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Official Journal of the European Union, L 282, 25 October 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 282, 25 ottobre 2008
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 282, 25 ottobre 2008
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/812/CE |
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Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania [notificata con il numero C(2008) 6154] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2008/813/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
106,4 |
MA |
46,2 |
|
MK |
40,8 |
|
TR |
72,2 |
|
ZZ |
66,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
118,2 |
|
ZZ |
140,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
121,3 |
ZZ |
121,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
112,1 |
MA |
96,1 |
|
TR |
91,9 |
|
ZA |
85,2 |
|
ZZ |
96,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
224,2 |
TR |
119,1 |
|
US |
224,6 |
|
ZZ |
189,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
97,3 |
CL |
72,8 |
|
CN |
91,2 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
75,6 |
|
US |
136,5 |
|
ZA |
92,0 |
|
ZZ |
86,1 |
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
CN |
110,4 |
|
TR |
125,5 |
|
ZZ |
98,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) [il regolamento (CE) n. 60/2008 ha aperto un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America]. |
(2) |
Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande. |
(4) |
Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4138 contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.
2. La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2008, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.
(4) GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali finali di utilizzazione per l'anno 2008:
a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008 |
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008 |
Stati Uniti d'America |
09.4127 |
|
98,99 % |
Thailandia |
09.4128 |
|
100 % |
Australia |
09.4129 |
|
82,68 % |
Altre origini |
09.4130 |
|
100 % |
Tutti i paesi |
09.4138 |
1,724138 % |
100 % |
b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008 |
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008 |
Tutti i paesi |
09.4148 |
— (1) |
100 % |
c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008 |
Thailandia |
09.4149 |
81,61 % |
Australia |
09.4150 |
0 % |
Guyana |
09.4152 |
0 % |
Stati Uniti d'America |
09.4153 |
0 % |
Altre origini |
09.4154 |
100 % |
d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008 |
Thailandia |
09.4112 |
100 % |
Stati Uniti d'America |
09.4116 |
100 % |
India |
09.4117 |
100 % |
Pakistan |
09.4118 |
100 % |
Altre origini |
09.4119 |
100 % |
Tutti i paesi |
09.4166 |
100 % |
e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2008 |
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2008 |
Tutti i paesi |
09.4168 |
— (1) |
100 % |
(1) per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2008 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2008
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VI, nella zona Vb (acque comunitarie) e nelle zone XII e XIV (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
46/T&Q |
Stato membro |
IRL |
Stock |
COD/561214 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
VI; Vb (acque comunitarie); XII e XIV (acque comunitarie e acque internazionali) |
Data |
20.6.2008 |
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2008 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2008
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
48/T&Q |
Stato membro |
FRA |
Stock |
COD/1/2B. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
I e IIb |
Data |
7.9.2008 |
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre-31 maggio |
594 495 |
78.0020 |
1o giugno-30 settembre |
108 775 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio-31 ottobre |
8 632 |
78.0075 |
1o novembre-30 aprile |
15 259 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
1o novembre-30 giugno |
16 421 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
1o gennaio-31 dicembre |
117 360 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre-31 maggio |
700 277 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre-fine febbraio |
385 569 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
1o novembre-fine febbraio |
95 620 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno-31 dicembre |
335 545 |
78.0160 |
1o gennaio-31 maggio |
64 453 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
89 754 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio-31 agosto |
875 884 |
78.0180 |
1o settembre-31 dicembre |
106 430 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
1o gennaio-30 aprile |
257 029 |
78.0235 |
1o luglio-31 dicembre |
37 083 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno-31 luglio |
4 199 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio-10 agosto |
151 059 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno-30 settembre |
39 144 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno-30 settembre |
7 658» |
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2008
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l’accordo»). |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo. |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate. |
(4) |
La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008. |
(5) |
L’articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.
