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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 282, 25 ottobre 2008


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
25 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1046/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1047/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1048/2008 della Commissione, del 23 ottobre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VI, nella zona Vb (acque comunitarie) e nelle zone XII e XIV (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera irlandese

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1049/2008 della Commissione, del 23 ottobre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1050/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1051/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1052/2008 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2008/10)

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1053/2008 della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008, relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (BCE/2008/11)

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/812/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania [notificata con il numero C(2008) 6154]  ( 1 )

19

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2008/813/CE

 

*

Decisione n. 1/2008, del 12 marzo 2008, del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione

22

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/814/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

32

Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del Regolamento (CE) n. 1039/2008 della Commissione, del 22 ottobre 2008, recante ripristino dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 (GU L 280 del 23.10.2008)

37

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,4

MA

46,2

MK

40,8

TR

72,2

ZZ

66,4

0707 00 05

JO

162,5

TR

118,2

ZZ

140,4

0709 90 70

TR

121,3

ZZ

121,3

0805 50 10

AR

112,1

MA

96,1

TR

91,9

ZA

85,2

ZZ

96,3

0806 10 10

BR

224,2

TR

119,1

US

224,6

ZZ

189,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

91,2

MK

37,6

NZ

75,6

US

136,5

ZA

92,0

ZZ

86,1

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) [il regolamento (CE) n. 60/2008 ha aperto un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].

(2)

Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(4)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4138 contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2008, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

(4)  GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali finali di utilizzazione per l'anno 2008:

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:


Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008

Stati Uniti d'America

09.4127

 

98,99 %

Thailandia

09.4128

 

100 %

Australia

09.4129

 

82,68 %

Altre origini

09.4130

 

100 %

Tutti i paesi

09.4138

1,724138 %

100 %


b)   Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:


Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008

Tutti i paesi

09.4148

 (1)

100 %


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:


Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008

Thailandia

09.4149

81,61 %

Australia

09.4150

0 %

Guyana

09.4152

0 %

Stati Uniti d'America

09.4153

0 %

Altre origini

09.4154

100 %


d)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:


Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008

Thailandia

09.4112

100 %

Stati Uniti d'America

09.4116

100 %

India

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Altre origini

09.4119

100 %

Tutti i paesi

09.4166

100 %


e)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:


Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008

Tutti i paesi

09.4168

 (1)

100 %


(1)  per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VI, nella zona Vb (acque comunitarie) e nelle zone XII e XIV (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

46/T&Q

Stato membro

IRL

Stock

COD/561214

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VI; Vb (acque comunitarie); XII e XIV (acque comunitarie e acque internazionali)

Data

20.6.2008


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

48/T&Q

Stato membro

FRA

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I e IIb

Data

7.9.2008


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

594 495

78.0020

1o giugno-30 settembre

108 775

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

8 632

78.0075

1o novembre-30 aprile

15 259

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

117 360

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

335 545

78.0160

1o gennaio-31 maggio

64 453

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 754

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

875 884

78.0180

1o settembre-31 dicembre

106 430

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

257 029

78.0235

1o luglio-31 dicembre

37 083

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

4 199

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

151 059

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

39 144

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

7 658»


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l’accordo»).

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

(4)

La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008.

(5)

L’articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.


ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

(in tonnellate)

Prodotti

2008

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

1 113 993

SA2. Lamiera pesante

308 907

SA3. Altri prodotti laminati piatti

600 454

SA4. Prodotti legati

104 290

SA5. Lamiere quarto legate

27 932

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

109 650

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

58 906

SB2. Vergella

329 010

SB3. Altri prodotti lunghi

529 434

Nota

:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.


ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009

(in tonnellate)

Prodotti

2009

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

1 060 875

SA2. Lamiera pesante

281 875

SA3. Altri prodotti laminati piatti

609 875

SA4. Prodotti legati

107 625

SA5. Lamiere quarto legate

25 625

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

112 750

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

56 375

SB2. Vergella

332 100

SB3. Altri prodotti lunghi

519 675

Nota

:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime

(BCE/2008/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2531/98 prevede che la BCE possa, su base non discriminatoria, esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere le riserve minime in linea con i criteri stabiliti dalla BCE.

