This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2018:387:FULL
Official Journal of the European Union, C 387, 25 October 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 387, 25 ottobre 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 387, 25 ottobre 2018
|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
|
PARERI |
|
|
|
Comitato delle regioni |
|
|
|
130a sessione plenaria del CdR, 4.7.2018 – 5.7.2018 |
|
|
2018/C 387/01 |
||
|
2018/C 387/02 |
||
|
2018/C 387/03 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Esame dell’attuazione dell’agenda urbana per l’UE |
|
|
2018/C 387/04 |
||
|
2018/C 387/05 |
||
|
2018/C 387/06 |
||
|
2018/C 387/07 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto sugli appalti pubblici |
|
|
2018/C 387/08 |
|
|
III Atti preparatori |
|
|
|
CORTE DEI CONTI |
|
|
|
130a sessione plenaria del CdR, 4.7.2018 – 5.7.2018 |
|
|
2018/C 387/09 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare |
|
|
2018/C 387/10 |
||
|
2018/C 387/11 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni |
|
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Comitato delle regioni
130a sessione plenaria del CdR, 4.7.2018 – 5.7.2018
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/1 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Obiettivi del partenariato orientale per il 2020: contributo degli enti locali e regionali
(2018/C 387/01)
|
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
|
1. |
accoglie con favore l’accordo sui «20 obiettivi per il 2020» sancito nella dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale (PO) tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles, e si compiace del fatto che in tale dichiarazione si metta in rilievo il ruolo svolto dagli enti locali e regionali nel promuovere attivamente gli obiettivi del PO tramite la Conferenza degli enti regionali e locali per il partenariato orientale (Corleap); |
|
2. |
accoglie con soddisfazione la nuova struttura istituzionale per l’attuazione di questi «20 obiettivi per il 2020», presentata il 12 marzo 2018 e articolata in modo tale da realizzare nei paesi del PO un’economia più solida, una governance più salda, una migliore connettività e una società più forte, oltre che affrontare alcune questioni trasversali; |
|
3. |
sottolinea l’importanza determinante di una cooperazione differenziata tra l’UE e i singoli paesi del PO ai fini dello sviluppo democratico, economico e della società civile di questi sei paesi, dal momento che essi presentano sia numerose caratteristiche comuni sia differenze anche notevoli in tutti i settori della vita politica, economica e sociale; |
|
4. |
fa notare che gli enti locali e regionali, vista la loro prossimità ai cittadini e in considerazione della riforma delle autonomie locali nei paesi del PO, svolgono un ruolo determinante ai fini della buona riuscita dell’attuazione dei «20 obiettivi per il 2020»; |
|
5. |
segnala che l’annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e il contributo di quest’ultima al conflitto tuttora in corso nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk hanno avuto gravi conseguenze sociali per la popolazione dell’Ucraina e lo Stato ucraino nel suo complesso, difficoltà che possono essere superate soltanto con il sostegno dell’UE e dei partner occidentali; |
|
6. |
rammenta che purtroppo l’Ucraina non è l’unico paese del PO in cui esistono conflitti con altri paesi del partenariato orientale o con un paese terzo; e ribadisce pertanto il sostegno dell’UE all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale di tutti i paesi partner e la sua piena adesione a tutti i principi, gli obiettivi e gli impegni sanciti nell’Atto finale di Helsinki del 1975, nella Carta di Parigi del 1990 e nella Carta delle Nazioni Unite; |
|
7. |
chiede di compiere nuovi sforzi per promuovere la composizione pacifica dei conflitti irrisolti nella regione sulla base dei principi e delle norme del diritto internazionale: la risoluzione dei conflitti, la realizzazione di un clima di fiducia e l’instaurarsi di rapporti di buon vicinato sono essenziali per lo sviluppo e la cooperazione economici e sociali; |
Rafforzamento delle istituzioni e buona governance
|
8. |
fa notare che, nei paesi del PO, la riforma delle autonomie locali, che prevede un rafforzamento delle istituzioni statali e una buona governance, rappresenta una priorità. La Carta europea dell’autonomia locale è stata già firmata dalla Moldova e dall’Ucraina nel 1997, dall’Armenia e dall’Azerbaigian nel 2002 e dalla Georgia nel 2004, mentre la Bielorussia, non essendo membro del Consiglio d’Europa, non ha sottoscritto la Carta; |
|
9. |
chiede che le riforme volte a garantire un decentramento efficiente siano accompagnate da misure efficaci contro la corruzione a tutti i livelli di governo, per far sì che una governance più solida e affidabile influisca positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini; |
|
10. |
accoglie con favore l’esplicito riferimento, nella dichiarazione congiunta, all’attuazione della riforma della pubblica amministrazione, e reputa che le statistiche ufficiali, che dovrebbero essere prodotte a livello locale e regionale e fornire dati di elevata qualità, vadano rese disponibili a livello locale e regionale sotto forma di «dati aperti» nei paesi del PO; |
|
11. |
sottolinea che statistiche ufficiali di qualità contribuiscono a una migliore comprensione dei contesti sociali, economici e ambientali e consentono di assumere decisioni politiche ed economiche basate su dati fattuali come anche di promuovere la partecipazione civica ai processi politici; invoca, a tale proposito, un sostegno concreto sotto forma di progetti sostenibili per superare le difficoltà esistenti nell’acquisizione di dati statistici ufficiali, con particolare riferimento al livello subnazionale; e richiama l’attenzione sul sito web «Divisione dei poteri», ospitato e sviluppato dal Comitato europeo delle regioni, che offre una panoramica dei livelli di decentramento istituzionale e fiscale nell’UE e nei paesi vicini; |
|
12. |
ricorda, sempre a tale proposito, che la raccolta, il trattamento e la messa a disposizione di dati statistici ufficiali da parte delle autorità pubbliche nel quadro della riforma delle autonomie locali racchiudono un notevole potenziale economico, in quanto, oltre a porre le autorità locali e regionali in condizione di valutare efficacemente il potenziale economico dei rispettivi territori, consentono altresì alle piccole e medie imprese (PMI) di trovare la propria nicchia di mercato e di contribuire a una crescita economica sostenibile a livello locale e regionale. Inoltre, disporre di dati affidabili e di elevata qualità aiuta anche a prevenire la corruzione e a elaborare meccanismi efficaci per combatterla. Oltre a ciò, i dati raccolti costituiscono il materiale di partenza per molte delle analisi effettuate dagli istituti scientifici, rafforzando così la ricerca nei paesi del partenariato orientale; |
|
13. |
chiede di porre all’ordine del giorno il tema dell’efficienza e dell’efficacia della gestione dei bilanci pubblici locali e di assoggettare tali bilanci a requisiti di audit interno ed esterno, in modo da garantire che i fondi pubblici siano impiegati in modo utile ed efficiente. La partecipazione civica all’audit indipendente dovrebbe aiutare le autorità locali a migliorare la capacità di valutare le loro prestazioni, i loro programmi e la qualità dei loro servizi e di adeguare le une e gli altri alle esigenze dei cittadini; |
|
14. |
raccomanda di sostenere le iniziative volte a promuovere la partecipazione civica in relazione ai bilanci pubblici degli enti locali e regionali, sotto forma di bilancio partecipativo, per dare ai cittadini la possibilità di impegnarsi, di contribuire alla gestione delle risorse pubbliche e di esprimere le loro preferenze in materia di spesa pubblica. |
Mobilità e contatti interpersonali
|
15. |
apprezza il fatto che i paesi del PO possano partecipare a programmi quali Erasmus+, Europa creativa, COSME e Orizzonte 2020, che offrono maggiori opportunità di scambio per gli atenei, le amministrazioni, le imprese e i ricercatori, e chiede di promuovere più progetti d’informazione in merito a tali programmi a livello locale e regionale, in particolare alla luce del fatto che, in alcuni paesi del PO, i programmi internazionali di sostegno rappresentano l’unica piattaforma per lo scambio e che il tasso di successo delle candidature provenienti da alcuni di questi paesi è relativamente basso; |
|
16. |
chiede di non limitarsi a promuovere progetti (di scambi) nel campo della scienza di base, ma di consentire anche lo scambio di esperienze in materia di metodi di ricerca e integrazione dei ricercatori nelle strutture di ricerca europee anche nell’ambito delle discipline umanistiche, che aiutano a comprendere meglio gli sviluppi politici, sociali e culturali nei paesi del PO; |
|
17. |
esprime preoccupazione per il fatto che, nella dichiarazione congiunta, si affermi che le reti di università nei paesi del PO dovrebbero concentrarsi soltanto sull’attività didattica; |
|
18. |
raccomanda vivamente, a tale riguardo, non solo di promuovere il miglioramento dell’attività didattica nelle università dei paesi del PO, ma anche di sostenere l’attività di ricerca attraverso progetti concreti per la diffusione di esempi di buone pratiche in materia di metodi di ricerca e produzione di pubblicazioni scientifiche; |
|
19. |
fa notare, a questo proposito, che attività di scambio tra attori chiave quali le università, gli istituti di ricerca e le organizzazioni della società civile (gruppi di riflessione, PMI ecc.) potrebbero contribuire a sviluppare sinergie positive, da cui trarrebbe beneficio l’intero settore della ricerca e dell’innovazione; |
|
20. |
condivide l’opinione secondo cui la riforma dell’amministrazione comunale e del decentramento produce un impatto positivo sui bilanci locali e regionali e racchiude un enorme potenziale in termini di promozione della ricerca e dell’innovazione a livello locale e regionale; |
|
21. |
fa osservare che i progetti nel campo dell’imprenditorialità dovrebbero rivolgersi non solo ai giovani, ma anche agli adulti e in particolare alle donne; |
|
22. |
invoca, a tale proposito, misure concrete per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale come forma di istruzione non formale tra i giovani e gli adulti a livello locale e regionale, tale da risolvere problemi locali, generare reddito, creare posti di lavoro e stimolare l’innovazione sociale sul territorio; |
|
23. |
fa notare che occorrerebbe promuovere non solo gli scambi tra i paesi del PO e con l’UE, ma anche quelli all’interno dei singoli paesi del PO: tali paesi, infatti, sono contraddistinti da una mobilità relativamente modesta, e ciò finisce per consolidare i pregiudizi e gli stereotipi al loro interno e a creare un terreno fertile per la disinformazione; |
|
24. |
sottolinea la necessità di sostenere progetti di scambi interregionali rivolti verso l’interno in particolare in Ucraina, dato che tale paese continua a essere vittima di un’aggressione militare ed è oggetto di una costante attività di disinformazione da parte della Federazione russa. |
Sviluppo economico e opportunità di mercato
|
25. |
apprezza il fatto che i paesi del PO siano ammessi a partecipare al programma COSME per le PMI; |
|
26. |
pone l’accento, a tale proposito, sul fatto che finora l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia non hanno mai preso parte al suddetto programma e che i progetti partecipanti presentati da Ucraina, Moldova e Bielorussia sono relativamente pochi (da 1 a 8) e si concentrano in larga misura sulle rispettive capitali; |
|
27. |
è fermamente convinto che tale programma vada sviluppato ulteriormente e che debba rivolgersi in particolare alle PMI regionali e locali dei paesi del PO, anche lontano dalle rispettive capitali. Programmi di questo tipo, infatti, sono intesi a sostenere le PMI e ad aiutare una crescita sostenibile a livello locale e regionale; |
|
28. |
fa notare come sia importante, per gli enti territoriali dell’UE, promuovere le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le camere di commercio e industria regionali e locali, dato che tali organismi facilitano l’integrazione nelle strutture europee e aiutano a sviluppare una cultura della concorrenza leale, il che a sua volta contribuirebbe alla lotta contro la corruzione; |
|
29. |
ribadisce che occorre promuovere l’imprenditoria sociale, in quanto essa migliora lo sviluppo economico a livello regionale e locale e crea posti di lavoro; |
|
30. |
considera importante stimolare l’innovazione nelle PMI e favorire le sinergie tra l’imprenditoria e la ricerca; |
|
31. |
sottolinea che non è sufficiente limitarsi (come indicato nei 20 obiettivi per il 2020) a sostenere gli enti locali e regionali nell’attuazione delle strategie di sviluppo economico, ma che è necessario offrire ad essi un sostegno tecnico sin dalla fase di sviluppo di tali strategie. |
Obiettivi generali
|
32. |
auspica (conformemente a quanto affermato negli obiettivi) un maggiore impegno da parte dei paesi interessati a favore delle misure che rafforzano lo Stato di diritto e il sistema giudiziario, garantiscono i diritti fondamentali, le libertà e la sicurezza e sanciscono la protezione delle minoranze e dell’uguaglianza di genere, anche in relazione alla lotta contro la violenza domestica; |
|
33. |
tiene a sottolineare che nei paesi del PO la società civile svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo democratico della società nel suo insieme e dovrebbe pertanto essere considerata dai governi un interlocutore credibile e un partner di primo piano; |
|
34. |
fa notare come, nel contesto delle riforme dell’amministrazione locale e del decentramento, le nuove forze e dirigenze democratiche svolgano un ruolo di rilievo nei processi democratici e vadano quindi sostenute attraverso misure mirate; |
|
35. |
sottolinea la necessità di migliorare la qualità dell’amministrazione pubblica; e invoca, a tale proposito, l’introduzione di un programma di osservazione in situazione di lavoro (job shadowing) per il personale amministrativo degli enti regionali e locali, volto a migliorare il trasferimento degli standard europei nella prassi amministrativa; |
|
36. |
invita, in tale contesto, la Commissione europea a reintrodurre, in versione modificata, lo Strumento per l’amministrazione locale (Local Administration Facility — LAF), come già proposto nel proprio parere dell’ottobre 1996 sul riesame della politica europea di vicinato (1); |
|
37. |
raccomanda vivamente di promuovere le attività di ricerca condotte nell’ambito di strutture della società civile (gruppi di riflessione, istituti di ricerca ecc.), le quali, con le loro analisi, arricchiscono il dialogo sulle politiche e, con le loro proposte pratiche, aiutano i soggetti responsabili ad assumere le decisioni politiche ed economiche nei singoli paesi del PO; |
|
38. |
sottolinea la particolare importanza della tutela delle minoranze in tutti i paesi del PO, in quanto elemento fondamentale affinché le persone possano identificarsi con la loro regione e con tutte le sue componenti culturali, sociali e civili specifiche; |
|
39. |
considera urgente favorire sia lo sviluppo che l’esistenza di mezzi d’informazione locali e regionali non commerciali, come pure di un servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di promuovere una narrazione pluralistica, garantire ai cittadini dei paesi del PO l’accesso a informazioni indipendenti, sostenere un giornalismo di qualità e, in questo modo, contrastare in modo efficace la disinformazione; |
|
40. |
richiama l’attenzione sulla particolare situazione degli abitanti della regione del Donbass, i quali possono ricevere sui canali analogici esclusivamente emittenti controllate dalla Federazione russa che diffondono perlopiù contenuti propagandistici; e invoca pertanto l’introduzione di un fondo UE di assistenza tecnica per le emittenti radiofoniche locali non commerciali ucraine, che forniscono alla popolazione del Donbass informazioni indipendenti provenienti dalle zone non occupate. |
Osservazioni conclusive
|
41. |
sottolinea il ruolo specifico degli enti locali e regionali, i quali possono operare in tutti i settori, e reputa particolarmente importante promuovere gli scambi tra gli enti subnazionali dell’UE e quelli dei paesi del PO sotto forma di partenariati tra città e tra regioni, nonché tra i diversi enti territoriali all’interno dei singoli paesi del PO; |
|
42. |
chiede, a tale proposito, l’introduzione di un programma che miri ad avviare, senza inutili formalità burocratiche, la creazione dei suddetti partenariati tra gli enti locali e regionali dell’UE e quelli dei paesi del PO, offrendo al contempo maggiori opportunità di realizzarne concretamente gli obiettivi grazie a un sostegno finanziario al rafforzamento di tali partenariati; |
|
43. |
è preoccupato per il fatto che la proposta in merito al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 non preveda un incremento delle risorse finanziarie assegnate al nuovo strumento esterno (il quale sostituirebbe, tra l’altro, lo strumento europeo di vicinato), necessario per rispondere agli obiettivi stabiliti per i paesi del PO, pur aumentando la dotazione finanziaria complessiva per le azioni dell’UE nel mondo; |
|
44. |
reputa importante che la Corleap non si limiti a fungere da piattaforma di scambio, ma sostenga in modo concreto la cooperazione territoriale attraverso attività che vadano da una mediazione efficace all’apporto di visibilità a progetti concreti; e si impegna inoltre a contribuire alla considerazione in cui è tenuta la Corleap dai suoi partner e a dimostrarsi all’altezza di tale reputazione, dando risalto ai successi e alle potenzialità della cooperazione territoriale e rendendo i benefici della politica del PO più comprensibili e visibili per i cittadini. |
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COR-2016-00982-00-00-AC-TRA.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/5 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per migliorare la protezione degli spazi pubblici
(2018/C 387/02)
|
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni
|
1. |
rileva che negli ultimi anni gli attentati perpetrati negli spazi pubblici o nei luoghi privati accessibili al pubblico hanno provocato centinaia di vittime in molte città europee. La reiterazione di questi fatti in tutta l’Unione e la loro gravità rappresentano dei fenomeni senza precedenti. Sono stati caratterizzati da gradi di organizzazione diversi (numero, profili, precedenti e nazionalità degli autori e dei complici, azioni isolate, simultanee o consecutive, programmate o casuali), da differenti modalità operative (dispositivi esplosivi, armi da fuoco, armi bianche, oggetti utilizzati come armi, in particolare veicoli) e luoghi presi di mira (del tutto inattesi o simbolici). Tutti questi attentati hanno preso di mira degli spazi della vita quotidiana totalmente o ampiamente aperti e condivisi, molto frequentati e pertanto particolarmente esposti alle intenzioni criminali: obiettivi vulnerabili o «soft target»; |
|
2. |
osserva che la sicurezza nazionale resta di competenza degli Stati membri ma sottolinea anche che la cooperazione con i partner UE e non UE è fondamentale; accoglie con favore la mobilitazione e l’impegno delle forze di sicurezza e delle forze armate, delle autorità giudiziarie, dei servizi di soccorso e di assistenza, dei rappresentanti eletti e della società civile di fronte al terrorismo; sottolinea in questo contesto l’importanza di mobilitare gli eletti locali nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e negli sforzi volti a prevenire il terrorismo mediante l’integrazione sociale e la ricostruzione delle comunità in seguito ad attentati terroristici; |
|
3. |
ritiene che il piano d’azione della Commissione inteso a migliorare la protezione degli spazi pubblici rientri a giusto titolo nell’Agenda europea sulla sicurezza (e nella comunicazione della Commissione del 2016 «Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza») e nella strategia di sicurezza interna adottate per il periodo 2015-2020, nonché nella strategia antiterrorismo dell’UE; |
|
4. |
sottolinea che gli sforzi in materia di lotta al terrorismo, gestione della migrazione legale e prevenzione della radicalizzazione violenta continuano a rientrare essenzialmente tra le competenze degli Stati membri, ma che anche la cooperazione a livello locale, europeo e internazionale in questo campo riveste un’importanza capitale ai fini di un approccio efficace (1). Raccomanda pertanto una maggiore condivisione di informazioni e di buone pratiche in seno all’UE; |
|
5. |
ricorda che il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche del 2006 e la direttiva relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione del 2008 tengono conto di alcuni «hard targets» (obiettivi difficili) nei settori dell’energia e dei trasporti; |
|
6. |
rileva che il piano in esame elenca i finanziamenti e i meccanismi già in atto per la condivisione di buone pratiche e lo scambio di esperienze e ne presenta di nuovi, coinvolgendo gli enti locali nelle attività delle autorità nazionali degli Stati membri, e si compiace del fatto che promuova la comprensione del valore aggiunto della cooperazione a livello dell’UE nell’ambito della protezione dei cittadini e delle infrastrutture critiche. |
Priorità
|
7. |
ribadisce l’obiettivo dell’Unione europea, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, che consiste nell’offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima; |
|
8. |
ricorda la lettera e lo spirito della clausola di solidarietà di cui all’articolo 222 del TFUE, in base alla quale l’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per prevenire la minaccia terroristica sul loro territorio, proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico, prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; |
|
9. |
sottolinea che le misure operative, il coordinamento delle azioni e gli orientamenti definiti nel piano d’azione sono indissociabili dalle politiche, dalle azioni e dagli strumenti dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, la cooperazione di polizia, la protezione civile e la gestione delle crisi, e la prevenzione della radicalizzazione; |
|
10. |
insiste sull’equilibrio da mantenere tra la salvaguardia del libero esercizio delle libertà individuali e collettive, inclusi la tutela dei dati personali e l’obiettivo di mantenere società aperte e spazi pubblici accessibili, da un lato, e, dall’altro, la loro eventuale restrizione, necessaria, giuridica, proporzionata, adeguata alle circostanze, graduata, reversibile, limitata nello spazio e nel tempo; |
|
11. |
invita le istituzioni dell’Unione europea a sviluppare la resilienza al terrorismo, sul piano individuale e collettivo, istituzionale e dei cittadini, europeo, nazionale e locale, morale e materiale, al fine di anticipare, prevenire, proteggere, affrontare, reagire e prevalere sui terroristi; |
|
12. |
raccomanda che ogni partenariato con il settore privato e ogni iniziativa o partecipazione dei cittadini all’interno del settore della sicurezza sia disciplinato e controllato da un’autorità pubblica, nazionale, regionale o locale; |
|
13. |
chiede alla Commissione di semplificare e ampliare l’accesso ai fondi UE per gli attori non statali, di aprirli agli enti locali e regionali di ogni dimensione, di garantire l’efficienza del loro utilizzo e il loro corretto coordinamento con i finanziamenti nazionali, regionali e locali destinati alla sicurezza; |
|
14. |
condivide l’obiettivo del piano di incoraggiare, sensibilizzare, facilitare e contribuire alla protezione efficace degli spazi pubblici sul piano della pianificazione, della progettazione, della costruzione, dell’assetto e della ristrutturazione, e questo indipendentemente dalla loro finalità e configurazione o dal loro uso. Approva inoltre ogni modalità appropriata in materia di controllo o blocco di persone, oggetti o veicoli, isolamento o evacuazione delle vittime, o agevolazione delle operazioni di soccorso e di indagine. |
La messa in sicurezza degli spazi pubblici
|
15. |
approva il nuovo finanziamento del Fondo per la sicurezza interna (ISF) — Polizia, per un importo complessivo di 18,5 milioni di EUR, destinato a «progetti transnazionali volti a migliorare la protezione degli spazi pubblici e dei progetti di cooperazione»; |
|
16. |
invita la Commissione ad assicurare la continuità di tale finanziamento, a seguire con particolare attenzione i progetti promossi dagli enti locali e regionali e a privilegiare i progetti innovativi che dovrebbero essere più ampiamente diffusi; |
|
17. |
condivide la preoccupazione di aumentare la consapevolezza degli enti locali della vulnerabilità degli spazi pubblici e l’invito rivolto agli Stati membri, alle regioni e alle città a integrare maggiormente la protezione degli spazi pubblici negli investimenti infrastrutturali intrapresi nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione; |
|
18. |
incoraggia le istituzioni dell’Unione europea ad agevolare e sostenere i progetti locali a favore di città intelligenti e sicure («smart/safe city»); |
|
19. |
approva il nuovo finanziamento a titolo dell’iniziativa per azioni innovative urbane nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, per un bilancio totale di 100 milioni di EUR, che sarà lanciato dalla Commissione nell’ottobre 2018; |
|
20. |
ricorda che l’agenda urbana per l’UE o «Patto di Amsterdam» del 30 maggio 2016 si prefigge di coinvolgere le autorità urbane nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche europee e di rafforzare la dimensione urbana di queste ultime. Contribuisce all’attuazione del programma di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030, e in particolare dell’obiettivo 11 «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili», nonché del nuovo programma per le città, nel quadro di Habitat III. |
La ricerca applicata alla messa in sicurezza degli spazi pubblici
|
21. |
ricorda che, nel settimo programma quadro di ricerca, il capitolo dedicato alla cooperazione contiene dieci temi prioritari, tra cui la sicurezza, e che il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 stabilisce tre priorità principali, vale a dire eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società. Nell’ambito di quest’ultima priorità, la ricerca e l’innovazione sono orientate verso la risposta alle grandi sfide sociali che l’Europa si trova ad affrontare, piuttosto che unicamente verso discipline scientifiche o settori tecnologici. Tra queste sfide ricordiamo quella di creare delle società sicure per proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini. Finora sono stati finanziati 48 progetti di ricerca in materia di sicurezza incentrati sulla protezione degli spazi pubblici, per un ammontare complessivo di 195 milioni di EUR. |
Forum per lo scambio delle conoscenze e delle migliori pratiche
|
22. |
approva la creazione di un gruppo di lavoro dell’Unione sulla protezione degli obiettivi vulnerabili, al fine di intensificare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri lungo le due linee d’azione seguenti:
e chiede che dei rappresentanti degli enti locali, che si trovano in prima linea nella prevenzione degli attentati, facciano parte di questo gruppo di lavoro; |
|
23. |
accoglie con favore lo svolgimento, l’8 marzo 2018 a Bruxelles, del convegno dei sindaci dell’Unione, tra i quali alcuni dei firmatari della dichiarazione di Nizza, sul tema «Creare delle difese urbane contro il terrorismo: gli insegnamenti tratti dai recenti attacchi»; |
|
24. |
incoraggia l’elaborazione e l’applicazione di una «serie di orientamenti per la sicurezza basati sulle buone pratiche per il settore del trasporto commerciale su strada», di uno «strumento di valutazione dei luoghi dell’UE che possono costituire obiettivi vulnerabili», tuttora in fase di prova, nonché dei lavori in corso sulle norme dell’UE volte a garantire la sicurezza e la protezione delle operazioni civili dei sistemi aerei senza equipaggio (UAS); |
|
25. |
infine, approva l’approccio di rete del piano, tra professionisti e responsabili nazionali e locali, gli scambi di buone pratiche grazie a un sostegno finanziario mirato, i documenti di orientamento e il coinvolgimento nell’iniziativa dei soggetti interessati a livello locale e del settore privato. |
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parere del CdR Combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento: meccanismi di prevenzione a livello locale e regionale (CdR 6329/2015), giugno 2016
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/8 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Esame dell’attuazione dell’agenda urbana per l’UE
(2018/C 387/03)
|
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Riconoscimento del lavoro svolto
|
1. |
riafferma il suo impegno a rinnovare la sua strategia iniziale di monitoraggio dell’attuazione dell’agenda urbana per l’UE e a fare il punto sul proprio contributo a livello politico all’attuazione delle relative azioni; |
|
2. |
dà atto dell’impegno delle istituzioni dell’UE a riconoscere il ruolo e l’influenza sempre crescenti delle città europee in quanto fattori essenziali per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE e per la realizzazione di un’Europa inclusiva, ambiziosa in termini di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e competitiva a livello globale; |
|
3. |
osserva che l’elemento centrale dell’agenda urbana per l’UE consiste nel fatto che essa miri a mobilitare l’esperienza e la competenza degli enti urbani e di metterli in condizione di contribuire allo sviluppo e all’attuazione dei processi e degli strumenti delle politiche dell’UE che hanno il maggiore impatto sulle città; |
|
4. |
condivide l’analisi secondo cui il processo dell’agenda urbana per l’UE ha determinato, in una certa misura e in alcuni Stati membri, un rinnovato interesse per lo sviluppo o il rafforzamento della politica urbana; |
|
5. |
accoglie con favore i metodi di lavoro fortemente innovativi dei partenariati dell’agenda urbana, che per la prima volta coinvolgono direttamente le autorità urbane nel processo di elaborazione delle politiche dell’UE e promuovono una metodologia dal basso verso l’alto (bottom-up); e reputa che tale approccio sia strettamente legato al dibattito sul futuro dell’Europa, aprendo la strada a un coinvolgimento locale e decentrato dei cittadini; |
|
6. |
sottolinea che, nell’ambito del processo sul futuro dell’Europa, è necessario migliorare la condivisione delle conoscenze e la cooperazione tra le città per promuovere lo scambio delle buone pratiche in materia di funzionamento delle città, ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi alle politiche dell’UE, trovare, per tali politiche, modi di attuazione più efficaci sotto il profilo dei costi ed evitare duplicazioni, in particolare per quanto riguarda l’adeguata progettazione degli strumenti di finanziamento e delle iniziative politiche dell’UE; |
|
7. |
riconosce che attualmente l’agenda urbana è in larga misura un processo in pieno svolgimento; osserva che, nella relazione del novembre 2017, la Commissione europea si dichiara complessivamente soddisfatta dei primi risultati dell’attuazione dell’agenda; sottolinea nondimeno che questo giudizio si basa interamente sui riscontri dei partecipanti, e pertanto accoglie con favore la consultazione in merito a tale valutazione; |
|
8. |
sostiene l’approccio dell’agenda urbana e il metodo di lavoro basato sulla governance multilivello e articolato su 12 grandi temi strategici prioritari, individuati dal patto di Amsterdam, e concorda sulla necessità di ripensare gli approcci all’elaborazione delle norme e dei regolamenti esistenti, facilitando l’uso delle diverse risorse di finanziamento disponibili specifiche per l’ambiente urbano, e di migliorare lo scambio di conoscenze e la cooperazione sulle questioni urbane tra i diversi soggetti interessati; |
|
9. |
sottolinea che il metodo basato sui partenariati fornisce una piattaforma che consente di integrare i preziosi punti di vista di operatori esperti su tutta una serie di questioni riconosciute come prioritarie dall’UE e di tenere conto della loro esperienza pratica riguardo all’impatto delle politiche dell’UE sulla vita quotidiana delle città e dei cittadini. |
Considerazioni trasversali e sinergie
|
10. |
è a favore di un’agenda urbana per l’UE diretta a tutte le zone urbane — comprese le rispettive aree funzionali, spesso rurali — al fine di conseguire un approccio più integrato e olistico alla politica e alla legislazione dell’UE e di coinvolgere più da vicino le città in tutte le fasi di elaborazione di tali politiche; e sottolinea la necessità di allargare la partecipazione nella misura più ampia, in modo da coinvolgere davvero tutte le zone urbane; |
|
11. |
fa notare che molte delle tematiche del partenariato sono esse stesse strettamente legate ad altri temi e che, nello spirito del pensiero integrato, non dovrebbero essere considerate separatamente; e insiste sulla necessità di un maggiore coordinamento tra i piani d’azione, in quanto le loro attività potrebbero avere notevoli influenze reciproche: si pensi, ad esempio, ai casi dei i) partenariati sull’uso sostenibile del territorio e le soluzioni fondate sulla natura, sull’edilizia abitativa e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, dei ii) partenariati sull’adattamento ai cambiamenti climatici, sulla transizione energetica e sulla qualità dell’aria, e dei iii) partenariati sulla povertà urbana, sull’edilizia abitativa e sull’inclusione dei migranti e dei rifugiati; |
|
12. |
si rallegra del fatto che, negli ultimi anni, la situazione dei dati disponibili sulle questioni urbane sia nel complesso migliorata, ma reputa che sia ancora necessaria una migliore rappresentazione dei livelli infranazionali, regionali e locali, tale da permettere un’elaborazione delle politiche basata su dati fattuali; |
|
13. |
sottolinea, con riferimento al punto 12.6 del patto di Amsterdam, che l’agenda urbana dell’UE deve contribuire anche al conseguimento della parità di genere e dell’emancipazione femminile. Strumenti adatti a questo scopo sono i metodi di valutazione dell’impatto di genere (Gender Impact Assessment) e una banca dati sensibile alla specificità di genere, come pure un’analisi dell’integrazione della dimensione di genere nei programmi e nei progetti; |
|
14. |
appoggia la richiesta di rispettare in ugual misura, nell’ambito del partenariato, le altre considerazioni di carattere trasversale dell’agenda urbana: la governance urbana e la pianificazione urbana, i collegamenti tra zone urbane e rurali, la gestione delle ripercussioni sul cambiamento della società, le sfide e le opportunità per le città piccole e medie, il risanamento urbano, i cambiamenti demografici, i servizi pubblici di interesse generale e i collegamenti con la nuova agenda urbana dell’ONU; |
|
15. |
sottolinea che molte delle questioni individuate dai partenariati sono trattate nei propri pareri e nelle proprie risoluzioni, talché il lavoro del CdR su temi con una chiara dimensione urbana dovrebbe servire effettivamente come uno strumentario per i piani d’azione; reputa che, allo stesso modo, le realizzazioni e i risultati che emergono dall’agenda urbana possano essere diffusi come buone pratiche attraverso gli eventi di sensibilizzazione e le pubblicazioni del CdR; sottolinea che molti degli enti locali di cui sono esponenti membri del CdR sono rappresentati nei partenariati urbani e chiede di essere informato sulle attività di tali partenariati; |
|
16. |
fa notare che numerose attività urbane sono legate, sia direttamente che indirettamente, alla cooperazione fra le città e gli enti locali dei territori vicini (cioè le aree periurbane) o addirittura dipendono da tale cooperazione, e che pertanto queste attività dovrebbero essere tenute nella dovuta considerazione ai fini dell’attuazione e della valutazione dell’agenda urbana per l’UE; |
|
17. |
rimanda al proprio parere sulla riqualificazione delle città portuali e delle aree portuali, ricordando la necessità di considerare le sfide specifiche di questi territori, che richiedono un approccio integrato in materia di sviluppo e pianificazione urbane sostenibili; |
|
18. |
prende atto della possibilità di creare ulteriori sinergie mirate insieme con organizzazioni rappresentate in diversi partenariati, come il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE) e le reti Eurocities, il programma Urbact 3 per lo sviluppo urbano sostenibile e la rete europea dei centri risorse per le politiche urbane (European Urban Knowledge Network, EUKN). |
Risorse per l’agenda urbana
|
19. |
si compiace del fatto che i partenariati siano dotati di risorse proprie (dato che i costi di partecipazione non sono coperti) e degli sforzi compiuti dalla Commissione europea per facilitare l’attuazione dell’agenda urbana; |
|
20. |
sottolinea che, a quasi due anni dall’introduzione dell’agenda urbana per l’UE, finora le principali preoccupazioni hanno riguardato la mancanza di risorse, in particolare per coprire i costi di partecipazione delle città che aderiscono ai partenariati (e specialmente di quelle piccole e medie); |
|
21. |
