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Document 82b576c9-9ef1-11ec-83e1-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02014R1151 — IT — 06.03.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1151/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/192 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2021

  L 31

1

14.2.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1151/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«notifica di passaporto per una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine;

2) 

«notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, concernente una modifica delle informazioni dettagliate comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), di tale direttiva;

3) 

«notifica di passaporto per i servizi», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

Articolo 3

Notifica di passaporto per una succursale

1.  

Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per una succursale includono i seguenti elementi:

▼M1

a) 

denominazione e indirizzo dell’ente creditizio, e principale sede di attività prevista della succursale;

▼B

b) 

programma di attività, come specificato al paragrafo 2.

2.  

Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende i seguenti elementi:

a) 

tipi di operazioni che si intendono effettuare, segnatamente

i) 

gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, nonché una spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

▼M1

ii) 

un elenco delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE che l’ente creditizio intende esercitare nello Stato membro ospitante, compresi la data di inizio prevista per ogni attività, indicata nel modo più preciso possibile, e, in caso di cessazione delle attività, l’elenco delle attività cessate;

iii) 

un elenco delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante;

▼B

iv) 

una descrizione della clientela di destinazione e delle controparti;

b) 

struttura dell'organizzazione della succursale, segnatamente

i) 

una descrizione della struttura dell'organizzazione della succursale, comprese le linee di segnalazione funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

ii) 

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno della succursale, che includa:

— 
procedure di gestione del rischio della succursale e informazioni dettagliate sulla gestione del rischio di liquidità dell'ente e, se del caso, del suo gruppo,
— 
eventuali limiti applicati alle attività della succursale, in particolare alle sue attività di prestito,
— 
informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale, compresi i dettagli della persona responsabile di tali dispositivi e, se del caso, i dettagli del revisore esterno,
— 
misure antiriciclaggio della succursale, con informazioni dettagliate della persona incaricata di garantirne l'osservanza,
— 
controlli sull'esternalizzazione (outsourcing) e altri accordi con terzi sulle attività svolte nella succursale e coperte dall'autorizzazione dell'ente,

▼M1

iii) 

se la succursale prevede di svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), una descrizione di quanto segue:

▼B

— 
le misure di salvaguardia del denaro e delle attività della clientela,

▼M1

— 
le disposizioni per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli da 24 a 28 della direttiva 2014/65/UE e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante;

▼B

— 
il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni per conto proprio,
— 
informazioni dettagliate sulla persona responsabile della gestione dei reclami in relazione ai servizi e alle attività di investimento della succursale,
— 
informazioni dettagliate sulla persona incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della succursale relative ai servizi e alle attività di investimento,
c) 

informazioni dettagliate sull'esperienza professionale delle persone responsabili della gestione della succursale;

d) 

altre informazioni comprendenti:

▼M1

i) 

un piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni, comprese le ipotesi su cui è fondato;

▼B

ii) 

la denominazione e i recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale, unitamente alla copertura massima del sistema di tutela degli investitori;

iii) 

dettagli sugli strumenti informatici della succursale.

Articolo 4

Notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale e notifica di cessazione dell'attività di una succursale

1.  
Una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale che non sia legata alla prevista cessazione della sua attività è presentata in caso di cambiamento delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e b), diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), rispetto all'ultima notifica da parte dell'ente creditizio o, se tali informazioni non erano state notificate, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2.  

Le informazioni da notificare quando l'ente creditizio intende porre fine all'attività di una succursale comprendono i seguenti elementi:

a) 

il nome e i recapiti delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell'attività della succursale;

b) 

lo scadenzario previsionale della cessazione programmata ed eventuali aggiornamenti pertinenti man mano che il processo avanza;

c) 

le informazioni sul processo di cessazione dei rapporti commerciali con la clientela della succursale;

▼M1

d) 

qualora la succursale raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili nell’esercizio delle sue attività, una dichiarazione dell’ente creditizio che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l’ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione dell’attività di tale succursale.

▼B

Articolo 5

Notifica di passaporto per i servizi

Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per i servizi includono:

a) 

le attività elencate all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende esercitare per la prima volta nello Stato membro ospitante;

b) 

le attività che costituiranno le attività principali dell'ente creditizio nello Stato membro ospitante;

▼M1

c) 

la data di inizio, indicata nel modo più preciso possibile, prevista per ogni attività che l’ente creditizio intende svolgere.

▼B

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

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