(3)

La BCE ritiene necessario restringere i criteri per la concessione delle esenzioni dagli obblighi di riserva e, inoltre, aggiungere un nuovo criterio che riguarda la possibilità di concedere un’esenzione alle istituzioni sottoposte a misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro che comportano il congelamento dei fondi o la restrizione dell’uso dei fondi di un’istituzione o sono altrimenti soggette ad una decisione del consiglio direttivo della BCE che sospende o esclude il loro accesso alle operazioni di mercato libero o alle operazioni operazione di rifinanziamento marginale dell’eurosistema.

(4)

Alla luce dell’esperienza passata, è altresì necessario modificare il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) per raffinare la definizione dei componenti dell’aggregato soggetto a riserva rispetto al quale sono calcolate le riserve minime e le disposizioni relative alla concessione di un’esenzione dagli obblighi di segnalazione separata per le istituzioni che detengono riserve minime attraverso un intermediario.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) prevede anche dei criteri generali che disciplinano il periodo di mantenimento per le istituzioni che vengono sottoposte agli obblighi di riserva della BCE a causa dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro nel quale esse sono stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3, sono sostituiti da quanto segue:

«2.   Un’istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall’obbligo di riserva fin dall’inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un’autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l’istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall’obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

a)

istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;

b)

istituzioni soggette al congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l’uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’eurosistema;

c)

istituzioni per le quali l’obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l’imposizione nei loro confronti dell’obbligo di riserva. Nel decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

i)

l’istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;

ii)

all’istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

iii)

l’istituzione è soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3.   La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all’obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall’essere soggetti a quanto segue:

a)

misure di riorganizzazione;

b)

congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l’uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’eurosistema.

Le istituzioni possono fare affidamento su tali elenchi per decidere se le proprie passività sono dovute ad un’altra istituzione anch’essa soggetta all’obbligo di riserva. L’inclusione di un’istituzione in tali elenchi non implica di per sé che essa sia soggetta all’obbligo di riserva ai sensi dell’articolo 2.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:

a)

passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3;

b)

passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, l’istituzione deve essere in grado di fornire alla pertinente BCN partecipante la prova dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall’aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi, l’istituzione può applicare una detrazione forfettaria all’ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi dall’aggregato soggetto a riserva. L’importo di tale detrazione forfettaria è pubblicato dalla BCE con le stesse modalità di pubblicazione previste per l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Un coefficiente di riserva pari allo 0 % si applica alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

a)

depositi con scadenza originaria superiore a due anni;

b)

depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;

c)

pronti contro termine;

d)

titoli di debito emessi con scadenza originaria superiore a due anni.»;

4)

l’articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un’istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10. Nel ricevere l’autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell’aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l’istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all’articolo 5, paragrafo 2.»

5)

è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Allargamento dell’area dell’euro

1.   Il consiglio direttivo della BCE delega al comitato esecutivo della BCE il potere di decidere, nei casi in cui uno Stato membro adotti l’euro conformemente al trattato sulle seguenti questioni, dopo aver preso in considerazione, se del caso, il parere del comitato per le operazioni di mercato del SEBC:

a)

le date del periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserve minime alle istituzioni stabilite in quello Stato membro, con la data iniziale che corrisponde a quella dell’adozione dell’euro in quello Stato membro;

b)

la modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva ai fini della determinazione del livello di riserve minime che è necessario che siano detenute dalle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro durante il periodo di mantenimento transitorio, tenendo conto del quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13); e

c)

il limite temporale entro il quale il calcolo e la verifica delle riserve minime deve essere effettuato da parte delle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro e dalla loro banca centrale, rispetto al periodo di mantenimento transitorio.

Il comitato esecutivo pubblica una dichiarazione sulla propria decisione almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro in quello Stato membro.

2.   Il consiglio direttivo della BCE delega ulteriormente al comitato esecutivo della BCE il potere di autorizzare le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti a dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento che coincidono con, e sono successivi al periodo di mantenimento transitorio, le passività dovute alle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro, anche se al momento in cui le riserve minime sono calcolate, tali istituzioni non sono ancora comprese nell’elenco delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3. In tal caso, le decisioni prese dal comitato esecutivo della BCE ai sensi del presente paragrafo possono specificare ulteriormente la modalità in cui si effettua la deduzione di tali passività.