osserva che i centri urbani più grandi dispongono generalmente delle risorse necessarie per partecipare alle iniziative europee — accesso alle informazioni, individuazione delle opportunità di finanziamento e finanche azioni tese a influenzare l’elaborazione delle politiche — mentre ciò è impossibile per quelli più piccoli; e insiste sul fatto che l’agenda urbana dell’UE dovrebbe rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei piccoli enti locali urbani, i quali svolgono un ruolo importante nell’ambito delle più ampie economie regionali di cui fanno parte, affinché questi enti possano plasmare meglio il proprio sviluppo urbano sostenibile; |
|
22. |
invita a studiare la possibilità di istituire un meccanismo di sostegno finanziario alla cooperazione a favore dell’agenda urbana appositamente dedicato alle città più piccole, in modo da incitarle ad essere più attive nel campo della condivisione di esperienze. Rafforzare la funzione educativa della cooperazione (ossia la diffusione di informazioni dagli enti con maggiore esperienza — principalmente città medie e grandi — alle città di minori dimensioni) è particolarmente importante al fine di realizzare economie di scala e accelerare il ritmo dello sviluppo sociale e della crescita economica; |
|
23. |
esprime preoccupazione per l’evidente rischio di una mancanza di titolarità dovuta all’attuale assetto e funzionamento dei partenariati, e in particolare al carattere volontario della struttura di governance generale, alla passività di alcuni Stati membri e ad alcuni problemi di organizzazione interna dovuti alla mancanza di regole sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i membri dei partenariati; e chiede che tali questioni vengano affrontate con urgenza nel prosieguo dell’attuazione dell’agenda urbana; |
|
24. |
accoglie con favore il sostegno offerto dal segretariato tecnico per assistere i partenariati; nel contempo, però, chiede di porre maggiormente l’accento sulle competenze specifiche e su approcci orientati ai risultati, in modo che il supporto tecnico non sia soltanto di natura amministrativa. A tal proposito sono necessarie anche una maggiore trasparenza e una più forte «titolarità» dei partenariati, se si vuole che essi traggano adeguato beneficio da tale supporto tecnico, ad esempio grazie al coinvolgimento di esperti; |
|
25. |
insiste sul fatto — peraltro evidente — che, per conseguire risultati credibili e ben pianificati attraverso i partenariati, il processo dell’agenda urbana deve poter fare affidamento su un bilancio pluriennale stabile; |
|
26. |
plaude all’iniziativa di creare il sito web interattivo «Futurium» al fine di raccogliere tutti i risultati del partenariato in unico luogo virtuale e di offrire alla vasta comunità di soggetti interessati la possibilità di aggiornarsi, confrontarsi e fornire contributi ai lavori; ma avverte altresì che uno «sportello unico» online non dovrebbe, di per sé, essere visto come una panacea per il conseguimento degli obiettivi dell’agenda urbana, tanto più che tale strumento risulta ancora troppo poco diffuso tra i suoi destinatari potenziali. |
Migliore regolamentazione e urban-proofing
|
27. |
riconosce che, al fine di realizzare l’agenda urbana, è necessario creare nuovi meccanismi giuridici tra le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le città e le parti interessate in modo da sostenere l’attuazione di azioni ad essi rivolte e che rientrano nei loro ambiti di competenza; |
|
28. |
rilancia la sua richiesta di fondare l’attuazione dell’agenda urbana sulla forza vincolante, in quanto precisa responsabilità della Commissione, di modo che tutte le DG competenti siano mobilitate per lavorare alla realizzazione di questa fase, come stanno già facendo dando il loro contributo ai partenariati; analogamente, chiede con urgenza che il coinvolgimento degli Stati membri abbia luogo al livello ministeriale pertinente a seconda dei temi piuttosto che riguardare automaticamente il ministero responsabile dello sviluppo urbano; |
|
29. |
sottolinea che uno degli aspetti fondamentali del patto di Amsterdam è stato quello di stabilire il collegamento con l’agenda «Legiferare meglio» dell’Unione europea; e raccomanda pertanto di stabilire un legame diretto tra le attività dei partenariati e i membri della piattaforma REFIT, nonché di dedicare assai più spazio, nelle riunioni dei partenariati, al miglioramento del contesto normativo dell’UE nell’ambito di intervento considerato; |
|
30. |
ritiene che sarebbe utile collegare più strettamente le azioni dei partenariati dell’agenda urbana con i lavori del comitato per il controllo normativo (RSB) della Commissione europea; |
|
31. |
ricorda gli sforzi da esso profusi per l’attuazione dell’agenda in relazione alla componente «Legiferare meglio» attraverso la sperimentazione, negli ultimi anni, di valutazioni d’impatto urbano (territoriale) intese a fornire ai relatori un’analisi dei potenziali effetti «sul campo» di specifiche proposte legislative in un campione di contesti urbani; |
|
32. |
ritiene che l’urban-proofing (verifica dell’adeguamento alle esigenze delle città) debba diventare un elemento essenziale dell’elaborazione delle politiche dell’UE; e sottolinea che si potrebbe puntare a una valutazione più sistematica dell’impatto delle azioni programmate dall’UE sulle città (a vari livelli) al fine di garantire che la prospettiva locale sia adeguatamente presa in considerazione nella politica o nella legislazione finale; |
|
33. |
accoglie con favore il fatto che la DG REGIO abbia riconosciuto l’importanza di effettuare valutazioni di impatto territoriale al momento di discutere le nuove proposte legislative, e incoraggia la Commissione a fare più ampio ricorso a tali valutazioni in tutti i settori di intervento delle politiche; |
|
34. |
chiede che le città e le zone urbane contribuiscano a definire priorità dell’UE adeguate alle loro specifiche esigenze di sviluppo, e sottolinea che lo «sviluppo locale» dovrebbe continuare a essere parte di un più ampio approccio dell’UE allo «sviluppo territoriale» ed essere meglio definito in quanto concetto olistico. |
I futuri quadri per un’agenda urbana dell’UE post-2020
|
35. |
sulla base dei risultati della collaborazione finora emersi dai primi partenariati, ritiene che l’agenda urbana dell’UE costituisca una solida base di conoscenze fattuali per impostare e finanche determinare la direzione della futura cooperazione europea per quanto riguarda sia i fondi SIE che gli elementi dei programmi a gestione centralizzata della Commissione per il periodo successivo al 2020; |
|
36. |
chiede che la proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e la politica di coesione dopo il 2020 rispecchino il ruolo delle città e delle zone urbane, potenziando gli strumenti e i meccanismi integrati per responsabilizzare e sostenere direttamente le città e le regioni; e sottolinea che è di cruciale importanza che la politica di coesione persegua il valore aggiunto dell’approccio territoriale integrato e, oltre a garantire un sostegno forte alle aree rurali, abbia anche una forte dimensione urbana, favorendo sul campo una «titolarità della politica urbana» nelle città e nelle zone urbane; |
|
37. |
fa osservare che, sebbene nell’UE sia cresciuta l’importanza dei livelli di governo più bassi (come ad esempio le città) rispetto al livello centrale, in determinati paesi si assiste a un riaccentramento dei meccanismi di governance, al prezzo di una perdita di mezzi finanziari finora disponibili per le città e le regioni, che permettevano loro di decidere in autonomia. Si tratta di un fenomeno pericoloso, che impedisce una crescita policentrica basata su fattori di sviluppo locali e sulle specificità dei singoli territori; |
|
38. |
sostiene la necessità di rendere più flessibili e più proporzionati i nuovi strumenti integrati e di introdurre orientamenti più mirati per garantire una migliore comprensione di tali strumenti e una maggiore certezza per coloro che intendono utilizzarli; |
|
39. |
chiede che l’agenda urbana consideri prioritario l’obiettivo di rendere più accessibile il quadro — attualmente molto frammentato — dei finanziamenti urbani, a beneficio delle città di tutte le dimensioni, ad esempio mediante la cooperazione con i principali soggetti interessati — compresi lo stesso CdR e le reti paneuropee dei governi locali e regionali — per lo sviluppo di materiali informativi «su misura» che coprano l’intera gamma delle possibilità di finanziamento per ciascuno dei 12 temi; |
|
40. |
chiede di considerare questioni prioritarie il lancio di una massiccia campagna di sensibilizzazione degli enti locali e regionali riguardo alle iniziative di finanziamento esistenti (i regimi di prestiti ad hoc di URBIS e della BEI) e la razionalizzazione dell’attuale quadro di consulenza e di finanziamento, con un certo grado di adattamento alle specifiche esigenze urbane; |
|
41. |
è consapevole della necessità di semplificare il quadro dei finanziamenti per gli investimenti urbani e di adeguare i servizi collegati al sistema di prestiti della BEI alle esigenze delle singole città; e riconosce il ruolo della nuova piattaforma dedicata per la consulenza e gli investimenti urbani (URBIS) nel fornire alle autorità urbane orientamenti tecnici e finanziari in tutte le fasi cruciali della preparazione e dell’attuazione dei progetti urbani integrati, compresi lo sviluppo di strategie di investimento, la preparazione delle riserve di progetti e l’esplorazione di strumenti di finanziamento innovativi (ad esempio, combinando gli interventi dei fondi strutturali e di investimento europei con quelli del Fondo europeo per gli investimenti strategici); |
|
42. |
sottolinea l’importanza che continua ad avere la cooperazione territoriale europea per le città e gli enti locali, in quanto offre una prospettiva europea per impostare il loro sviluppo; rileva che più di un terzo dei cittadini dell’UE vive e lavora nelle città e regioni frontaliere d’Europa, le quali generano due terzi del PIL dell’UE; e osserva che i progetti Interreg transfrontalieri e transnazionali hanno conseguito numerosi risultati concreti a beneficio dei cittadini europei in ambiti di rilievo per l’agenda urbana, tra i quali la mobilità, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione energetica, la formazione e la creazione di posti di lavoro; |
|
43. |
chiede che siano pienamente integrati nell’agenda urbana gli obiettivi e i meccanismi di attuazione di tutta la prossima generazione di programmi «non di coesione» dell’UE con una componente urbana, come il nono programma quadro per la ricerca e l’innovazione, nonché le iniziative strategiche come il Patto dei sindaci per il clima e l’energia; |
|
44. |
sottolinea che l’agenda urbana dovrebbe occupare un posto di primo piano nei futuri programmi di lavoro annuali della Commissione, e invita le presidenze di turno del Consiglio a rinnovare l’impegno politico ad alto livello nei confronti di questo processo, a consentire agli Stati membri di apportare il loro contributo e anche a riferire formalmente in merito allo sviluppo dei partenariati; |
|
45. |
chiede che le città e le regioni abbiano accesso ai gruppi di lavoro e ai triloghi del Consiglio e del Parlamento europeo sulle questioni urbane attraverso il loro rappresentante istituzionale — il CdR — in modo da poter seguire da vicino i lavori del Consiglio e fornire un contributo più accurato in settori che hanno un impatto su di esse e sulle loro competenze; |
|
46. |
sottolinea che i piani d’azione proposti devono essere accompagnati da una tabella di marcia che indichi risultati, scadenze, indicatori e traguardi realistici per il conseguimento dei singoli obiettivi, riflettendo il carattere multilaterale dei partenariati, e sia elaborata in cooperazione con i diversi livelli amministrativi, il settore privato e la società civile; |
|
47. |
propone che, una volta messi a punto i piani d’azione, sia organizzata una serie di campagne di diffusione con adeguati meccanismi di riscontro attraverso i ministeri nazionali e/o altri moltiplicatori, compresi gli uffici di rappresentanza delle città o delle regioni a Bruxelles; |
|
48. |
si aspetta che l’esercizio di valutazione della Commissione europea nel 2019 delinei i modi nei quali i partenariati hanno contribuito all’agenda per una migliore regolamentazione, a un più agevole accesso ai finanziamenti e a un migliore scambio di conoscenze e buone pratiche; |
|
49. |
chiede che i partenariati effettuino anch’essi una loro valutazione, comunichino se e in che misura il processo dell’agenda europea ha soddisfatto le loro aspettative e propongano possibili miglioramenti; |
|
50. |
è favorevole alla proposta di istituire un comitato direttivo per discutere dei futuri sviluppi dell’agenda urbana, con particolare ma non esclusivo riguardo ai messaggi fondamentali trasmessi dai partenariati per incidere sui futuri processi decisionali in materia di politiche e programmi, a possibili nuovi partenariati tematici, alla considerazione di questioni trasversali e alla diffusione dei risultati delle discussioni; e concorda sull’opportunità di prendere in considerazione anche altri temi, quali la sicurezza, il patrimonio culturale, l’evoluzione demografica, i nodi urbani e le reti TEN-T; |
|
51. |
insiste, tuttavia, sulla necessità, prima di avviare dei nuovi partenariati, di effettuare una corretta valutazione dei risultati, nonché della struttura e delle misure di attuazione, di quelli già esistenti; |
|
52. |
si offre di partecipare all’organizzazione della riunione annuale di coordinamento al fine di fornire contributi, proporre azioni, ospitare riunioni e, in particolare, evitare sovrapposizioni con altri potenziali eventi e dibattiti. |
Conclusioni
|
53. |
invita le istituzioni dell’UE a ribadire il loro impegno a favore dell’agenda urbana per l’UE e a formalizzarne il processo; e afferma che l’agenda urbana offre troppe potenzialità di migliorare in futuro il funzionamento delle nostre città per limitarsi a una mera attività di collegamento in rete, ragion per cui essa deve invece essere riconosciuta come un impegno politico vincolante per l’elaborazione e l’attuazione della normativa e dei programmi di finanziamento europei e nazionali; |
|
54. |
sottolinea che il patto di Amsterdam prevede un rafforzamento del ruolo istituzionale del CdR, dato che invita il Comitato, in quanto organo consultivo dell’UE che rappresenta ufficialmente le regioni e i comuni a livello di Unione europea, a contribuire all’ulteriore sviluppo dell’agenda urbana; |
|
55. |
raccomanda alle prossime presidenze del Consiglio dell’UE di promuovere lo sviluppo di sinergie tra il dibattito sull’esame dell’attuazione dell’agenda urbana per l’UE e quello su una nuova agenda territoriale dopo il 2020, nell’ottica di un approccio più integrato in materia di pianificazione del territorio e governance territoriale, nel quale dovrebbero essere coinvolti gli enti locali e regionali e gli urbanisti sulla base di un approccio dal basso fondato su elementi concreti; |
|
56. |
riconosce l’importanza delle città ai fini della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030; e invoca sinergie molto forti tra l’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile e la definizione delle priorità politiche dell’UE per il dopo 2020; |
|
57. |
reputa che un’adeguata integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nelle politiche dell’UE favorirà una visione più integrata in tutta l’Unione sul futuro delle nostre città e regioni; ritiene che la dimensione urbana degli OSS richieda un approccio globale, integrato ed efficace; invoca pertanto una stretta cooperazione con i partner e gli altri soggetti interessati, nonché con gli enti locali e regionali, per catalizzare l’azione multilaterale; |
|
58. |
chiede che le autorità statistiche europee e nazionali elaborino e perfezionino i dati, gli indicatori, gli strumenti e la metodologia per quantificare e monitorare il contributo delle politiche dell’UE agli obiettivi di rilevanza urbana dell’Agenda 2030, mettendo a disposizione un maggior numero di indicatori dettagliati per i livelli NUTS 3, NUTS 2 e area urbana funzionale; |
|
59. |
sottolinea che la nuova agenda urbana dell’ONU orienterà gli sforzi relativi allo sviluppo urbano sostenibile di un’ampia gamma di soggetti per i prossimi 20 anni; invita tutti i livelli di governo dell’UE a lavorare insieme per utilizzare la nuova agenda urbana come strumento per conseguire uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile. |
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/14 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE
(2018/C 387/04)
|
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
|
1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea intitolata Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE; si compiace di notare che i diversi servizi delle direzioni generali della Commissione hanno cooperato tra loro in modo efficace, cosicché la suddetta comunicazione rispecchia il carattere trasversale della cooperazione nelle regioni frontaliere dell’UE; e sostiene altresì la creazione di un «punto focale» dedicato alle frontiere per garantire l’attuazione delle azioni e delle misure proposte, anche se teme che le risorse umane di questa nuova struttura possano essere insufficienti, considerata la molteplicità di compiti che la comunicazione le assegna; |
|
2. |
è particolarmente soddisfatto del processo di preparazione della comunicazione in esame, il quale è stato esemplare in termini di efficacia della cooperazione partecipativa multilivello. Nel quadro dell’iniziativa cosiddetta di «riesame a livello transfrontaliero», infatti, la Commissione ha svolto una funzione di polo catalizzatore, consentendo alle parti direttamente interessate di confrontarsi sul piano delle idee e delle prassi. Inoltre, i numerosi inventari, documenti di posizione e studi prodotti hanno messo a disposizione dei responsabili politici una cospicua mole di dati e di elementi riguardo agli ostacoli alla cooperazione nelle regioni frontaliere; |
|
3. |
sottolinea la necessità di affrontare gli ostacoli giuridici, amministrativi, fisici e culturali al fine di rafforzare la cooperazione lungo le regioni frontaliere dell’UE, ricordando che, a tal fine, il sostegno finanziario alle iniziative di cooperazione territoriale europea (CTE) riveste ancora un’importanza vitale; |
|
4. |
ritiene che, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il sostegno finanziario dell’UE alle iniziative di CTE dovrebbe essere aumentato in misura considerevole, e giudica inaccettabile che l’attuale proposta ne tagli invece gli importi; riconosce che il bilancio dell’UE è sottoposto a forti pressioni a causa della decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione e dei livelli ancora elevati di debito pubblico negli Stati membri dell’UE, ma reputa che sostenere le iniziative di CTE apporti un notevolissimo valore aggiunto europeo, in quanto stimola la crescita economica e la coesione e contribuisce a costruire un’Unione migliore per i suoi cittadini; |
|
5. |
sottolinea che i vantaggi della CTE non consistono soltanto nei progetti in sé, ma anche nel fatto che, a livello regionale e locale, una serie di entità diverse, comprese le autorità pubbliche, lavorino insieme in programmi e progetti comuni; |
|
6. |
esorta gli Stati membri a prevedere che quante più consultazioni dei cittadini possibili siano effettuate in un contesto transfrontaliero, allo scopo di rifondare l’Europa e rinsaldare il legame tra i popoli e la costruzione europea nonché di creare un autentico spazio pubblico europeo, individuando le sfide alle quali i cittadini si aspettano una risposta da parte dell’UE; |
|
7. |
osserva che nell’UE la cooperazione nelle regioni frontaliere riguarda le frontiere interne ed esterne, sia terrestri che marittime, con o senza collegamento permanente via mare. Nel caso delle frontiere marittime, occorrerebbe abolire il limite dei 150 km, dato che riduce le possibilità di partecipazione delle regioni insulari. L’opera di rafforzamento della cooperazione e di rimozione degli ostacoli che vi si frappongono non deve limitarsi agli Stati membri dell’UE, ma coinvolgere anche i paesi e le regioni vicini, specialmente nel caso in cui i soggetti coinvolti nella cooperazione siano le regioni ultraperiferiche dell’Unione; |
Osservazioni sulle dieci proposte avanzate nella comunicazione della commissione
Approfondimento della cooperazione e degli scambi
|
8. |
accoglie con favore la creazione, a livello UE, di una rete di esperti online (la piattaforma Futurium) e l’invito a presentare proposte per progetti pilota sui modi di risolvere gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa. È importante che la Commissione continui a fornire impulso e coordinamento al fine di migliorare la cooperazione e gli scambi; |
|
9. |
sottolinea l’importanza di definire strategie territoriali per guidare gli investimenti in modo integrato e coordinato, dove «integrato» significa che tutti i livelli di governance — da quello locale a quello europeo — lavorano insieme per realizzare gli obiettivi di un determinato territorio e «coordinato» significa che diverse fonti di finanziamento contribuiscono, in maniera tra loro complementare, ai medesimi obiettivi territoriali concordati; |
|
10. |
pone l’accento sul ruolo delle strategie macroregionali in quanto «strumento consolidato, basato sul territorio e con un’impostazione dal basso verso l’alto, per sfruttare in modo più efficiente le potenzialità comuni delle macroregioni mettendo in atto e coordinando meglio le risposte politiche» e richiama il proprio parere su questo tema (1); |
|
11. |
evidenzia, a questo proposito, l’importanza dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il cui valore aggiunto europeo va al di là del mero finanziamento: essi, infatti, riuniscono le persone in progetti comuni che danno vita a partenariati duraturi, alimentano la fiducia e creano strutture di cooperazione reciprocamente vantaggiose; |
|
12. |
prende atto della proposta di regolamento relativa a nuovi programmi transfrontalieri, e in proposito rileva che le frontiere interne dell’UE comprendono anche frontiere marittime, le quali, a suo avviso, andrebbero considerate equivalenti a quelle terrestri, così come avviene nell’attuale periodo di programmazione: in caso contrario, infatti, si metterebbe a rischio la cooperazione tra le regioni frontaliere dell’UE dotate di una frontiera marittima e si comprometterebbero le opportunità di adattamento alla situazione locale offerte da tali programmi per la cooperazione transfrontaliera; |
|
13. |
sottolinea l’importanza e l’utilità dei programmi Interact, Interreg Europe, Urbact ed ESPON ai fini di una maggiore cooperazione in Europa e di una migliore attuazione della politica di coesione; e, in considerazione delle attuali proposte, sottolinea che la prosecuzione dei programmi Interreg Europa e Urbact è essenziale per la cooperazione interregionale in Europa, ed esorta la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio non soltanto a chiarire quale sarà il futuro di questi due programmi, ma anche a garantire che non siano sospesi; |
|
14. |
chiede che gli enti locali e regionali del Regno Unito siano invitati — e incoraggiati a continuare — a partecipare ai programmi di CTE e ai progetti di cooperazione territoriale nel prossimo periodo di programmazione. Si dovrebbe inoltre garantire anche a questi enti l’accesso alle strategie macroregionali e marittime ed ai GECT; |
|
15. |
sottolinea che, in molti casi, gli uffici statistici nazionali non raccolgono dati sulla mobilità transfrontaliera, ad esempio sui lavoratori frontalieri all’interno dell’UE; e, considerata la scarsità delle conoscenze e delle statistiche in materia, reputa che la Commissione o altri organismi quali Eurostat dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella raccolta e nel trattamento di questo genere di dati; |
Miglioramento del processo legislativo
|
16. |
riconosce che la completa armonizzazione e convergenza delle norme e della legislazione non è né realistica né auspicabile, ragion per cui diviene ancora più importante comprendere bene l’impatto delle normative europee e nazionali nelle regioni frontaliere dell’UE: il CdR sostiene ormai da tempo che la Commissione europea dovrebbe effettuare valutazioni d’impatto territoriale (VIT) su tutte le principali normative dell’UE che potrebbero avere un impatto di questo tipo, e accoglie pertanto con favore l’ambizione della Commissione di introdurre una «verifica transfrontaliera» della legislazione unionale al fine di individuare il potenziale impatto transfrontaliero di tale normativa in una fase precoce del processo legislativo e di sostenere gli Stati membri dell’UE nell’applicazione di metodologie di VIT a livello nazionale. Tale verifica risulta tanto più urgente in quanto le modifiche intervenute in importanti politiche nazionali (in materia di protezione dell’ambiente, dei consumatori e dei lavoratori) danno luogo a ostacoli che impediscono agli operatori economici che operano a livello transfrontaliero di accedere ai reciproci mercati e riducono le possibilità di sfruttare pienamente le libertà offerte dal mercato unico; |
|
17. |
sottolinea che i colegislatori europei — ossia il Parlamento europeo e il Consiglio — dovrebbero essere più consapevoli dell’impatto transfrontaliero della nuova legislazione e, in quest’ottica, prendere sistematicamente in considerazione l’impatto territoriale nel quadro dei loro negoziati sulle proposte legislative; |
|
18. |
appoggia la proposta di istituire un intergruppo permanente sulla CTE al Parlamento europeo, dichiarandosi pronto a garantire ad esso il suo sostegno; |
|
19. |
ritiene che, nel recepire la normativa europea nel loro diritto interno, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio tra loro, evitando così di creare nuovi ostacoli — e quindi gravare di ulteriori oneri la cooperazione transfrontaliera e transnazionale — nonché di erigere potenziali barriere nel mercato interno; e propone che la Commissione europea assuma il ruolo di punto di coordinamento al fine di garantire un’attuazione coerente e più efficiente possibile della legislazione dell’UE; |
Amministrazione pubblica transfrontaliera
|
20. |
sottolinea l’importanza dell’interoperabilità dei servizi pubblici ai fini della cooperazione transfrontaliera; |
|
21. |
evidenzia, a tale proposito, gli sforzi profusi nel campo della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma insiste sulla necessità di garantire l’interoperabilità transfrontaliera; è inoltre favorevole a un’intensificazione degli scambi di funzionari tra le amministrazioni pubbliche di Stati membri diversi al fine di sviluppare una maggiore comprensione delle culture amministrative di altri paesi, e reputa che la Commissione debba dar prova di coraggio nell’ampliare il suo sostegno in questo campo, magari traendo spunto dal suo programma TAIEX REGIO PEER 2 PEER, in corso nel quadro della politica di coesione, che riunisce esperti di vari paesi consentendo loro di aiutare i processi di attuazione in un altro Stato membro; nelle regioni di confine si sono dimostrati efficaci in tal senso i progetti transfrontalieri interpersonali (people-to-people), visto che facilitano la cooperazione e gli scambi tra gli enti locali e regionali; |
Assistenza e informazioni affidabili e comprensibili
|
22. |
ritiene che uno «sportello digitale unico» abbia tutte le potenzialità per migliorare sensibilmente la cooperazione transfrontaliera; e suggerisce alla Commissione di promuovere attivamente il nuovo portale «La tua Europa» e lo strumento SOLVIT all’interno delle regioni frontaliere organizzando sessioni pubbliche di formazione mirate; |
|
23. |
richiama l’attenzione sul proprio parere sul tema Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale, nel quale chiede la «messa a punto di programmi di formazione e di scambio di esperienze e buone pratiche destinati ai rappresentanti eletti a livello locale e regionale»; |
|
24. |
sottolinea che è altrettanto importante che i cittadini e le imprese possano contare sulla presenza fisica di servizi di assistenza anziché fare affidamento solo su mezzi elettronici, osservando che, al riguardo, è importante che i servizi regionali e locali di assistenza — come ad esempio i centri per l’impiego e le strutture di assistenza alle imprese — abbiano le capacità e le competenze necessarie per informare i cittadini e le imprese sulle questioni transfrontaliere; |
Sostegno all’occupazione transfrontaliera
|
25. |
è consapevole delle difficoltà con cui la Commissione deve confrontarsi nei settori d’intervento delle politiche in cui l’UE dispone di competenze concorrenti o di sostegno, come ad esempio l’occupazione o la sanità; nondimeno, reputa che la Commissione debba dar prova di coraggio nell’individuare le politiche nazionali incompatibili con quelle europee e proporre soluzioni per renderle compatibili; |
|
26. |
sottolinea le possibilità offerte dai programmi della politica di coesione per sviluppare e rafforzare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori; |
|
27. |
ritiene che gli attuali meccanismi non siano sufficientemente validi, e in particolare che il riconoscimento reciproco dei certificati, dei diplomi e delle formazioni professionali debba essere rafforzato: la Commissione dovrebbe essere più audace nel presentare proposte concrete in questo campo; |
|
28. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire, nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, l’Autorità europea del lavoro (2), che lavorerebbe per facilitare l’accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro alle informazioni relative ai diritti e obblighi reciproci, sosterrebbe la cooperazione tra i paesi dell’UE in materia di applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell’UE e fungerebbe da mediatrice, favorendo una soluzione, nei casi di controversie transfrontaliere tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro; ed invita la Commissione a dedicare un’attenzione specifica ai lavoratori frontalieri, dato che nella vita di ogni giorno sono loro a dover affrontare i maggiori ostacoli; |
Promozione del multilinguismo nelle regioni frontaliere
|
29. |
sottolinea il fatto che le barriere linguistiche rappresentano ancora un ostacolo importante per la cooperazione transfrontaliera, in particolare nelle regioni di confine ancora prive di una lunga tradizione di cooperazione; osserva che, benché la politica in materia di istruzione rientri nelle competenze degli Stati membri, l’UE può avere un impatto significativo in questo campo grazie ai suoi programmi di CTE; fa notare che è quindi particolarmente importante accordare un margine di flessibilità sufficiente per concepire programmi transfrontalieri che finanzino attività educative, culturali e di altro tipo che riuniscono i cittadini delle regioni frontaliere, ma si rammarica che non sempre questo accada, considerati gli obiettivi di concentrazione tematica e il fatto che si focalizzi l’attenzione sulla crescita economica e l’innovazione, sottostimando l’impatto che la cooperazione che coinvolge i cittadini può avere sulla realizzazione del progetto europeo; e insiste sulla necessità di garantire alle autorità incaricate dell’attuazione dei programmi di CTE la libertà di decidere le loro priorità di investimento in funzione delle proprie strategie regionali di sviluppo, senza essere vincolate da meccanismi di concentrazione tematica magari inadatti allo specifico contesto transfrontaliero; |
|
30. |
sottolinea la particolare importanza del bilinguismo nelle regioni frontaliere. Il sostegno alle azioni volte a promuovere la conoscenza reciproca della lingua locale è un fattore che agevola la cooperazione in qualsiasi settore; |
|
31. |
sottolinea l’importanza dei progetti interpersonali e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera, e richiama il parere che ha già adottato su questo tema (3), in cui raccomanda che «i progetti interpersonali e su piccola scala siano integrati nei regolamenti che disciplinano il sostegno dell’UE alla cooperazione transfrontaliera, come strumento legittimo nei programmi di cooperazione transfrontaliera»; affinché tali progetti siano vicini ai cittadini, è essenziale che siano accessibili a livello locale e quanto più semplici possibile; |
Migliore accessibilità transfrontaliera
|
32. |
richiama l’attenzione sul proprio parere sul tema Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine (4), considerato che, in molte regioni di frontiera, la mancanza, l’insufficienza o la scarsa qualità dei servizi di trasporto è ancora una realtà, dovuta a divergenze nelle priorità e/o negli standard infrastrutturali, a vincoli di bilancio o alla diversità di impostazioni giuridiche, procedurali od organizzative; |
|
33. |
invita la Commissione a dare un seguito allo studio sui collegamenti di trasporto mancanti e a rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi per i collegamenti mancanti così individuati, in modo da rendere possibile una cooperazione transfrontaliera più efficace, e ciò anche nel caso delle regioni marittime con impianti portuali e logistici; |
|
34. |
accoglie con favore i recenti progressi in materia di telecomunicazioni, che hanno condotto a una diminuzione delle tariffe di roaming in tutta una serie di situazioni, ma chiede anche che, per favorire gli scambi transfrontalieri e l’accessibilità, le chiamate in uscita verso le regioni frontaliere al di là del confine siano soggette alle tariffe per le chiamate nazionali anziché a quelle per le chiamate internazionali come purtroppo invece avviene oggi; |
|
35. |
per le regioni ultraperiferiche, ridurre i problemi di accessibilità assume un rilievo cruciale: nel loro caso, infatti, al fatto di essere ubicate alla frontiera esterna remota dell’UE si sommano l’insularità (che vale ovviamente anche per le isole di un arcipelago) e l’isolamento; |
Maggiore condivisione delle strutture di assistenza sanitaria
|
36. |
si rammarica che, nonostante la direttiva sull’assistenza sanitaria, la prestazione transfrontaliera di tali servizi incontri ancora non poche difficoltà pratiche; osserva che la proposta cartografia della cooperazione sanitaria transfrontaliera è sì utile, ma dovrà essere integrata proponendo misure che pongano rimedio alle differenze esistenti tra gli Stati membri nella presa in carico (riconoscimento e rimborso) delle prestazioni sanitarie, anche per i pazienti titolari di una tessera europea di assicurazione malattia; e si rammarica altresì per l’insufficienza del quadro giuridico in materia di trasporti sanitari transfrontalieri (primari e secondari); |
|
37. |
osserva che, migliorando la mobilità del lavoro e l’interoperabilità amministrativa, si migliorerebbero notevolmente anche i servizi sanitari transfrontalieri; |
Il quadro giuridico e finanziario per la cooperazione transfrontaliera
|
38. |
sottolinea l’utilità dello strumento GECT e di altre strutture di cooperazione territoriale, come le comunità di lavoro, ai fini della realizzazione di progetti transfrontalieri di cruciale rilievo; chiede alla Commissione di assicurarsi che tutti gli Stati membri adottino le disposizioni nazionali necessarie ai sensi del regolamento sui GECT e di avviare, ove necessario, procedimenti di infrazione: in certi casi, infatti, le disposizioni nazionali in materia di GECT differiscono ancora da uno Stato membro all’altro, e ciò per mancanza di interesse, da parte degli Stati membri, ad adottare le disposizioni aggiornate o perché le disposizioni già adottate sono considerate sufficienti, e ciò comporta difficoltà operative per i GECT esistenti e rende più difficile istituirne dei nuovi; |
|
39. |
esorta la Commissione a far sì che i GECT siano entità ammissibili per tutti i progetti finanziati dall’UE, considerato che proprio l’attuazione di questi progetti è uno dei compiti essenziali di tali strumenti: in concreto, la Commissione dovrebbe essere più attiva nell’informare circa le possibili destinazioni d’uso dei GECT e indicarli chiaramente, nelle sue prossime proposte legislative, come soggetti giuridici ammissibili per tutti i progetti così finanziati. Il CdR insiste inoltre sulla necessità che le autorità nazionali competenti per l’approvazione dei GECT cooperino al fine di agevolare un’applicazione senza intoppi di questi strumenti; |
|
40. |
accoglie con favore la proposta della Commissione concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero: si tratta infatti di uno strumento giuridico «dal basso», complementare ai GECT e che potrebbe sostenere efficacemente i progetti di cooperazione transfrontaliera permettendo agli enti locali e regionali di applicare le regole e le normative di uno Stato membro nel territorio di uno Stato membro limitrofo (per un’area prestabilita, uno specifico progetto e un determinato periodo di tempo); e osserva che tale regolamento potrebbe accrescere notevolmente l’efficienza della cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto attiene agli investimenti transfrontalieri, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi e finanziari; |
|
41. |
