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Document 9ef55abd-f976-11ed-a05c-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/453 of 2 March 2023 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2017/141 on imports of certain stainless steel tube and pipe buttwelding fittings, whether or not finished, originating in the People’s Republic of China to imports of certain stainless steel tube and pipe butt-welding fittings, whether or not finished, consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia
02023R0453 — IT — 03.03.2023 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2023 (GU L 067 del 3.3.2023, pag. 19) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2023
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Articolo 1
L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:
|
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
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Malaysia |
Pantech Stainless and Alloy Industries Sdn. Bhd. |
A021 |
|
Malaysia |
SP United Industry Sdn. Bhd. |
A022 |
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, che è abrogato.
Articolo 3
Le richieste di esenzione presentate da MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte.
Articolo 4
Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;
data e firma.