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Document a00f9eec-7869-11ec-9136-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02019R2129 — IT — 26.12.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2129 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2141 DELLA COMMISSIONE  del 3 dicembre 2021

  L 433

5

6.12.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2129 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. 

«frequenza»: la percentuale minima di partite di animali e merci di cui all’articolo 1, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero totale delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero durante un periodo identificato, per le quali le autorità competenti devono eseguire i controlli di identità e i controlli fisici;

2. 

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Selezione delle partite per i controlli fisici

1.  

Le autorità competenti selezionano le partite per i controlli fisici in conformità alla seguente procedura:

a) 

una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC;

b) 

le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.

2.  
Per ciascuna partita selezionata per i controlli fisici in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti eseguono i controlli di identità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130.

Articolo 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

1.  
Le autorità competenti eseguono controlli di identità e controlli fisici sulle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi secondo le frequenze stabilite in conformità all’articolo 5.
2.  
Per i paesi terzi elencati nell’allegato II con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza, i controlli fisici sono eseguiti conformemente alle frequenze stabilite da tali accordi.

Articolo 5

Determinazione e modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.  
Le frequenze di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento in base alle valutazioni scientifiche e alle informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625.
2.  

La frequenza per i controlli fisici su merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico può essere aumentata nel caso in cui siano identificate gravi carenze sulla base:

a) 

delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; o

b) 

dei risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

In questo caso la frequenza determinata in conformità al paragrafo 1 è aumentata alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %.

3.  
La frequenza dei controlli fisici è aumentata dalla frequenza di base determinata in conformità al paragrafo 1 alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %, se i dati e le informazioni raccolti mediante l’IMSOC indicano, per merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico, un livello di non conformità, in relazione ai controlli fisici dei 12 mesi precedenti per la stessa categoria di merci, superiore del 30 % rispetto alla percentuale media di non conformità per la stessa categoria di merci in provenienza da tutti i paesi terzi.
4.  
Qualora non siano più soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, la frequenza è ridotta alla rispettiva frequenza di base stabilita nell’allegato I.
5.  
La Commissione mette a disposizione delle autorità competenti e degli operatori mediante l’IMSOC, le frequenze determinate in conformità al presente articolo.

Articolo 6

Abrogazioni

La decisione 94/360/CE è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2019.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi



Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici

Frequenze di base che si applicano ai

Categoria di rischio

Categoria di animali o merci (*1)

controlli di identità

controlli fisici

I

Animali

100  %

100  %

II

— Carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carni destinate al consumo umano

— Carni di pollame destinate al consumo umano

— Carni di coniglio, carni di selvaggina e loro prodotti a base di carne destinati al consumo umano

— Uova destinate al consumo umano

— Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

— Latte destinato al consumo umano

— Prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

— Prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi destinati al consumo umano, non conservati in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente

— Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all'alimentazione di animali d'allevamento

100  %

30  %

III

— Carni diverse da quelle di cui alla categoria di rischio II e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni destinati al consumo umano

— Grassi fusi di origine animale e ciccioli destinati al consumo umano

— Prodotti a base di carni di pollame destinati al consumo umano

— Ovoprodotti destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II

— Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II

— Prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla categoria di rischio II

— Miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano

— Prodotti compositi diversi da quelli di cui alla categoria di rischio IV

— Uova da cova

— Fertilizzanti organici e ammendanti, derivati da sottoprodotti di origine animale

— Cosce di rana e gasteropodi destinati al consumo umano

— Insetti destinati al consumo umano

100  %

15  %

IV

— Gelatina e collagene destinati al consumo umano

— Budella

— Sperma ed embrioni

— Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, diversi da quelli di cui alle categorie di rischio II e III

— Prodotti compositi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/625

100  %

5  %

V

— Prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano

— Fieno e paglia

— Merci diverse da quelle di cui alle categorie di rischio II, III e IV

100  %

1  %

(*1)   

Le frequenze per i controlli fisici delle partite di campioni commerciali devono essere conformi alla descrizione delle categorie di merci di cui al presente allegato.

▼B




ALLEGATO II

Elenco di alcuni paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e frequenze dei controlli fisici

1.    Nuova Zelanda

Nel caso della Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste nell’accordo approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio ( 1 ) in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

2.    Canada

Nel caso del Canada, le frequenze sono quelle previste nell’allegato VIII dell’accordo approvato con decisione 1999/201/CE del Consiglio ( 2 ).

3.    Cile

Nel caso del Cile, le frequenze sono quelle previste nell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altre merci nonché sul benessere degli animali di cui all’allegato IV dell’accordo di associazione approvato con decisione 2002/979/CE del Consiglio ( 3 ).



( 1 ) Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

( 2 ) Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

( 3 ) Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

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