reputa che si debba prestare la dovuta attenzione alla coerenza dei testi legislativi dell’UE. Nel quadro della cooperazione territoriale europea, le incoerenze creano difficoltà, generano inutili ritardi e, in alcuni casi, portano al completo abbandono dei progetti. È necessario che, nell’elaborare nuove normative e modificare quelle esistenti, le direzioni generali della Commissione si coordinino meglio tra loro; |
|
42. |
reputa che i programmi di CTE debbano essere esentati dalle regole in materia di aiuti di Stato perché, grazie al carattere transfrontaliero — e di interesse generale per l’UE — dei loro progetti, contribuiscono a realizzare il mercato unico anziché a produrne la distorsione. Il CdR è ben consapevole del fatto che, secondo la Commissione, un’esenzione totale non è possibile perché, per potere accordarla, sarebbe prima necessario modificare i Trattati; nondimeno, ribadisce la necessità di apportare immediatamente delle semplificazioni, e sollecita la Commissione a riconsiderare il suo futuro approccio nei confronti degli aiuti di Stato; |
|
43. |
osserva che, per quanto la CTE rientri nel quadro legislativo della politica europea di coesione, i programmi di CTE presentano una dimensione internazionale aggiuntiva — il che determina un ulteriore livello di potenziale complessità — e sono spesso di dimensioni più piccole — il che significa che, in proporzione al sostegno finanziario, essi comportano oneri amministrativi più elevati rispetto ai programmi «ordinari» della politica di coesione — oltre ad avere esigenze di finanziamento, e a contemplare tipologie di progetti, anch’esse diverse da quelle dei programmi «ordinari»; ciò nonostante, il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) in materia di politica di coesione e l’attuale regolamento specifico sulla CTE (regolamento (UE) n. 1299/2013 del PE e del Consiglio, in appresso «regolamento CTE») non tengono sufficientemente conto delle specificità della cooperazione territoriale europea; |
|
44. |
chiede che le specificità territoriali dei programmi di CTE siano prese meglio in considerazione nel prossimo periodo di programmazione, specialmente nel caso delle regioni ultraperiferiche, considerata la particolare situazione di queste; e invita pertanto la Commissione a recepire una serie di proposte specifiche, che figurano alla fine del presente parere, nelle proposte legislative per il nuovo periodo di programmazione; |
Raccolta di esperienze di interazione transfrontaliera per agevolare il processo decisionale
|
45. |
sottolinea che, per affrontare gli ostacoli transfrontalieri, è necessario disporre di dati e informazioni rilevanti riguardo ai territori interessati; constata che, purtroppo, la cooperazione transfrontaliera risente di una grave carenza di dati disponibili nonché di problemi di comparabilità di questi ultimi dovuti alle diverse metodologie di raccolta dati utilizzate e alle diverse normative interne applicate; |
|
46. |
accoglie con favore gli sforzi profusi per intensificare la cooperazione tra gli istituti di statistica, attendendo con interesse le conclusioni della prossima ricerca ORATE volta a testare metodi per lo sviluppo di indicatori territoriali; osserva che la disponibilità di dati rappresenta una sfida ancora più ardua per la cooperazione transfrontaliera con paesi terzi e chiede alla Commissione di far sì che gli sforzi da compiere per pervenire a un’armonizzazione si estendano anche a tali paesi; |
|
47. |
si rammarica che molti dei benefici e dei successi della CTE non vengano apprezzati, a causa del fatto che i sistemi di valutazione nell’ambito della politica di coesione e al di là di essa sono eccessivamente ristretti, basandosi principalmente su indicatori finanziari e sugli effetti a breve termine, mentre i vantaggi di tale cooperazione sono estremamente difficili da quantificare e consistono, in molti casi, in effetti di natura immateriale, indiretti e a lungo termine, quali l’instaurarsi di un clima di fiducia, la creazione di strutture di cooperazione durature, il miglioramento della qualità della vita, il realizzarsi di una semplificazione effettiva e l’aprirsi di nuove opportunità per i cittadini; ed esorta pertanto i responsabili politici, e in particolare i ministeri finanziari e le autorità di bilancio, a considerare anche la descrizione qualitativa dei progetti di CTE in modo da comprenderne i reali benefici. |
Suggerimenti e raccomandazioni sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi di CTE
|
48. |
è preoccupato per il fatto che, a causa della complessità del sistema attuale, potenziali beneficiari come i promotori di progetti su piccola scala o le piccole associazioni e le ONG non facciano domanda per ottenere un sostegno pur proponendo progetti eccellenti; |
|
49. |
appoggia le misure di semplificazione proposte da Interact nel documento di riflessione sui programmi Interreg per il periodo successivo al 2020 (5), e sottolinea che, per semplificare e migliorare l’attuazione e l’accessibilità dei programmi di CTE, sarebbe particolarmente importante adottare le misure indicate nei punti che seguono; |
|
50. |
la designazione delle autorità dovrebbe non essere più richiesta, o almeno limitarsi a una descrizione dei ruoli delle autorità responsabili dell’attuazione nell’ambito dei programmi operativi. L’attuale procedura di designazione è causa di ritardi e fonte di oneri amministrativi, dato che gli organismi di audit devono esaminare grandi quantità di documenti ed elementi di prova per poter effettuare le verifiche in base alle liste di controllo emanate dalla Commissione; e, se da un lato essa ha comportato questi oneri amministrativi, dall’altro non ha affatto migliorato l’attuazione dei programmi; |
|
51. |
gli audit dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione e la cooperazione: in pratica, essi non dovrebbero limitarsi a rilevare gli errori ma dovrebbero anche segnalare le norme e le procedure inutili, nonché proporre soluzioni adeguate al fine di evitare adempimenti amministrativi supplementari. Un approccio, questo, che contribuirebbe anche a corroborare il principio dell’audit unico, che deve poggiare su revisioni gestionali onde evitare che i beneficiari debbano fornire elementi probatori più di una volta; i controlli, il monitoraggio e gli audit dovrebbero essere maggiormente incentrati sul contenuto e sui risultati e non limitarsi semplicemente ai processi; |
|
52. |
i requisiti posti dall’RDC per il campionamento, statistico e non, da parte degli organismi di audit stanno rendendo difficile attuare i programmi di CTE, dato che questi hanno carattere transfrontaliero e una modesta dotazione finanziaria. Il tasso di copertura (5 % delle operazioni, 10 % delle spese) dovrebbe essere ridotto, oppure rimesso interamente al giudizio professionale delle autorità di audit, tenendo conto delle specificità del singolo programma. Gli errori rilevati non dovrebbero essere estesi all’intero programma di cooperazione se riguardano soltanto uno dei partner dei progetti. La soglia di rilevanza degli errori dovrebbe essere innalzata al 5 %, in modo da incoraggiare la sperimentazione e permettere a coloro che per la prima volta si fanno promotori di progetti, e dunque sono più soggetti ad errori, di presentare domanda di finanziamento; |
|
53. |
una delle maggiori difficoltà per l’attuazione dei programmi di CTE è costituita dai requisiti di ammissibilità e in particolare dai costi del personale. Per introdurre una vera semplificazione, i decisori politici devono consentire l’abbandono del principio del rimborso dei costi reali e l’adozione di quello del pagamento per i risultati ottenuti e, ove possibile, per gli obiettivi conseguiti. Un’autorità di gestione non dovrebbe essere tenuta a verificare o calcolare i costi del personale dei beneficiari. Un primo passo consisterebbe nell’ampliare ulteriormente la possibilità di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rendere disponibile un maggior numero di opzioni e nell’innalzare le soglie specifiche; |
|
54. |
la chiusura annuale dei conti dovrebbe essere riveduta e notevolmente semplificata, onde evitare che si risolva in un onere sproporzionato sia per le autorità che per i beneficiari e che abbia un impatto negativo sui rimborsi; |
|
55. |
il principio di proporzionalità andrebbe reso più incisivo e il suo ambito di applicazione definito con precisione già a livello normativo, senza che si renda necessario fornire ulteriori chiarimenti: nella normativa in vigore, infatti, il termine «proporzionato» tende purtroppo a essere utilizzato in maniera non rigorosa, senza precisarne le conseguenze sul piano dell’attuazione, e l’incertezza giuridica che ne deriva rende necessario emanare testi aggiuntivi (orientamenti), che a loro volta contribuiscono ad aggravare il carico di lavoro amministrativo; |
|
56. |
i requisiti di concentrazione tematica non dovrebbero applicarsi ai programmi di CTE. Anziché essere imposti a priori, i settori nei quali investire dovrebbero essere discussi nell’ambito dei negoziati su ciascun programma di CTE, dato che le singole regioni frontaliere dell’UE e le zone transnazionali hanno esigenze molto diverse: alcune delle regioni transfrontaliere, infatti, vantano una lunga tradizione di cooperazione e dunque potrebbero essere già pronte a concentrarsi sulla promozione della crescita economica e dell’innovazione, mentre invece la maggior parte di esse necessita ancora di iniziative volte a costruire quella fiducia reciproca che costituisce il fondamento della cooperazione transfrontaliera — iniziative che potrebbero consistere nell’organizzazione di manifestazioni culturali e sportive o in qualsiasi altro tipo di progetto rivolto direttamente ai cittadini. Tuttavia, la scelta dei settori in cui investire dovrebbe essere conforme alle priorità tematiche delle strategie macroregionali e marittime quando esse riguardano uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera o internazionale. Stante la diversità delle sfide territoriali, inoltre, la cooperazione transnazionale necessita anche di un maggior margine d’azione nella definizione delle sue priorità e strategie in materia di sviluppo; |
|
57. |
si deve rendere più semplice l’attuazione dell’articolo 20 del regolamento CTE relativamente alle operazioni attuate al di fuori della parte dell’UE nell’area di programma; |
|
58. |
per favorire la convergenza dei programmi regionali (e, se del caso, pluriregionali) e dei programmi di cooperazione transfrontaliera, internazionale ed europea, si potrebbe modificare l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento generale sui fondi SIE al fine di rendere obbligatorio l’impiego di una quota minima (da definire) dei fondi FESR destinati ai programmi regionali per iniziative di cooperazione europee che apportino benefici al territorio regionale di origine. Una disposizione siffatta consentirebbe di accrescere ulteriormente il valore aggiunto della politica di coesione in futuro e di sviluppare considerevolmente le iniziative di cooperazione in Europa; |
|
59. |
sarebbe necessario armonizzare a livello UE le norme di attuazione dei fondi europei gestiti a livello centrale dall’UE e quelle dei diversi programmi di CTE, considerato che, in molti casi, le autorità responsabili dell’attuazione e i beneficiari sono coinvolti in più di un programma e che l’applicazione delle regole — notevolmente più complesse — che disciplinano i fondi SIE è difficile da spiegare e ne riduce l’attrattiva: quali che siano i fondi SIE e i fondi gestiti a livello centrale utilizzati, dovrebbero quindi applicarsi le medesime regole; |
|
60. |
il quadro in materia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere disposizioni specifiche che consentano di utilizzare tale strumento a livello transfrontaliero. Più in generale, si deve incoraggiare il ricorso agli strumenti di sviluppo territoriale integrato, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche gli investimenti territoriali integrati (ITI), nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. |
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) L’attuazione delle strategie macroregionali — relatore: Raffaele Cattaneo (IT/PPE), COTER-VI/029.
(2) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=it.
(3) Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera — relatore: Pavel Branda (CZ/ECR), COTER-VI-023.
(4) Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine — relatore: Michiel Scheffer (NL/ALDE), COTER-VI/016.
(5) http://interact-eu.net/#o=news/interreg-post-2020-reflection-paper.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/21 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Incentivi a livello locale e regionale per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile
(2018/C 387/05)
|
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
|
1. |
sottolinea l’importanza di promuovere uno stile di vita sano e attivo a livello dell’Unione europea come complemento alle politiche nazionali e ai fini dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile globale. Gli enti locali e regionali devono da parte loro adottare e applicare opportune misure, se del caso con il sostegno dei programmi europei comuni, adattate alle diverse esigenze della popolazione; |
|
2. |
in linea con gli articoli 168 e 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene in considerazione il ruolo essenziale che l’UE svolge in termini di salute e protezione dei consumatori, in quanto sostiene le politiche degli Stati membri e le coordina incoraggiando scelte alimentari sane e sostenibili e contrastando le pratiche commerciali sleali (ad esempio la disinformazione dei consumatori), come stabilito nell’obiettivo 2 dell’Agenda 2030; |
|
3. |
sottolinea che un cattivo stato di salute, unito a una alimentazione poco sana e all’assenza di attività fisica, è un problema diffuso e oneroso per la società. Sotto il profilo dei costi è più vantaggioso promuovere modelli di alimentazione sana e sostenibile, come la dieta mediterranea, che curare le malattie. Ritiene di fondamentale importanza la ricerca di incentivi per promuovere scelte sane e al tempo stesso sostenibili, conformemente alle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) (1), visto che, secondo i dati più recenti, negli ultimi decenni è aumentato il consumo di cibi molto calorici e ricchi di grassi saturi, ma anche di prodotti alimentari trasformati ricchi di zuccheri, acidi grassi trans e sale (2); |
|
4. |
osserva che le differenze tra i vari gruppi sociali in termini di salute sono in aumento. I problemi di salute legati, ad esempio, all’obesità sono più diffusi tra le persone poco istruite. Tuttavia, il deteriorarsi della salute si può prevenire e la dimensione socioeconomica è fondamentale nella definizione delle misure in funzione delle esigenze e delle caratteristiche dei diversi gruppi. Misure sistematiche e a lungo termine, elaborate di concerto e in coordinamento con diversi attori, creano le condizioni per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile presso l’intera popolazione; |
|
5. |
ritiene che per promuovere abitudini alimentari sane sia necessario ricorrere alla governance pubblica. Gli strumenti da impiegare a tal fine devono essere intesi in modo ampio e possono spaziare dalle imposte, sovvenzioni e disposizioni legislative alla pianificazione territoriale e alle infrastrutture, all’etichettatura e alla riformulazione dei prodotti; |
|
6. |
rammenta che l’obiettivo di un consumo e di una produzione sostenibili costituisce parte integrante ed inscindibile delle attività relative all’Agenda 2030, che mantiene un equilibrio tra la salute umana e il benessere per tutti, da un lato, e le tre dimensioni — economica, sociale ed ambientale — dello sviluppo sostenibile, dall’altro; |
|
7. |
ricorda che si dovrebbe attribuire particolare importanza alla qualità dei prodotti e dei servizi alimentari in tutte le fasi, dalla produzione alla consumazione (ad esempio produzione agricola, pesca, allevamento, trasformazione industriale, commercializzazione e politica di promozione dei prodotti presso i destinatari finali — i consumatori), promuovendo metodi di produzione sostenibili e abitudini di consumo sane, in piena sintonia con l’obiettivo 12 «Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo» dell’Agenda 2030; |
|
8. |
riconosce che gli enti locali e regionali offrono un collegamento tra tutti i soggetti interessati (produttori, dettaglianti, consumatori, imprese, istituti di istruzione — scolastica, universitaria ecc. — a livello nazionale, regionale, locale) e al tempo stesso sono i più vicini ai cittadini, i quali, spesso, si rivolgono ad essi per avere informazioni riguardo ai loro diritti di consumatori; |
|
9. |
prende atto che il Consiglio ha ripetutamente invitato la Commissione a mettere a punto delle azioni nel settore della salute, dell’attività fisica e dell’alimentazione; |
|
10. |
invita la Commissione, in linea con l’obiettivo 2 dell’Agenda 2030, a proporre dei modelli applicati dalle regioni per ridurre gli sprechi alimentari, riconoscendo che una quota consistente degli alimenti prodotti in Europa non viene utilizzata e sottolineando l’importanza di programmi di ricerca destinati a valutare la politica alimentare tramite appositi studi analitici pubblicati al riguardo (3); |
|
11. |
sottolinea che la produzione alimentare locale può contribuire allo sviluppo economico e sociale delle regioni, impedendo lo spopolamento delle zone rurali e alleviando le pressioni demografiche eccessive sui centri urbani. Gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo importante contribuendo alla sostenibilità attraverso la promozione di filiere corte, lo sviluppo di programmi efficaci di prevenzione degli sprechi alimentari, la realizzazione di specifiche attività di informazione per sensibilizzare il pubblico, coinvolgendo anche la grande distribuzione organizzata; |
|
12. |
invita gli enti locali e regionali a coordinare le azioni a livello locale e regionale per promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili tramite la creazione di piani d’azione efficaci per l’alimentazione e l’attività fisica, avvalendosi di partenariati tra i livelli amministrativi e di governo pertinenti e le parti interessate; |
|
13. |
ritiene che nessuna strategia possa avere successo se non è sorretta da attività e iniziative sul territorio; per tale ragione reputa legittimo il coinvolgimento degli enti locali e regionali nelle attività dell’UE, data la loro maggiore vicinanza ai cittadini. |
Educazione alimentare dei bambini e ristorazione negli asili nido e nelle scuole
|
14. |
incoraggia la promozione di iniziative locali di formazione e di sviluppo di competenze destinate alle persone a contatto con i bambini (il personale didattico negli asili nido e nelle scuole, i responsabili della ristorazione scolastica, i pediatri, ma anche gli organismi che hanno un ruolo significativo nell’educazione alimentare dei bambini) al fine di favorire un’alimentazione sana sin dall’introduzione, con lo svezzamento, dell’alimentazione complementare, consentendo di creare, al tempo stesso, un ambiente scolastico e procedure d’appalto a tutela della salute, al fine di salvaguardare gli obiettivi 4.7 e 12.8 dell’Agenda 2030; |
|
15. |
ritiene necessaria l’elaborazione di programmi obbligatori di educazione alimentare nelle scuole, a tutti i livelli, con particolare attenzione per la scuola materna ed elementare, dove si creano le basi dei comportamenti alimentari. Il CdR propone che i programmi comprendano lezioni teoriche, laboratori didattici e visite d’informazione riguardanti una varietà di temi (ad esempio lezioni di cucina e di gestione degli alimenti, visite a luoghi dove si producono, si trasformano e si imballano gli alimenti). L’obiettivo dei programmi sarà quello di promuovere abitudini alimentari sane e, al tempo stesso, di orientare le nuove generazioni verso alimenti di origine vegetale, non trasformati, freschi, locali e di stagione per scelte alimentari più sostenibili. |
|
16. |
ritiene di fondamentale importanza l’offerta di prodotti di prima qualità (certificati secondo criteri di qualità) negli asili nido, nelle scuole materne e nelle scuole (pasti serviti nelle scuole, mense, caffetterie, bar, distributori automatici) al fine di garantire scelte sane e nutrienti; |
|
17. |
ritiene che gli enti locali e regionali, per via del controllo diretto che esercitano sugli istituti di istruzione, possano influire sulle pratiche nutrizionali adottate in tale ambito e siano quindi in grado di migliorare lo stato di salute dei cittadini più giovani dell’UE; |
|
18. |
plaude alla pubblicazione della relazione tecnica Public Procurement of Food for Health — technical report on the school setting [Appalti pubblici di prodotti alimentari per la salute nelle scuole], e raccomanda alla Commissione di tradurlo nelle altre lingue ufficiali dell’UE, in modo che tutti gli enti locali e regionali che acquistano prodotti alimentari o servizi connessi a tali prodotti per le scuole si avvalgano di questo documento di supporto per rispettare le specifiche degli appalti pubblici di prodotti alimentari; |
|
19. |
accoglie con favore le azioni della Commissione destinate ai più giovani, che prevedono la distribuzione, sovvenzionata dall’UE, di latte, frutta e verdura negli asili nido e nelle scuole; |
|
20. |
è dell’avviso che le autorità pubbliche competenti nei diversi Stati membri dell’UE dovrebbero riconoscere e considerare l’alimentazione e le diete sane e sostenibili quale parte integrante della loro missione educativa; |
|
21. |
ritiene opportuna una modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) con l’obiettivo di rafforzare le norme in materia di commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande ad elevato tenore di grassi, sale e zuccheri, che raggiungono i bambini e i giovani, anche al di fuori dei programmi a loro destinati, al fine di ridurre, come richiesto dall’OMS (4), l’esposizione di quelli che saranno i futuri cittadini adulti a queste forme di commercializzazione. |
Informazione ed educazione degli adulti
|
22. |
ritiene che si debbano condurre regolarmente delle campagne di informazione per il pubblico — al fine di conseguire l’obiettivo 12.8 dell’Agenda 2030 — riguardo agli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura fresca prodotte in modo sostenibile e della minore assunzione di alimenti ricchi di grassi saturi e trans, sale e zuccheri, in particolare i prodotti trasformati con un elevato contenuto di tali ingredienti. Queste campagne promuovono una dieta sana, prevengono le malattie e migliorano la salute della popolazione. Il CdR esorta inoltre la Commissione a presentare una proposta legislativa che introduca un sistema obbligatorio di classificazione — costituito da «etichette a semaforo» (rosso, giallo e verde) o, in alternativa, da una «etichettatura cromatica» — relativo al contenuto di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale, e chiede che, in una fase successiva, gli enti locali e regionali conducano azioni d’informazione rivolte al pubblico per chiarire le modalità di utilizzo dell’etichetta nutrizionale da parte dei consumatori; |
|
23. |
osserva che, essendo l’ambiente di lavoro un luogo appropriato per promuovere modelli di dieta sana e sostenibile, è estremamente importante fornire solo prodotti di qualità eccellente e ad alto valore nutrizionale (nei pasti forniti da ristoranti, mense, caffetterie e distributori automatici) almeno nei servizi pubblici, dove lavorano i dipendenti degli enti locali e regionali, ma anche nelle imprese pubbliche o private dove ciò sia possibile, onde garantire scelte più sane e nutrienti ai lavoratori; |
|
24. |
ritiene di primaria importanza proteggere i consumatori da messaggi pubblicitari ingannevoli. A questo scopo gli enti locali e regionali dovranno organizzare campagne d’informazione dedicate all’etichettatura dei prodotti alimentari e alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di educare i consumatori a compiere scelte più sostenibili, promuovendo modelli alimentari sani, come ad esempio la dieta mediterranea; |
|
25. |
invita il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea ad approfittare dell’opportunità di modificare la direttiva SMA per rafforzare le norme sulla commercializzazione e la pubblicità di prodotti alimentari ricchi di grassi, sale e zuccheri, nonché delle bevande alcoliche, e sottolinea l’urgente necessità di far fronte alle nuove sfide poste dalla commercializzazione e dalla pubblicità tramite le piattaforme online e i media sociali, in cui i messaggi sono più difficili da controllare. |
Iniziative a sostegno degli enti locali
|
26. |
ritiene necessario collaborare con l’OMS all’aggiornamento del sistema di sorveglianza in materia di alimentazione, in vista dell’adozione del prossimo programma d’azione nel campo della salute; |
|
27. |
osserva che alcune azioni sovvenzionate come, ad esempio, la ricerca di fonti proteiche alternative (5) possono effettivamente modificare i comportamenti alimentari, ma che occorre studiarne ulteriormente l’efficacia rispetto ai costi e l’impatto sul cambiamento delle scelte dei consumatori nel lungo periodo; |
|
28. |
invita la Commissione a pubblicare, entro la fine del 2018, la relazione sull’impatto dei sistemi innovativi di etichette alimentari, analizzando esempi di etichettature alimentari già esistenti; |
|
29. |
invita la Commissione, dopo aver condotto uno studio sui sistemi esistenti di etichettatura dei prodotti alimentari, a proporre un sistema unico europeo obbligatorio di etichettatura cromatica, che attribuisca i colori in base alle concentrazioni delle sostanze su 100 grammi di prodotto. Tale etichettatura verrebbe applicata sulla parte anteriore delle confezioni degli alimenti in tutta l’UE e fornirebbe informazioni chiare ai consumatori sul tenore di zuccheri, sale e grassi, promuovendo regimi alimentari più sani. Il CdR propone che l’etichettatura nutrizionale sia disponibile anche online, in linea con le esigenze della tecnologia moderna; |
|
30. |
chiede l’istituzione di norme specifiche riguardanti il contenuto massimo di zuccheri, sale e grassi per i prodotti le cui etichette forniscono indicazioni nutrizionali e sulla salute. Tali profili nutrizionali dovrebbero costituire un prerequisito perché un prodotto possa recare un’indicazione di questo tipo; |
|
31. |
ritiene importante definire obiettivi concreti, significativi ed efficaci per ridurre gli zuccheri, gli acidi grassi trans e il sale in numerose categorie di alimenti e di bevande, stabilendo nel contempo strategie nazionali per il conseguimento di tali obiettivi; |
|
32. |
segnala agli enti locali che, tramite gli appalti pubblici nel settore alimentare, tutte le istituzioni pubbliche (compresi gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, gli asili, le scuole, le prigioni e le relative mense) dovranno, in via prioritaria, dare il buon esempio vendendo e offrendo prodotti sani, locali e di stagione, che garantiscono la sostenibilità, e contribuire all’obiettivo 12.7 «Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici» dell’Agenda 2030; per conseguire tale obiettivo, raccomanda di favorire i produttori locali nelle procedure di appalto, ai fini di un’alimentazione sana e dello sviluppo economico locale; |
|
33. |
sottolinea la necessità di adottare linee guida che tengano conto degli esempi di strategie efficaci adottate in alcuni paesi, per quanto riguarda abitudini alimentari più sane. Occorre procedere verso l’accesso gratuito all’acqua potabile. La regione spagnola dell’Andalusia, per esempio, sta elaborando una misura legislativa in base alla quale, laddove negli istituti di insegnamento e negli spazi ricreativi pubblici per l’infanzia siano presenti macchine distributrici di alimenti confezionati e bevande, le imprese responsabili dell’installazione o della gestione di tali macchine installano e mantengono in funzione una fonte di acqua potabile per uso gratuito, integrata nella macchina distributrice o collocata entro una distanza di due metri da essa; un ulteriore esempio è fornito dalla Grecia dove, per consentire di disporre a un prezzo concorrenziale del bene primario che è l’acqua, ma anche di diversi altri prodotti alimentari di base, rispetto ad altre bevande e alimenti, vengono fissati prezzi massimi di vendita, ad esempio 50 centesimi per mezzo litro d’acqua in bottiglia, per clienti che consumano in piedi in punti vendita specifici (mense, chioschi, bar, ristoranti, ma anche strutture sanitarie che offrono cibi e bevande, distributori automatici ecc.), in luoghi in cui la concorrenza non è praticabile (come aeroporti, centri sportivi, navi, ospedali, istituti scolastici, stazioni ferroviarie, musei, aree ricreative ecc.); |
|
34. |
chiede alla Commissione di stabilire profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute riguardo agli alimenti e/o alle loro categorie; |
|
35. |
ribadisce l’invito rivolto alle istituzioni dell’UE riguardo alla necessità di far figurare obbligatoriamente sull’etichetta dei prodotti contenenti alcol gli ingredienti e le informazioni nutrizionali, compreso il contenuto calorico. Le avvertenze per la salute dovrebbero essere introdotte anche per i prodotti alcolici e le bevande energetiche. Più in particolare invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo ad eliminare l’esenzione delle bevande alcoliche — prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011 — dall’obbligo di fornire informazioni sugli alimenti ai consumatori, consentendo così a questi ultimi di operare scelte informate; |
|
36. |
ritiene opportuna la cooperazione tra le istituzioni europee e le associazioni europee e nazionali attive nel campo dell’alimentazione e dei prodotti alimentari, nonché con gli enti pubblici nazionali, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative private volte a promuovere un’alimentazione sana e sostenibile. |
Durante il processo produttivo
|
37. |
riconosce l’importanza di un terreno sano e fertile quale fattore cruciale per garantire la sicurezza alimentare e quindi promuove le pratiche agricole e l’utilizzo di concimi e ammendanti organici per favorire il contenuto di sostanza organica nel terreno, migliorandone la struttura e la capacità di infiltrazione delle acque; |
|
38. |
ribadisce la necessità di un sostegno ai giovani agricoltori da parte degli operatori locali, per permettere ancora lo sviluppo di un’attività agricola e mantenere vivo il tessuto rurale, nonché realizzare programmi come l’agricoltura sostenuta dalle comunità (Community Supported Agriculture, CSA); |
|
39. |
invita a promuovere l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e manageriali, la diffusione dell’innovazione nei diversi ambiti aziendali al fine di migliorare la gestione sostenibile della produzione e della successiva trasformazione con la finalità di offrire un prodotto genuino la cui filiera sia tracciata; |
|
40. |
raccomanda di prevedere degli aiuti, tramite le pertinenti politiche dell’UE, per stimolare lo sviluppo e il sostegno alla produzione di alimenti sani; |
|
41. |
invita ad incentivare servizi di consulenza che mirino a migliorare la competitività aziendale attraverso una gestione sostenibile e orientata alla qualità; |
|
42. |
invita a creare partenariati tra enti locali, centri di formazione e istituti universitari nazionali al fine di promuovere la ricerca in merito a scelte alimentari sostenibili in ogni fase della produzione che permettano di giungere a un prodotto riconoscibile in termini di qualità all’insegna di un’alimentazione sana: in particolare raccomanda il riferimento a protocolli di produzione che evidenzino un minore utilizzo di fertilizzanti chimici, antibiotici e pesticidi; |
|
43. |
sottolinea la necessità di promuovere e sostenere lo sviluppo di una produzione alimentare rispettosa dell’ambiente, che limiti la quantità di imballaggi e riduca gli sprechi alimentari con l’obiettivo di eliminarli, diminuisca le emissioni di CO2 e sostenga pratiche di produzione sostenibili; |
|
44. |
invita a sostenere gli agricoltori che lavorano con prodotti agricoli e alimentari di qualità e a realizzare azioni di informazione e promozione riguardanti tali prodotti in collaborazione con gli enti locali interessati; |
|
45. |
sottolinea la necessità di investire nell’innovazione attraverso tecnologie ecologicamente compatibili e orientate al prodotto; |
|
46. |
propone di esplorare con quali modalità sia possibile promuovere sul territorio l’impegno volontario a garantire abitudini alimentari sane, ad esempio attraverso la partecipazione volontaria alla produzione di alimenti negli orti domestici ecc.; |
|
47. |
invita a diversificare l’attività delle aziende agricole con lo sviluppo di attività turistiche e sociali il cui sviluppo permetta di allargare l’offerta di prodotti locali, rafforzare il presidio sul territorio della produzione a filiera corta e promuovere il consumo di un prodotto genuino, legato al territorio. |
Nella fase di trasformazione degli alimenti
|
48. |
invita l’industria alimentare a investire nella riformulazione degli alimenti già esistenti ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri e sale, ma anche nella ricerca e nello sviluppo di alimenti innovativi sani e, al tempo stesso, gustosi destinati a una dieta specifica (come gli alimenti senza glutine o senza lattosio ecc.), prodotti conformemente alle nuove tecnologie e a prezzi accessibili, promuovendo scelte sane e sostenibili; |
|
49. |
incoraggia le imprese ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali, in linea con l’obiettivo 12.6 dell’Agenda 2030; |
|
50. |
promuove il packaging per la conservazione di alimenti freschi e la filiera corta a tutela della commercializzazione di un prodotto locale e sano; |
|
51. |
invita ad effettuare investimenti nella trasformazione agroalimentare che devono consentire una riduzione dell’impatto sul prodotto e una razionalizzazione nell’utilizzo di packaging e imballaggi, nell’ottica di ridurre la produzione di rifiuti e sprechi nel rispetto della tutela del prodotto; |
|
52. |
reputa importante la cooperazione di tutte le parti interessate per l’istituzione di un sistema europeo di etichettatura nutrizionale completo, obbligatorio e comprensibile per tutti i prodotti, includendo quelli che sono attualmente esenti in forza di provvedimenti legislativi, e ampliando il contenuto dell’informazione nutrizionale, in modo che i consumatori compiano scelte alimentari consapevoli; |
|
53. |
raccomanda di introdurre un marchio a parte per distinguere i prodotti di montagna, promuovendone le specificità, tra cui le caratteristiche del terreno, dell’aria, dell’acqua e la scala della produzione; |
|
54. |
ritiene importante creare un sistema europeo unico per determinare le dimensioni delle porzioni, in modo da consentire il raffronto tra i rispettivi prodotti; |
|
55. |
invita l’industria a collaborare con gli enti locali e regionali al fine di adottare, nel quadro della responsabilità sociale delle imprese, azioni a livello nazionale, locale e di comunità volte a promuovere un’alimentazione sana. |
Produttori locali, mercati degli agricoltori e venditori ambulanti
|
56. |
accoglie con favore le azioni intraprese dagli enti locali a sostegno delle reti alimentari alternative, quali i mercati dei produttori biologici, che offrono scelte alimentari sane e sostenibili; |
|
57. |
accoglie con favore gli sforzi profusi dagli enti locali e regionali per contribuire alla creazione di gruppi di studio al cui interno i produttori e i trasformatori possano condividere esperienze pratiche riguardo all’agricoltura biologica. Il lavoro di tali gruppi di studio può integrare i tradizionali programmi di studi agrari offerti da centri di formazione, scuole e università; |
|
58. |
sostiene gli interventi a sostegno dell’attivazione di servizi di base locali e di rete rivolti al consolidamento del mercato dei prodotti del territorio, all’agriturismo, alla tutela e riqualificazione delle aree rurali per favorire lo scambio di cibi sani e legati alla tradizione; |
|
59. |
accoglie con favore le iniziative private di organizzazioni locali non governative volte a orientare le scelte dei consumatori verso uno stile di vita sano, a complemento delle iniziative politiche e legislative prese dalle autorità pubbliche a livello europeo e nazionale; |
|
60. |
invita i media locali (televisioni, radio, periodici, Internet e giornali, media sociali) a partecipare a campagne di educazione alimentare e a rispettare le limitazioni di legge riguardo alla pubblicità di alimenti e bevande poco sane, in linea con la richiesta formulata dall’OMS; |
|
61. |
è favorevole allo sviluppo di reti alimentari, compresi i mercati degli agricoltori, in cui i produttori locali offrono direttamente ai consumatori alimenti sani e di qualità elevata a prezzi ragionevoli, preservando al contempo la cultura alimentare della comunità locale e contribuendo a proteggere la biodiversità; |
|
62. |
richiama l’attenzione sul fatto che la pianificazione strategica e la cooperazione a tutti i livelli amministrativi e di governo, con il coinvolgimento dei soggetti pertinenti, sono cruciali per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile; |
|
63. |
sostiene la convinzione comune secondo cui, per conseguire soluzioni sostenibili, si dovrebbero prima di tutto concludere solidi partenariati con gli enti locali. |
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Healthy diet (Alimentazione sana), Factsheet n. 394, aggiornamento al settembre 2015.
