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Document 58ff5563-96ce-11eb-b85c-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/962 of 7 June 2017 suspending the authorisation of ethoxyquin as a feed additive for all animal species and categories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
No longer in force
02017R0962 — IT — 12.03.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017 che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 145 del 8.6.2017, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/412 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2021 |
L 81 |
30 |
9.3.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Sospensione dell'autorizzazione
L'autorizzazione concessa dalla direttiva 70/524/CEE ed estesa dal regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente l'additivo etossichina di cui alla voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento («l'additivo etossichina»), è sospesa.
Articolo 2
Misure transitorie
Articolo 3
Misure transitorie specifiche per determinate materie prime per mangimi e prodotti correlati
In deroga all'articolo 2:
l'additivo etossichina e le premiscele che lo contengono, destinati a essere incorporati nelle materie prime per mangimi di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ( 1 ), possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2019, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina o delle premiscele che lo contengono sia fatta menzione del fatto che sono destinati a essere incorporati in tali materie prime per mangimi;
le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) prodotte con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2019;
i mangimi composti prodotti con le materie prime per mangimi di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2020.
Articolo 4
Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati
In deroga all'articolo 2:
l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi:
i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018;
le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018.
Articolo 5
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2022 e in ogni caso dopo l’adozione da parte dell’Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’additivo etossichina.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).