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Document ed9e9691-7351-11ea-a07e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02008R1251 — IT — 14.12.2019 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 719/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2009

  L 205

10

7.8.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 346/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2010

  L 104

1

24.4.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2010

  L 322

22

8.12.2010

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 350/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2011

  L 97

9

12.4.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012

  L 306

1

6.11.2012

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 25/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2014

  L 9

5

14.1.2014

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1096 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2016

  L 182

28

7.7.2016

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019

  L 321

73

12.12.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a) 

un elenco di specie vettrici;

▼M2

b) 

le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i) 

animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e

▼M4

ii) 

animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione ( 1 );

▼B

c) 

le norme relative alla certificazione sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i) 

animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, peschiere e impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

ii) 

animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

d) 

le condizioni sanitarie e prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità, incluso lo stoccaggio durante il transito, di:

i) 

animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, a peschiere ed impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

ii) 

animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

iii) 

animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:

a) 

«impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:

i) 

senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure

ii) 

dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale;

b) 

«impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;

c) 

«ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.



CAPO II

SPECIE VETTRICI

Articolo 3

Elenco delle specie vettrici

Gli animali d'acquacoltura elencati nella colonna 2 della tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento vanno considerati vettori unicamente ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, nei casi in cui tali animali corrispondano alle condizioni stabilite nelle colonne 3 e 4 di detta tabella.



CAPO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

Articolo 4

Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali

1.  Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:

a) 

sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;

b) 

sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:

i) 

siano dichiarati esenti da una o più della malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure

ii) 

siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e

c) 

sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).

2.  Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

Articolo 5

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) 

sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) 

dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

ii) 

soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) 

contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 6

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

1.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) 

sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) 

dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure

ii) 

soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) 

contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

2.  Il paragrafo 1 non si applica:

a) 

ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

b) 

ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

i) 

non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

ii) 

sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

c) 

agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 7

Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) 

sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

i) 

dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

ii) 

soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

b) 

contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 8

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

1.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui:

a) 

alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e

b) 

alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) 

lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

b) 

contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

3.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

a) 

lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

b) 

contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

4.  Il presente articolo non si applica:

a) 

ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

b) 

ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

i) 

non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

ii) 

sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

c) 

agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

▼M2

Articolo 8 bis

Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.  Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse:

a) 

sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui:

i) 

all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure

ii) 

all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

▼M4

iii) 

all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

▼M2

b) 

appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a).

2.  Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1.

3.  Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

▼M4

Articolo 8 ter

Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.  Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell’allegato II e alle note esplicative nell’allegato V se gli animali:

a) 

sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

b) 

appartengono alle specie elencate nella parte C dell’allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a).

2.  Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1.

3.  Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall’autorità competente, che:

a) 

rende inattivi i virus con involucro; oppure

b) 

riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

▼B

Articolo 9

Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione

Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.



CAPO IV

CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE

Articolo 10

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

1.  Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:

a) 

essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V;

b) 

rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

1.  I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.

▼M1

2.  I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:

a) 

sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure

b) 

figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.

▼B

3.  Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:

a) 

essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e

b) 

rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 12

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

1.  Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.

2.  Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:

a) 

essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e

b) 

rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).

3.  Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'articolo 10.

Articolo 13

Certificazione elettronica

La certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello comunitario possono essere utilizzati per i certificati e gli attestati previsti al presente capo.

Articolo 14

Trasporto di animali d'acquacoltura

1.  Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.

2.  Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.

3.  Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 15

Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

1.  Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

2.  Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione.

L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

3.  Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.



CAPO V

CONDIZIONI DI TRANSITO

Articolo 16

Transito e stoccaggio

Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura «per il transito nella CE». Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.

Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.

Articolo 17

Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

1.  In deroga all'articolo 16, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a) 

la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.

▼M9 —————

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

▼M2 —————

▼B

Articolo 19

Abrogazione

Le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2009.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

▼M3

Articolo 20

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dai paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

Durante tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, non si applicano agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

▼B

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco di possibili specie vettrici e condizioni in cui esse vanno considerate come tali

Malattie

Vettori

 

Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alla colonna 3 e 4 della presente tabella

Condizioni complementari relative al luogo di origine degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2

Condizioni complementari relative al luogo di destinazione degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Necrosi ematopoietica epizootica

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Nessuna condizione complementare

Nessuna condizione complementare

▼M5 —————

▼B

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica concava (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerate vettori per la malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Perkinsus marinus

Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), Granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus), mazzancolla del Pacifico (Penaeus stylirostris), mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Microcytos mackini

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Sindrome di Taura

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussates), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Malattia della testa gialla

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Nessuna condizione complementare è applicabile in relazione al luogo di destinazione.

