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Document 7d548f97-db34-11ee-b9d9-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1851 of 28 May 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the homogeneity of the underlying exposures in securitisation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R1851 — IT — 06.03.2024 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/584 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2023 |
L |
1 |
15.2.2024 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Omogeneità delle esposizioni sottostanti
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 24, paragrafo 15, e dell’articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:
prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;
prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;
linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);
linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;
prestiti per veicoli e leasing auto;
crediti su carte di credito;
crediti commerciali;
altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;
sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;
sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante;
ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’articolo 2.
Ai fini della lettera a), quando un’esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l’esposizione è assegnata ad un’unica tipologia di attività.
Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull’omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.
Articolo 2
Fattori di omogeneità
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sono i seguenti:
il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali;
il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
beni che producono reddito;
beni che non producono reddito;
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), sono i seguenti:
il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;
il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
edifici adibiti a uffici;
superfici di vendita;
ospedali;
magazzini;
alberghi;
immobili industriali;
altro tipo specifico di immobile non residenziale;
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione.
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto iv), sono i seguenti:
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
microimprese e piccole e medie imprese;
altri tipi di imprese e società;
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;
esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto v), sono i seguenti:
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;
microimprese e piccole e medie imprese;
altri tipi di imprese e società;
organismi del settore pubblico;
enti finanziari;
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto vi), sono i seguenti:
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;
microimprese e piccole e medie imprese;
altri tipi di imprese e società;
organismi del settore pubblico;
enti finanziari;
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto viii), sono i seguenti:
tipo di debitore;
rango dei diritti di garanzia;
tipo di immobili;
giurisdizione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).