(2) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7694616/3-14102016-BP-EN.pdf.
(3) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf.
(4) http://www.hse.ie/eng/about/Who/healthwellbeing/Our-Priority-Programmes/HEAL/HEAL-docs/tackling-food-marketing-to-children-in-a-digital-world-trans-disciplinary-perspectives-WHO-2016.pdf.
(5) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0424.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/27 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposte di riforma dell'Unione economica e monetaria (dicembre 2017)
(2018/C 387/06)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri
(COM(2017) 824 final)
Proposta di emendamento 1
Considerando 7
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Poiché la crisi economica e finanziaria ha lasciato in eredità a diversi Stati membri un elevato debito pubblico, per garantire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti è indispensabile un quadro di regole di bilancio numeriche, specifiche per ciascuno Stato membro, che mirino a rafforzarne la conduzione responsabile della politica di bilancio, promuovendo in modo efficace l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal TFUE. In particolare, tale quadro dovrebbe funzionare fissando un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali e le loro decisioni annuali. Gli obiettivi a medio termine per la posizione di bilancio consentono di tener conto dei diversi rapporti debito pubblico/PIL e dei rischi per la sostenibilità degli Stati membri, ancorando l'andamento del debito al valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE. |
Poiché diversi Stati membri devono far fronte al tempo stesso a un elevato debito pubblico e a un livello insufficiente di investimenti pubblici , per garantire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti è indispensabile un quadro di regole di bilancio numeriche, specifiche per ciascuno Stato membro, che mirino a rafforzarne la conduzione responsabile della politica di bilancio, promuovendo in modo efficace l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal TFUE. In particolare, tale quadro dovrebbe funzionare fissando , a conclusione di un processo trasparente e democratico a livello nazionale, un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali e le loro decisioni annuali. Gli obiettivi a medio termine per la posizione di bilancio consentono di tener conto dei diversi rapporti debito pubblico/PIL e dei rischi per la sostenibilità degli Stati membri , nonché dell'attuazione da parte dei singoli Stati membri di riforme strutturali dotate di valore aggiunto europeo, corrispondenti a competenze europee concorrenti o di sostegno e in grado di avere un impatto economico e sociale importante, ancorando l'andamento del debito al valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE. |
Motivazione
Evidente.
Proposta di emendamento 2
Considerando 8
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Al fine di raggiungere e mantenere l'obiettivo a medio termine in termini strutturali, gli Stati membri devono stabilire un percorso di avvicinamento coerente, basato su variabili sotto il controllo dalle autorità di bilancio. La programmazione di bilancio nazionale, sostenuta da un percorso della spesa pubblica corretto per l'impatto delle misure discrezionali in materia di entrate, favorisce l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità nel monitoraggio dell'andamento di bilancio. Al fine di collegare strettamente la programmazione di bilancio ai relativi risultati complessivi nel medio periodo e di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio , è opportuno fissare un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro. Tale percorso dovrebbe essere stabilito non appena si insedia un nuovo governo e i bilanci annuali dovrebbero rispettarlo in modo da conseguire una convergenza risoluta verso l'obiettivo a medio termine. |
Al fine di raggiungere e mantenere l'obiettivo a medio termine in termini strutturali, gli Stati membri devono stabilire un percorso di avvicinamento coerente, basato su variabili sotto il controllo dalle autorità di bilancio. La programmazione di bilancio nazionale, sostenuta da un percorso della spesa pubblica corretto per l'impatto delle misure discrezionali in materia di entrate, favorisce l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità nel monitoraggio dell'andamento di bilancio. Al fine di collegare strettamente la programmazione di bilancio ai relativi risultati complessivi nel medio periodo , e nel rispetto delle prerogative degli Stati membri in materia di fiscalità nonché delle disposizioni degli articoli da 110 a 113 del TFUE, è opportuno fissare , a conclusione di un processo trasparente e democratico, un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro , associando a tale processo gli enti locali e regionali nonché i partner economici e le parti sociali secondo i principi del partenariato e della governance multilivello, e assicurando così un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio . Tale percorso dovrebbe essere rispettato dai bilanci annuali in modo da conseguire una convergenza per fasi successive verso l'obiettivo a medio termine. |
Motivazione
|
— |
«Un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica» non consente, di per sé, «di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio». |
|
— |
Tale percorso non può essere stabilito al contempo per la durata della legislatura e quando si insedia un nuovo governo. |
Proposta di emendamento 3
Considerando 9
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
L'attuazione di importanti riforme strutturali intese a promuovere la sostenibilità a lungo termine , in virtù dei loro futuri effetti positivi, potrebbe giustificare modifiche del percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine, a condizione che esse abbiano un impatto di bilancio positivo verificabile che sia confermato dalla valutazione condotta in conformità ai requisiti procedurali del patto di stabilità e crescita. Al fine di favorire la stabilizzazione economica, circostanze eccezionali — in forma di gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera Unione o di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato membro interessato che hanno rilevanti ripercussioni di bilancio — dovrebbero consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, sempreché tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine. |
L'attuazione di importanti riforme strutturali dotate di valore aggiunto europeo e legate a competenze dell'UE o la realizzazione di investimenti pubblici intesi a promuovere la sostenibilità a lungo termine potrebbero giustificare modifiche del percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine, a condizione che esse abbiano un impatto di bilancio positivo verificabile che sia confermato dalla valutazione condotta in conformità ai requisiti procedurali del patto di stabilità e crescita. Al fine di favorire la stabilizzazione economica, circostanze eccezionali — in forma di gravi recessioni economiche in uno o più Stati membri, della zona euro o dell'intera Unione o di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato membro interessato che hanno rilevanti ripercussioni di bilancio — dovrebbero consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, sempreché tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine. |
Motivazione
|
— |
Taluni investimenti pubblici con un impatto di bilancio positivo, diretto e quantificabile sul lungo periodo sulla crescita e la sostenibilità delle finanze pubbliche sono considerati equivalenti a importanti riforme strutturali nel quadro del patto di stabilità e crescita (PSC). Nel definire le regole di bilancio a livello nazionale occorre inoltre tenere conto della «clausola sugli investimenti» del PSC. |
|
— |
Per quanto riguarda l'adozione di un quadro delle regole di bilancio a livello nazionale, è necessario tenere conto di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero incidere su uno o più Stati membri, senza tuttavia portare ad una recessione dell'intera zona euro o dell'intera Unione. |
Proposta di emendamento 4
Considerando 17
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
L'articolo 13 del TSCG stabilisce che le politiche di bilancio e le altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato saranno discusse nel quadro di riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti ai sensi del titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati. La presente direttiva si dovrebbe applicare senza pregiudicare la suddetta prassi, poiché tale dialogo contribuisce al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della governance economica dell'Unione. |
L'articolo 13 del TSCG stabilisce che le politiche di bilancio e le altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato saranno discusse nel quadro di riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti ai sensi del titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati. Il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo prendono parte a tali riunioni. La presente direttiva conferma la suddetta prassi, poiché tale dialogo contribuisce al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della governance economica dell'Unione. |
Motivazione
La prassi delle riunioni interparlamentari contribuisce al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della governance economica dell'Unione, e deve quindi essere confermata. Inoltre, l'effettiva partecipazione del CdR a tali riunioni dovrebbe trovare un riconoscimento.
Proposta di emendamento 5
Articolo 2, lettera a)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
Articolo 2 Definizioni |
Articolo 2 Definizioni |
||||
|
[…] |
[…] |
||||
|
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
|
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
|
Motivazione
Cfr. la proposta di emendamento al considerando 9.
Proposta di emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
Articolo 3 Responsabilità di bilancio e orientamento di bilancio a medio termine |
Articolo 3 Responsabilità di bilancio e orientamento di bilancio a medio termine |
||||
|
[…] |
[…] |
||||
|
|
Motivazione
Taluni investimenti pubblici con un impatto di bilancio positivo, diretto e quantificabile sul lungo periodo sulla crescita e la sostenibilità delle finanze pubbliche sono considerati equivalenti a importanti riforme strutturali nel quadro del patto di stabilità e crescita (PSC). Nel definire le regole di bilancio a livello nazionale occorre inoltre tenere conto della «clausola sugli investimenti» del PSC.
Proposta di emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 4
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||
|
Articolo 3 Responsabilità di bilancio e orientamento di bilancio a medio termine 4. Gli Stati membri designano enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli enti indipendenti effettuano valutazioni pubbliche per accertare:
|
|
Motivazione
In tutti gli Stati membri esistono già organismi pubblici in grado di valutare in piena indipendenza le spese e le entrate pubbliche. Non vi è motivo di creare nuovi organismi, la cui legittimità appare del resto poco chiara, con il rischio di rimettere in discussione la titolarità a livello di Stati membri della politica di bilancio.
Proposta di emendamento 8
Inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 5
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
|
Nuovo articolo Conferenze interparlamentari Come previsto al titolo II del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai Trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza che riunisce i rappresentanti delle pertinenti commissioni specializzate del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali per discutere le politiche di bilancio e la governance economica dell'Unione. Gli organi consultivi dell'Unione, ossia il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, prendono parte a tali conferenze. |
Motivazione
Cfr. la proposta di emendamento n. 4 al considerando 17.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
|
1. |
si compiace della volontà della Commissione di riformare e approfondire l'Unione economica e monetaria (UEM) prima possibile, in un momento in cui l'economia europea attraversa un periodo di ripresa relativa, assicurando il sostegno alla convergenza tra gli Stati membri della zona euro e quelli che non ne fanno parte. A partire dal 2008, infatti, la crisi ha messo a nudo le carenze del quadro istituzionale della zona euro, e i provvedimenti presi non sono sufficienti a garantirne la stabilità e la prosperità rispetto ad eventuali nuovi shock economici e finanziari; sottolinea come la mancanza di convergenza e coesione all'interno dell'Unione europea, nonché le fragilità sul piano economico e all'interno del settore bancario, abbiano un impatto particolare sugli enti territoriali, in particolare alla luce dell'aumento della spesa sociale dovuta alla crisi e della limitazione delle loro capacità di investimento e di mantenimento di un livello qualitativo soddisfacente dei servizi pubblici (1); |
|
2. |
è favorevole in linea di principio alla creazione di una capacità di bilancio intesa a rafforzare la resilienza della zona euro e a preparare la convergenza con i futuri Stati membri dell'area dell'euro. Questa capacità deve tuttavia essere finanziata con risorse proprie distinte da quelle previste per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea, onde evitare che tale capacità interferisca con i programmi dell'UE accessibili ai paesi dell'UE a 27. Inoltre, tale capacità dovrebbe essere contabilizzata al di fuori del massimale previsto per le risorse del bilancio dell'UE; |
|
3. |
deplora inoltre che la proposta presentata dalla Commissione il 31 maggio 2018 ripartisca tale capacità di bilancio attraverso misure a sostegno di riforme strutturali non necessariamente legate alla convergenza nella zona euro e di una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti sotto forma di prestiti di importo relativamente modesto pari al massimo a 30 miliardi di EUR, e stanzi soltanto 2,16 miliardi di EUR per lo strumento di convergenza propriamente detto; |
|
4. |
approva il possibile cofinanziamento europeo di riforme strutturali a livello nazionale qualora queste vengano adottate, conformemente al principio di sussidiarietà, in ambiti di competenza dell'UE riguardo a misure dotate di valore aggiunto europeo e aventi un impatto economico positivo rilevante. La proposta di regolamento presentata il 31 maggio 2018, che definisce il programma di sostegno alle riforme con una dotazione di bilancio globale di 25 miliardi di EUR, sarà esaminata in un altro parere del CdR; |
|
5. |
ritiene tuttavia che l'assegnazione di fondi a questi nuovi strumenti finanziari non possa andare a scapito della politica di coesione (2) (3); |
|
6. |
ribadisce la richiesta di un coordinamento più efficace non solo delle politiche economiche, ma anche di quelle sociali, nel quadro del semestre europeo e invoca un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali in tale coordinamento attraverso un «codice di condotta» (4); |
|
7. |
sottolinea che le regole e procedure in vigore per il controllo da parte dell'Unione dei bilanci nazionali degli Stati membri dell'UE non sono in grado di prevenire efficacemente gli squilibri e le vulnerabilità e mancano, inoltre, di legittimità democratica; |
|
8. |
prende atto della proposta della Commissione europea relativa ai titoli con obbligazioni di Stato come sottostante (sovereign bond-backed securities, o SBBS), il cui obiettivo è rafforzare l'integrazione e la diversificazione del settore finanziario europeo. Riconosce che, in linea di principio, gli SBBS non comporterebbero la mutualizzazione dei rischi e delle perdite tra gli Stati membri appartenenti alla zona euro, e che titoli di questo tipo contribuirebbero a spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani, nonché a riservare alle obbligazioni di Stato un trattamento meno «privilegiato». Ribadisce tuttavia le proprie perplessità quanto al fatto che il «riconfezionamento» delle obbligazioni di Stato in prodotti finanziari cartolarizzati riduca realmente i rischi anziché ridistribuirli ai soggetti finanziari non regolamentati (5); |
|
9. |
insiste sull'urgente necessità di completare l'unione bancaria e deplora che il Consiglio europeo abbia rinviato a giugno 2018 l'adozione della tabella di marcia per il suo completamento. È favorevole, da parte sua, a un approccio parallelo volto a ridurre il volume di crediti in sofferenza e deteriorati detenuti dalle banche, accompagnato dalla graduale introduzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi; |
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri
|
10. |
prende atto della proposta della Commissione di incorporare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) nell'ordinamento giuridico dell'UE, integrazione prevista all'articolo 16 dello stesso TSCG; si chiede tuttavia se sia pertinente sul piano giuridico, politico e democratico il ricorso ad una proposta di direttiva (sulla base dell'articolo 126, paragrafo 14, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che prevede unicamente la consultazione del Parlamento europeo e, di conseguenza, non offre le garanzie di un processo decisionale trasparente e democratico, che pure sarebbe necessario visti gli interessi in gioco nel provvedimento in esame; |
|
11. |
sottolinea tuttavia che il TSCG stabilisce che la suddetta integrazione avvenga «sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione», valutazione che, a quanto sembra, non è stata realizzata in modo esaustivo né pubblicata dalla Commissione, e che avrebbe dovuto mettere in luce la situazione preoccupante degli investimenti pubblici nell'UE. Secondo Eurostat, la quota totale degli investimenti pubblici nell'Unione è scesa dal 3,4 % del PIL nel 2008 al 2,7 % nel 2016. Nello stesso periodo, gli investimenti degli enti locali hanno registrato un'ulteriore diminuzione, passando dall'1,5 % del PIL nel 2008 all'1,1 % nel 2016, con situazioni ben più gravi in alcuni Stati membri (6); constata quindi con rammarico che spesso gli investimenti pubblici sono quelli su cui più incidono le politiche di risanamento del bilancio, anche a livello degli enti locali e regionali, che pure sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici dell'UE e i cui investimenti hanno un impatto diretto sulle economie locali e sulla vita quotidiana dei cittadini europei; in tale contesto, esprime inoltre preoccupazione per la crescente centralizzazione degli investimenti pubblici, dal momento che la quota di investimenti realizzati dagli enti territoriali è nettamente diminuita rispetto al livello del 60 % su cui si attestava negli anni '90 (7). Inoltre, la valutazione avrebbe dovuto evidenziare le ripercussioni della crisi e delle politiche di risanamento di bilancio sulla spesa sociale e sui servizi dello stato sociale in molti paesi e regioni; |
|
12. |
esprime quindi la propria preoccupazione in quanto la proposta della Commissione non fa alcun riferimento agli investimenti pubblici, tanto più che in passato la Commissione stessa aveva riconosciuto la necessità di una flessibilità legata agli investimenti, in particolare nella sua comunicazione del gennaio 2015 sull'argomento (8), e che taluni investimenti pubblici hanno effetti a lungo termine positivi e quantificabili sulla crescita e, di conseguenza, sulla sostenibilità delle finanze pubbliche; ricorda inoltre, in questo contesto, che l'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE prevede che la relazione elaborata prima di avviare una procedura per disavanzo pubblico eccessivo «tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi»; |
|
13. |
ricorda inoltre di essersi interrogato sulla certezza giuridica offerta da una «comunicazione interpretativa» della Commissione e di aver ritenuto necessario che si tenesse conto del livello della carenza di investimenti in ambito nazionale o regionale per produrre un effetto reale sulla capacità d'investimento degli enti territoriali (9); questa sua analisi è corroborata dalla lettura della comunicazione della Commissione del 23 maggio 2018 sul riesame della flessibilità consentita dal patto di stabilità e crescita (10), nella misura in cui dal 2015 solo quattro Stati membri hanno chiesto di potersi avvalere della clausola sulle riforme strutturali e/o della clausola sugli investimenti, quando invece quasi la metà degli Stati membri avrebbe soddisfatto le condizioni per chiedere l'attivazione della clausola sulle riforme strutturali. Nei fatti, il presupposto che lo Stato membro attraversi una congiuntura economica sfavorevole ha limitato considerevolmente il ricorso alla clausola sugli investimenti. Per alcuni Stati membri un'altra limitazione è derivata dalla necessità di rispettare per tre anni il margine di sicurezza rispetto al massimale del 3 % stabilito per il disavanzo. Come riconosciuto dalla stessa Commissione, «la valutazione esatta dell'effetto [della comunicazione interpretativa] sul volume degli investimenti pubblici è un compito complesso». Appare quindi necessario ampliare l'ambito di applicazione della comunicazione perché essa abbia un impatto sul livello di investimenti; |
|
14. |
torna ancora una volta a chiedere di non prendere in considerazione le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri e dagli enti territoriali per il cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento, delle reti transeuropee e del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) tra le spese strutturali, pubbliche o assimilate, definite nel patto di stabilità e crescita, senza altre condizioni, e ciò perché tali investimenti sono per definizione investimenti di qualità e di carattere europeo; |
|
15. |
sottolinea che, ai sensi del protocollo n. 12 al TFUE, gli Stati membri sono responsabili dei disavanzi dell'amministrazione pubblica in generale, che include tutti i livelli di governo. Allo stesso tempo, tuttavia, l'effetto delle norme UE in materia di bilancio sugli enti locali e regionali europei varia notevolmente. Tale impatto dipende: i) da come lo Stato membro ha recepito le suddette regole nell'ordinamento giuridico nazionale; ii) dal livello di decentramento fiscale all'interno dello Stato membro; iii) dal livello delle competenze degli enti regionali e locali; e iv) dalla situazione finanziaria di tali enti, che può variare in misura molto significativa anche all'interno dello stesso Stato membro; |
|
16. |
invita nuovamente la Commissione europea a presentare un Libro bianco che definisca una tipologia a livello di UE per la qualità degli investimenti pubblici nella contabilità della spesa pubblica, in funzione dei loro effetti a lungo termine (11); |
|
17. |
ritiene che la direttiva relativa all'adozione di un quadro delle regole di bilancio a livello nazionale dovrebbe tenere conto di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero incidere su uno o più Stati membri, senza tuttavia portare ad una recessione dell'intera zona euro o dell'intera Unione; |
|
18. |
ribadisce la preoccupazione già espressa riguardo alla nuova norma contabile SEC 2010 di Eurostat, in vigore dal settembre 2014, che non distingue tra le spese e gli investimenti. In taluni Stati membri il recepimento di tale norma nell'ordinamento giuridico nazionale comporta, per gli enti locali e regionali, l'obbligo di applicare dei massimali agli investimenti pubblici, per anno e per abitante, che impediscono in particolare a detti enti di apportare il cofinanziamento necessario per i progetti realizzati a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei. Questi massimali impediscono anche agli enti locali e regionali che dispongono di una riserva finanziaria di avviare importanti progetti di investimento non legati ai suddetti fondi SIE; invita pertanto la Commissione europea a presentare una relazione sull'attuazione del SEC 2010; |
|
19. |
osserva che una maniera di assicurare una gestione sana delle norme del patto di stabilità e crescita (senza aprire la strada ad «acrobazie contabili») consiste nel modificare le regole di ammortamento degli investimenti pubblici, in modo da non contabilizzare l'intero investimento come costo nel primo anno, ma da ripartire tale costo, come avviene nelle imprese private, sull'intera durata prevista dell'investimento; |
|
20. |
ritiene che la prassi delle riunioni interparlamentari, prevista all'articolo 13 del TSCG, contribuisca al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della governance economica dell'Unione e debba quindi essere confermata nella proposta di direttiva in esame, ma chiede che la partecipazione del CdR a tali riunioni venga formalizzata affinché vi sia un riconoscimento della necessità della partecipazione degli enti locali e regionali alla governance economica; |
Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo
|
21. |
è del parere che il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e lo strumento che lo ha sostituito, il Meccanismo europeo di stabilità (MES), siano stati due strumenti indispensabili per la gestione della crisi economica e finanziaria nel breve periodo; osserva tuttavia che le decisioni adottate in seno al MES non sono abbastanza trasparenti, che la necessità di adottare decisioni all'unanimità resta una potenziale fonte di stallo e che questi strumenti esulano dal quadro giuridico dell'UE; |
|
22. |
accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione che incorpora il MES nel diritto primario dell'UE e, senza pregiudizio per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro, gli impone di rispondere del suo operato dinanzi al Parlamento europeo e lo sottopone all'obbligo di pubblicare relazioni e conti annuali, alle norme per l'accesso ai documenti nonché al controllo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e del Mediatore europeo; |
|
23. |
appoggia inoltre la proposta della Commissione che prevede che le decisioni importanti, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'assistenza finanziaria, siano adottate con una maggioranza qualificata rafforzata pari all'85 % dei voti in funzione del capitale messo a disposizione, e non più all'unanimità, il che dovrebbe rendere più agevole il processo decisionale; |
|
24. |
sostiene altresì il ricorso al Fondo monetario europeo per la fornitura di un sostegno comune (backstop) al Fondo di risoluzione unico (SRF), che è un elemento essenziale dell'Unione bancaria, qualora le risorse dell'SRF non siano sufficienti a facilitare la risoluzione ordinata di grandi banche in difficoltà; |
|
25. |
raccomanda tuttavia di modificare il nome del Fondo proposto per una maggiore leggibilità e chiarezza nei confronti dei cittadini; ai sensi dell'articolo 127 del TFUE, la politica monetaria è definita e attuata dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali in sede di Sistema europeo di banche centrali («SEBC»); dal momento che il Fondo di cui si propone la creazione nella proposta di regolamento in esame non partecipa in alcun modo al SEBC, ritiene che nel nome non dovrebbe figurare l'aggettivo «monetario» ma che sarebbe più appropriato battezzarlo «Fondo europeo di salvataggio» o «Fondo europeo di stabilizzazione»; |
Comunicazione della Commissione su un ministro europeo dell'Economia e delle finanze
|
26. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione su un ministro europeo dell'Economia e delle finanze, una figura che sarebbe al tempo stesso vicepresidente della Commissione e presidente dell'Eurogruppo e che, quindi, sarebbe provvista di una duplice legittimità e incarnerebbe una migliore responsabilità democratica e leggibilità della governance dell'UEM. È tuttavia opportuno precisare quali sarebbero le modalità di esercizio di una tale carica affinché essa non comporti un ulteriore accentramento delle decisioni relative al bilancio; |
|
27. |
ricorda il sostegno già espresso all'accorpamento delle funzioni di presidente dell'Eurogruppo con quelle di commissario europeo per gli Affari economici e monetari, per meglio rappresentare l'interesse generale della zona euro in seno all'Eurogruppo stesso e fare in modo che questo nuovo ministro europeo dell'Economia e delle finanze risponda del proprio operato dinanzi al Parlamento europeo, il che attualmente non è previsto; |
|
28. |
osserva che, se la carica di ministro europeo dell'Economia e delle finanze fosse elettiva, la base giuridica combinata applicabile sarebbe data dall'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo e dall'articolo 17 del TUE; |
|
29. |
ritiene tuttavia che l'istituzione della carica di ministro europeo dell'Economia e delle finanze debba essere accompagnata da una profonda riforma dello stesso Eurogruppo: quest'ultimo dovrebbe essere dotato di uno statuto più formale e dovrebbe essere tenuto, ad esempio, a pubblicare verbali dettagliati delle sue riunioni, al fine di garantire la trasparenza delle decisioni importanti adottate in tale sede; |
|
30. |
ribadisce, infine, la propria convinzione che il deficit democratico di cui soffre l'UEM possa essere colmato solo se si persuadono i cittadini europei che essa intende salvaguardare anche il principio di progresso sociale, e che le questioni dell'occupazione, della crescita dei salari e delle norme sociali non vengono relegate in secondo piano rispetto alle preoccupazioni macroeconomiche e di bilancio; |
|
31. |
osserva che l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e il coordinamento delle politiche di bilancio, in particolare attraverso il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali e l'attuazione del Fondo monetario europeo, rivestono un'importanza fondamentale. Allo stesso tempo occorre tenere conto anche della situazione politica e dell'opinione pubblica. |
Bruxelles, 5 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parere del CdR in merito al Documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria entro il 2025, adottato il 30 novembre 2017. Relatore: Christophe ROUILLON (FR/PSE). http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2017-03197-00-01-ac-tra-it.docx.
(2) Risoluzione del CdR Modificare il regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme strutturali, adottata il 1o febbraio 2018. http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2017-06173-00-00-res-tra-it.docx.
(3) Parere del CdR sul tema Il programma di sostegno alle riforme strutturali modificato e nuovi strumenti di bilancio per la zona euro. Relatrice: Olga Zrihen (BE/PSE), adottato il 22 marzo 2018. http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2018-00502-00-00-ac-tra-it.docx.
(4) Parere del CdR sul tema Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali. Relatore: Rob Jonkman (NL/ECR), adottato l'11 maggio 2017. GU C 306 del 15.9.2017, pag. 24.
(5) Cfr. il punto 22 del parere del CdR del 30.11.2017 sul Documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) entro il 2025.
(6) Eurostat: Formazione lorda di capitale fisso delle amministrazioni pubbliche. Codice: tec00022. Dati provvisori per il 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00022&language=en.
(7) Commissione europea, Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, settembre 2017, pag. 168. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/.
(8) Comunicazione della Commissione europea — Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita, 13 gennaio 2015. Rif.: COM(2015) 12 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0012&from=IT.
(9) Parere del CdR sul tema Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita, adottato il 9 luglio 2015. Relatrice: Olga Zrihen (BE/PSE). GU C 313 del 22.9.2015, pag. 22.
(10) COM(2018) 335 final.