3.   Tutte le decisioni del comitato esecutivo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prontamente notificate al consiglio direttivo della BCE, e il comitato esecutivo della BCE rispetta qualunque decisione in materia adottata dal consiglio direttivo della BCE.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 ottobre 2008

relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie

(BCE/2008/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2 e l’articolo 110,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di incrementare temporaneamente l’immissione di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie che le controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema forniscono all’Eurosistema per ottenere liquidità dovrebbero essere ampliati. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie sono stabiliti nell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso il 15 ottobre 2008 di ampliare temporaneamente la portata delle norme relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che la data di entrata in vigore della propria decisione così come di eventuali ulteriori misure riguardanti tali criteri di idoneità ampliati sia comunicata quanto prima.

(3)

Per attuare la decisione di cui sopra in maniera tale da consentire una sua applicazione immediata si è fatto ricorso ad un regolamento, che non richiede ulteriori misure di attuazione da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN»). Il presente regolamento sarà in vigore solo per un breve periodo di tempo e verrà sostituito da un indirizzo della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie

1.   I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente regolamento e le Caratteristiche generali, come attuate a a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 2

Ammissione di garanzie denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, se denominati in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi, costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: (i) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; e (ii) l’emittente abbia sede all’interno dello Spazio economico europeo.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo dell’8 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito negoziabili di tale sorta.

Articolo 3

Ammissione di prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee

1.   I prestiti sindacati, descritti nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, disciplinati dal diritto inglese costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

2.   Inoltre, il requisito stabilito nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, secondo cui il numero complessivo di leggi nazionali applicabili: i) alla controparte; ii) al creditore; iii) al debitore; iv) al garante (se del caso); v) al contratto di credito; e vi) al contratto di mobilizzazione non possa essere superiore a due, è modificato nel caso dei prestiti sindacati in modo che il numero complessivo di leggi applicabili non possa essere superiore a tre.

Articolo 4

Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.

Articolo 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

1.   Il requisito minimo applicato dall’Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nella Sezione 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».

Articolo 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

1.   Il requisito di non subordinazione relativo all’idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come descritte nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nella Sezione 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall’Eurosistema su tutte tali attività con un’ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.

Articolo 7

Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee

I depositi a tempo determinato descritti nella Sezione 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee sono idonei quali garanzia per tutte le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

Articolo 8

Ulteriori misure di attuazione

Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere ulteriori decisioni che siano necessarie per l’attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008. Gli articoli 2 e 3 si applicano a partire dal 14 novembre 2008.

2.   Il presente regolamento si applica fino al 30 novembre 2008.

3.   Il presente regolamento è pubblicato senza ritardo sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 del 11.12.2000, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania

[notificata con il numero C(2008) 6154]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18, primo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (5), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Tali aree sono elencate nell'allegato di detta decisione.

(2)

A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Landkreis Görlitz, Sassonia, in Germania, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B, conformemente all'articolo 4 di detta decisione.

(3)

A seguito della comparsa di tale focolaio in Germania è stata adottata la decisione 2008/795/CE della Commissione, del 10 ottobre 2008, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania (6). La suddetta decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

(4)

Tali misure provvisorie di protezione sono state ora esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e devono essere confermate.

(5)

Poiché il focolaio comparso in Germania è situato in prossimità del confine con la Polonia, quest'ultimo Stato membro ha adottato le misure di protezione appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B sul suo territorio. Tali aree vanno aggiunte all'allegato della decisione 2006/415/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/415/CE.

(7)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 2008/795/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/795/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

(6)  GU L 272 del 14.10.2008, pag. 16.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

DE

GERMANIA

Görlitz

14284

La zona di 10 km istituita intorno al focolaio nel comune di Markersdorf nel Landkreis Görlitz, compresa la totalità o parte dei comuni di:

 

Görlitz

 

Markersdorf

 

Schöpstal

 

Königshain

 

Reichenbach/O.L.

