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Official Journal of the European Union, C 389, 15 December 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 389, 15 dicembre 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 389, 15 dicembre 2012
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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.389.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 389/01 |
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2012/C 389/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2012/C 389/03 |
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2012/C 389/04 |
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2012/C 389/05 |
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2012/C 389/06 |
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2012/C 389/07 |
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2012/C 389/08 |
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2012/C 389/09 |
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2012/C 389/10 |
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Tribunale |
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2012/C 389/11 |
Causa T-458/12: Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — Générations futures/Commissione |
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2012/C 389/12 |
Causa T-466/12: Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 — RFA International/Commissione |
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2012/C 389/13 |
Causa T-472/12: Ricorso proposto il 30 ottobre 2012 — Novartis Europharm/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2012/C 389/14 |
Causa F-123/12: Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 — ZZ/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/1 |
2012/C 389/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/2 |
DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
del 20 novembre 2012
relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie
2012/C 389/02
LA CORTE
visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,
considerando che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di procedura della Corte, il 1o novembre 2012, occorre stabilire l’elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,
ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:
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il Capodanno, |
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il lunedì dell’Angelo, |
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il 1o maggio, |
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l’Ascensione, |
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il lunedì di Pentecoste, |
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il 23 giugno, |
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il 15 agosto, |
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il 1o novembre, |
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il 25 dicembre, |
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il 26 dicembre. |
Articolo 2
Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2012 ed il 31 ottobre 2013, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:
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Natale 2012: da lunedì 17 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 2013 inclusi, |
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Pasqua 2013: da lunedì 25 marzo 2013 a domenica 7 aprile 2013 inclusi, |
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Estate 2013: da lunedì 15 luglio 2013 a domenica 1o settembre 2013 inclusi. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lussemburgo, 20 novembre 2012.
Il Cancelliere
A. CALOT ESCOBAR
Il Presidente
V. SKOURIS
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/3 |
Impugnazione proposta il 10 febbraio 2012 dalla Noscira, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2011, causa T-307/11, Noscira, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-69/12 P)
2012/C 389/03
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Noscira, SA (rappresentante: avv. A. Sirimarco)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Con ordinanza del 21 settembre 2012, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) il 18 settembre 2012 — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA/Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
(Causa C-425/12)
2012/C 389/04
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
Parti
Ricorrente: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA
Convenuto: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE (1) del Consiglio, del 14 giugno 1993, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 98/04/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, nonché le restanti disposizioni di dette direttive o i principi generali di diritto comunitario applicabili possano essere interpretati nel senso che essi creano obblighi per i concessionari privati di servizi pubblici [in particolare, per un ente rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della citata direttiva 93/38/CEE], sebbene detta direttiva non sia stata recepita nel diritto interno dallo Stato portoghese, obblighi la cui mancata osservanza potrà essere invocata contro tale ente concessionario privato dal medesimo Stato portoghese, mediante atto di uno dei suoi Ministeri.
(1) Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).
(2) GU L 101, pagina 1.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hamburg (Germania) il 2 ottobre 2012 — Karin Gawelczyk/Generali Lebensversicherung AG
(Causa C-439/12)
2012/C 389/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Karin Gawelczyk
Convenuta: Generali Lebensversicherung AG
Questione pregiudiziale
«Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (1), alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi, nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l’assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso».
(1) GU L 330, pag. 50.