ALLEGATO I
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008
(in tonnellate) |
||||
Prodotti |
2008 |
|||
SA. Prodotti laminati piatti |
||||
SA1. Arrotolati |
1 113 993 |
|||
SA2. Lamiera pesante |
308 907 |
|||
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
600 454 |
|||
SA4. Prodotti legati |
104 290 |
|||
SA5. Lamiere quarto legate |
27 932 |
|||
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
109 650 |
|||
SB. Prodotti lunghi |
||||
SB1. Barre |
58 906 |
|||
SB2. Vergella |
329 010 |
|||
SB3. Altri prodotti lunghi |
529 434 |
|||
|
ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009
(in tonnellate) |
||||
Prodotti |
2009 |
|||
SA. Prodotti laminati piatti |
||||
SA1. Arrotolati |
1 060 875 |
|||
SA2. Lamiera pesante |
281 875 |
|||
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
609 875 |
|||
SA4. Prodotti legati |
107 625 |
|||
SA5. Lamiere quarto legate |
25 625 |
|||
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
112 750 |
|||
SB. Prodotti lunghi |
||||
SB1. Barre |
56 375 |
|||
SB2. Vergella |
332 100 |
|||
SB3. Altri prodotti lunghi |
519 675 |
|||
|
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime
(BCE/2008/10)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime. |
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2531/98 prevede che la BCE possa, su base non discriminatoria, esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere le riserve minime in linea con i criteri stabiliti dalla BCE. |
(3) |
La BCE ritiene necessario restringere i criteri per la concessione delle esenzioni dagli obblighi di riserva e, inoltre, aggiungere un nuovo criterio che riguarda la possibilità di concedere un’esenzione alle istituzioni sottoposte a misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro che comportano il congelamento dei fondi o la restrizione dell’uso dei fondi di un’istituzione o sono altrimenti soggette ad una decisione del consiglio direttivo della BCE che sospende o esclude il loro accesso alle operazioni di mercato libero o alle operazioni operazione di rifinanziamento marginale dell’eurosistema. |
(4) |
Alla luce dell’esperienza passata, è altresì necessario modificare il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) per raffinare la definizione dei componenti dell’aggregato soggetto a riserva rispetto al quale sono calcolate le riserve minime e le disposizioni relative alla concessione di un’esenzione dagli obblighi di segnalazione separata per le istituzioni che detengono riserve minime attraverso un intermediario. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) prevede anche dei criteri generali che disciplinano il periodo di mantenimento per le istituzioni che vengono sottoposte agli obblighi di riserva della BCE a causa dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro nel quale esse sono stabilite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3, sono sostituiti da quanto segue: «2. Un’istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall’obbligo di riserva fin dall’inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un’autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l’istituzione a procedure di liquidazione. La BCE può esentare dall’obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:
3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all’obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall’essere soggetti a quanto segue:
Le istituzioni possono fare affidamento su tali elenchi per decidere se le proprie passività sono dovute ad un’altra istituzione anch’essa soggetta all’obbligo di riserva. L’inclusione di un’istituzione in tali elenchi non implica di per sé che essa sia soggetta all’obbligo di riserva ai sensi dell’articolo 2.»; |
2) |
l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:
Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, l’istituzione deve essere in grado di fornire alla pertinente BCN partecipante la prova dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall’aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi, l’istituzione può applicare una detrazione forfettaria all’ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi dall’aggregato soggetto a riserva. L’importo di tale detrazione forfettaria è pubblicato dalla BCE con le stesse modalità di pubblicazione previste per l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3.»; |
3) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % si applica alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:
|
4) |
l’articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 Riserve detenute su base consolidata Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un’istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10. Nel ricevere l’autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell’aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l’istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all’articolo 5, paragrafo 2.» |
5) |
è aggiunto il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Allargamento dell’area dell’euro 1. Il consiglio direttivo della BCE delega al comitato esecutivo della BCE il potere di decidere, nei casi in cui uno Stato membro adotti l’euro conformemente al trattato sulle seguenti questioni, dopo aver preso in considerazione, se del caso, il parere del comitato per le operazioni di mercato del SEBC:
Il comitato esecutivo pubblica una dichiarazione sulla propria decisione almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro in quello Stato membro. 2. Il consiglio direttivo della BCE delega ulteriormente al comitato esecutivo della BCE il potere di autorizzare le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti a dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento che coincidono con, e sono successivi al periodo di mantenimento transitorio, le passività dovute alle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro, anche se al momento in cui le riserve minime sono calcolate, tali istituzioni non sono ancora comprese nell’elenco delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3. In tal caso, le decisioni prese dal comitato esecutivo della BCE ai sensi del presente paragrafo possono specificare ulteriormente la modalità in cui si effettua la deduzione di tali passività. 3. Tutte le decisioni del comitato esecutivo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prontamente notificate al consiglio direttivo della BCE, e il comitato esecutivo della BCE rispetta qualunque decisione in materia adottata dal consiglio direttivo della BCE.» |
