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Document 32014R0889

Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell'ambito del programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e del programma di operatore economico autorizzato Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 243 del 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2014

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti di sicurezza comuni nell'ambito del programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e del programma di operatore economico autorizzato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Sia nel settore delle dogane che nel settore della sicurezza aerea, le rispettive normative, in particolare il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), permettono che le entità rispondenti a talune condizioni e requisiti possano essere certificate per garantire e consolidare la sicurezza della catena di approvvigionamento.

(2)

La normativa vigente in materia di dogane e di aviazione prevede un certo livello di riconoscimento delle certificazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, in particolare per quanto riguarda gli esami relativi alla sicurezza effettuati per ciascuno di essi. L'articolo 14 duodecies, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 14 duodecies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) dispone che se il richiedente la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) è già un agente regolamentato, il criterio relativo all'adeguatezza delle norme di sicurezza si considera soddisfatto in relazione ai locali per i quali l'operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato. I punti 6.3.1.2 e 6.4.1.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (4) dispongono che l'autorità competente, o un validatore indipendente che agisce a suo nome, deve considerare se il richiedente la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto sia titolare o meno di un certificato AEO.

(3)

L'attuazione pratica della normativa doganale che disciplina la qualifica di AEO e della normativa in materia di aviazione che disciplina la qualifica di agente regolamentato e di mittente conosciuto ha dimostrato che il livello di riconoscimento esistente tra i programmi non è sufficiente a garantire le massime sinergie possibili tra i rispettivi programmi di sicurezza. I requisiti di sicurezza per il programma di agente regolamentato e di mittente conosciuto e per il programma di operatore economico sono a tal punto equivalenti che i due programmi possono essere ulteriormente allineati.

(4)

Un ulteriore allineamento dei due programmi in termini di pari livello di riconoscimento, compreso lo scambio di informazioni richiesto, è necessario per ridurre l'onere amministrativo che grava sul settore economico interessato e sulle autorità pubbliche (dogane e aviazione civile) rafforzando ulteriormente, allo stesso tempo, il livello di sicurezza attuale.

(5)

È necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 per aggiornare i riferimenti alla legislazione vigente in materia di aviazione, includere il riconoscimento della qualifica di mittente conosciuto e riconoscerne la pertinenza anche per la qualifica di AEO, definire la portata del riconoscimento dei requisiti comuni tra i rispettivi programmi e consentire il necessario scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità aeronautiche.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l'articolo 14 duodecies è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

essere un agente regolamentato quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (“agente regolamentato”) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 (6)

(5)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72."

(6)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1»;"

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se la società aerea è un agente regolamentato, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il richiedente è stabilito nel territorio doganale della Comunità ed è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui le condizioni per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identiche o comparabili a quelle di cui al paragrafo 1.»;

2)

all'articolo 14 quatervicies è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   L'autorità doganale di rilascio comunica immediatamente all'appropriata autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile le seguenti informazioni minime in suo possesso relative alla qualifica di operatore economico autorizzato:

a)

il certificato AEO — Sicurezza (AEOS) e il certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF), compreso il nome del titolare del certificato e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché le relative motivazioni;

b)

informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell'ultima visita e lo scopo della visita (processo di autorizzazione, valutazione, monitoraggio);

c)

eventuali riesami dei certificati AEOS e AEOF e relativi esiti.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l'autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma non coperte dal sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 14 quinvicies entro il 1o marzo 2015.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell'aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazionì.»;

3)

all'articolo 14 quinvicies è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Se del caso, in particolare se la qualifica di operatore economico autorizzato è considerata come requisito di base per la concessione dell'approvazione o di autorizzazioni o di agevolazioni previste da altre normative dell'Unione, l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 quatervicies, paragrafo 4, può essere concesso anche alla competente autorità nazionale responsabile per la sicurezza dell'aviazione civile.'»;

4)

l'allegato I quater è così modificato:

a)

il titolo della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente:

Image

b)

il titolo della nota esplicativa della casella n. 15 è sostituito dal testo seguente:

«15.

Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, e/o qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto ottenuta come indicato all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3:»;

c)

la nota esplicativa della casella n. 15 è sostituita dal testo seguente:

«Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione.La procedura doganale va indicata con le lettere utilizzate come titoli delle colonne (da A a K) per identificare i regimi doganali nel modello riportato nell'allegato 37, titolo I, punto B.

Nei casi di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafi 2 e 3, indicare la qualifica ottenuta:agente regolamentato o mittente conosciuto, e il numero del certificato.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell'articolo 14 duodecies, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


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