(2) GU L 360, pag. 1.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 ottobre 2012 — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (società a responsabilità limitata)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
(Causa C-440/12)
2012/C 389/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (società a responsabilità limitata)
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Bergedorf
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 401, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi solo in alternativa, ovvero che non sono cumulabili. |
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2) |
Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se, qualora ai sensi di disposizioni nazionali ai giochi d’azzardo si applichino sia l’IVA che un tributo speciale, ne derivi il mancato assoggettamento all’IVA, o il mancato assoggettamento al tributo speciale, oppure se la decisione in merito a quale delle due imposte non debba essere riscossa si basi sul diritto nazionale. |
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3) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionali secondo cui, in caso di sfruttamento di apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincite in denaro, dopo un determinato periodo l’attivo presente nella cassa dell’apparecchiatura («cassa con conteggio elettronico») viene considerato come base imponibile. |
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4) |
Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 3): Come si debba invece calcolare la base imponibile. |
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5) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto presuppone che l’imprenditore possa ripercuotere l’IVA sul destinatario della prestazione. Eventualmente, che cosa si debba intendere per possibilità di ripercuotere. Se tale possibilità comprenda in particolare la legittimità sotto il profilo giuridico di un aumento corrispondente del prezzo del bene o del servizio. |
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6) |
Solo nel caso in cui, ai fini della questione sub 5), la legittimità sotto il profilo giuridico di un prezzo più elevato sia uno dei requisiti: Se l’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni che limitano il corrispettivo per beni o servizi imponibili debbano essere applicate in modo conforme al diritto dell’Unione, di modo che il corrispettivo fissato non venga inteso IVA inclusa, bensì più IVA, anche se si tratta di norme nazionali che disciplinano il corrispettivo il cui tenore non prevede espressamente tale condizione. |
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7) |
Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 5), negativa alla questione sub 6) e negativa alla questione sub 3): Se in tale caso l’IVA non si applichi sulla cifra d’affari complessiva prodotta dagli apparecchi automatici per giochi d’azzardo o solo sulla parte per la quale non è possibile trasferire l’imposta, e in che modo si debba determinare tale parte, per esempio in base alle operazioni per le quali non sia possibile aumentare la posta per partita o in base alle operazioni per le quali non sia possibile aumentare l’incasso orario. |
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8) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata ai sensi della quale l’IVA dovuta viene compensata per l’importo esatto con tale tributo. |
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9) |
Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 8): Se l’imputazione dell’IVA a un tributo nazionale non armonizzato faccia sì, per le imprese che devono applicare tale tributo, che l’IVA non possa essere applicata ai loro concorrenti, che, benché non soggetti a tale tributo, lo sono ad un altro e per i quali non è prevista alcuna compensazione. |
(1) GU L 347, pag. 1.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 3 ottobre 2012 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi
(Causa C-443/12)
2012/C 389/07
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd
Resistente: Sanofi
Interveniente: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
Questioni pregiudiziali
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1) |
Quali siano i criteri per stabilire se «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009/CE (1) (in prosieguo: il «regolamento»). |
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2) |
Se, in una situazione in cui vari prodotti sono protetti da un brevetto di base in vigore, il regolamento, e segnatamente l’articolo 3, lettera c), osti al rilascio al titolare del brevetto di un certificato per ognuno dei prodotti protetti. |
(1) Regolamento CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) l’8 ottobre 2012 — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-450/12)
2012/C 389/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf.
Parti
Ricorrente: HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau.
Convenuto: Hauptzollamt Duisburg.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la voce 7321 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione del 19 settembre 2008 (2) (GU L 291, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che i set di tubi per stufe descritti in dettaglio nella motivazione della presente ordinanza possano essere considerati parti di stufe, caldaie a focolaio e cucine economiche. |
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2) |
Qualora si dovesse rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale, se sia possibile classificare i set di tubi per stufe nella voce 7307. |
(1) GU L 256, pag. 1.
(2) GU L 291, pag. 1.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) l’11 ottobre 2012 — Lorenzo Amatori e a./Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl
(Causa C-458/12)
2012/C 389/09
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Trento
Parti nella causa principale
Ricorrente: Lorenzo Amatori e a.
Convenute: Telecom Italia SpA e Shared Service Center Srl
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disciplina dell’Unione europea in tema di «trasferimento di parte di azienda» (in particolare l’art. 1, n. l, lett. a) e b), in riferimento all’art 3 n. 1, della direttiva del Consiglio 12.3.2001, n. 2001/23/CE (1)) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall’art. 2112, co. 5, cod. civ., che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento; |
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2) |
se la disciplina dell’Unione europea in tema di «trasferimento di parte di azienda» (in particolare l’art. 1, n. l, lett: a) e b), in riferimento all’art. 3 n. 1, della direttiva del Consiglio 12.3.2001, n. 2001/23/CE) osti ad una norma interna, quale quella dettata dall’art. 2112 co. 5 cod. civ., che consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora l’impresa cedente eserciti, dopo il trasferimento, un intenso potere di supremazia nei confronti della cessionaria che si manifesti attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa. |
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 pag. 16
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/6 |
Ordinanza del presidente della Corte del 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Münster — Germania) — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff, con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Münster
(Causa C-408/11) (1)
2012/C 389/10
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/7 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — Générations futures/Commissione
(Causa T-458/12)
2012/C 389/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mouvement pour les droits et le respect des générations futures (Ons-en-Bray, Francia) (rappresentante: avv. A. Faro)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione del Direttore Generale della salute e dei consumatori del 16 agosto 2012 (ARES 977 175) che rifiuta la domanda di riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione presentata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 1367/2006. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, associazione francese autorizzata per la protezione dell’ambiente, vuole ottenere, sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, il riesame del regolamento di esecuzione n. 359/2012, che approva la sostanza attiva metam (1). Con decisione 16 agosto 2012, la Commissione ha rifiutato tale riesame con la motivazione che il regolamento di esecuzione, di cui viene chiesto il riesame, non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 1367/2006 (2).
