2004/0221 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione del Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia /* COM/2004/0624 def. */
Bruxelles, 29.9.2004 COM(2004) 624 definitivo 2004/0221 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’applicazione del Protocollo n. 4 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania “Programma Ignalina” Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’applicazione del Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Introduzione La produzione di energia nucleare mobilita considerevoli risorse finanziarie e materiali per lunghi periodi di tempo ed è disciplinata da severe regolamentazioni. Dal momento in cui gli impianti sono messi in servizio gli operatori del settore e gli amministratori pubblici si preoccupano del futuro degli impianti, una volta terminato il loro periodo di produzione. La chiusura definitiva di un impianto nucleare costituisce infatti l’inizio di una nuova fase intesa a svincolare l’impianto dalle restrizioni esistenti in materia di protezione radiologica derivanti dal suo funzionamento, dovute alla presenza di materie radioattive sotto forma di materiali strutturali, apparecchiature, rifiuti operativi e combustibile esaurito. È necessario rimuovere queste materie e sottoporle a un trattamento adeguato in funzione delle loro caratteristiche fisiche e del loro livello di radioattività, rispettando le norme di sicurezza vigenti. Tutte queste attività rientrano nella definizione di disattivazione ( decomissioning ) dell’impianto. Le operazioni di disattivazione si svolgono durante un periodo particolarmente lungo. Per ovvie ragioni di sicurezza è necessario infatti rispettare un periodo di attesa per permettere la diminuzione del livello di radioattività delle materie da trattare. È utile precisare a tale riguardo che le operazioni di disattivazione si protraggono fino alla completa riabilitazione del sito. La chiusura definitiva di capacità di produzione nucleare rende necessario affrontare le conseguenze non nucleari, come il mantenimento di capacità di produzione per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La situazione della Lituania e della Slovacchia La disattivazione di un’installazione nucleare comporta l’impegno di somme considerevoli, che nel caso di un reattore nucleare sono stimate pari a circa il 15% del costo totale dell’investimento. Gli Stati membri dell’Unione europea che utilizzano l’energia nucleare per la produzione di elettricità hanno creato dei sistemi, differenti da uno Stato membro all’altro, per garantire la disponibilità dei fondi necessari alle operazioni di disattivazione delle installazioni nucleari. Va tuttavia detto che per ragioni storiche solo recentemente la Lituania e la Slovacchia hanno potuto istituire un tale sistema. Le somme finora accantonate non consentono quindi di far fronte alle operazioni di disattivazione dei loro reattori. Trattandosi di due paesi che dispongono di reattori nucleari, per i quali sono già stati negoziati impegni di chiusura anticipata nell’ambito del processo di adesione e inclusi nell’Atto di adesione, entrato in vigore il 1º maggio 2004, è necessaria una risposta solidale da parte della Comunità. Gli impegni di chiusura anticipata e le loro conseguenze finanziarie Nell’ambito dei negoziati di adesione la Lituania si è impegnata a chiudere l’unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l’unità 2 entro il 31 dicembre 2009 al più tardi. Questi accordi di chiusura sono stati ripresi nel Protocollo n. 4 all’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. È opportuno ricordare che questo Protocollo prevede, tra l’altro, la continuazione senza interruzioni e la proroga di un programma di sostegno comunitario nell’ambito del “Programma Ignalina” e per le prossime prospettive finanziarie. Il sostegno si estende al processo di disattivazione e alle sue conseguenze non nucleari. Lo studio finanziato nell’ambito del programma PHARE, realizzato da un consorzio NIS/SGN/SKB e confermato da altri studi internazionali, ha stimato il costo della disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina, del tipo RBMK 1500, pari a circa 1 miliardo di euro (importo riferito al 2000) per tutte le operazioni, compreso il trattamento dei rifiuti, tranne lo stoccaggio definitivo dei combustibili esauriti. È opportuno notare che le autorità lituane hanno sempre presentato cifre più elevate. All’importo di cui sopra occorre aggiungere i costi non nucleari derivanti dalla disattivazione (ad esempio la sostituzione di capacità di produzione, le misure connesse alla sicurezza dell’approvvigionamento). Considerata la rilevanza delle somme necessarie alla disattivazione di questi impianti, l’Unione europea ha anche accolto il principio secondo il quale per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi siano congrui[1], dovendo basarsi la programmazione di tali risorse sul fabbisogno dei pagamenti e sulle capacità di assorbimento effettivi. La Slovacchia si è impegnata a chiudere l’unità 1 della centrale nucleare di Bohunice entro il 31 dicembre 2006 e l’unità 2 entro il 31 dicembre 2008 al più tardi. Il costo della disattivazione delle due unità (comunemente chiamate Bohunice V1, con reattori di tipo VVER 440/230) è stimato pari a 750 milioni di euro (importo riferito al 2000) compreso lo stoccaggio definitivo dei combustibili esauriti. È importante sottolineare che le autorità slovacche si sono impegnate ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla disattivazione. L’Unione europea ha già predisposto programmi di assistenza ad hoc. Il programma PHARE prevede un contributo di 210 milioni di euro per la Lituania e di 150 milioni per la Slovacchia fino al 2003. Per il periodo 2004-2006 e ai sensi dei Protocolli 4 e 9 dell’Atto di adesione, sono stati previsti 285 milioni di euro per la centrale di Ignalina e 90 milioni di euro per la centrale di Bohunice per l’assistenza alla disattivazione e alle sue conseguenze. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Prospettive finanziarie 2007-2013[2]“, del 14 luglio 2004, la Commissione ha segnalato che nell’ambito della rubrica 1.A dovrebbe essere creata una nuova linea di bilancio che riceverà stanziamenti adeguati da due fonti: - importi disponibili dalla rubrica 1A, diversi da quelli destinati all’istruzione, alla ricerca, alla politica sociale e alle reti transeuropee, per un massimo di 80 milioni di euro l’anno; - il Fondo di adeguamento alla crescita, per i casi in cui sia necessario integrare il bilancio. Pur ricordando gli impegni assunti dall’Unione europea nell’ambito dell’allargamento, questa comunicazione della Commissione segnala che nel settembre 2004 la Commissione presenterà una proposta di decisione specifica relativa al contributo dell’UE alla disattivazione delle centrali nucleari. Tale decisione si baserà “sulla valutazione obiettiva delle esigenze finanziarie e sul calendario preciso degli esborsi per ogni centrale nucleare da smantellare, prendendo come punto di partenza le attuali spese già finanziate per il periodo 2004-2006.” Tenuto conto delle stime delle necessità di finanziamento sopra citate e della capacità di assorbimento valutata alla luce dell’assistenza prestata durante il periodo attuale, la Commissione ritiene che con un contributo totale comunitario di 1,052 miliardi di euro l’Unione europea potrà rispettare gli impegni assunti per il periodo 2007-1013. Le presenti proposte di regolamento intendono realizzare il quadro normativo per fornire il sostegno comunitario dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. Le previsioni annuali non indicizzate, basate sull’importo delle somme impegnate per il periodo 2004-2006 sono stimate pari a: - 103 milioni di euro per Ignalina 1 e 2 - 30 milioni di euro per Bohunice 1 e 2 Il finanziamento potrà essere messo a disposizione sotto forma di contributo della Comunità ai fondi internazionali di sostegno alla disattivazione amministrati dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Le azioni finanziate nel quadro di questo sostegno dovranno riguardare ovviamente le operazioni tecniche di disattivazione degli impianti nucleari. Tuttavia non ci si limiterà esclusivamente agli aspetti tecnici, ma verranno prese in considerazione anche le conseguenze non nucleari della disattivazione. La chiusura dei reattori nucleari ha evidenti conseguenze per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dei paesi interessati ma può averne anche per quella dell’Unione europea, visto che scompariranno capacità di produzione di elettricità non trascurabili. Pertanto occorrerà creare capacità di sostituzione. Inoltre, per ragioni strettamente connesse alla sicurezza nucleare, è fondamentale sostenere gli sforzi della Lituania intesi a mantenere, nella misura possibile, squadre di personale altamente specializzato incaricato della manutenzione delle centrali per le esigenze della disattivazione. Fondamenti giuridici Ognuno di questi due paesi costituisce un caso particolare con un diverso quadro normativo. Il caso della Lituania è, senza dubbio, maggiormente comprensibile visto che il Protocollo n. 4 all’Atto di adesione è molto chiaro al riguardo. L’articolo 3, secondo comma del suddetto Protocollo dispone infatti che: “le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all’articolo 56 dell’Atto di adesione ...”. Detto articolo stabilisce che, fatte salve disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approverà le misure necessarie per attuare nel caso di specie il contributo finanziario destinato alla disattivazione di Ignalina. Pertanto il Protocollo n. 4 prevede uno specifico fondamento giuridico. Relativamente alla Slovacchia, il Protocollo n. 9 all’Atto di adesione si riferisce esclusivamente al programma Phare che ha una validità limitata e non può quindi essere applicato dopo il 2006. Questo Protocollo prevede la necessità di continuare il finanziamento oltre il 2006 senza tuttavia prevedere – a differenza della Lituania – uno specifico fondamento giuridico. L’Atto di adesione e il Protocollo n. 9 non possono costituire un idoneo fondamento giuridico per finanziare le prossime prospettive finanziarie. In queste condizioni, sembra che solamente l’articolo 203 del trattato Euratom possa rappresentare l’idoneo fondamento giuridico. L’articolo dispone che: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europea, prende le