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Document 4ee076d6-9c72-11eb-b85c-01aa75ed71a1
Council Decision (CFSP) 2020/489 of 2 April 2020 appointing the European Union Special Representative for the Belgrade-Pristina Dialogue and other Western Balkan regional issues
Consolidated text: Decisione (PESC) 2020/489 del Consiglio, del 2 aprile 2020, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali
Decisione (PESC) 2020/489 del Consiglio, del 2 aprile 2020, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali
02020D0489 — IT — 18.03.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE (PESC) 2020/489 DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2020 (GU L 105 del 3.4.2020, pag. 3) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE (PESC) 2020/1313 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 2020 |
L 308 |
4 |
22.9.2020 |
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L 96 |
13 |
19.3.2021 |
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DECISIONE (PESC) 2020/489 DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 2020
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Miroslav LAJČÁK quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali è prorogato fino al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi strategici
Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici dell’Unione nei Balcani occidentali ed è in linea con le politiche consolidate dell’Unione:
in primo luogo, conseguire una generale normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, che è fondamentale per i loro rispettivi percorsi europei;
migliorare le relazioni di buon vicinato e promuovere altresì la riconciliazione;
rafforzare la visibilità e l’efficacia dell’Unione attraverso la diplomazia pubblica;
contribuire, a seconda dei casi, all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione nei Balcani occidentali.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici, l’RSUE ha mandato:
per quanto riguarda l’elemento centrale del mandato, di facilitare, per conto dell’AR, il dialogo Belgrado-Pristina in stretto coordinamento con gli Stati membri, di lavorare alla generale normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo mediante la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante che affronti tutte le questioni in sospeso tra le parti in conformità del diritto internazionale e contribuisca alla stabilità regionale, e di monitorare e assistere, ove necessario, il lavoro delle parti sull’attuazione dei precedenti accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE;
inoltre, a seconda dei casi, di adoperarsi nel migliorare le relazioni di buon vicinato e la riconciliazione fra i partner nei Balcani occidentali, contribuendo a superare il retaggio del passato;
di impegnarsi attivamente per rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nei Balcani occidentali attraverso la diplomazia pubblica, nonché di comunicare e promuovere, se del caso, i valori dell’Unione e la più ampia agenda dell’Unione per la regione, contribuendo a una comprensione e un sostegno più ampi delle questioni relative all’Unione;
di lavorare in modo coordinato e coerente con tutte le iniziative dell’Unione e con le politiche generali dell’Unione per quanto riguarda la regione, nonché con le delegazioni dell’Unione, gli uffici dell’Unione e, in particolare, con altri RSUE nei Balcani occidentali, e di mantenere stretti contatti con gli Stati membri;
di sostenere il lavoro dell’AR e le attività dell’Unione nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
Articolo 5
Finanziamento
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2 580 000 EUR.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi al RSUE e al personale dell’RSUE che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento della missione sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione per la missione;
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;
assicurando che tutti i membri del personale dell’RSUE che devono essere schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione sulle questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni sui progressi compiuti e delle relazioni sull’esecuzione del mandato.
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche a gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento e coerenza
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. ►M2 L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022. ◄
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).