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce alcuni motivi:
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La ricorrente sostiene, da un lato, che il regolamento di esecuzione costituisce la risposta a una domanda individuale presentata da una società in posizione di terzietà, e dall’altro lato che la limitazione agli atti amministrativi prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, letto in combinato con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento non è compatibile con l’articolo 9, paragrafo 3 della Convenzione di Aarhus (3). |
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La ricorrente sostiene altresì che la sua domanda di riesame è fondata nella misura in cui: i) non è stata rispettata la procedura prevista, ii) gli atti presentati ai fini della valutazione sono insufficienti, iii) non sono stati rispettati i previsti criteri di approvazione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(3) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/7 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 — RFA International/Commissione
(Causa T-466/12)
2012/C 389/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: RFA International (Calgary, Canada) (rappresentante: avv. B. Evtimov)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente le decisioni della Commissione C(2012) 5577 def., C(2012) 5585 def., C(2012) 5588 def., C(2012) 5595 def., C(2012) 5596 def., C(2012) 5598 def. e C(2012) 5611 def., del 10 agosto 2012, nella misura in cui negano il rimborso dei dazi antidumping versati, ad eccezione di quei dazi, le cui richieste sono state ritenute inammissibili in quanto presentate oltre la scadenza del limite temporale statutario; |
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— |
condannare la Commissione alle spese dei procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e il manifesto errore di valutazione contenuti nella conclusione della Commissione secondo la quale era richiesta una completa deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti dal prezzo all'esportazione del CHEMK Group, e nella connessa conclusione della stessa secondo cui una singola entità economica è irrilevante ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione (inclusi gli adeguamenti al prezzo all'esportazione) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base (1). La ricorrente sostiene, nei limiti in cui la Commissione può essersi basata sul rigetto della pretesa della ricorrente circa l'esistenza di una singola entità economica, che tale rigetto è altresì viziato da un errore di diritto e/o da un manifesto errore di valutazione. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione contenuto nella conclusione della Commissione secondo cui si era verificato un mutamento di circostanze nel senso di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che richiedeva l'applicazione di un diverso metodo per il calcolo del margine di dumping finale. La ricorrente invoca altresì una consequenziale violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nell'applicazione della Commissione del nuovo metodo di calcolo, che è diverso dal rispettivo metodo di calcolo utilizzato nell'inchiesta originaria. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/8 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2012 — Novartis Europharm/Commissione
(Causa T-472/12)
2012/C 389/13
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novartis Europharm (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: avv. C. Schoonderbeek)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 5894 def., del 16 agosto 2012, che concede alla Teva Pharma BV l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1); e |
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— |
condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui costituisce una violazione dei diritti relativi alla protezione dei dati della Novartis Europharm Ltd. per i suoi prodotti Aclasta sulla base dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2309/93 (1), letto in combinato con l'articolo 89 del regolamento (CE) n. 726/2004. Essendo stata concessa ad Aclasta una separata e indipendente autorizzazione all'immissione in commercio attraverso la procedura centralizzata, l'autorizzazione Aclasta non rientra nella stessa autorizzazione globale all’immissione in commercio come Zometa (un altro prodotto della Novartis Europharm Ltd), come specificato nell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE (2) ai fini della protezione dei dati.
Inoltre, la decisione impugnata è illegittima in quanto costituisce una violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, per il fatto che non è scaduta la protezione dei dati per il medicinale di riferimento Aclasta e perciò non sono state rispettate le condizioni per concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi di questo articolo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 241, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
Tribunale della funzione pubblica
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15.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 389/9 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-123/12)
2012/C 389/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di respingere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il suo contratto di agente contrattuale ausiliario sia riqualificato in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione del 4 gennaio 2012 dell’autorità abilitata a concludere i contratti di impiego, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il suo contratto di agente contrattuale ausiliario sia riqualificato in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato; |
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in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 12 luglio 2012; |
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condannare la Commissione alle spese. |