disposizioni del caso.” È interessante sottolineare il fatto che la Bulgaria dispone anche di quattro reattori che sono oggetto di impegni di chiusura anticipata. Le unità 1 e 2 della centrale di Kozloduy sono state chiuse alla fine del 2003, mentre le unità 3 e 4 dovranno esserlo nel 2006. Similmente a quanto previsto per la Lituania e la Slovacchia, in un progetto di Protocollo all’Atto di adesione della Bulgaria, negoziato nell’ambito del processo di adesione, si prevede la concessione di un finanziamento di due anni a decorrere dalla data dell’adesione, ossia fino al 2009 per sostenere la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale di Kozloduy. Considerato che non era prevista la concessione di un finanziamento di questo tipo dopo il 2009, non sembra necessario adottare un regolamento in questa fase della procedura. Gli importi previsti per il periodo 2007-2009 sono dell’ordine di 70 milioni di euro l’anno (per un totale di 210 milioni di euro). Conclusione Il finanziamento della disattivazione degli impianti nucleari oggetto di impegni di chiusura anticipata ha occupato una posizione molto rilevante nel quadro dei negoziati di allargamento dell’Unione europea. Gli Stati interessati hanno accettato di chiudere alcuni reattori e l’Unione europea ha dimostrato solidarietà nei loro confronti, concedendo loro un sostegno finanziario per accompagnare la disattivazione. L’Unione europea ha già rispettato i suoi impegni per il periodo 2004-2006. È ormai necessario che, conformemente a quanto previsto dall’Atto di adesione, essa realizzi gli strumenti necessari all’adempimento delle relative obbligazioni per le prossime prospettive finanziarie del periodo 2007-2013. Tutto ciò considerato, si chiede al Consiglio di adottare le due proposte di regolamento che figurano in allegato. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’applicazione del Protocollo n. 4 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania “Programma Ignalina” IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto l’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e in particolare l’articolo 56 e il suo Protocollo n. 4, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l’articolo 110 [ ], visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (CE, Euratom) del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[3], in particolare l’articolo 166, vista la proposta della Commissione[4], considerando quanto segue: L’Unione si è impegnata a fornire ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l’opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania, anche dopo la sua adesione all’Unione europea, fino al 2006 e oltre. Il suddetto impegno è formalizzato nel Protocollo n. 4 allegato all’Atto di adesione del 2003 relativo alla centrale di Ignalina in Lituania. Tenendo in considerazione questo segno di solidarietà dell’Unione, la Lituania si è impegnata a chiudere l’unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l’unità 2 entro il 2009 e successivamente a smantellare queste unità. Per il periodo 2004-2006 è stato realizzato un programma di assistenza con una dotazione finanziaria di 285 milioni di euro. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con due reattori RBMK da 1 500 MW, risalenti ai tempi dell’ex Unione sovietica è un’operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese. La disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie della Comunità. L’articolo 3 del Protocollo n. 4 prevede che il programma Ignalina 2004-2006 sarà proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006 conformemente alla procedura di cui all’articolo 56 dell’Atto di adesione. Il programma prorogato si baserà sugli stessi elementi e principi del programma 2004-2006. È quindi necessario adottare disposizioni relative all’attuazione dell’assistenza comunitaria supplementare per il periodo 2007-2013 per affrontare le conseguenze delle chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina. L’articolo 3, paragrafo 4 del Protocollo n. 4 prevede che per il periodo coperto dalla prossime prospettive finanziarie gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato siano congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi. Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo il cui principale contribuente è la Comunità mediante il Programma PHARE. Di conseguenza è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 815 milioni di euro per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina durante il periodo 2007-2013. L’assistenza finanziaria può continuare ad essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Il Programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori. Tra le funzioni della Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è compresa la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione degli impianti nucleari e l’assistenza alla gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l’utilizzazione dei fondi pubblici. Inoltre la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo esegue le operazioni di bilancio assegnatele dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[5]. