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Document 08063098-c847-11ed-a05c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02022D2333 — IT — 24.02.2023 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

[notificata con il numero C(2022) 8629]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/10 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2022

  L 2

126

4.1.2023

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/414 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2023

  L 59

15

24.2.2023




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

[notificata con il numero C(2022) 8629]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

a) 

le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) 

la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 di tale regolamento delegato.

Articolo 2

Istituzione di zone di restrizione

La Spagna provvede affinché:

a) 

siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) 

le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;

c) 

le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.

▼M1

Articolo 3

Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni

1.  
I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M2

2.  

L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:

— 
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata.

▼M1

3.  

I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:

a) 

soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) 

sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

c) 

comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.

▼B

Articolo 4

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è abrogata.

▼M2

Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.

▼B

Articolo 6

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.




ALLEGATO

▼M2




«ALLEGATO

A.    Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati



Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

ES-CAPRIPOX-2023-00001

ES-CAPRIPOX-2023-00002

ES-CAPRIPOX-2023-00003

Zona di protezione:

le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)

22.3.2023

Zona di sorveglianza:

le parti delle province di Cuenca, Ciudad Real, Toledo e Albacete situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)

7.4.2023

Zona di sorveglianza:

le parti delle province di Cuenca e Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. – 2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. – 2.1693509 (2023/2); lat. 39.3779337 e long. – 3.2065384 (2023/3)

23.3.2023 - 7.4.2023

B.    Ulteriori zone soggette a restrizioni



Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti province:

— Albacete

— Ciudad Real

— Cuenca

— Toledo

17.5.2023»

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