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2008.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(3) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 ottobre 2008
relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie
(BCE/2008/11)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2 e l’articolo 110,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di incrementare temporaneamente l’immissione di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie che le controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema forniscono all’Eurosistema per ottenere liquidità dovrebbero essere ampliati. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie sono stabiliti nell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1). |
(2) |
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso il 15 ottobre 2008 di ampliare temporaneamente la portata delle norme relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che la data di entrata in vigore della propria decisione così come di eventuali ulteriori misure riguardanti tali criteri di idoneità ampliati sia comunicata quanto prima. |
(3) |
Per attuare la decisione di cui sopra in maniera tale da consentire una sua applicazione immediata si è fatto ricorso ad un regolamento, che non richiede ulteriori misure di attuazione da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN»). Il presente regolamento sarà in vigore solo per un breve periodo di tempo e verrà sostituito da un indirizzo della BCE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie
1. I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.
2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente regolamento e le Caratteristiche generali, come attuate a a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento.
Articolo 2
Ammissione di garanzie denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi quali garanzie idonee
1. Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, se denominati in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi, costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: (i) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; e (ii) l’emittente abbia sede all’interno dello Spazio economico europeo.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo dell’8 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito negoziabili di tale sorta.
Articolo 3
Ammissione di prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee
1. I prestiti sindacati, descritti nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, disciplinati dal diritto inglese costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
2. Inoltre, il requisito stabilito nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, secondo cui il numero complessivo di leggi nazionali applicabili: i) alla controparte; ii) al creditore; iii) al debitore; iv) al garante (se del caso); v) al contratto di credito; e vi) al contratto di mobilizzazione non possa essere superiore a due, è modificato nel caso dei prestiti sindacati in modo che il numero complessivo di leggi applicabili non possa essere superiore a tre.
Articolo 4
Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee
1. Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.
Articolo 5
Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee
1. Il requisito minimo applicato dall’Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nella Sezione 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».
Articolo 6
Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie
1. Il requisito di non subordinazione relativo all’idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come descritte nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nella Sezione 6.3.2 delle Caratteristiche generali.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall’Eurosistema su tutte tali attività con un’ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.
Articolo 7
Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee
I depositi a tempo determinato descritti nella Sezione 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee sono idonei quali garanzia per tutte le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.
Articolo 8
Ulteriori misure di attuazione
Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere ulteriori decisioni che siano necessarie per l’attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008. Gli articoli 2 e 3 si applicano a partire dal 14 novembre 2008.
2. Il presente regolamento si applica fino al 30 novembre 2008.
3. Il presente regolamento è pubblicato senza ritardo sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 310 del 11.12.2000, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2008
che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania
[notificata con il numero C(2008) 6154]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/812/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18, primo comma,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (5), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Tali aree sono elencate nell'allegato di detta decisione. |
(2) |
A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Landkreis Görlitz, Sassonia, in Germania, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B, conformemente all'articolo 4 di detta decisione. |
(3) |
A seguito della comparsa di tale focolaio in Germania è stata adottata la decisione 2008/795/CE della Commissione, del 10 ottobre 2008, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania (6). La suddetta decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse. |
(4) |
Tali misure provvisorie di protezione sono state ora esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e devono essere confermate. |
(5) |
Poiché il focolaio comparso in Germania è situato in prossimità del confine con la Polonia, quest'ultimo Stato membro ha adottato le misure di protezione appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B sul suo territorio. Tali aree vanno aggiunte all'allegato della decisione 2006/415/CE. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/415/CE. |
(7) |
A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 2008/795/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2008/795/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.