 

Sohland a. Rotstein

 

Bernstadt a. d. Eigen

 

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

 

Kodersdorf

 

Vierkirchen

 

Waldhufen

13.11.2008

PL

POLONIA

Dolnośląskie Voivodship

Zgorzelecki

00225

La zona del distretto di Zgorzelecki compresa entro i seguenti confini:

a nord: confine settentrionale della città di Zgorzelec;

ad est: confine orientale della città di Zgorzelec, e dei villaggi di Koźmin e Osiek Łużycki;

a sud: confine meridionale del villaggio di Osiek Łużycki;

ad ovest: confine tedesco-polacco

13.11.2008

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

DE

GERMANIA

Görlitz

14284

La zona del Landkreis Görlitz comprendente la totalità o parte dei comuni di:

 

Neißeaue

 

Horka

 

Niesky

 

Quitzdorf am See

 

Hohendubrau

 

Kittlitz

 

Löbau

 

Rosenbach

 

Berthelsdorf

 

Großhennersdorf

 

Schlegel

 

Ostritz

13.11.2008

Bautzen

14272

La zona del Landkreis Bautzen comprendente la totalità o parte del comune di:

Weißenberg

PL

POLONIA

Dolnośląskie Voivodship

Zgorzelecki

00225

Nel distretto di Zgorzelecki i seguenti comuni:

Pieńsk, compresa la città di Pieńsk e la zona del villaggio di Pieńsk

Sulików

Zgorzelec (aree non elencate nell'area A)

Zawidów

13.11.2008»


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/22


DECISIONE N. 1/2008

del 12 marzo 2008

del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione

(2008/813/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito «l'accordo») stipulato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, il Comitato può modificare gli allegati dell'accordo,

DECIDE:

1.

L'allegato 1 dell'accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato A della presente decisione.

2.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

Fatto a Berna, il 12 marzo 2008.

Per la Confederazione elvetica

Heinz HERTIG

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2008.

Per la Comunità europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK


ALLEGATO

Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 16 sui prodotti da costruzione.

«CAPITOLO 16

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

1)

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12)

Misure d'applicazione

2)

Decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (GU L 17 del 20.1.1994, pag. 34)

bis)

Decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)

ter)

Decisione 95/204/CE della Commissione, del 31 maggio 1995, recante disposizioni applicative dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 129 del 14.6.1995, pag. 23)

3)

Decisione 95/467/CE della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29)

4)

Decisione 96/577/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi fissi antincendio (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44)

5)

Decisione 96/578/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i prodotti igienico-sanitari (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49)

6)

Decisione 96/579/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda le attrezzature fisse per la circolazione stradale (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 52)

7)

Decisione 96/580/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di tamponamento (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56)

8)

Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59)

9)

Decisione 96/582/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 62)

10)

Decisione 96/603/CE della Commissione, del 4 ottobre 1996, recante l'elenco dei prodotti delle classi A “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23)

11)

Decisione 97/161/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 41)

12)

Decisione 97/176/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i prodotti di legno per l'impiego strutturale e i componenti ausiliari (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19)

13)

Decisione 97/177/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 24)

14)

Decisione 97/462/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i pannelli a base di legno (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27)

15)

Decisione 97/463/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 31)

16)

Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33)

17)

Decisione 97/555/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 9)

18)

Decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti d'intonaca denominati “a cappotto” (ETICS) (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14)

19)

Decisione 97/571/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 7)

20)

Decisione 97/597/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso (GU L 240 del 2.9.1997, pag. 4)

21)

Decisione 97/638/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi di fissaggio per prodotti di legno per impiego strutturale (GU L 268 dell'1.10.1997, pag. 36)

22)

Decisione 97/740/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle murature e ai prodotti correlati (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42)

23)

Decisione 97/808/CE della Commissione del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazione (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18)

24)

Decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio metallico (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 58)

25)

Decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di tramezzi interni (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41)

26)

Decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46)

27)

Decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi/kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento (GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26)

28)

Decisione 98/436/CE della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30)

29)

Decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39)

30)

Decisione 98/456/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precompresse (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 112)

31)

Decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova “incendio di singoli oggetti in un locale” (SBI) di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 114)

