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Document 7d548f97-db34-11ee-b9d9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02019R1851 — IT — 06.03.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/584 DELLA COMMISSIONE  del 7 novembre 2023

  L 

1

15.2.2024




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1851 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Omogeneità delle esposizioni sottostanti

▼M1

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 24, paragrafo 15, e dell’articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼B

a) 

corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:

i) 

prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;

ii) 

prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;

▼M1

iii) 

linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);

▼B

iv) 

linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;

v) 

prestiti per veicoli e leasing auto;

vi) 

crediti su carte di credito;

vii) 

crediti commerciali;

viii) 

altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;

b) 

sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;

▼M1

c) 

sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante;

d) 

ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’articolo 2.

▼B

Ai fini della lettera a), quando un’esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l’esposizione è assegnata ad un’unica tipologia di attività.

Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull’omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.

Articolo 2

Fattori di omogeneità

1.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sono i seguenti:

a) 

il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

i) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;

ii) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;

iii) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali;

b) 

il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

i) 

beni che producono reddito;

ii) 

beni che non producono reddito;

c) 

la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.

2.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), sono i seguenti:

a) 

il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

i) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;

ii) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;

iii) 

prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;

b) 

il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:

i) 

edifici adibiti a uffici;

ii) 

superfici di vendita;

iii) 

ospedali;

iv) 

magazzini;

v) 

alberghi;

vi) 

immobili industriali;

vii) 

altro tipo specifico di immobile non residenziale;

c) 

la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione.

3.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto iv), sono i seguenti:

a) 

il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

i) 

microimprese e piccole e medie imprese;

ii) 

altri tipi di imprese e società;

b) 

la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:

i) 

esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;

ii) 

esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

4.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto v), sono i seguenti:

a) 

il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

▼M1

i) 

persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;

▼B

ii) 

microimprese e piccole e medie imprese;

iii) 

altri tipi di imprese e società;

iv) 

organismi del settore pubblico;

v) 

enti finanziari;

b) 

la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

5.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto vi), sono i seguenti:

a) 

il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:

▼M1

i) 

persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;

▼B

ii) 

microimprese e piccole e medie imprese;

iii) 

altri tipi di imprese e società;

iv) 

organismi del settore pubblico;

v) 

enti finanziari;

b) 

la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.

6.  

I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’articolo 1, lettera a), punto viii), sono i seguenti:

a) 

tipo di debitore;

b) 

rango dei diritti di garanzia;

c) 

tipo di immobili;

d) 

giurisdizione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

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