(6) GU L 272 del 14.10.2008, pag. 16.
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area A |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|||||||||||||||||||||||
Codice (ove disponibile) |
Nome |
|||||||||||||||||||||||||
DE |
GERMANIA |
Görlitz 14284 |
La zona di 10 km istituita intorno al focolaio nel comune di Markersdorf nel Landkreis Görlitz, compresa la totalità o parte dei comuni di:
|
13.11.2008 |
||||||||||||||||||||||
PL |
POLONIA |
Dolnośląskie Voivodship Zgorzelecki 00225 |
La zona del distretto di Zgorzelecki compresa entro i seguenti confini:
|
13.11.2008 |
PARTE B
Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area B |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|||||||||||||||||||||||||
Codice (ove disponibile) |
Nome |
|||||||||||||||||||||||||||
DE |
GERMANIA |
Görlitz 14284 |
La zona del Landkreis Görlitz comprendente la totalità o parte dei comuni di:
|
13.11.2008 |
||||||||||||||||||||||||
Bautzen 14272 |
La zona del Landkreis Bautzen comprendente la totalità o parte del comune di: Weißenberg |
|||||||||||||||||||||||||||
PL |
POLONIA |
Dolnośląskie Voivodship Zgorzelecki 00225 |
Nel distretto di Zgorzelecki i seguenti comuni:
|
13.11.2008» |
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/22 |
DECISIONE N. 1/2008
del 12 marzo 2008
del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione
(2008/813/CE)
IL COMITATO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito «l'accordo») stipulato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando che in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, il Comitato può modificare gli allegati dell'accordo,
DECIDE:
1. |
L'allegato 1 dell'accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato A della presente decisione. |
2. |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma. |
Fatto a Berna, il 12 marzo 2008.
Per la Confederazione elvetica
Heinz HERTIG
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2008.
Per la Comunità europea
Fernando PERREAU DE PINNINCK
ALLEGATO
Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 16 sui prodotti da costruzione.
«CAPITOLO 16
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
SEZIONE I
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Comunità europea |
Misure d'applicazione
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svizzera |
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SEZIONE II
Organismi di valutazione della conformità
1. |
Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, secondo la procedura di cui all'articolo del presente accordo, un elenco degli organismi di valutazione della conformità. |
2. |
Gli organismi di valutazione della conformità possono essere classificati in tre categorie differenti di organismi che intervengono nel settore dell'attestazione di conformità: gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione e i laboratori di prove. Le definizioni dell'allegato III, sezione 3, della direttiva 89/106/CEE sono applicabili ai fini del presente accordo. |
SEZIONE III
Autorità di designazione
Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione e delle autorità competenti notificate dalle parti.
SEZIONE IV
Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE.
SEZIONE V
Disposizioni aggiuntive
1. Norme armonizzate europee per i prodotti da costruzione
Ai fini del presente accordo, la Svizzera pubblicherà il riferimento delle norme armonizzate europee concernenti i prodotti da costruzione dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/106/CEE.
Al fine di precisare l'equivalenza dei sistemi svizzeri di attestazione della conformità, la Svizzera aggiungerà a ciascuna norma armonizzata una tabella di conversione. Ciò consentirà di garantire la comparabilità dei sistemi svizzero ed europeo di attestazione della conformità descrivendo le procedure da seguire per valutare la conformità.
2. Documenti interpretativi e documenti di orientamento
Sono inoltre applicabili ai fini del presente accordo i sei documenti interpretativi di cui all'articolo 3 della direttiva 89/106/CEE e nella comunicazione 94/C 62/01 della Commissione (GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1) e i documenti di orientamento stabiliti conformemente all'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE.