(11) Parere del CdR sul tema Promuovere la qualità della spesa pubblica in ambiti oggetto d'intervento dell'UE, relatrice: Catiuscia Marini (IT/PSE). GU C 19 del 21.1.2015, pag. 4.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/37 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto sugli appalti pubblici
(2018/C 387/07)
|
I. OSSERVAZIONI GENERALI
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
|
1. |
rileva che parecchi Stati membri hanno recepito nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le direttive sugli appalti pubblici del 2014 soltanto di recente, e le autorità e i soggetti economici si stanno ancora adattando alle loro disposizioni tramite azioni di formazione e consulenze. In tale contesto, osserva che è necessario al tempo stesso compiere maggiori progressi in materia di appalti pubblici digitali; |
|
2. |
invita la Commissione a svolgere, entro tre anni dalla data del recepimento delle direttive in ogni Stato membro, una valutazione approfondita delle modalità relative non solo al recepimento delle norme dell’UE sugli appalti pubblici nella legislazione nazionale ma anche alla loro applicazione, raccomandando un approccio multilivello in materia; ritiene che nel valutare l’applicazione di tali norme si debba mettere l’accento sul modo in cui esse sono attuate a livello locale e regionale, considerata l’importanza che rivestono gli enti subnazionali nel settore degli appalti pubblici (visto che rappresentano dei partner essenziali nella fase di attuazione), nonché su una valutazione della misura in cui le nuove norme hanno semplificato o reso più complessa la regolamentazione della materia tramite un adeguato recepimento delle direttive, e sono riuscite ad agevolare l’accesso delle PMI alle gare d’appalto, ridurre gli ostacoli burocratici e aumentare il livello di ricorso agli appalti strategici. Bisogna inoltre valutare se hanno contribuito (e in che misura) ad aumentare l’efficienza della spesa pubblica e a migliorare l’occupazione. Facendo seguito alle discussioni in seno alla task force sulla sussidiarietà, il CdR è disponibile a cooperare con le altre istituzioni dell’UE per fornire un riscontro migliore sull’attuazione delle politiche dell’UE a livello locale e regionale, per fare in modo che la legislazione dell’Unione serva meglio gli interessi dei cittadini; |
|
3. |
è del parere che gli appalti strategici, introdotti con la riforma del 2014, rendano le procedure relative agli appalti pubblici molto più complesse, e che i responsabili in questo settore possano quindi aver bisogno di una formazione supplementare per evitare incertezze giuridiche al momento di inserire nei bandi di gara criteri aggiuntivi volti a promuovere obiettivi sociali, ambientali o in materia di innovazione; sottolinea che qualsiasi nuova iniziativa della Commissione nel settore degli appalti pubblici va attentamente valutata al fine di tener conto dei contesti locali e di evitare un aumento degli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni aggiudicatrici; |
|
4. |
deplora che le norme sugli aiuti di Stato, le regole europee in materia di contabilità — come il sistema europeo dei conti (SEC) 2010 — e la prassi della Commissione esercitino, di fatto, una pressione che spinge a utilizzare gli appalti pubblici come modalità «più semplice» per rispettare le norme dell’UE in materia di concorrenza ed evitare le sfide legate alla «sovracompensazione». La conseguenza è che la libertà degli Stati membri di organizzare i propri servizi pubblici, soprattutto in campo sociale, risulta limitata, in palese contrasto con quanto disposto all’articolo 14 del TFUE. Inoltre, fa presente che nel quadro degli aiuti di Stato non esiste alcuna disposizione equivalente all’eccezione «in-house» prevista dalle norme sugli appalti pubblici, il che genera ulteriori pressioni, incertezza e distorsioni sul piano gestionale e, in ultima analisi, un’esecuzione del bilancio peggiore; |
|
5. |
esprime preoccupazione riguardo al fatto che il documento della Commissione Toolbox 2017 edition — Quality of Public Administration (Qualità della pubblica amministrazione: un insieme di strumenti per i professionisti del settore — edizione 2017) (1) suggerisca che le amministrazioni pubbliche sono pressoché obbligate a partecipare ad appalti strategici per produrre migliori risultati in campo sociale, anche in materia di sostenibilità e innovazione, e che tali amministrazioni pubbliche avrebbero come imperativo fondamentale di ordine pubblico quello di interagire con i contraenti; |
|
6. |
a tale proposito, desidera precisare che la decisione se prendere o meno in considerazione criteri ambientali, sociali e relativi all’innovazione, ai sensi della riforma del 2014, deve essere lasciata alla discrezionalità dell’autorità pubblica interessata, conformemente al principio dell’autonomia locale nell’organizzazione dei servizi pubblici, e tenendo conto, tra l’altro, di criteri di opportunità e di un’analisi equilibrata dell’impatto in termini di costi e di rendimento dell’investimento; |
|
7. |
sottolinea che, servendosi del loro potere di acquisto per scegliere beni, servizi e lavori rispettosi dell’ambiente, le autorità pubbliche europee possono dare un contributo importante al consumo e alla produzione sostenibili, oltre che a un’economia più efficiente nell’utilizzo delle risorse, e possono pertanto aiutare a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) ricorrendo allo strumento su base volontaria degli appalti pubblici «verdi» (o ecologici). A questo proposito, accoglie con grande favore la pubblicazione, da parte della Commissione europea nell’ottobre 2017, dell’opuscolo intitolato «Appalti pubblici per un’economia circolare» (2). |
|
8. |
osserva che la riforma del 2014 ha sancito il diritto delle autorità pubbliche di fornire e organizzare direttamente i propri servizi, oltre ad aver definito i concetti di «in-house» e di «cooperazione pubblico-pubblico». Pertanto, gli appalti pubblici costituiscono soltanto uno dei numerosi modi possibili di fornire servizi pubblici, fornitura le cui modalità gestionali non dovrebbero venirne condizionate; |
|
9. |
esorta la Commissione a completare in tempi rapidi l’elaborazione degli orientamenti sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici per l’innovazione e la guida sugli appalti pubblici socialmente responsabili, per facilitare l’attuazione delle relative disposizioni giuridiche negli Stati membri e in particolare il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio principale di aggiudicazione; invita, a tale riguardo, la Commissione a chiarire che l’offerta economicamente più vantaggiosa non equivale al prezzo più basso; |
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
In merito alla comunicazione della Commissione «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa»
|
10. |
è del parere che una governance efficiente degli appalti pubblici sia parte integrante della qualità della pubblica amministrazione nell’intera UE, poiché si tratta di una funzione di governance realmente trasversale che riguarda praticamente ogni organismo pubblico, dai ministeri federali ai servizi pubblici locali, il che le conferisce un carattere rappresentativo su larga scala per la qualità della governance (3). In quest’ottica, gli appalti pubblici dovrebbero entrare a far parte dell’agenda «Legiferare meglio» dell’UE; |
|
11. |
rileva che il pacchetto è attualmente in fase di discussione prima della scadenza dei termini per l’introduzione graduale delle nuove norme in materia di appalti, per quanto concerne l’impiego di strumenti digitali, entro ottobre 2018. È quindi ancora da vedere se le nuove norme in materia di appalti elettronici raggiungeranno gli obiettivi attesi e se sarà necessaria un’ulteriore messa a punto sul piano normativo; |
|
12. |
ritiene che la normativa vigente in materia di appalti pubblici insista a tal punto sulla garanzia di trasparenza e l’utilizzo strategico degli appalti pubblici da compromettere l’efficienza della procedura. È questo il motivo per cui in particolare gli enti locali e regionali più piccoli trovano gli appalti pubblici eccessivamente impegnativi, per timore di errori procedurali, o che spiega perché sono poco propensi a modificare i modelli tradizionali di appalti pubblici o a sviluppare appalti pubblici innovativi. In quest’ottica, sarebbe necessario elaborare documenti standardizzati da utilizzare per le gare di appalto; |
|
13. |
sottolinea che la complessità delle procedure, così come l’assenza di documenti standardizzati, ha fatto lievitare i costi amministrativi degli appalti pubblici (sia per gli acquirenti che per i venditori) e che la relativa facilità con cui le decisioni in materia di appalti possono essere impugnate dinanzi a una corte di appello ha portato ad una gran mole di procedimenti giudiziari e di molteplici contenziosi. La normativa degli Stati, facendo proprio l’obiettivo delle direttive, non dovrebbe rendere più complessa la regolamentazione, né estenderla in modo lineare al di sotto delle soglie previste, come è avvenuto in alcuni casi. Il numero persino maggiore di azioni intentate da offerenti ai sensi della direttiva sulle procedure di ricorso dimostra che la Commissione e gli Stati membri devono prendere iniziative risolute per impedire che gli offerenti si avvalgano in modo abusivo dei diritti conferiti loro dalla suddetta direttiva; |
|
14. |
allo stesso modo, constata che gli appalti pubblici in materia di innovazione sollevano ulteriori problemi di governance e di coerenza per quanto riguarda gli obiettivi principali degli appalti pubblici e la propria finalità di fare degli appalti pubblici uno strumento di politica di innovazione. L’innovazione nel settore degli appalti presuppone, inoltre, la disponibilità di maggiori capacità concettuali, operative e gestionali, nonché di documenti standardizzati, per affrontare i negoziati multilaterali inerenti a progetti complessi; |
|
15. |
a questo proposito osserva che dalla propria attività di analisi del semestre europeo emerge che gli appalti pubblici costituiscono spesso un ostacolo agli investimenti (4). Lo studio del CdR sul tema Gli ostacoli agli investimenti a livello locale e regionale mostra che le norme sugli appalti pubblici hanno rappresentato una sfida significativa nel campo degli investimenti per città e regioni, in particolare per le differenze nella stesura delle norme, la complessità o l’inefficienza del quadro degli appalti pubblici, la durata eccessiva e l’incertezza riguardo alle procedure giuridiche (5); |
|
16. |
ritiene che quanto si afferma nella comunicazione in esame, ossia che nel 55 % delle procedure di gara l’appalto continua ad essere aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, possa indurre in errore, dato che la riforma del 2014 ha ampliato in misura significativa la possibilità di prendere in considerazione criteri strategici per gli appalti e il nuovo quadro legislativo è stato recepito negli ordinamenti giuridici nazionali soltanto nel 2016. Un periodo così breve non consente ancora di valutare in modo esaustivo l’impatto del nuovo quadro. Al CdR preme sottolineare che l’aggiudicazione di un contratto esclusivo in base al prezzo più basso non significa che, in una determinata procedura di gara d’appalto, non siano stati presi in considerazione anche gli obiettivi sociali o ambientali: specifiche pertinenti dell’appalto possono anzi indicare, in realtà, criteri strategici, ad esempio prendendo pienamente in considerazione determinati criteri in materia di ambiente o di energia. In questi casi, l’appalto è stato aggiudicato in base al prezzo più basso, e al contempo tutti i criteri strategici saranno stati pienamente presi in considerazione, in conformità delle norme dell’UE; |
|
17. |
a questo proposito, rimanda ad un importante studio commissionato dalla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI sul tema Strategic use of public procurement in promoting green, social and innovation policies (Ricorso strategico agli appalti pubblici per la promozione di politiche ambientali, sociali e di innovazione) (6), nel quale si mette l’accento sul fatto che gli enti regionali e locali seguono una serie di procedure per l’aggiudicazione di appalti strategici (ad es: in Spagna) cui si attengono enti di diritto pubblico quali scuole, università e ospedali pubblici; |
|
18. |
sottolinea che, al momento dell’adozione delle nuove direttive sugli appalti pubblici, la promozione delle PMI venne messa in evidenza come uno dei cinque punti principali della riforma del settore. Tuttavia, il sondaggio realizzato nel 2016 dai vincitori del premio del CdR Regione imprenditoriale europea mostra che il grado di semplificazione raggiunto è tuttora insufficiente ad incrementare l’accesso delle PMI ai contratti di appalti pubblici (7); osserva che gli appalti pubblici rivestono una grande importanza per le PMI, e che i loro interessi dovrebbero essere posti al centro della politica in materia di appalti pubblici e della sua attuazione; |
|
19. |
per quanto riguarda gli appalti transfrontalieri, osserva che la comunicazione della Commissione dal titolo Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE (8), adottata il 20 settembre 2017, precisa che la causa principale di gran parte delle difficoltà che sorgono alle frontiere risiede nella diversità dei regolamenti nei sistemi giuridici e amministrativi nazionali. Spesso le norme del diritto dell’UE sono applicate in modo più o meno rigoroso nei vari Stati membri: pertanto, la coesistenza di due sistemi diversi lungo le frontiere interne dell’Unione può essere fonte di complessità e, talvolta, di incertezza giuridica, facendo così lievitare i costi; |
|
20. |
ribadisce quindi la propria ferma convinzione che, in questa fase, la Commissione debba concentrarsi principalmente sull’applicazione delle direttive del 2014, dal momento che, pur rimanendo all’interno di un quadro giuridico europeo, gli Stati membri dispongono di un certo margine di flessibilità e di discrezionalità nelle modalità di recepimento della legislazione dell’UE nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, e questo potrebbe, ad esempio, limitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici od ostacolare gli appalti transfrontalieri; |
|
21. |
ritiene che l’iniziativa per applicare la priorità strategica della comunicazione Aumentare la trasparenza, l’integrità e la qualità dei dati, e in particolare l’iniziativa complementare Promuovere l’istituzione di registri dei contratti accessibili al pubblico, siano di fondamentale importanza. Tuttavia, la Commissione deve aiutare le autorità non soltanto attraverso esempi concreti/buone pratiche, ma specialmente tramite l’adozione di documenti, formulari e capitolati standardizzati (come è stato già fatto con l’adozione del documento di gara unico europeo) che aiutino a conformarsi agli obblighi di trasparenza, senza favorire la collusione divulgando informazioni al di là di quanto previsto dalle norme di legge; |
|
22. |
allo stesso modo, appoggia l’iniziativa complementare per l’applicazione della citata priorità strategica della Commissione che consiste nel Fornire orientamenti sull’applicazione pratica delle nuove disposizioni in materia d’integrità e sui motivi di esclusione inerenti alla collusione e istituire una banca dati sulle irregolarità, poiché la considera un passo nella direzione giusta, e ritiene che i governi dovrebbero considerare un obiettivo prioritario quello di pervenire ad una maggiore sensibilizzazione generale dei funzionari responsabili degli appalti offrendo loro adeguate sessioni di formazione e gli strumenti per prevenire, individuare e combattere reati societari quali la corruzione, la collusione e il riciclaggio di denaro; |
|
23. |
ritiene che la proposta della Commissione di organizzare, nell’ambito di sforzi volti a costruire un ampio partenariato fondato sulla collaborazione, dialoghi strutturati volontari sugli appalti pubblici che, laddove necessario, dovrebbero essere pienamente allineati al processo del semestre europeo, rappresenti un passo nella direzione giusta, ma a determinate condizioni. Dal momento che ci si attende che i partner che aderiscono al partenariato si assumano impegni volontari, deve essere chiaro fin dall’inizio che tali partner devono essere dotati di legittimità. Al tempo stesso, non si dovrebbe mettere in discussione la libertà conferita agli enti locali dalle direttive del 2014 sugli appalti pubblici di decidere se prendere o meno in considerazione criteri ambientali, sociali e di innovazione, e andrebbe garantita un’adeguata rappresentanza delle parti sociali nell’ambito di questo partenariato; |
|
24. |
osserva che, come sottolineato dalla Commissione, le autorità a tutti i livelli e le parti interessate sono nella posizione migliore per stabilire il contenuto e l’entità dei loro impegni; fa presente tuttavia che non è chiaro se gli enti locali e regionali saranno coinvolti, come dovrebbero, nei dialoghi strutturati proposti, o se in tale esercizio gli unici interlocutori della Commissione saranno il Parlamento europeo e il Consiglio. |
In merito alla raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici «Costruire un’architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici»
|
25. |
accoglie con favore la raccomandazione in esame, in quanto la Commissione esorta le amministrazioni pubbliche a rafforzare l’efficienza e l’accessibilità degli appalti pubblici, e a servirsene come strumenti per stimolare l’innovazione e la digitalizzazione. Invita gli Stati membri a garantire una rapida trasformazione digitale delle procedure e l’introduzione di processi elettronici per tutte le fasi salienti, segnatamente quelle di notifica, accesso ai bandi e presentazione, valutazione, aggiudicazione dell’appalto, ordinazione, fatturazione e pagamento; |
|
26. |
ritiene che la regolamentazione, le iniziative della Commissione in questo settore e l’onere amministrativo che ne deriva per le autorità pubbliche debbano essere proporzionati al peso che gli appalti pubblici al di sopra delle soglie UE hanno rispetto al totale delle gare di appalti pubblici in ciascuno Stato membro, compresi gli appalti pubblici al di sotto delle soglie UE, e che la Commissione debba vigilare per garantire il rispetto di questa proporzionalità; |
|
27. |
è contrario a qualsiasi forma di orientamento obbligatorio inteso a formare e preparare il personale amministrativo, dal momento che disposizioni di questo tipo potrebbero violare la sovranità degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali per quanto riguarda l’organizzazione delle rispettive amministrazioni; |
|
28. |
fa riferimento al documento di lavoro della Commissione europea intitolato The Value Added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and Investment Funds (Il valore aggiunto delle condizionalità ex ante nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei), pubblicato il 31 marzo 2017 (9), nel quale si afferma che le condizionalità ex ante hanno contribuito al recepimento e all’applicazione della pertinente legislazione dell’UE, al superamento degli ostacoli agli investimenti nell’Unione e alla realizzazione degli obiettivi strategici sostenuti dall’UE, e che esse hanno inoltre messo in moto riforme politiche e l’elaborazione di raccomandazioni pertinenti specifiche per paese; |
|
29. |
reputa queste iniziative della Commissione europea essenziali per una riuscita attuazione del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici, ma ritiene che l’efficacia di tutti questi strumenti/iniziative debba essere valutata in modo dettagliato, mettendone in evidenza le sinergie e le complementarità, e che eventuali nuove misure debbano essere pienamente giustificate, per evitare di gravare gli enti locali e regionali di oneri amministrativi non necessari; |
|
30. |
si rammarica che non venga sottolineato in misura sufficiente il fatto che, nel quadro della strategia politica globale e delle politiche volte a promuovere appalti pubblici sociali ed ecologici, oltre che a garantire, in senso lato, una spesa pubblica condotta in modo adeguato, è necessaria una professionalizzazione; ritiene che la professionalizzazione degli appalti non debba essere considerata una questione distinta da quella della buona governance/della professionalizzazione, in generale, nella gestione e nella fornitura di servizi locali adeguati; |
|
31. |
nella stessa ottica, sottolinea che, nel settore dei servizi pubblici, in molti casi sarebbe opportuno mantenere tali servizi a livello interno oppure fare ricorso ad alternative agli appalti pubblici; |
|
32. |
si compiace che la proposta di regolamento della Commissione del 7 giugno 2018 che istituisce il programma relativo al mercato unico preveda la possibilità di «sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l’approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l’analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota» (10); |
|
33. |
osserva che sono necessari maggiori orientamenti sui moduli elettronici e le procedure di appalto elettroniche, per impedire l’adozione di approcci nazionali in contrasto con l’approccio dell’UE ed evitare che gli enti locali e regionali siano lasciati nell’incertezza su come e quando utilizzare moduli e procedure differenti. Sottolinea il ruolo positivo che i centri di conoscenza possono svolgere nell’agevolare la corretta applicazione e interpretazione delle leggi e normative dell’UE fornendo informazioni e consulenze a titolo gratuito agli enti locali e regionali e alle loro associazioni; |
|
34. |
condivide il parere della rete europea Housing Europe, secondo cui un fattore essenziale per la professionalizzazione e l’innovazione nel settore degli appalti pubblici consisterebbe nell’elaborazione di un repertorio di soluzioni adottate in Europa, definite in documenti standardizzati, che vadano dalle soluzioni tecniche per i requisiti in materia di clima ed energia alle soluzioni innovative alle sfide sociali. Un simile catalogo a livello europeo — redatto sotto la guida della direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW) della Commissione europea — dovrebbe basarsi sulle competenze e le pratiche repertoriate dalle federazioni europee, permetterebbe una possibile standardizzazione delle procedure e ridurrebbe il numero di azioni legali (11). |
In merito alla comunicazione della Commissione «Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali»
|
35. |
approva il carattere volontario del meccanismo ex ante e ritiene che tale meccanismo sarà particolarmente importante per le concessioni che, per la prima volta, sono regolate da un regime UE armonizzato; |
|
36. |
è inoltre fiducioso che il meccanismo ex ante svolgerà un ruolo essenziale nel ridurre il rischio di ritardi e di sforamenti dei costi dovuto alle difficoltà incontrate nella procedura di appalti pubblici per progetti transfrontalieri su larga scala; |
|
37. |
invita la Commissione (la quale pubblica informazioni sul sito web del meccanismo ex ante e divulga dati attraverso il meccanismo di notifica e il meccanismo di scambio delle informazioni) a garantire la protezione dei segreti commerciali e il rispetto della riservatezza delle informazioni che potrebbero essere utilizzate dai fornitori interessati a fini di distorsione della concorrenza; |
|
38. |
si sarebbe aspettato maggiore chiarezza per quel che riguarda le risposte che la Commissione dovrà dare a tutte le richieste rivolte attraverso l’helpdesk, il quale deve essere consapevole delle conseguenze che tali richieste avranno, e per quanto riguarda il meccanismo di notifica in relazione ad un’eventuale azione giudiziaria ulteriore in materia di appalti; esorta la Commissione a chiarire il modo in cui il meccanismo ex ante potrebbe affrontare alcuni dei problemi causati dall’aumento del numero di azioni intentate ai sensi della direttiva sulle procedure di ricorso. |
Bruxelles, 5 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Documento consultabile qui.
(2) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf.
(3) Commissione europea, 2015: Quality of Public Administration — A Toolbox for Practitioners («Qualità della pubblica amministrazione: un insieme di strumenti per i professionisti del settore»), edizione 2017, consultabile qui.
(4) Comitato europeo delle regioni, Semestre europeo 2017. CdR, Territorial Analysis of the Country Reports and accompanying Communication (Analisi territoriale delle relazioni per paese e della relativa comunicazione), relazione del comitato direttivo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020, consultabile qui.
(5) Studio del Comitato europeo delle regioni, Obstacles to investments at local and regional level (Gli ostacoli agli investimenti a livello locale e regionale), 2016, consultabile qui.
(6) Strategic use of public procurement in promoting green, social and innovation policies (Ricorso strategico agli appalti pubblici per la promozione di politiche ambientali, sociali e di innovazione), studio commissionato dalla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, pubblicato il 15 giugno 2016, consultabile qui.
(7) Comitato europeo delle regioni, Report on the Survey of EER Regions: How to make life easier for SMEs? (Relazione sul sondaggio delle regioni imprenditoriali europei: come semplificare la vita alle PMI?), 2016, Bruxelles, pagg. 4-5.
(8) Documento consultabile qui.
(9) Documento consultabile qui; ulteriori informazioni sono disponibili qui.
(10) COM (2018) 441 final.
(11) Pubblicato qui.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/42 |
Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — La governance climatica dopo il 2020 in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell’UNFCCC
(2018/C 387/08)
|
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Governance europea per il conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici ed energia per il 2030
|
1. |
evidenzia l’importante ruolo degli enti locali e regionali nel garantire una leadership strategica al livello più vicino ai cittadini; la gestione della produzione decentrata di energia attraverso l’autoconsumo, la generazione distribuita e le reti intelligenti; la promozione di condizioni favorevoli agli investimenti; e il collegamento tra le politiche in materia di energia e di clima e le politiche in materia di alloggi, povertà energetica, trasporti e mobilità sostenibile, sviluppo economico, destinazione dei suoli e assetto territoriale. Gli enti locali e regionali svolgono inoltre un forte ruolo di leadership comunitaria e possono sostenere l’azione per il clima nelle rispettive comunità locali, nei confronti delle imprese e della società civile in generale, rafforzando il coinvolgimento dei cittadini-consumatori e assicurandone l’adesione alle politiche energetiche; |
|
2. |
sottolinea che gli obiettivi di un’Unione dell’energia resiliente, con un’ambiziosa politica in materia di cambiamenti climatici, possono essere conseguiti meglio attraverso un’azione coordinata a livello di UE, nazionale, regionale e locale, nonché attraverso la promozione della ricerca, delle attività di sensibilizzazione, delle soluzioni in materia di efficienza energetica e dei sistemi di approvvigionamento energetico a livello locale; questo è necessario affinché l’UE, gli Stati membri e i rispettivi enti locali e regionali procedano verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS); |
|
3. |
osserva che il nuovo obiettivo del 32 % in materia di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE, l’obiettivo del 32,5 % in materia di efficienza energetica e il regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia rappresentano un passo avanti verso la transizione energetica sostenibile dell’Europa e una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali; |
|
4. |
ribadisce che gli Stati membri dovrebbero tenere conto in maniera esplicita degli impegni assunti a livello locale e regionale e dei risultati conseguiti nell’ambito di iniziative quali il Patto dei sindaci. Gli Stati membri dovrebbero altresì mettere a punto procedure per tenere conto, nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima, dei contributi di tutti i livelli di governo e amministrativi pertinenti. Essi dovrebbero inoltre coinvolgere gli enti locali e regionali nella pianificazione e nel monitoraggio nel quadro dei rispettivi piani, in conformità con le disposizioni politiche e costituzionali di ciascuno Stato membro (1); |
|
5. |
rinnova il suo invito agli Stati membri e alla Commissione europea a progredire rapidamente verso la creazione di una piattaforma multilivello di dialogo permanente sull’energia al fine di sostenere l’impegno attivo degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, delle imprese e di altri soggetti interessati nella gestione della transizione energetica (2); |
|
6. |
alla luce della proposta della Commissione europea di destinare il 25 % della spesa dell’UE all’azione per il clima in tutti i programmi dell’UE nel periodo 2021-2027 — proposta che rappresenta un buon punto di partenza — chiede che il quadro finanziario pluriennale post 2020 sia concepito con la finalità di conseguire meglio i traguardi e gli obiettivi dell’UE in materia di energia e di clima, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica, la mobilità pulita, la generazione di energia rinnovabile e i pozzi di assorbimento del carbonio. Chiede inoltre che siano resi disponibili, in maniera facilmente accessibile, adeguati finanziamenti dell’UE per i programmi e i progetti che perseguono tali obiettivi, in conformità con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima degli Stati membri alla luce degli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi; |
|
7. |
ritiene che, nel contesto della politica di regolamentazione dell’UE per le energie rinnovabili e l’assetto del mercato dell’energia elettrica, occorra rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi e definire procedure semplificate per lo stoccaggio, il commercio e l’autoconsumo di elettricità affinché gli operatori dei mercati regionali e locali quali le comunità energetiche abbiano pieno accesso al mercato; sottolinea che gli Stati membri, nell’elaborare regimi di sostegno per le energie rinnovabili, devono agire di concerto con gli enti locali e regionali tenendo conto delle specificità delle comunità locali e regionali dell’energia rinnovabile, in modo da consentire loro di operare nel sistema energetico e agevolarne l’integrazione nel mercato. |
Importanza dell’azione a livello locale e regionale per l’attuazione dell’accordo di Parigi
|
8. |
rammenta che l’accordo di Parigi riconosce l’importanza del ruolo svolto dalla governance multilivello nelle politiche climatiche e la necessità di collaborare con le regioni, le città e le parti interessate non contraenti; |
|
9. |
riconosce che gli enti locali e regionali rappresentano il livello della pubblica amministrazione più vicino ai cittadini e sottolinea che molte decisioni riguardanti i settori d’intervento che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di Parigi sono adottate principalmente da detti enti; |
|
10. |
sottolinea che l’impatto di tali enti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dipende in larga misura dalla loro capacità e volontà di attuare le politiche appropriate. Ritiene pertanto necessario coinvolgere e coordinare strettamente gli enti locali e regionali al momento di tradurre questi impegni politici in azioni pubbliche, investimenti e misure di attuazione; |
|
11. |
osserva che il fatto che gli Stati Uniti abbiano annunciato l’intenzione di recedere dall’accordo di Parigi, pur essendo deplorevole, ha creato nuovi incentivi per incoraggiare i governi subnazionali nell’UE, negli Stati Uniti e altrove ad agire per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici a livello mondiale e dimostrare così l’impegno dei cittadini e del livello di governo a essi più vicino; è pronto a rafforzare il suo partenariato con la Conferenza dei sindaci degli Stati Uniti e a cooperare su scala mondiale con le associazioni di enti locali e regionali in materia di azione per il clima; |
|
12. |
è fermamente convinto che i rappresentanti eletti a livello locale e regionale e i rispettivi enti e reti, in collaborazione con i soggetti interessati dell’industria e la società civile, possano svolgere un ruolo essenziale nel sostenere i governi nazionali nei loro sforzi per elaborare e attuare politiche relative al clima quando i governi nazionali non sono abbastanza ambiziosi. In tale contesto sottolinea il ruolo di sostegno di iniziative quali il Patto dei sindaci per promuovere lo sviluppo e la diffusione di strumenti e metodologie per l’attuazione di attività di sviluppo delle capacità; |
|
13. |
ritiene che la rivalutazione del ruolo di parti interessate non contraenti, politicamente pertinenti e democraticamente elette che ricoprono gli enti locali e regionali in quanto attori statali nella governance climatica mondiale rappresenti una tendenza non trascurabile e che sia pertanto fondamentale che il quadro normativo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) prenda atto di questa forma di governance dal basso riconoscendo formalmente il ruolo che svolge nel processo decisionale; |
|
14. |
rileva che, durante l’intersessione della COP nel maggio 2017 e nel maggio 2018, l’organo sussidiario di attuazione ha consentito di compiere progressi nella partecipazione dei soggetti interessati al processo UNFCCC riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente l’effettivo impegno delle parti interessate non contraenti nel quadro del sistema di governance climatica globale; |
|
15. |
accoglie con favore la relazione del Parlamento europeo sul ruolo delle regioni e delle città dell’UE nell’attuare l’accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici (3) e nota, in particolare, l’affermazione secondo la quale gli enti locali sono responsabili dell’attuazione della maggior parte delle misure di mitigazione e adattamento per quanto concerne i cambiamenti climatici e di gran parte della legislazione dell’UE in materia. |
Partecipazione formale dei governi subnazionali al sistema di governance climatica mondiale
|
16. |
si compiace del fatto che il dialogo di Talanoa non si limiti a discussioni tra governi nazionali ma che consenta a una serie di parti interessate non contraenti, tra cui le regioni e le città e i rispettivi rappresentanti eletti, di sottoporre delle questioni fondamentali riguardanti l’azione per il clima all’attenzione dei responsabili politici a livello nazionale e mondiale; annuncia il proprio sostegno e impegno nei dialoghi di Talanoa con le città e le regioni come risposta immediata, globale e proattiva a questo processo e incoraggia ad accrescere il numero di dialoghi che si terranno in Europa; |
|
17. |
sottolinea che tale dialogo non dovrebbe essere limitato a un approccio basato esclusivamente sulla narrativa né dominato da quest’ultimo. In uno spirito di dialogo, è essenziale ottenere un riscontro sulle risposte delle parti interessate non contraenti alle tre domande fondamentali: «Dove siamo? Dove vogliamo andare? Come procedere?», al fine di ottenere la loro fiducia e assicurare il loro impegno nell’ambito del processo. Invita pertanto le presidenze della COP, il segretariato delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico e le parti dell’UNFCCC a chiarire le modalità di elaborazione e di integrazione dei risultati del dialogo nei testi negoziali in vista della loro adozione in sede di COP 24; |
|
18. |
propone che il dialogo di Talanoa prosegua dopo la COP24 e si trasformi in un esercizio intermedio da tenere ogni due anni e mezzo nel quadro del ciclo del bilancio mondiale. Nel corso di tale processo, al fine di rafforzare la comprensione globale dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi e di comunicare un senso di urgenza, propone di aggiungere una quarta domanda («Entro quando?») al quadro del dialogo di Talanoa; |
|
19. |
chiede alla presidenza dell’UNFCCC di procedere a una valutazione dei risultati del dialogo nel 2019 e di presentare delle proposte intese a realizzare, in futuro, un processo più strutturato e pertinente rispetto ai negoziati; |
|
20. |
invita la Commissione europea e gli Stati membri a ricorrere al processo di dialogo di Talanoa per impegnarsi con gli enti locali e regionali e altri soggetti interessati nella preparazione delle posizioni negoziali e dei contributi dell’UE alla COP24; |
|
21. |
raccomanda che le città e le regioni preparino delle osservazioni da presentare sul portale del dialogo di Talanoa e colgano l’opportunità per far conoscere le loro ambizioni, posizioni e intenzioni nell’ambito del processo negoziale sul clima a livello mondiale; |
|
22. |
accoglie con favore la piattaforma NAZCA dato che rappresenta un valido strumento per includere i soggetti interessati non contraenti nel processo decisionale dell’UNFCCC. Invita l’UNFCCC a presentare proposte su come definire meglio il ruolo delle regioni e delle città nel sistema di governance internazionale, accanto a quello della società civile e del settore privato; |
|
23. |
rammenta l’impegno Bonn-Fiji adottato dai leader locali e regionali alla COP 23 e la sua richiesta di potenziare l’impegno attivo del raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA) all’interno degli organi e delle parti ufficiali responsabili del clima a livello mondiale, a seguito del fatto che l’impegno Bonn-Fiji è stato anche accolto con favore dal Consiglio «Affari esteri» dell’UE nel marzo 2018. Propone che il Comitato delle regioni sviluppi una cooperazione strutturata con il segretariato delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, le presidenze della COP e i loro leader ad alto livello, nonché i pertinenti organi di negoziazione dell’UNFCCC e il gruppo «Friends of Cities» presso la UNFCCC, dopo il rinnovo proposto. |
Contributi stabiliti a livello nazionale (NDC), regionale e locale
|
24. |
insiste sulla necessità di consultazioni decentrate sistematiche con i livelli di governo subnazionali durante il processo di definizione e revisione dei contributi stabiliti a livello nazionale, con la partecipazione dei soggetti interessati provenienti da settori di attività chiave, consentendo così di istituire un metodo partecipativo; |
|
25. |
chiede che i contributi stabiliti a livello nazionale includano un insieme di contributi definiti a livello regionale e locale al fine di riconoscere il ruolo degli enti subnazionali nella realizzazione degli impegni internazionali in materia di clima; |
|
26. |
ritiene che, affinché tale processo sia efficace a livello di UE, sia necessario prevedere delle disposizioni nel quadro del regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia, in particolare in merito alla partecipazione degli enti locali e regionali alla preparazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; |
|
27. |
reputa che tali disposizioni offrirebbero una base politica e metodologica più solida per le proposte del CdR in merito alla definizione dei contributi stabiliti a livello regionale e locale (4), con l’idea di fondo di permettere agli enti subnazionali di definire chiaramente i loro impegni in materia di mitigazione e adattamento, così come hanno fatto le parti attraverso i contributi stabiliti a livello nazionale, al fine di offrire contributi solidi e trasparenti, a cominciare da processi affidabili di monitoraggio, comunicazione e verifica; |
|
28. |
invita la Commissione europea a presentare, di concerto con il CdR, una proposta non legislativa su una metodologia di monitoraggio e valutazione per registrare i progressi compiuti dalle città nella realizzazione delle loro rispettive visioni entro il 2050 e delle loro strategie entro il 2030; ci si potrebbe fondare a tal fine sull’attuale quadro di monitoraggio e valutazione del Patto dei sindaci; |
|
29. |
invita la Commissione europea a semplificare il processo di rendicontazione e il sistema di monitoraggio del Patto dei sindaci di concerto con gli enti locali o regionali, e a ridurre i tempi richiesti per valutare i Piani d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) al fine di accrescere il numero degli impegni riconosciuti, garantire la compatibilità dei quadri di monitoraggio e valutazione e ridurre al minimo gli oneri in termini di rendicontazione per le città e le regioni; |
|
30. |
alla luce del parere del CdR sui finanziamenti per il clima (5), invita la Commissione europea a proporre una definizione chiara e vincolante di «finanziamenti per il clima» e delle relative categorie di investimenti, in linea con l’attuale definizione dell’UNFCCC; suggerisce che gli Stati membri elaborino dei piani di investimenti relativi al clima che prevedano di (i) identificare il livello e il tipo di supporto necessario per indirizzare ogni gap di finanziamento, (ii) valutare le possibilità di un ulteriore sostegno fiscale a livello nazionali per ogni azione in materia di clima, (iii) coordinare le azioni in materia di clima, sviluppo delle capacità e ulteriore impegno delle parti interessate al fine di aggiornare i rispettivi contributi stabiliti a livello nazionale e (iv) indicare i mezzi nazionali destinati a valutare e gestire il rischio climatico per gli investitori. |
Orientamenti per l’attuazione dell’accordo di Parigi
|
31. |
sottolinea che i contributi stabiliti a livello locale o regionale possono favorire il conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi e invita le parti dell’UNFCCC a definire gli orientamenti per i contributi stabiliti a livello nazionale, tenendo conto della loro eventuale interazione con un sistema flessibile di contributi stabiliti a livello locale o regionale; |
|
32. |
chiede che il quadro per la trasparenza comprenda, all’interno delle relazioni sugli inventari nazionali da presentare nell’ambito di questo esercizio, una sezione specifica sulle azioni di mitigazione adottate a livello subnazionale come un modo per contribuire a monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dei contributi stabiliti a livello nazionale (regionale e locale). |
Bilancio globale
|
33. |
invita le parti dell’UNFCCC e la Commissione europea a integrare nelle future norme sul bilancio globale un obbligo per le parti di consultare e coinvolgere gli enti locali e regionali nella fase di elaborazione delle loro osservazioni; |
|
34. |
sottolinea che la portata del bilancio globale dovrebbe essere più ampia di una semplice valutazione delle azioni combinate notificate dalle parti (tramite gli NDC e altre relazioni nazionali), e dovrebbe includere contributi di tutti i soggetti interessati, in particolare degli enti locali e regionali, sui progressi compiuti al fine di ottenere un quadro completo dei progressi complessivi effettuati nel conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi di cui agli articoli 2.1, 4.1 e 7.1 dell’accordo medesimo; |
|
35. |
sottolinea la disponibilità del CdR, in qualità di parte del raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA) presso l’UNFCCC e in quanto istituzione che rappresenta gli enti locali e regionali dell’Unione europea, a rafforzare il suo impegno nelle discussioni con l’UNFCCC e le rispettive parti al fine di fornire i contributi di città e regioni in merito alla valutazione aperta, inclusiva e trasparente degli sforzi collettivi nell’ambito del bilancio globale; |
|
36. |
chiede che le organizzazioni ammesse all’UNFCCC e i soggetti interessati non contraenti abbiano la possibilità di interrogare le parti sulle loro osservazioni durante le varie fasi del bilancio globale, affinché il processo possa trarre beneficio da un insieme più ampio di contributi dal livello di base. Chiede che le metodologie e i dati siano accessibili al pubblico per assicurare la più completa trasparenza e per adempiere agli obblighi di rendicontazione; |
|
37. |
rileva con preoccupazione che il bilancio globale potrebbe non essere in grado di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi e sottolinea che dei contributi locali e regionali supplementari potrebbero rafforzare l’ambizione di realizzare la piena attuazione dell’accordo (6). |
Adattamento
|
38. |
propone che l’UE si ponga alla guida dell’azione internazionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendola a tutti i livelli, e che si agisca in parallelo con gli sviluppi internazionali per agevolare i progressi a livello regionale e locale. A tal fine, propone la creazione di un quadro legislativo vincolante per l’adozione di misure di adattamento e di impegni quantificabili per misurare i progressi compiuti nell’adattamento. |
|
39. |
chiede che, in aggiunta ai finanziamenti stanziati a titolo del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dai paesi sviluppati, anche i governi locali e regionali siano incoraggiati nei rispettivi contesti nazionali a contribuire finanziariamente al Fondo di adattamento; |
|
40. |
sottolinea la necessità che detto Fondo semplifichi le procedure relative ai contributi finanziari dei singoli enti locali e regionali; |
|
41. |
chiede di accordare agli enti locali e regionali dotati di competenze particolarmente solide in materia di adattamento il diritto di essere associati alle entità incaricate dell’attuazione del Fondo di adattamento nei paesi terzi al fine di contribuire all’attuazione dei programmi e dei progetti nonché alla progettazione di politiche e strategie di adattamento a livello regionale o locale; |
|
42. |
chiede che a un rappresentante del raggruppamento delle amministrazioni locali e comunali (LGMA) sia riconosciuto lo status di osservatore all’interno del consiglio di amministrazione del Fondo per l’adattamento; |
|
43. |
propone di introdurre strumenti specifici destinati agli enti locali e regionali, che consentano loro un accesso più agevole agli strumenti finanziari disponibili nell’UE, e di creare un portale che concentri le informazioni relative ai diversi fondi di finanziamento europeo per il clima. |
|
44. |
esorta la Commissione europea a collaborare con altre parti al fine di accelerare il finanziamento a favore della riduzione dei rischi, della resilienza e dei piani di adattamento orientati alle priorità delle comunità locali e degli enti locali e regionali cui sono destinati. |
Il settore agricolo e l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF)
|
45. |
riconosce che l’intensità e la frequenza delle calamità naturali sono aumentate in maniera significativa nell’ultimo decennio, che la problematica delle calamità naturali è un elemento imprescindibile per le misure volte a fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici, e che questi due temi dovrebbero essere affrontati congiuntamente (7). Sottolinea che occorre potenziare le sinergie tra le reti, i progetti e gli accordi che si propongono di affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e analoghi soggetti o enti che operano nel campo della resilienza alle catastrofi, come il quadro d’azione di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, al fine di rafforzare le capacità di città e regioni nel far fronte alle catastrofi (8); |
|
46. |
esorta la Commissione europea ad offrire riconoscimento agli enti locali e regionali e a fare affidamento su di loro per rispondere alle sfide in materia di clima ed energia nell’agricoltura e nei settori LULUCF. In alcune regioni e città, le strategie in materia di clima ed energia sostengono già la decarbonizzazione di questi settori. Il CdR sottolinea pertanto il ruolo di dette strategie a livello regionale e locale per sostenere la decarbonizzazione dei settori dell’agricoltura e dell’uso del suolo. |
Perdite e danni
|
47. |
accoglie con favore il dialogo tra esperti svoltosi nell’aprile 2018, che ha vagliato le diverse opzioni volte a mobilitare le competenze, le tecnologie e il sostegno alle vittime dei cambiamenti climatici. Sottolinea la necessità di integrare le questioni relative alle perdite e ai danni nei pertinenti processi a livello nazionale e di UNFCCC, come lo sviluppo delle capacità, il trasferimento di tecnologie e il sostegno finanziario; |
|
48. |
sottolinea la necessità che gli enti locali e regionali, tanto dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo, individuino e utilizzino, in cooperazione con i governi nazionali e nel quadro dell’UNFCCC, mezzi alternativi per affrontare la questione delle perdite e dei danni. A tal fine, sarebbe opportuno includere il concetto di rischio climatico nelle valutazioni del rischio di tipo territoriale e settoriale. |
Altre questioni
|
49. |
incoraggia gli enti locali a continuare a sostenersi a vicenda tramite meccanismi di sostegno tra pari e riconosce la loro importanza nello sviluppo delle capacità. In tale contesto riconosce l’importanza delle attività del Patto dei sindaci e dello strumento TAIEX REGIO PEER 2 PEER; |
|
50. |
attende con interesse la pubblicazione dei risultati del convegno internazionale sul tema Le città e la scienza dei cambiamenti climatici, co-patrocinato dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), e invita l’UNFCCC a considerare tali risultati come parte dell’attuazione in corso dell’accordo di Parigi; |
|
51. |
sottolinea l’importanza delle politiche di promozione delle produzioni locali e dell’attività delle piccole e medie imprese in quanto parte integrante dell’azione per attenuare le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, e raccomanda pertanto di fare in modo che i programmi di sovvenzionamento dello sviluppo rurale rispecchino gli obiettivi della strategia di lotta ai cambiamenti climatici. |
Bruxelles, 5 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parere del CdR Governance dell’Unione dell’energia ed energia pulita (CDR 830/2017), relatore: Bruno HRANIĆ (HR/PPE).
