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Document 4ee076d6-9c72-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione (PESC) 2020/489 del Consiglio, del 2 aprile 2020, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali

02020D0489 — IT — 18.03.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (PESC) 2020/489 DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 2020

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali

(GU L 105 del 3.4.2020, pag. 3)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2020/1313 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 2020

  L 308

4

22.9.2020

►M2

DECISIONE (PESC) 2021/470 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2021

  L 96

13

19.3.2021




▼B

DECISIONE (PESC) 2020/489 DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 2020

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali



▼M2

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Miroslav LAJČÁK quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali è prorogato fino al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

▼B

Articolo 2

Obiettivi strategici

Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici dell’Unione nei Balcani occidentali ed è in linea con le politiche consolidate dell’Unione:

a) 

in primo luogo, conseguire una generale normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, che è fondamentale per i loro rispettivi percorsi europei;

b) 

migliorare le relazioni di buon vicinato e promuovere altresì la riconciliazione;

c) 

rafforzare la visibilità e l’efficacia dell’Unione attraverso la diplomazia pubblica;

d) 

contribuire, a seconda dei casi, all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione nei Balcani occidentali.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici, l’RSUE ha mandato:

a) 

per quanto riguarda l’elemento centrale del mandato, di facilitare, per conto dell’AR, il dialogo Belgrado-Pristina in stretto coordinamento con gli Stati membri, di lavorare alla generale normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo mediante la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante che affronti tutte le questioni in sospeso tra le parti in conformità del diritto internazionale e contribuisca alla stabilità regionale, e di monitorare e assistere, ove necessario, il lavoro delle parti sull’attuazione dei precedenti accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE;

b) 

inoltre, a seconda dei casi, di adoperarsi nel migliorare le relazioni di buon vicinato e la riconciliazione fra i partner nei Balcani occidentali, contribuendo a superare il retaggio del passato;

c) 

di impegnarsi attivamente per rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nei Balcani occidentali attraverso la diplomazia pubblica, nonché di comunicare e promuovere, se del caso, i valori dell’Unione e la più ampia agenda dell’Unione per la regione, contribuendo a una comprensione e un sostegno più ampi delle questioni relative all’Unione;

d) 

di lavorare in modo coordinato e coerente con tutte le iniziative dell’Unione e con le politiche generali dell’Unione per quanto riguarda la regione, nonché con le delegazioni dell’Unione, gli uffici dell’Unione e, in particolare, con altri RSUE nei Balcani occidentali, e di mantenere stretti contatti con gli Stati membri;

e) 

di sostenere il lavoro dell’AR e le attività dell’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.  
L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2.  
Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamento strategico e direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3.  
L’RSUE opera in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

▼M1

1.  
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 2 aprile 2020 al 31 marzo 2021 è pari a 1 350 000  EUR.

▼M2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2 580 000  EUR.

▼B

2.  
Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3.  
La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.  
Nei limiti del mandato del RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2.  
Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente («autorità di invio»), dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3.  
Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dell’autorità di invio che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi al RSUE e al personale dell’RSUE che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento della missione sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.  
Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2.  
Le delegazioni e gli uffici dell’Unione, o gli Stati membri, o entrambi, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a) 

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione per la missione;

b) 

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;

c) 

assicurando che tutti i membri del personale dell’RSUE che devono essere schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione sulle questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d) 

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni sui progressi compiuti e delle relazioni sull’esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche a gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento e coerenza

1.  
L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione. Deve essere, se del caso, perseguita una collaborazione con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate, se del caso, con quelle della Commissione, dell’RSUE per la Bosnia-Erzegovina, dell’RSUE per il Kosovo e delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione, fatte salve le prerogative della Commissione, del capo delegazione dell’RSUE e del capo dell’ufficio dell’RSUE. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni e gli uffici dell’Unione.
2.  
L’RSUE collabora strettamente sul campo con i capi delle delegazioni e degli uffici dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. ►M2  L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022. ◄

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.



( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

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