3. Benestare tecnici europei
a) |
La Svizzera ha il diritto di designare organismi nazionali per il rilascio di benestare tecnici europei. Essa garantisce che gli organismi designati divengono membri dell'Organizzazione europea per i benestare tecnici (EOTA, European Organisation for Technical Approvals) e partecipano ai suoi lavori, in particolare al fine di redigere orientamenti di benestare tecnici europei secondo le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e per il rilascio di benestare tecnici europei. La Svizzera notifica al Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo i nomi e gli indirizzi di tali organismi. Sono applicabili ai fini del presente accordo anche le decisioni dell'EOTA. I benestare tecnici europei sono rilasciati dagli organismi competenti dell'EOTA e sono riconosciuti dalle due parti ai fini del presente accordo. |
b) |
S'intende per “organismo competente per il benestare” un organismo di diritto privato o pubblico abilitato a rilasciare i benestare tecnici europei. Gli organismi competenti per il benestare sono designati dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure. Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco degli organismi competenti per il benestare. A tal fine, la procedura di notifica di cui all'articolo 11 del presente accordo, così come descritta alla sezione II, paragrafo 1, è anche applicabile per analogia agli organismi competenti per il benestare. Le parti riconoscono che gli organismi citati in questa lista ai fini dell'applicazione del presente accordo riempiono le condizioni previste per procedere al rilascio di benestare tecnici europei. |
4. Scambi di informazioni
Conformemente all'articolo 9 del presente accordo, le parti scambiano le informazioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo.
5. Documentazione tecnica
Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali a fini d'ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano a disposizione tale documentazione sul territorio di una delle due parti per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Le parti s'impegnano a trasmettere tutti i documenti tecnici pertinenti su richiesta delle autorità dell'altra parte.
6. Persona responsabile per l'immissione sul mercato e l'etichettatura dei prodotti
Il fabbricante non è tenuto a designare un mandatario o una persona responsabile per l'immissione sul mercato stabiliti sul territorio dell'altra parte, né a indicare il nome e l'indirizzo di un mandatario, di una persona responsabile o di un importatore sull'etichetta, sull'imballaggio esterno o sulle istruzioni per l'uso.»
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/32 |
DECISIONE 2008/814/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (1). |
(2) |
Detta azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono stabilite in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 24 del trattato. |
(3) |
Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, ad avviare negoziati con Stati terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l’Unione europea e uno Stato terzo sulla partecipazione di uno Stato terzo ad un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO. |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO
L’UNIONE EUROPEA (UE o UNIONE EUROPEA),
da una parte, e
GLI STATI UNITI D’AMERICA (STATI UNITI),
dall’altra,
di seguito «le parti»,
TENUTO CONTO:
del comune auspicio dell’Unione europea e degli Stati Uniti di collaborare strettamente nel sostegno allo sviluppo delle norme democratiche in Kosovo, segnatamente quelle relative allo Stato di diritto,
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, di seguito «EULEX KOSOVO»,
dell’invito rivolto il 18 febbraio 2008 agli Stati Uniti a partecipare alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),
del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante civile dell’operazione dell’UE e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione degli Stati Uniti all’operazione diretta dall’UE,
della decisione del comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2008, del 22 aprile 2008, di accettare il contributo degli Stati Uniti alla missione EULEX KOSOVO,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. Gli Stati Uniti aderiscono all’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare l’EULEX KOSOVO, a norma del disposto del presente accordo e di eventuali disposizioni di attuazione.
2. Il contributo degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea. Il comitato dei contributori, composto dagli Stati membri dell’UE, dagli Stati Uniti e da altri stati non appartenenti all’UE che partecipano all’EULEX KOSOVO, svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione; le opinioni del comitato saranno prese in considerazione dal comitato politico e di sicurezza, che esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.
3. Gli Stati Uniti garantiscono che le persone messe a disposizione nel quadro del contributo statunitense all’EULEX KOSOVO (di seguito «personale distaccato») effettuino la propria missione in linea con:
— |
l’azione comune 2008/124/PESC e le eventuali successive modifiche, |
— |
il piano operativo dell’EULEX KOSOVO, |
— |
eventuali disposizioni di attuazione, nonché |
— |
il presente accordo. |
4. Gli Stati Uniti garantiscono che il personale distaccato conformi appieno l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta agli obiettivi e agli interessi dell’EULEX KOSOVO.