Setticemia emorragica virale (VHS)

Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un bacino di un fiume in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), luccio (Esox lucius) pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)

Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), persicospigola striata (Morone chrysops x M. saxatilis), cefalo o volpina (Mugil cephalus), ombrina ocellata (Sciaenops ocellatus), ombrina boccadoro (Argyrosomus regius), ombrina (Umbrina cirrosa), tonno (Thunnus ssp.), tonno rosso (Thunnus thynnus), cernia (Epinephelus marginatus), sogliola atlantica (Solea senegalensis), sogliola (Solea solea), pagello fragolino (Pagellus erythrinus), dentice (Dentex dentex), orata (Sparus aurata), sarago (Diplodus sargus), pagello (Pagellus bogaraveo), pagro del Giappone (Pagrus major), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago (Diplodus vulgaris), pagro (Pagrus pagrus)

Tilapia spp (Oreochromis)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca)

Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis)

Halibut (Hippoglossus hippoglossus), passera(Platichthys flesus), merluzzo nordico (Gadus morhua), eglefino(Melanogrammus aeglefinus)

Gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambarus clarkii)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Virus erpetico (KHV)

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Nessuno

Non applicabile

Non applicabile

Infezione da Marteilia refringens

Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Infezione da Bonamia ostreae

Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Cappasanta atlantica (Pecten maximus)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Malattia dei punti bianchi

Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa)

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

▼M4




ALLEGATO II

▼M8

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento

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▼M4

PARTE B

Modello di certificato sanitario per l’immissione sul mercato di animali di acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano

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▼M8

PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE



Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidae

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar) e salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta),

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)

▼M5




ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti ( 2 )

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)



Paese/territorio

Specie d'acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Nome

Pesce

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

AU

Australia

()

 

 

 

 

BR

Brasile

()

 

 

 

 

▼M7

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (C)

Tutto il territorio

CA 1 (D)

British Columbia

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

CA 5 (D)

New Brunswick

CA 6 (D)

Nova Scotia

CA 7 (D)

Prince Edward Island

CA 8 (D)

Terranova e Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Northwest Territories

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec

▼M5

CL

Cile

()

 

 

 

Intero paese

CN

Cina

()

 

 

 

Intero paese

CO

Colombia

()

 

 

 

Intero paese

CG

Congo

()

 

 

 

Intero paese

CK

Isole Cook

()

()

()

 

Intero paese

▼M6 —————

▼M5

HK

Hong Kong

()

 

 

 

Intero paese

ID

Indonesia

()

 

 

 

Intero paese

IL

Israele

()

 

 

 

Intero paese

JM

Giamaica

()

 

 

 

Intero paese

JP

Giappone

()

 

 

 

Intero paese

KI

Kiribati

()

()

()

 

Intero paese

LK

Sri Lanka

()

 

 

 

Intero paese

MH

Isole Marshall

()

()

()

 

Intero paese

MK ()

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

()

 

 

 

Intero paese

MY

Malaysia

()

 

 

 

Malaysia occidentale peninsulare

NR

Nauru

()

()

()

 

Intero paese

NU

Niue

()

()

()

 

Intero paese

NZ

Nuova Zelanda

()

 

 

 

Intero paese

PF

Polinesia francese

()

()

()

 

Intero paese

PG

Papua Nuova Guinea

()

()

()

 

Intero paese

PN

Isole Pitcairn

()

()

()

 

Intero paese

PW

Palau

()

()

()

 

Intero paese

RU

Russia

()

 

 

 

Intero paese

SB

Isole Solomon

()

()

()

 

Intero paese

SG

Singapore

()

 

 

 

Intero paese

ZA

Sud Africa

()

 

 

 

Intero paese

TW

Taiwan

()

 

 

 

Intero paese

TH

Thailandia

()

 

 

 

Intero paese

TR

Turchia

()

 

 

 

Intero paese

TK

Tokelau

()

()

()

 

Intero paese

TO

Tonga

()

()

()

 

Intero paese

TV

Tuvalu

()

()

()

 

Intero paese

US

Stati Uniti ()

X

 

X

US 0 ()

Intero paese

X

 

 

US 1 ()

Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

WF

Wallis e Futuna

()

()

()

 

Intero paese

WS

Samoa

()

()

()

 

Intero paese

(1)   Applicabile a tutte le specie di pesci.

(2)   Applicabile unicamente ai ciprinidi.

(3)   Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(4)   Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale in conformità all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(5)   Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(6)   Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi.

(7)   Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.

▼B




ALLEGATO IV

▼M5

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti

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PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

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▼B

PARTE C

Modello di certificato sanitario per il transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura vivi, uova di pesce e pesci non eviscerati destinati al consumo umano

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PARTE D

Addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi

(da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

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▼M2




ALLEGATO V

Note esplicative

a) 

I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.

b) 

Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica misure approvate dalla decisione 2010/221/UE che approva le misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.

c) 

Per «luogo di origine» si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il «luogo di origine» è considerato il luogo di raccolta.

d) 

Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppressi dal certificato.

e) 

L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

f) 

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera dell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

g) 

Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.

h) 

Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota g), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x(numero di pagina) di y(numero totale delle pagine)–» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

i) 

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

j) 

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

k) 

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nell'Unione l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.

l) 

Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.

m) 

Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nell'Unione se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.



( 1 ) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

( 2 ) Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione da paesi terzi o territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

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