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Document 08063098-c847-11ed-a05c-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision (EU) 2022/2333 of 23 November 2022 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain and repealing Implementing Decision (EU) 2022/1913 (notified under document C(2022) 8629) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02022D2333 — IT — 24.02.2023 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/10 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2022 |
L 2 |
126 |
4.1.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/414 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2023 |
L 59 |
15 |
24.2.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913
[notificata con il numero C(2022) 8629]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce a livello di Unione:
le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 di tale regolamento delegato.
Articolo 2
Istituzione di zone di restrizione
La Spagna provvede affinché:
siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni
L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:
I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:
soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.
Articolo 4
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è abrogata.
Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.
Articolo 6
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
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Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2023-00001 ES-CAPRIPOX-2023-00002 ES-CAPRIPOX-2023-00003 |
Zona di protezione: le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3) |
22.3.2023 |
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Zona di sorveglianza: le parti delle province di Cuenca, Ciudad Real, Toledo e Albacete situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3) |
7.4.2023 |
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Zona di sorveglianza: le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3) |
23.3.2023 - 7.4.2023 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
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Regione |
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Castiglia-La Mancia |
Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti province: — Albacete — Ciudad Real — Cuenca — Toledo |
17.5.2023» |