5. Gli Stati Uniti informano a tempo debito il comandante civile dell’operazione e il capomissione dell’EULEX KOSOVO (di seguito «il capomissione») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’EULEX KOSOVO. La partecipazione degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO in virtù del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati.
6. L’idoneità, dal punto di vista medico, del personale distaccato all’esercizio delle sue funzioni è riconosciuta da un’autorità medica competente degli Stati Uniti dopo un esame medico e le vaccinazioni eventualmente necessarie. Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
Articolo 2
Status del personale
1. Lo status del personale distaccato in Kosovo è disciplinato dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC; tale personale gode dei privilegi e delle immunità accordati in base ai pertinenti documenti dell’ONU compresa l’UNSCR 1244, alle disposizioni della legislazione applicabile in Kosovo e ad altri documenti e alla corrispondenza pertinenti.
2. Lo status del personale distaccato presso comandi o elementi di comando situati al di fuori del Kosovo è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e gli Stati Uniti.
3. Gli Stati Uniti esercitano una competenza esclusiva sul personale distaccato, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali e senza pregiudizio delle disposizioni relative allo status del personale di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati Uniti sono competenti a soddisfare le richieste di indennizzo, formulate da o concernenti membri del proprio personale distaccato, derivanti dalla partecipazione all’EULEX KOSOVO. Gli Stati Uniti sono competenti ad avviare, a loro discrezione, eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale distaccato, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali.
5. Gli Stati Uniti si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo.
6. Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione degli Stati Uniti all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
Nell’ambito dell’EULEX KOSOVO si applica l’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate, concluso a Washington il 30 aprile 2007.
Articolo 4
Catena di comando
1. Il comandante civile delle operazioni esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello strategico. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello del teatro delle operazioni.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale distaccato, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile delle operazioni nonché la responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EULEX KOSOVO.
3. Gli Stati Uniti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EULEX KOSOVO. Gli Stati Uniti sono responsabili di eventuali azioni disciplinari.
5. Un responsabile del contingente nazionale (NCL) è nominato dagli Stati Uniti per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EULEX KOSOVO. L’NCL riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.
6. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione degli Stati Uniti, sempreché questi ultimi contribuiscano ancora all’EULEX KOSOVO alla data della decisione stessa.
Articolo 5
Aspetti finanziari
Gli Stati Uniti sostengono i costi connessi alla loro partecipazione all’operazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, dell’azione comune 2008/124/PESC, tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo della missione.
Articolo 6
Disposizioni di attuazione del presente accordo
Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti degli Stati Uniti.
Articolo 7
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 8
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla sua denuncia.
2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo notificando un preavviso scritto di due mesi all’altra parte.
Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese, addì ventidue ottobre 2008.
Per l’Unione europea
Per gli Stati Uniti d’America
ALLEGATO
DICHIARAZIONI
di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:
«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti degli Stati Uniti per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale provenienti dagli Stati Uniti nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati Uniti, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO proveniente dagli Stati Uniti nell’utilizzare detti mezzi.» |
Dichiarazioni degli Stati Uniti:
«Gli Stati Uniti, quali partecipanti alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) istituita dall’azione comune dell’UE 2008/124/PESC del 4 febbraio 2008, cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’EULEX KOSOVO per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’EULEX KOSOVO, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO nell’utilizzare detti mezzi.» |
Rettifiche
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/37 |
Rettifica del Regolamento (CE) n. 1039/2008 della Commissione del 22 ottobre 2008 recante ripristino dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 23 ottobre 2008 )
A pag. 5, articolo 1, paragrafo 2 (e nota 3 a pié pagina):
anziché:
«2. I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione (1).
leggi:
«2. I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati dalla Commissione (2).
(1) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31.»
(2) Fissato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31).»
25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.