32)

Decisione 98/598/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli aggregati (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25)

33)

Decisione 98/599/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30)

34)

Decisione 98/600/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35)

35)

Decisione 98/601/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41)

36)

Decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34)

37)

Decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai rivestimenti (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38)

38)

Decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per l'isolamento termico (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44)

39)

Decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle travi e colonne leggere composte a base di legno (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 49)

40)

Decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51)

41)

Decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 55)

41 bis)

Decisione 1999/453/CE della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alle procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni) (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50)

42)

Decisione 1999/454/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e i prodotti di protezione dal fuoco (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52)

43)

Decisione 1999/455/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 56)

44)

Decisione 1999/469/CE della Commissione, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27)

45)

Decisione 1999/470/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli adesivi per la costruzione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32)

46)

Decisione 1999/471/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37)

47)

Decisione 1999/472/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42)

48)

Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)

49)

Decisione 2000/245/CE della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13)

50)

Decisione 2000/273/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15)

51)

Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26)

52)

Decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40)

53)

Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19)

53 bis)

Decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36)

54)

Decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sei prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38)

55)

Decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 6)

56)

Decisione 2001/308/CE della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa alla procedura per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione denominati “vetures” a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 25)

56 bis)

Decisione 2001/596/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33)

57)

Decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20)

58)

Decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 127 del 14.5.2002, pag. 16)

59)

Decisione 2002/592/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 57)

60)

Decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35)

61)

Decisione 2003/312/CE della Commissione, del 9 aprile 2003, sulla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 50)

62)

Decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 144 del 12.6.2003, pag. 9)

63)

Decisione 2003/593/CE della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione del fuoco per taluni prodotti da costruzione (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25)

64)

Decisione 2003/629/CE della Commissione, del 27 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/367/CE sulla classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 51)

65)

Decisione 2003/632/CE della Commissione, del 26 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5)

66)

Decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i perni per giunti strutturali (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 18)

67)

Decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di rivestimento delle pareti esterne (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 21)

68)

Decisione 2003/655/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di rivestimento impermeabili per pavimenti e pareti di ambienti umidi (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 12)

69)

Decisione 2003/656/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 15)

70)

Decisione 2003/722/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 32)

71)

Decisione 2003/728/CE della Commissione, del 3 ottobre 2003, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 34)

72)

Decisione 2004/663/CE della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica la decisione 97/464/CE della Commissione relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 302 del 29.9.2004, pag. 6)

73)

Decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37)

74)

Decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi d'involucro per edifici frigoriferi (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15)

75)

Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell'11.8.2005, pag. 21)

76)

Decisione 2005/823/CE della Commissione, del 22 novembre 2005, che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53)

77)

Decisione 2006/190/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47)

78)

Decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27)

79)

Decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all'azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 24)

80)

Decisione 2006/673/CE della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77)

81)

Decisione 2006/751/CE della Commissione, del 27 ottobre 2006, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 8)

82)

Decisione 2006/893/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 “Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità” conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 102)

83)

Decisione 2007/348/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21)

Svizzera

100.

Legge federale dell'8 ottobre 1999 sui prodotti da costruzione (RO 2000 3104)

101.

Ordinanza del 27 novembre 2000 sui prodotti da costruzione (RO 2001 100)

102.

Accordo intercantonale sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (RO 2003 270)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

1.

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, secondo la procedura di cui all'articolo del presente accordo, un elenco degli organismi di valutazione della conformità.

2.

Gli organismi di valutazione della conformità possono essere classificati in tre categorie differenti di organismi che intervengono nel settore dell'attestazione di conformità: gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione e i laboratori di prove. Le definizioni dell'allegato III, sezione 3, della direttiva 89/106/CEE sono applicabili ai fini del presente accordo.

SEZIONE III

Autorità di designazione

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione e delle autorità competenti notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Norme armonizzate europee per i prodotti da costruzione

Ai fini del presente accordo, la Svizzera pubblicherà il riferimento delle norme armonizzate europee concernenti i prodotti da costruzione dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/106/CEE.