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sarà realizzato conformemente alla legislazione in materia ambientale, in particolare alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L’importo del riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza alcun pregiudizio delle competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa le modalità di attuazione per il periodo 2007-2013 del Protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina, allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Queste modalità assicurano, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 4 la continuazione senza interruzioni e la proroga del “Programma Ignalina”. Articolo 2 Il Programma Ignalina contempla, tra l’altro misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’ acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia in Lituania nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in Lituania. Il Programma Ignalina include anche misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa della centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori. Articolo 3 L’importo finanziario necessario all’attuazione delle azioni previste all’articolo 2 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 815 milioni di euro. Le dotazioni annuali sono autorizzate dall’autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie. L’importo delle dotazioni assegnate al programma Ignalina potrà essere modificato dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali. Articolo 4 Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine, da un lato, di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell’assistenza di preadesione e l’assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l’opera di disattivazione da parte della Lituania e, dall’altro, ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. Articolo 5 L’assistenza nel quadro del programma Ignalina, prevista all’articolo 2, primo comma, può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. L’assistenza ai sensi del Programma Ignalina prevede anche misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori. Articolo 6 Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie e internazionali: finalizzati al ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’ acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sono compatibili con il mercato interno quale definito nel trattato CE. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, comunitarie ed internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze delle chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili – ai sensi del trattato CE – con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Articolo 7 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 4 all’Atto di adesione, la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 37 dell’Atto di adesione si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell’approvvigionamento energetico in Lituania. Articolo 8 La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite suoi agenti, oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta una verifica contabile sull’utilizzo della sovvenzione. Queste verifiche contabili possono effettuarsi durante la durata del contratto e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di queste verifiche contabili potranno, se necessario, tradursi in decisioni di ripetizione dell’indebito da parte della Commissione. Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno il diritto di un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso. Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto nell’ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio[6]. Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un’omissione del contraente che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità. Gli accordi conclusi tra la Comunità e la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco. Articolo 9 La Commissione garantisce l’attuazione del presente regolamento e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa effettuerà una valutazione intermedia conformemente all’articolo 3. Articolo 10 Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente […] FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE +++++ TABLE +++++ 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) La ligne utilisée pour les années 2004-2006 est la suivante : 060505 sûreté nucléaire -mesures transitoires (démantèlement). Elle est destinée à financer les fonds de démantèlement de la centrale nucléaire d’Ignalina/Lituanie. Selon la Communication adoptée le 14 juillet 2004[7],« Dans le cadre des traités d'adhésion, des obligations légales ont été introduites ou sont en cours de négociation, concernant la charge financière exceptionnelle que représente le démantèlement de certaines installations nucléaires. L'Union européenne s’engage à apporter une aide financière additionnelle adéquate aux efforts de démantèlement après 2006. Une ligne budgétaire spécifique serait créée sous la Rubrique 1A[8] . 