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Document 78f07dd3-b6f9-11ea-bb7a-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 509/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

01992R0509 — IT — 04.06.2013 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 055 del 29.2.1992, pag. 80)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 936/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1999

  L 117

9

5.5.1999

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 705/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2005

  L 118

18

5.5.2005

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2013

  L 130

1

15.5.2013




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata



Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Designazione delle merci

ClassificazioneCodice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.  Prodotto, costituito da una miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (circa 40 %), di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida (circa 30 %) e di residui della distillazione dell'alcole dal granturco (« corn distillers ») (circa 30 %), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti, in peso calcolato sulla sostanza secca:



—  Amido

18 %

►M3  secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte L ◄

—  Proteine (N x 6,25)

28 %

►M3  secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte C ◄

—  Materie grasse

4,4 %

►M3  secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte H ◄

È utilizzato nell'alimentazione animale.

 

 

2309 90 41

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 23 e dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e 2309 90 41 .

2.  Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di idrogenoortofosfato di calcio [« fosfato bicalcico »] e di circa 40 %, in peso, di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio [« fosfato monocalcico »], utilizzata per l'alimentazione degli animali.

►M3  2309 90 96  ◄

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e ►M3  2309 90 96  ◄ (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II. C).

(1)   GU n. L 123 del 29.5.1972, pag. 6.

(2)   GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28

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