(2) Ibid.
(3) Commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo, relazione sul ruolo delle regioni e delle città dell’UE nell’attuare l’accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici (2017/2006(INI)].
(4) Parere CDR 2108/2017 Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, relatore: Marco DUS (IT/PSE).
(5) Ibid.
(6) Cfr. ad esempio la relazione Advancing climate ambition: cities as partners in global climate action («Rafforzare l’ambizione in materia di clima: le città in qualità di partner nell’azione globale per il clima»), elaborata dall’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per le città e i cambiamenti climatici in collaborazione con la rete C40 Cities Climate Leadership Group e destinata al segretario generale delle Nazioni Unite.
(7) NAT-VI/015.
(8) NAT-VI/029.
III Atti preparatori
CORTE DEI CONTI
130a sessione plenaria del CdR, 4.7.2018 – 5.7.2018
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/48 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
(2018/C 387/09)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Articolo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Obiettivo e ambito di applicazione |
Obiettivo e ambito di applicazione |
|
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto. |
|
2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
2. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente che non è una piccola e media impresa. |
|
3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma. |
3. La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicabilità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma. |
Motivazione
Limitare l’ambito di applicazione della direttiva avrebbe un impatto negativo sulle grandi cooperative o le organizzazioni di produttori (OP) che non rispondono ai criteri delle PMI, non permettendo a queste ultime di essere protette dalle pratiche commerciali sleali. Tali OP o cooperative non hanno certamente lo stesso potere negoziale dei loro acquirenti, data la concentrazione a valle della catena di approvvigionamento. Inoltre, tale eventualità risulterebbe in netto contrasto con gli sforzi di lungo termine della Commissione volti a concentrare l’offerta tramite l’applicazione dell’OCM (organizzazione comune dei mercati), penalizzando indirettamente le OP che non rispondono alla definizione di PMI. Infine nemmeno le pratiche commerciali sleali che subirebbe un fornitore industriale (ad esempio un’impresa di medie dimensioni che vende prodotti ad alta intensità agricola) da parte di un distributore sarebbero interessate dal divieto di pratiche commerciali sleali. Limitare l’ambito di applicazione della direttiva non ha pertanto senso da un punto di vista economico, in considerazione della necessaria protezione dei soggetti più vulnerabili lungo la filiera.
Emendamento 2
Articolo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
Definizioni |
Definizioni |
||||
|
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: |
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: |
||||
|
«acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che acquista prodotti alimentari nel quadro di un’operazione commerciale. Il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; |
|
Motivazione
|
a) |
Poiché la direttiva mira anche a impedire la delocalizzazione degli acquisti senza l’applicazione di nessuna norma, è logico prendere in considerazione gli acquirenti stabiliti nell’Unione europea o al di fuori di essa. |
|
b) |
Appare importante inserire nella direttiva la definizione di «pratica commerciale sleale», basandosi su un principio sufficientemente aperto. |
Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
|
Divieto di pratiche commerciali sleali 1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
Divieto di pratiche commerciali sleali 1) Gli Stati membri provvedono affinché almeno le seguenti pratiche commerciali siano vietate: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
Motivazione
Le pratiche sleali interessano e ostacolano sia i fornitori di prodotti alimentari deperibili che i fornitori di prodotti alimentari non deperibili. Pertanto l’ambito di applicazione della direttiva deve essere ampliato.
Gli accordi interprofessionali, adottati all’unanimità dei membri, possono prevedere norme diverse da quelle incluse nel progetto di direttiva, in particolare per quanto riguarda i termini di pagamento.
|
e) |
È opportuno vietare le vendite sottocosto per bloccare la distruzione di valore in ciascuna fase della filiera alimentare. Occorre infatti evitare il fenomeno della guerra dei prezzi, che consente alla grande distribuzione di realizzare margini di guadagno eccessivi su taluni prodotti, in particolare quelli agricoli, in modo da compensare gli sforzi che compiono su taluni loro prodotti di richiamo. |
|
f) |
Nello stesso spirito, il prezzo pagato ai produttori non deve essere abusivamente basso rispetto al costo di produzione. È inaccettabile che vi siano agricoltori non in grado di vivere del loro lavoro e obbligati a vendere sottocosto. È quindi importante sanzionare gli acquirenti che acquistano a prezzi abusivamente bassi o che fanno acquistare ai loro fornitori materia prima agricola a prezzi abusivamente bassi. Per definire con precisione quando un prezzo di cessione sia abusivamente basso occorre tenere conto dei settori e dei territori. |
|
g) |
L’obiettivo è sanzionare qualsiasi pagamento che non sia effettuato come corrispettivo di un servizio prestato al fornitore o che risulti sproporzionato rispetto al servizio fornito. Occorre in pratica assicurare che un pagamento a una centrale di committenza europea sia necessariamente giustificato. |
|
h) |
Il prezzo indicato nel contratto deve essere determinato o determinabile, ovvero le due parti devono essere in grado, per tutta la durata del contratto, di conoscere il prezzo che sarà corrisposto. |
Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 3
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Se l’acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l’acquirente fornisce al fornitore , qualora questi ne faccia richiesta, una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. |
Se l’acquirente chiede un pagamento strettamente legato al servizio prestato nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l’acquirente fornisce al fornitore una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. |
Motivazione
I pagamenti richiesti ai fornitori devono essere strettamente inquadrati e sistematicamente giustificati.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
|
1. |
ritiene che i meccanismi basati sul mercato a garanzia del reddito degli agricoltori debbano essere considerevolmente rafforzati per ridurre gli effetti negativi derivanti dalla forte volatilità dei prezzi agricoli, allo scopo di mantenere l’agricoltura in tutti i territori, incrementare la competitività del settore agricolo e preservare un tessuto rurale dinamico; |
|
2. |
osserva che la regolazione della volatilità dei prezzi agricoli e la lotta contro le pratiche commerciali sleali (PCS) all’interno della filiera alimentare sono strettamente collegate, in quanto le fluttuazioni dei mercati inaspriscono i rapporti di forza per quanto riguarda la ripartizione del valore aggiunto all’interno delle filiere e i conseguenti compromessi sono per lo più sfavorevoli per i produttori, il cui potere negoziale è limitato, soprattutto a causa della crescente concentrazione delle industrie agroalimentari e, in particolare, della grande distribuzione; |
|
3. |
plaude a questa iniziativa della Commissione che consiste nel definire una legislazione europea intesa a contrastare le pratiche commerciali sleali, come auspicato nel proprio parere sulla regolazione della volatilità dei prezzi agricoli, nel quale raccomandava di creare una regolamentazione europea specifica contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, come proposto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 [2015/2065 (INI)], in quanto: i contratti permettono una certa ripartizione dei rischi, ma non correggono nel fondo la disuguaglianza tra le parti; le disposizioni antitrust non sono sufficienti per rimediare alle pratiche commerciali sleali e alle disparità nei rapporti di forza tipici delle filiere agroalimentari; i meccanismi di autoregolamentazione degli operatori delle filiere non sono sempre efficaci nel garantire un comportamento leale sul mercato, specialmente perché gli agricoltori e i trasformatori hanno spesso paura di sporgere denuncia, per timore di essere esclusi dal mercato; è quindi necessaria una regolamentazione a livello dell’Unione europea per armonizzare le condizioni di concorrenza e fare in modo che gli agricoltori e i consumatori europei beneficino di condizioni di vendita e acquisto eque; |
|
4. |
ritiene che tale proposta costituisca una buona base di lavoro ma che sia necessario fare di più per proteggere maggiormente gli agricoltori. I redditi degli agricoltori sono attualmente inferiori del 40 % rispetto al salario medio. Attualmente il valore di un prodotto agricolo è così ripartito: l’agricoltore ne percepisce in media il 21 %, il trasformatore il 28 % e il distributore il 51 %. Occorre intervenire per ottenere che le relazioni commerciali siano più equilibrate e aumentare il valore destinato all’agricoltura nelle spese alimentari delle famiglie, come raccomandato nel parere del CdR sulla PAC dopo il 2020; |
|
5. |
ritiene necessario inserire in questa proposta di direttiva il divieto assoluto delle pratiche commerciali sleali, come raccomandato nella valutazione d’impatto, divieto che potrebbe rappresentare una risposta alle eventuali future pratiche abusive; |
|
6. |
pur concordando con il punto di vista della Commissione europea secondo cui i soggetti più esposti alle pratiche commerciali sleali sono le PMI, ritiene necessario ampliare l’ambito di applicazione della proposta in modo che copra non solo le PMI e gli agricoltori fornitori ma anche tutti i soggetti della filiera alimentare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento; |
|
7. |
ritiene necessario estendere il divieto dei ritardi di pagamento ai prodotti non deperibili; |
|
8. |
ritiene necessario ampliare l’elenco delle pratiche sleali vietate alla vendita sottocosto e sanzionare l’acquisto a costi inferiori a quelli di produzione; |
|
9. |
ritiene necessario vietare le aste elettroniche discriminatorie o prive di trasparenza; |
|
10. |
ritiene necessario chiarire criteri e modalità di determinazione del prezzo, che dovranno figurare nei contratti stipulati con gli agricoltori, affinché questi possano calcolare in qualunque momento il prezzo che possono pretendere; |
|
11. |
ritiene necessario prevedere, a complemento del sistema nazionale di controllo e tenendo in debito conto i contesti nazionali, nonché le misure e le buone pratiche adottate negli Stati membri, un meccanismo europeo per evitare che le pratiche commerciali sleali transnazionali siano escluse dal controllo; |
|
12. |
raccomanda, alla luce del processo di internazionalizzazione delle imprese, in particolare nel settore agricolo, di includere le transazioni che riguardano fornitori/acquirenti aventi sede in paesi terzi, al fine di evitare di incoraggiare le PMI ad acquistare al di fuori dell’UE e di garantire la tutela delle imprese dell’UE che vendono ad acquirenti stranieri; |
|
13. |
ritiene inoltre che questa direttiva non sarà sufficiente per migliorare la situazione degli agricoltori se non si provvede a modificare il quadro globale in cui essi operano; |
|
14. |
ritiene necessario, a integrazione della direttiva:
|
Bruxelles, 4 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/53 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(2018/C 387/10)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Capo I, articolo 1, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più sicura e prevedibile e garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro . |
Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più sicura e prevedibile. |
Motivazione
Nel documento di analisi [C(2017) 6121 del 21.9.2017] della seconda fase della consultazione delle parti sociali vengono illustrati gli svantaggi relativi alle condizioni di lavoro nel quadro di forme di lavoro flessibili. Inoltre l'orientamento della direttiva alla garanzia della flessibilità del mercato del lavoro non è contemplato dalla base giuridica dell'articolo 153 TFUE.
Emendamento 2
Capo I, articolo 1, paragrafo 4
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Il paragrafo 3 non si applica a un rapporto di lavoro nell'ambito del quale non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro. |
|
Motivazione
Il paragrafo 4, che stabilisce che la deroga di cui al paragrafo 3 non si applica qualora non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito, riconoscerebbe esplicitamente che i contratti di lavoro senza un numero garantito di ore di lavoro retribuito, ossia i cosiddetti contratti a zero ore, sono possibili e ammissibili.
Emendamento 3
Capo I, articolo 1, paragrafo 5
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE. |
Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. I datori di lavoro continuano in ogni caso a essere responsabili del corretto e pieno assolvimento degli obblighi stabiliti. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE. |
Motivazione
Un simile trasferimento di obblighi è accettabile solo a condizione che i datori di lavoro continuino a rimanere responsabili del loro corretto e pieno assolvimento e ne rispondano in solido. Diversamente, si corre il rischio che essi si liberino dei propri obblighi trasferendoli a terzi e che le disposizioni di tutela previste dalla direttiva perdano valore. È da escludere la possibilità che gli obblighi siano trasferiti in capo al lavoratore stesso.
Emendamento 4
Capo I, articolo 1, paragrafo 6
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 14, lettera a), alle persone fisiche che appartengono a un nucleo familiare per il quale viene svolto lavoro. |
|
Motivazione
In relazione alla deroga di cui all'articolo 6, non è chiaro se essa sia limitata ai familiari o riguardi anche i «lavoratori domestici». Le «persone che appartengono a un nucleo familiare» sono i familiari, i quali normalmente non svolgono lavoro per il nucleo familiare nel senso di lavoro che debba essere retribuito, il quale può costituire l'unico oggetto della direttiva. Qualora si intendessero i lavoratori domestici, sorgerebbe una disparità di trattamento non giustificabile nei confronti di questo gruppo di persone, che contravverrebbe alla convenzione OIL n. 189 relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori domestici.
Emendamento 5
Capo I, articolo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||
|
Definizioni |
I concetti di «lavoratore», «datore di lavoro» e «rapporto di lavoro» sono definiti e disciplinati dal diritto vigente di ciascuno Stato membro. |
||
|
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per: |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2. Ai fini della presente direttiva i termini «microimpresa», «piccola impresa» e «media impresa» hanno il significato enunciato nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese o in qualunque atto successivo che sostituisce tale raccomandazione. |
|
Motivazione
Le definizioni proposte non sono chiare, sollevano tutta una serie di questioni giuridiche e sono potenzialmente controverse. Le normative riguardanti il lavoro, la sicurezza sociale e la fiscalità (settori interessati da queste definizioni) sono di competenza degli Stati membri. Le definizioni vanno quindi stabilite in primo luogo a livello nazionale.
Emendamento 6
Capo II, articolo 3, paragrafo 2, lettera i)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
la procedura, compresa la durata del periodo di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata del periodo di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione del periodo di preavviso; |
la procedura, compresa la durata del periodo di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata del periodo di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione del periodo di preavviso nonché i requisiti relativi alla forma della dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro e il termine da rispettare per la presentazione del ricorso contro la cessazione del rapporto di lavoro ; |
Motivazione
È opportuno precisare che tra le informazioni da fornire in merito alla procedura da seguire sono compresi quantomeno anche i requisiti relativi alla forma della dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro e il termine eventualmente da rispettare per la presentazione del ricorso contro la cessazione del rapporto di lavoro.
Emendamento 7
Capo II, articolo 3, paragrafo 2, lettera m)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati; |
i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore nonché i termini previsti dagli stessi per l'esercizio dei diritti sanciti da tali contratti collettivi ; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati; |
Motivazione
L'obbligo in oggetto deve essere integrato con l'obbligo di comunicare i termini eventualmente previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti sanciti dagli stessi. L'indicazione è importante per ragioni pratiche, ossia per evitare che i lavoratori omettano di far valere i propri diritti per mancata conoscenza di tali termini, talvolta molto brevi
Emendamento 8
Capo II, articolo 4, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di un documento al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro. Il documento può essere fornito e trasmesso per via elettronica purché sia facilmente accessibile al lavoratore e possa essere conservato e stampato. |
Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di un documento al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro. Il documento viene consegnato al lavoratore in formato cartaceo o fornito e trasmesso per via elettronica purché sia facilmente accessibile al lavoratore, possa essere conservato e stampato e vi sia una conferma della ricezione . |
Motivazione
Il paragrafo 1, seconda frase, prevede che il documento di informazione possa essere fornito o trasmesso al lavoratore per via elettronica purché sia facilmente accessibile. Ciò potrebbe non essere sufficiente in alcuni casi. Pertanto, ogni lavoratore dovrebbe avere il diritto di scegliere tra il formato cartaceo e la versione elettronica. Questo settore non dovrebbe essere esonerato dagli sforzi volti a conseguire un ambiente di lavoro privo di supporti cartacei.
Emendamento 9
Capo II, articolo 5
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori distaccati o in missione all'estero di cui all'articolo 6 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di un documento quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno dell'entrata in vigore della modifica. |
Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori distaccati o in missione all'estero di cui all'articolo 6 siano trasmesse dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di un documento quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno dell'entrata in vigore della modifica. |
Motivazione
Il paragrafo 1, seconda frase, prevede che il documento di informazione possa essere fornito o trasmesso al lavoratore per via elettronica purché sia facilmente accessibile. Ciò potrebbe non essere sufficiente in alcuni casi. Pertanto, ogni lavoratore dovrebbe avere il diritto di scegliere tra il formato cartaceo e la versione elettronica. Questo settore non dovrebbe essere esonerato dagli sforzi volti a conseguire un ambiente di lavoro privo di supporti cartacei.
Emendamento 10
Capo II, articolo 6, paragrafo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il lavoratore in missione all'estero sia un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE, questi riceva inoltre le seguenti informazioni: |
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il lavoratore in missione all'estero sia un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE, questi riceva , in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 2, le seguenti informazioni mediante consegna di un documento in formato cartaceo o per via elettronica : |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 11
Capo II, articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
il link al sito web nazionale ufficiale sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE. |
le informazioni pertinenti per i lavoratori distaccati, nella loro lingua madre, oppure, se la qualità della traduzione non può essere garantita, il link al sito web nazionale ufficiale sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE. |
Motivazione
Il rinvio ai siti web nazionali previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva di applicazione 2014/67/UE non risponde alle esigenze in materia di informazione, perché presuppone che ciascuno Stato membro abbia ottemperato ai propri obblighi in questo campo. Tuttavia, tale rinvio può essere considerato come una soluzione alternativa nei casi in cui non si possa garantire una qualità adeguata delle informazioni tradotte
Emendamento 12
Capo II, articolo 6, paragrafo 3
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate . |
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili in una versione linguistica comprensibile al lavoratore distaccato . |
Motivazione
Un riferimento alle disposizioni vigenti non è sufficiente per assolvere l'obbligo di informare adeguatamente i lavoratori stranieri, se le disposizioni non sono disponibili in una versione linguistica a loro comprensibile. In particolare per quanto riguarda la retribuzione attesa all'estero, i lavoratori stranieri necessitano di informazioni immediate e chiare e non dovrebbero essere informati mediante un riferimento a disposizioni a loro non comprensibili.
Emendamento 13
Capo II, articolo 6, paragrafo 4
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive . |
Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a due settimane . |
Motivazione
È da rifiutare la deroga proposta agli obblighi d'informazione in caso di periodi di lavoro all'estero di durata inferiore alle quattro settimane consecutive. In tal modo si crea una scappatoia che consente di aggirare gli obblighi di informazione. Inoltre, le disposizioni vincolanti del paese ospitante valgono a decorrere dal primo giorno del periodo di lavoro. Il CdR raccomanda pertanto di ridurre il periodo cui si applica la deroga a non più di due settimane.
Emendamento 14
Capo III, articolo 7, paragrafo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri possono prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. |
Gli Stati membri possono prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore , oppure a causa di inabilità temporanea al lavoro di durata prolungata . |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 15
Capo III, articolo 8, paragrafo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
I datori di lavoro possono tuttavia stabilire condizioni d'incompatibilità qualora tali limitazioni siano giustificate da motivi legittimi quali la protezione dei segreti aziendali e la prevenzione dei conflitti d'interessi. |
|
Motivazione
Le competenze per valutare i conflitti d'interessi tra le parti del contratto di lavoro, ad esempio la libertà professionale del lavoratore e gli interessi aziendali del datore di lavoro, spettano ai legislatori e ai tribunali degli Stati membri, non ai datori di lavoro stessi. A ciò si aggiunge che, sulla base della nuova definizione di segreto aziendale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 (che deve essere recepita dagli Stati membri entro giugno 2018), i datori di lavoro potrebbero decidere in modo ampiamente autonomo quali informazioni intendono proteggere. Lo stesso vale per il concetto, suscettibile d'interpretazione, della «prevenzione dei conflitti d'interessi». Una regolamentazione europea unitaria di tale materia giuridica non è pertanto necessaria. Tale aspetto non è inoltre contemplato dalla base giuridica dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Emendamento 16
Capo III, articolo 10, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro possano chiedere una forma di lavoro subordinato con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile. |
Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro possano presentare domanda per una forma di lavoro subordinato con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile , alle stesse condizioni di altri candidati . |
Motivazione
Nella candidatura per un posto di lavoro più stabile, un lavoratore che abbia lavorato per lo stesso datore di lavoro per almeno sei mesi non ha la precedenza rispetto a candidati esterni. Non ha la precedenza neppure nella candidatura per un determinato posto di lavoro se un altro candidato è meglio qualificato per tale posto.
Emendamento 17
Capo III, articolo 10, paragrafo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Il datore di lavoro fornisce una risposta scritta entro un mese dalla richiesta . Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle micro, piccole o medie imprese, gli Stati membri possono prevedere una proroga del termine a non più di tre mesi e consentire una risposta orale a una successiva richiesta simile presentata dallo stesso lavoratore se la motivazione della risposta rimane invariata riguardo alla situazione del lavoratore. |
Il datore di lavoro fornisce una risposta scritta entro un mese dalla presentazione della domanda . In caso di rifiuto della domanda, la fondatezza della giustificazione deve essere verificabile. |
Motivazione
È necessario disciplinare esplicitamente le conseguenze giuridiche in caso di violazione dell'obbligo di risposta, ossia che, in caso di rifiuto della domanda, la fondatezza della giustificazione deve essere verificabile. Solo così è possibile garantire che i datori di lavoro prendano sul serio la richiesta del lavoratore, piuttosto che adempiere semplicemente la formalità dando una risposta qualsiasi.
È da rifiutare la deroga di cui al paragrafo 2, seconda frase, secondo cui microimprese e piccole e medie imprese possono fornire la risposta oralmente ed entro tre mesi. Tale deroga riguarderebbe tutte le imprese in cui sono impiegati fino a 249 dipendenti e il cui fatturato annuo ammonta fino a 50 milioni di euro, ovvero il 99 % di tutte le imprese dell'UE, indebolendo così significativamente la posizione dei lavoratori di tali imprese, circa 65 milioni di persone nell'Unione. Oltre alla difficoltà di determinare se è già stata presentata una «richiesta simile», la risposta orale alla domanda non è successivamente dimostrabile e di conseguenza non può essere utilizzata per esercitare diritti. Pertanto si oppone un rifiuto alla deroga per le PMI, poiché in caso contrario il disposto dell'articolo 10 rimarrebbe senza conseguenze giuridiche.
Emendamento 18
Capo IV, articolo 12
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi, in conformità alla normativa o alla prassi nazionale, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 7 a 11. |
Gli Stati membri consentono alle parti sociali di mantenere e concludere contratti collettivi, in conformità alla normativa o alla prassi nazionale, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 7 a 11 , a condizione che non si venga meno alle prescrizioni minime stabilite dalla direttiva . |
Motivazione
L'articolo 12 prevede che le prescrizioni minime di cui agli articoli da 7 a 11 debbano essere inquadrate come diritto che può essere modificato solo tramite contratti collettivi, a condizione che nella disamina generale sia preservata la tutela dei lavoratori. Tale flessibilità è necessaria in considerazione delle differenze tra Stati membri per quanto riguarda i mercati del lavoro, le disposizioni nazionali e le forme di occupazione nel pubblico impiego, in particolare dei funzionari e degli agenti temporanei. Tuttavia, eventuali divergenze dalla legge attraverso un contratto collettivo non risultano problematiche solo se contengono un equivalente di tutti gli obiettivi normativi e non si riferiscono a questioni normative differenti.
Emendamento 19
Capo IV, articolo 13
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Conformità Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le disposizioni contrarie alla presente direttiva nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle imprese o in altri accordi siano dichiarate nulle o siano modificate al fine di allinearle alle disposizioni della presente direttiva. |
|
Motivazione
L'articolo 13 è superfluo, poiché il diritto di ricorso di cui all'articolo 15 è sufficiente.
Emendamento 20
Capo V, articolo 14, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, e il datore di lavoro non abbia regolarizzato detta omissione entro 15 giorni dalla notifica della stessa, si applichi uno dei seguenti sistemi: |
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, e il datore di lavoro non abbia regolarizzato detta omissione entro 15 giorni dalla notifica della stessa, si applichino entrambi i seguenti sistemi: |
Motivazione
Con la disposizione proposta vengono introdotti strumenti con cui deve essere sanzionato il mancato rispetto degli obblighi di informazione. Tuttavia, tali strumenti entrano in funzione solo se il lavoratore nota l'incompletezza delle informazioni e la notifica al datore di lavoro, il quale ha successivamente 15 giorni di tempo per assolvere i propri obblighi di informazione. Si presuppone dunque che il lavoratore debba assumere un ruolo attivo. Ciò non è opportuno, in quanto la responsabilità della completezza dell'informazione viene trasferita in capo alla persona che deve essere informata, la quale, tuttavia, generalmente vorrà evitare una discussione con il datore di lavoro all'inizio del rapporto lavorativo. Le conseguenze giuridiche devono giustamente applicarsi senza che il lavoratore abbia segnalato attivamente l'inadempienza.
Emendamento 21
Capo V, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le presunzioni favorevoli comprendono la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, rispettivamente . I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; oppure |
il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli obbligatoriamente definite dallo Stato membro. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le condizioni di lavoro presentate dal lavoratore si considerano pattuite . I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; e |
Motivazione
Gli Stati membri devono obbligatoriamente introdurre la clausola riguardante le presunzioni di cui alla lettera a). La disposizione proposta secondo cui gli Stati membri definiscono presunzioni più favorevoli è, tuttavia, troppo vaga. In tale contesto è necessario stabilire concretamente che, in caso di inadempienza degli obblighi di informazione, le condizioni di lavoro presentate dal lavoratore vengono essenzialmente considerate pattuite e si applica la presunzione confutabile, già citata nella disposizione, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Emendamento 22
Capo V, articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione amministrativa, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti. |
in aggiunta, il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione amministrativa, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti. |
Motivazione
L'alternativa di una denuncia all'autorità competente, di cui alla lettera b), non implica conseguenze giuridiche favorevoli per il lavoratore e pertanto non deve essere presentata agli Stati membri come un'opzione alternativa, bensì può trovare applicazione solo in aggiunta alla disposizione proposta alla lettera a). Infatti, con la seconda alternativa un lavoratore, il cui datore di lavoro non ha assolto i propri obblighi, deve ricorrere a una procedura amministrativa la cui durata e il cui esito dipendono in maniera decisiva dall'autorità, e che si conclude, nel migliore dei casi, con una sanzione amministrativa. Inoltre, tale alternativa non ha un effetto deterrente nei confronti dell'elusione degli obblighi di informazione.
Emendamento 23
Capo V, articolo 17, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e la preparazione di un licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare e dichiarare giuridicamente privi di valore il licenziamento o suo equivalente e la preparazione di un licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva. |
Motivazione
A norma del paragrafo 1, gli Stati membri devono vietare il licenziamento o la preparazione di un licenziamento motivati dall'esercizio dei diritti di cui alla direttiva in oggetto. In combinato disposto con il paragrafo 2, che stabilisce che i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla direttiva in questione possono richiedere al datore di lavoro una motivazione o dichiarazione scritta, ciò non costituisce uno strumento di tutela sufficiente per l'esercizio dei diritti sanciti dalla direttiva. Affinché la tutela sia efficace, è necessaria una regolamentazione esplicita delle conseguenze giuridiche secondo cui un licenziamento o la preparazione di un licenziamento motivati dall'esercizio dei diritti di cui alla direttiva in oggetto sono privi di valore.
Emendamento 24
Capo V, articolo 17, paragrafo 2
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto. |
I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per garantire che il termine da rispettare per presentare ricorso contro il licenziamento sia sospeso fintantoché il lavoratore non abbia ricevuto la motivazione scritta del datore di lavoro. |
Motivazione
Da un punto di vista pratico è necessario che il termine da rispettare per presentare ricorso contro il licenziamento sia sospeso fintantoché il lavoratore non abbia ricevuto la motivazione scritta del datore di lavoro. Diversamente, si rischia che la disposizione abbia conseguenze sfavorevoli per i lavoratori che, in attesa della motivazione disposta giuridicamente, non rispettano il termine per presentare ricorso.