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): 815 millions d'euros en CE 2.2 Période d’application: (2007 – 2013) 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros ( à la 3 e décimale) € million +++++ TABLE +++++ 4. BASE JURIDIQUE Le protocole n° 4 à l’Acte d’accession , en son article 3 alinéa 2, dispose que « Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 56 de l’Acte d’adhésion… ». Cet article dispose que sauf s’il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre, en l’espèce, la contribution financière pour le démantèlement d’Ignalina. Le protocole n° 4 prévoit donc une base juridique spécifique. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [9] 5.1.1 Objectifs poursuivis Dans le cadre des négociations d’adhésion, la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina avant 2005 et l’unité 2 le 31 décembre 2009 au plus tard. Ces engagements de fermeture ont été repris dans le cadre du protocole n° 4 à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Il convient de rappeler que ce protocole prévoit, entre autre, la poursuite sans interruption et la prorogation d’un soutien communautaire dans le cadre du « Programme Ignalina » la continuation d’un soutien communautaire au démantèlement y compris pour la période des prochaines perspectives financières. Le soutien couvre le processus de démantèlement ainsi que ses conséquences non nucléaires. L’étude qui a été financée dans le cadre de PHARE, réalisée par un consortium NIS/SGN/SKB et confirmée par d’autres études internationales, a estimé le coût du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale d’Ignalina, de type RBMK 1500, à environ 1 milliard d’euros (valeur 2000) pour l’ensemble des opérations, incluant le traitement des déchets, exemption faite du stockage définitif des combustibles usés. Il convient de noter que les autorités lituaniennes ont toujours présenté des évaluations plus élevées. Les coûts non nucléaires (par exemple le remplacement des capacités de production ; les mesures liées à la sécurité d’approvisionnement) découlant du démantèlement doivent être rajoutés. Compte tenu de l’importance des sommes nécessaires au démantèlement de ces installations, l’Union européenne a également accepté que pour la période couverte par les prochaines perspectives financières l’ensemble des crédits soit adéquat[10], la programmation des ressources devant être fondée sur les besoins de financement et les capacités d’absorption réelles. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante Il n’y a pas d’évaluation ex-ante car il s’agit d’une action découlant des négociations d’adhésion. Cette proposition ne porte pas sur la nécessité de démanteler ces installations mais sur la poursuite de son financement. Il a toujours entendu que le démantèlement était une action de longue durée et coûteuse. 5.1.3 Valeur ajoutée communautaire Le financement du démantèlement des installations nucléaires faisant l’objet d’engagements de fermeture anticipée a occupé une place très importante dans le cadre des discussions d’élargissement de l’Union européenne. Les états concernés ont accepté de fermer certains réacteurs. L’Union européenne, pour sa part, a témoigné de sa solidarité à leur égard en leur octroyant une assistance financière afin d’accompagner le démantèlement. L’Union a déjà honoré ses engagements dans le cadre de la période 2004-2006. Il est désormais nécessaire, conformément à ce que prévoit l’Acte d’adhésion, de mettre en place les instruments nécessaires lui permettant de remplir ses obligations dans le cadre des prochaines perspectives financières pour la période 2007-2013. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Les crédits affectés au programme Ignalina serviront à couvrir différentes mesures visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4 du Protocole n° 4 du traité d’adhésion. La priorité sera donnée aux travaux de déclassement proprement dits, de manière à assurer un haut niveau de sûreté nucléaire, aux mesures de modernisation des capacités conventionnelles de production d’énergie, à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement énergétique par l’interconnexion avec les réseaux transeuropéens et aux mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs. 5.3 Modalités de mise en œuvre Les crédits correspondants aux actions envisagées sous le point 5.2, à l’exception des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale, pourront être mis à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d’appui au démantèlement administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Les mesures destinées à aider le personnel de la centrale seront gérées par la Commission. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. ) 6.1.1 Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale) +++++ TABLE +++++ Le besoin total en ressources humaines s’élève à 2,5 fonctionnaires. Actuellement, 0,75 fonctionnaire est en place. 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines +++++ TABLE +++++ Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action +++++ TABLE +++++ Les montants correspondent aux dépenses totales de l’action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. +++++ TABLE +++++ (Dans l’estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l’action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d’orientation et de l’approbation de l’avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l’intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l’adoption de l’APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n’étaient pas prévisibles lors de la préparation de l’APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en œuvre de l’action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.) Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Les indicateurs de suivi feront intervenir en particulier : - La fermeture effective dans les délais prévus des réacteurs concernés i.e Ignalina 1 pour le 31/12/2004, Ignalina 2 pour le 31/12/2009 - Disponibilité des propositions annuelles de financement sur la base de rapports d’avancement - Elaboration des accords de subvention avec la BERD - Elaboration des accords détaillés avec des estimations de coûts - Reporting régulier 8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue La Commission fera régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil ; en outre elle procédera à une évaluation à mi parcours et en 2013. 9. MESURES ANTIFRAUDE Comme prévu à l’article 8, la Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. La Cour des Comptes dispose des mêmes droits, notamment le droit d’accès, que la Commission. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, l’Office européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du Conseil[12]. Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d’irrégularité visée à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s’entend comme toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés européennes, à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue, ou encore à des budgets gérés par d’autres organisations internationales pour le compte des Communautés. Les accords entre la Communauté et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la mise à disposition des fonds communautaires au Fond international d’appui au démantèlement, prévoient des dispositions appropriées afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et de permettre à la Commission, l’OLAF et la Cour des Comptes d’effectuer des contrôles sur place. 2004/0221 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’applicazione del Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l’articolo 110 [ ], visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 del Consiglio che stabilisce il regolametno finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[13], in particolare l’articolo 166, vista la proposta della Commissione[14], visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La Slovacchia si è impegnata a chiudere l’unità 1 e l’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008. L’Unione ha dichiarato la sua volontà di continuare a fornire un aiuto finanziario fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia. (2) Il Protocollo n. 9 all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea concerne la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia. Il Protocollo ricorda l’impegno della Slovacchia di chiudere la centrale nucleare di Bohunice V1 ed attua a tal fine un programma di assistenza dotato di un bilancio di 90 milioni di euro per il periodo 2004-2006. (3) L’Unione europea ha anche riconosciuto nel Protocollo che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell’assistenza dell’Unione in questo settore. (4) Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il cui principale contribuente è la Comunità, mediante il Programma PHARE. (5) Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario uno stanziamento di 237 milioni di euro per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013. (6) L’assistenza finanziaria può continuare ad essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. (7) Tra le funzioni della Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo è compresa la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione degli impianti nucleari e l’assistenza alla gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l’utilizzazione dei fondi pubblici. Inoltre la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo esegue le operazioni di bilancio assegnatele dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 7 e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[15]. (8) La disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 sarà realizzata conformemente alla legislazione ambientale, in particolare la direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (9) L’importo del riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza alcun pregiudizio delle competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento istituisce il programma che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario della Comunità previsto nel Protocollo n. 9 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Articolo 2 Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’ acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1 e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia in Slovacchia nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in Slovacchia. Articolo 3 L’importo finanziario necessario all’attuazione delle azioni previste all’articolo 2 per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 237 milioni di euro. Le dotazioni annuali sono autorizzate