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Document 78f07dd3-b6f9-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EEC) No 509/92 of 28 February 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 509/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CEE) n. 509/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
01992R0509 — IT — 04.06.2013 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 055 del 29.2.1992, pag. 80) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 936/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1999 |
L 117 |
9 |
5.5.1999 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 705/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2005 |
L 118 |
18 |
5.5.2005 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2013 |
L 130 |
1 |
15.5.2013 |
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REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1992
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
ClassificazioneCodice NC |
Motivazione |
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(1) |
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(3) |
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1. Prodotto, costituito da una miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (circa 40 %), di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida (circa 30 %) e di residui della distillazione dell'alcole dal granturco (« corn distillers ») (circa 30 %), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti, in peso calcolato sulla sostanza secca:
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2309 90 41 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 23 e dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e 2309 90 41 . |
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2. Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di idrogenoortofosfato di calcio [« fosfato bicalcico »] e di circa 40 %, in peso, di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio [« fosfato monocalcico »], utilizzata per l'alimentazione degli animali. |
►M3 2309 90 96 ◄ |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e ►M3 2309 90 96 ◄ (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II. C). |
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(1) GU n. L 123 del 29.5.1972, pag. 6. (2) GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28 |
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