Emendamento 25
Capo V, articolo 17, paragrafo 3
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un siffatto licenziamento o suo equivalente, incomba alla parte convenuta dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, indizi in base ai quali si può presumere che vi sia stato un siffatto licenziamento o suo equivalente, incomba alla parte convenuta dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. |
Motivazione
Non è chiaro in che misura il resoconto del lavoratore debba essere concreto e circostanziato. Dovrebbero bastare degli indizi che lascino presumere un provvedimento siffatto. Il termine «fatti» va quindi sostituito con «indizi».
Emendamento 26
Capo V, articolo 18
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono assumere la forma di ammenda. Esse possono anche consistere nel pagamento di un indennizzo. |
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono assumere la forma di ammenda. Esse devono anche consistere nel pagamento di un adeguato indennizzo. |
Motivazione
Le sanzioni pecuniarie da sole non sono sufficienti a punire efficacemente le violazioni. Esse vengono inflitte con efficacia variabile a seconda dello Stato membro e delle circostanze locali delle autorità competenti. Inoltre, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie non porta alcun vantaggio ai lavoratori i cui diritti sono stati lesi.
Emendamento 27
Capo VI, articolo 19, paragrafo 1
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri. |
La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva non costituisce inoltre una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori e nei settori contemplati dalla direttiva stessa. |
Motivazione
Il paragrafo 1 necessita di un'integrazione volta a garantire che il livello generale di protezione non venga indebolito e che la regolamentazione delle questioni trattate dalla direttiva in oggetto non subisca un peggioramento a causa della sua attuazione nei settori contemplati dalla direttiva stessa. Un simile divieto concreto di peggioramento è assolutamente comune nelle direttive in materia di politica sociale ed è riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ad esempio all'articolo 8, paragrafo 3, dell'allegato della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (accordo delle parti sociali in allegato alla direttiva quadro) o all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro 2002/14/CE sull'informazione e la consultazione dei lavoratori.
Emendamento 28
Capo VI, articolo 21
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni]. Tuttavia i datori di lavoro forniscono o completano i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6 solo su richiesta del lavoratore. L'assenza di tale richiesta non ha l'effetto di precludere ai lavoratori i diritti minimi stabiliti dalla presente direttiva. |
I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni]. |
Motivazione
È apprezzabile che i diritti e gli obblighi sanciti dalla direttiva in oggetto debbano applicarsi anche ai rapporti di lavoro esistenti. Tuttavia, non è chiaro che rapporto ciò abbia con la seconda e quindi con la terza frase. Se la direttiva deve essere applicabile ai rapporti di lavoro esistenti, tali frasi non sono necessarie. Anche nei rapporti di lavoro esistenti, l'obbligo d'informazione deve sussistere indipendentemente da una richiesta. Inoltre, i datori di lavoro, in qualità di destinatari delle disposizioni in materia di diritto del lavoro, devono tenere conto delle modifiche del quadro giuridico e assolvere i propri obblighi conformemente a tali disposizioni senza che il lavoratore debba richiedere loro una condotta conforme alla legge.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Mercati del lavoro europei in evoluzione
|
1. |
nota con soddisfazione che, dagli anni della crisi economica e finanziaria 2008-2013, il tasso di disoccupazione si è costantemente ridotto, attestandosi attualmente al 7,3 % nell'UE e all'8,6 % nella zona euro; |
|
2. |
evidenzia, tuttavia, che in particolare i lavoratori più giovani sono stati duramente colpiti dalla crisi economica e finanziaria. Nell'aprile 2017 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 16,7 %. Esso continua ad assestarsi al di sopra dei livelli precedenti alla crisi ed è pari a più del doppio del tasso di disoccupazione complessivo; |
|
3. |
si rammarica del fatto che, nonostante le misure adottate a livello dell'UE, non sia stato possibile risolvere il problema del tasso di disoccupazione giovanile eccessivamente elevato; sottolinea pertanto che, oltre alle misure inerenti al mercato del lavoro, è importante promuovere una maggiore mobilità sociale e adottare misure politiche volte a conciliare più efficacemente l'offerta formativa con le reali esigenze del mercato del lavoro; |
|
4. |
osserva che nel 2016 il tasso di occupazione della popolazione attiva tra i 20 e 64 anni ha raggiunto il 71,1 %, la media annuale più elevata mai registrata nell'Unione europea. Sullo sfondo di tale valore medio vi sono tuttavia considerevoli differenze tra i singoli Stati membri. Il tasso di occupazione tra le persone con un'età compresa tra i 25 e i 54 anni è rimasto pressoché costante dal 2001, mentre è considerevolmente aumentato tra le persone più anziane (55-64 anni) ed è diminuito tra quelle più giovani (15-24 anni); |
|
5. |
si compiace che, per quanto riguarda i tassi di occupazione di donne e uomini, il divario tra i due sessi si sia ridotto. Ciò è riconducibile perlopiù all'aumento del tasso di occupazione delle donne. Tuttavia, vi sono anche Stati membri in cui la riduzione del divario è determinata da una diminuzione del tasso di occupazione degli uomini; |
|
6. |
si rammarica che la quota di lavoratori che esercita solo un'attività a tempo parziale sia aumentata dal 14,9 % del 2002 al 19,0 % del 2015. Per quanto riguarda tale quota, sussiste una netta differenza tra uomini e donne. Poco meno di un terzo (31,4 %) delle donne lavoratrici si è dedicata, nel 2016, a un'occupazione a tempo parziale, molte di più rispetto agli uomini (8,2 %); |
|
7. |
manifesta preoccupazione per la possibilità che, a certe condizioni, i rapporti di lavoro non standard, in particolare a tempo determinato, interessino con una frequenza sproporzionata i lavoratori più giovani, meno qualificati e con un livello di istruzione più basso, e che nella maggior parte dei casi non si tratti di una scelta volontaria. Nel 2015 solo il 37 % dei lavoratori più giovani aveva un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. Rispetto al 48 % del 2002 si registra un evidente calo; |
|
8. |
osserva che un contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato rappresenta ancora il rapporto di lavoro predominante, ma che le forme di lavoro non standard sono notevolmente aumentate negli ultimi 20 anni. Nel 1995 il 32 % dei lavoratori negli Stati dell'UE-15 aveva contratti non standard. Nel 2015 tale quota era cresciuta al 36 % negli Stati dell'UE-28 e mostra una tendenza costante al rialzo. |
Sfide poste dal cambiamento
|
9. |
osserva che viviamo in tempi di crescente integrazione dell'economia mondiale, di catene internazionali del valore sempre più complesse, di cicli di innovazione tecnologica e imprenditoriale sempre più rapidi con una crescente interconnessione e digitalizzazione delle procedure lavorative, in cui i mercati del lavoro subiscono trasformazioni sempre più rapide e, nel contempo, emerge un numero crescente di nuovi rapporti di lavoro non standard. Per evitare che i lavoratori si trovino in posizioni precarie, occorre realizzare un giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza; |
|
10. |
sottolinea che alcune nuove forme di lavoro non standard, di cui ci si attende un aumento nei prossimi anni, destano particolari preoccupazioni per via di una maggiore insicurezza in relazione alla stabilità lavorativa, al reddito e all'accesso alla previdenza sociale: si tratta del lavoro occasionale, delle attività a tempo parziale marginali (non per scelta del lavoratore), del lavoro a voucher e del lavoro collettivo; |
|
11. |
richiama l'attenzione sul fatto che anche alcune forme di lavoro non standard esistenti da tempo, come i tirocini retribuiti e il lavoro interinale, continuano a rappresentare una sfida sotto il profilo della sicurezza del posto di lavoro e di condizioni di lavoro adeguate; |
|
12. |
sottolinea che, in generale, i lavoratori in rapporti di lavoro non standard si confrontano più spesso con una situazione lavorativa non stabile. I posti di lavoro non standard sono solitamente caratterizzati da retribuzioni orarie più basse rispetto ai posti di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. Inoltre, i lavoratori non standard corrono un rischio maggiore di rimanere disoccupati; |
|
13. |
mette in evidenza che, nel contempo, i lavoratori in rapporti di lavoro non standard versano generalmente contributi sociali inferiori in numero ed entità, il che si ripercuote negativamente sul loro diritto a beneficiare di prestazioni sociali nonché sull'entità e la durata di tali prestazioni. Oltre a problemi legati alla salute fisica e alla sicurezza lavorativa, i lavoratori con posti di lavoro precari soffrono anche più spesso di stress sul lavoro; |
|
14. |
invita a riflettere sul fatto che i lavoratori in rapporti di lavoro non standard tendono anche ad avere minore accesso alla rappresentanza aziendale dei propri interessi e al lavoro disciplinato da contratti collettivi. Il tasso ridotto di transizione da posti di lavoro a tempo determinato a posti di lavoro a tempo indeterminato conferma l'ipotesi secondo cui la disparità perdura per un tempo prolungato. I dati provenienti dagli Stati membri dimostrano che meno del 50 % dei lavoratori che in un dato anno avevano un contratto a tempo determinato tre anni dopo aveva un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato; |
|
15. |
è del parere che le forme di lavoro non standard presentino vantaggi per l'economia. Tuttavia, se non viene garantita la sicurezza di base, esse possono anche arrecare svantaggi ai datori di lavoro. Benché inizialmente possa esservi un risparmio in termini di costi, vi sono anche costi nascosti non indifferenti. La gestione di un organico composto da lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato è complessa, implica rischi di conflitto e il pericolo che sopraggiunga una perdita di motivazione che può portare a cali di produttività. Le insicurezze nel rapporto di lavoro possono ostacolare l'innovazione e portare a una mancanza di fiducia e a un comportamento teso a evitare i rischi. |
Necessità di agire in un contesto di cambiamenti
|
16. |
osserva che è necessario compiere passi importanti per migliorare la protezione dei lavoratori e procedere verso la creazione di norme unitarie nel mercato unico europeo. Il vigente diritto del lavoro dell'UE non si applica in modo uniforme a tutti i lavoratori, crea disparità e porta a disuguaglianze in termini di condizioni di lavoro e di sicurezza sociale in generale; |
|
17. |
richiama l'attenzione sul fatto che nello studio REFIT a sostegno della valutazione della direttiva sulle dichiarazioni scritte (91/533/CEE) si è constatato che vi è un nucleo centrale di persone che sono tutelate (di norma i lavoratori con contratti di lavoro standard a tempo indeterminato o a lungo termine), mentre in molte altre categorie di lavoratori si rilevano nella pratica differenze sostanziali o insicurezze circa l'applicabilità delle disposizioni della direttiva alla loro situazione. Molti lavoratori non conoscono a sufficienza i propri diritti fondamentali o non dispongono di alcuna conferma degli stessi; |
|
18. |
sostiene fermamente ogni sforzo, in tutta l'Unione europea, per garantire condizioni di lavoro eque minime per tutte le diverse forme di contratti di lavoro ed evitare al tempo stesso un ingiustificato aumento degli oneri burocratici e amministrativi per le piccole e medie imprese. Questi diritti minimi offrirebbero a tutti i lavoratori la protezione necessaria, e si creerebbe un quadro di riferimento chiaro per i legislatori nazionali e i tribunali; |
|
19. |
ribadisce che sono indispensabili nuovi diritti minimi in relazione alle condizioni di lavoro dei lavoratori a livello dell'UE e al relativo obbligo di fornire informazioni scritte ai lavoratori sulle condizioni di lavoro applicabili, poiché essi offrono maggiore certezza sia ai datori di lavoro che ai lavoratori e allo stesso tempo impediscono una dannosa corsa al ribasso tra gli Stati membri; |
|
20. |
è del parere che nuovi diritti minimi a livello dell'UE non solo apporterebbero condizioni concorrenziali eque, in quanto approcci nazionali diversi determinano distorsioni della concorrenza e ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico, ma potrebbero anche migliorare l'efficacia del mercato del lavoro dell'UE e promuovere il progresso economico e sociale, la coesione e un nuovo processo di convergenza verso condizioni di lavoro e di vita migliori, preservando nel contempo l'integrità del mercato unico. |
Valutazione generale della proposta di direttiva
|
21. |
si compiace che la Commissione europea, in risposta alle attuali sfide dei mercati del lavoro, abbia deciso di avanzare una proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. In tal modo sono attuati importanti principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali, e il diritto europeo del lavoro viene adattato ai mercati del lavoro dell'UE del XXI secolo; |
|
22. |
ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce agli articoli 27 e 31 che i lavoratori hanno diritto all'informazione e a condizioni di lavoro giuste ed eque; |
|
23. |
sottolinea che gli enti regionali e locali sono tra i principali datori di lavoro del settore pubblico e devono trovare un equilibrio tra le esigenze di bilancio, la prestazione di servizi pubblici nonché i termini e le condizioni per la forza lavoro. Essi rivestono un ruolo fondamentale anche nello scambio di informazioni e buone pratiche. Gli enti locali e regionali, da un lato, sono coinvolti in qualità di committenti pubblici e, dall'altro, partecipano al controllo di eventuali abusi; |
|
24. |
richiama l'attenzione sul fatto che i servizi sociali, i servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro e l'adattamento ai cambiamenti strutturali nonché le misure di integrazione sociale, economica e culturale sono erogati e garantiti innanzitutto dagli enti locali e regionali; |
|
25. |
sottolinea che la Commissione deve rispettare pienamente il principio di sussidiarietà ed evidenzia l'assoluta necessità di far valere il principio di proporzionalità per garantire che non vengano generati nuovi oneri finanziari o amministrativi. È necessario rispettare le ampie competenze delle autorità nazionali e subordinate in materia di politiche sociali e del lavoro; |
|
26. |
ribadisce pertanto il proprio sostegno all'iniziativa della Commissione europea per il rafforzamento della dimensione sociale nell'UE a norma dell'articolo 9 del Trattato di Lisbona, che stabilisce che l'Unione europea deve tenere conto della dimensione sociale in tutte le sue azioni. |
Valutazione positiva della proposta di direttiva
|
27. |
sottolinea che, nonostante i 25 anni trascorsi dall'adozione della direttiva 91/533/CEE sulle dichiarazioni scritte, i suoi obiettivi tesi a una maggiore trasparenza del mercato del lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori sono da considerarsi ancora della massima importanza; |
|
28. |
sottolinea che fornire informazioni scritte è importante sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, poiché in tal modo viene garantita maggiore trasparenza e si riducono le asimmetrie tra le due parti. Ciò costituisce, tuttavia, solamente il primo passo per evitare l'occupazione precaria; |
|
29. |
si compiace che l'obbligo di informare i lavoratori circa gli aspetti essenziali delle condizioni che regolamentano il loro rapporto di lavoro al più tardi il primo giorno di lavoro determini una sicurezza e chiarezza molto maggiori, e ritiene che ciò debba essere considerato particolarmente vantaggioso nel contesto delle attività transnazionali e della libera circolazione transfrontaliera dei lavoratori; |
|
30. |
prende atto, in particolare, dell'integrazione di diritti sostanziali e prescrizioni minime riguardanti le condizioni di lavoro in relazione ai seguenti aspetti:
|
ricorda che le parti sociali hanno il diritto di concludere un contratto collettivo sui diritti minimi, a condizione che sia complessivamente preservata la tutela dei lavoratori e che vengano rispettati i requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla presente direttiva;
|
31. |
sottolinea che nell'UE non sussiste alcun consenso circa i contratti di lavoro e che la direttiva in oggetto è importante per promuovere la mobilità dei lavoratori nel mercato unico attraverso la fissazione di norme minime relative all'informazione che riducano le differenze tra gli Stati membri e attraverso l'agevolazione dell'attività di imprese e lavoratori in altri Stati membri; |
|
32. |
mette in risalto che la trasparenza arreca vantaggi non solo ai lavoratori, ma anche alle autorità nei loro sforzi volti a ridurre il lavoro sommerso, nonché ai datori di lavoro e ai potenziali investitori, che necessitano di certezza giuridica in materia di condizioni di lavoro; |
|
33. |
sottolinea nuovamente i vantaggi che apporta ai lavoratori la fornitura di informazioni individuali riguardanti gli elementi fondamentali del loro contratto di lavoro. In tal modo i lavoratori sono più consapevoli degli aspetti essenziali delle loro condizioni di lavoro e dei loro diritti e hanno maggiori conoscenze al riguardo. |
Valutazione critica della proposta di direttiva
|
34. |
si compiace che, con la presente proposta di direttiva, venga ampliato l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazioni sulle condizioni vigenti relative al loro rapporto di lavoro e ne venga migliorata l'applicabilità, ma osserva che, d'altro canto, sono introdotti nuovi diritti sostanziali sotto forma di «prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro». Tale unione di due ambiti di regolamentazione indipendenti tra loro in un unico atto normativo è valutata in modo critico; |
|
35. |
è del parere che nella direttiva in oggetto la definizione dei concetti di lavoratore e datore di lavoro nonché del concetto di rapporto di lavoro debba essere adattata alla giurisprudenza della CGUE e non vadano definite ulteriori norme, dato che sono necessarie ulteriori discussioni approfondite al riguardo. Il diritto nazionale per quanto concerne tali definizioni resta impregiudicato; |
|
36. |
osserva che molte forme di lavoro dell'economia collaborativa si collocano tra l'occupazione subordinata e quella autonoma. Ciò solleva importanti questioni riguardanti le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la copertura sanitaria e il versamento continuativo del salario in caso di malattia, le prestazioni di disoccupazione e pensionistiche. Tutto ciò potrebbe portare a una nuova categoria di lavoro precario; |
|
37. |
invita a prestare particolare attenzione nella discussione alle nuove forme di lavoro non standard, poiché queste rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e presentano considerevoli differenze tra i singoli Stati membri; |
|
38. |
invita a prestare particolare attenzione nella discussione anche ai 4-6 milioni di lavoratori con contratti di lavoro a chiamata o occasionale nell'UE; |
|
39. |
sottolinea la necessità di fornire orientamenti ai datori di lavoro affinché possano rispettare le nuove disposizioni relative al lavoro non standard e il diritto proposto dall'UE di chiedere una forma di occupazione più sicura e prevedibile. Occorre un sostegno per determinare le ore di riferimento e sviluppare procedure di gestione del lavoro occasionale e di breve durata, in quanto i contratti a breve termine, a tempo parziale e a chiamata possono essere utilizzati anche nel settore pubblico. È inoltre necessario che vi sia chiarezza in merito al trattamento di richieste ripetute presentate da singoli lavoratori; |
|
40. |
ricorda che è necessario garantire la parità di trattamento e la non discriminazione dei lavoratori; |
|
41. |
invita a riflettere, in generale, sul fatto che la proposta di direttiva della Commissione europea può rappresentare solamente un punto di partenza per un'ampia discussione sugli strumenti volti a creare in Europa un'occupazione durevole e in grado di garantire una vita dignitosa, insieme all'ambizione di rafforzare sostanzialmente i diritti sociali di tutti i lavoratori e di assicurare l'applicazione dei diritti già esistenti a tutti gli occupati. |
Proposte di direttiva integrative e ulteriori esigenze di regolamentazione
|
42. |
esorta la Commissione europea a provvedere affinché nella revisione della direttiva in corso si tenga conto anche delle forme di lavoro autonomo che sono emerse e stanno emergendo, nonché dell'attesa garanzia della parità di retribuzione per lo stesso lavoro a favore di tutti i lavoratori in rapporti di lavoro non standard; |
|
43. |
sottolinea che occorre trovare il giusto equilibrio tra la copertura dei costi amministrativi e il sostegno o il rafforzamento delle politiche locali volte ad aumentare gli stipendi e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, anche per i lavoratori atipici; |
|
44. |
consiglia di integrare i nuovi diritti sostanziali con il divieto dei contratti a zero ore e con il diritto alle ore lavorative garantite e a più diritti in caso di licenziamento, poiché altrimenti l'ampliamento dei diritti sostanziali non sarà sufficiente; |
|
45. |
sottolinea che la responsabilità di conciliare attività professionale e vita privata deve essere condivisa equamente tra lavoratori, famiglie, parti sociali, enti locali e regionali e tutti i prestatori di servizi pubblici e privati. Solo un approccio globale sotto ogni aspetto consentirà di dare vita a un contesto socialmente ed economicamente sostenibile, che ponga le persone e le famiglie al centro dell'elaborazione delle politiche; |
|
46. |
mette in risalto l'importante ruolo degli enti locali e regionali nell'elaborazione, attuazione e valutazione di misure in ambiti nei quali essi spesso detengono competenze chiave, come ad esempio le politiche sociali e del lavoro; |
|
47. |
invita la Commissione, a seguito dell'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali (1), a presentare una proposta volta a migliorare la partecipazione dei lavoratori alle forme di società europee, dato che un'efficiente rappresentanza aziendale costituisce anche un importante strumento della garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili; |
|
48. |
reputa necessario che la legislazione sui comitati aziendali europei, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/38/CE sul comitato aziendale europeo, sancisca un ampliamento dei loro compiti all'ambito della digitalizzazione, al fine di tutelare e rafforzare i diritti della rappresentanza dei lavoratori alla luce della crescente attività transfrontaliera e transnazionale delle imprese e dell'aumento ad essa correlato del lavoro transnazionale e non legato a un luogo specifico; |
|
49. |
rileva che alcuni Stati membri dispongono di modelli di mercato del lavoro efficienti, in cui le parti sociali sono forti e autonome e i rapporti e le condizioni di lavoro sono disciplinati da contratti collettivi sulla base di una ponderazione di interessi per quanto riguarda le condizioni. Fatte salve le norme giuridiche della direttiva in esame, le questioni relative ai diritti minimi dovranno poter continuare ad essere regolamentate tramite contratti collettivi. |
Bruxelles, 5 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 3141/2017), ottobre 2017.
|
25.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 387/70 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni
(2018/C 387/11)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus
COM(2017) 647 — final
Emendamento 1
Considerando (3)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
In ogni Stato membro dovrebbe essere designato un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l’energia o le telecomunicazioni. |
In ogni Stato membro dovrebbero essere designate autorità competenti in materia di trasporti o un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l’energia o le telecomunicazioni. |
Motivazione
Ai sensi del Trattato UE, il trasporto di passeggeri è un servizio di interesse economico generale (SIEG). L’imposizione di un organismo di regolamentazione indipendente può risultare sproporzionata quando il mercato è organizzato in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Emendamento 2
Considerando (4)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti. Per questo motivo l’organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un’analisi economica oggettiva al fine di garantire che questo non accada. |
Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l’equilibrio dei contratti di servizio pubblico esistenti. Per questo motivo l’organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un’analisi oggettiva al fine di garantire che questo non accada. Tale analisi deve prendere in considerazione le caratteristiche distintive del mercato e della rete interessata sotto il profilo strutturale e geografico (dimensione, caratteristiche della domanda, complessità della rete, isolamento geografico e tecnico e i servizi oggetto del contratto), e se il nuovo servizio comporti un miglioramento della qualità dei servizi o del rapporto costi-efficienza, o di entrambi, rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza. |
Motivazione
Servizi pubblici come i trasporti dovrebbero essere valutati non solo secondo criteri quantificabili dal punto di vista economico ma anche in funzione della qualità, della sicurezza e della coesione territoriale e sociale. Il Comitato delle regioni dovrebbe usare questo parere per fornire orientamenti su taluni aspetti che devono essere valutati.
Emendamento 3
Considerando (6)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell’Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell’accesso dovrebbero essere presentati all’organismo di regolamentazione. |
Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni pubbliche nell’Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. Ciò non deve tuttavia compromettere l’equilibrio territoriale e la coesione sociale e gli operatori del servizio pubblico dovrebbero avere un accesso prioritario, per garantire l’adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di servizio pubblico con le autorità competenti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell’accesso dovrebbero essere presentati all’organismo di regolamentazione. |
Motivazione
Per l’accesso alle autostazioni dovrebbe essere data priorità agli operatori del servizio pubblico che devono rispettare determinati obblighi (frequenze, orari, collegamenti, servizi) stabiliti nei contratti di servizio pubblico con le autorità competenti.
Emendamento 4
Considerando (8)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Per l’autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite. Nel caso dei collegamenti già serviti da più di un contratto di servizio pubblico, dovrebbe essere possibile aumentare tale limite. |
Per l’autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l’equilibrio di un contratto di servizio pubblico. L’equilibrio di un contratto di servizio pubblico dovrebbe tenere conto della sua redditività economica, ma anche dei servizi offerti ai cittadini in termini di collegamenti, pianificazione di viaggi intermodali, qualità, efficienza, adeguatezza rispetto alla domanda e sicurezza da tutti i punti di vista. Inoltre la prestazione di servizi dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme ambientali e sociali. |
Motivazione
Servizi pubblici come i trasporti dovrebbero essere valutati non solo secondo criteri quantificabili dal punto di vista economico ma anche in funzione della qualità, della sicurezza e della coesione territoriale e sociale. L’equilibrio di un contratto di servizio pubblico dovrebbe tenere conto della sua redditività economica, ma anche della qualità del servizio offerto ai cittadini. Il rispetto delle stesse norme ambientali e sociali è un presupposto indispensabile per garantire una concorrenza leale.
Emendamento 5
Considerando (13)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Nella misura in cui il presente regolamento armonizza, nei mercati nazionali, le norme riguardanti i servizi regolari effettuati con autobus e l’accesso alle autostazioni, i suoi obiettivi, segnatamente la promozione della mobilità interurbana e l’incremento della quota modale dei modi sostenibili di trasporto di passeggeri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. L’Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
Motivazione
Le questioni relative all’accesso alle autostazioni locali e ai mercati dei trasporti pubblici regionali sono strettamente collegate alla sussidiarietà.
Emendamento 6
Articolo 1, punto 2)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
|
l’articolo 2 è così modificato: |
l’articolo 2 è così modificato: |
||||||||
|
(…) |
(…) |
||||||||
|
|
||||||||
|
(…) |
(…) |
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero avere un margine di discrezionalità. Il riferimento a una superficie minima di 600 m2 dovrebbe essere eliminato, per non compromettere le autostazioni situate nelle piccole città e nelle aree rurali, che dispongono di superfici inferiori, ma la cui funzione è essenziale per garantire i collegamenti con le città principali.
Emendamento 7
Articolo 1, punto 3)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
|
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione |
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione |
|
1. Ogni Stato membro designa un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un’autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. |
1. Ogni Stato membro designa , in funzione della rispettiva organizzazione del mercato interno dei servizi, un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un’autorità competente in materia di trasporti oppure un’autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità , nel secondo caso, è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. |
|
L’organismo di regolamentazione può essere competente per altri settori regolamentati. |
L’organismo di regolamentazione può essere competente per altri settori regolamentati. |
Motivazione
Nuovi servizi commerciali non dovrebbe compromettere il rispetto della missione di un SIEG né degli obblighi di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per scegliere tra un organismo di regolamentazione indipendente o un’autorità competente in materia di trasporti che conosca le esigenze socioeconomiche degli utenti.
Emendamento 8
Articolo 1, punto 3)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
||||
|
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione (…) |
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione (…) |
||||
|
3. L’organismo di regolamentazione svolge i seguenti compiti: |
3. L’organismo di regolamentazione svolge i seguenti compiti: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Motivazione
Il rispetto delle stesse norme ambientali e sociali è un presupposto indispensabile per garantire una concorrenza leale.
Emendamento 9
Articolo 1, punto 3)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
prima del capo II, è inserito il seguente articolo 3 bis: |
||||
|
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione (…) |
«Articolo 3 bis Organismo di regolamentazione (…) |
||||
|
3. L’organismo di regolamentazione svolge i seguenti compiti: |
3. L’organismo di regolamentazione svolge i seguenti compiti: |
||||
|
[…] |
[…] |
||||
|
|
||||
|
|
Motivazione
Gli autobus e i pullman figurano tra i modi di trasporto più accessibili e più importanti dell’UE. È quindi essenziale che i passeggeri ricevano il miglior servizio possibile e garantire una concorrenza sana e leale è il modo migliore per conseguire tale obiettivo.
Emendamento 10
Articolo 1, punto 6)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
è inserito il seguente articolo 5 bis: |
è inserito il seguente articolo 5 bis: |
|
«Articolo 5 bis Accesso alle autostazioni (…) |
«Articolo 5 bis Accesso alle autostazioni (…) |
|
2. I gestori delle autostazioni si adoperano per soddisfare tutte le richieste di accesso al fine di garantire un uso ottimale delle autostazioni. |
2. I gestori delle autostazioni si adoperano per soddisfare tutte le richieste di accesso al fine di garantire un uso ottimale delle autostazioni e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico . |
|
Le richieste di accesso possono essere rifiutate soltanto per motivi di mancanza di capacità. |
Le richieste di accesso possono essere rifiutate per motivi di mancanza di capacità oppure qualora comportino un deterioramento dei servizi offerti ai cittadini in termini di accesso alle connessioni, limitando queste ultime e compromettendo la sicurezza da tutti i punti di vista o la qualità generale dei servizi offerti; tale decisione, se adottata dal gestore di un’autostazione, viene comunicata anche all’autorità di regolamentazione . |
|
Nel caso in cui il gestore di un’autostazione rifiuti una richiesta di accesso, indica tutte le alternative valide. |
|
Motivazione
Non spetta ai gestori delle autostazioni adoperarsi per trovare valide alternative. Inoltre, l’accesso alle autostazioni dovrebbe essere collegato ad aspetti relativi alla qualità dei servizi offerti ai consumatori e alla loro sicurezza da tutti i punti di vista. Inoltre, il diritto di accesso alle autostazioni non dovrebbe compromettere l’adempimento degli obiettivi pubblici, dei compiti e degli obblighi di servizio pubblico di un servizio d’interesse economico generale (SIEG).
Soprattutto nelle aree urbane con elevate emissioni di particolato, può risultare necessario imporre una limitazione nel rispetto delle norme ambientali.
Emendamento 11
Articolo 1, punto 9)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: |
|
«Articolo 8 Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza inferiore a 100 chilometri in linea d’aria |
«Articolo 8 Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri |
|
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze inferiori a 100 chilometri in linea d’aria . L’autorità competente per l’autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l’autorità competente per l’autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato. |
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l’autorità competente per l’autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato. |
|
(…) |
(…) |
Motivazione
La decisione di accettare o meno un servizio di trasporto non dovrebbe dipendere dalla distanza (100 km in linea d’aria), ma piuttosto dall’impatto che il servizio aggiuntivo avrebbe sul servizio esistente offerto ai cittadini (sia esso un servizio di interesse pubblico generale o un servizio commerciale). Inoltre, le differenze regionali (ad esempio, in termini di distanza tra le città e i centri economici) non possono essere misurate in generale per l’insieme dell’UE.
Emendamento 12
Articolo 1, punto 10)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
sono inseriti i seguenti articoli da 8 bis a 8 quinquies : |
sono inseriti i seguenti articoli da 8 bis a 8 ter : |
||||
|
«Articolo 8 bis Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza pari o superiore a 100 chilometri in linea d’aria |
«Articolo 8 bis Decisioni delle autorità competenti per l’autorizzazione |
||||
|
1. L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. |
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione, la rilascia a determinate condizioni o respinge la domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in merito alla sua decisione. |
||||
|
2. L’autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c). |
2. Le decisioni di rigetto di una domanda o di rilascio di un’autorizzazione subordinata a limitazioni sono motivate. L’autorizzazione è rilasciata a meno che il suo rigetto non possa essere motivato in base ad una o più delle seguenti ragioni: |
||||
|
|
|
||||
|
3. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione, per informazione. |
[…] |
||||
|
Articolo 8 ter Procedura di autorizzazione per i servizi regolari nazionali |
Articolo 8 ter Limitazione del diritto di accesso |
||||
|
1. L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a quattro mesi se è stata richiesta un’analisi in conformità all’articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d). |
1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari se il servizio comprometterebbe l’equilibrio di un contratto di servizio pubblico oppure si tratti di prestatori che sono stati sanzionati dalle amministrazioni competenti per aver avuto ricorso a pratiche contrarie alle garanzie inerenti al servizio . |
||||
|
2. Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza inferiore a 100 chilometri in linea d’aria, all’articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d). |
2. Le autorità competenti che hanno aggiudicato un contratto di servizio pubblico o gli operatori di servizio pubblico che adempiono il contratto di servizio pubblico possono richiedere all’organismo di regolamentazione di effettuare un’analisi volta a stabilire se l’equilibrio del contratto di servizio pubblico sarebbe compromesso. L’organismo di regolamentazione esamina la domanda e decide se effettuare l’analisi. Esso informa le parti interessate della sua decisione. |
||||
|
3. La distanza di cui al paragrafo 2 può essere aumentata fino a 120 chilometri se il servizio regolare da introdurre è finalizzato a collegare un punto di partenza e una destinazione già serviti da più di un contratto di servizio pubblico. |
3. Qualora effettui un’analisi, l’organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L’organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un’autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla. Le conclusioni dell’organismo di regolamentazione sono vincolanti per le autorità competenti per l’autorizzazione. (…) |
||||
|
Articolo 8 quater Decisioni delle autorità competenti per l’autorizzazione 1. Conformemente alla procedura di cui agli articoli 8 , 8 bis o 8 ter , l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione, la rilascia a determinate condizioni o respinge la domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in merito alla sua decisione. |
|
||||
|
2. Le decisioni di rigetto di una domanda o di rilascio di un’autorizzazione subordinata a limitazioni sono motivate. L’autorizzazione è rilasciata a meno che il suo rigetto non possa essere motivato in base ad una o più delle seguenti ragioni: |
|
||||
(…)
|
|
||||
|
(…) |
|
||||
|
Articolo 8 quinquies Limitazione del diritto di accesso 1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze inferiori a 100 chilometri in linea d’aria e se comprometterebbe l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. |
|
||||
|
2. Le autorità competenti che hanno aggiudicato un contratto di servizio pubblico o gli operatori di servizio pubblico che adempiono il contratto di servizio pubblico possono richiedere all’organismo di regolamentazione di effettuare un’analisi volta a stabilire se l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico sarebbe compromesso. L’organismo di regolamentazione esamina la domanda e decide se effettuare l’analisi economica . Esso informa le parti interessate della sua decisione. |
|
||||
|
3. Qualora effettui un’analisi economica , l’organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L’organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un’autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla. Le conclusioni dell’organismo di regolamentazione sono vincolanti per le autorità competenti per l’autorizzazione. |
|
||||
|
(…) |
|
Motivazione
La decisione di accettare o meno un servizio di trasporto non dovrebbe dipendere dalla distanza (100 km in linea d’aria), ma piuttosto dall’impatto che il servizio aggiuntivo avrebbe sul servizio esistente offerto ai cittadini (sia esso un servizio di interesse pubblico generale o un servizio commerciale). Inoltre, le differenze regionali (ad esempio, in termini di distanza tra le città e i centri economici) non possono essere misurate in generale per l’insieme dell’UE.