dall’autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie. L’importo delle dotazioni assegnate al programma potrà essere modificato dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’allocazione delle risorse si basino effettivamente sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali. Articolo 4 Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell’assistenza preadesione e l’assistenza data durante il periodo 2004-2006 per l’opera di disattivazione da parte della Slovacchia e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. Articolo 5 L’assistenza finanziaria ai sensi del programma Bohunice può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Articolo 6 La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite suoi agenti, oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta una verifica contabile sull ’utilizzo della sovvenzione. Queste verifiche contabili possono essere effettuate durante la durata del contratto e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di queste verifiche contabili potranno, se necessario, tradursi in decisioni di ripetizione dell’indebito da parte della Commissione. Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno il diritto di un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso. Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto nell’ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio[16]. Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un’omissione del contraente che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità. Gli accordi conclusi tra la Comunità e la Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco. Articolo 7 La Commissione garantisce l’attuazione del presente regolamento e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa effettuerà una valutazione intermedia conformemente all’articolo 3. Articolo 8 Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il Presidente […] FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE +++++ TABLE +++++ 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) La ligne utilisée pour les années 2004-2006 est la suivante : 060505 sûreté nucléaire -mesures transitoires (démantèlement). Elle est destinée à financer les fonds de démantèlement de la centrale nucléaire de Bohunice/Slovaquie. Selon la Communication adoptée le 14 juillet 2004[17],« Dans le cadre des traités d'adhésion, des obligations légales ont été introduites ou sont en cours de négociation, concernant la charge financière exceptionnelle que représente le démantèlement de certaines installations nucléaires. L'Union européenne s’engage à apporter une aide financière additionnelle adéquate aux efforts de démantèlement après 2006. Une ligne budgétaire spécifique serait créée sous la Rubrique 1A[18] . 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): 237 millions d'euros en CE 2.2 Période d’application: (2007 – 2013) 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros ( à la 3 e décimale) € million +++++ TABLE +++++ 4. BASE JURIDIQUE Le protocole n° 9 à l’Acte d’adhésion ne fait référence qu’au Programme Phare qui expirera et ne peut donc pas couvrir la période au-delà de 2006. Ce protocole prévoit la nécessité de continuer le financement au-delà de 2006 sans pour autant à l’instar de la Lituanie prévoir une base juridique spécifique. L’Acte d’adhésion et le protocole n°9 ne peuvent pas constituer une base juridique appropriée pour mettre en place un financement dans le cadre des prochaines perspectives financières. Dans ces conditions, il apparaît que seul l’article 203 du traité Euratom puisse constituer une base juridique appropriée. Cet article dispose que « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.» 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [19] 5.1.1 Objectifs poursuivis La Slovaquie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale de Bohunice le 31 décembre 2006 au plus tard et l’unité 2 le 31 décembre 2008 au plus tard. Le coût du démantèlement de ces deux unités (communément appelées Bohunice V1, réacteurs de type VVER 440/230) est évalué à 750 millions d’euros (valeur 2000) y compris le stockage définitif des combustibles usés. Il est important de souligner que les autorités slovaques se sont engagées à compléter les besoins financiers du démantèlement. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante Il n’y a pas d’évaluation ex-ante car il s’agit d’une action découlant des négociations d’adhésion. Cette proposition ne porte pas sur la nécessité de démanteler ces installations mais sur la poursuite de son financement. Il a toujours entendu que le démantèlement était une action de longue durée et coûteuse. 5.1.3 Valeur ajoutée communautaire Le financement du démantèlement des installations nucléaires faisant l’objet d’engagements de fermeture anticipée a occupé une place très importante dans le cadre des discussions d’élargissement de l’Union européenne. Les états concernés ont accepté de fermer certains réacteurs. L’Union européenne, pour sa part, a témoigné de sa solidarité à leur égard en leur octroyant une assistance financière afin d’accompagner le démantèlement. L’Union a déjà honoré ses engagements dans le cadre de la période 2004-2006. Il est désormais nécessaire, conformément à ce que prévoit l’Acte d’adhésion, de mettre en place les instruments nécessaires lui permettant de remplir ses obligations dans le cadre des prochaines perspectives financières pour la période 2007-2013. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire La contribution communautaire allouée par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer des mesures de soutien au démantèlement de la centrale nucléaire de Bohunice V1, des mesures en faveur de la réhabilitation de l’environnement dans le respect de l’acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale de Bohunice V1, et d’autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l’indispensable restructuration, réhabilitation de l’environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d’énergie en Slovaquie, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement et de l’efficacité énergétique dans le pays. 5.3 Modalités de mise en œuvre L’assistance financière pourra être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fond international d’appui au démantèlement de Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. ) 6.1.1 Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale) +++++ TABLE +++++ Le besoin total en ressources humaines s’élève à 2,5 fonctionnaires. Actuellement, 0,75 fonctionnaire est en place. 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines +++++ TABLE +++++ Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action +++++ TABLE +++++ Les montants correspondent aux dépenses totales de l’action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. +++++ TABLE +++++ (Dans l’estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l’action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d’orientation et de l’approbation de l’avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l’intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l’adoption de l’APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n’étaient pas prévisibles lors de la préparation de l’APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en œuvre de l’action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.) Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Les indicateurs de suivi feront intervenir en particulier : - La fermeture effective dans les délais prévus des réacteurs concernés i.e Bohunice 1 pour le 31/12/2006, Bohunice 2 pour le 31/12/2008 - Disponibilité des propositions annuelles de financement sur la base de rapports d’avancement - Elaboration des accords de subvention avec la BERD - Elaboration des accords détaillés avec des estimations de coûts - Reporting régulier 8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue La Commission fera régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil ; en outre elle procédera à une évaluation à mi parcours et en 2013. 9. MESURES ANTIFRAUDE Comme prévu à l’article 8, la Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d’effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. La Cour des Comptes dispose des mêmes droits, notamment le droit d’accès, que la Commission. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, l’Office européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du Conseil[21]. Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d’irrégularité visée à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s’entend comme toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés européennes, à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue, ou encore à des budgets gérés par d’autres organisations internationales pour le compte des Communautés. Les accords entre la Communauté et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la mise à disposition des fonds communautaires au Fond international d’appui au démantèlement, prévoient des dispositions appropriées afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et de permettre à la Commission, l’OLAF et la Cour des Comptes d’effectuer des contrôles sur place. [1] Cfr. l’articolo 3, paragrafo 4 del Protocollo n. 4. [2] COM(2004) 487. [3] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [6] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [7] COM(2004) 487. [8] Competitiveness for growth and employment : toutes les actions de la DG TREN sont regroupées sous cette rubrique. [9] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. [10] voir article 3 alinéa 4 du protocole n° 4. [11] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. [12] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [13] GU L 357 del 31.12.2002[14]WX]bghivw…†‡ˆ‰Š‹—˜±²¾¿ìí45€?“”•¡¢»¼ÈÉö÷< ? m Œ ? Ž ¬ ® ¯ ° Î óìèàèìÔËÔìÀì¼ì¼ìÀ¸ÀìÔìÔìÔ¯Ô¯Ô¯Ôì¯Ô¯ìÔìÔìÔ¯Ô¯Ô¯Ô¦¢š¢š¸š¢“ hð£h;`8jhÀU[pic]hÀhÀmHnHu[pic]hð}ImHnHu[pic]h[lôhð}IjhЕh\P«U[pic]hC1jmHnHu[pic]hЕh\P«mHnHu[pic], pag. 1. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [17] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [18] COM(2004) 487. [19] Competitiveness for growth and employment : toutes les actions de la DG TREN sont regroupées sous cette rubrique. [20] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. [21] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. [22] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.