Al fine di precisare l'equivalenza dei sistemi svizzeri di attestazione della conformità, la Svizzera aggiungerà a ciascuna norma armonizzata una tabella di conversione. Ciò consentirà di garantire la comparabilità dei sistemi svizzero ed europeo di attestazione della conformità descrivendo le procedure da seguire per valutare la conformità.

2.   Documenti interpretativi e documenti di orientamento

Sono inoltre applicabili ai fini del presente accordo i sei documenti interpretativi di cui all'articolo 3 della direttiva 89/106/CEE e nella comunicazione 94/C 62/01 della Commissione (GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1) e i documenti di orientamento stabiliti conformemente all'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE.

3.   Benestare tecnici europei

a)

La Svizzera ha il diritto di designare organismi nazionali per il rilascio di benestare tecnici europei. Essa garantisce che gli organismi designati divengono membri dell'Organizzazione europea per i benestare tecnici (EOTA, European Organisation for Technical Approvals) e partecipano ai suoi lavori, in particolare al fine di redigere orientamenti di benestare tecnici europei secondo le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e per il rilascio di benestare tecnici europei.

La Svizzera notifica al Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo i nomi e gli indirizzi di tali organismi.

Sono applicabili ai fini del presente accordo anche le decisioni dell'EOTA.

I benestare tecnici europei sono rilasciati dagli organismi competenti dell'EOTA e sono riconosciuti dalle due parti ai fini del presente accordo.

b)

S'intende per “organismo competente per il benestare” un organismo di diritto privato o pubblico abilitato a rilasciare i benestare tecnici europei.

Gli organismi competenti per il benestare sono designati dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco degli organismi competenti per il benestare. A tal fine, la procedura di notifica di cui all'articolo 11 del presente accordo, così come descritta alla sezione II, paragrafo 1, è anche applicabile per analogia agli organismi competenti per il benestare.

Le parti riconoscono che gli organismi citati in questa lista ai fini dell'applicazione del presente accordo riempiono le condizioni previste per procedere al rilascio di benestare tecnici europei.

4.   Scambi di informazioni

Conformemente all'articolo 9 del presente accordo, le parti scambiano le informazioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo.

5.   Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali a fini d'ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano a disposizione tale documentazione sul territorio di una delle due parti per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le parti s'impegnano a trasmettere tutti i documenti tecnici pertinenti su richiesta delle autorità dell'altra parte.

6.   Persona responsabile per l'immissione sul mercato e l'etichettatura dei prodotti

Il fabbricante non è tenuto a designare un mandatario o una persona responsabile per l'immissione sul mercato stabiliti sul territorio dell'altra parte, né a indicare il nome e l'indirizzo di un mandatario, di una persona responsabile o di un importatore sull'etichetta, sull'imballaggio esterno o sulle istruzioni per l'uso.»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/32


DECISIONE 2008/814/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (1).

(2)

Detta azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono stabilite in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 24 del trattato.

(3)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, ad avviare negoziati con Stati terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l’Unione europea e uno Stato terzo sulla partecipazione di uno Stato terzo ad un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO.

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

L’UNIONE EUROPEA (UE o UNIONE EUROPEA),

da una parte, e

GLI STATI UNITI D’AMERICA (STATI UNITI),

dall’altra,

di seguito «le parti»,

TENUTO CONTO:

del comune auspicio dell’Unione europea e degli Stati Uniti di collaborare strettamente nel sostegno allo sviluppo delle norme democratiche in Kosovo, segnatamente quelle relative allo Stato di diritto,

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, di seguito «EULEX KOSOVO»,

dell’invito rivolto il 18 febbraio 2008 agli Stati Uniti a partecipare alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),

del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante civile dell’operazione dell’UE e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione degli Stati Uniti all’operazione diretta dall’UE,

della decisione del comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2008, del 22 aprile 2008, di accettare il contributo degli Stati Uniti alla missione EULEX KOSOVO,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   Gli Stati Uniti aderiscono all’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare l’EULEX KOSOVO, a norma del disposto del presente accordo e di eventuali disposizioni di attuazione.

