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Document 58ff5563-96ce-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02017R0962 — IT — 12.03.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 145 del 8.6.2017, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/412 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2021

  L 81

30

9.3.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2017

che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione concessa dalla direttiva 70/524/CEE ed estesa dal regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente l'additivo etossichina di cui alla voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento («l'additivo etossichina»), è sospesa.

Articolo 2

Misure transitorie

1.  
Le scorte esistenti dell'additivo etossichina e delle premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e possono essere utilizzate fino al 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
2.  
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e possono essere utilizzati fino al 28 marzo 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.

Articolo 3

Misure transitorie specifiche per determinate materie prime per mangimi e prodotti correlati

1.  

In deroga all'articolo 2:

a) 

l'additivo etossichina e le premiscele che lo contengono, destinati a essere incorporati nelle materie prime per mangimi di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ( 1 ), possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2019, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina o delle premiscele che lo contengono sia fatta menzione del fatto che sono destinati a essere incorporati in tali materie prime per mangimi;

b) 

le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) prodotte con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2019;

c) 

i mangimi composti prodotti con le materie prime per mangimi di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2020.

2.  
I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.

Articolo 4

Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati

1.  

In deroga all'articolo 2:

a) 

l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi:

— 
preparati di vitamina A;
— 
preparati di vitamina D;
— 
preparati di vitamina E;
— 
preparati di vitamina K;
— 
preparati di luteina;
— 
preparati di zeaxantina;
— 
preparati di estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico;
— 
preparati di citranaxantina;
— 
preparati di capsantina;
— 
preparati di astaxantina;
— 
preparati di astaxantina dimetildisuccinato;
— 
preparati di cantaxantina;
— 
preparati di beta-carotene;
b) 

i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018;

c) 

le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018.

2.  
I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.

▼M1

Articolo 5

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2022 e in ogni caso dopo l’adozione da parte dell’Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’additivo etossichina.

▼B

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

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