Art. 8 bis: non eliminare direttamente le offerte di prezzi più bassi, se è garantita anche la sostenibilità economica del servizio per tutta la durata del contratto. Art. 8 ter: disporre di una norma restrittiva per i casi di prestatori sanzionati.
Emendamento 13
Articolo 1, punto 14)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
l’articolo 13 è soppresso; |
|
Motivazione
Occorre reinserire l’articolo pertinente per assicurare che le escursioni locali siano considerate come un singolo servizio di trasporto internazionale anziché come operazioni di cabotaggio.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri
COM(2017) 648 — final
Emendamento 14
Considerando 13
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
|
Motivazione
Questo requisito potrebbe rivelarsi problematico per le regioni periferiche (zone a bassa densità di popolazione e dotate di reti ferroviarie e portuali limitate) e potrebbe comportare la costruzione di terminali dove ciò non è economicamente necessario.
Emendamento 15
Articolo 1, punto 5)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
|
|
||||
|
«4. Se necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per sostenere gli investimenti nei terminali di trasbordo per quanto riguarda: |
«4. Se necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per sostenere gli investimenti nei terminali di trasbordo per quanto riguarda: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Gli Stati membri si coordinano con gli Stati membri confinanti e con la Commissione e garantiscono che, nell’attuare tali misure, si intende conseguire in modo prioritario una distribuzione geografica equilibrata e sufficiente di impianti adeguati nell’Unione, in particolare nella rete centrale e globale TEN-T, in modo che qualsiasi punto dell’Unione non sia situato a più di 150 km da un terminale idoneo. |
Gli Stati membri si coordinano con gli Stati membri confinanti e con la Commissione e garantiscono che, nell’attuare tali misure, si intende conseguire in modo prioritario una distribuzione geografica equilibrata e sufficiente di impianti adeguati nell’Unione, in particolare nella rete centrale e globale TEN-T, in modo che qualsiasi punto dell’Unione non sia situato a più di 150 km da un terminale idoneo , tranne che nelle regioni periferiche e ultraperiferiche, dove le limitazioni geografiche non lo consentano oppure rendano i costi degli investimenti infrastrutturali eccessivi rispetto all’obiettivo della direttiva consistente nel promuovere il passaggio dal trasporto merci su strada a modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente . |
Motivazione
Cfr. motivazione emendamento 12.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
COM(2017) 653 — final
Emendamento 16
Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 16
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
|
Il potenziale di riduzione delle emissioni attraverso gli appalti pubblici è limitato e i trasporti pubblici rappresentano solo una piccola parte delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere incoraggiati a regolamentare l’acquisto di veicoli puliti da parte di altri proprietari di parchi veicoli, come le imprese di taxi, di autonoleggio e di condivisione dei tragitti. |
Motivazione
Sebbene i trasporti pubblici generino solo una piccola parte delle emissioni dovute ai trasporti (8 %), la proposta di direttiva verte principalmente su di essi. Per ristabilire l’equilibrio e conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni, la direttiva dovrà tenere conto di altri grandi parchi autoveicoli.
Emendamento 17
Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 19
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
|
Bisogna rafforzare la coerenza con la precedente legislazione dell’Unione in materia di veicoli, energie rinnovabili e carburanti alternativi, in particolare il regolamento n. 595/2009, la direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2014/94/UE. |
Motivazione
La legislazione dell’UE deve essere uniforme e coerente e andare nella stessa direzione.
Emendamento 18
Articolo 1, punto 2)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
|
«Articolo 3 Ambito di applicazione La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi: |
«Articolo 3 Ambito di applicazione La presente direttiva non ha effetto retroattivo sui contratti in essere, bensì si applica esclusivamente ai nuovi contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi: |
Motivazione
I contratti in essere devono essere protetti e non possono essere oggetto della nuova legislazione.
Emendamento 19
Articolo 1, punto 2)
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||
|
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: |
||
|
«Articolo 3 Ambito di applicazione |
«Articolo 3 Ambito di applicazione |
||
|
La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi: |
La presente direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi: |
||
|
(…) |
(…) |
||
|
|
|
Motivazione
Sebbene i trasporti pubblici generino solo una piccola parte delle emissioni dovute ai trasporti (8 %), la proposta di direttiva verte principalmente su di essi. Per ristabilire l’equilibrio e conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni, la direttiva dovrà tenere conto di altri grandi parchi autoveicoli.
Emendamento 20
Allegato
|
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||||||||||||||
|
Tabella 5: Obiettivi minimi per la quota di veicoli pesanti conformi alla tabella 3 rispetto alle acquisizioni totali di veicoli pesanti tramite appalti pubblici a livello di Stato membro*
Stato membro Autocarri Autobus 2025 2030 2025 2030 |
Tabella 5: Obiettivi minimi per la quota di veicoli pesanti conformi alla tabella 3 rispetto alle acquisizioni totali di veicoli pesanti tramite appalti pubblici a livello di Stato membro*
Stato membro Autocarri Autobus
(XXXX
(**)-
2025)
(2026 –
2030)
(XXXX
(**)-
2025)
(2026 –
2030) |
||||||||||||||||||||
Motivazione
L’obiettivo dovrebbe consistere in una media per i nuovi contratti, per un certo numero di anni, al fine di consentire una certa flessibilità per i differenti oggetti degli appalti nei vari anni (circolazione cittadina, in aree rurali ecc.). (XXXX) dovrebbe essere la data che segue di 24 mesi la data di entrata in vigore di cui all’articolo 2.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Messaggi fondamentali
|
1. |
condivide l’obiettivo della Commissione di rafforzare la capacità dell’Europa di affrontare la sfida del cambiamento climatico e migliorare la qualità di vita dei propri cittadini, garantendo al contempo il mantenimento e l’incremento del vantaggio competitivo delle nostre industrie in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica sostenibile e promozione dell’innovazione nelle tecnologie delle energie rinnovabili; sostiene l’obiettivo della Commissione di fare diventare l’Europa leader mondiale nell’innovazione, nella digitalizzazione e nella decarbonizzazione e ritiene che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sia un’opportunità ma anche una sfida per l’industria dell’UE; |
|
2. |
sottolinea quanto l’esistenza di sistemi di trasporto efficienti, efficaci e sostenibili sia importante non solo per la competitività economica delle città e delle regioni ma anche per la coesione sociale, economica e territoriale dell’Unione europea; |
|
3. |
sottolinea che la mobilità e i trasporti sono spesso di competenza degli enti locali e regionali, responsabili della progettazione e attuazione delle politiche di mobilità e della erogazione dei servizi di trasporto pubblico nella loro regione, sebbene le decisioni da adottare a livello locale siano spesso collegate a un quadro definito dalla politica nazionale e dell’UE; |
|
4. |
riconosce che il settore dei trasporti è responsabile di quasi un quinto delle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa. Si tratta dell’unico settore in cui i livelli delle emissioni di gas a effetto serra non si è ridotto rispetto ai livelli del 1990. Occorrono misure urgenti per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, anche se va sottolineato che solo una piccola parte delle emissioni è generata dal trasporto pubblico locale; |
|
5. |
sottolinea i benefici della transizione verso basse e zero emissioni di particolato e di NOx per la vita dei cittadini europei, in particolare nelle città in cui un intenso traffico urbano, altamente inquinante, peggiora la vita e la salute delle persone; |
|
6. |
sottolinea che il sistema di trasporto pubblico locale rappresenta già adesso un importante strumento per la decarbonizzazione e la promozione dell’elettromobilità nella città. Molte città dispongono di un’elettromobilità su rotaia ben sviluppata, sotto forma di metropolitane e di tram, come pure di filobus. È importante che vengano tenuti in considerazione anche tali strumenti, insieme all’intero parco veicoli di una città o di una regione, nel contesto degli appalti pubblici per i veicoli stradali puliti. Limitare la valutazione al solo segmento degli autobus non basta; |
|
7. |
sottolinea che qualsiasi modifica del sistema dei trasporti in termini di combustibili da utilizzare deve prendere in considerazione le differenze regionali per quanto riguarda la densità del traffico e la distanza tra le città e gli altri centri di interesse economico. La discriminazione sotto forma di costi più elevati per l’accesso da parte delle zone remote, periferiche o ultraperiferiche alla rete europea continuerà a incidere negativamente sulla coesione territoriale e sociale; |
|
8. |
osserva che nel contesto dell’ecologizzazione dell’uso degli autoveicoli si dovrebbero promuovere le bici (da trasporto) per i percorsi brevi (in linea con il documento Una tabella di marcia dell’UE per la mobilità ciclistica — 2017/C 088/10), nonché il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo ecocompatibile. Ciò richiede una rete di nodi intermodali, per i quali dovrebbero essere disponibili finanziamenti adeguati, ad esempio attraverso il FEIS. Le biciclette elettriche veloci (biciclette a pedalata assistita veloci) sono una valida alternativa all’automobile in particolare nelle aree urbane e possono determinare una riduzione delle emissioni mentre l’attività fisica influisce positivamente sulla salute pubblica. L’utilizzo delle biciclette elettriche può essere promosso attraverso la creazione di un numero sufficiente di piste ciclabili veloci e di punti di ricarica, nonché mediante incentivi; |
|
9. |
la pianificazione territoriale e urbana può promuovere l’utilizzo di forme di mobilità pulite. Dal punto di vista locale, la mobilità pulita consiste nel ridurre le emissioni di NOx e di particolato, mentre a livello mondiale si tratta di ridurre le emissioni di CO2. La pianificazione urbana deve promuovere gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i trasporti pubblici e valutare con molta attenzione l’accesso delle automobili. Al fine di migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane, gli autobus e i veicoli (collettivi) elettrici possono contribuire a una transizione verso basse emissioni di particolato e di NOx. Tale obiettivo può essere conseguito scoraggiando l’uso di trasporti inquinanti attraverso la chiusura di determinate aree, ad esempio istituendo zone ambientali, e, al tempo stesso, rendendo i tempi di viaggio per le forme di mobilità pulita più brevi di quelli dei trasporti inquinanti; |
|
10. |
riconosce che è necessario che vi sia una soluzione interoperabile per la fornitura di combustibili alternativi. Mentre il CdR riconosce che il quadro normativo e regolamentare per raggiungere una mobilità a basse emissioni dovrebbe essere aperto a qualunque tipo di tecnologia, ogni ente locale e regionale potrebbe cercare di conseguire economie di scala, eventualmente collaborando con le regioni limitrofe e transfrontaliere; |
|
11. |
accoglie con favore l’aspirazione a semplificare gli appalti pubblici per i veicoli puliti, ma ha difficoltà a comprendere come possa essere attuata mediante legge e gestita la proposta della Commissione relativa alle quote di veicoli puliti da acquistare per Stato membro. In molti Stati membri gli enti locali e regionali gestiscono la maggior parte del trasporto pubblico e gli Stati non dispongono di alcun potere decisionale in merito all’acquisto, al leasing, alla locazione o all’uso mediante convenzione di veicoli da parte degli enti locali e regionali.
Essendo stati tra i primi ad aver adottato tecnologie pulite nei trasporti, gli enti locali e regionali sono motori fondamentali in questo settore, allo stesso tempo va sottolineato che l’infrastruttura per il trasporto pubblico locale non è in genere idonea per i veicoli privati e pertanto non ci si può attendere alcun immediato effetto a cascata. Occorre garantire il finanziamento della transizione verso i trasporti puliti. I finanziamenti messi a disposizione dall’UE non sono sufficienti a finanziare le ambiziose misure per i trasporti pubblici locali di passeggeri, che sono per lo più in deficit. Si invita pertanto la Commissione a proporre altre modalità di finanziamento, che vadano al di là dell’uso di strumenti finanziari, giacché questi ultimi, a causa delle prospettive di ritorno economico negative, non risultano in genere utili; |
|
12. |
richiama l’attenzione sulla piattaforma per la diffusione di autobus puliti, che la Commissione europea ha lanciato nella sessione plenaria del CdR di luglio 2017 e che ha ricevuto ampio sostegno da parte degli enti locali e regionali. In questo contesto, le regioni, le città, le autorità competenti in materia di trasporti e i costruttori hanno firmato un’intesa su alcuni principi comuni per la fornitura tramite appalti pubblici di autobus puliti, alimentati con combustibili alternativi, al fine di accelerare la loro diffusione; |
|
13. |
ritiene che le misure adottate dall’UE al fine di ridurre l’impatto dei trasporti sul clima dovrebbero basarsi sui benefici climatici e sulla sostenibilità in una prospettiva basata sul ciclo di vita, oltre ad essere neutre dal punto di vista tecnologico; |
|
14. |
ritiene che gli investimenti nei trasporti pubblici e nei parchi di auto pubbliche a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere effettuati con modalità che incoraggino i proprietari di autoveicoli privati e commerciali a fare altrettanto. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso sinergie nelle infrastrutture di ricarica e per l’idrogeno. I fondi dell’UE potrebbero essere disponibili a tal fine; |
|
15. |
ritiene che i piani per una mobilità a basse emissioni dovrebbero andare al di là di soluzioni di fine ciclo ed essere allineati con la diffusione della produzione e distribuzione di elettricità verde e di combustibili rinnovabili; |
|
16. |
osserva che lo sviluppo e la produzione di batterie svolgono un ruolo strategico nella transizione in corso verso sistemi energetici puliti e di mobilità pulita. Allo stesso tempo, in Europa non esiste alcun attore significativo nel settore delle celle per batterie. Il CdR accoglie quindi con favore l’alleanza europea per le batterie, che aiuta le industrie europee a diventare più indipendenti e ad accrescere la loro quota nella catena del valore della produzione di veicoli elettrici. Plaude inoltre all’assegnazione da parte della Commissione europea di 200 milioni di euro direttamente alla ricerca e innovazione sulle batterie nell’ambito di Orizzonte 2020, in aggiunta ai 150 milioni di euro già assegnati; |
|
17. |
sottolinea che un’ampia diffusione dei veicoli elettrici accrescerà considerevolmente la domanda di energia elettrica sulle reti elettriche. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di mobilità e di ricarica attraverso lo sviluppo di cicli di ricarica intelligenti in momenti in cui le reti non siano soggette a un carico eccessivo e l’energia elettrica venga prodotta in quantità sufficiente. È essenziale integrare la decarbonizzazione dei trasporti e dell’approvvigionamento energetico, le reti intelligenti e soluzioni innovative per lo stoccaggio di energia. A tal fine è necessario coinvolgere attivamente i gestori locali delle reti di distribuzione, che sono responsabili dello sviluppo e della gestione della rete elettrica; |
|
18. |
osserva che le infrastrutture di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere sviluppate in base alle condizioni locali, in sinergia con gli enti regionali e locali, i veicoli pubblici e i servizi di trasporto merci urbani, parallelamente allo sviluppo di reti intelligenti e di edifici dotati di batterie. Le infrastrutture dovrebbero essere accessibili alle biciclette e alle auto private. Il rifornimento dovrebbe essere facile da effettuare e interoperabile a livello transfrontaliero. A tal fine occorre agire a livello europeo per creare un mercato unico; |
|
19. |
è convinto che la semplificazione e l’uniformazione delle domande e delle offerte rendono inutile l’offerta di finanziamenti personalizzati e più facile l’ottenimento di finanziamenti tramite fondi europei e finanziatori privati, ad esempio utilizzando nuove modalità di finanziamento, come la combinazione di sovvenzioni e prestiti; |
Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un’Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori [COM(2017)675]
|
20. |
si compiace del fatto che la Commissione sta aumentando il sostegno finanziario per stimolare gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, con risorse fino a 800 milioni di EUR messe a disposizione a tale scopo. Si rammarica del fatto che i finanziamenti e le risorse finanziarie spesso non sono sufficientemente accessibili per alcuni enti locali e regionali e altri importanti parti interessate. Dovrebbe essere promossa la combinazione di finanziamenti, come l’accesso al credito, ad esempio attraverso e con il FEIS. L’accesso ai finanziamenti dovrebbe essere standardizzato e facilitato mediante l’emissione di obbligazioni; |
|
21. |
osserva che le zone particolarmente vulnerabili all’inquinamento devono essere in grado di applicare tasse sui trasporti inquinanti. Il gettito conseguente può essere utilizzato per adottare misure di sostenibilità. Nelle città, i pedaggi o le tariffe di parcheggio possono servire per pagare i costi della mobilità sostenibile, ad esempio gli investimenti in trasporti pubblici o in parcheggi scambiatori; |
|
22. |
Ricorda che le regioni ultraperiferiche soffrono di problemi di congestione del traffico nelle città e nelle fasce costiere e di difficoltà di accesso alle zone rurali. Tuttavia, in queste regioni si stanno sviluppando progetti per rendere i trasporti più sostenibili e puliti, progetti che possono servire come esempi di buone pratiche per altre regioni dell’UE e dei paesi suoi vicini. |
Verso l’uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d’azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi — documento non legislativo [COM(2017)652]
|
23. |
accoglie con favore il piano d’azione per un’infrastruttura per i combustibili alternativi, come un passo importante verso la decarbonizzazione del sistema di trasporto su strada; si rammarica, tuttavia, del fatto che la maggior parte dei quadri strategici nazionali presentati alla Commissione non siano risultati sufficientemente ambiziosi da raggiungere un obiettivo adeguato in materia di transizione verso carburanti puliti e alternativi; |
|
24. |
osserva che molte città e regioni europee sono all’avanguardia nella transizione verso una mobilità a basse emissioni e a zero emissioni. È anche nelle città che i combustibili alternativi eserciteranno il massimo impatto in termini di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico. Purtroppo, quest’ultimo tipo di inquinamento non è affatto preso in esame dal piano d’azione. Una percentuale significativa di gare d’appalto viene bandita dagli enti comunali e locali. È evidente, dunque, che la diffusione di veicoli alimentati con combustibili alternativi dipende in larga misura dagli enti locali e regionali, soprattutto nelle città e nelle regioni urbane. Le città e le regioni con problemi di congestione e di inquinamento atmosferico e acustico, così come le zone di interesse naturalistico o culturale, dovrebbero privilegiare la transizione verso una mobilità a zero emissioni di particolato e di NOx. Nel caso di zone e di corridoi transfrontalieri, dovrebbe essere incoraggiata una pianificazione a tale livello; |
|
25. |
osserva che la migliore integrazione possibile in singoli piani di mobilità urbana sostenibile sarà un aspetto fondamentale. La principale sfida che le città si trovano ad affrontare in questo ambito sono le limitazioni in termini di spazio, il che significa che un’infrastruttura per i combustibili alternativi deve essere allineata con le infrastrutture esistenti degli altri modi di trasporto. Nel processo di pianificazione della mobilità urbana, la stretta cooperazione con i diversi attori pubblici e privati sarà di fondamentale importanza per agevolare la diffusione dei combustibili alternativi nelle città; |
|
26. |
sottolinea il fatto che le decisioni prese dalle città, idealmente in collaborazione con il mondo economico e le altre parti interessate, non riusciranno ad avere un impatto positivo se i consumatori non saranno adeguatamente coinvolti. Se la realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi non sarà in linea con le aspettative e i desideri dei consumatori, vi è il rischio di una scarsa diffusione. Spetta pertanto anche agli enti locali e regionali influenzare il comportamento degli utenti, per promuovere la più ampia diffusione dei combustibili alternativi. È di fondamentale importanza che i settori che utilizzano carburanti alternativi, come i trasporti pubblici e altri servizi, restino accessibili e affidabili; |
|
27. |
sottolinea che vi sono differenze regionali che influenzano la diffusione dei combustibili alternativi. Per le regioni periferiche, l’attuale sistema di mobilità elettrica potrebbe non essere l’opzione preferita, anche se potrebbe esserlo per le aree urbane. Un avvio rapido per le regioni europee con ingenti risorse e problemi più urgenti in materia di qualità dell’aria e rumore può significare che, grazie alla loro dimensione, massa critica e prezzi inferiori, le regioni periferiche possono beneficiare, dopo il 2025, di tecnologie consolidate e di costi più bassi; |
|
28. |
fa notare che nelle città, dove la mobilità elettrica potrebbe essere considerata come l’opzione preferita, questa deve essere allineata con la distribuzione di energia e la necessità di energia in determinate ore di punta. È importante, in tale contesto, creare una riserva di energia elettrica e conservare l’elettricità su larga scala, ad esempio in grandi batterie o sotto forma di idrogeno (celle a combustibile); |
|
29. |
fa osservare, in tale contesto, che nelle zone rurali l’elettromobilità non costituisce di regola un’opportunità praticabile per realizzare un servizio generale di trasporto pubblico locale di passeggeri. Dati i tempi di ricarica, tuttora considerevoli, e la scarsa autonomia degli autobus, almeno fin quando non saranno sviluppate tecnologie adeguate, bisognerà potersi servire di sistemi di propulsione a basse emissioni (tra cui l’ibrido plug-in). Bisognerebbe al tempo stesso elaborare prontamente delle soluzioni per le aree rurali, che potrebbero essere sostenute per mezzo di progetti pilota; |
|
30. |
sottolinea, con riferimento al parere Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine (2017/C 207/05), che esiste un enorme potenziale in termini di sinergie nell’ambito dalla cooperazione transfrontaliera sul costo di sviluppo delle infrastrutture. Deve essere assicurato nelle regioni transfrontaliere che la tecnologia preferita dei due Stati membri sia interoperabile e in grado di soddisfare le esigenze transfrontaliere e non solo quelle nazionali; |
|
31. |
sottolinea che è importante che le città siano capaci anche di guidare la diffusione dei veicoli a basse emissioni di particolato e di NOx attraverso una regolamentazione dell’accesso dei veicoli alle aree urbane. L’introduzione di zone ambientali dev’essere basata su valutazioni locali ed essere decisa a livello locale. Per l’UE la sfida consiste nel creare condizioni adeguate attraverso quadri di riferimento comuni per la realizzazione di zone ambientali e nel porre in evidenza questa iniziativa come un modo per migliorare la qualità dell’aria. Tuttavia, gli enti locali e regionali devono avere la possibilità di decidere autonomamente se e in quale misura introdurre tali zone; |
|
32. |
Insiste sul fatto che i finanziamenti non possono derivare soltanto dagli enti locali e regionali, e osserva che la Commissione europea propone un’ampia gamma di strumenti di finanziamento, ma è piuttosto prudente per quanto riguarda i costi della realizzazione d’infrastrutture alternative e, potenzialmente, eccessivamente ottimista in merito alla diffusione di finanziamenti tramite fondi privati durante la prima fase; |
|
33. |
ritiene che le concessioni che mirano a raggiungere emissioni zero dovrebbero essere incentivate aumentando o prolungandone la durata qualora vengano raggiunti gli obiettivi intermedi e finali. È anche importante ampliare le possibilità di validi programmi di rilevazione. Ciò garantisce che le parti possano recuperare i propri investimenti più rapidamente; |
|
34. |
ritiene che occorrano finanziamenti europei per le concessioni di trasporto pubblico, per accelerarne l’ulteriore espansione, nel perseguimento delle zero emissioni. I finanziamenti europei devono essere utilizzati per stimolare l’innovazione e coprire gli investimenti, in modo che una quota maggiore della flotta possa funzionare con emissioni pari a zero all’inizio della concessione; |
|
35. |
fa osservare che in futuro, in sede di progettazione e costruzione di nuovi edifici, si procederà alla realizzazione di punti di ricarica e del pre-cablaggio; |
|
36. |
raccomanda una maggiore ambizione per quanto riguarda la quota di stazioni di ricarica accessibili pubblicamente. Nel piano d’azione, ciascuno Stato membro dovrebbe garantire la creazione di un numero minimo di punti di ricarica per i veicoli elettrici entro la fine del 2020, almeno il 10 % dei quali pubblicamente accessibili. Lo sviluppo di stazioni di ricarica accessibili pubblicamente deve tenere conto della domanda e delle condizioni locali e regionali. Si calcola che nel 2025 in Europa serviranno 2 milioni di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili pubblicamente, il 70 % dei quali nelle zone urbane. La priorità dovrebbe essere riservata ai corridoi della rete centrale TEN-T con una infrastruttura portante completa per i combustibili alternativi entro il 2025. Dotando almeno i nodi urbani della rete centrale e globale TEN-T di sufficienti punti di ricarica e di rifornimento (rapidi) accessibili pubblicamente si dovrebbe stimolare la fiducia degli investitori e dei consumatori. Occorre assicurare una parità di condizioni a livello internazionale con protocolli aperti e interoperabilità, affinché coloro che guidano veicoli elettrici possano utilizzare le infrastrutture di ricarica nei diversi paesi senza interruzioni. È inoltre necessario garantire un numero adeguato di punti di rifornimento di GNL per il traffico merci e il trasporto marittimo. Il Comitato chiede che venga fissato un obiettivo ambizioso di 2 000 punti di rifornimento di GNL in Europa, in funzione delle esigenze locali e regionali. |
|
37. |
sottolinea che i comuni dovrebbero essere coinvolti, per assicurare che nella scelta dei luoghi per le stazioni di ricarica pubblicamente accessibili siano inclusi piani pertinenti e considerazioni di sviluppo urbano, al fine di garantire che le colonnine di ricarica siano posizionate in luoghi adatti e che non ne venga posizionato un numero eccessivo, tra l’altro in luoghi che non sono redditizi; |
|
38. |
raccomanda una maggiore ambizione per quanto riguarda i punti di rifornimento di idrogeno. Un punto di rifornimento ogni 300 km è assolutamente insufficiente in zone densamente popolate. Il numero dei punti di rifornimento dovrebbe dipendere dal numero di abitanti, con un punto di rifornimento ogni 300 000 abitanti; |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada [COM(2017) 653]
|
39. |
accoglie con favore l’adeguamento delle norme, che sostiene gli enti locali e regionali nell’acquisto di veicoli puliti; esprime inoltre soddisfazione per la soppressione del calcolo per la «monetarizzazione» e l’inclusione di altri tipi di appalti. Il Comitato fa osservare che la definizione di veicoli puliti è particolarmente limitata e andrebbe riveduta, affinché gli enti locali e regionali abbiano un margine discrezionale e autentiche alternative, efficienti rispetto ai costi e pulite, negli appalti per differenti regioni ed esigenze di trasporto; |
|
40. |
pone l’accento sul fatto che, anche se la proporzione di veicoli oggetto di appalti pubblici è esigua rispetto al numero complessivo di veicoli in una città, l’esempio positivo fornito dagli enti locali e regionali potrebbe riflettersi sulla domanda di mercato e avere un impatto positivo per i costruttori di automobili, con possibili ripercussioni positive sulla domanda privata. La direttiva dovrebbe applicarsi soltanto se si prevede che il risultato dell’offerta sarà sufficientemente vantaggioso; |
|
41. |
si rammarica dell’elevato onere finanziario, per gli operatori del trasporto pubblico e di conseguenza per gli enti locali e regionali, derivante dagli elevati costi di acquisto degli autobus a propulsione alternativa. Molte città e regioni dispongono già di un parco veicoli in gran parte elettrificato, sotto forma di tram, metropolitane e filobus, ma ciò non è preso in considerazione. Occorrerebbe pertanto tenere conto, ai fini della definizione dei «veicoli puliti», dell’intero parco veicoli, e non solo degli autobus; |
|
42. |
chiede una definizione dei veicoli puliti basata sulle emissioni oggettivamente misurabili in condizioni reali di guida. Solo così le amministrazioni aggiudicatrici possono avere nel lungo periodo una certezza di programmazione; Per ottenere veicoli a emissioni zero, devono essere adottate alcune misure nella fase di transizione. L’eliminazione completa delle emissioni non è ancora possibile in tutte le modalità come il trasporto merci e il trasporto marittimo. I biogas e i biocarburanti sono necessari come combustibile di transizione. I sistemi esistenti possono essere mantenuti fintanto che le materie prime utilizzate sono di origine locale e non importate. I biogas dovrebbe essere utilizzati per i sistemi con un elevato fabbisogno termico. |
|
43. |
si compiace dell’attenta definizione di veicoli leggeri puliti. È importante disporre di norme comuni e di definizioni chiare, in modo che i governi possano adeguatamente valutare, confrontare e verificare le offerte delle parti. Tuttavia, è dell’avviso che la definizione dovrebbe comprendere la neutralità tecnologica e che l’impatto climatico debba essere valutato anche da una prospettiva di ciclo di vita. Inoltre, i combustibili di transizione, come i biogas o altri biocarburanti, sono necessari, soprattutto per il trasporto merci e il trasporto marittimo, e vanno tenuti in considerazione; |
|
44. |
accoglie con favore, per quanto riguarda i veicoli pesanti, l’approccio generale della proposta, tecnologicamente neutro ma, allo stesso tempo, sottolinea il fatto che l’elenco delle «tecnologie pulite» rappresenta di per sé una limitazione alla neutralità tecnologica ed esclude tecnologie come i biocarburanti sintetici o il biogas, un importante combustibile di transizione per i veicoli pesanti. In alcune regioni, in particolare nei paesi nordici, gli investimenti in questo tipo di tecnologie, che sono rispettose del clima ma non necessariamente a zero emissioni allo scarico, potrebbero essere compromessi se esse non venissero incluse nell’elenco delle tecnologie consentite. Questo potrebbe anche rappresentare un problema in termini di sussidiarietà. Altre tecnologie di propulsione, compresi i combustibili liquidi e gassosi completamente non fossili, come l’HVO100 e il biometano, offrono altresì un grande potenziale per quanto riguarda la mobilità pulita; |
|
45. |
osserva che attualmente vi sono opinioni diverse sulle tempistiche per l’applicazione delle norme. Chiede, in tale contesto, che il calcolo di cui al primo e al secondo periodo inizi a partire rispettivamente dal 2025 o dal 2030, e che a tutti gli Stati membri si applichino gli stessi obiettivi; |
|
46. |
chiede certezza di pianificazione a lungo termine e periodi transitori sufficienti per le amministrazioni aggiudicatrici. In considerazione dei necessari adeguamenti delle infrastrutture nel contesto delle nuove acquisizioni, bisogna chiarire che le norme sugli appalti valgono solo per i nuovi contratti; |
Proposta di regolamento recante modifica delle norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus [COM(2017)647]
|
47. |
sottolinea in questo contesto il fatto che gli autobus continuano ad essere meno rispettosi dell’ambiente rispetto alle ferrovie, e che i principali itinerari tra le città e le regioni sono percorsi utilizzando questo modo di trasporto. Gli autobus a lunga distanza possono essere complementari alle ferrovie e possono risultare attraenti rispetto alle automobili private; |
|
48. |
chiede certezza di pianificazione a lungo termine e periodi transitori sufficienti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori di servizi di trasporto pubblico; |
|
49. |
ritiene importante, al momento dell’apertura del mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, garantire che le regole del mercato interno e i servizi di interesse economico generale volti ad assicurare l’accesso universale e la libera circolazione siano mantenuti; |
|
50. |
osserva che la proposta concede all’organismo di regolamentazione la possibilità di respingere una domanda qualora da un’analisi economica obiettiva risulti che l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia stato compromesso. Ritiene tuttavia che tutti i servizi di trasporto mediante autobus, pubblici e privati, siano soggetti agli stessi obblighi in materia di limitazione delle emissioni;
Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere gli obblighi di servizio pubblico di un servizio d’interesse economico generale, la cui analisi non deve limitarsi alle condizioni economiche ma dev’essere più ampia. Per evitare distorsioni della concorrenza, i servizi di autobus privati devono anche soddisfare i requisiti in materia di basse emissioni; |
Proposta di revisione della direttiva sul trasporto combinato di merci [COM(2017)648]
|
51. |
accoglie con favore l’impatto di questa proposta sulla trasformazione del sistema di trasporto in un sistema più rispettoso dell’ambiente; sottolinea che la situazione di alcune aree può essere migliorata soltanto attraverso un trasferimento modale dal trasporto stradale alla ferrovia e/o dall’impiego di veicoli pesanti elettrici. I terminali intermodali, costituiscono un’importante condizione preliminare in tale contesto. Gli enti locali e regionali possono introdurre punti di ricarica e di rifornimento che sostengano sia il trasporto pubblico che il trasporto di merci. È essenziale espandere ulteriormente le misure di sostegno economico per lo sviluppo del trasporto combinato, sotto forma di aiuti agli investimenti sia in nuove autostazioni, con un’analisi costi/benefici che rispecchi le esternalità dei trasporti, sia a livello aziendale, almeno nei primi anni, compreso l’ammortamento delle risorse materiali necessarie. |
Bruxelles, 5 luglio 2018.
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(**) 24 mesi dopo la data di entrata in vigore di cui all’articolo 2