2.   Il contributo degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea. Il comitato dei contributori, composto dagli Stati membri dell’UE, dagli Stati Uniti e da altri stati non appartenenti all’UE che partecipano all’EULEX KOSOVO, svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione; le opinioni del comitato saranno prese in considerazione dal comitato politico e di sicurezza, che esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.

3.   Gli Stati Uniti garantiscono che le persone messe a disposizione nel quadro del contributo statunitense all’EULEX KOSOVO (di seguito «personale distaccato») effettuino la propria missione in linea con:

l’azione comune 2008/124/PESC e le eventuali successive modifiche,

il piano operativo dell’EULEX KOSOVO,

eventuali disposizioni di attuazione, nonché

il presente accordo.

4.   Gli Stati Uniti garantiscono che il personale distaccato conformi appieno l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta agli obiettivi e agli interessi dell’EULEX KOSOVO.

5.   Gli Stati Uniti informano a tempo debito il comandante civile dell’operazione e il capomissione dell’EULEX KOSOVO (di seguito «il capomissione») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’EULEX KOSOVO. La partecipazione degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO in virtù del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

6.   L’idoneità, dal punto di vista medico, del personale distaccato all’esercizio delle sue funzioni è riconosciuta da un’autorità medica competente degli Stati Uniti dopo un esame medico e le vaccinazioni eventualmente necessarie. Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale distaccato in Kosovo è disciplinato dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC; tale personale gode dei privilegi e delle immunità accordati in base ai pertinenti documenti dell’ONU compresa l’UNSCR 1244, alle disposizioni della legislazione applicabile in Kosovo e ad altri documenti e alla corrispondenza pertinenti.

2.   Lo status del personale distaccato presso comandi o elementi di comando situati al di fuori del Kosovo è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e gli Stati Uniti.

3.   Gli Stati Uniti esercitano una competenza esclusiva sul personale distaccato, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali e senza pregiudizio delle disposizioni relative allo status del personale di cui al paragrafo 1.

4.   Gli Stati Uniti sono competenti a soddisfare le richieste di indennizzo, formulate da o concernenti membri del proprio personale distaccato, derivanti dalla partecipazione all’EULEX KOSOVO. Gli Stati Uniti sono competenti ad avviare, a loro discrezione, eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale distaccato, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali.

5.   Gli Stati Uniti si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

Nell’ambito dell’EULEX KOSOVO si applica l’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate, concluso a Washington il 30 aprile 2007.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Il comandante civile delle operazioni esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello strategico. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello del teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale distaccato, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile delle operazioni nonché la responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EULEX KOSOVO.

3.   Gli Stati Uniti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EULEX KOSOVO. Gli Stati Uniti sono responsabili di eventuali azioni disciplinari.

5.   Un responsabile del contingente nazionale (NCL) è nominato dagli Stati Uniti per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EULEX KOSOVO. L’NCL riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.

6.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione degli Stati Uniti, sempreché questi ultimi contribuiscano ancora all’EULEX KOSOVO alla data della decisione stessa.

Articolo 5

Aspetti finanziari

Gli Stati Uniti sostengono i costi connessi alla loro partecipazione all’operazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, dell’azione comune 2008/124/PESC, tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo della missione.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 7

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 8

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla sua denuncia.

2.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo notificando un preavviso scritto di due mesi all’altra parte.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese, addì ventidue ottobre 2008.

Per l’Unione europea

Per gli Stati Uniti d’America

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti degli Stati Uniti per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dagli Stati Uniti nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati Uniti, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO proveniente dagli Stati Uniti nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazioni degli Stati Uniti:

«Gli Stati Uniti, quali partecipanti alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) istituita dall’azione comune dell’UE 2008/124/PESC del 4 febbraio 2008, cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’EULEX KOSOVO per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’EULEX KOSOVO, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO nell’utilizzare detti mezzi.»


Rettifiche

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/37


Rettifica del Regolamento (CE) n. 1039/2008 della Commissione del 22 ottobre 2008 recante ripristino dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 23 ottobre 2008 )

A pag. 5, articolo 1, paragrafo 2 (e nota 3 a pié pagina):

anziché:

«2.   I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione (1).

leggi:

«2.   I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati dalla Commissione (2).


(1)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31

(2)  Fissato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31).»


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.


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