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Document 3dbda916-6cde-11e9-9f05-01aa75ed71a1
Council Decision 2011/101/CFSP of 15 February 2011 concerning restrictive measures against Zimbabwe
Consolidated text: Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
02011D0101 — IT — 20.02.2019 — 010.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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                DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 042 dell'16.2.2011, pag. 6)  | 
         
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                Gazzetta ufficiale  | 
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                data  | 
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                L 47  | 
            
                50  | 
            
                18.2.2012  | 
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                DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/124/PESC DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2012  | 
            
                L 54  | 
            
                20  | 
            
                28.2.2012  | 
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                L 46  | 
            
                37  | 
            
                19.2.2013  | 
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                L 90  | 
            
                95  | 
            
                28.3.2013  | 
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                DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/469/PESC DEL CONSIGLIO del 23 settembre 2013  | 
            
                L 252  | 
            
                31  | 
            
                24.9.2013  | 
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                L 50  | 
            
                20  | 
            
                20.2.2014  | 
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                DECISIONE (PESC) 2015/277 DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 2015  | 
            
                L 47  | 
            
                20  | 
            
                20.2.2015  | 
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                DECISIONE (PESC) 2015/1924 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015  | 
            
                L 281  | 
            
                10  | 
            
                27.10.2015  | 
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                DECISIONE (PESC) 2016/220 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2016  | 
            
                L 40  | 
            
                11  | 
            
                17.2.2016  | 
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                DECISIONE (PESC) 2017/288 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2017  | 
            
                L 42  | 
            
                11  | 
            
                18.2.2017  | 
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                DECISIONE (PESC) 2018/224 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2018  | 
            
                L 43  | 
            
                12  | 
            
                16.2.2018  | 
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                DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/227 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2018  | 
            
                L 43  | 
            
                16  | 
            
                16.2.2018  | 
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                DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019  | 
            
                L 47  | 
            
                38  | 
            
                19.2.2019  | 
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Rettificata da:
         
      
         
      
DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2011
relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
         
         
      
Articolo 1
Ai fini della presente decisione, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.
Articolo 2
1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione nello Zimbabwe di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna:
a) da parte di cittadini degli Stati membri;
b) provenienti dal territorio degli Stati membri; ovvero
c) mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri,
siano originari o non del territorio degli Stati membri.
2. Sono vietati:
a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.
Articolo 3
1. L’articolo 2 non si applica:
a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;
b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;
c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 2 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo dello Zimbabwe e delle persone fisiche ad essi associate, nonché di altre persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate ►M1 nell’allegato I ◄ .
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione internazionale intergovernativa;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o, in via eccezionale, dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse od ospitate dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici di misure restrittive, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, la deroga non è concessa, salvo qualora uno Stato membro intenda concederla per ragioni umanitarie urgenti e imperative. In tal caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 6, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate ►M1 nell’allegato I ◄ , l’autorizzazione è limitata rigorosamente ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate dall’autorizzazione stessa.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati ovvero ad altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. L’elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura ►M1 nell’allegato I ◄ .
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui ►M1 all’allegato I ◄ .
3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse che sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 6
1. Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche all’elenco riportato in ►M1 allegato I ◄ .
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessata.
Articolo 7
1. ►M1 L’allegato I ◄ indica i motivi dell’inserimento delle persone fisiche o giuridiche ed entità nell’elenco.
2. ►M1 Nell’allegato I ◄ figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 8
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 9
La posizione comune 2004/161/PESC è abrogata.
Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
         
      
         
      
ALLEGATO I
PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5
I. Persone
         
      
            
         
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  | 
                  
                      Nome (ed eventuali pseudonimi)  | 
                  
                      Informazioni sull'identità  | 
                  
                      Motivi  | 
               
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                      1.  | 
                  
                      Mugabe, Robert Gabriel  | 
                  
                      Data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095  | 
                  
                      Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto.  | 
               
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                      2.  | 
                  
                      Mugabe, Grace  | 
                  
                      Data di nascita 23.7.1965 passaporto AD001159 ID 63-646650Q70  | 
                  
                      Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.  | 
               
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                      ▼M13 —————  | 
               |||
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                      5.  | 
                  
                      Chiwenga, Constantine  | 
                  
                      Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956 passaporto AD000263 ID 63-327568M80  | 
                  
                      Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.  | 
               
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                      6.  | 
                  
                      Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema  | 
                  
                      Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955 ID 29-098876M18  | 
                  
                      Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.  | 
               
| 
                      7.  | 
                  
                      Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)  | 
                  
                      Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26  | 
                  
                      Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.  | 
               
II. Entità
         
      
            
         
| 
                      
  | 
                  
                      Nome  | 
                  
                      Informazioni sull'identità  | 
                  
                      Motivi  | 
               
| 
                      1.  | 
                  
                      Zimbabwe Defence Industries  | 
                  
                      10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe  | 
                  
                      Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.  | 
               
         
      
         
      
ALLEGATO II
PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
Persone
Nome (ed eventuali pseudonimi)