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Document 9ef55abd-f976-11ed-a05c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

02023R0453 — IT — 03.03.2023 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

(GU L 067 del 3.3.2023, pag. 19)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 100, 13.4.2023, pag.  100 ((UE) 2023/453)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia



Articolo 1

1.  
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659, sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 , spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici 7307231035 , 7307231040 , 7307239035 , 7307239040 ).

▼C1

2.  

L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:



Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Pantech Stainless and Alloy Industries Sdn. Bhd.

A021

Malaysia

SP United Industry Sdn. Bhd.

A022

▼B

3.  
L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 2 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4.  
Il dazio esteso è il dazio antidumping del 64,9 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC C999).
5.  
Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894.
6.  
Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, che è abrogato.

Articolo 3

Le richieste di esenzione presentate da MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte.

Articolo 4

1.  

Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.  
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1) 

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2) 

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3) 

data e firma.

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